TREVISO DANNO DA MASTOPLASTICA ADDITTIVA RESPONSABILITA’ MEDICO

 

 

Responsabilità – Medico – Presunzione – Colpa – Danni – Paziente – Prova – Liberatoria – Imprevedibilità – Impossibilità – Prevenzione – Evento

L’odierno giudizio trae origine dall’atto di citazione notificato il 12.05.2010 con il quale la sig.ra (…) evocava in giudizio il dott. (…), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla medesima lamentati con riguardo agli interventi chirurgici di mastoplastica additiva e correzione del setto nasale eseguiti dal convenuto il 20.09.2005.

 

Il petitum risarcitorio pocanzi indicato veniva quindi determinato allegando un grado di invalidità permanente pari al 20%, sessanta giorni di invalidità temporanea parziale, una personalizzazione del danno non patrimoniale del 40%, la riduzione del 15% della capacità lavorativa specifica riferita all’attività di cantante (sull’ipotesi di un reddito annuo di Euro 3.500,00) e un danno patrimoniale da mancato guadagno genericamente indicato in Euro 10.000,00.

In primo luogo, si rileva che l’odierna attrice si è limitata a negare di essere l’autrice dei post pubblicati sul forum “alfemminile” in contestazione (doc. 4 fasc. convenuto), ma tale eccezione è sconfessata sia da gravi e univoci elementi indiziari circa la provenienza degli scritti pubblicati sul social network (il nickname chiaramente evocativo del nome dell’attrice; gli espliciti e inequivocabili riferimenti al periodo ed alla natura degli interventi di chirurgia estetica e, soprattutto, alle conseguenze dannose lamentate dalla paziente), sia dalla stessa documentazione proveniente dal precedente legale dell’attrice, l’avv. Me. e, segnatamente, dalla missiva del 2.3.2009 in cui, nella prospettiva della transazione della lite, questi comunicava l’intervenuta eliminazione degli articoli in questione (nessun altro significato può attribuirsi alla dichiarazione “Le confermo che gli interventi sono stati eliminati”, cfr. doc. 5 fasc. convenuto)

Ciò posto, giova rammentare che in tema di diffamazione attraverso Internet, e nello specifico attraverso l’utilizzo di social media, la divulgazione di notizie o commenti lesivi dell’onore e della reputazione di terzi possono considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca e di critica se ricorrono le condizioni della verità dei fatti esposti, dell’interesse pubblico alla conoscenza del fatto e della correttezza formale dell’esposizione.

Nel caso di specie, il convenuto si è però limitato a lamentare genericamente il carattere diffamatorio dei messaggi che sarebbero stati pubblicati dal febbraio 2008 al marzo 2009, senza tuttavia individuarli analiticamente, né precisare con esattezza le specifiche espressioni ritenute offensive, denigratorie o eccedenti il limite della continenza e della correttezza formale dell’esposizione.

TREVISO DANNO DA MASTOPLASTICA ADDITTIVA RESPONSABILITA’ MEDICO

 

 

Tribunale|Treviso|Sezione 3|Civile|Sentenza|13 novembre 2017| n. 2295

Responsabilità – Medico – Presunzione – Colpa – Danni – Paziente – Prova – Liberatoria – Imprevedibilità – Impossibilità – Prevenzione – Evento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO

SEZIONE TERZA

in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Valerio Cambi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al R.G. n. 20000591/2010 promosso da

(…) elettivamente domiciliata in VIALE (…) TREVISO, presso lo studio degli avv.ti AD.BA. e SO.MA. dai quali è rappresentata e difesa, come da delega a margine dell’atto di citazione;

– parte attrice –

contro:

(…) elettivamente domiciliato in BASSANO DEL GRAPPA (VI) CORSO (…), presso lo studio dell’avv. TE.CH. dalla quale è rappresentata e difesa, giusto mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

– parte convenuta –

con la chiamata in causa di:

(…) S.P.A. già (…) S.P.A., elettivamente domiciliata in VIALE (…) presso lo studio dell’avv. MA.AR., che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– terzo chiamato –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’odierno giudizio trae origine dall’atto di citazione notificato il 12.05.2010 con il quale la sig.ra (…) evocava in giudizio il dott. (…), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla medesima lamentati con riguardo agli interventi chirurgici di mastoplastica additiva e correzione del setto nasale eseguiti dal convenuto il 20.09.2005.

