AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA SERGIO ARMAROLI ESPERTO PROCESSI PENALI PER RICETTAZIONE BANCAROTTA FRAUDOLENTA, USURA , RECICLAGGIO, REATI TRIBUTARI CHIAMA SUBITO 051 6447838

DIFENDO OLTRE CHE TRIBUNALE DI BOLOGNA  NEL TRIBUNALE DI VICENZA NEL TRIBUNALE DI VENEZIA E TREVISO E IN TUTTA ITALIA CORTI APPELLO E CASSAZIONE PENALE

CHIAMA E PRENDI APPUNTAMENTO PER RISOLVERE OCCORRE VEDERCI MI DEVI DARE INCARICO E POI POTRO’ STUDIAR EIL TUO CAS0 051 6447838

AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA SERGIO ARMAROLI ESPERTO PROCESSI PENALI PER RICETTAZIONE BANCAROTTA FRAUDOLETA, USURA , RECICLAGGIO, REATI TRIBUTARI CHIAMA SUBITO 051 6447838

 

DIFENDO OLTRE CHE TRIBUNALE DI BOLOGNA  NEI TRIBUNALE DI TUTTA ITALIA CORTI APPELLO E CASSAZIONE PENALE

 

CHIAMA E PRENDI APPUNTAMENTO PER RISOLVERE OCCORRE VEDERCI MI DEVI DAR EINCARICO E POI POTRO’ STUDIAR EIL TUO CASO 

 

Tribunale|Vicenza|Penale|Sentenza|9 luglio 2018| n. 754

Ricettazione – Ricezione di un assegno al di fuori delle regole normative – Consapevolezza della provenienza illecita – Dolo – Prova

In tema di delitto di ricettazione, deve affermarsi la consapevolezza della illecita provenienza in capo al soggetto che riceva o acquisti moduli di assegni bancari al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione, dal momento che il modulo di assegno bancario in bianco è documento che, per sua natura e destinazione, è in possesso esclusivo della persona titolare del conto ovvero della persona da questi delegata (Cass. pen. Sez. II, 09-06-2006, n. 22555).

Tribunale|Vicenza|Penale, Ricettazione

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Inoltre, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta.

Nel caso in esame, l’imputato non ha spiegato come sia entrato in possesso dell’assegno, comportamento questo rivelatore della volontà di occultamento e logicamente spiegabile solo con un acquisto in mala fede (in questo senso Cass. pen. sez. II, 27 febbraio 1997, n. 2436).

In considerazione delle modalità del fatto e del bene oggetto della ricettazione (un unico assegno dell’importo di 220,00) il fatto deve essere qualificato come di lieve entità ai sensi dell’art. 648 comma secondo c.p.: si tratta, infatti, di un mezzo di pagamento del quale è agevole accertare la provenienza ed è, perciò, improbabile che la persona che lo ha ricevuto in maniera illecita riesca ad ottenerne il pagamento.

Tribunale|Vicenza|Penale, Ricettazione

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VICENZA – Sezione Penale –

in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Camilla AMEDORO

alla pubblica udienza del 09/05/2018

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

(art. 544 3 comma c.p.p.)

nel procedimento a carico di:

(…) nato il (…) a T. (V.) – IRREPERIBILE – domicilio determinato ex art. 159 c.p.p. c/o studio Avv. La.Fr. del Foro di Vicenza;

libero – assente

con difensore d’ufficio Avv. La.Fr. del Foro di Vicenza;

imputato

  1. a) in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2 e 648 c.p. perché, consapevole della sua illecita provenienza, per procurare a sé un ingiusto profitto, riceveva l’assegno bancario A/B n. (…), tratto dal c/c n. (…), dell’importo di Euro 220,00 della (…), filiale Meledo di Sarego, provento di furto in danno di (…) (denuncia sporta il 1 dicembre 2012 presso Stazione la Carabinieri di Thiene).
  2. b) in ordine al reato p. e p. dagli artt. 61, nr.2, 485 e 491 c.p.(in relaz. gli artt. 482 e 476 c.p.), per avere compilato e falsificato la firma del titolare del c/c, sull’assegno rubato di cui al capo che precede, titolo del quale egli faceva poi uso consegnandolo a (…) a fronte di una prestazione d’opera presso il suo locale denominato “(…)”.
  3. c) In ordine al reato p. e p. dall’art. 640 c.p.per essersi, mediante artifizi e raggiri consistiti nel consegnare in pagamento a (…) l’assegno bancario A/B n. (…), tratto dal c/c n. (…), dell’importo di Euro 220,00, apparentemente emesso dalla (…), filiale Meledo di Sarego, risultato poi rubato in bianco a (…), procurato personale ingiusto profitto costituito dalla mancata corresponsione delle spettanze riguardanti la prestazione d’opera effettuata da (…) presso il suo locale denominato “(…)”.

