L’avvocato Sergio Armaroli ha maturato grossa esperienza nei reati contro la persona ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di violenza sessuale previsto e punito dall’art. 609 bis del codice penale.
Garantendo la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in materia e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità.
Cass. pen. n. 43611/2021
In tema di reati contro la libertà sessuale, gli atti sessuali “non convenzionali” possono essere ritenuti leciti nella misura in cui si svolgano in base ad un consenso dei partecipanti che deve protrarsi per tutta la durata degli stessi. (Fattispecie relativa a un rapporto sadomaso di cui la Corte ha ritenuto la liceità in quanto non risultava manifestata, dalla persona offesa, nell’arco del suo intero svolgimento, alcuna revoca del consenso prestato
In tema di violenza sessuale, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza o meno della circostanza attenuante della minore gravità del fatto prevista dall’art. 609-bis, comma terzo, cod. pen., è inconferente il fatto della commissione con abuso di relazioni di ospitalità, dovendo considerarsi unicamente, attraverso una valutazione globale, il grado di compromissione del bene tutelato. ((
In tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilità dell’abuso delle condizioni di inferiorità psico-fisica della persona offesa al momento del fatto, di cui all’art. 609-bis, comma secondo, n. 1, cod. pen., non è necessario che la vittima sia minacciata al fine di compiere o subire atti sessuali, essendo la minaccia richiamata dalla norma esclusivamente nell’ipotesi del comma primo. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 18/11/2019)
Cass. pen. n. 37053/2020
Il divieto di concessione di misure alternative alla detenzione in assenza della previa osservazione scientifica della personalità condotta per almeno un anno all’interno dell’istituto penitenziario, previsto dall’art.4-bis, comma 1-quater, ord. pen., non si applica nel caso di condanna per fatti di violenza sessuale commessi prima dell’inserimento del delitto previsto dall’art. 609-bis cod. pen. nel catalogo dei cd. reati ostativi di terza fascia ad opera dell’art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, atteso che, alla luce della lettura dell’art. 25, comma 2, Cost. adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, in difetto di una disciplina transitoria, il suddetto inserimento ha determinato, non una mera modifica delle modalità esecutive della pena, bensì una trasformazione della sua natura e della sua concreta incidenza sulla libertà personale, cosicchè opera il principio di irretroattività delle norme penali sancito dal secondo comma dell’art. 25 Cost.
VIOLENZA SESSUALE IN RETE
Con il primo motivo di ricorso l’indagato deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. Ricorda di essere indagato per violazione del reato di cui agli art. 81 cpv, 609-bis e 609-ter cod. pen. per aver scritto una serie di messaggi di whatsapp allusivi e sessualmente espliciti ad una ragazza, minore di età, costringendola a scattarsi foto e ad inoltrare una foto senza reggiseno nonché a ricevere una foto ritraente il membro maschile e commentarla, sotto la minaccia di pubblicare la chat su instagram e su pagine hot

VIOLENZA SESSUALE IN RETE – PENALISTA BOLOGNA TOP CHIAMA