Parte attrice quantificava originariamente la propria domanda risarcitoria in complessi Euro. 91.096,09.

Lamentava l’attrice che il decorso postoperatorio aveva presentato fin da subito alcune complicazioni, essendosi manifestata a distanza di circa una ventina di giorni una abrasione longitudinale alla punta del naso ed un gonfiore alla mammella sinistra; che rivoltasi immediatamente al dott. (…), questi la rassicurava, riferendole che trattavasi di una escara e di un sieroma, curabili con antibiotici ed antinfiammatori; che tuttavia alla successiva visita di controllo della fine di gennaio 2006, il medico riscontrava una contrattura capsulare sul polo inferiore del seno sinistro con spostamento in alto della protesi, ragione per cui decideva di sottoporre la paziente in data 15.03.2006 ad un intervento chirurgico di “capsulectomia bilaterale per fibrosi periprotesica”, che non apportava però ad alcun miglioramento; che fatta eseguire perizia medico legale nel novembre/dicembre del 2006, i consulenti interpellati accertavano la sussistenza di una responsabilità professionale del dott. (…) per entrambi gli interventi estetici, valutando l’invalidità permanente riportata dalla paziente nell’ordine del 7% di danno biologico, con un periodo di inabilità temporanea di 15 giorni; di aver poi promosso il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. depositato in data 24.09.2007, all’esito del quale, ravvisata la negligenza del dott. (…), l’ausiliario incaricato dal Tribunale accertava un’invalidità permanente nell’ordine dell’8%; che tuttavia la relazione redatta in sede di ATP non avrebbe tenuto in debito conto l’aggravamento del quadro clinico della paziente, nonché il danno neuropsichiatrico patito in conseguenza dei postumi degli interventi, che l’avrebbe costretta a ricorrere all’ausilio di uno specialista e ad un trattamento a base di ansiolitici e antidepressivi; che in sede di ATP non si sarebbe altresì considerato il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica con specifico riguardo all’attività complementare di cantante, a suo dire, gravemente compromessa dalle lesioni patite in seguito all’errato trattamento medico chirurgico.

Il petitum risarcitorio pocanzi indicato veniva quindi determinato allegando un grado di invalidità permanente pari al 20%, sessanta giorni di invalidità temporanea parziale, una personalizzazione del danno non patrimoniale del 40%, la riduzione del 15% della capacità lavorativa specifica riferita all’attività di cantante (sull’ipotesi di un reddito annuo di Euro 3.500,00) e un danno patrimoniale da mancato guadagno genericamente indicato in Euro 10.000,00.

Si costituiva in giudizio il convenuto, dott. (…), istando in via preliminare per la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa (…) S.p.A., per essere da quest’ultima manlevato e tenuto indenne nei termini di polizza; nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto; in subordine, chiedeva di contenere la liquidazione dei danni nei limiti di giustizia e comunque non oltre quanto stimato nella consulenza tecnica preventiva espletata nell’ambito del procedimento promosso ex art. 696 bis c.p.c.; infine, in via riconvenzionale formulava istanza di condanna dell’attrice al risarcimento del danno al medesimo derivato dalla condotta diffamatoria posta in essere dalla prima. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, (…) Spa, quest’ultima si costituiva aderendo alle difese del proprio assicurato e chiedendo conseguentemente il rigetto di ogni pretesa attorea.

Depositate le memorie di cui all’art. 183 VI comma c.p.c., la causa veniva istruita con una CTU medico legale, affidata al dott. Lu.Pi.

Ad avvenuto deposito dell’elaborato peritale d’ufficio, parte attrice allegava che nelle more del giudizio la sig.ra (…) aveva subito un ricovero ospedaliero per un intervento di aspirazione di siliconomi multipli del cavo ascellare sinistro e che la diagnosi istologica era quella di parenchima linfonodale quasi interamente sostituito da granulomi di silicone.

Lamentando quindi un obbiettivo e sopravvenuto aggravamento del danno, insisteva per la rinnovazione delle indagini peritali. A scioglimento di riserva assunta all’udienza del 17.06.2013, con ordinanza datata 13.7.2013, il precedente istruttore disponeva un’integrazione della relazione di c.t.u. invitando il medico legale a verificare sussistenza ed incidenza nella determinazione dei postumi invalidanti delle allegate sopravvenienze.

