DA OLTRE 20 ANNI RISOLVO CAUSE LITI EREDITARIE A BOLOGNA VICENZA TREVISO RAVENNA PADOVA FORLI CESENA, SEDE A BOLOGNA

STUDIO LEGALE BOLOGNA ESPERTO CAUSE EREDITARIE

STUDIO LEGALE BOLOGNA ESPERTO CAUSE EREDITARIE

CHIAMA ADESSO E PRENDI UN APPUNTAMENTO PRESSO LA SEDE DI BOLOGNA:

051 6447838  051 6447838  051 6447838 

SE NON CHIAMI E PRENDI APPUNTAMENTO NON POSSO INTERVENIRE COME VORRESTI TU I N MODO DECISO E DETERMINATO PE RRISOLVERE LA TUA POSIZIONE E LASCIARTI CONTENTO 

 

D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 48

Una recente normativa il Il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 48, il quale pone in capo ai terzi il divieto legale di pagare le somme agli eredi prima della dichiarazione di successione, prevede un’ipotesi inesigibilità legale del relativo credito, restando inapplicabili gli artt. 1282 e 1224 c.c., salvo che gli interessi siano dovuti ad altro titolo”

QUINDI AGISCI E TELEFONA 051 6447838 UN OTTIMO PRIMO PASSO

MOLTO SPESSO GLI EREDI NON TROVANO UN ACCORDO PERCHE’ NON SI VALUTANO LE PROPOSTE POSSIBILI PER DERIMERE LA QUESTIONE, IO SPESSO LE HO TROVATE TRA EREDI

L’avvocato esperto successioni Sergio Armaroli svolge attività di consulenza e di assistenza in ambito stragiudiziale nonchè attività di difesa tecnica in ambito giudiziale nei principali settori del diritto civile e del diritto penale.


AVVOCATO SUCCESSIONI TESTAMENTI LITI TRA FRATELLI PER EREDITA’ A MILANO, PADOVA VICENZA BOLOGNA, ROVIGO TREVISO BELLUNO RAVENNA

 

 

CONSULENZA SU TESTAMENTI ED EREDITA’

SEI DI VICENZA? SEI DELLA PROVINCIA DI VICENZA ? TI SERVE  UNA SOLUZIONE EREDITARIA

A VICENZA ? IL MIO STUDIO E’ A BOLOGNA MA OPERO A VICENZA ,ANZI VICENZA MI PIACE MOLTISSIMO

SEI DI TREVISO O PADOVA? IO TI ASSISTO ANCHE PRESSO TRIBUNALI DI PADOVA E TREVISO ,CHIAMA IL MIO STUDIO DI BOLOGNA E PRENDI UN APPUNTAMENTO

Cass. civ., Sez. II, 27/03/1993, n. 3715

 
  •  
 
Parti: Montemaggiore c. TribVicenza

La competenza ad autorizzare la vendita dei beni immobili ereditari del minore soggetto alla potestà dei genitori appartiene al giudice tutelare del luogo di residenza del minore a norma del 3° comma dell’art. 320 c.c., per quei beni che provenendo da una successione ereditaria si possono considerare acquisiti definitivamente al patrimonio del minore; l’autorizzazione spetta, invece, sentito il giudice tutelare, al tribunale del luogo dell’apertura della successione in virtù del 1° comma dell’art. 747 c.p.c., tutte le volte in cui il procedimento dell’acquisto iure hereditario non si sia ancora esaurito, come quando sia pendente la procedura di accettazione con il beneficio d’inventario.

 

Innanzitutto l’Avvocato, esperto in questioni testamentarie, presta consulenza professionale nella redazione del testamento consigliando il testatore sulle migliori soluzioni giuridiche da adottare per ottenere,

 

DIVISIONI EREDITARIE TRA FRATELLI BOLOGNA VICENZA TREVISO PADOVA 

L’avvocato esperto successioni prevenendo eventuali contenziosi tra eredi si offre di ottenere  il risultato finale che il testatore vuole ottenere con il testamento (suddividere, assegnare, devolvere il proprio patrimonio ad uno o più eredi secondo il proprio desiderio compatibilmente con le disposizioni di legge),

L’avvocato esperto successioni Sergio Armaroli di assistere i propri Clienti al fine di far raggiungere loro gli obiettivi che si sono prefissati.

 

AVVOCATO SUCCESSIONI TESTAMENTI LITI TRA FRATELLI PER EREDITA’ A MILANO, PADOVA VICENZA BOLOGNA, ROVIGO TREVISO BELLUNO RAVENNA

 

 

assistere ed eventualmente difendere in giudizio, uno o più eredi nella fase di divisione ereditaria, quando cioè, anche se non vi sono contenziosi tra L’avvocato esperto successioni Sergio Armaroli assiste i coeredi in ordine al diritto all’eredità o all’ammontare delle rispettive quote, non vi sia accordo tra i coeredi su come suddividere fisicamente il patrimonio ereditario in modo che ciascuno abbia una porzione commisurata all’ammontare della propria quota (si pensi ai casi di patrimoni composti in parte da immobili ed in parte da mobili, denaro o titoli, in cui non sia agevole, o vi sia disaccordo sulla suddivisione dei beni)
In tutti questi casi, l’intervento di un Avvocato esperto in successioni ereditarie  interviene al fine di evitare  dannosissime e traumatiche controversie tra gli eredi,

 

Avvocato esperto in successioni ereditarie assiste e difende gli interessati nell’ambito delle controversie ereditarie, ed assiste il cliente per ottenere in suo favore la devoluzione dell’eredità nel modo più corretto.

 

Vengono pertanto identificate per ciascun Cliente le diverse opportunità innanzi al caso specifico nonchè le possibili e concrete soluzioni.

STUDIO LEGALE BOLOGNA ESPERTO CAUSE EREDITARIE

STUDIO LEGALE BOLOGNA ESPERTO CAUSE EREDITARIE

 

AVVOCATO ESPERTO SUCCESSIONI VICENZA BOLOGNA PADOVA ROVIGO TREVISO RAVENNA FORLI

SEDE DELLO STUDIO BOLOGNA

VICENZA PADOVA BOLOGNA TREVISO RISOLVI SUCCESSIONE VICENZA

 

Contenziosi di ogni genere legati alle successioni mortis causa. Il diritto successorio costituisce una parte importantissima del diritto privato, dato che disciplina la successione della proprietà dei beni dopo il decesso di un soggetto.

Il diritto successorio, unitamente al diritto di famiglia, è quell’ambito del diritto dove i conflitti investono gli equilibri familiari, così potendo far crollare ogni certezza. Per tale ragione, anche tale settore mi ha conquistata, permettendomi di aiutare l’assistito a risolvere le vicende giuridiche non soltanto con strumenti propri del diritto, ma anche psicologici e strategici.

 

 

Purtroppo non di rado si verificano insanabili contrasti tra gli eredi, che a loro volta generano lunghi contenziosi giudiziari.  esercita nel ramo del diritto successorio con altissima percentuale di accordi per divisioni ereditarie.

Assiste in materia testamentaria per la redazione del testamento, mettendo in condizione il testatore di operare la scelta migliore per quanto concerne la forma ed il contenuto, per la fase di apertura della successione e la chiamata all’eredità e per disposizioni patrimoniali, tutelando i diritti del cliente che venga leso per vizi formali, o violazioni dei diritti di legittima, anche attraverso azioni di riduzione di donazioni, azione ed impugnazione del testamento.

La soluzione ottimale è la risoluzione stragiudiziale tra gli eredi che riesce ad abbreviare certamente i tempi per la definizione della successione e l’iter per l’assegnazione dei singoli cespiti ereditari.

VICENZA PADOVA BOLOGNA TREVISO RISOLVI SUCCESSIONE VICENZA

 

SEPARARSI BOLOGNA AVVOCATO ESPERTO

SEPARARSI BOLOGNA AVVOCATO ESPERTO

 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Ordinanza 13 aprile 2021, n. 9670 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente – Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere – Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere – Dott. TERRUSI Francesco –

 

 

Consigliere – Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 13617/2017 proposto da: D.A.A.J., elettivamente domiciliato in Roma, Via Mario Savini n. 7,

 

 

presso lo studio dell’avvocato Romagna Valentina, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Zaramella Gianluca, giusta procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.,

 

 

incorporante di Banca Antonveneta S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Guido d’Arezzo n. 18, presso lo studio dell’avvocato Berruti Paolo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Sorgato Daniela, giusta procura in calce al controricorso; –

 

controricorrente – avverso la sentenza n. 1893/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/08/2016; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/01/2021 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

 

Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 7 luglio 2005, l’attore – quale erede di D.A.A.R., a sua volta erede di D.A.A.V., erede universale di D.A.A.M.A. – agì in giudizio, chiedendo la condanna della Banca Antonveneta s.p.a. al risarcimento del danno,

 

 

derivatogli dalla mancata corresponsione degli interessi sulla somma di Euro 965.677,13, relativa al controvalore di titoli azionari lasciata in giacenza dalla banca su conto transitorio infruttifero, nel periodo decorso tra l’apertura della successione e la consegna della denunzia di successione da parte dell’erede. Il Tribunale di Padova, con sentenza del 18 aprile 2009, accolse la domanda di risarcimento del danno. Con sentenza del 19 agosto 2016, n. 1893, la Corte d’appello di Venezia ha riformato la decisione del Tribunale di Padova del 18 aprile 2009, respingendo tale domanda.

