VICENZA SUCCESSIONI TRIBUNALE TESTAMENTO LESIVO QUOTA LEGITTIMA RIGETTO
Ciò nondimeno in sede di precisazione delle conclusioni la ### continua ad insistere per l’asserita lesione della propria quota di riserva, chiedendo di dividere i beni immobili appartenuti al de cuius in guisa da assegnare alla stessa la quota di un ottavo dell’asse ereditario. ### peraltro del tutto superate (o comunque mutate) con lo scritto difensivo conclusivo, ove argomenta (cfr. pagg. 3-4) che la stessa “…era ben consapevole che la quantità delle obbligazioni assunte in vita dal figlio defunto avrebbero potuto rivelarsi tante e tali da rendere incapiente il patrimonio relitto. Tale circostanza era per lei irrilevante. L’interesse ad agire dell’odierna deducente, infatti, non andava individuato nell’interesse a partecipare alla distribuzione tra gli eredi di un ipotetico attivo ereditario; l’interesse di ### consisteva invece nella volontà di partecipare alla formazione di un piano di riparto dell’attivo ereditario in favore dei creditori della massa.
Tale interesse coincide con la volontà di svolgere una funzione di verifica e di controllo da parte dell’erede pretermesso…”.
Nessuna di questi argomenti (a prescindere dalla possibile novità, che renderebbe le allegazioni assertive inammissibili: l’attrice non l’aveva in precedenza mai dedotto e parte convenuta, dal canto suo, dichiara immediatamente in conclusionale di replica di non accettare il contraddittorio) avrebbe potuto validamente sorreggere un’azione giudiziaria così come promossa.
Perché, come condivisibilmente obietta parte convenuta, la Suprema Corte ha più volte ribadito che il legittimario totalmente pretermesso (quale appunto l’attrice) acquista la qualità di erede solo con l’utile esperimento dell’azione di riduzione (cosa che nel caso di specie non potrebbe per ovvi motivi verificarsi).
E perché la procedura di liquidazione dei beni in ambito di accettazione beneficiata è rigidamente codificata e garantita da una serie di “tutele, controlli e pubblicità” (pag. 3 conclusionale di replica convenuta) – si pensi alle garanzie per i creditori; alle autorizzazioni giudiziali per le vendite; alla liquidazione concorsuale con assistenza notarile (art. 492, 493, 499 c.c.) – che rendono egualmente infondata la deduzione attorea.
Su tali premesse non può che pervenirsi all’integrale reiezione delle domande attoree, meritevoli anzi di sanzione risarcitoria ex art. 93 c.p.c., dal momento che l’attrice ha agito in giudizio con colpa grave, tanto più perseverando nella sua condotta processuale (che ha reso necessaria una CTU estimativa al fine di fugare ogni possibile dubbio) pur a fronte delle già eloquenti produzioni documentali della controparte, che acclaravano il carattere di damnosa hereditas della successione.
Pare equa al riguardo una sanzione commisurata al 25% delle spese di lite (competenze: cfr. liquidazione infra), dell’importo quindi di ### (arrotondati) in moneta attuale.
TRIBUNALE DI VICENZA
Sentenza n. 753/2022 del 02-05-2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VICENZA, ### in composizione collegiale, riunito in ### di ### e composto dai ### dott. ### – Presidente rel. dott.ssa ### – Giudice dott. ### – Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 30.04.2018 al n. 3038/2018 R.G. e promossa con atto di citazione notificato in data 24.04.2018, n. 4514 Cron. Ufficiale Giudiziario addetto all’### presso il Tribunale di Vicenza da ### nata a ### (VI) il ###, residente a ### (VI) in ### ###/a, c.f. ###, rappresentata e difesa dall’Avv. ### del ### di ### con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in ### (VI) – ###, come da procura in calce all’atto di citazione. attrice contro ### nata a ### (VI) il ###, residente a ### (VI) in ###, c.f. ###, rappresentata e difesa dall’Avv. ### del ### di ### con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in ### (VI) – ### n. 15, come da mandato depositato nel fascicolo telematico. convenuta e contro ### nata in ### il ###, c.f. ###, residente a ### (VI) in ###. convenuta contumace In punto: riduzione per lesione di legittima.
