STUDIO LEGALE DIVISIONI EREDITARIE BOLOGNA

Tra le situazioni giuridiche soggettive attive hanno una preminente posizione i diritti reali.

Essi attribuiscono al loro titolare una signoria sulla res che gli consente di soddisfare i suoi interessi direttamente sulla cosa, senza la necessità della collaborazione dei terzi, come avviene invece nei diritti relativi. Esempio tipico dei diritti reali è la proprietà.

Lo stato di comunione, conseguente ad una successione ereditaria (comunione ereditaria) o ad un acquisto in quote tra più soggetti (comunione ordinaria), può essere fatto cessare mediante la divisione.

Il diritto di procedere allo scioglimento della comunione è un diritto potestativo a cui il coerede o il comunista non può opporsi se non in casi particolari previsti dalla legge.

La divisione ereditaria ha per oggetto l’intero patrimonio del defunto, compresi i debiti, mentre la divisione ordinaria lo scioglimento, in relazione ad uno o più beni, dello stato di comunione.

Le Problematiche della Divisione Ereditaria: 

La divisione ereditaria è un processo che si verifica quando una persona deceduta lascia una serie di beni, attività e obbligazioni finanziarie da distribuire tra i suoi eredi legali. Questo processo può diventare estremamente complesso e problematico, spesso generando conflitti tra i familiari e richiedendo l’intervento di esperti legali. In questo articolo, esamineremo in dettaglio le problematiche legate alla divisione ereditaria, illustrando le sfide e le soluzioni possibili.

Introduzione

La divisione ereditaria è un aspetto cruciale della legge successoria e coinvolge la distribuzione dei beni di una persona deceduta tra i suoi eredi legali. Mentre la legge varia da paese a paese, i principi di base rimangono simili. Quando una persona muore, i suoi beni vengono suddivisi tra i familiari in base alle volontà del defunto o alle leggi sulla successione dello stato.

Tuttavia, questa procedura apparentemente semplice può rivelarsi problematica per molte ragioni. Ecco alcune delle principali problematiche associate alla divisione ereditaria:

1. Mancanza di un Testamento

Uno dei problemi più comuni nella divisione ereditaria è la mancanza di un testamento valido da parte del defunto. Un testamento è un documento legale che stabilisce chiaramente le volontà del defunto per quanto riguarda la distribuzione dei suoi beni dopo la sua morte. Senza un testamento, il processo di divisione ereditaria può diventare molto più complicato.

Nel caso in cui non ci sia un testamento, si applicano le leggi sulla successione dello stato. Queste leggi determinano chi sono gli eredi legali e quanto riceveranno. Questo può portare a divisioni ingiuste dei beni e litigi tra i familiari. Inoltre, la mancanza di un testamento può ritardare notevolmente il processo di divisione ereditaria poiché richiede una maggiore documentazione e procedimenti legali.

2. Dispute tra Eredi

Anche quando c’è un testamento, le dispute tra gli eredi sono comuni. Queste dispute possono sorgere per una varietà di motivi, tra cui la percezione di un trattamento ingiusto o la questione di cosa costituisca una distribuzione equa dei beni.

Le dispute possono diventare particolarmente intense quando uno o più eredi ritengono che il testamento sia stato redatto sotto coercizione o in condizioni mentali alterate. Queste affermazioni possono portare a lunghe battaglie legali che rendono il processo di divisione ereditaria estremamente complicato e costoso.

3. Beni Complessi

Se il defunto possedeva beni complessi o di valore significativo, come aziende, proprietà immobiliari o investimenti, la divisione ereditaria può diventare estremamente complessa. Questi tipi di beni richiedono una valutazione accurata e spesso richiedono la vendita o la gestione professionale.

La valutazione e la distribuzione di beni complessi possono essere fonte di controversie tra gli eredi, soprattutto se non esiste un piano chiaramente definito nel testamento. Inoltre, la tassazione associata a questi beni può comportare ulteriori complicazioni e costi.

