VITTIME STRADA PIRATI STRADA FONDO VITTIME DELLA STRADA AVVOCATO PER RISARCIMENTO AREZZO PISA LUCCA PRATO PISTOIA

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avvocato incidenti pedoni e moto,incidenti mortali auto ,ciclisti investiti risarcimento

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Massimali

L’intervento del Fondo per i casi indicati di seguito, è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro (dall’11 giugno 2012 € 5.000.000,00 per danni a persona per sinistro, € 1.000.000,00 per danni a cose per sinistro; precedentemente, a far data dall’11 dicembre 2009, € 2.500.000,00 per danni a persona per sinistro ed € 500.000,00 per danni a cose per sinistro) cfr. art. 128 del D.lgs. n. 209/2005

Tipologie di sinistri

  • Ipotesi A – veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona)
  • Ipotesi B – veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest’ultimi, di Euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente) Ipotesi C – veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa.
  • In Sebbene il Fondo di garanzia per le vittime della strada sopporti il peso finale dei risarcimenti pagati agli aventi diritto, salvo casi eccezionali esso non assume alcuna obbligazione diretta nei confronti di questi ultimi. L’impresa designata e’ il vero soggetto passivo del rapporto sostanziale con il danneggiato. Per effetto dell’atto di designazione e del verificarsi del sinistro, essa acquista la qualita’ di soggetto passivo sia dell’azione risarcitoria, sia dell’azione esecutiva (Sez. 3, Sentenza n. 16798 del 20/06/2008, Rv. 603834).

L’impresa designata non e’ quindi un rappresentante del Fondo, ne’ quando risarcisce la vittima adempie una obbligazione altrui: essa paga in nome proprio il debito proprio, sebbene tale pagamento avvenga nell’interesse del Fondo, il quale pertanto e’ tenuto a rifonderne l’importo all’impresa designata (articolo 286, comma 2, COD. ASS.).

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FONInfatti, fermo l’onere dell’attore di provare il fatto costitutivo – di cui un elemento e’ il nesso di causalita’ tra la condotta dell’autore e l’evento – la decisione di secondo grado secondo cui la polvere sollevata dal passaggio dell’auto, in mancanza di altri elementi probatori, tra cui l’esclusione di altri mezzi in transito, non e’ sufficiente a dimostrare che l’evento sia attribuibile alla condotta di guida del conducente dell’auto, rimasta sconosciuta, non costituendo il sollevamento della polvere al passaggio di essa fatto notorio della causa del rimbalzo di un sassolino, ma essendo a tal fine necessari ulteriori accertamenti di fatto e valutazioni di natura tecnica, e’ immune da vizi logici e giuridici.

VITTIME STRADA PIRATI STRADA FONDO VITTIME DELLA STRADA AVVOCATO PER RISARCIMENTO AREZZO PISA LUCCA PRATO PISTOIA

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 14 marzo 2014, n. 5943

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4716/2008 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2263/2006 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 16/12/2006, R.G.N. 1128/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 25 maggio 2002 (OMISSIS) citava in giudizio la s.p.a. (OMISSIS), impresa designata alla gestione del F.G.V.S., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni personali derivatigli dall’esser stato colpito, il 7 maggio 2000, all’occhio destro da un sassolino scagliato da pneumatici di un’ auto non identificata, in transito, mentre egli camminava nei pressi della (OMISSIS).

Il Giudice di Pace accoglieva la domanda e condannava la (OMISSIS) a pagare euro 2.950,63, oltre interessi dalla domanda, ravvisando la colpa esclusiva del conducente dell’auto in base alla massima di esperienza secondo cui la pressione di un pneumatico su fondo stradale puo’ proiettare un sasso laterale e considerando che nel caso di specie il teste escusso aveva dichiarato che al passaggio dell’auto si era alzata la polvere, il che dimostrava le non buone condizioni del manto stradale e che il conducente dell’auto non procedeva ad una velocita’ adeguata alle condizioni del luogo, percepibili, si’ che erano prevedibili una modificazione delle condizioni di stabilita’ e della tenuta della strada, e della governabilita’ dell’auto.