La relazione integrativa veniva tuttavia contestata da parte attrice, sotto il profilo dell’omessa o carente considerazione del danno effettivamente patito e, soprattutto, della probabilità di recidive della formazione di siliconomi, eventualità questa che, a detta di un consulente senologo interpellato dall’attrice, il prof. (…), non si poteva del tutto escludere. Inoltre, anche nella relazione integrativa il perito d’ufficio non avrebbe adeguatamente valutato l’aspetto psichico, quale emergente dalla relazione psichiatrica del dott. (…) del 20.2.2012 (doc. 80).

L’attrice instava, quindi, per il rifacimento del supplemento peritale alla luce della documentazione prodotta e degli aspetti di danno da essa emergenti, con rinnovazione dell’istanza di estensione delle indagini peritali all’accertamento della riduzione della capacità lavorativa specifica di cantante della medesima.

Insisteva, infine, per l’ammissione delle prove orali capitolate nella seconda memoria attorea ex art. 183 VI comma c.c.

Il precedente istruttore, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava le precisazione delle conclusioni l’udienza del 10.11.2016.

A tale udienza, alla luce di nuova documentazione medica prodotta in allegato al foglio di precisazione delle conclusioni, parte attrice chiedeva ammettersi supplemento peritale con particolare valutazione del quadro clinico emergente dal suddetto materiale documentale, rinnovando l’istanza di estensione dell’accertamento alla compromissione della capacità lavorativa specifica di cantante dell’esponente. Assegnato al convenuto e alla terza chiamata termine per il deposito di note in merito all’istanza attorea di supplemento della ctu, a scioglimento di riserva, questo giudice, visti gli atti di causa, rigettava l’istanza e fissava per la nuova precisazione delle conclusioni l’udienza del 27.04.2017 in cui le parti precisavano le conclusioni sopra trascritte e la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea può trovare parziale accoglimento nei termini che seguono.

In primo luogo, giova richiamare l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in punto di onere della prova in materia di responsabilità professionale da attività medico chirurgica secondo il quale “ove sia dedotta una responsabilità contrattuale del medico per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del “contatto”) e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, restando a carico dell’obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile” (cfr. Cass., Sez. 3, n. 975 del 16/01/2009).

L’attore danneggiato è, invece, corrispondentemente esonerato dal provare la negligenza del sanitario: si può infatti limitare ad allegare condotte imperite attive od omissive del medico, quali species dell’inadempimento agli obblighi assunti con il contratto di prestazione d’opera professionale, consistenti nell’assistenza diagnostica e terapeutica conformata alla miglior scienza ed esperienza ed alla perizia richiesta dalla natura e caratteristiche degli interventi necessari, ovvero comunque alla particolare situazione clinica – patologica.

È, per contro, onere del medico provare che l’inadempimento è stato dovuto a causa non imputabile a propria negligenza o imperizia; in altri termini, “la presunzione di colpa dalla quale, ai sensi dell’art. 1218 c.c., è gravato il medico nei confronti del paziente che ne invochi la responsabilità professionale, può essere superata dal sanitario dimostrando che l’insuccesso dell’intervento sia dipeso da un evento imprevedibile e non prevenibile con l’uso dell’ordinaria diligenza da lui esigibile” (Cass., Sez. 3, n. 12274 del 07/06/2011; v. anche Sez. 3, n. 975 del 16/01/2009).

Né minimamente rileva, in relazione alla qualificazione giuridica del titolo di responsabilità fatto valere nel presente giudizio dall’attrice, lo ius superveniens rappresentato dalla L. 8 marzo 2017, n. 24 (Legge G.) posto che l’art. 7, co. 3, nell’affermare che “L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile“, fa espressamente salva l’ipotesi (pacificamente ricorrente nel caso di specie) che egli “abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.

Chiarita la regola di riparto dell’onere probatorio, si rileva che, come già evidenziato in sede di accertamento tecnico ante causam, già la carente ed inadeguata tenuta della cartella clinica relativa ai due interventi chirurgici in contestazione preclude al convenuto la possibilità di offrire la prova del proprio esatto adempimento, in quanto non è possibile svolgere alcun vaglio sulla correttezza e conformità a linee guida dell’anamnesi ante intervento, delle tecniche e dei passaggi operatori effettuati, delle accortezze e dei trattamenti prescritti nel post operatorio.