4. Debiti Ereditari

Nel processo di divisione ereditaria, non solo vengono distribuiti beni, ma anche obbligazioni finanziarie come debiti e passività. È importante determinare chi è responsabile di questi debiti, poiché possono influenzare significativamente la quantità di eredità che ogni erede riceve.

Se il valore dei debiti supera il valore dell’eredità, può verificarsi una situazione complessa in cui gli eredi ricevono beni di scarso valore o addirittura debiti da pagare. Questo può portare a tensioni tra gli eredi e richiedere l’assistenza di avvocati specializzati in diritto delle successioni.

5. Implicazioni Fiscali

Le implicazioni fiscali possono rappresentare un’altra importante problematica nella divisione ereditaria. In molti paesi, l’eredità è soggetta a tasse e imposte sulle successioni. La quantità di tasse dovute dipende dal valore complessivo dell’eredità e dalle leggi fiscali locali.

Gli eredi devono essere consapevoli delle implicazioni fiscali della divisione ereditaria e pianificare di conseguenza. Questo può richiedere la vendita di beni per coprire le tasse, il che può essere fonte di conflitto tra gli eredi.

6. Pianificazione Successoria Inadeguata

Spesso, le problematiche nella divisione ereditaria hanno origine da una pianificazione successoria inadeguata da parte del defunto. Una mancanza di preparazione può causare confusione e discordia tra gli eredi.

Per affrontare questa problematica, è importante che le persone pianifichino attentamente la loro successione. Ciò può comportare la creazione di un testamento chiaro e completo, la designazione di un esecutore testamentario responsabile e l’identificazione chiara degli eredi e dei beneficiari.

7. Ruolo dell’Esecutore Testamentario

L’esecutore testamentario è responsabile di gestire l’amministrazione dell’eredità secondo le volontà del defunto. Tuttavia, questo ruolo può diventare complicato se l’esecutore non è preparato o non agisce in modo etico.

Le dispute possono sorgere se gli eredi ritengono che l’esecutore testamentario non stia agendo nell’interesse della divisione equa dei beni. Inoltre, l’esecutore testamentario può dover affrontare compiti complessi come la vendita di beni, la gestione di investimenti e il pagamento dei debiti ereditari.

 

SUCCESSIONI E DIVISIONI EREDITARIE

BOLOGNA VICENZA TREVISO RAVENNA FORLI CESENA 

La successione ereditaria che si apre al momento del decesso della persona nel luogo del suo ultimo domicilio, determina il trasferimento delle posizioni giuridiche, attive o passive, dal defunto al successore e, secondo una prima distinzione, può essere di due tipi:

a) a titolo universale con la quale l’erede subentra (in quota o per l’intero) nella totalità dei diritti e degli obblighi che non si estinguono con la morte del de cuius e

b) a titolo particolare con cui il successore, detto legatario, subentra solo in uno o più rapporti patrimoniali ben precisi e definiti del defunto.

IL TESTAMENTO OLOGRAFO
il soggetto può redigere testamento anche privatamente, senza la necessaria presenza del notaio o dei testimoni.
Si consiglia, però, in questo caso, il consulto dello studio legale Bologna successioni e divisioni ereditarie per non incorrere in errori che possano inficiare la validità dell’atto.

Un testamento olografo per essere valido deve rispettare determinati requisiti:

– deve essere, anzitutto, compilato per iscritto, di pugno del testatore, in tutte le sue parti;
– deve essere sottoscritto con firma autografa o comunque con un nome che identifichi senza dubbio, l’identità, del testatore;
– deve contenere la data, cioè l’indicazione dell’anno, del mese e del giorno in cui l’atto è stato redatto.

 

La data è necessaria, in particolare, per identificare fra loro più testamenti olografi incompatibili, e qual è l’ultima redazione che, quindi, prevale.

 DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

SUCCESSIONI E DIVISIONI EREDITARIE 

La dichiarazione di successione è un adempimento di natura fiscale e deve essere presentata entro un anno dall’apertura della successione medesima.

