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Come ottenere il Risarcimento danni ai parenti da incidente stradale mortale

Il danno da risarcire che, da un orientamento, con “mera sintesi descrittiva” (Cass. n. 26972 del 2008), è indicato come “danno biologico terminale”

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L’unica distinzione che si registra negli orientamenti giurisprudenziali riguarda la qualificazione, ai fini della liquidazione, del danno da risarcire che, da un orientamento, con “mera sintesi descrittiva” (Cass. n. 26972 del 2008), è indicato come “danno biologico terminale” (Cass. n. 11169 del 1994, n. 12299 del 1995, n. 4991 del 1996, n. 1704 del 1997, n. 24 del 2002, n. 3728 del 2002, n. 7632 del 2003, n 9620 del 2003, n. 11003 del 2003, n. 18305 del 2003, n. 4754 del 2004, n. 3549 del 2004, n. 1877 del 2006, n. 9959 del 2006, n. 18163 del 2007, n. 21976 del 2007, n. 1072 del 2011) – liquidabile come invalidità assoluta temporanea, sia utilizzando il criterio equitativo puro che le apposite tabelle (in applicazione dei principi di cui alla sentenza n. 12408 del 2011) ma con il massimo di personalizzazione in considerazione della entità e intensità del danno – e,da altro orientamento, è classificato come danno “catastrofale” (con riferimento alla sofferenza provata dalla vittima nella cosciente attesa della morte seguita dopo apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni). Il danno “catastrofale”, inoltre, per alcune decisioni, ha natura di danno morale soggettivo (Cass. n. 28423 del 2008, n. 3357 del 2010, n. 8630 del 2010, n. 13672 del 2010, n. 6754 del 2011, n. 19133 del 2011, n. 7126 del 2013, n. 13537 del 2014) e per altre, di danno biologico psichico (Cass. n. 4783 del 2001, n. 3260 del 2007, n. 26972 del 2008, n. 1072 del 2011). Ma da tali incertezze non sembrano derivare differenze rilevanti sul piano concreto della liquidazione dei danni perchè, come già osservato, anche in caso di utilizzazione delle tabelle di liquidazione del danno biologico psichico dovrà procedersi alla massima personalizzazione per adeguare il risarcimento alle peculiarità del caso concreto, con risultati sostanzialmente non lontani da quelli raggiungibili con l’utilizzazione del criterio equitativo puro utilizzato per la liquidazione del danno morale.[wpforms id=”14234″ title=”true” description=”true”]

3.2. Nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni, invece, si ritiene che non possa essere invocato un diritto al risarcimento dei danno iure hereditatis. Tale orientamento risalente (Cass. sez. un. 22 dicembre 1925, n. 3475: “se è alla lesione che si rapportano i danni, questi entrano e possono logicamente entrare nel patrimonio del lesionato solo in quanto e fin quando il medesimo sia in vita. Questo spentosi, cessa anche la capacità di acquistare, che presuppone appunto e necessariamente l’esistenza di un subbietto di diritto”) ha trovato autorevole conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 372 del 1994 e, come rilevato, anche nella più recente sentenza delle sezioni unite n. 26972 del 2008 (che ne ha tratto la conseguenza dell’impossibilità di una rimeditazione della soluzione condivisa) e si è mantenuto costante nella giurisprudenza di questa Corte (tra le più recenti, successivamente alla citata sentenza della Corte costituzionale: Cass. n. 11169 del 1994, n. 10628 del 1995, n. 12299 del 1995, n. 4991 del 1996, n. 3592 del 1997, n. 1704 del 1997, n. 9470 del 1997, n. 11439 del 1997, n. 5136 del 1998, n. 6408 del 1998, n. 12083 del 1998, n. 491 del 1999, n. 1633 del 2000, n. 2134 del 2000, n. 4729 del 2001, 4783 del 2001, n. 887 del 2002, n. 7632 del 2003, n. 9620 del 2003, n. 517 del 2006, n. 3760 del 2007, n. 12253 del 2007, n. 26972 del 2008, n. 15706 del 2010, n. 6754 del 2011, n. 2654 del 2012, n. 12236 del 2012, n. 17320 del 2012).[wpforms id=”14398″ title=”true” description=”true”]

aiiiiiA tale risalente e costante orientamento le sezioni unite intendono dare continuità non essendo state dedotte ragioni convincenti che ne giustifichino il superamento. Certamente tali ragioni non sono state neppure articolate con la sentenza n. 15760 del 2006 (pronunciata su ricorso avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni da morte di congiunto avanzata iure proprio) che, con affermazione avente dichiarata natura di obiter “sistematico”, si è limitata ad auspicare che, in conformità con orientamenti dottrinari italiani ed Europei, sia riconosciuto quale momento costitutivo del credito risarcitorio quello della lesione, indipendentemente dall’intervallo di tempo con l’evento morte causalmente collegato alla lesione stessa. Ma anche l’ampia motivazione della sentenza n. 1361 del 2014, che ha effettuato un consapevole revirement, dando luogo al contrasto in relazione al quale è stato chiesto l’intervento di queste sezioni unite, non contiene argomentazioni decisive per superare l’orientamento tradizionale, che, d’altra parte, risulta essere conforme agli orientamenti della giurisprudenza Europea con la sola eccezione di quella portoghese.

La premessa del predetto orientamento, peraltro non sempre esplicitata, sta nell’ormai compiuto superamento della prospettiva originaria secondo la quale il cuore del sistema della responsabilità civile era legato a un profilo di natura soggettiva e psicologica, che ha riguardo all’agire dell’autore dell’illecito e vede nel risarcimento una forma di sanzione analoga a quella penale, con funzione deterrente (sistema sintetizzato dal principio affermato dalla dottrina tedesca “nessuna responsabilità senza colpa” e corrispondente alle codificazioni ottocentesche per giungere alle stesse impostazioni teoriche poste a base del codice del ’42).