All’udienza innanzi al Giudice Istruttore del 29.06.2021 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti costituite: ### 1) Accertare e dichiarare che il testamento del signor ### pubblicato in data 12.09.2017 a rogito 632 del notaio ### registrato a ### il 13.09.2017, al n. 7731 serie 1T, ha determinato la lesione della quota dell’erede legittimario spettante a ### alla quale va riconosciuta la quota di un ottavo dell’asse ereditario, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 544 del codice civile. 2) Visto l’articolo 554 c.c., disporre la riduzione della disposizione testamentaria eccedente la quota di cui il defunto poteva legittimamente disporre, in modo da potersi imputare all’odierna attrice la quota di un ottavo dell’asse ereditario, con tutti i conseguenti provvedimenti. 3) Conseguentemente, dichiarare che la signora ### è titolare della quota di un ottavo delle porzioni immobiliari relitte da ### che di seguito si trascrivono: In Comune di ### ### – Foglio 5, particella ### sub. 6, categoria A/2, classe 5, vani 6, RC ### ### p. T/2, per la piena proprietà. – Foglio 5, particella ### sub. 7, categoria C/6, classe 2, RC ### ### p.
T/2, per la proprietà di due sesti (i 4/6 appartengono a ### nata in ### il ###). – Foglio 15, particella ### sub 1, categoria A/7, ### 1, vani 8, RC 661,06, ###, T, 1, per la quota di un mezzo. – Foglio 15, particella ### sub 2, categoria C/6, ### 1, mq 47, RC 57,17, ###, per la quota di un mezzo. 4) Dividere i beni immobili indicati in premessa in guisa di assegnare all’odierna attrice la quota di un ottavo dell’asse ereditario.
In Via Istruttoria: Ammettersi c.t.u. al fine di ricostruire l’intero patrimonio del “de cuius”, stabilirne la divisibilità o meno in quote, e, all’esito della determinazione delle quote, previa riduzione delle disposizioni lesive, pervenire alla quota da assegnare a ### ### – ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa; 1. IN RITO, ### Dichiararsi improcedibile la domanda giudiziale attorea ex art. 5, D.Lgs. ### , n. 28, per i motivi esposti in corso di causa; 2. NEL MERITO 2.1. IN VIA PRINCIPALE.
Rigettarsi integralmente tutte le domande svolte dall’attrice, ivi incluse quelle formulate in via istruttoria, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in corso di causa; 2.2. IN VIA SUBORDINATA RISPETTO ALLA DOMANDA APPENA PROPOSTA IN VIA PRINCIPALE.
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda appena svolta nel merito in via principale, previa ricostruzione e stima dell’asse ereditario di ### (eventualmente anche mediante la documentazione proveniente dalla procedura di liquidazione concorsuale dell’eredità beneficiata di cui in narrativa), nonché previa determinazione delle quote spettanti alle parti in causa quali eredi testamentarie e/o legittimarie del de cuius e del relativo valore, nell’eventualità limitare la riduzione della disposizione testamentaria effettuata in favore della convenuta e contenuta nel testamento olografo pubblicato il 12/09/2017 a rogito rep. n. 632 del notaio ### al solo valore che risulterà eccedente la quota disponibile di cui poteva liberamente disporre il de cuius, in ogni caso con assegnazione alla stessa convenuta delle porzioni immobiliari relitte, oltre a quanto risulterà ancora di sua spettanza a seguito della predetta procedura concorsuale, e con condanna dell’attrice a rifondere alla medesima convenuta pro quota le spese ed i costi tutti sopportati da quest’ultima per l’eredità de quo; 2.3. IN OGNI CASO Ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita a favore dell’attrice ### contro la convenuta ### presso ### delle ### ### provinciale di ### – territorio, registro generale 13270 registro particolare 8726 presentazione n. 24 del 13/06/2019 (nota di trascrizione che si dimette quale all. 18) a cura e spese dell’attrice e con condanna della stessa attrice a rifondere alla convenuta le spese e i costi della cancellazione qualora Vi provveda quest’ultima.