Tale dichiarazione deve essere esibita da uno degli interessati all’Agenzia delle Entrate più vicina all’ultimo domicilio del defunto.
Dalla presentazione e sottoscrizione di questo documento, non deriva l’accettazione dell’eredità e quindi l’acquisto della qualità di erede.

 Il chiamato che ha presentato e sottoscritto l’atto in oggetto, può quindi rinunciare successivamente all’eredità o usufruire del beneficio d’inventario.

 Anche questo adempimento è piuttosto complesso perciò e consigliabile chiedere l’assistenza dell’Avvocato Successioni Milano.
In particolare la dichiarazione di successione contiene i documenti e gli elementi sulla base dei quali l’Agenzia delle Entrate effettua la liquidazione dell’imposta successoria.

STUDIO LEGALE DIVISIONI EREDITARIE BOLOGNA

Tra le situazioni giuridiche soggettive attive hanno una preminente posizione i diritti reali.

Essi attribuiscono al loro titolare una signoria sulla res che gli consente di soddisfare i suoi interessi direttamente sulla cosa, senza la necessità della collaborazione dei terzi, come avviene invece nei diritti relativi. Esempio tipico dei diritti reali è la proprietà.

Lo stato di comunione, conseguente ad una successione ereditaria (comunione ereditaria) o ad un acquisto in quote tra più soggetti (comunione ordinaria), può essere fatto cessare mediante la divisione.

Il diritto di procedere allo scioglimento della comunione è un diritto potestativo a cui il coerede o il comunista non può opporsi se non in casi particolari previsti dalla legge.

La divisione ereditaria ha per oggetto l’intero patrimonio del defunto, compresi i debiti, mentre la divisione ordinaria lo scioglimento, in relazione ad uno o più beni, dello stato di comunione.

QUALI PRESUPPOSTI PER LA DIVISIONE EREDITARIA?
cosa accade quando i beni cadono in comunione?

tra gli eredi e cosa accade prima della divisione ?

I beni ereditari cadono in comunione quando vi sono più eredi del defunto, che diventano comproprietari dei beni che fanno parte dell’eredità.

Quando i beni sono in comunione ereditaria, se uno degli eredi intende vendere la sua quota ereditaria o parte di essa, deve prima darne notizia agli altri coeredi.

I coeredi hanno diritto di prelazione sulla quota, ovvero avranno diritto ad essere preferiti nella vendita rispetto ad altri, a parità di condizioni.

La comunione ereditaria termina quando si verifica la divisione ereditaria. Ai sensi dell’art.713 c.c., i coeredi possono sempre domandare la divisione, per ottenere la proprietà esclusiva su parte dei beni che erano in comunione ereditaria, per un valore corrispondente alla propria quota.
La divisione ereditaria deve avere ad oggetto tutte le situazioni giuridiche che compongono la comunione ereditaria,
Secondo Cass. civ. n. 6134/2010
In tema di divisione ereditaria, rientra nei poteri del giudice di merito, ed è perciò incensurabile in cassazione, accertare se, nell’ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l’assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo il conguaglio in favore degli altri.
Cass. civ. n. 15583/2005
Un progetto di divisione di comunione, redatto da un terzo, cui sia stato affidato tale compito, ove si presenti di contenuto tale da integrare gli elementi della proposta e dell’accettazione della divisione e venga sottoscritto per adesione da tutti i condividenti, è idoneo a determinare l’incontro di volontà dei medesimi e quindi la conclusione del contratto di divisione.