L’attuale impostazione, sia dottrinaria che giurisprudenziale, (che nelle sue manifestazioni più avanzate concepisce l’area della responsabilità civile come sistema di responsabilità sempre più spesso oggettiva, diretto a realizzare una tecnica di allocazione dei danni secondo i principi della teoria dell’analisi economica del diritto) evidenzia come risulti primaria l’esigenza (oltre che consolatoria) di riparazione (e redistribuzione tra i consociati, in attuazione del principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost.) dei pregiudizi delle vittime di atti illeciti, con la conseguenza che il momento centrale del sistema è rappresentato dal danno, inteso come “perdita cagionata da una lesione di una situazione giuridica soggettiva ” (Corte cost. n. 372 del 1994). Nel caso di morte cagionata da atto illecito, il danno che ne consegue è rappresentato dalla perdita del bene giuridico “vita” che costituisce bene autonomo, fruibile solo in natura da parte del titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente (Cass. n. 1633 del 2000; n. 7632 del 2003; n. 12253 del 2007). La morte, quindi, non rappresenta la massima offesa possibile del diverso bene “salute”, pregiudicato dalla lesione dalla quale sia derivata la morte, diverse essendo, ovviamente, le perdite di natura patrimoniale o non patrimoniale che dalla morte possono derivare ai congiunti della vittima, in quanto tali e non in quanto eredi (Corte cost. n. 372 del 1994; Cass. n. 4991 del 1996; n. 1704 del 1997; n. 3592 del 1997; n. 5136 del 1998; n. 6404 del 1998; n. 12083 del 1998, n. 491 del 1999, n. 2134 del 2000; n. 517 del 2006, n. 6946 del 2007, n. 12253 del 2007). E poichè una perdita, per rappresentare un danno risarcibile, è necessario che sia rapportata a un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio, nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l’irrisarcibilità deriva (non dalla natura personalissima del diritto leso, come ritenuto da Cass. n. 6938 del 1998, poichè, come esattamente rilevato dalla sentenza n. 4991 del 1996, ciò di cui si discute è il credito risarcitorio, certamente trasmissibile, ma) dalla assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass. n. 4991 del 1996).

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La morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di un’effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca

Danno da perdita parentale e danno biologico 

La morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di un’effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, l’uno e l’altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili – in virtù del principio della “onnicomprensività” della liquidazione – di liquidazione unitaria.

Cassazione civile sez. III, 25/06/2019, n.16909

 

In tema di risarcimento del danno derivante da sinistri stradali, il risarcimento chiesto dai nonni della vittima non può essere bocciato adducendo come circostanza impediente la semplice assenza di convivenza con il nipote deceduto.

Risarcibilità del danno da perdita parentale

In tema di risarcimento del danno derivante da sinistri stradali, il risarcimento chiesto dai nonni della vittima non può essere bocciato adducendo come circostanza impediente la semplice assenza di convivenza con il nipote deceduto. Ad affermarlo è la Cassazione che ha accolto sul punto il ricorso della nonna di un ragazzo deceduto in un incidente stradale avverso la decisione di merito per la quale solo la convivenza consentiva di esteriorizzare l’intimità delle relazioni di parentela anche allargate e far assumere rilevanza al collegamento tra danneggiato primario è secondario.

Per la Cassazione, invece, il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile dimostrarne l’ampiezza e la profondità dei rapporti familiari, “non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l’articolo 29 Costituzione, all’ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare””.

Cassazione civile sez. III, 04/10/2018, n.24162

Una importante sentenza della corte Appello Firenze precisa che Corte appello Firenze sez. II, 09/11/2017, n.2473

Le tabelle milanesi adeguate al caso concreto

La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale subito da un figlio minorenne in conseguenza della morte del padre in un sinistro stradale deve avvenire sulla base delle tabelle milanesi adeguate al caso concreto e, pertanto, tenendo conto dell’età del deceduto, della convivenza con il figlio, dell’età di quest’ultimo al momento del fatto e della circostanza che i genitori fossero separati.

Corte appello Firenze sez. II, 09/11/2017, n.2473

Danno da perdita parentale: i rapporti familiari esistenti

Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale – che rappresenta una voce di danno logicamente autonoma, data la diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all’integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall’art. 2 Cost. in relazione all’art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel trattato di Lisbona – il giudice deve tener conto delle condizioni soggettive della persona e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell’integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute.

Tribunale Roma, 08/01/2016, n.19

Importante sentenza Corte appello L’Aquila, 28/11/2018, n.2214sulla quantificazione del danno da perdita parentale, ferma restando la sussistenza di un danno non patrimoniale, la allegazione e la prova di circostanze ulteriori (quali la durata e intensità del vissuto, la composizione del restante nucleo familiare, la personalità individuale dei familiari danneggiati, la loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ogni altra circostanza del caso concreto) incide non sull’an, ma sul quantum del risarcimento, che deve essere integrale per ciascuno degli stretti congiunti e deve comprendere sia il danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell’immediatezza dell’illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita), sia quello dinamico-relazionale (consistente nell’alterazione delle condizioni e abitudini, quanto meno interne al nucleo familiare, che resta privo di uno dei suoi componenti, di vita quotidiana).

Corte appello L’Aquila, 28/11/2018, n.2214

Analizzando la liquidazione del danno non patrimoniale il tribunale di Cagliari Tribunale Cagliari, 25/01/2017, n.259

Ha affermato che liquidazione del danno non patrimoniale in via equitativa resta affidata ad apprezzamenti discrezionali del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità purché la motivazione della decisione dia adeguatamente conto del processo logico indicando i criteri assunti come in questo caso: farsi riferimento al parametro equitativo del danno da perdita parentale.

Qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata “per equivalente”, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all’epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma.

Tribunale Cagliari, 25/01/2017, n.259

Il Tribunale di Torre Annunziata anno da perdita parentale del coniuge

Afferma che nell’alveo della categoria unitaria del danno non patrimoniale non è autonomamente risarcibile il danno morale quando viene liquidato il danno parentale. Il danno da perdita della relazione sessuale con il coniuge defunto è assorbito nel danno da perdita parentale del coniuge. Quest’ultimo, nell’ambito di una valutazione necessariamente equitativa, non può essere risarcito come posta frazionaria del danno biologico, ma bisogna ricorrere agli ordinari strumenti probatori, ivi comprese le presunzioni logiche.