MOTIVAZIONE

Con decreto del 27 maggio 2016, (…) è stato citato a giudizio per i reati indicati in rubrica.

Il processo si è svolto in assenza dell’imputato.

All’udienza del 9 maggio 2018, le parti hanno prestato il consenso all’acquisizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.

All’esito, sentite le conclusioni delle parti, il giudice ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo.

Come risulta dalla querela sporta da (…), nel mese di novembre del 2012, la predetta cominciò a lavorare alle dipendenze dell’odierno imputato presso l’esercizio commerciale denominato “(…)” sito in T. (V.) in via M. K..

Prima delle vacanze natalizie, la F. si presentò presso il locale per ritirare il proprio compenso ma trovò chiuso.

La (…) tentò invano di contattare l’imputato e si recò più volte presso il negozio ma trovò sempre chiuso.

La persona offesa tornò durante il mese di gennaio e finalmente trovò il locale aperto. (…), tuttavia, disse alla (…) di non avere denaro e le chiese di tornare nei giorni successivi.

Il 21 gennaio 2013, la (…) si recò ancor una volta presso il locale dell’imputato e questi le consegnò in pagamento l’assegno n. (…), dell’importo di 220,00 Euro, tratto sul conto corrente a lui intestato presso la (…) (la cui copia è stata acquisita agli atti). (…) firmò l’assegno in presenza della persona offesa raccomandandole di non incassarlo prima del 28 gennaio 2013.

Non disponendo di un proprio conto corrente, la persona offesa intestò l’assegno a un suo conoscente, tale (…). Quando il predetto si presentò in banca per incassare l’assegno, l’impiegato dell’istituto di credito gli comunicò che l’assegno non poteva essere pagato atteso che la sottoscrizione apposta sull’assegno non risultava corrispondente al nominativo.

La (…), pertanto, contattò (…) il quale ammise che l’assegno era rubato. L’imputato accettò di recarsi presso la filiale di Thiene del (…) insieme alla persona offesa e mostrò al funzionario R.G. la denuncia di furto presentata da (…) in data 01.12.2012, acquisita agli atti.

Emerse, così, che l’assegno faceva parte del libretto intestato a (…) che, in data 30 novembre 2012, proprio all’interno del bar dell’imputato, aveva subito il furto di una borsa al cui interno era contenuto anche il predetto libretto di assegni avente numero di serie iniziale (…) e finale (…).

Così ricostruiti i fatti, l’imputato deve essere assolto dai reati di cui ai capi b) e c) dell’imputazione.

Quanto al delitto di cui agli artt. 485 e 491 c.p., si osserva che, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 c.p., la condotta di falsificazione di un assegno bancario munito di clausola di “non trasferibilità” non è più sottoposta a sanzione penale, applicandosi l’art. 491 c.p. soltanto alle falsità commesse su titoli di credito “trasmissibili per girata”, nel novero dei quali non potrebbero includersi gli assegni bancari non trasferibili (cfr Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17/01/2017) 13-03-2017, n. 11999).

Si impone pertanto l’assoluzione dell’imputato dal reato di cui al capo b) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Nella condotta dell’imputato, inoltre, non è ravvisabile il reato di truffa descritto al capo c) dell’imputazione.