Quanto sopra sarebbe ampiamente sufficiente a ritenere sussistente nell’an la responsabilità del professionista sanitario che è peraltro ampiamente confermata dai puntuali e concordanti rilievi dei consulenti nominati nell’ATP e del CTU dott. (…).

Unanime è infatti il giudizio di una sostanziale e inescusabile imperizia nell’esecuzione degli interventi di chirurgia estetica eseguiti dal convenuto il 20.9.2005 al naso ed al distretto mammario della sig.ra (…), interventi in cui, è appena il caso di rammentare, la prestazione del chirurgo non può non essere valutata con estremo rigore, costituendo l’adempimento di una obbligazione spiccatamente “di risultato”.

L’inadeguatezza del trattamento chirurgico è poi ben descritta nella relazione del Dott. (…), in cui si stigmatizza, per quanto attiene al naso “1) L’anomala formazione di una cicatrice che presenta intrinseche caratteristiche di profondità e di retrazione tali da non indicare una semplice abrasione da cerotto, come sostenuto da parte convenuta, bensì sono davvero suggestive di una erronea asportazione di tessuto, partendo dall’interno, nel sottocute (esagerato “sgrassamento della punta”) fino a cagionare una retrazione cicatriziale con risultato evidente alla superficie cutanea. A semplice riprova sta il fatto che anche sul viso, dove la cute è più fine del naso e meno grassa, una semplice abrasione non lascia traccia. 2) il collasso inspiratorio della coana indica esagerata asportazione di cartilagine alare ed è conseguenza sostanzialmente tipica di tale errore”; per quanto attiene invece al distretto mammario, “errori di procedimento diagnostico e terapeutico…. “individuati nell’impiego di una protesi non adeguata (“….la protesi anatomica preconformata avrebbe avuto un migliore impatto con una proiezione in alto del complesso areolare….”), “….posizionamento troppo basso della tasca protesica…” e ” …mancata incisione di alcuni fasci muscolari del pettorale o in alternativa correlata ad un errore tecnico nel secondo intervento…”.

Appare altresì ascrivibile al fatto del professionista e non certo a fortuito (trattandosi di un evento che il CTU riconosce favorito nelle probabilità di accadimento da precedenti reinterventi mammari – nel caso di specie, quello in data 15.03.2006 di “capsulectomia bilaterale per fibrosi periprotesica” – non accompagnati dalla sostituzione delle protesi) la successiva rottura della protesi mammaria sinistra, diagnosticata in data 18.3.2013, che ha reso poi necessaria l’asportazione della protesi stessa e di silicomi formatisi in sede ascellare.

Ma anche a voler prescindere dal suddetto giudizio positivo sul nesso di causalità, resta fermo il principio che la prova positiva della ricorrenza di una concausa escludente avrebbe dovuto essere allegata ed offerta dal convenuto alla stregua delle regole di riparto dell’onere probatorio pocanzi ricordate.

Per quanto concerne la quantificazione del danno risarcibile, si osserva quanto segue.

In primo luogo, deve rilevarsi la tardività (e, conseguentemente, l’inammissibilità) dell’eccezione ex art. 1227, co. 2 c.c. sollevata dal convenuto soltanto nella comparsa conclusionale del presente giudizio, con cui questi contesta, in buona sostanza, la scelta dell’attrice di non sottoporsi all’intervento correttivo prospettato dal Dott. (…) nella relazione del 6.11.2008 depositata nel cennato procedimento per ATP.

L’eccezione di irrisarcibilità del danno conseguenza evitabile mediante il ricorso all’ordinaria diligenza costituisce infatti eccezione in senso stretto, soggetta all’ordinario regime di preclusione previsto, per il convenuto, dall’art. 167 c.c.

Ma anche a voler prescindere da tale assorbente rilievo, s’impone la considerazione che l’onere del danneggiato di attivarsi diligentemente per attenuare o elidere le conseguenze dannose dell’illecito non è incondizionato, trovando bensì un limite nel sacrificio apprezzabile (in tal senso, si veda Cass. Civ., sez. III, sent. n. 15231 del 5.7.2007 la cui massima recita: “Si intendono comprese nell’ambito dell’ordinaria diligenza di cui al secondo comma dell’art. 1227 cod. civ. soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali, o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (nella specie, la S.C. ha ritenuto che non può richiedersi al danneggiato di sottoporsi ad intervento chirurgico – tra l’altro di esito incerto – al fine di ridurre i postumi permanenti derivati da errate prestazioni odontoiatriche in modo da limitare i danni)”.