 Secondo Cass. civ. n. 18351/2004

Tenuto conto che la comunione ereditaria ha ad oggetto non soltanto la comproprietà o contitolarità di diritti ma il complesso dei rapporti attivi e passivi che formavano il patrimonio del de cuius al momento della morte, lo scioglimento dello stato di indivisione si verifica soltanto quando i condividenti abbiano proceduto con le operazioni previste dagli artt. 713 ss. c.c. ad eliminare la maggior parte delle relative componenti; in tal caso, poiché la comproprietà che ancora residui su alcuni beni ereditari si trasforma in comunione ordinaria, non ricorrono le condizioni per l’esercizio del retratto successorio, previsto dall’art. 732 c.c. esclusivamente in presenza di una comunione ereditaria.

Cass. civ. n. 17881/2003
In tema di divisione negoziale, in relazione alla quale fra l’altro non trova applicazione la norma dettata dall’art. 784 c.p.c. — per la divisione giudiziale — sul litisconsorzio processuale, la partecipazione (di natura sostanziale) al negozio da parte del contitolare della comunione ereditaria, è necessaria soltanto se lo scioglimento concerna la contitolarità del medesimo diritto (comunione omogenea) e non invece allorché sullo stesso bene concorrano diritti reali di tipo differente come ad esempio usufrutto e proprietà (comunione impropria). Ne consegue che non è affetto da nullità l’accordo stipulato dai comproprietari per lo scioglimento della relativa comunione nonostante che nella divisione negoziale non sia intervenuto il coniuge superstite titolare del diritto di usufrutto e partecipe — quale legatario ex lege — della comunione ereditaria dal momento dell’apertura della successione.  

Cass. civ. n. 4224/2007
Poiché la comunione ereditaria ha ad oggetto non soltanto la comproprietà o contitolarità di diritti ma il complesso dei rapporti attivi e passivi che formavano il patrimonio del de cuius al momento della morte, lo scioglimento dello stato di indivisione si verifica soltanto quando i condividenti abbiano proceduto con le operazioni previste dagli artt. 713 e ss. c.c. ad eliminare la maggior parte delle relative componenti; d’altra parte, lo scioglimento della comunione ereditaria non è incompatibile con il perdurare di uno stato di comunione ordinaria rispetto a singoli beni già compresi nell’asse ereditario in divisione, sicchè l’attribuzione congiunta di beni ereditari non dà luogo al cosiddetto stralcio di quota o a una divisione parziale.

Cass. civ. n. 3385/2007
In tema di divisione ereditaria, la cessione a terzi estranei di diritti su singoli beni immobili ereditari non comporta lo scioglimento — neppure parziale-della comunione, in quanto i diritti continuano a fare parte della stessa comunione, restando l’acquisto del terzo subordinato all’avveramento della condizione che essi siano in sede di divisione assegnati all’erede che li abbia ceduti. Ne consegue che, se un coerede può alienare a terzi in tutto o in parte la propria quota, tanto produce effetti reali se e in quanto l’acquirente venga immesso nella comunione ereditaria, mentre in caso diverso la vendita avrà soltanto effetti obbligatori, salvo che la vendita non abbia avuto a presupposto un atto di scioglimento della comunione ereditaria, anche implicito, in ordine a tali beni.
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3385 del 15 febbraio 2007)

 

aavvocati-eredità-Bologna
studio legale Bologna avvocato Sergio Armaroli

Cass. civ. n. 4224/2007
Poiché la comunione ereditaria ha ad oggetto non soltanto la comproprietà o contitolarità di diritti ma il complesso dei rapporti attivi e passivi che formavano il patrimonio del de cuius al momento della morte, lo scioglimento dello stato di indivisione si verifica soltanto quando i condividenti abbiano proceduto con le operazioni previste dagli artt. 713e ss. c.c. ad eliminare la maggior parte delle relative componenti; d’altra parte, lo scioglimento della comunione ereditaria non è incompatibile con il perdurare di uno stato di comunione ordinaria rispetto a singoli beni già compresi nell’asse ereditario in divisione, sicchè l’attribuzione congiunta di beni ereditari non dà luogo al cosiddetto stralcio di quota o a una divisione parziale.

