Dichiarazione di successione Bologna  @denuncia di successione Bologna @eredita’Bologna @erede universale

 

La normativa di cui all’articolo 475 c.c. e ss., prevede l’ipotesi di accettazione espressa dell’eredita’ quando la volonta’ di essere erede viene manifestata in modo diretto, con un atto formale, e l’ipotesi di accettazione tacita (di eredita’) che si verifica quando la persona chiamata all’eredita’ compie un atto che implica, necessariamente, la volonta’ di accettare, e che tale soggetto non potrebbe compiere se non nella sua qualita’ di erede. La dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere che presupposti fondamentali e indispensabili ai fini di una accettazione tacita sono: la presenza della consapevolezza, da parte del chiamato, dell’esistenza di una delazione in suo favore; che il

 

chiamato assuma un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l’elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l’elemento oggettivo attinente all’atto, tale che solo chi si trovi nella qualita’ di erede avrebbe il diritto di compiere. Di norma, poi, vengono considerate forme di accettazione tacita di eredita’: a) la proposizione da parte del chiamato dell’azione di rivendicazione, oppure, l’esperire l’azione di riduzione, l’azione, cioe’, volta a far valere la qualita’ di legittimario leso o, comunque, pretermesso dalla sua quota; b) l’azione di risoluzione o di rescissione di un contratto; c) l’azione di divisione ereditaria, posto che puo’ essere proposta solo da chi ha gia’ assunto la qualita’ di erede; d) la riassunzione di un giudizio gia’ intrapreso dal de cuius o la rinuncia agli effetti di una pronuncia in grado di appello; e) il pagamento da parte del chiamato dei debiti lasciati dal de cuius col patrimonio dell’eredita’; f) ed infine, secondo la dottrina piu’ attenta, anche, la voltura catastale determinerebbe un’accettazione tacita dell’eredita’, nella considerazione che solo chi intenda accettare l’eredita’ assumerebbe l’onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio legale della proprieta’ dell’immobile dal de cuius a se’ stesso.

Lo studio dell’avvocato Sergio Armaroli di Bologna offre assistenza stragiudiziale e giudiziale a 360° in materia successoria, a titolo esemplificativo: impugnazione di testamenti; lesione dei diritti ereditari; falsificazione o distruzione di testamenti; interpretazione di clausole testamentarie complesse, ovvero nella valutazione della liceità o nullità delle medesime; scioglimento della comunione ereditaria, etc.

 

Con particolare riferimento ai testamenti olografi, lo studio ha maturato una significativa esperienza in materia di analisi della scrittura, essendosi avvalso più volte della consulenza di periti  calligrafi, con i quali ha instaurato un fiduciario e duraturo rapporto di collaborazione.

 

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Va presentata sempre la denuncia di successione se nell’eredità è contenuto un titolo o proprietà immobiliare e vi ricordo che in questo caso dovrete presentare entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione (che coincide con lo scadere del trentesimo giorno dalla presentazione siglata dal timbro dell’agenzia o della ricevuta postale se notificata la denuncia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno), anche la voltura catastale.

 

 

 

Chi deve presentare dichiarazione di successione?

 

 

 

I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione di successione e al pagamento delle imposte collegate sono:

 

gli eredi (per legge o per testamento)

 

i legatari (i soggetti che subentrano nei diritti solo su un singolo bene immobile e non partecipano all’eredità complessiva), ovvero i loro rappresentanti legali.

 

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Corte, l’interpretazione della volontà del testatore espressa nel testamento, si risolve in un accertamento in fatto demandato al giudice di merito cui è riservata la scelta e la valutazione degli elementi di giudizio più idonei a ricostruire detta volontà, con la possibilità di avvalersi, in tale attività interpretativa, delle regole ermeneutiche di cui all’art. 1362 c.c., con gli opportuni adattamenti per la particolare natura dell’atto, con la conseguenza che ove tale operazione è aderente a dette regole e la statuizione è sorretta da congrua e logica motivazione, la stessa esula dal sindacato di legittimità (Cfr. Cass. n. 468/2010; n. 7422/2005).

 

Va aggiunto che, in tema di distinzione tra erede e legatario, ex art. 588 c.c., l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (‘institutio ex re certa’) ove il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nella universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, determinati beni (Cass. n. 24163/2013; n. 13835/2007).

 

gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta

 

gli amministratori dell’eredità

 

i curatori delle eredità giacenti

 

gli esecutori testamentari

 

i trust.

 

 

 

Chi è erede universale?

 

 

 

La successione può essere:

 

legittima: se avviene ex lege ovvero divisa nelle parti previste dalla legge agli eredi;

 

testamentaria: se l’eredità viene divisa in seguito ad una volontà espressa tramite testamento dal de cuius.

 

Esiste anche un’altra forma di successione, chiamata legato, che riguarda il passaggio di uno specifico rapporto giuridico dal defunto al legatario (ovvero colui che riceve il diritto).