Invero, nell’ottica del reato di cui all’art. 640 c.p., infatti, l’attività fraudolenta deve generare come risultato l’errore della vittima. L’errore, in questa prospettiva, è dunque una falsa rappresentazione di circostanze di fatto capaci di incidere sul processo di formazione della volontà, a cui il soggetto passivo è stato indotto dagli artifici e raggiri posti in essere dall’agente

 

Ciò che contraddistingue l’errore, nella truffa, è quindi la peculiarità di essere, ad un tempo, causa dell’atto di disposizione patrimoniale della vittima ed effetto degli artifici e raggiri. Questi ultimi devono pertanto necessariamente precedere l’induzione in errore e il conseguimento dell’ingiusto profitto mentre, qualora questo sia già stato ottenuto senza induzione in errore della vittima, non valgono ad integrare gli estremi del reato gli artifici posti in essere successivamente.

Si impone, invece, l’affermazione della responsabilità dell’imputato per il delitto di ricettazione dell’assegno provento di flirto in danno di (…).

In tema di delitto di ricettazione, deve affermarsi la consapevolezza della illecita provenienza in capo al soggetto che riceva o acquisti moduli di assegni bancari al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione, dal momento che il modulo di assegno bancario in bianco è documento che, per sua natura e destinazione, è in possesso esclusivo della persona titolare del conto ovvero della persona da questi delegata (Cass. pen. Sez. II, 09-06-2006, n. 22555).

Inoltre, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta.

Nel caso in esame, l’imputato non ha spiegato come sia entrato in possesso dell’assegno, comportamento questo rivelatore della volontà di occultamento e logicamente spiegabile solo con un acquisto in mala fede (in questo senso Cass. pen. sez. II, 27 febbraio 1997, n. 2436).

In considerazione delle modalità del fatto e del bene oggetto della ricettazione (un unico assegno dell’importo di 220,00) il fatto deve essere qualificato come di lieve entità ai sensi dell’art. 648 comma secondo c.p.: si tratta, infatti, di un mezzo di pagamento del quale è agevole accertare la provenienza ed è, perciò, improbabile che la persona che lo ha ricevuto in maniera illecita riesca ad ottenerne il pagamento.

Possono ritenersi sussistenti le circostanze attenuanti generiche

atteso il comportamento processuale dell’imputato che, consentendo all’utilizzabilità degli atti di indagine, ha agevolato la rapida definizione del procedimento.

Deve escludersi la sussistenza dell’aggravante contestata a fronte dell’assoluzione dell’imputato dalle restanti imputazioni.

Pertanto, alla luce dei parametri di cui all’art. 133 c.p. deve applicarsi all’imputato la pena di quattro mesi di reclusione e 400,00 Euro di multa (pena base sei mesi di reclusione e 516,00 Euro di multa ridotta per le circostanze attenuanti generiche).

La misura della pena base e la riduzione della pena pecuniaria in misura inferiore ad un terzo si giustificano in ragione dei precedenti dell’imputato.

Segue, per legge, la condanna al pagamento delle spese processuali.

I precedenti a carico dell’imputato ostano alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara (…) responsabile del reato ascrittogli al capo a) dell’imputazione e riconosciuta la circostanza attenuante di cui al comma secondo dell’art. 648 c.p. e le circostanze attenuanti generiche, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 2, lo condanna alla pena di quattro mesi di reclusione e 400,00 Euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l’art. 530 c.p.p. assolve l’imputato dal reato di cui al capo b) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dal reato di cui al capo c) perché il fatto non sussiste.

Motivi in sessanta giorni.

Così deciso in Vicenza il 9 maggio 2018.

Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2018.

 

L’acquirente di un qualsiasi bene ha diritto in qualità di proprietario, ad una completa utilizzazione di esso secondo la sua destinazione contrattuale e, quindi, anche a quelle modalità di uso soltanto potenziali, posto che una restrizione in tal senso, in contrasto con il principio generale della piena esplicazione del diritto del compratore sulla cosa acquistata (fatti salvi ovviamente i limiti imposti dall’ordinamento giuridico), potrebbe avere fondamento soltanto in una eventuale pattuizione intercorsa tra le parti. (Nella fattispecie, relativa alla vendita di un trattore tosaerba, si era doluta la società acquirente che fosse stato escluso che la mancata consegna del certificato di origine — necessario per il rilascio della carta di circolazione — costituisce inadempimento contrattuale del venditore; la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di merito secondo cui quel certificato era irrilevante perché, non contemplando l’oggetto sociale della acquirente le attività agricole, era soltanto eventuale lo spostamento da un fondo all’altro attraverso la via pubblica del mezzo, viceversa destinato all’uso in luoghi privati).