 

 

Avverso la decisione propone ricorso per cassazione il soccombente, sulla base di sei motivi. La banca intimata resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato anche la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.. Motivi della decisione 1. – I motivi del ricorso possono riassumersi come segue: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1326, 1372 e 1728 c.c., oltre che degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonchè “violazione art. 360 c.p.c., n. 5”, in quanto il rapporto di amministrazione e custodia dei titoli non poteva estinguersi con il venir meno della dante causa nel marzo 1987, posto che il deposito di parte dei titoli avvenne ad opera dell’erede nell’ottobre del 1987; comunque, fu concluso un contratto successivo ed autonomo con gli eredi, al momento della consegna alla banca dei titoli da vendere, ai sensi dell’art. 1838 c.c.. Il deposito delle somme incassate dalla vendita delle azioni, operata in nome e per conto degli eredi, come da esplicito mandato, deve quindi ritenersi fruttifero, ai sensi degli artt. 1782, 1813, 1815 e 1838 c.c.; infine, va comunque considerato che, ove mai si voglia insistere con la tesi del venir meno del contratto di mandato, in quanto estinto, il mandatario era onerato alla prosecuzione del suo compito, ai sensi dell’art. 1728 c.c., come è avvenuto con la vendita delle azioni e con l’incasso del controvalore, produttivo dunque degli interessi; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 820, 1782, 1813, 1815, 1838 e 2697 c.c., oltre che degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonchè “violazione art. 360 c.p.c., n. 5”, perchè le obbligazioni pecuniarie producono interessi di pieno diritto, dovendo, nella specie, applicarsi gli artt. 820 e 1782 c.c., posta la natura di deposito irregolare, con conseguente obbligo di restituzione del tantundem e degli interessi, secondo gli artt. 1813 e 1815 c.c., espressamente richiamati dall’art. 1782 c.c.; era, dunque, onere della banca provare la pretesa gratuità del godimento del denaro, laddove in atti vi erano anche documenti a favore della onerosità, come l’avviso di maturazione cedole inviato e la barratura in contratto di una opzione diversa da quella di “conto infruttifero”; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 820, 1282, 1284, 1782, 1813, 1815, 1838 e 2697 c.c., D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 48 e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 49, oltre che degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonchè “violazione art. 360 c.p.c., n. 5”, perchè è errata affermazione circa l’impossibilità per la banca di godere delle somme, argomentata dalla corte territoriale per il fatto che il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 48, come pure il D.P.R. n. 637 del 1972, art. 49, prevede l’obbligo di tenere le medesime “a disposizione” degli eredi: infatti, nella specie, la natura del bene ne comportava pur sempre la disponibilità per la banca, senza che il vincolo a favore degli eredi potesse precluderla, trattandosi di deposito irregolare di bene fungibile, onde la banca ne è diventata proprietaria; 4) violazione e falsa applicazione degli artt. 820, 1282, 1284 e 2697 c.c., oltre che degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonchè “violazione art. 360 c.p.c., n. 5”, essendo errata l’affermazione circa la domanda limitata agli interessi moratori, da plurimi indici risultando, invece, richiesti gli interessi derivanti dalla naturale fruttuosità del denaro, e spettando al giudice individuare la disciplina degli interessi comunque concretamente applicabile alla vicenda concreta; 5) violazione e falsa applicazione degli artt. 1282 e 1771 c.c., D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 48 e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 49, oltre che degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonchè “violazione art. 360 c.p.c., n. 5”, perchè la dichiarazione di successione presentata sin dal 9 settembre 1987 comprendeva una parte di azioni (n. 78.796) e la dichiarazione integrativa dovette essere presentata l’anno seguente, essendo pervenuti ulteriori titoli azionari (n. 24.624 azioni): ma la ratio del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 48, come pure quella del D.P.R. n. 637 del 1972, art. 49, è di impedire inadempimenti verso il fisco prima della consegna dell’asse ereditario, senza che però ciò influenzi il regime successorio; la banca nel 1988 comunque provvide a vendere tutte le azioni, ricevendone il controvalore, non corrisposto per dieci anni agli eredi, quando, invece, almeno dopo la prima dichiarazione di successione, la banca avrebbe dovuto corrisponderne almeno una parte; 6) violazione e falsa applicazione degli artt. 727, 752, 757, 1292, 1306 e 2909 c.c., oltre che degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonchè “violazione art. 360 c.p.c., n. 5”, essendo errata l’attribuzione all’attore della volontà di agire solo pro quota, al contrario egli avendo avanzato la pretesa per l’intero, come è ben possibile, pur avendo la corte territoriale convenuto su tale facoltà, tuttavia ingiustificatamente ritenuta non esercitata in concreto: quando, invece, le stesse difese della banca palesavano avere questa bene inteso come egli agisse per l’intero patrimonio, secondo gli ordinari canoni di interpretazione della domanda giudiziale. 2. –

 

 

 

La corte del merito ha conclusivamente ritenuto, per quanto ancora rileva, ed opinando il contrario rispetto all’assunto del primo giudice, che sulla somma, costituente controvalore dei titoli azionari venduti per conto del cliente, non siano dovuti interessi all’avente causa, erede – secondo più passaggi ereditari – del soggetto in origine titolare dei titoli, in quanto il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 48, esclude il pagamento all’erede di importi prima della presentazione della dichiarazione di successione, dovendo esse essere tenute a disposizione dell’avente diritto. Per giungere a tale convincimento, ha accertato che il contratto di deposito dei titoli in amministrazione e custodia fu concluso con la dante causa D.A.A.M.A. e che il rapporto si sciolse per il venir meno di questa in data 10 marzo 1987; ha aggiunto come, dopo tale evento, la banca abbia provveduto alla custodia dei titoli e ad accreditare i dividendi maturati su un “conto sospeso creditori”, in attesa della dichiarazione di successione, legittimamente dovendo essa trattenere le somme e conservarle a disposizione dell’avente diritto; nè, una volta estinto il rapporto predetto, ha ritenuto raggiunta la prova della conclusione, con gli eredi, di un diverso negozio e del relativo patto che costituisca titolo per il debito degli interessi sulle somme giacenti. In particolare, ha reputato non provato tale obbligo in capo alla banca di corrispondere gli interessi, non essendo questi dovuti nè in forza del contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione, peraltro estinto con il venir meno della titolare; nè in base al c.d. “conto di transito”, su cui la banca dopo l’apertura della successione ha accreditato il corrispettivo dei titoli inoptati e i dividendi maturati; nè, infine, ha ritenuto raggiunta la prova di un distinto contratto di deposito delle somme ricavate dalla liquidazione dei titoli inoptati, che autorizzasse la banca ad utilizzarle nelle more. Ha aggiunto che in atti sussistono la dichiarazione di successione del settembre 1997, una seconda dichiarazione dell’agosto 1995 e, quindi, la dichiarazione di successione definitiva, modificativa e sostitutiva delle altre, in data 15 luglio 1997.

 

 