Il tutto con esonero di responsabilità in capo al ### dei ### 3. IN VIA ISTRUTTORIA Previa revoca dell’ordinanza del 21.5.2019 che ha deciso sulle istanze istruttorie, ammettersi la prova per testi indicata dalla convenuta nella memoria 183-6 n. 2 CPC con il teste notaio ### con studio in ### e sui capitoli ivi indicati. 4. IN OGNI CASO.
Spese (anche generali) e compensi di lite con oneri accessori di legge integralmente rifusi; ALLEGATI: all. 18) nota di trascrizione eseguita presso ### delle ### ### provinciale di ### – territorio, registro generale 13270 registro particolare 8726 presentazione n. 24 del 13/06/2019.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione, notificato in data 24.04.2018, la sig.ra ### conveniva in giudizio avanti questo ### e ### proponendo domanda di riduzione per lesione di legittima nei sensi di cui infra.
Esponeva invero l’attrice che: – in data 28.08.2017 si apriva la successione del sig. ### nato a Montecchio Maggiore (VI) il 20.12.1970, coniugato in vita con la sig.ra ### privo di discendenti; – in data 12.09.2017 veniva pubblicato il testamento olografo di ### col quale il coniuge ### veniva istituita erede universale del defunto; – la sig.ra ### accettava l’eredità del de cuius con beneficio di inventario, inventario che veniva redatto con rogito del notaio ### in data 16.10.2017; – la disposizione testamentaria era lesiva dellla quota di legittima dell’attrice, madre del defunto, alla quale andava riconosciuta la quota di un ottavo dell’asse ereditario ai sensi dell’art. 544 c.c. (oltre al coniuge ed all’attrice, vi era il padre del de cuius, sig. ###; – il defunto era proprietario dei seguenti beni immobili: in Comune di ### ### – Foglio 5, particella ### sub. 6, categoria A/2, classe 5, vani 6, RC ### ### p. T/2, per la piena proprietà. – Foglio 5, particella ### sub. 7, categoria C/6, classe 2, RC ### ### p.
T/2, per la proprietà di due sesti (i 4/6 appartengono a ### nata in ### il ###). – Foglio 15, particella ### sub 1, categoria A/7, ### 1, vani 8, RC 661,06, ###, T, 1, per la quota di un mezzo. – Foglio 15, particella ### sub 2, categoria C/6, ### 1, mq 47, RC 57,17, ###, per la quota di un mezzo; – il valore della quota dell’attrice era pari ad ### Su tali premesse, convenendo in giudizio le sigg.re ### e ### l’attrice chiedeva venisse accertato che il testamento aveva determinato la lesione della quota dell’erede legittimario ad essa spettante e che pertanto ne venisse disposta la riduzione, dichiarandosi l’attrice titolare della quota di un ottavo delle porzioni immobiliari relitte dal de cuius, procedendosi alla divisione di detti immobili in modo da assegnare all’attrice la quota di un ottavo dell’asse ereditario.
Contumace la convenuta ### si costituiva ### contrastando la domanda, che chiedeva venisse dichiarata improcedibile ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. n. 28/2010, o comunque rigettata nel merito in quanto infondata.
In sintesi: – eccepiva l’improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. n. 28/2010, trattandosi di domande afferenti controversia in materia di divisione e successione ereditaria; – assumeva l’infondatezza della domanda di riduzione non ricorrendo alcuna lesione di legittima in danno dell’attrice.
A tal ultimo riguardo rilevava che a carico dell’eredità sussistevano gravi e pesanti passività per una forte situazione di indebitamento, di cui essa convenuta oltretutto era ignara e che aveva appreso solo a seguito del decesso e della successiva accettazione beneficiata: tra l’altro sussistevano un mutuo fondiario contratto con ### ed ### di ### ed un finanziamento ### con debiti residui rispettivamente di ### ed ### ; sui beni immobili di cui il de cuius era proprietario o comproprietario risultavano iscritte ben quattro ipoteche (due volontarie e due giudiziali, conseguenti ad altrettanti decreti ingiuntivi); nella procedura di liquidazione concorsuale del ### erano pervenute attestazioni di credito per complessivi ### ; per adempiere agli oneri derivanti dall’accettazione beneficiata essa convenuta, nella sua qualità di erede testamentaria, aveva dovuto sopportare ingenti spese, che allo stato ammontavano ad ### ; non si era fino ad allora potuto dar corso ad alcuna ripartizione dei beni appartenenti al defunto, ricompresi tutti nella procedura di liquidazione concorsuale dell’eredità beneficiata; l’attrice non si era fatta in alcun modo carico delle complicate pratiche successorie e dei conseguenti esborsi economici; aveva formulato la domanda di asserita lesione e riduzione in modo del tutto generico ed apodittico, senza indicare gli elementi sui quali fondava la relativa quantificazione.