Possono essere utilizzati come parametro di liquidazione i principi affermati preventivamente da alcuni tribunali in via ufficiale (cd. massime) e può farsi riferimento nell’ambito della motivazione della quantificazione del risarcimento anche ad elaborazioni degli Oseervatori di giustizia civile.

Tribunale Torre Annunziata, 02/12/2008

Cass. civ., Sez. III, 06/09/2012, n. 14931

E’ erronea per violazione di legge la pronuncia giudiziale che nel far luogo al risarcimento del danno in favore dei nipoti ex filio delle vittime di un sinistro stradale a ciò provveda in maniera indiscriminata, riconoscendo, in assenza di qualsivoglia indagine individuale, la medesima somma in capo ad ognuno dei danneggiati. La liquidazione del danno parentale da uccisione di congiunto, quale tipico danno conseguenza, che deve essere allegato e provato, ha luogo in base a valutazione equitativa che tenga conto della intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza.

Cass. civ., Sez. III, 12/07/2006, n. 15760 (rv. 591705)

 

RISARCIMENTO DEL DANNO – PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) – Liquidazione del danno morale – Determinazione equitativa – Riferimento alle cosiddette tabelle – Loro applicazione automatica – Esclusione – Fattispecie.

In tema di danno da morte dei congiunti (danno parentale), il danno morale diretto deve essere integralmente risarcito mediante l’applicazione di criteri di valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del giudice, in relazione alle perdite irreparabili della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia, naturale o legittima, ma solidale in senso etico. A tal fine sono utilizzabili parametri tabellari, applicati dai Tribunali o dalle Corti, rispettando il principio della personalizzazione ed il criterio equitativo dell’approssimazione al preciso ammontare, senza fare applicazione automatica della tabelle concepite per la stima del danno biologico, che consiste nella lesione dell’integrità psicofisica, mentre il danno morale è costituito dalla lesione dell’integrità morale. (Nella specie, la Corte d’appello in relazione a un sinistro avvenuto in Taormina aveva riformato la sentenza di primo grado, la quale aveva fatto applicazione delle tabelle del tribunale di Milano, “perché prive di generalità e di certezza”. La S.C. ha cassato la sentenza di appello, rilevando che le tabelle milanesi, essendo quelle statisticamente maggiormente testate, orientano in modo statisticamente più egualitario delle tabelle del tribunale di Messina, indicando un criterio generale di valutazione adottabile per arrivare ad una valutazione dell'”ammontare preciso” del risarcimento). (Cassa con rinvio, App. Messina, 21 Settembre 2001)

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 28/02/2019, n. 5807 (rv. 652841-01)

RISARCIMENTO DEL DANNO – Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) danni subiti da congiunto del danneggiato principale (danno parentale) – “danno conseguenza” – Oneri allegatori e probatori – Fattispecie

Il danno non patrimoniale subito dai congiunti della vittima primaria dell’illecito, in conseguenza della grave invalidità riportata da quest’ultima, non può dirsi sussistente “in re ipsa”, e pertanto deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva negato qualsivoglia risarcimento ai fratelli della vittima di un incidente stradale, rimasta invalida all’85%, in mancanza della prova dell’intensità della relazione affettiva con la stessa). (Rigetta, CORTE D’APPELLO BOLOGNA, 02/07/2015)

Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 26/04/2022, n. 12987 (rv. 664635-01)

RISARCIMENTO DEL DANNO – Morte di congiunti (parenti della vittima) – Danno non patrimoniale – Danno da perdita del rapporto parentale e danno morale subito da minore infante – Configurabilità – Esclusione – Ragioni – Fattispecie

In tema di danno non patrimoniale da perdita del congiunto, non può configurarsi un pregiudizio risarcibile subito dal minore infante, né con riferimento al danno morale, in quanto si tratterebbe di un danno futuro soltanto eventuale, né quale danno da perdita del rapporto parentale, non potendosi configurare una lesione del godimento postumo di beni che il rapporto familiare avrebbe consentito. (Nella specie, la S.C. ha escluso la risarcibilità dei danni invocati dalla nipote di un uomo deceduto in un sinistro stradale che, all’epoca della perdita del nonno, aveva otto mesi). (Rigetta, CORTE D’APPELLO ROMA, 25/07/2019)

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Nel caso in cui il soggetto dopo l’incidente stradale sia rimasto lucido nello spazio di tempo tra la lesione e la morte, non si può negare la risarcibilità del danno non patrimoniale, sia sotto il profilo biologico sia sotto il profilo psicologico “morale” in quanto non è ammissibile che la sofferenza umana possa essere un elemento giuridicamente irrilevante, ovvero che l’assenza di sofferenza umana sia un elemento senza rilevanza.

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L’Incidente stradale mortale è risarcibile il danno non patrimoniale o danno morale terminale o catastrofale in caso di lucida agonia, anche se il decesso è rapido.

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Il filo rosso è quel filo che lega due anime destinate prima o poi ad incontrarsi e che non si spezza per nessuna ragione, neppure se i corpi sono distanti.
Il legame va oltre i corpi ed esiste al di là delle circostanze”

Goethe: “Affinità elettive

La Cassazione ha affermato che in caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza patita dalla vittima durante l’agonia è autonomamente risarcibile non come danno biologico, ma come danno morale ‘iure hereditatis’, a condizione però che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, mentre va esclusa anche la risarcibilità del danno morale quando all’evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di coma e la vittima non sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso (Sez. 3, Sentenza n. 28423 del 28/11/2008).INCIDENTE MORTALE ,FERITI AUTOSTRADA

danno catastrofale, che rientra nell’unitaria categoria di danno non patrimoniale,secondo i principi espressi dalla sentenza sez. Unite N. 26972 del 2008, e che si sostanzia nel risarcimento della sofferenza patita dalla vittima nel periodo breve che precede la morte in cui essa ha la possibilità di rendersi conto della gravità del proprio stato e dell’approssimarsi della morte.

