TRUFFA: Chiunque, con artifizi o raggiri inducendo taluno in errore procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euroLa pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro
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1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [c.p.m.p. 162, 32quater]
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2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità [649]
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2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5
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