Ha escluso altresì che l’attore abbia chiesto gli interessi di natura corrispettiva, ritenendo invece domandati solo gli interessi moratori, attesa l’unica domanda risarcitoria sul punto proposta: interessi, tuttavia, non dovuti, in assenza di un inadempimento della banca, reputando quindi errata la pronuncia del tribunale, laddove ha riconosciuto gli interessi medesimi ex art. 1284 c.c.. Secondo la corte territoriale, il contratto di deposito di titoli in gestione ed in amministrazione differisce dal contratto di deposito di somme di denaro (in conto corrente o su libretto di deposito), in quanto, nel primo caso, la banca trae il proprio compenso unicamente dalle commissioni, nè ha facoltà di utilizzare il denaro acquisito con le cedole e i diritti maturati sulle azioni, ma deve custodire i titoli ed esigere i frutti prodotti, riscuotendo premi, rimborsi e dividendi, ed accreditandone gli importi al depositante. 3. – Ciò posto, i motivi primo, secondo, terzo e quinto, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente, e sono infondati. Tali motivi, sia pure sotto prospettazioni di distinte violazioni di legge, mirano a censurare la decisione impugnata, per avere essa negato l’inadempimento della banca e ritenuto non dovuti gli interessi moratori, nè quelli corrispettivi (peraltro, dalla corte del merito reputati esulare dalla domanda proposta) agli eredi di D.A.A.M.A., originaria titolare del contratto di deposito, custodia ed amministrazione dei titoli, e dante causa del ricorrente: il debito degli interessi, secondo la conclusione raggiunta dalla sentenza impugnata, non sussiste, pur avendo la banca, dopo avere accreditato le somme su un c.d. “conto di transito” o “conto sospeso”, corrisposto agli eredi della de cuius il controvalore dei titoli azionari circa un decennio dopo l’incasso, all’esito degli adempimenti connessi con la dichiarazione di successione. La questione di diritto, sottoposta alla Corte, può quindi così riassumersi: se, in ipotesi di divieto per la banca, ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 48, di corrispondere agli eredi il controvalore di valori mobiliari compravenduti, appartenenti al dante causa, già titolare di un contratto di deposito, custodia ed amministrazione titoli, siano dovuti dall’intermediario bancario gli interessi agli eredi aventi causa, per tutto il tempo in cui vi era sospensione dell’obbligo di pagare detto controvalore in ragione della norma menzionata, con conseguente condotta qualificabile come inadempimento, ove il pagamento non sia avvenuto. Il Collegio reputa di offrire al quesito risposta negativa, per le ragioni che seguono. 3.1. – Il contratto di deposito di titoli in amministrazione e custodia è disciplinato dall’art. 1838 c.c., il cui comma 1, prevede l’obbligo per la banca di “custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l’attribuzione di premi o per il rimborso di capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, e in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli. Le somme riscosse devono essere accreditate al depositante”. Esso configura un contratto bancario con causa tipica. Tale tipologia di contratto è quella pacificamente conclusa con la dante causa, sulla cui base in primis il ricorrente fonda la pretesa alla corresponsione degli interessi in proprio favore, nella qualità. 3.2. – Orbene, il punto nodale della decisione risiede nella disciplina imperativa dettata dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 48, comma 4, T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, il quale dispone che i debitori del de cuius non possano pagare le somme dovute agli eredi, se non sia stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione, di successione o integrativa, con l’indicazione del relativo credito. La violazione del divieto è punita con la sanzione amministrativa, a carico della banca, dal cento al duecento per cento dell’imposta dovuta, ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 53. Ove, quindi, il venir meno del titolare del rapporto contrattuale di deposito titoli in amministrazione e custodia con la banca comporti un trasferimento per causa di morte del diritto alla corresponsione delle somme, accreditata sul conto c.d. di attesa o sospeso in via temporanea, ai sensi della norma citata è precluso all’istituto di credito di pagare, prima di avere avuto la prova del verificarsi dell’adempimento fiscale. La ratio è quella di operare una coazione dell’obbligo fiscale, posto a carico degli eredi, impedendo alla banca di dare seguito alle loro richieste, ove non sia stata fornita la prova del previo adempimento degli obblighi fiscali in questione: ciò, al fine di non pregiudicare la posizione dell’amministrazione finanziaria, tutelata dalla disposizione, che quindi ha natura imperativa tributaria. In tal modo, il legislatore ha frapposto un impedimento ex lege a pagare: si tratta del divieto di esecuzione della prestazione, fino a che l’evento richiesto dalla legge – la previa presentazione della denuncia di successione – non sia sopraggiunto. Pertanto, ai sensi della norma citata, la presentazione della denuncia di successione da parte degli eredi o della cd. dichiarazione negativa di cui all’art. 28 medesimo testo unico rende il credito al pagamento dell’importo dovuto inesigibile: la banca debitrice, perciò, può legittimamente (perchè deve) negare il pagamento del controvalore dei titoli, senza che controparte possa ritenersi titolare del diritto agli interessi corrispettivi o alla refusione di un danno risarcibile. Legittimamente, quindi, l’intermediario oppone al creditore un’eccezione, basata sul necessario rispetto della disciplina fiscale di cui essa è destinataria diretta, in quanto tenuta a non pagare la somma caduta in successione. Si tratta di un’inesigibilità che attiene alla prestazione debitoria dovuta dall’intermediario, consistente nel divieto giuridico di esecuzione della prestazione in funzione del perseguimento di interessi pubblici preminenti. A causa di tale vincolo, la prestazione debitoria dovuta dalla banca è resa inesigibile sino alla verificazione dell’evento contemplato dalla legge. 3.3. – Ne deriva l’infondatezza della tesi del ricorrente, il quale pretende di affermare l’esistenza di un debito esigibile, sul quale ex art. 1282 c.c., maturino interessi di pieno diritto: essendo gli interessi corrispettivi in discorso dovuti in funzione equilibratrice del vantaggio che il debitore ritrae, data la normale produttività della moneta, dal trattenere presso di sè somme di danaro che avrebbe dovuto pagare; ma che, dunque, decorrono dalla data in cui il credito sia divenuto liquido ed esigibile, in quanto l’importo sia determinato e il pagamento non sia dilazionato da termine, condizione o da altro impedimento, anche legale, al pagamento. L’attuazione del rapporto obbligatorio richiede cioè, in tal caso, un atto di esercizio qualificato, qual è la previa dimostrazione dell’avvenuto adempimento alla norma fiscale, mediante la presentazione della dichiarazione di successione. La temporanea inesigibilità del credito sul controvalore dei titoli incide, invero, sulla debenza degli interessi, perchè il divieto di pagamento disposto ex lege impedisce all’erede del depositante di richiedere fondatamente nell’immediato alla banca depositaria la restituzione delle somme, ed a questa di pagare; gli interessi non sono dovuti in iure, in quanto l’intermediario, adempiendo ad una norma fiscale cogente, adegua il suo comportamento a legge: onde l’ordinamento sarebbe in contraddizione con sè medesimo ove, da un lato, imponesse di non pagare, e, dall’altro lato, sancisse il carico degli interessi. 3.4. – Neppure l’obbligo di pagamento degli interessi a carico della banca potrebbe fondarsi, dunque, sul richiamato art. 1728 c.c., quale adempimento di un obbligo assunto con l’originaria contraente. Invero, non coglie nel segno la censura di violazione dell’art. 1728 c.c., quale disposizione che sopravviverebbe all’estinzione del mandato insito nel contratto di deposito dei titoli in amministrazione e custodia, e che, in caso di estinzione del mandato per morte del mandante, impone al mandatario che abbia iniziato l’esecuzione di continuarla se vi sia “pericolo nel ritardo”. L’assunto di avere, infatti, la banca proseguito con la liquidazione del controvalore dei titoli, se, da un lato, non integra l’omesso esame di un fatto decisivo (posto che la corte del merito ha ben esaminato la circostanza, nell’ambito del potere ad essa riservato di apprezzamento dei fatti), dall’altro lato non vale a superare la peculiare situazione di divieto giuridico di pagare, cui la banca era astretta. 3.5. – Inoltre, va richiamato l’accertamento, in punto di fatto, della corte del merito circa la mancata conclusione di un distinto contratto con gli eredi, idoneo a costituire il titolo per il sorgere di un’autonoma obbligazione degli interessi. Anche la pretesa di pagamento degli interessi ai sensi dell’art. 1782 c.c., sul deposito irregolare, pertanto, non ha pregio: la norma resta estranea alla vicenda in esame, posto, appunto, che la corte d’appello ha escluso – con accertamento non sindacabile in sede di legittimità – la conclusione di qualsiasi nuovo contratto con gli eredi della originaria cliente, ivi compreso quello in tal modo dal ricorrente evocato. Resta, dunque, inapplicabile la norma dell’art. 1782 c.c., come le altre disposizioni relative a diversi tipi contrattuali, pure richiamate dal ricorrente, attesa la incontestata conclusione con la dante causa di un contratto di deposito di titoli in amministrazione e custodia e la mancata prova della conclusione, direttamente con gli eredi, di un diverso contratto titolo della pretesa vantata. 3.6. – Tantomeno sono dovuti, in tal caso, gli interessi moratori ex art. 1224 c.c.. Come per la maturazione automatica di interessi corrispettivi, del pari anche il ritardo nell’adempimento non può configurarsi, allorchè il mancato pagamento non trovi ragione o causa nell’inerzia dell’istituto bancario, ma rinvenga la sua fonte in una norma imperativa: onde non tanto di mancato pagamento occorre discorrere, quanto di obbligo di non pagare. L’erede è creditore del controvalore dei titoli, liquidati dalla banca nell’ambito del rapporto di deposito in custodia ed amministrazione concluso dal de cuius: ma l’attuazione di tale rapporto obbligatorio presuppone, ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990, citato art. 48, comma 4, la cooperazione all’adempimento da parte dello stesso creditore. Il precetto di non pagare è contenuto in disposizione a rilievo pubblicistico, con forza di norma imperativa, che spiega i propri effetti anche nell’ambito dei rapporti civili. Giova ricordare, al riguardo, che, ad esempio, anche nell’ambito della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, l’art. 3, lett. c) precisa come il creditore abbia diritto agli interessi solo se “ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; non ha ricevuto nei termini l’importo, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore”. Il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che ha attuato la direttiva, ha interpretato la prescrizione stabilendo, all’art. 3, che il creditore abbia diritto alla corresponsione degli interessi moratori “salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”, ripetendo una formula nota nell’ordinamento italiano. Resta, peraltro, l’importanza sistematica della previsione Europea, laddove segnala che la mora debitoria non si produrrà, quando il creditore abbia mancato di adempiere a propri “obblighi di legge”. Non sussiste, dunque, un inadempimento dell’istituto bancario, in presenza della causa di inesigibilità ex lege e dell’insussistenza di un contratto tra le parti, che imponga il pagamento di interessi. 3.7. – Il quinto motivo, laddove richiama una dichiarazione parziale del 1987, è aspecifico, non permettendo alla Corte di comprendere la censura dalla lettura del motivo stesso, in violazione dell’art. 366 c.p.c.. Infatti, il ricorrente deduce l’esistenza di una dichiarazione parziale del 1987, senza individuarne in modo autosufficiente il contenuto e, soprattutto, senza sottoporre a critica specifica la sentenza impugnata, la quale ha riferito delle tre dichiarazioni, reputando solo l’ultima – in quanto modificativa e sostitutiva delle altre – idonea a soddisfare il requisito di esigibilità del credito, previsto dall’art. 48 del più volte citato D.Lgs.. Per il resto, il motivo in parte ancora insiste sulla tesi, sopra disattesa, della irrilevanza dell’obbligo fiscale di non pagare, ai fini della inesigibilità del credito de quo; in parte richiede un esame del merito, non ammesso, pretendendo di sostenere l’esistenza di fatti incontestati ex art. 115 c.p.c., in nessun modo apprezzabili in sede di legittimità. 3.8. – Va, infine, rilevato come la denunziata “violazione art. 360 c.p.c., n. 5”, contenuta in tutti i motivi, sia una formulazione inammissibile: posto che la censura di omesso esame di fatti decisivi deve, da un lato, sostanziarsi nell’individuazione specifica del fatto, con le caratteristiche di legge, il cui esame sia stato omesso (costituendo un “fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante: cfr., e multis, Cass. 16 gennaio 2020, n. 791, e numerose ivi citate; sin da Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053), e, dall’altro lato, non può certo consistere nella violazione dello stesso art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il quale non è invero la norma violata, ma la categoria del vizio, del quale la pronuncia, sottoposta al ricorso per cassazione, si reputi affetta. 3.9. – In conclusione, va enunciato il seguente principio di diritto: “Il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 48, il quale pone in capo ai terzi il divieto legale di pagare le somme agli eredi prima della dichiarazione di successione, prevede un’ipotesi inesigibilità legale del relativo credito, restando inapplicabili gli artt. 1282 e 1224 c.c., salvo che gli interessi siano dovuti ad altro titolo”. La Corte del merito si è attenuta all’enunciato principio, avendo reputato infondata la domanda, in ragione della mancata prova, ad opera dei ricorrenti e presso l’intermediario, dell’avvenuta presentazione della denuncia di successione, ai sensi del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 48, comma 4, dovendo, quindi, i predetti motivi di ricorso essere respinti. 4. – I motivi quarto e sesto restano assorbiti. 5. – La novità della questione di diritto esaminata induce alla compensazione delle spese di lite fra le parti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2021. Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

 

Quando si discute tra eredi la cosa giusta da fare è ad un avvocato esperto in successioni ereditarie affinchè individui tutti i beni che fanno parte dell’eredità.