Il venditore deve trasferire al compratore non soltanto la proprietà ed il possesso giuridico, ma anche il possesso reale o di fatto del bene venduto,

essendo la consegna dello stesso l’atto con cui il compratore è posto nella condizione non solo di disporre materialmente della cosa trasferita nella sua proprietà, ma anche di goderla secondo la funzione e destinazione in considerazione della quale l’ha comprata. Ne consegue che costituisce obbligo del venditore, tenuto ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, adoperarsi fattivamente perché l’acquirente ottenga la materiale consegna del bene compravenduto.

il certificato di abitabilità integra un requisito giuridico essenziale ai fini non solo del legittimo godimento,

ma anche della normale commerciabilità del bene: pertanto, mentre ove ricorrano le condizioni per il suo conseguimento ed esso non sia stato rilasciato, ciò non determina, di per sé, un inadempimento, né giustifica la risoluzione del contratto e/o il risarcimento del danno, si è, al contrario, in presenza di un inadempimento idoneo alla risoluzione del contratto, siccome conseguente alla vendita di “aliud pro alio”, se detto certificato sia stato formalmente rilasciato, ma l’immobile presenti insanabili violazioni di disposizioni urbanistiche, non essendo il cespite oggettivamente in grado di soddisfare le esigenze concrete di sua utilizzazione, diretta o indiretta, ad opera del compratore.

La mancata consegna all’acquirente del certificato di abitabilità implica un inadempimento che, sebbene non sia tale da dare necessariamente luogo a risoluzione del contratto, può comunque essere fonte di un danno risarcibile, configurabile anche nel solo fatto di aver ricevuto un bene che presenta problemi di commerciabilità, essendo al riguardo irrilevante la concreta utilizzazione ad uso abitativo da parte dei precedenti proprietari.

In tema di compravendita immobiliare, la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità non determina, in via automatica, la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del venditore, dovendo essere verificata in concreto l’importanza e la gravità dell’omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene, sicché, ove in corso di causa si accerti che l’immobile promesso in vendita presentava tutte le caratteristiche necessarie per l’uso suo proprio e che le difformità edilizie rispetto al progetto originario erano state sanate a seguito della presentazione della domanda di concessione in sanatoria, del pagamento di quanto dovuto e del formarsi del silenzio-assenso sulla relativa domanda, la risoluzione non può essere pronunciata.

In tema di compravendita di immobili, qualora il contratto preliminare preveda l’obbligo del promissario acquirente di sostenere l’onere delle spese per la redazione delle tabelle millesimali, ancora da ultimare al momento della stipula dell’atto, il promittente venditore è tenuto alla consegna degli elaborati tecnici necessari alla stesura definitiva delle stesse, desumendosi tale obbligo non dall’art. 1477, terzo comma, cod. civ., il quale riguarda i soli documenti che rendano agevole la fruizione della cosa venduta, ma dall’interpretazione secondo buona fede della volontà negoziale, espressione dell’interesse del compratore ad avere a disposizione le tabelle ed a conoscerne l’intero processo formativo al fine di controllare l’esercizio dei poteri dell’assemblea e la corretta ripartizione delle spese condominiali.

La consegna del certificato di abitabilità dell’immobile oggetto del contratto, ove questo sia un appartamento da adibire ad abitazione, pur non costituendo di per sé condizione di validità della compravendita, integra un’obbligazione incombente sul venditore ai sensi dell’art. 1477 c.c., attenendo ad un requisito essenziale della cosa venduta, in quanto incidente sulla possibilità di adibire legittimamente la stessa all’uso contrattualmente previsto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza dei giudici di merito che, tenuto conto che non era stato stipulato l’atto definitivo di compravendita, non essendo stato ancora ottenuto dal costruttore il certificato di abitabilità, avevano ritenuto giustificata la sospensione da parte del promittente acquirente del pagamento dei ratei di mutuo, quale legittimo esercizio della facoltà di autotutela di cui all’art. 1460 c.c., con conseguente rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento, e avevano pronunziato l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, pur in mancanza del predetto certificato).