Così nei suoi termini essenziali impostato il contraddittorio, alla prima udienza del ### veniva assegnato termine per l’esperimento del procedimento di mediazione.
Venivano successivamente assegnati alle parti, che avevano dato atto dell’esito negativo della mediazione, i richiesti termini per memorie ex art. 183 comma VI c.p.c..
Veniva quindi disposta C.T.U., affidata all’ing. ### ricostruttiva ed estimativa del patrimonio e dell’asse ereditario del de cuius, volta altresì ad accertare: – le quote spettanti alle parti quali eredi testamentarie e/o legittimarie del de cuius – l’entità delle passività gravanti sull’asse – l’eventuale lesione di legittima in danno dell’attrice per effetto della disposizione testamentaria a favore della convenuta, detratte le passività gravanti sull’asse – le modalità di riduzione delle disposizioni lesive, accertando la quota eventualmente da assegnare all’attrice (detratte le predette passività).
Depositata la relazione peritale, all’udienza del ### la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, in epigrafe trascritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali. ***************
La presente controversia è devoluta alla cognizione del ### in composizione collegiale, ai sensi dell’art. 50 bis, comma 1°, n. 6, c.p.c., avendo ad oggetto domanda di riduzione per lesione di legittima.
Domanda che deve essere rigettata.
Ai sensi dell’art. 556, primo comma, c.c., per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti.
Prescindendo nel caso di specie da eventuali donazioni, che prosegue il suddetto articolo 556 c.c., andrebbero fittiziamente riunite alla massa relitta per la determinazione della quota di legittima (non risultano né sono stati dedotti atti a titolo di donazione da parte del defunto), sull’asse così determinato (relictum meno debiti) va calcolata la quota di cui il defunto poteva disporre.
Ora, nel caso a giudizio la CTU espletata dall’ing. ### ha accertato (ma un tale quadro contabile in realtà emergeva già dai documenti dell’accettazione beneficiata prodotti dalla convenuta, vedova del de cuius, all’atto della costituzione) il carattere integralmente passivo dell’eredità.
Invero, a fronte di una teorica quota di legittima spettante all’attrice ### per l’importo complessivo di ### il totale delle passività sulla stessa incombenti ascenderebbe ad ### superando quindi di oltre 24 mila ### la quota di legittima genericamente reclamata (cfr. conclusioni elaborato peritale).
Il CTU ha invero concluso che “dal momento che le passività superano il valore della quota di legittima spettante alla parte ricorrente, non vi è motivo di prevedere la suddetta riduzione” (cfr. pag. 17 elaborato peritale).
Come rileva parte convenuta, l’attrice, astrattamente interessata all’eventuale contestazione delle risultanze della ### non le ha mai contestate con l’allegazione di osservazioni o censure a metodi e conclusioni del consulente in corso di lavori peritali (né, aggiunge incidentalmente il Collegio, in comparsa conclusionale).
Ciò nondimeno in sede di precisazione delle conclusioni la ### continua ad insistere per l’asserita lesione della propria quota di riserva, chiedendo di dividere i beni immobili appartenuti al de cuius in guisa da assegnare alla stessa la quota di un ottavo dell’asse ereditario. ### peraltro del tutto superate (o comunque mutate) con lo scritto difensivo conclusivo, ove argomenta (cfr. pagg. 3-4) che la stessa “…era ben consapevole che la quantità delle obbligazioni assunte in vita dal figlio defunto avrebbero potuto rivelarsi tante e tali da rendere incapiente il patrimonio relitto. Tale circostanza era per lei irrilevante. L’interesse ad agire dell’odierna deducente, infatti, non andava individuato nell’interesse a partecipare alla distribuzione tra gli eredi di un ipotetico attivo ereditario; l’interesse di ### consisteva invece nella volontà di partecipare alla formazione di un piano di riparto dell’attivo ereditario in favore dei creditori della massa.