Tale danno è diverso sia da quello cosiddetto ‘tanatologia)’, ovvero connesso alla perdita della vita come massima espressione del bene salute, sia da quello rivendicabile ‘iure hereditatis’ dai congiunti della vittima dell’illecito, poi rivelatosi mortale, per avere il medesimo sofferto, per un considerevole lasso di tempo, una lesione della propria integrità psico-fisica costituente un autonomo danno ‘biologico’, accettabile con valutazione medico legale, tenendo sempre presente che tali denominazione servono solo per identificare vari aspetti dell’unitario danno non patrimoniale.

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In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando all’estrema gravità delle lesioni, segua, dopo un intervallo temporale brevissimo, la morte, non può essere risarcito agli eredi il danno biologico ‘terminale’ connesso alla perdita della vita della vittima, come massima espressione del bene salute, ma esclusivamente il danno morale, dal primo ontologicamente distinto, fondato sull’intensa sofferenza d’animo conseguente alla consapevolezza delle condizioni cliniche seguite al sinistro (Cass., 28 novembre 2008, n. 28423; Cass., 7 giugno 2008, n. 13672; Cass., 20 settembre 2011, n. 19133).

 

l carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. preclude infatti la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l’obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l’incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio, in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass., 23 settembre 2013, n. 21716).

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In caso di incidente stradale mortale quali sono i tipi di danno risarcibili?

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– I danni non patrimoniali, o morali, quando previsti dalla legge, e per coloro che siano legittimati, per un reale perturbamento subito;

– I danni patrimoniali;

– L’eventuale indennizzo per I.T. Per la durata del periodo antecedente al decesso, con le conseguenti spese mediche, ospedaliere, di trasporto, di esami specialistici, ecc.; le spese funerarie.

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 la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può tradursi, sul piano processuale, in un pregiudizio per il paziente (cfr. Cass. n. 1538/2010) e che è anzi consentito il ricorso alle presunzioni "in ogni caso in cui la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato" (Cass. n. 11316/2003; cfr. Cass. n. 10060/2010);

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Assistenza legale gratuita fino all’ottenimento del risarcimento danni in incidenti stradali gravi e mortali

ROSANNA

 

Mio padre era stato investito e aveva riportato gravi lesioni.

 

L’avvocato Sergio Armaroli che avevamo trovato con una ricerca su internet  ci ha fatto ottenere il giusto risarcimento, in tempi brevi

 

 

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Un mio parente è morto in un incidente stradale l’avvocato Sergio Armaroli ci ha seguito ocn professionalità siamo stati molto contenti

 

 

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Sono stata vittima di un gravissimo incidente, dopo alcuni mesi l’avvocato Sergio Armaroli mi ha fatto ottenere un acconto

 

Vuoi sapere come comportarti in caso di incidente stradale mortale?

Vuoi sapere a quanto hai diritto come risarcimento?

Vuoi conoscere le procedure per ottenere il risarcimento danni?

Il danno morale che spetta ‘iure proprio’ e cioè per proprio diritto ai parenti prossimi del defunto in un incidente stradale mortale è valutato attualmente secondo delle tabelle per il danno da incidente stradale morale  pubblicate dai tribunale di Milano  e varia a seconda di fattori che vanno dall’età del defunto, al grado di parentela, dal fatto di essere conviventi o meno al fatto di avere altri parenti in vita.

 

In caso di incidente stradale mortale si applica la procedura ordinaria RCA, quindi, la richiesta di risarcimento danni andrà avanzata contro il responsabile dell’incidente, contro la compagnia di assicurazioni dell’auto che ha provocato l’incidente.

Occorre inoltre seguire il penale perché a seguito di incidente mortale viene aperto un fascicolo per omocidio colposo a carico responsabile

A seconda che la vittima dell’incidente sia deceduta subito oppure a distanza di tempo, possono variare le voci di danno risarcibile.

Tabella per danno patrimoniale per la morte del congiunto

da

a

A favore di ciascun genitore per morte di un figlio

€ 154350,00

€ 308700,00

A favore del figlio per morte di un genitore

€ 154350,00

€ 308700,00

A favore del coniuge (non-separato) o del convivente sopravvissuto

€ 154350,00

€ 308700,00

A favore del fratello per morte di un fratello

€ 22340,00

€ 134040,00

A favore del nonn per morte di un nipote

€ 22340,00

€ 134040,00

Nel caso di morte immediata gli aventi diritto avranno titolo a richiedere sia i danni patrimoniali che quelli non patrimoniali, mentre nel caso di morte differita gli eredi della persona deceduta avranno titolo a richiedere anche il danno cosiddetto biologico.

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 LEGGI CON ATTENZIONE LA GIURISPRUDENZA :

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 RIFLESSIONI SUL DANNO TANATOLOGICO 

 

  1. Quanto al c.d. danno tanatologico, si deve tenere conto, nel quantificare la somma dovuta in risarcimento dei danni morali, “anche della sofferenza psichica subita dalla vittima di lesioni fisiche alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l’agonia, in consapevole attesa della fine”;……..sì da evitare “….il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega…. il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita” (Cass. S.U. n. 26972/2008, cit., 4.9; Cass. civ. S.U. n. 26973/2006, 2.14).

  1. Il giudice deve cioè personalizzare la liquidazione dell’unica somma dovuta in risarcimento dei danni morali, tenendo conto anche del c.d. tanatologico, ove i danneggiati ne facciano specifica e motivata richiesta e le circostanze del caso concreto ne giustifichino la rilevanza.

  1. Nella specie la Corte di appello, in contrasto con i suddetti principi, ha del tutto negato ai ricorrenti il risarcimento, a titolo ereditario, dei danni morali subiti dalla vittima, a causa delle gravi sofferenze che hanno preceduto la morte.

  1. La somma liquidata in risarcimento dei danni morali risulta infatti quantificata con esclusivo riferimento al compenso spettante ai superstiti per i danni morali subiti iure proprio, a causa della perdita del rapporto parentale.

  1. – Il quinto motivo, con cui i ricorrenti lamentano che l’appello incidentale degli eredi P. avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione passiva degli stessi, avendo essi rinunciato all’eredità, è inammissibile per carenza di interesse, avendo la Corte di appello disposto per l’appunto in questo senso, nella motivazione (cfr. pag. 6, terza riga, della sentenza).