Interponevano appello entrambe le parti e il Tribunale di Foggia, con sentenza del 16 dicembre 2006, in accoglimento dell’appello incidentale della (OMISSIS), ha riformato la sentenza di primo grado sulle seguenti considerazioni: 1) dalla testimonianza resa dall’unico teste non risultava la prova della dinamica dell’incidente e dello stato dei luoghi, si’ che il danneggiato non aveva assolto all’onere di provare che i danni fossero stati causati da un comportamento illecito del conducente; 2) infatti era provato soltanto che un sassolino aveva colpito l’occhio dello (OMISSIS), mentre non vi era la prova che l’auto viaggiasse a velocita’ sostenuta, ne’ che la strada fosse dissestata, ne’ della posizione della vittima rispetto alla strada, ne’ se vi fossero altre automobili in transito, mentre il sollevamento della polvere costituiva un mero indizio, non suffragato da altri elementi sul nesso di causalita’ tra la condotta di guida del conducente e l’evento, non potendo il giudice avvalersi della scienza privata, ma soltanto di fatti di comune esperienza, e nella specie quelli acquisiti non erano sufficienti per assolvere l’onere spettante all’attore.

Ricorre per cassazione (OMISSIS).

L’intimata non ha svolto attivita’ difensiva.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c.. Nozione del fatto notorio – Errata censura delle motivazioni poste a fondamento della decisione del giudice di prime cure”, e conclude con il seguente quesito di diritto: “E’ configurabile quale fatto notorio che l’innalzarsi della polvere dal manto stradale al passaggio di un’ autovettura presupponga una determinata andatura, ovvero una modalita’ di avvio della marcia (c.d. sgommata) non adeguata alle condizioni della strada, con conseguente prevedibile pericolo che le pietre presenti sull’asfalto (o sul diverso piano di percorrenza) vengano lanciate a causa della pressione del pneumatico, cosi’ che da cio’ ne derivi un danno alle persone e alle cose”.

2.- Con il secondo motivo deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c.. Insufficiente motivazione del giudice di merito circa le risultanze istruttorie del giudizio di primo grado. Prova della condotta colposa e del nesso eziologico. Sussistenza”, e conclude con il seguente quesito di diritto: “il Giudice e’ libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato e il peso ritenuti giusti e rilevanti ai fini della decisione, potendo quindi desumere dalle stesse argomenti di prova, con il solo obbligo di spiegare con motivazione immune da vizi le ragioni del suo convincimento”.

Come motivazione insufficiente deduce: “Il giudice d’appello si e’ limitato a contestare genericamente le argomentazioni del giudice di prime cure, senza la dovuta specifica indicazione di vizi che renderebbero inidonee le motivazioni poste a base della censurata decisione”.

Le censure sono infondate.

Infatti, fermo l’onere dell’attore di provare il fatto costitutivo – di cui un elemento e’ il nesso di causalita’ tra la condotta dell’autore e l’evento – la decisione di secondo grado secondo cui la polvere sollevata dal passaggio dell’auto, in mancanza di altri elementi probatori, tra cui l’esclusione di altri mezzi in transito, non e’ sufficiente a dimostrare che l’evento sia attribuibile alla condotta di guida del conducente dell’auto, rimasta sconosciuta, non costituendo il sollevamento della polvere al passaggio di essa fatto notorio della causa del rimbalzo di un sassolino, ma essendo a tal fine necessari ulteriori accertamenti di fatto e valutazioni di natura tecnica, e’ immune da vizi logici e giuridici.

3.- Il terzo motivo, con cui lamenta: “Insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza di primo grado in ordine al quantum. Violazione falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c.” (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) ed indica quale fatto decisivo: “la immotivata censura da parte del giudice del parere espresso dal consulente tecnico di ufficio ed il conseguente provvedimento del primo in divergenza rispetto alle conclusioni del secondo”, e’ assorbito perche’ il giudice di appello non ha esaminato il quantum avendo rigettato la domanda sull’an.

Pertanto il ricorso va respinto.

Non si deve provvedere sulle spese non avendo l’intimata svolto attivita’ difensiva.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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