VICENZA BOLOGNA AVVOCATO ESPERTO LITI FRATELLI EREDI DIVISIONE
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Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 28/07/2021, n. 21612 (rv. 662057-01)
DIVISIONE – Divisione ereditaria – Operazioni divisionali – Formazione dello stato attivo dell’eredita’ – Immobili non divisibili – Non comoda
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 28/07/2021, n. 21612 (rv. 662057-01)
divisibilita’ – Nozione – Accertamento – Criteri – Valutazione del giudice di merito – Fattispecie
In tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l’art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell’art. 720 c.c., non solo nel caso di mera “non divisibilità” dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi – secondo un accertamento riservato all’apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa – non siano “comodamente” divisibili e, cioè, allorché sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire ovvero quando quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l’aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l’aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell’intero ovvero. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in presenza di due immobili aventi una notevole differenza di valore, li ha assegnati ad uno solo dei condividenti sul presupposto che una divisione che avesse previsto due quote formate, ognuna, da uno dei beni avrebbe comportato il versamento di un conguaglio tale da assorbire in modo significativo una delle due quote, vanificando in tal modo l’obiettivo dell’effettiva divisione in natura). (Rigetta, CORTE D’APPELLO MILANO, 12/10/2015)
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Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 12/02/2021, n. 3694 (rv. 660352-02)
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DIVISIONE – Divisione ereditaria – Operazioni divisionali – Diritto ai beni in natura – Asse ereditario comprendente un solo immobile – Comoda divisibilità – Condizioni – DIVISIONE – Divisione ereditaria – Operazioni divisionali – Formazione dello stato attivo dell’eredita’ – Immobili non divisibili – Non comoda divisibilita’ – In genere
Ai fini della comoda divisibilità, non ci si può basare esclusivamente sulla natura e destinazione degli immobili, ma occorre – soprattutto – tener conto dell’intera massa dei beni da dividere, in rapporto al numero delle quote e dei condividenti. Ne consegue che, allorché l’asse ereditario comprende un solo immobile, questo sarà comodamente divisibile se ciascuno dei coeredi potrà averne una parte, anche di valore inferiore alla quota di spettanza, salvo attuare il pareggio con l’operazione di conguaglio ovvero se, pur non essendo possibile frazionare comodamente l’immobile in tante parti, corrispondenti al numero ed alle quote dei condividenti, alcuni di questi richiedano congiuntamente la formazione di una porzione unica, corrispondente all’ammontare complessivo delle loro quote giacché, in questo caso, la divisione è resa possibile dal minore frazionamento dell’immobile. (Rigetta, CORTE D’APPELLO BARI, 02/05/2016)
Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 15/12/2016, n. 25888 (rv. 642161-01)
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DIVISIONE – Divisione ereditaria – Operazioni divisionali – Formazione dello stato attivo dell’eredita’ – Immobili non divisibili – Non comoda divisibilita’ nozione – Criteri – Fattispecie
In tema di divisione giudiziale di compendio immobiliare ereditario, l’art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell’art. 720 c.c., non solo nel caso di mera “non divisibilità” dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano “comodamente” divisibili e, cioè, allorché, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l’aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l’aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell’intero. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, malgradp la naturale ed agevole divisibilità di un bene immobile, costituito da due locali con ingressi indipendenti, ne aveva dichiarato la non comoda divisibilità, per la stretta connessione economica e funzionale dei locali medesimi, l’uno, adibito a deposito, strumentale all’altro, utilizzato come negozio). (Rigetta, CORTE D’APPELLO ROMA, 10/01/2012)
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