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Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
DIRITTO IMMOBILIARE
- con il contratto preliminare di compravendita promittente venditore e promittente acquirente assumono – rispettivamente – l’impegno di vendere e di acquistare la casa. La parti si obbligano poi a stipulare un nuovo contratto (contratto definitivo di compravendita) attraverso il quale avverrà il trasferimento di proprietà. contratto preliminare, che non è definito dal codice civile, indipendentemente dall’oggetto, immobiliare o mobiliare, deve essere registrato entro venti giorni dalla data dell’atto, con l’applicazione dell’imposta pari a € 200,00.
DIRITTO IMMOBILIARE
- All’interno del preliminare le parti si danno un termine entro il quale pervenire al contratto definitivo.
- La natura di questo termine è stata oggetto di numerosi approfondimenti giurisprudenziali.
- Va evidenziato che per la Cassazione il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo non costituisce normalmente un termine essenziale, il cui mancato rispetto legittima la dichiarazione di scioglimento del contratto (si vedano, tra le tante, le Sentenze n. 3645/2007 e n. 22454/2014).
- Come detto, il codice civile non offe una definizione di preliminare ma si limita a regolamentarne alcuni aspetti quali la forma (art. 1351 cod. civ.), la trascrizione (art. 2652 cod. civ.) e l’esecuzione in forma specifica (art. 2932 cod. civ.)
- Cosa è una proposta contrattuale
Se guardiamo l’art 1326 cc abbiamo :
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi.