La perdita di una persona cara si accompagna sovente ad una serie di adempimenti ed oneri legati alla cura del suo patrimonio.

Senza considerare che, ove l’eredità venga accettata puramente e semplicemente, l’erede si accolla anche i debiti del defunto.

STUDIO LEGALE BOLOGNA ESPERTO CAUSE EREDITARIE

STUDIO LEGALE BOLOGNA ESPERTO CAUSE EREDITARIE

AVVOCATO ESPERTO

BOLOGNA VICENZA RAVENNA FORLI CESENA TREVISO

CAUSE EREDITARIE DIVISIONI EREDITARIE

 

CHIAMA SUBITO AL NUMERO 051 6447838 PRENDI UN APPUNTAMENTO PARLERAI CON L’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI PER LA SOLUZIONE DELLA TUA EREDITA’ PER AVERE QUELLO CHE TI SPETTA

 

Assume grande importanza l’assistenza professionale, al fine di evitare la commistione fra il patrimonio personale e quello del de cuius, con conseguente esposizione ai debiti di quest’ultimo.

L’avvocato Sergio Armaroli offre asssitenza legale e consulenza per stabilire le modalità dell’accettazione (semplice o con beneficio di inventario), la relativa procedura, fino alla redazione ed invio ai competenti uffici della dichiarazione di successione.

L’eredita’ attenzione potrà essere composto da beni mobili, da beni immobili e da debiti.

Come individuare i beni che fanno parte dell’eredità ?

Occorre fare una serie di ricerche iniziando dalla conservatoria dei registri immobiliari per individuare i beni immobili

Quando si ha una chiara idea dei beni ereditari l’avvocato esperto in successione ereditarie dovrà fare una serie di richieste di accesso alle Banche che hanno agenzie o filiali presso il luogo dell’ultimo domicilio del defunto per conoscere l’esistenza di rapporti bancari.

  • apertura della successione e violazione del divieto dei patti successori;
  • eredità di minori e incapaci, accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario;
  • comunione ereditaria – amministrazione;
  • separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede;
  • successione testamentaria: validità – invalidità del testamento;
  • esecuzione testamentaria: curatore – esecutore testamentario;
  • lesione dei diritti dell’erede legittimo e legittimario;
  • diritti a difesa dei legittimari, azioni di riduzione, sequestro giudiziario;
  • divisione dell’eredità;
  • successione degli eredi nell’impresa di famiglia;

incapacità di agire – amministratore di sostegno.

Divisioni ereditarie e successioni

L’avvocato Sergio Armaroli offre assistenza legale e consulenza e si occupa di tutte le problematiche relative a questioni successorie e cause ereditarie, offrendo la propria consulenza ed assistenza legale sia in fase giudiziale che stragiudiziale:

assegno-manteimento
TRIBUNALE BOLOGNA AFFIDO FIGLI SEPARAZIONE IMOLA BAZZANO SAN PIETRO IN CASALE MALALBERGO

In particolare vengono affrontate le seguenti questioni:

– impugnazioni di testamenti per vizi di forma o per violazione della quota di legittima;

– successioni in assenza di testamento;

– accettazione con beneficio d’inventario e rinuncia alla eredità;

– ricostruzione dell’asse ereditario e verifica delle quote di legittima;

– divisione ereditaria dei beni in comunione tra gli eredi;

– godimento esclusivo dei beni ereditari;

– azione di rivendica di beni ereditari;

– azione di riduzione

usucapione di beni ereditari;

– resa del conto;

– diritto di prelazione e retratto successorio.

avvocato per eredità – successione Verona Rimini Monza Cagliari Novara Vicenza Bolzano Terni Genova Ravenna Padova Ferrara Milano Bergamo Salerno Piacenza Bari Reggio Calabria Trento Firenze Parma Pescara Venezia Trieste Modena Brescia Forli Foggia Palermo Reggio Emilia Perugia Bologna Livorno Roma Catania Prato Torino
avvocato esperto testamenti, eredità Roma Piacenza Livorno Bergamo Perugia Padova Sassari Pescara Foggia Monza Bologna Cagliari Forli Messina Bari Ferrara Milano Genova Ravenna Firenze Prato Reggio Emilia Venezia Vicenza Verona Parma Salerno Rimini Trieste Novara Brescia Latina Bolzano Catania Terni Trento Modena Torino

avvocato-successioni-Bologna-esperto-
STUDIO LEGALE BOLOGNA ESPERTO CAUSE EREDITARIE

 

 

 

STUDIO LEGALE BOLOGNA ESPERTO CAUSE EREDITARIE

Quando si discute tra eredi la cosa giusta da fare è ad un avvocato esperto in successioni ereditarie affinchè individui tutti i beni che fanno parte dell’eredità.

La perdita di una persona cara si accompagna sovente ad una serie di adempimenti ed oneri legati alla cura del suo patrimonio.

 

Quando muore un famigliare la situazione è pesante non solo da un punto di vista morale e emotivo ma anche pratico  perché ci costringe a confrontarci con sconvolgimenti emozionali che mettono a dura prova i nostri sentimenti.

 

 

A volte occorre  far fronte nella morte di un nostro caro alla problematica di natura successoria capaci di generare lunghissimi contenziosi legali dall’esito incerto che se non ben gestite da subito portano a controversie purtroppo a volte assai lunghe e costose

 

Chiedendo l’assistenza dello studio legale dell’avvocato Sergio Armaroli di Bologna ovunque voi siate in Italia (e sol per successioni importanti) riceverete  assistenza legale completa nella vostra successione

 

 

 

Lo studio legale dell’Avvocato Sergio Armarol idi Bologna  presta la propria assistenza in particolare:

a)in ambito testamentario, sia per quanto concerne la redazione di testamenti e legati, sia nel caso di atti di donazione;

b)in caso di impugnazione di testamenti per lesione di quota legittima o per invalidità;

  1. c) in ambito giudiziale e stragiudiziale per eventuali divisioni ereditarie;

per l’individuazione di quote ereditarie.

DA OLTRE 20 ANNI RISOLVI CAUSE LITI EREDITARIE A BOLOGNA VICENZA TREVISO RAVENNA PADOVA FORLI CESENA, SEDE A BOLOGNA

SE NON CHIAMI E PRENDI APPUNTAMENTO NON POSSO INTERVENIRE COME VORRESTI TU I N MODO DECISO E DETERMINATO PE RRISOLVER ELA TUA POSIZIONE E LASCIARTI CONTENTO 

QUINDI AGISCI E TELEFONA 051 6447838 UN OTTIMO PRIMO PASSO

L’Avvocato Sergio Armaroli segue tutte le fasi della procedura di successione anche nel caso in cui non sia stato disposto un regolare testamento. In questo caso vengono applicate tutte le regole della successione legittima: dalla determinazione dell’entità della successione (stabilite l’entità della successione e le singole quote ereditarie), alla liquidazione del regime matrimoniale dei beni, fino al ricorso al giudice se non viene raggiunto un accordo tra gli eredi.

 

Il diritto successorio sia tra le materie che richiedono al giurista maggiore conoscenza tecnica e una preparazione specifica che è possibile acquisire unicamente a conclusione di studi esperti della materia.

Risolvere  una successione ereditaria è pertanto sempre consigliabile rivolgersi ad uno Studio Legale che, sui testamenti ,sulle eredita’ e sulle divisioni ereditarie sia in grado di conoscere appieno la difficilissima materia della successioni.

L’avvocato Sergio Armaroli di Bologna ha sempre puntualmente assicurato ai propri assistiti, nella trattazione della complessa materia del diritto delle successioni, un’assistenza e una consulenza legale di alto valore di preparazione  che puo’ evitare liti di anni

Nell’eredità se venga accettata puramente e semplicemente, l’erede si accolla anche i debiti del defunto.

Assume grande importanza l’assistenza professionale, al fine di evitare la commistione fra il patrimonio personale e quello del de cuius, con conseguente esposizione ai debiti di quest’ultimo.

L’avvocato Sergio Armaroli offre assistenza legale e consulenza per stabilire le modalità dell’accettazione (semplice o con beneficio di inventario), la relativa procedura, fino alla redazione ed invio ai competenti uffici della dichiarazione di successione.

 

 

L’eredita’ attenzione potrà essere composto da beni mobili, da beni immobili e da debiti.

Come individuare i beni che fanno parte dell’eredità ?

Occorre fare una serie di ricerche iniziando dalla conservatoria dei registri immobiliari per individuare i beni immobili

Quando si ha una chiara idea dei beni ereditari l’avvocato esperto in successione ereditarie dovrà fare una serie di richieste di accesso alle Banche che hanno agenzie o filiali presso il luogo dell’ultimo domicilio del defunto per conoscere l’esistenza di rapporti bancari.

apertura della successione e violazione del divieto dei patti successori;

  • eredità di minori e incapaci, accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario;

  • comunione ereditaria – amministrazione;

  • separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede;

  • successione testamentaria: validità – invalidità del testamento;

  • esecuzione testamentaria: curatore – esecutore testamentario;

  • lesione dei diritti dell’erede legittimo e legittimario;

  • diritti a difesa dei legittimari, azioni di riduzione, sequestro giudiziario;

  • divisione dell’eredità;

  • successione degli eredi nell’impresa di famiglia;

  • incapacità di agire – amministratore di sostegno.