  1. – In accoglimento del sesto e del settimo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata, limitatamente al capo relativo alla mancata liquidazione delle somme richieste a titolo di risarcimento del danno morale subito dal defunto (erroneamente definito come danno biologico) e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito.

  1. La domanda di risarcimento dei danni morali subiti dalla vittima nel tempo che ha preceduto la morte, proposta dagli odierni ricorrenti a titolo ereditario, deve essere accolta, sulla base delle argomentazioni e della diversa qualificazione di cui sopra (cfr. Cass. civ. Sez. 3^, 28 novembre 2008 n. 28423; Cass. civ. Sez. 3^, 30 settembre 2009 n. 20949; Cass. civ. Sez. 3^, 19 gennaio 2010 n. 702), ed alle somme già liquidate dalla Corte di appello in risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle ricorrenti iure proprio, deve essere aggiunta una somma a compenso dei danni morali, loro spettante “iure haereditario”, somma che si ritiene di quantificare nel medesimo importo di Euro 90.000,00, già liquidato dal Tribunale come danno biologico.

  1. Restano ferme le altre statuizioni della sentenza impugnata, ivi incluse quelle attinenti al diritto delle danneggiate alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme liquidate; rivalutazione ed interessi che spettano anche sull’importo liquidato in questa sede, con la decorrenza stabilita nella sentenza di primo grado.

  1. Gli intimati debbono essere condannati al pagamento delle spese del giudizio di appello, oltre che al pagamento delle spese del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

 

trasportato danno fisico grave

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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 31 ottobre 2014, n. 23183

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27174/2008 proposto da:

L.V. in proprio e quale erede di F.F., M.L., L.G., L.P., considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato BRINI ANDREA, unitamente all’avvocato ALDO COLAO con studio in FIRENZE – VIA DELLA CERNAIA 102 giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

INA ASSITALIA SPA (già ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA) (OMISSIS), in persona dell’Avv. FU.MA., Procuratore speciale dell’Amministratore Delegato p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, rappresentata e difesa dall’avvocato CIABATTINI PASQUALE giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

CAPPELLETTI DINO SNC, C.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1298/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/09/2007 R.G.N. 519/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2014 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato G. COLUCCI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto.

Svolgimento del processo

L.L. decedette in conseguenza delle lesioni riportate nello scontro fra il ciclomotore da lui guidato e un autocarro di proprietà della Cappelletti s.n.c., condotto da C.G..

I congiunti del L. convennero in giudizio il predetto C., nonchè la società proprietaria dell’autocarro e la compagnia assicuratrice Assitalia per sentirli condannare al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Arezzo individuò un concorso colposo del 20% a carico del conducente dell’autocarro, riconobbe il risarcimento del danno morale in capo agli attori (ad eccezione della nonna del giovane deceduto) nonchè il risarcimento del danno terminale patito dalla vittima (rimasto in vita per sette giorni dopo il sinistro), liquidandolo con riferimento al valore tabellare corrispondente al 100% di riduzione dell’integrità psico-fisica.

Sull’appello principale proposto dai convenuti e su quello incidentale dei congiunti del L., la Corte di Appello di Firenze ha accertato un concorso paritario dei due conducenti nella determinazione del sinistro, ha riconosciuto anche alla nonna del deceduto ( F.F.) il risarcimento del danno morale (liquidandolo sul presupposto che la stessa non fosse convivente col nipote) e ha rideterminato in Euro 2.500,00 pro die l’importo da risarcire a titolo di “danno biologico terminale”.

Ricorrono per cassazione L.V. (anche quale erede di F.F.), M.L. e L.G. e P., affidandosi a quattro motivi; resiste a mezzo di controricorso l’INA Assitalia s.p.a..

Motivi della decisione

  1. Al ricorso si applica la previsione dell’art. 366 bis c.p.c., in quanto la sentenza impugnata è stata depositata il 24.9.2007.

  2. I primi tre motivi attengono alla liquidazione del “danno biologico spettante ai ricorrenti iure successionis”.

Col primo motivo, i ricorrenti deducono “violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 2 Costituzione, nonchè degli artt. 2043, 2056, 1223 e 1226 c.c., nonchè omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in ordine alla liquidazione del danno biologico… iure successionis”:censurano la sentenza per avere affermato “apoditticamente che il danno debba essere liquidato in Euro 2.500,00 pro die” e per “non aver personalizzato, adeguandolo al caso concreto, il criterio predeterminato adottato, limitandosi a liquidare con automatismo l’individuato valore giornaliero del danno biologico per giorno di inabilità assoluta”.

Col secondo motivo (dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – e in relazione agli artt. 324, 329 e 342 c.p.c.), censurano la Corte “per non avere… esaminato l’exceptio iudicati sollevata dagli appellanti incidentali ed avere esaminato un capo della sentenza sul quale si era formato il giudicato”: assumono che l’unico motivo dedotto dagli appellanti principali era relativo alla insussistenza del danno biologico iure successionis, mentre la censura relativa alla quantificazione di tale danno era assolutamente generica, con la conseguenza che si era determinato il passaggio in giudicato in ordine alla correttezza del criterio liquidatorio adottato dal Tribunale.

Il terzo motivo ripropone la censura relativa al mancato esame della exceptio iudicati, prospettandolo sotto la specie di un vizio di omessa e/o insufficiente motivazione.

2.1. Sia il secondo che il terzo motivo – che vanno esaminati per primi, in quanto la questione della violazione del giudicato risulta pregiudiziale rispetto a quella dedotta col primo motivo – sono inammissibili per l’assoluta genericità del quesito di diritto formulato a corredo del secondo motivo e per il difetto di qualunque momento di sintesi a corredo del terzo.

Si osserva, peraltro, che il profilo attinente alla quantificazione del danno risulta tutt’altro che autonomo rispetto a quello relativo alla natura del pregiudizio risarcibile in caso di morte sopravvenuta dopo un apprezzabile intervallo dall’evento lesivo (e ne costituisce, anzi, il necessario sviluppo), sì che l’impugnazione concernente i limiti di risarcibilità del danno biologico comporta necessariamente anche l’impugnazione dei criteri liquidatori adottati dal primo giudice.