CONTRATTO APPALTO
Il proponente può ritenere efficace l’accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all’altra parte.
Qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.
Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
La legge stabilisce che ogni tipo di contratto si conclude quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
I problemi di Paolo comprando casa
Paolo è impiegato a Bologna, trova mediante una agenzia immobiliare un appartamento che puo’ andare benissimo per lui e il suo nucleo famigliare.
- La richiesta del prezzo sono trecentoventimila euro , ovviamente da saldare a rogito.
- L’agenzia vuole il 3 % di mediazione sulla eventuale conclusione dell’affare.
- Paolo chiede la mia assistenza legale , in quando deve vendere prima l’appartamento ove abita e poi acquistare con un mutuo in quanto quello che realizzera’ dal suo appartamento non sara’ sufficiente per l’acquisto del nuovo.
Paola ha fretta tema di perdere l’occasione dell’acquisto, ma io gli dico di andare con calma, verificare l’ipotesi di vendibilita’ del suo appartamento e far fare delle visure su quello che vuole acquistare,
La prima cosa da fare era mettere in vendita il suo appartamento ,dopo averlo fatto valutare.
L’agenzia per l’acquisto del nuovo appartamento fece firmare a Paolo un preliminare, e io fui incaricato da Paolo di esaminarlo per le clausole in esso contenute che per Paolo erano “misteriose”.
Ripresi Paolo, dissi a lui che avrebbe dovuto mostrarmi il preliminare prima di firmarlo , perché il preliminare di acquisto immobiliare porta una serie di obbligazioni.
Paolo non aveva condizionato il preliminare alla concessione di un mutuo, e quando glielo feci notare sbianco’!
Paolo aveva dato trentamila euro di caparra confirmatoria, non era micca uno scherzo!!
Per fortuna di Paolo la banca concesse a Paolo il mutuo, e Paolo ebbe fortuna nel riuscire a vendere il suo appartamento in breve tempo.
Occorreva pero’ valutare se l’immobile acquistato aveva dei difetti , e se era conforme alle planimetrie catastali.
Era stato creato abusivamente nell’appartamento dai precedenti proprietari un muro divisorio ,e mandai raccomandata al venditore che l’atto definitivo si sarebbe fatto solo se avesse regolarizzato da un punto di vista urbanistico e catastale l’immobile!!
Codice Civile
Libro Quarto
Delle obbligazioni
Titolo II
Dei contratti in generale
Capo I
Disposizioni preliminari
Art. 1321.
Nozione.
Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Art. 1322.
Autonomia contrattuale.
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
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Claims made, nulla la clausola che fa dipendere decadenza da condotta del terzo, Cassazione civile, sez. III, ordinanza 13 maggio 2020, n. 8894
Tribunale, Lecce, sez. II civile, sentenza 06 marzo 2018, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 31 luglio 2017 n° 19013, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 28 aprile 2017, n. 10506, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 11 febbraio 2008, n. 3179, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 21 febbraio 2008, n. 4446, Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 27 marzo 2008, n. 7930 e Cassazione Civile, sez. I, sentenza 22 settembre 2008, n. 23949 in Altalex Massimario.
Art. 1323.
Norme regolatrici dei contratti.
Tutti i contratti ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare , sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.
Art. 1324.
Norme applicabili agli atti unilaterali.
Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 28 giugno 2009, n. 14864 in Altalex Massimario.
Capo II
Dei requisiti del contratto
Art. 1325.
Indicazione dei requisiti.
I requisiti del contratto sono:
1) l’accordo delle parti;
2) la causa;
3) l’oggetto;
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.
Vedi voci “Accordo contrattuale”, “Causa del contratto”, “Oggetto del contratto” e “Forma del contratto” di AltalexPedia.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. VI-3, ordinanza 27 settembre 2017 n° 22647.
Sezione I
Dell’accordo delle parti
Art. 1326.
Conclusione del contratto.
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi.
Il proponente può ritenere efficace l’accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all’altra parte.
Qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.
Un’accettazione non conforme alla proposta equivale
Art. 1327.
Esecuzione prima della risposta dell’accettante.
Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione.
L’accettante deve dare prontamente avviso all’altra parte della iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.
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2) azione di restituzione; TRIBUNALE BOLOGNA CONTRATTI IMMOBILIARI
3) azione negatoria (art.949 c.c) per far dichiarare l’inesistenza dei diritti affermati da altri sulla cosa ovvero far cessare le altrui molestie o turbative; TRIBUNALE BOLOGNA CONTRATTI IMMOBILIARI )
4)azione di regolamento di confini (art.950 c.c.); TRIBUNALE BOLOGNA CONTRATTI IMMOBILIARI
5) azione per apposizione dei termini (art.951 c.c.); TRIBUNALE BOLOGNA CONTRATTI IMMOBILIARI
6) azione per la cessazione di atti emulativi (art. 833 cc) ovvero di quegli atti di disposizione e godimento dei propri beni che non hanno altro scopo se non quello di nuocere o recare molestia ad altri senza ricavarne alcun apprezzabile vantaggio; TRIBUNALE BOLOGNA CONTRATTI IMMOBILIARI
7) azione per la cessazione di immissioni moleste (art. 844) TRIBUNALE BOLOGNA CONTRATTI IMMOBILIARI
a

Nel caso di specie, la parte attrice ha proposto domanda di risoluzione esclusivamente per il trascorrere di un (inesistente) termine essenziale. Né potrebbe allora pronunciarsi la risoluzione del contratto, secondo la ipotesi generale (per inadempimento ope iudicis: 1453 c.c.), ovvero per una delle altre ipotesi di risoluzione ipso iure; ovvero ai sensi dell’articolo 1385 c.c.. Si finirebbe, infatti, in tutta evidenza, per andare ultra petita.

L’avvocato Successioni Bologna Sergio Armaroli presta assistenza e consulenza in materia di successioni, legittime (senza testamento) e testamentari.
all’accettazione dell’eredità (espressa, tacita o con beneficio di inventario), alla rinuncia all’eredità, alla fase, consensuale o giudiziale, di divisione/scioglimento delle comunioni ereditarie.
Consulenza e assistenza nella redazione di testamenti olografi
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– accettazione dell’eredità, accettazione con beneficio di inventario;
– rinuncia all’eredità;
– redazione del testamento e degli atti dispositivi di ultima volontà;
– interpretazione delle clausole testamentarie;
– impugnazione del testamento;
– mediazione e contenzioso ereditario;
– divisione ereditaria;
– donazioni;
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