  • Divisioni ereditarie e successioni

  •  

L’avvocato Sergio Armaroli offre assistenza legale e consulenza e si occupa di tutte le problematiche relative a questioni successorie e cause ereditarie, offrendo la propria consulenza ed assistenza legale sia in fase giudiziale che stragiudiziale:

 

In particolare vengono affrontate le seguenti questioni:

– impugnazioni di testamenti per vizi di forma o per violazione della quota di legittima;

– successioni in assenza di testamento;

– accettazione con beneficio d’inventario e rinuncia alla eredità;

– ricostruzione dell’asse ereditario e verifica delle quote di legittima;

– divisione ereditaria dei beni in comunione tra gli eredi;

– godimento esclusivo dei beni ereditari;

– azione di rivendica di beni ereditari;

– azione di riduzione

– usucapione di beni ereditari;

– resa del conto;

– diritto di prelazione e retratto successorio.

 

 

STUDIO LEGALE BOLOGNASTUDIO LEGALE BOLOGNA

La limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti ereditari

            Quando accetta eredita’

l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l’erario, che, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell’avviso di liquidazione nei confronti dell’erede, non può esigere il pagamento dell’imposta di successione, sino a quando non venga chiusa la procedura di liquidazione dell’eredità e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell’erede. L’accettazione con beneficio d’inventario da parte del minore, comporta che l’accettante, a parte la distinzione del patrimonio del defunto da quello dell’erede ex art. 490, comma 1, c.c., divenga erede a tutti gli effetti di legge e, in quanto tale, soggetto passivo d’imposta, tanto da essere pienamente legittimato a ricevere la notifica dell’avviso di accertamento emesso in relazione a redditi non dichiarati dal “de cuius”.

La pronuncia avente ad oggetto un mero accertamento del credito nei confronti degli eredi del debitore, non costituendo titolo esecutivo, non preclude agli stessi successori la possibilità di far valere in eventuale ulteriore giudizio la limitazione della loro responsabilità “intra vires”, derivante dall’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario.

ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENNTARIO IL PATRIMONIO EREDITATO VIENE TENUTO DISTINTI DA QUELLO DELL’EREDE

Se si accetta l’eredità con beneficio d’inventario è erede, come stabilito dall’art. 490, primo comma, c.c., con l’unica rilevante differenza, rispetto all’accettazione pura e semplice (art. 470, primo comma), che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell’erede, e che si producono gli effetti conseguenti indicati dall’art. 490, secondo comma, c.c. L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, quindi, non determina, di per sé sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti, anche tributari, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere ultra vires hereditatis ovverossia al di là dei beni lasciati dal de cuius.

                                                                      SECONDO GIURISPRUDENZA

L’erede che ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario può essere convenuto in giudizio dai creditori del de cuius, i quali possono ottenerne la condanna al pagamento del debito ereditario per l’intero, salva la limitazione della responsabilità dell’erede entro il valore dei beni ereditari, qualora egli la abbia fatta valere, proponendo la relativa eccezione.

Se si accetta l’eredità con beneficio d’inventario si diventa  erede a tutti gli effetti con l’unica particolarità che, ai sensi degli artt. 484 e 490, secondo comma n. 2, c.c., tiene distinto il proprio patrimonio da quello del defunto. Da ciò consegue che egli sia soggetto passivo dell’I.n.v i.m. quale acquirente a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643.

La responsabilità intra vires dell’erede beneficiario per i debiti ereditari costituisce una qualità del relativo rapporto che assume rilievo già in fase antecedente l’esecuzione forzata, precludendo ogni misura anche cautelare sui beni personali dell’erede. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto l’interesse del coerede ad opporsi al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di un debito ereditario senza alcun riferimento né alle quote ereditarie, né alla qualità di erede beneficiario, sì da esporre i coeredi alla responsabilità solidale ultra vires per l’intero debito).

casa-coniugale-diritti-separazioni-tribunale-Bologna

La disposizione dell’art. 490 comma secondo n. 2) c.c. che limiti la responsabilità dell’erede accettante con il beneficio d’inventario per il pagamento dei debiti ereditari e dei legati intra vires e cum viribus hereditatis, va intesa nel senso che nell’espressione «debiti» debbono ricomprendersi, sebbene non espressamente menzionati, anche gli oneri modali e, più in generale, tutti i pesi ereditari posti a carico dell’erede dall’art. 752 c.c., con la conseguenza che, in caso di inadempimento, il beneficiario del modo testamentario non può agire sui beni propri dell’erede che abbia accettato con beneficio d’inventario ma deve subire il concorso dei creditori ereditari e dei legatari.

► Assistenza per rinuncia all’eredità
► Assistenza per accettazione dell’eredità con beneficio di inventario
► Ricorso per autorizzazione ad incassare la liquidazione (TFR) in caso di cessazione di rapporto di lavoro a causa del decesso del genitore a favore del minore
► Ricorso per autorizzazione ad incassare polizza assicurativa a favore del minore
► Ricorso per autorizzazione a prelevare dalla banca somme intestate al minore
► Ricorso per autorizzazione ad accettare una donazione fatta al minore
► Procedure/attività legate alla materia delle successioni

 

SUCCESSIONE, PROBLEMATICHE RISOLVI

 

 

SUCCESSIONE, PROBLEMATICHE RISOLVI  SEPARAZIONI E DIVORZI COME FARE? CHIEDIMELO!!  AVVOCATO ESPERTO DIRITTI CONVIVENT

SUCCESSIONE, PROBLEMATICHE RISOLVI

 

avvocato per eredità – successione Verona Rimini Monza Cagliari Novara Vicenza Bolzano Terni Genova Ravenna Padova Ferrara Milano Bergamo Salerno Piacenza Bari Reggio Calabria Trento Firenze Parma Pescara Venezia Trieste Modena Brescia Forli Foggia Palermo Reggio Emilia Perugia Bologna Livorno Roma Catania Prato Torino

avvocato esperto testamenti, eredità Roma Piacenza Livorno Bergamo Perugia Padova Sassari Pescara Foggia Monza Bologna Cagliari Forli Messina Bari Ferrara Milano Genova Ravenna Firenze Prato Reggio Emilia Venezia Vicenza Verona Parma Salerno Rimini Trieste Novara Brescia Latina Bolzano Catania Terni Trento Modena Torino

Close-up Of A Judge Striking Gavel Between Split House Over Wooden Desk

Quando si apre una successione ereditaria?

E’ nel momento della morte di una persona che si apre la successione. Per prima cosa viene individuato il momento preciso a cui retroagiscono gli effetti della trasmissione dei diritti ereditari e il momento dal quale decorrono i termini prescritti per l’espletamento delle varie formalità previste, tra le quali quelle di carattere fiscale.

Dove si apre la successione ereditaria?

Il luogo dove si apre la successione è quello dell’ultimo domicilio del defunto ed è importante per l’individuazione degli uffici competenti per gli adempimenti previsti.

RIVOLGENDOVI ALL’AVVOCATO ESPERTO SUCCESSIONI

 Avrete assistenza in tutti i casi in cui insorgano controversie fra eredi circa la determinazione e la divisione del patrimonio del de cuius.

successione di morte genitore, successione morte parente apertura della successione

PER RISOLVERE NON BASTA LEGGERE DEVI CHIAMARE

CHIAMARE E PRENDERE APPUNTAMENTO ,LE COSE SI RISOLVONO INCONTRANDO L’AVVOCATO ESPERTO E PARLANDO A TU PER TU  VISU VISU E STUDIANDO LA SITUAZIONE

SIA CHE TU SIA DI BOLOGNA, DI RAVENNA DI FORLI ,DI VICENZA  O ALTRA PARTE CHIAMA SUBITO

 

051 6447838

 

Quando viene a mancare un proprio caro la sorte dei beni e del patrimonio appartenutogli è, quasi sempre, l’ultimo pensiero dei familiari. Tuttavia, poco dopo il triste evento, è bene preoccuparsi delle conseguenze legali che porta con sé, per evitare spiacevoli inconvenienti in futuro.

Eredità e successioni

Analisi delle conseguenze patrimoniali e personali da Successioni causa di morte e da Eredità, tutela per i chiamati o eredi od i terzi coinvolti nel fenomeno successorio e soluzione delle controversie in via stragiudiziale o giudiziale.

 

PER RISOLVERE NON BASTA LEGGERE DEVI CHIAMARE

CHIAMARE EPRENDERE APPUNTAMENTO ,LE COSE SI RISOLVONO INCONTRANDO L’AVVOCATO ESPERTO E PARLANDO A TU PER TU  VISU VISU E STUDIANDO LA SITUAZIONE

SIA CHE TU SIA DI BOLOGNA, DI RAVENNA DI FORLI ,DI VICENZA  O ALTRA PARTE CHIAMA SUBITO

 

051 6447838

 

Quanto si paga per la successione di morte?