2.2. Il primo motivo è infondato.

Premesso che non si controverte circa la sussistenza del c.d. danno tanatologico (giacchè gli stessi ricorrenti dichiarano di concordare che sia “da escludersi” la stessa configurabilità di tale pregiudizio), la censura attiene alle modalità di “esercizio del potere equitativo del giudice di merito”,- sfociate in una “liquidazione simbolica o irrisoria” e priva della “necessaria personalizzazione” del danno terminale.

Sul punto, la Corte di Appello ha rilevato che, moltiplicando “il valore unitario del danno biologico per la percentuale del 100% il tribunale ha… omesso di considerare l’ontologica temporaneità del danno biologico terminale, sostanzialmente riconoscendo, in contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte, un danno da perdita della vita”; ciò premesso, ha osservato come “una mera applicazione della liquidazione tabellare dell’inabilità temporanea assoluta violerebbe quella necessità… di considerare l’assoluta particolarità del danno biologico terminale, consistente in una lesione della salute non solo massima ma anche di una tale intensità da determinare la morte”; ha quindi concluso che, “tenuto conto anche della giovane età della vittima”, il danno dovesse “essere liquidato, in moneta dell’epoca, in Euro 2.500,00 pro die”.

Contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti, la Corte ha tenuto conto della peculiarità del danno e della giovane età della vittima e, senza adottare il criterio tabellare dell’invalidità temporanea (che ha ritenuto inadeguato a tener conto della “particolarità” del pregiudizio), ha applicato un criterio equitativo puro, giungendo a determinare un importo (Euro 2.500,00 pro die “in moneta dell’epoca”) che è tutt’altro che irrisorio o simbolico rispetto ai valori tabellari riferiti alla mera invalidità temporanea totale.

Tale conclusione è conforme ai principi affermati da questa Corte in materia di liquidazione del danno terminale (ex multis, Cass. n. 18163/2007 e Cass. n. 1877/2006, che hanno sottolineato che, “se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte”, evidenziando la necessità di tener conto di “fattori di personalizzazione” ed escludendo pertanto che la liquidazione possa essere effettuata “attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, nella generalità dei casi sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità, temporanee o permanenti, di soggetti che sopravvivono all’evento dannoso”), principi ai quali deve darsi continuità, con la precisazione che il danno terminale è comprensivo di un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell’evento lesivo fino a quella del decesso) cui può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico) e che, mentre nel primo caso la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all’invalidità temporanea, nel secondo caso risulta integrato un danno non patrimoniale di natura affatto peculiare che comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro – ancorchè sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso – che sappia tener conto della enormità del pregiudizio.

Neppure ricorre il denunciato vizio di motivazione, giacchè la conclusione della Corte territoriale risulta adeguatamente motivata tenuto conto dell’inevitabile grado di approssimatività insito in una valutazione di tipo equitativo (cfr. Cass. n. 12318/2010 e Cass. 20272/2009)- col richiamo alla peculiarità del danno terminale e col riferimento alla giovane età del deceduto.

  1. Il quarto motivo (che censura la sentenza – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – per avere “disatteso, senza fornirne motivazione alcuna, la circostanza della convivenza tra la vittima e la nonna”) è inammissibile in quanto non assistito dal necessario momento di sintesi.

  2. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere alla Ina Assitalia s.p.a. le spese di lite, liquidate in Euro 6.000,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2014

 

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 8 aprile 2010, n. 8360

Svolgimento del processo

Il **** è deceduto in **** l’agricoltore T.G., a causa di una scarica elettrica, che lo ha colpito mentre era intento al lavoro su di un albero di noce. Le fronde dell’albero, situato sotto la linea elettrica, erano cresciute, giungendo a toccare i fili dell’alta tensione.

La morte non è stata immediata, ma è sopraggiunta dopo circa mezz’ora, mentre l’infortunato si trovava a cavalcionì su di un ramo, impossibilitato a muoversi per effetto dell’elettrolocuzione; benchè chiedesse aiuto, nessuno era potuto intervenire.

Nel giudizio penale seguito all’infortunio sono stati ritenuti responsabili il proprietario del terreno, P.G., e l’impiegato dell’ENEL, responsabile dell’area sulla quale passa la linea elettrica, S.A..

La sentenza penale di condanna, emessa dal Pretore di Nocera Inferiore e passata in giudicato, a seguito del rigetto dell’appello e del ricorso per Cassazione, ha posto a carico dei responsabili il pagamento di una provvisionale di L. 80 milioni, in risarcimento dei danni patrimoniali, biologici e morali.

R.M.P., T.M.F. e T.A., rispettivamente vedova e figlie di Giovanni Todisco, hanno proposto al Tribunale civile di Nocera Inferiore domanda di risarcimento dei danni contro il P., il S. e la s.p.a. ENEL. L’ENEL e il S. si sono costituiti, resistendo alle domande, mentre il P. è rimasto contumace.

Con sentenza n. 1098/2002. Il Tribunale civile di Nocera Inferiore ha accolto le domande attrici, condannando i convenuti, in via fra loro solidale, a pagare Euro 60.456,45 complessivi, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali (già detratto da tale somma l’importo della rendita costituita dall’INAIL); Euro 100.000,00 complessivi in risarcimento dei danni non patrimoniali (di cui il 50% per la moglie ed il 25% a testa per le due figlie), ed Euro 90.000,00 in risarcimento del danno biologico; oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi ed alle spese processuali.

Proposto appello principale dalla s.p.a. Enel Distribuzione Campania e incidentale da P.V. e P.L., quali eredi di P.G., si sono costituite le danneggiate, le quali hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva della s.p.a. Enel Distribuzione, essendo stata citata in primo grado l’Enel s.p.a., chiedendo comunque il rigetto dell’appello.

Si è costituito anche il S., facendo propri i motivi di impugnazione dell’Enel.

Gli eredi P. hanno chiesto, con l’appello incidentale, di essere assolti da ogni domanda, per avere rinunciato all’eredità del padre.

Con sentenza 16 settembre 2004 – 15 marzo 2005 n. 184 la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha ridotto la somma liquidata in risarcimento dei danni patrimoniali ed ha negato il risarcimento del danno biologico iure haereditario, per il fatto che la morte era stata pressochè immediata.