Tale interesse coincide con la volontà di svolgere una funzione di verifica e di controllo da parte dell’erede pretermesso…”.
Nessuna di questi argomenti (a prescindere dalla possibile novità, che renderebbe le allegazioni assertive inammissibili: l’attrice non l’aveva in precedenza mai dedotto e parte convenuta, dal canto suo, dichiara immediatamente in conclusionale di replica di non accettare il contraddittorio) avrebbe potuto validamente sorreggere un’azione giudiziaria così come promossa.
Perché, come condivisibilmente obietta parte convenuta, la Suprema Corte ha più volte ribadito che il legittimario totalmente pretermesso (quale appunto l’attrice) acquista la qualità di erede solo con l’utile esperimento dell’azione di riduzione (cosa che nel caso di specie non potrebbe per ovvi motivi verificarsi).
E perché la procedura di liquidazione dei beni in ambito di accettazione beneficiata è rigidamente codificata e garantita da una serie di “tutele, controlli e pubblicità” (pag. 3 conclusionale di replica convenuta) – si pensi alle garanzie per i creditori; alle autorizzazioni giudiziali per le vendite; alla liquidazione concorsuale con assistenza notarile (art. 492, 493, 499 c.c.) – che rendono egualmente infondata la deduzione attorea.
Su tali premesse non può che pervenirsi all’integrale reiezione delle domande attoree, meritevoli anzi di sanzione risarcitoria ex art. 93 c.p.c., dal momento che l’attrice ha agito in giudizio con colpa grave, tanto più perseverando nella sua condotta processuale (che ha reso necessaria una CTU estimativa al fine di fugare ogni possibile dubbio) pur a fronte delle già eloquenti produzioni documentali della controparte, che acclaravano il carattere di damnosa hereditas della successione.
Pare equa al riguardo una sanzione commisurata al 25% delle spese di lite (competenze: cfr. liquidazione infra), dell’importo quindi di ### (arrotondati) in moneta attuale.
Le spese del giudizio – come liquidate in dispositivo ex D.M. 10.03.2014 n. 55 (scaglione di valore da ### sino ad ### importi tariffari medi) – seguono il principio della soccombenza e vanno così poste a carico dell’attrice, la quale inoltre sopporterà, in via definitiva e per l’intero, le spese di ### Nulla per le spese di lite va invece disposto verso la contumace.
Da ultimo va ordinata, ad intervenuto passaggio in giudicato della pronunzia, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita a favore dell’attrice contro la convenuta presso ### delle ### ### provinciale di ### – territorio, a cura e spese dell’attrice, con obbligo della stessa attrice a rifondere alla convenuta le spese e i costi della cancellazione qualora vi provveda quest’ultima. P.Q.M. ### definitivamente pronunziando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione o eccezione disattesa o comunque assorbita, così decide: I) rigetta le domande dell’attrice; II) pone le spese di CTU in via definitiva e per l’intero a carico dell’attrice; III) condanna l’attrice a rifondere alla convenuta ### le spese processuali, liquidate in ### per compensi professionali, oltre a spese generali 15%, CPA ed IVA come per legge; IV) nulla per le spese di lite verso la convenuta contumace; V) condanna l’attrice al risarcimento del danno a favore della convenuta ### ai sensi dell’art. 93 c.p.c., liquidato in ### (milleottocento/00 euro) in moneta attuale; VI) ordina, ad intervenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita a favore dell’attrice ### contro la convenuta ### presso ### delle ### ### provinciale di ### – territorio, registro generale 13270 registro particolare 8726 presentazione n. 24 del 13/06/2019 a cura e spese dell’attrice, con obbligo della stessa attrice a rifondere alla convenuta le spese e i costi della cancellazione qualora vi provveda quest’ultima.
Così deciso in ### nella ### di ### della ### del ### il ### IL PRESIDENTE EST. (dott. ###
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