Affermata nell’an debeatur la responsabilità del convenuto, per quanto concerne il quantum non si ravvisano motivi per disattendere la valutazione al riguardo svolta dal c.t.u. dott. (…) nella relazione integrativa depositata in data 2.1.2014, in cui, presa visione della documentazione medico sanitaria concernente l’intervento di asportazione della protesi mammaria sinistra e dei noduli da rimuovere nell’alveo ascellare, ha rideterminato la percentuale di alterazione complessiva dell’integrità biopsichica nella misura del 19%, nonché il prolungamento della malattia in 8 giorni di inabilità temporanea totale, in 14 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, in 35 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% ed in 64 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%.

Le conclusioni del CTU, nonostante le aspre censure svolte dal consulente di parte e dai procuratori dell’attrice, possono essere condivise dal giudicante in quanto basate su un completo ed accurato esame anamnestico e su un obiettivo e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico – legali immuni da errori e devono quindi essere fatte proprie per la liquidazione del danno in favore dell’odierna attrice.

In particolare, l’ausiliario del giudice ha condivisibilmente adottato un criterio di valutazione omnicomprensivo delle conseguenze pregiudizievoli dell’errore medico chirurgico in cui è incorso il convenuto, adeguatamente ponderando tutte le componenti, ivi compresa quella della perdurante sofferenza psicologica connessa alla sofferta alterazione dei tratti somatici dell’attrice, per di più in parti del corpo di indubbia ed obbiettiva importanza per la percezione di sé, la sicurezza e l’autostima della donna.

Non sussistono poi i presupposti per appensantire ulteriormente la valutazione della componente d’invalidità permanente del danno non patrimoniale in relazione al rischio, che il consulente ha ritenuto estremamente remoto, di una recidiva nella formazione dei siliconomi e della possibile necessità dell’amputazione del seno sinistro.

Così accertata l’entità del danno sofferto, si procede alla liquidazione dello stesso in via equitativa a norma dell’art. 1226 c.c., facendo riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 12408/2011) e operando l’adeguata personalizzazione del danno in ragione delle circostanze del caso concreto.

Pertanto, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell’integrità psicofisica (stimata nel 19%) e considerata l’età del soggetto al momento del sinistro, deve essere liquidata all’attrice la somma all’attualità di Euro 68.267,00. Come è noto, infatti, per costante giurisprudenza, pur muovendo da “una uniformità pecuniaria di base”, idonea ad assicurare che danni di tipo analogo non vengano liquidati in misura ingiustificatamente difforme in violazione dell’art. 3 Cost., la valutazione equitativa del danno deve essere condotta alla stregua del principio di integrale ristoro del danno patito, il quale impone una congruo ed adeguato adattamento della quantificazione del danno in rapporto alle specifiche circostanze del caso concreto.

Ciò posto, deve osservarsi che alle luce delle note e molteplici sentenze della giurisprudenza di legittimità costituisce ormai ius receptum la ricostruzione in termini unitari ed omnicomprensivi del danno non patrimoniale alla persona, in cui quest’ultimo comprende e assorbe il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione all’integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (ovvero come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, o patema d’animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto e di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.

In estrema sintesi, l’orientamento fatto proprio dalla nota sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 26972 del 2008 si muove dalla premessa che nel bipolarismo risarcitorio tra danni patrimoniali (risarcibili ex art. 2043 c.c. in ogni ipotesi di lesione di un interesse giuridicamente rilevante) e danni non patrimoniali (risarcibili ex art. 2059 c.c.nei soli casi previsti dalla legge), non v’è spazio per la creazione pretoria di nuove e autonome categorie di danno, essendo solo possibile, per mere finalità di chiarezza del percorso logico in virtù del quale il giudicante traduce in termini monetari il danno alla persona, individuare voci o profili di danno a carattere meramente descrittivo, in modo da assicurare il rispetto del principio dell’integralità del risarcimento, ma anche da evitare ogni possibilità di duplicazione o locupletazione, in spregio alla natura e alla funzione puramente risarcitoria e compensativa della responsabilità aquiliana.