AVVOCATO BOLOGNA SUCCESSION IE TESTAMENTI CAUSE E PRATICHE BOLOGNA VICENZA TREVISO PADOVA RIMINI RAVENNA FORLI CESENA

 

Coniuge
(in mancanza di figli, fratelli e ascendenti)

Coniuge

Intera eredità

Coniuge + Figlio unico
(anche se viventi fratelli e ascendenti)

Coniuge

50% eredità + diritto abitazione

Figlio unico

50% eredità

Coniuge + 2 o più figli
(anche se viventi fratelli e ascendenti)

Coniuge

33,33% eredità +dir. abitazione

Figli

66,66% in parti uguali

Coniuge + Ascendente/i
(senza figli e fratelli)

Coniuge

66,66% eredità +dir. abitazione

Ascendente/i

33,33% eredità in parti uguali

Coniuge + 1 o più fratelli
(senza figli e ascendenti)

Coniuge

66,66% eredità +dir. abitazione

Fratelli

33,33% eredità in parti uguali

Coniuge + Ascendente/i + 1 o più fratelli
(senza figli)

Coniuge

66,66% eredità + dir. abitazione

Ascendente/i

25% in parti uguali

Fratelli

8,33% in parti uguali

SUCCESSIONE LEGITTIMARI O EREDI NECESSARI CIOE’ COLO CHE NON POSSONO ESSERE eSCLUSI DAL TESTAMENTO

DIPENDE DAL COMPENDIO EREDITARIO E DAL GRADO DI PARENTELA

QUOTE EREDI LEGITTIMARI CIOE’ QUELLI CHE NON POSSONO ESSERE ESCLUSI DA TESTAMENTO :

Se il defunto lascia solo il coniuge

1/2

Coniuge più un figlio

1/3 al coniuge e 1/3 al figlio

Coniuge più due o più figli

1/4 al coniuge e 2/4 ai figli

Solo un figlio

1/2

Solo due o più figli

2/3

Solo ascendenti

1/3

Coniuge più ascendenti

1/2 al coniuge e 1/4 agli ascendenti

  1. GLI EREDI LEGITTIMI E QUANTI SONO STATI NOMINATI EREDI NELL’EVENTUALE TESTAMENTO

     

  2. tutela dei diritti successori e quote spettanti al coniuge, ai figli, ai parenti, ai terzi

  3. redazione di testamenti

  4. accordi relativi al patto di famiglia

  5. accettazione di eredità con beneficio di inventario, per minori e persone incapaci

  6. curatela dell’eredità giacente, in assenza di eredi

  7. accettazione di eredità e pratiche connesse

  8. esecuzione delle disposizioni testamentarie

  9. divisione dei beni tra gli eredi

  10. impugnazione di testamento

Come negli altri settori di nostra competenza, anche in relazione al diritto delle successioni puntiamo prioritariamente alla composizione di tali liti in sede stragiudiziale, ossia mediante il raggiungimento di accordi, per poi fornire assistenza giudiziale per:

azioni di riduzione, finalizzate a ripristinare la quota successoria spettante agli eredi legittimari (coniuge – figli – ascendenti)

azioni di impugnazione di testamenti

divisioni giudiziali dei beni ereditari

 

E’ importante conoscere per tempo le norme in materia di eredità e imparare il valore giuridico delle donazioni.

Le norme in materia di successione distinguono tra eredi legittimi e legittimari, stabiliscono la disciplina nel caso di concorso tra eredi (ascendenti, coniuge, figli, fratelli e sorelle) e le quote di riserva dei legittimari, quote che, se violate in conseguenza di una donazione diretta o indiretta o di una disposizione un testamentaria, possono dare luogo ad impugnazione di tali atti al fine di sentire disporre la riduzione della disposizione lesiva.

 

Spesso succede che sia una compravendita, che dissimuli una donazione, a violare i diritti dei legittimari: allora sarà necessario far accertare la simulazione ed esperire l’azione di riduzione ma, prima ancora, occorrerà eseguire i calcoli della c.d. “riunione fittizia”.

L’eredità può essere accettata tacitamente, espressamente o con beneficio d’inventario, così come può essere rinunciata.

L’eredità una volta rinunciata, a certe condizioni, può essere accettata, ma se accettata non può più essere rinunciata.

Nel campo successorio, negli ultimi anni, ci sono state molteplici novità legislative, come, ad esempio, nel caso della filiazione avvenuta fuori dal matrimonio, oppure nel campo delle unioni civili.

 

 

 

Nell’ambito del diritto successorio l’Avv. Sergio Armaroli fornisce specifica consulenza e assistenza legale stragiudiziale e giudiziale in materia di:

dichiarazioni di successione e imposte di successione

successioni legittime

successioni testamentarie

accettazione e rinunzia all’eredità

accettazione dell’ eredita con beneficio di inventario

azioni giudiziarie a tutela dell’erede legittimo

azioni di nullità testamentarie

revoca delle donazioni

Ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 346 del 1990, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente ad azioni o quote di società comprese nell’attivo ereditario, occorre avere riguardo al valore del patrimonio netto delle stesse risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato (Cassazione civile, sez. trib., 11/12/2015, n. 25007)

avvocato per eredità

La limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti ereditari, derivante dall’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l’erario, che, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell’avviso di liquidazione nei confronti dell’erede, non può esigere l’imposta ipotecaria, catastale o di successione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell’erede (Cassazione civile, sez. VI, 15/07/2015, n. 14847)

 

 

Lo scioglimento della comunione ereditaria non è, infatti, incompatibile con il perdurare di uno stato di comunione ordinaria rispetto a singoli beni già compresi nell’asse ereditario in divisione: in effetti, quando siano state compiute le operazioni divisionali, dirette ad eliminare la maggior parte delle varie componenti dell’asse ereditario, indiviso al momento dell’apertura della successione, la comunione residuale sui beni ereditari si trasforma in comunione ordinaria (Cass. n. 20041 del 2016,

avvocato per eredità

La Cassazione, ha poi affermato il principio di diritto ai sensi del quale gli atti di scioglimento delle comunioni ordinarie relativi ad edifici, o a loro parti, sono sono soggetti a nullità prevista dall’articolo 40, comma 2, della Legge n. 47/1985 per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della Legge n. 47/1985: “dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell’opera è stata iniziata in data anteriore al 10 settembre 1967”.

A loro volta – continua la Suprema corte – anche gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dall’art. 46, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 e dall’art. 40, comma 2, della Legge n. 47/1985, “per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria”.avvocato per eredità

AVVOCATO CONSULENTI FINANZIARI

AVVOCATO CONSULENTI FINANZIARI

 

 

Va, dunque, rimarcato che, in tema di divisione ereditaria, l’art. 720 c.c., consente al giudice di attribuire un bene non comodamente divisibile, per l’intero, non solo nella porzione del coerede con quota maggiore, ma anche nelle porzioni di più coeredi che tendano a rimanere in comunione come titolari della maggioranza delle quote (cfr. Cass. n. 2296 del 1996; Cass. n. 5603 del 2016), a prescindere dal fatto che altri coeredi si oppongano avvocato per eredità

(Cass. n. 20250 del 2016: nell’ipotesi di non comoda divisibilità dei beni immobili compresi nell’eredita, è consentito che venga assegnato ad alcuni coeredi, che ne facciano unitamente domanda, un cespite comodamente separabile dagli altri e rientrante nella quota congiunta dei coeredi predetti, ancorché gli altri coeredi si oppongano, in quanto, come risulta dai principi in tema di comunione e dal combinato disposto degli artt. 718 e 720 c.c., l’attribuzione a più coeredi di un unico cespite pro indiviso è possibile se vi sia la richiesta congiunta dei coeredi interessati, che sono soltanto coloro i quali rimarranno in comunione nei confronti del cespite di cui è stata domandata la attribuzione).

 

 

 

 

Peraltro, nel giudizio di divisione, la richiesta di attribuzione di beni determinati ai sensi dell’art. 720 c.c., attiene alle modalità di attuazione della divisione e, pertanto, essendo diretta al già richiesto scioglimento della comunione, della quale costituisce una mera specificazione, non costituisce domanda nuova (Cass. n. 10624 del 2010; Cass. n. 10856 del 2016; Cass. n. 3497 del 2019) e può essere, dunque, proposta anche in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado (Cass. n. 14756 del 2016: l’istanza di attribuzione ex art. 720 c.c., pur tendenzialmente soggetta alle preclusioni processuali, può essere avanzata per la prima volta in corso di giudizio, e anche in grado di appello, ogni volta che le vicende soggettive dei condividenti o quelle attinenti alla consistenza oggettiva e qualitativa della massa denotino l’insorgere di una situazione di non comoda divisibilità del bene, così da prevenirne la vendita, che rappresenta l’extrema ratio voluta dal legislatore) e, per la prima volta, perfino in appelloavvocato per eredità

(Cass. n. 9367 del 2013, che ha affermato il diritto delle parti del giudizio divisorio di mutare, anche in sede di appello, le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l’attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione): la composizione delle quote, infatti, non modifica né la causa petendi, né l’oggetto del giudizio, ma attiene solo alle modalità di scioglimento della comunione in base alla stima dei beni, rimessa alla valutazione del giudice di merito (Cass. n. 9655 del 2013). Peraltro, nel caso in cui, in primo grado, una delle parti abbia formulato domanda di attribuzione dell’intero compendio, mentre l’altra si è limitata ad opporsi alla divisione, quest’ultima non può più proporre la domanda di attribuzione per la prima volta in grado di appello (Cass. n. 10624 del 2010).

 

avvocato per eredità

 

 

Quanto al resto, la Corte non può che ribadire come, in tema di scioglimento di una comunione ereditaria avente ad oggetto un compendio immobiliare, l’accertamento del requisito della comoda divisibilità del bene, ai sensi dell’art. 720 c.c., è riservato all’apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa (Cass. n. 5603 del 2016; Cass. n. 7961 del 2003).