Con atto notificato il 28 aprile 2006 le R. – T. propongono sette motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria.

Resiste l’Enel Distribuzione con controricorso.

Motivi della decisione

  1. – Con il primo e il secondo motivo le ricorrenti denunciano violazione degli artt. 99, 100 e 101 c.p.c., per non avere la Corte di appello rilevato l’inammissibilità dell’appello per difetto di legittimazione attiva e per carenza di interesse ad agire dell’appellante, s.p.a. Enel Distribuzione Campania, essendo stata la causa promossa in primo grado contro la s.p.a. Enel e la sentenza del Tribunale pronunciata nei confronti di quest’ultima società. 2.- I motivi non sono fondati.

Vero è che l’atto di citazione in primo grado è stato notificato alla s.p.a. Enel, con sede in ****.

Già in quella sede, tuttavia, la convenuta si è costituita come s.p.a. Enel – Distribuzione Campania, Centro direzionale di Napoli ****, settore quest’ultimo che non figurava come società separata ed autonoma rispetto all’Enel s.p.a., ma come un semplice compartimento della stessa.

Nei confronti dell’ente così costituito, in relazione al quale le odierne ricorrenti non hanno sollevato eccezioni, è stata emessa la sentenza di primo grado L’atto di appello è stato proposto ancora dalla s.p.a. Enel – Distribuzione Campania, Centro Direzionale di Napoli, ****, che parimenti figurava come mero settore organizzativo dell’ente e non come società autonoma e distinta dalla s.p.a. Enel.

E’ da escludere, quindi, che l’atto di appello sia stato proposto da un soggetto diverso dalla società che ha partecipato al giudizio di primo grado. Si trattava solo di stabilire se l’Enel si fosse ritualmente costituita in giudizio tramite il suddetto compartimento, ed in particolare se la procura alle liti fosse stata conferita (per entrambi i gradi del giudizio, non solo per l’appello), da soggetto titolare del potere di rappresentarla.

Su questi aspetti le ricorrenti non hanno dedotto e dimostrato in questa sede di avere sollevato alcuna eccezione, nei giudizi di merito ed in particolare in appello, nel quale ultimo hanno solo (ed erroneamente) eccepito che l’appello era stato proposto da società diversa da quella che era stata condannata in primo grado, mentre all’epoca, come si è detto, il centro direzionale della Campania non costituiva ancora società autonoma.

In ogni caso, rileva la resistente nel controricorso che la procura conferita dal Direttore della Distribuzione Campania è da ritenere valida in virtù dell’art. 14 dello statuto dell’Enel, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1965, n. 1720, che attribuisce ai direttori di compartimento, nell’ambito della circoscrizione territoriale e per gli affari di loro competenza, la rappresentanza processuale attiva e passiva dell’ente, anche per quanto concerne la proposizione delle impugnazioni. (Cfr. anche, sul tema, Cass. Civ. Sez. 1^, 19 novembre 1993 n. 11441; Cass. Civ. 20 dicembre 2007 n. 26977).

Solo nel presente giudizio di cassazione si è costituita una s.p.a. Enel Distribuzione, come società autonoma e distinta dalla s.p.a. Enel, costituita ai sensi del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 13, comma 2, sicchè il controricorso è stato effettivamente depositato da un soggetto diverso da quello che ha partecipato ai giudizi di merito.

Nella procura alle liti in calce al controricorso, tuttavia, la società specifica che l’art. 13 cit., ha disposto la sua successione a titolo particolare in tutti i beni e i rapporti giuridici già facenti capo all’Enel, relativi all’attività di distribuzione e vendita dell’energia elettrica nella Regione Campania (analogamente a quanto è stato disposto per gli altri compartimenti di distribuzione).

La società resistente è quindi legittimata a contraddire, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., u.c..

3.- Parimenti infondato è il terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 75 c.p.c., per il fatto che il soggetto indicato come rappresentante dell’Enel Distribuzione in appello, ing. F.V., è diverso da quello indicato in primo grado, ing. I.G., pur avendo l’Enel richiamato nell’atto di appello la procura conferita al difensore con la comparsa di costituzione in primo grado.

Ed invero, la rappresentanza processuale dell’ente ed il potere di conferire la procura alle liti sono inerenti alla carica di direttore compartimentale, ed è sufficiente che tale carica sia rivestita nel momento in cui la procura viene conferita.

Se nel giudizio di primo grado i poteri di difesa sono stati attribuiti anche per il giudizio di appello dal soggetto che in quel momento era legittimato a concederli, l’eventuale, successiva cessazione dalla carica rimane irrilevante.

  1. – Con il quarto motivo le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c., artt. 538 e 539 c.p.p., poichè la sentenza impugnata – negando loro il diritto al risarcimento del danno biologico a titolo ereditario – ha disatteso una pronuncia già coperta da giudicato, ed in particolare la sentenza del Pretore penale di Nocera Inferiore, la quale ha attribuito alle parti civili una somma a titolo di provvisionale, menzionando espressamente il diritto delle danneggiate al risarcimento del danno biologico e rigettando le eccezioni di irrisarcibilità di tale danno, con specifica motivazione.

Richiamano la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, se il giudice penale non si sia limitato a statuire sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato, ma abbia accertato e statuito sull’esistenza in concreto del danno, la decisione produce gli effetti del giudicato (Cass. Civ. Sez. 3^, 9 luglio 2009 n. 16113).

4.1.- Il motivo non è fondato.

La sentenza penale passata in giudicato è vincolante per il giudice civile per quanto concerne l’accertamento dei fatti; non quanto alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che attengono all’individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile.

La sentenza della Corte di cassazione n. 16113/2009, citata dalle ricorrenti a supporto della loro tesi, si riferisce infatti ad un caso in cui venivano in questione gli accertamenti svolti in sede penale circa l’esistenza in concreto del danno e la sussistenza del nesso causale fra il comportamento illecito ed il danno medesimo.

Nella specie, la sentenza penale viene invocata come giudicato nella parte in cui ha svolto le ragioni per cui ha ritenuto risarcibile in favore degli eredi anche il danno subito dalla vittima per la perdita della vita, cioè in una sua parte meramente argomentativa, che quindi non vincola il giudice civile.