Cass. civ. n. 3385/2007
In tema di divisione ereditaria,la cessione a terzi estranei di diritti su singoli beni immobili ereditari non comporta lo scioglimento — neppure parziale-della comunione, in quanto i diritti continuano a fare parte della stessa comunione, restando l’acquisto del terzo subordinato all’avveramento della condizione che essi siano in sede di divisione assegnati all’erede che li abbia ceduti. Ne consegue che, se un coerede può alienare a terzi in tutto o in parte la propria quota, tanto produce effetti reali se e in quanto l’acquirente venga immesso nella comunione ereditaria, mentre in caso diverso la vendita avrà soltanto effetti obbligatori, salvo che la vendita non abbia avuto a presupposto un atto di scioglimento della comunione ereditaria, anche implicito, in ordine a tali beni.
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3385 del 15 febbraio 2007)

TESTAMENTO OLOGRAFO APPROFONDIMENTI

L’art. 602 c.c., respingendo ogni rigore formale, riconosce valore alla sottoscrizione del testamento olografo anche se non è fatta con l’indicazione del nome e cognome, purché designi con certezza la persona del testatore, sicché deve ritenersi valida la manifestazione della volontà testamentaria effettuata mediante uno scritto avente forma di lettera, quando risulti con certezza la persona del testatore e l’espressione della di lui volontà testamentaria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto natura di testamento olografo ad una lettera, il cui contenuto era stato anticipato telefonicamente prima della spedizione e che, pur mancante di una firma per esteso del “de cuius”, ne conteneva le disposizioni di ultima volontà, con l’indicazione degli eredi e la previsione di un legato in favore di un amico, concludendosi, infine, con l’espressione:“grazie ed un abbraccio Marcello”).

In tema di testamento olografo, l’inesatta indicazione della data, dovuta ad errore materiale del testatore (per distrazione, ignoranza od altra causa), pur se essa, senza essere così voluta dal “de cuius”, sia impossibile (nella specie, il “12-112-1990” ), può essere rettificata dal giudice, ricorrendo ad altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, sì da rispettare il requisito essenziale della autografia dell’atto.

Come configurare una scrittura privata come testamento olografo?

 non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma individuati dall’art. 602 c.c., occorrendo, altresì, l’accertamento dell’oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso. Tale accertamento, che costituisce un “prius” logico rispetto alla stessa interpretazione della volontà testamentaria, è rimesso al giudice del merito e, se congruamente e logicamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva ravvisato la sussistenza di un testamento olografo in un documento recante soltanto la dichiarazione ricognitiva dell’autore che tutti i beni a lui intestati fossero esclusivamente di proprietà della moglie, ritenendo plausibile l’intento del “de cuius” di disporre in tal modo delle sue sostanze per il tempo in cui avesse cessato di vivere).

In materia di testamento olografo, il rispetto del principio dell’autografia di cui all’art. 602 c.c. non impedisce che, nell’ambito dello stesso documento, siano enucleabili, da un lato, un testamento pienamente rispondente ai requisiti di legge e, dall’altro, scritti provenienti da una mano sicuramente diversa – apposti dopo la sottoscrizione da parte del testatore e, perciò, collocati in una parte diversa del documento – i quali, di per sé, non possono invalidare per intero la scheda testamentaria redatta dal testatore. (Nella specie, si trattava di una scheda testamentaria composta di due parti distinte, l’una contenente l’istituzione di erede, siglata dal testatore con firma autografa, e l’altra contenente un codicillo nel quale era evidente che la mano del testatore era stata guidata da un terzo; la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità dell’intero testamento).

Il testamento olografo alterato da terzi può conservare il suo valore quando l’alterazione non sia tale da impedire l’individuazione della originaria, genuina volontà che il testatore ha inteso manifestare nella relativa scheda; ne consegue che l’annullamento per carenza dell’olografia opera in presenza di un intervento di terzi anche quando vi sia stata l’aggiunta di una sola parola, a condizione che l’azione del terzo si sia svolta durante la redazione del testamento stesso (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di annullamento del testamento sul rilievo che l’esistenza, all’interno del testo, di un inciso apocrifo peraltro di contenuto sostanzialmente irrilevante ai fini della destinazione dei beni non potesse far venire meno il requisito dell’olografia, per di più in assenza di prova che l’autore dell’aggiunta fosse stato presente al momento della redazione del testamento).

Ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento olografo non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma individuati dall’art. 602 c.c., occorrendo, altresì, l’accertamento dell’oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso. Tale accertamento, che costituisce un “prius” logico rispetto alla stessa interpretazione della volontà testamentaria, è rimesso al giudice del merito e, se congruamente e logicamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva ravvisato la sussistenza di un testamento olografo in un documento recante soltanto la dichiarazione ricognitiva dell’autore che tutti i beni a lui intestati fossero esclusivamente di proprietà della moglie, ritenendo plausibile l’intento del “de cuius” di disporre in tal modo delle sue sostanze per il tempo in cui avesse cessato di vivere).

In materia di testamento olografo, il rispetto del principio dell’autografia di cui all’art. 602 c.c. non impedisce che, nell’ambito dello stesso documento, siano enucleabili, da un lato, un testamento pienamente rispondente ai requisiti di legge e, dall’altro, scritti provenienti da una mano sicuramente diversa – apposti dopo la sottoscrizione da parte del testatore e, perciò, collocati in una parte diversa del documento – i quali, di per sé, non possono invalidare per intero la scheda testamentaria redatta dal testatore. (Nella specie, si trattava di una scheda testamentaria composta di due parti distinte, l’una contenente l’istituzione di erede, siglata dal testatore con firma autografa, e l’altra contenente un codicillo nel quale era evidente che la mano del testatore era stata guidata da un terzo; la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità dell’intero testamento).

Il testamento olografo alterato da terzi può conservare il suo valore quando l’alterazione non sia tale da impedire l’individuazione della originaria, genuina volontà che il testatore ha inteso manifestare nella relativa scheda; ne consegue che l’annullamento per carenza dell’olografia opera in presenza di un intervento di terzi anche quando vi sia stata l’aggiunta di una sola parola, a condizione che l’azione del terzo si sia svolta durante la redazione del testamento stesso (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di annullamento del testamento sul rilievo che l’esistenza, all’interno del testo, di un inciso apocrifo peraltro di contenuto sostanzialmente irrilevante ai fini della destinazione dei beni non potesse far venire meno il requisito dell’olografia, per di più in assenza di prova che l’autore dell’aggiunta fosse stato presente al momento della redazione del testamento).

Validità del testamento olografo

 la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un requisito essenziale di forma dell’atto anche nel caso in cui, in concreto, l’omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d’interessi risultante dalle disposizioni testamentarie. (Nella fattispecie, la Corte ha confermato la pronuncia di annullamento del testamento olografo che non conteneva nella data, accanto al mese e all’anno, l’indicazione del giorno).

In tema di nullità del testamento olografo, la finalità del requisito della sottoscrizione, previsto dall’art. 602 c.c. distintamente dall’autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento — anche in tempi diversi — abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento; d’altra parte, nel caso in cui sia accertata la non autenticità della sottoscrizione apposta al testamento, non può trovare applicazione l’art. 590 c.c. che, nel consentirne la conferma o l’esecuzione da parte degli eredi, presuppone l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che, pur essendo affetta da nullità, sia comunque frutto della volontà del de cuius.

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 602 c.c., la sottoscrizione del testamento olografo deve essere apposta alla fine delle disposizioni, è affetto da nullità per mancanza della sottoscrizione, ai sensi dell’art. 606 c.c., il testamento olografo in cui l’apposizione della firma a margine della scheda testamentaria non sia stata determinata da necessità per mancanza di spazio su cui apporla.

Ai fini dell’identificazione del requisito dell’autografia del testamento olografo?