In tema di compravendita immobiliare, la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità, non determina, in via automatica, la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, dovendo essere verificata in concreto l’importanza e la gravità dell’omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene. Non può, pertanto, negarsi rilievo, al rilascio della certificazione predetta nel corso del giudizio relativo all’azione di risoluzione del contratto, promosso dal compratore, nonostante l’irrilevanza dell’adempimento successivo alla domanda di risoluzione stabilita dall’art. 1453 terzo comma c.c., perché si tratta di circostanza che evidenzia l’inesistenza originaria di impedimenti assoluti al rilascio della certificazione e l’effettiva conformità dell’immobile alle norme urbanistiche.

contratto preliminare:

 l’eccezione di inadempimento basata sulla mancanza del certificato di abitabilità dell’immobile o della presenza di difformità edilizie sanabili non può essere proposta qualora risulti che il promissario acquirente era a conoscenza di tale situazione. Del resto, il presupposto dell’obbligo che l’art. 1477, ultimo comma, c.c., pone a carico del venditore (e non del promittente venditore) di consegnare i documenti relativi all’uso della cosa venduta, è che tali documenti siano necessari all’uso della medesima e si trovino in possesso del venditore, il quale, in caso negativo, dovrà curarne la formazione al momento della conclusione del contratto, sicché, in caso di preventiva conclusione del contratto preliminare, è necessario che tali documenti siano acquisiti e consegnati al promissario acquirente all’atto della stipula del contratto definitivo di vendita.

Nella vendita di immobili destinati ad abitazione, il venditore-costruttore ha l’obbligo non solo di trasferire all’acquirente un fabbricato conforme all’atto amministrativo di assenso della costruzione e, dunque, idoneo ad ottenere l’agibilità prevista, ma anche di consegnargli il relativo certificato, curandone la richiesta e sostenendo le spese necessarie al rilascio. L’inadempimento di questa obbligazione è “ex se” foriero di danno emergente, perché costringe l’acquirente a provvedere in proprio, ovvero a ritenere l’immobile tal quale, cioè con un valore di scambio inferiore a quello che esso diversamente avrebbe, a prescindere dalla circostanza che il bene sia alienato o comunque destinato all’alienazione a terzi.

In tema di compravendita, grava sul venditore, in quanto tenuto a consegnare la cosa al compratore, ai sensi dell’art. 1476, n. 1), c.c., altresì l’obbligo strumentale di custodire la stessa fino al momento del suo effettivo trasferimento all’acquirente, conservandola nella consistenza materiale e giuridica sussistente all’epoca del contratto; ne consegue che il medesimo venditore è passivamente legittimato con riguardo all’azione proposta dal compratore per il risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento del bene compravenduto, quale effetto dell’alienazione della cosa a terzi operata prima della sua consegna all’originario acquirente. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva negato la pretesa risarcitoria azionata nei confronti del venditore dal compratore di un appartamento, il quale, ottenuta la declaratoria giudiziale di nullità della clausola negoziale di riserva di proprietà dell’area destinata a parcheggio condominiale, non aveva potuto fruire del diritto d’uso riconosciutogli, essendo stata detta area già trasferita ad altri soggetti).

In tema di compravendita, l’acquirente di un qualsiasi bene ha diritto in qualità di proprietario, ad una completa utilizzazione di esso secondo la sua destinazione contrattuale e, quindi, anche a quelle modalità di uso soltanto potenziali, posto che una restrizione in tal senso, in contrasto con il principio generale della piena esplicazione del diritto del compratore sulla cosa acquistata (fatti salvi ovviamente i limiti imposti dall’ordinamento giuridico), potrebbe avere fondamento soltanto in una eventuale pattuizione intercorsa tra le parti. (Nella fattispecie, relativa alla vendita di un trattore tosaerba, si era doluta la società acquirente che fosse stato escluso che la mancata consegna del certificato di origine — necessario per il rilascio della carta di circolazione — costituisce inadempimento contrattuale del venditore; la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di merito secondo cui quel certificato era irrilevante perché, non contemplando l’oggetto sociale della acquirente le attività agricole, era soltanto eventuale lo spostamento da un fondo all’altro attraverso la via pubblica del mezzo, viceversa destinato all’uso in luoghi privati).

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Originally posted 2019-02-04 18:24:55.

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