5.- Con il sesto ed il settimo motivo le ricorrenti lamentano vizi di motivazione e violazione degli artt. 2043, 2056, 2059, 1223 e 1226 c.c., nella parte in cui la Corte di appello ha negato loro il diritto di conseguire iure haereditario il risarcimento del danno biologico subito dal defunto per effetto dell’incidente.

Le ricorrenti censurano l’interpretazione della Corte di appello, secondo cui – ove la morte sopraggiunga immediatamente o a breve distanza di tempo dall’evento lesivo – la lesione viene a colpire non il diritto alla salute, ma il diritto alla vita, del quale ultimo non può essere attribuita riparazione alcuna, qualora venga a mancare, con la morte, il soggetto che dovrebbe soffrire la perdita; e sollecitano una revisione della conforme giurisprudenza di questa Corte.

6.- I motivi sono fondati, nei termini che seguono.

Va in primo luogo rilevato che l’auspicata revisione della giurisprudenza di questa Corte sul tema in oggetto vi è già stata, in data successiva a quella in cui è stata emessa la sentenza impugnata, tramite una più puntuale sistemazione giuridica e concettuale della nozione di danno non patrimoniale e delle conseguenze risarcibili a questo titolo (Cfr. Cass. civ. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972 e n. 26973).

La Corte di cassazione da un lato ha ricondotto i danni risarcibili nell’ambito della classificazione bipolare stabilita dal legislatore, riassumendoli tutti nelle due categorie dei danni patrimoniali e dei danni non patrimoniali, specificando che le distinzioni elaborate dalla dottrina e dalla prassi fra danno biologico, danno per morte, danno esistenziale, ecc, hanno funzione meramente descrittiva; dall’altro lato ha precisato che, nel procedere alla quantificazione ed alla liquidazione dell’unica voce “danno non patrimoniale”, il giudice deve tenere conto di tutti gli aspetti di cui sopra.

Se pertanto debbono essere evitate duplicazioni risarcitorie, mediante l’attribuzione di somme separate e diverse in relazione alle diverse voci (sofferenza morale, danno alla salute, danno estetico, ecc), i danni non patrimoniali debbono comunque essere integralmente risarciti, nei casi in cui la legge ne ammette la riparazione: nel senso che il giudice, nel liquidare la somma spettante al danneggiato, deve tenere conto dei diversi aspetti in cui il danno si atteggia nel caso concreto.

Quanto al c.d. danno tanatologico, si deve tenere conto, nel quantificare la somma dovuta in risarcimento dei danni morali, “anche della sofferenza psichica subita dalla vittima di lesioni fisiche alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l’agonia, in consapevole attesa della fine”;……..sì da evitare “….il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega…. il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita” (Cass. S.U. n. 26972/2008, cit., 4.9; Cass. civ. S.U. n. 26973/2006, 2.14).

Il giudice deve cioè personalizzare la liquidazione dell’unica somma dovuta in risarcimento dei danni morali, tenendo conto anche del c.d. tanatologico, ove i danneggiati ne facciano specifica e motivata richiesta e le circostanze del caso concreto ne giustifichino la rilevanza.

Nella specie la Corte di appello, in contrasto con i suddetti principi, ha del tutto negato ai ricorrenti il risarcimento, a titolo ereditario, dei danni morali subiti dalla vittima, a causa delle gravi sofferenze che hanno preceduto la morte.

La somma liquidata in risarcimento dei danni morali risulta infatti quantificata con esclusivo riferimento al compenso spettante ai superstiti per i danni morali subiti iure proprio, a causa della perdita del rapporto parentale.

7.- Il quinto motivo, con cui i ricorrenti lamentano che l’appello incidentale degli eredi P. avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione passiva degli stessi, avendo essi rinunciato all’eredità, è inammissibile per carenza di interesse, avendo la Corte di appello disposto per l’appunto in questo senso, nella motivazione (cfr. pag. 6, terza riga, della sentenza).

8.- In accoglimento del sesto e del settimo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata, limitatamente al capo relativo alla mancata liquidazione delle somme richieste a titolo di risarcimento del danno morale subito dal defunto (erroneamente definito come danno biologico) e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito.

La domanda di risarcimento dei danni morali subiti dalla vittima nel tempo che ha preceduto la morte, proposta dagli odierni ricorrenti a titolo ereditario, deve essere accolta, sulla base delle argomentazioni e della diversa qualificazione di cui sopra (cfr. Cass. civ. Sez. 3^, 28 novembre 2008 n. 28423; Cass. civ. Sez. 3^, 30 settembre 2009 n. 20949; Cass. civ. Sez. 3^, 19 gennaio 2010 n. 702), ed alle somme già liquidate dalla Corte di appello in risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle ricorrenti iure proprio, deve essere aggiunta una somma a compenso dei danni morali, loro spettante “iure haereditario”, somma che si ritiene di quantificare nel medesimo importo di Euro 90.000,00, già liquidato dal Tribunale come danno biologico.

Restano ferme le altre statuizioni della sentenza impugnata, ivi incluse quelle attinenti al diritto delle danneggiate alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme liquidate; rivalutazione ed interessi che spettano anche sull’importo liquidato in questa sede, con la decorrenza stabilita nella sentenza di primo grado.

Gli intimati debbono essere condannati al pagamento delle spese del giudizio di appello, oltre che al pagamento delle spese del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il sesto ed il settimo motivo di ricorso e rigetta gli altri motivi.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, condanna la s.p.a. Enel e S.A., in via fra loro solidale, a pagare alle ricorrenti, in aggiunta alle somme determinate dalla sentenza impugnata a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, la somma complessiva di Euro 90.000,00 in risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal defunto, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, con la decorrenza stabilita nella sentenza di primo grado.

Condanna la s.p.a. Enel e S.A., in via fra loro solidale, al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate complessivamente in Euro 7.500,00, di cui Euro 500,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per diritti di procuratore ed Euro 5.000,00 per onorari di avvocato; e al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.000,00 per onorari. In entrambi i casi con l’aggiunta del rimborso delle spese generali e degli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010.

 

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