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, in tema di divisione giudiziale di compendio immobiliare ereditario, l’art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell’art. 720 c.c., nel caso di ‘non divisibilità’ dei beni, come anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano ‘comodamente’ divisibili, vale a dire quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l’aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l’aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell’intero (Cass. n. 25888 del 2016; Cass. n. 12498 del 2007).

avvocato per eredità - successione Verona Rimini  Novara Vicenza Bolzano

avvocato per eredità – successione Verona Rimini Novara Vicenza Bolzano

La non comoda divisibilità di un immobile, integrando, tuttavia, un’eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi legittimamente praticabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti, come detto, dall’irrealizzabilità del frazionamento dell’immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento o di costi eccessivi, o dall’impossibilità di formare in concreto porzioni autonome. La relativa indagine implica un accertamento di fatto e la conseguente decisione è incensurabile in sede di legittimità per violazione di legge, potendosi sindacare soltanto l’eventuale omesso esame circa un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. n. 30073 del 2017, Cass. n. 14577 del 2012

avvocato per eredità – successione Verona Rimini Monza Cagliari Novara Vicenza Bolzano Terni Genova Ravenna Padova Ferrara Milano Bergamo Salerno Piacenza Trento Firenze Parma Pescara Venezia Trieste Modena Brescia Forli  Reggio Emilia Perugia Bologna Livorno Roma  Prato Torino

avvocato esperto testamenti, eredità Roma Piacenza Livorno Bergamo Perugia Padova Sassari Pescara Foggia Monza Bologna Cagliari Forli Messina Bari Ferrara Milano Genova Ravenna Firenze Prato Reggio Emilia Venezia Vicenza Verona Parma Salerno Rimini Trieste Novara Brescia Latina Bolzano Terni Trento Modena Torino

art. 713 Codice Civile

 

(1)I coeredi(2) possono sempre domandare la divisione [715, 1111 c.c.].

Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età [2 c.c.], il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell’ultimo nato [715 c.c.].

Egli può anche disporre che la divisione dell’eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio.

Tuttavia in ambedue i casi l’autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore(3).

(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 19284 del 17 luglio 2019)

Cass. civ. n. 15926/2019

Il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all’esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l’entità delle quote; ne deriva il diritto delle parti del giudizio divisorio di modificare, anche in sede di appello (nella specie, all’udienza di precisazione delle conclusioni), le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l’attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione.

 

Quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi, non si realizza un’unica comunione, ma tante comunioni quante sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo, quindi, alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un’entità patrimoniale a sé stante. Pertanto, in caso di divisione del complesso, si hanno, in sostanza, tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse. Nell’ambito di ciascuna massa, inoltre, debbono trovare soluzione i problemi particolari relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono inclusi.

 

La sentenza contenente l’assegnazione dei beni ai condividenti costituisce titolo esecutivo, sicché ciascuno di costoro acquista non solo la piena proprietà dei beni facenti parte della quota toccatagli, ma anche la potestà di esercitare tutte le azioni inerenti al godimento del relativo dominio, compresa quella diretta ad ottenere in via esecutiva il rilascio dei beni costituenti la quota del condividente che, in conseguenza della compiuta divisione, non abbia più nessun titolo idoneo a giustificarne l’ulteriore detenzione.

 

Il giudizio di divisione si compone di una fase dichiarativa, avente ad oggetto l’accertamento della comunione e del relativo diritto potestativo di chiederne lo scioglimento, e di una esecutiva, volta a trasformare in porzioni fisicamente individuate le quote ideali di comproprietà sul bene comune. Con riferimento alla prima fase l’ordinanza che, ai sensi dell’art. 785 c.p.c., disponga la divisione, al pari della sentenza che, in base all’ultimo inciso della menzionata disposizione, statuisca in maniera espressa sul diritto allo scioglimento della comunione, ancorché non possieda efficacia di giudicato, preclude un diverso accertamento in altra sede giudiziale, in quanto la non contestazione attribuisce all’esito finale del procedimento, che si concluda con l’ordinanza non impugnabile ex art. 789, comma 3, c.p.c., la medesima stabilità del giudicato sul diritto allo scioglimento della comunione pronunciato con sentenza. (Cassa e decide nel merito, CORTE D’APPELLO L’AQUILA, 18/09/2012).

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3933 del 29 febbraio 2016)

Cass. civ. n. 22977/2013

In materia di comunione ereditaria, è consentito ai comproprietari, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, di pattuire lo scioglimento nei confronti di uno solo dei coeredi, ferma restando la situazione di comproprietà tra gli altri eredi del medesimo dante causa: tale contratto, con cui i coeredi perseguono uno scopo comune, senza prestazioni corrispettive, non determinando direttamente lo scioglimento della comunione, non configura una vera e propria divisione, per la cui validità soltanto è necessaria la sottoscrizione di tutti i coeredi, ma un contratto plurilaterale, immediatamente vincolante ed efficace fra gli originari contraenti e destinato ad acquistare efficacia nei confronti degli assenti in virtù della loro successiva adesione, sempre possibile, salva diversa pattuizione, sino a quando non intervenga un contrario comune accordo o un provvedimento di divisione giudiziale.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22977 del 9 ottobre 2013)

Cass. civ. n. 12242/2011

Nel giudizio di divisione di una comunione ereditaria, ove una quota abbia costituito oggetto di cessione, la qualità di litisconsorte necessario spetta ai cessionari della quota e non agli eredi cedenti.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12242 del 6 giugno 2011)

Cass. civ. n. 7881/2011

In tema di divisione immobiliare, il condividente di un immobile che durante il periodo di comunione abbia goduto del bene in via esclusiva senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri i frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione “pro quota” del bene comune e dei relativi profitti, con riferimento ai prezzi di mercato correnti dal tempo della stima per la divisione a quello della pronuncia.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7881 del 6 aprile 2011)

Cass. civ. n. 13112/2010

Nel giudizio di divisione avente ad oggetto beni immobili soggetti al regime tavolare di pubblicità, incorre in violazione dell’art. 112 c.p.c. il giudice che – in presenza di un’espressa richiesta delle parti – ometta di provvedere alla divisione sulla base di tipi di frazionamento intavolabili, perché in tal modo viene lasciata la redazione di
quei documenti, necessari all’intavolazione dei diritti nascenti dalla sentenza, ad una successiva fase stragiudiziale che potrebbe richiedere un accordo tra le parti.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13112 del 28 maggio 2010)

Cass. civ. n. 6134/2010

In tema di divisione ereditaria, rientra nei poteri del giudice di merito, ed è perciò incensurabile in cassazione, accertare se, nell’ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l’assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo il conguaglio in favore degli altri.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6134 del 12 marzo 2010)

Cass. civ. n. 4224/2007

Poiché la comunione ereditaria ha ad oggetto non soltanto la comproprietà o contitolarità di diritti ma il complesso dei rapporti attivi e passivi che formavano il patrimonio del de cuius al momento della morte, lo scioglimento dello stato di indivisione si verifica soltanto quando i condividenti abbiano proceduto con le operazioni previste dagli artt. 713 e ss. c.c. ad eliminare la maggior parte delle relative componenti; d’altra parte, lo scioglimento della comunione ereditaria non è incompatibile con il perdurare di uno stato di comunione ordinaria rispetto a singoli beni già compresi nell’asse ereditario in divisione, sicché l’attribuzione congiunta di beni ereditari non dà luogo al cosiddetto stralcio di quota o a una divisione parziale.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4224 del 23 febbraio 2007)

Cass. civ. n. 3385/2007

In tema di divisione ereditaria, la cessione a terzi estranei di diritti su singoli beni immobili ereditari non comporta lo scioglimento — neppure parziale – della comunione, in quanto i diritti continuano a fare parte della stessa comunione, restando l’acquisto del terzo subordinato all’avveramento della condizione che essi siano in sede di divisione assegnati all’erede che li abbia ceduti. Ne consegue che, se un coerede può alienare a terzi in tutto o in parte la propria quota, tanto produce effetti reali se e in quanto l’acquirente venga immesso nella comunione ereditaria, mentre in caso diverso la vendita avrà soltanto effetti obbligatori, salvo che la vendita non abbia avuto a presupposto un atto di scioglimento della comunione ereditaria, anche implicito, in ordine a tali beni.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3385 del 15 febbraio 2007)

Cass. civ. n. 15583/2005

Un progetto di divisione di comunione, redatto da un terzo, cui sia stato affidato tale compito, ove si presenti di contenuto tale da integrare gli elementi della proposta e dell’accettazione della divisione e venga sottoscritto per adesione da tutti i condividenti, è idoneo a determinare l’incontro di volontà dei medesimi e quindi la conclusione del contratto di divisione.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15583 del 26 luglio 2005)

Cass. civ. n. 18351/2004

Tenuto conto che la comunione ereditaria ha ad oggetto non soltanto la comproprietà o contitolarità di diritti ma il complesso dei rapporti attivi e passivi che formavano il patrimonio del de cuius al momento della morte, lo scioglimento dello stato di indivisione si verifica soltanto quando i condividenti abbiano proceduto con le operazioni previste dagli artt. 713 ss. c.c. ad eliminare la maggior parte delle relative componenti; in tal caso, poiché la comproprietà che ancora residui su alcuni beni ereditari si trasforma in comunione ordinaria, non ricorrono le condizioni per l’esercizio del retratto successorio, previsto dall’art. 732 c.c. esclusivamente in presenza di una comunione ereditaria.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 18351 del 13 settembre 2004)

Cass. civ. n. 17881/2003

In tema di divisione negoziale, in relazione alla quale fra l’altro non trova applicazione la norma dettata dall’art. 784 c.p.c. — per la divisione giudiziale — sul litisconsorzio processuale, la partecipazione (di natura sostanziale) al negozio da parte del contitolare della comunione ereditaria, è necessaria soltanto se lo scioglimento concerna la contitolarità del medesimo diritto (comunione omogenea) e non invece allorché sullo stesso bene concorrano diritti reali di tipo differente come ad esempio usufrutto e proprietà (comunione impropria). Ne consegue che non è affetto da nullità l’accordo stipulato dai comproprietari per lo scioglimento della relativa comunione nonostante che nella divisione negoziale non sia intervenuto il coniuge superstite titolare del diritto di usufrutto e partecipe — quale legatario ex lege — della comunione ereditaria dal momento dell’apertura della successione.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 17881 del 24 novembre 2003)