 

 

 

 

 

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Capacità di succedere

 

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Hanno la capacità di succedere coloro che al momento dell’apertura della successione sono nati o concepiti.

 

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, l’interpretazione della volontà del testatore espressa nel testamento, si risolve in un accertamento in fatto demandato al giudice di merito cui è riservata la scelta e la valutazione degli elementi di giudizio più idonei a ricostruire detta volontà, con la possibilità di avvalersi, in tale attività interpretativa, delle regole ermeneutiche di cui all’art. 1362 c.c., con gli opportuni adattamenti per la particolare natura dell’atto, con la conseguenza che ove tale operazione è aderente a dette regole e la statuizione è sorretta da congrua e logica motivazione, la stessa esula dal sindacato di legittimità (Cfr. Cass. n. 468/2010; n. 7422/2005).

 

Va aggiunto che, in tema di distinzione tra erede e legatario, ex art. 588 c.c., l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (‘institutio ex re certa’) ove il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nella universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, determinati beni (Cass. n. 24163/2013; n. 13835/2007).

 

 

Ai fini della soluzione della questione oggetto del motivo in esame, muovere dalla premessa che l’art. 459 c.c, nel prescrivere che l’eredità si acquista con l’accettazione, si riferisce all’eredità in sé considerata, a prescindere dai titolo della chiamata, legittima o testamentaria, presupponendo quindi un concetto unitario di acquisto dell’eredità stessa.

In tale contesto deve essere letto l’art. 480 c.c. che stabilisce il termine di decorrenza della prescrizione decennale del diritto di accettare l’eredità in ogni caso dal giorno dell’apertura della successione, e, in caso di istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione, senza porre quindi alcuna distinzione con riferimento al tipo di devoluzione; ai sensi del terzo comma della suddetta norma, poi, quando i primi chiamati abbiano accettato l’eredità, ma successivamente vengono rimossi gli effetti dell’accettazione, il suddetto termine non corre per gli ulteriori chiamati, decorrendo quindi dal giorno in cui costoro hanno la possibilità giuridica di accettare.

La conferma della scelta del legislatore di stabilire un termine decennale di prescrizione del diritto di accettazione dell’eredità decorrente dal giorno dell’apertura della successione sia in caso di successione legittima che testamentaria (fatte salve le espresse eccezioni previste dallo stesso art. 480 c.c.) è offerta dall’art. 483 c.c. che, dopo aver disposto al primo comma che l’accettazione dell’eredità non si può impugnare se viziata da errore, prevede al secondo comma che ‘se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell’accettazione, l’erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell’eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta’.

Invero tale disposizione – dalla quale si evince che, una volta accettata l’eredità, non si pone più un problema di prescrizione del diritto di accettazione della stessa in base ad un testamento scoperto successivamente – attribuisce rilievo ad un testamento che sia stato rinvenuto a distanza di tempo dall’apertura della successione in quanto, temperando il rigore di quanto sancito al primo comma, ne prevede l’efficacia senza che esso debba essere accettato, sia nell’ipotesi che detto testamento sia più favorevole per il chiamato (qualora gli attribuisca una quota maggiore di eredità o altri beni) sia nell’ipotesi opposta, stabilendo il principio del limite dell’obbligo di soddisfare i legati entro il valore della dell’eredità; pertanto la norma in esame esclude due autonomi diritti di accettazione dell’eredità, in quanto, se così fosse, l’erede sarebbe tenuto a soddisfare i legati previsti nel testamento scoperto successivamente soltanto a seguito dell’accettazione di tale testamento; invece l’obbligo per l’erede di soddisfare i legati, sia pure nei limiti sopra enunciati, a seguito della scoperta di un testamento di cui non si aveva conoscenza al tempo dell’accettazione dell’eredità – e quindi il dettato legislativo secondo il quale l’accettazione sulla base della originaria delazione resta valida, ma alla prima successione si sovrappone quella testamentaria nei termini suddetti – inducono logicamente alla conclusione che l’accettazione è unica indipendentemente dal titolo della chiamata, conformemente all’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui il vigente ordinamento non contempla due distinti ed autonomi diritti di accettazione dell’eredità, derivanti l’uno dalla devoluzione testamentaria e l’altro dalla legittima, ma prevede (con riguardo al patrimonio relitto dal defunto, quale che ne sia il titolo della chiamata) un unico diritto di accettazione che, se non viene fatto valere, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal giorno dell’apertura della successione (Cass. 25-1-1983 n. 697; Cass. 18-10-1988 n. 5666; Cass. 16-2-1993 n. 1933; Cass. 22-9-2000 n. 12575).

Deve a tal punto essere esaminata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 480 secondo comma c.c. sollevata in via subordinata nella memoria di costituzione di nuovi difensori dell’A. del 10-5-2010 per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Originally posted 2018-08-24 11:41:16.

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