Occorre distinguere tra la dichiarazione di ultima volontà e il documento cartaceo sul quale essa è vergata, di tal che detto requisito è rispettato quando la disposizione di ultima volontà sia stata interamente scritta di pugno dal testatore e da lui sottoscritta pur se il documento cartaceo che la reca contenga scritti di mano aliena in una parte diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria; mentre la nullità per difetto di autografia del testamento è configurabile allorché l’intervento del terzo ne elimini il carattere di stretta personalità, interferendo sulla volontà di disporre del testatore, come avviene quando nel corpo della disposizione di ultima volontà anche una sola parola sia di mano altrui e risulti scritta dal terzo durante la confezione del testamento, ancorché su incarico o col consenso del testatore. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la nullità del testamento olografo in un caso nel quale nel documento cartaceo, contenente la disposizione di ultima volontà interamente Successioni e divisioni ereditarie e, immediatamente sotto, la sottoscrizione dello stesso, comparivano anche, redatte da mano aliena, le sottoscrizioni di due infermiere che gli prestavano assistenza e altre scritte in stampatello riproducenti i nomi e gli indirizzi delle stesse).

Qualora la scheda testamentaria sia priva della data e il testatore vi affermi che è stata redatta nel giorno di un evento futuro ed incerto (nella specie, il proprio suicidio), il testamento olografo è annullabile per difetto di data.

Il testamento olografo non perde il requisito dell’autografia seppure il testatore vi alleghi planimetrie redatte da terzi (nella specie, da un geometra) per meglio descrivere gli immobili ereditari, già compiutamente indicati nella scheda testamentaria.

La guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell’autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la “mano guidante” sia intervenuta (come nella specie) su tutta la scheda testamentaria o se la parte non interessata dal suo intervento rappresenti una compiuta manifestazione di volontà.

Le conseguenze della mancanza della sottoscrizione di un testamento olografo – requisito prescritto dall’art. 602 c.c., distintamente dall’autografia delle disposizioni in esso contenute, per l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo nel disporre del suo patrimonio – non sono ovviabili da una firma apposta dal testatore sul plico contenente la scheda testamentaria, non rivelandosi essa sufficiente a collegare, logicamente e sostanzialmente, lo scritto della scheda con quello del plico stesso.

La validità del testamento olografo esige, ai sensi dell’art. 602 c.c., l’autografia della sottoscrizione, della data e del testo del documento, essendo sufficiente ad escluderla ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall’entità, anche se il terzo abbia scritto una sola parola durante la confezione del testamento (nella specie, la parola “lasciare”, in sostituzione della parola cancellata “donare”), senza che assuma rilievo, peraltro, l’importanza sostanziale della parte eterografa ai fini della nullità dell’intero testamento in forza del principio “utile per inutile non vitiatur”.

A norma dell’art. 602 c.c., per la validità del testamento olografo si richiede che esso sia scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore, ma non occorre che la sottoscrizione avvenga contestualmente alla stesura dell’atto di ultima volontà, poiché nessuna norma ne impone la redazione in un unico contesto temporale ; ne consegue che il testatore, dopo aver redatto il documento, può completarlo successivamente con la propria sottoscrizione, così come nessun effetto invalidante può ricondursi all’eventualità che la sottoscrizione sia stata apposta dal testatore in epoca antecedente alla redazione delle disposizioni testamentarie, sempre che queste ultime precedano, nella scheda, la sottoscrizione medesima, perché in tal modo esse sono espressione della volontà testamentaria.

Quando il testamento olografo risulti redatto in più fogli separati, occorre, perché la manifestazione del testatore possa essere ritenuta valida, che tra i diversi fogli esista un collegamento materiale e che tra le varie disposizioni in essi contenute, sottoscritte alla fine dal testatore, esista un collegamento logico e sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso presentato avverso la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto configurarsi un tale tipo di collegamento fra una busta ed un cartoncino in essa contenuto).

Successioni e divisioni ereditarie
Successioni e divisioni ereditarie

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