Cass. civ. n. 7129/2001

In tema di divisione giudiziale, una volta passata in giudicato la sentenza con la quale è stato disposto lo scioglimento della comunione e siano stati determinati i lotti, questi entrano da quel momento a far parte del patrimonio di ciascuno degli ex comunisti se pure, nel caso ne sia disposto il sorteggio, l’individuazione in concreto di costoro abbia luogo successivamente in concomitanza con tale adempimento di carattere puramente formale, onde qualsiasi evento si verifichi nel frattempo a vantaggio o in danno dei beni costituenti ciascun singolo lotto, si verifica a vantaggio o in danno dell’ex comunista cui lo stesso verrà assegnato in sede di sorteggio, senza che tali accadimenti possano più minimamente influire sulla determinazione della composizione dei lotti e dar luogo ad ulteriori aggiustamenti o conguagli.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7129 del 25 maggio 2001)

Cass. civ. n. 8693/1998

Il principio secondo il quale non ricorre alcuna ipotesi di evizione nell’ipotesi di nullità del negozio giuridico traslativo del diritto in contestazione (poiché in tal caso il bene oggetto del trasferimento non entra a far parte del patrimonio dell’avente causa) deve ritenersi applicabile anche all’ipotesi di nullità della divisione giudiziale tra coeredi, vizio genetico dell’atto del tutto ostativo alla produzione dei suoi effetti tipici (all’assegnazione, cioè, di beni determinati a ciascuno dei condividenti), ed in conseguenza del quale, esclusa l’ammissibilità del rimedio dell’evizione tra condividenti, sorge, per converso, la necessità di procedere ad una nuova divisione. (Nella specie, il giudice di merito, accertata l’erronea inclusione, in un progetto divisionale tra coeredi, di due fondi oggetto di dominio civico destinati ad alcuni condividenti, e dichiarata, conseguentemente, la nullità dell’intera divisione, aveva escluso, con sentenza confermata dalla S.C., l’esperibilità, per gli assegnatari dei predetti beni, del rimedio di cui agli artt. 758 e 759 c.c. in tema di evizione subita da un coerede, affermando la necessità di procedere ad una nuova divisione).

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8693 del 2 settembre 1998)

Cass. civ. n. 10220/1994

Il principio dell’universalità della divisione ereditaria non è un principio assoluto o inderogabile ed è possibile una divisione parziale, sia quando al riguardo intervenga un accordo tra le parti, sia quando, essendo stata richiesta tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell’intero asse.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10220 del 29 novembre 1994)

Cass. civ. n. 5484/1993

Provvedutosi convenzionalmente allo scioglimento di una comunione, il ripristino di tale comunione può essere effettuato contestualmente nello stesso atto in cui si proceda ad una nuova e diversa divisione della medesima comunione, senza che occorra previamente provvedere con un distinto ed autonomo atto, alla ricostruzione di questa.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5484 del 14 maggio 1993)

Cass. civ. n. 6225/1987

A differenza della divisione ereditaria, la quale, determinando lo scioglimento della comunione fra tutti i coeredi con assegnazione in proprietà esclusiva dei singoli beni in relazione alle rispettive quote, richiede la partecipazione di tutti i coeredi (e, ove abbia ad oggetto anche diritti reali immobiliari, la stipulazione per atto pubblico a pena di nullità), la convenzione di attribuzione frazionata del godimento separato di un bene o diritto comune ereditario, non comportando direttamente lo scioglimento della comunione, è immediatamente vincolante non solo per le parti contraenti, ma è efficace anche nei confronti delle parti che abbiano espresso adesione all’accordo, sottoscrivendo l’atto, se presenti, oppure, se assenti, mediante consenso preventivo espresso anche verbalmente.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6225 del 15 luglio 1987)

Cass. civ. n. 2231/1985

Poiché i beni di una comunione ben possono provenire da titoli diversi, costituenti, essi stessi, distinte comunioni, da considerare come entità patrimoniali a sé stanti, può essere oggetto di divisione giudiziale la quota indivisa di un bene già in comunione.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2231 del 30 marzo 1985)

Cass. civ. n. 4275/1984

Quando all’eredità sono chiamate più persone, benché alcune per legge ed altre per testamento, la pluralità dei successori e la diversità dei relativi titoli non rompono l’unità della successione, instaurandosi fra i più coeredi una communio incidens che investe l’intero patrimonio ereditario del quale costoro esprimono unitariamente di fronte ai terzi la titolarità, con la conseguente necessità che la stessa divisione dell’asse, pur potendo essere chiesta da ciascun coerede, deve sempre estendersi, tranne i casi espressamente previsti dalla legge, a tutto il complesso dei beni caduti in successione.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4275 del 21 luglio 1984)

Cass. civ. n. 3182/1982

La sopravvenuta alienazione, totale o parziale, dei beni oggetto di comunione non osta a che i partecipanti, a prescindere da eventuali ed autonome pretese risarcitone, possano proporre domanda di divisione, al fine di realizzazione i propri rispettivi diritti, in tutto od in parte, mediante equivalente in denaro, previa ricostruzione, sia pur fittizia, della massa dividenda, con formazione delle relative quote.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3182 del 25 maggio 1982)

Cass. civ. n. 4105/1981

La vendita di un bene ereditario operata da un coerede prima della divisione acquista efficacia (retroattiva) solo se il bene sia assegnato all’alienante a seguito di divisione ereditaria, per cui, fino a tale assegnazione il bene continua a far parte della massa comune da dividere.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4105 del 23 giugno 1981)

Cass. civ. n. 3014/1981

In mancanza di una chiara manifestazione di volontà delle parti, diretta alla formazione di un’unica massa, quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi non si realizza un’unica comunione, ma tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza dei beni. Alla pluralità dei titoli corrisponde, quindi, una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un’entità patrimoniale a sé stante. Pertanto, in caso di divisione del complesso si hanno, in sostanza, tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti rispetto a questa, al di fuori e indipendentemente dai diritti che gli competono sulle altre masse. Nell’ambito di ciascuna massa, inoltre, debbono trovare soluzione
i problemi particolari relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisibilità dei beni immobili che vi sono inclusi.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3014 del 8 maggio 1981)

Cass. civ. n. 533/1978

E di ostacolo alla proponibilità di una domanda di divisione ereditaria secondo le norme della successione legittima solo la positiva risultanza ma non anche la mera possibile sussistenza di ulteriori eredi, di un testamento e di ulteriori beni, oltre quelli oggetto della domanda.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 533 del 6 febbraio 1978)

Cass. civ. n. 3451/1977

L’esistenza di una divisione di fatto non fa venir meno l’interesse giuridico di tutte le parti — coeredi o condomini — alla divisione giudiziale, per ottenere un titolo che sia trascrivibile a norma dell’art. 2646 c.c., e questo interesse comune è sufficiente a giustificare che le spese del giudizio di divisione siano poste a carico della massa.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3451 del 3 agosto 1977)

Cass. civ. n. 1145/1977

Qualora la divisione, per volontà delle parti, abbia ad oggetto solo alcuni dei beni del patrimonio comune, ciò che viene attribuito a ciascun partecipante assume la natura di acconto sulla porzione spettante in sede di divisione definitiva, con la conseguenza che tale ultima porzione, salvo patto contrario, va determinata attraverso una valutazione globale di tutti i beni, quelli già divisi e quelli rimasti in comunione, secondo un criterio uniforme e riferito allo stesso momento temporale.

(Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 1145 del 24 marzo 1977)

Non sussiste un vincolo di pregiudizialità tecnica, tale da determinare la sospensione necessaria del processo, tra l’azione di riduzione e la domanda di retratto proposta dal legittimario pretermesso avverso l’alienazione dei beni ereditari compiuta dal soggetto che, allo stato, riveste la qualità di erede, giacché le disposizioni testamentarie eventualmente lesive della quota di legittima esplicano la loro efficacia fino alla pronuncia di accoglimento della domanda di riduzione, momento anteriormente al quale difetta, pertanto, uno stato di comunione tra erede e legittimario leso. (Rigetta, CORTE

Il principio dell’universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile, potendosi anche procedere ad una divisione solo parziale se un accordo in tal senso intervenga tra le parti ovvero quando costituisca oggetto di una domanda giudiziale senza che alcuna delle altre parti ne estenda la portata, chiedendo di trasformare in porzioni concrete le quote dei singoli comproprietari, con divisione dell’intero asse.

 

In tema di divisione giudiziale, una volta passata in giudicato la sentenza con la quale è stato disposto lo scioglimento della comunione e sono stati determinati i lotti, questi entrano da quel momento a far parte del patrimonio di ciascuno degli ex comunisti seppure, nel caso ne sia disposto il sorteggio, l’individuazione in concreto di costoro abbia luogo successivamente in concomitanza con tale adempimento di carattere puramente formale, sicché qualsiasi evento si verifichi nel frattempo a vantaggio o in danno dei beni costituenti ciascun singolo lotto, produce il relativo effetto nei confronti dell’ex comunista cui lo stesso verrà assegnato in sede di sorteggio, senza che tali accadimenti possano più influire sulla determinazione della composizione dei lotti e dar luogo ad ulteriori aggiustamenti o conguagli.

 

Inizio modulo

Fine modulo

 

 

Shares
Studio Legale Bologna - AVVOCATO SERGIO ARMAROLI 051 6447838