• Separazione e divorzio quando ci sono i bambini-AVVOCATO BOLOGNA
separazioni e divorzi avvocato esperto

separazioni e divorzi avvocato esperto

 

  • Se separarsi o divorziare non è una cosa facile lo è molto meno quando Separazione e divorzio quando ci sono i bambini!!

  • Ciò che conta veramente è il clima emotivo che si crea attorno al divorzio. Bisogna chiedersi se la mammae il papà trattano i bambini in modo equo, se la situazione familiare complessiva è felice, o regnano solo stress e rabbia.

  • Un buon avvocato matrimonialista deve – ovviamente – essere competente ed esperto nella materia.
  • Deve ascoltare attentamente le esigenze del cliente: nell’impostare una strategia processuale l’avvocato deve considerare quale risultato concreto il cliente vuole ottenere.
  • Tutto il nostro apparato giudiziario, in casi di separazione e divorzio nonchè quando finisce una convivenza, è volto a tutelare i minori ossia i veri soggetti deboli della relazione sentimentale tra due adulti.
  • Ciò significa che prima– viene il benessere dei bambini, poi vengono i desideri individuali dei genitori
  • In pendenza del giudizio di separazione o di divorzio, l’articolo 709-ter del codice di procedura civile ha previsto che l’autorità giudiziaria in caso di “…gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende”.
  • In modo univoco la dottrina e giurisprudenza hanno riconosciuto da tempo al genitore non affidatario, completamente emarginato dalla vita del figlio e ostacolato dall”altro genitore (accadimenti purtroppo spesso frequenti), il diritto al risarcimento di un vero e proprio danno esistenziale, individuandone i turbamenti, il dolore, le ansie e l’angoscia derivanti dal mancato rapporto affettivo ed educativo tra di lui ed il figlio (Cendon, Sebastio, La responsabilità civile fra marito e moglie, in “Persona e danno” a cura di P. Cendon, III, 2004, ).
  • Sottolinea che sia in dottrina che in giurisprudenza e’ stata affrontata la questione interpretativa del se il legislatore, nel prevedere una condanna al risarcimento dei danni in favore del figlio minore e/o dell’altro genitore nei casi di gravi inadempienze, di violazioni dei doveri genitoriali ovvero di comportamenti ostacolanti le modalita’ dell’affidamento, abbia inteso introdurre un’ipotesi a se’ stante di c.d. danno punitivo ovvero abbia semplicemente fatto richiamo alla disciplina sostanziale del codice civile (e, quindi, alla responsabilita’ civile ex articolo 2043 c.c.) nonche’ al danno non patrimoniale ex articolo 2059 c.c.) e che questa distinzione e’ rilevante per le consequenziali ricadute pratiche che comporta, tenuto conto che, nel danno punitivo (volto alla realizzazione di finalita’ pubblicistiche di deterrenza e punizione), viene sanzionata, ex se, la condotta lesiva (prescindendo dal pregiudizio subito, in concreto, dal danneggiato), attribuendosi rilievo, ai fini dell’an debeatur, all’elemento soggettivo o alla gravita’ della condotta e, rispetto al quantum, al patrimonio del danneggiarne; mentre, nel danno non patrimoniale, occorre dare prova del danno subito e, successivamente, quantificare l’entita’ del ristoro in base alle conseguenze che ne sono derivate (c.d. danno conseguenza).

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  • Aggiunge che le sanzioni risarcitorie contemplate nell’articolo 709 ter c.p.c., comma 2, nn. 2 e 3, non sono qualificabili in termini di condanne punitive, sganciate dal concetto di responsabilita’ di cui all’articolo 2043 c.c.. Invero, e’ la norma stessa ad apporre l’attenzione sul danno e non sulla condanna come nel caso di “punitive domages”, tenuto conto, peraltro, che tale istituto e’ incompatibile con l’ordinamento italiano, dove, infatti, la responsabilita’ civile ha il compito precipuo di eliminare le conseguenze di un danno e non gia’ quello di punire il responsabile civile. Il potere del giudice e’ quindi legittimato alle condizioni sostanziali e processuali proprie della responsabilita’ civile: ossia la domanda della parte interessata ex articolo 112 c.p.c., e la sussistenza dei requisiti ex articolo 2043, ossia il fatto doloso o colposo, il nesso di causalita’ ed il danno ingiusto: fermo restando che l’istante deve fornire la prova del danno se vuole ottenere una pronuncia di condanna in suo favore. L’ammonizione ha invece la diversa funzione di indurre l’adempimento del genitore da ammonire, ma nel caso sia prima che dopo l’adozione del provvedimento ammonitivo nulla e’ emerso a suo carico sotto il profilo del comportamento e delle prove.

  • L’abitazione nella quale la coppia di genitori ha convissuto, per cinque anni circa (secondo quanto risulta dagli atti) costituisce nella specie l’habitat domestico, ovvero il “centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui sì esprime e si articola la vita familiare” (Cass.8867 del 1992). Nella specie l’immobile assegnato al genitore collocatario ha costituito per la fase della stabile convivenza delle parti “il centro di aggregazione della famiglia” (Cass. 14553 del 2011, con la quale è stata esclusa la destinazione a casa familiare di un immobile acquistato allo stato di rustico e solo occasionalmente utilizzato per il periodo estivo dal nucleo familiare).

  • Ne consegue che la destinazione a casa familiare deve ritenersi univocamente impressa all’immobile dalle parti non solo in astratto (con l’acquisto in comunione) ma anche in concreto per mezzo della loro convivenza. Per queste ragioni la fruizione dell’abitazione da parte del minore con il genitore collocatario è stata, fondatamente, ritenuta la scelta più coerente con il suo prioritario interesse secondo il criterio dettato dalla norma.

  • Nel sesto e settimo motivo viene censurata la statuizione relativa al contributo al mantenimento del minore stabilito in Euro 300 mensili secondo il modulo già adottato per i motivi precedenti (primo e secondo; terzo e quarto) ovvero ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. ed ex art. 132 e 156 cod. proc. civ. mediante il paradigma dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.. Le censure sono inammissibili dal momento che vengono genericamente criticate le ragioni della decisione sull’assegno di mantenimento in quanto ritenute un corollario della domanda di affidamento esclusivo o collocamento presso il padre, già formanti oggetto di autonome censure disattese, senza alcuna puntuale critica sui criteri di determinazione del contributo.

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Studio Legale Bologna - AVVOCATO SERGIO ARMAROLI 051 6447838