Ciò non significa che il sistema di liquidazione tabellare del danno costituisca un limite invalicabile all’attività di liquidazione, che è e resta esercizio di un potere squisitamente discrezionale ed equitativo, ma semplicemente che non è possibile duplicare le poste risarcitorie creando suggestive (e, a volte, improbabili) categorie di danno autonome, ovvero applicare automatismi risarcitoli parametrati al mero rilievo di una sola delle componenti del danno non patrimoniale (generalmente, quella biologica, in quanto suscettibile di obbiettivo accertamento in sede medico legale).

Nel caso di specie, assunti quale riferimento per la quantificazione del danno biologico i parametri di cui alle tabelle del Tribunale di Milano del 2014, si ritiene di poter riconoscere all’attrice una maggiorazione a titolo di personalizzazione per gli specifici profili di sofferenza soggettiva transeunte connessi al decorso post operatorio, all’insorgenza di complicazioni a distanza di un notevole lasso di tempo dal primo intervento, nonché ai profili di sofferenza soggettiva destinati a perdurare nel tempo ed all’obbiettiva compromissione della qualità e della spontaneità delle relazioni sociali per effetto della raggiunta consapevolezza circa la definitiva impossibilità di recuperare condizioni estetiche soddisfacenti nelle parti del corpo interessate dagli interventi chirurgici in contestazione, anche in relazione alla peculiare importanza dell’aspetto fisico nell’attività artistica pacificamente svolta, ancorché in modo non prevalente, dall’attrice.

Poiché tali profili non appaiono suscettibili d’essere integralmente ristorati mediante la considerazione, in termini esclusivamente medico legali, del riscontrato disturbo dell’adattamento con umore depresso, appare dunque congruo riconoscere una personalizzazione del danno pari al 25% del danno biologico e così per complessivi Euro 85.333,75 cui vanno ad aggiungersi Euro 4.992,00 per la sommatoria degli importi riconoscibili a titolo di (…), nonché gli esborsi per spese mediche documentate in Euro 582,81.

Rispetto a tale valutazione, nessun ulteriore elemento rilevante può essere attribuito alla documentazione prodotta all’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni (doc. 79 e 80 fascicolo parte attrice), trattandosi di allegazioni di parte a contenuto tecnico che affrontano nuovamente temi già considerati dal consulente del giudice nella relazione medico legale e nella relativa integrazione, dalle quali non vi è serio motivo di discostarsi ulteriormente rispetto alla personalizzazione del danno sopra riconosciuta.

Non può invece essere accolta la domanda di rifusione del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica.

La perdita della capacità lavorativa specifica consiste, infatti, nella contrazione dei redditi del soggetto danneggiato in dipendenza e stretta correlazione con le lesioni subite.

Essa sussiste allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del fatto dannoso (Cass. 21014/2007; Cass. 13409/2001).

La riduzione della capacità lavorativa non costituisce un danno di per sé, ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito; sicché la prova della riduzione della capacità di lavoro non comporta automaticamente l’esistenza del danno patrimoniale ove il danneggiato non dimostri, anche a mezzo di presunzioni semplici, la conseguente riduzione della capacità di guadagno.

Solo nei casi in cui l’elevata percentuale di invalidità permanente, come nel caso in esame, rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all’accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi (cfr. Cass. 17514/2011: “Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all’integrità psico – fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa. Tuttavia, nei casi in cui l’elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all’accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’infortunio; la relativa prognosi deve avvenire, in primo luogo, in base agli studi compiuti ed alle inclinazioni manifestate dalla vittima ed, in secondo luogo, sulla scorta delle condizioni economico – sociali della famiglia”).

Nel caso di specie, l’odierna attrice ha allegato prova documentale della disdetta di diversi ingaggi per eventi artistici e musicali (doc. da 9 a 13 fascicolo attrice), ma non ha tuttavia offerto una prova adeguata della pregressa redditività della propria attività di cantante, all’infuori di un CUD rilasciato dalla società (…) Scarl per il modestissimo reddito dichiarato di Euro 36,98 (doc. 33 fasc. attrice).

Non è dunque possibile procedere alla liquidazione di tale voce di danno patrimoniale, difettando un imprescindibile termine (la non occasionalità e l’apprezzabile consistenza di un reddito pregresso) su cui misurare il lucro cessante.

Correttamente non è stato dato ingresso, in sede di operazioni peritali, ad alcun ulteriore accertamento circa tale attività, trattandosi di una voce di danno che avrebbe potuto e dovuto essere congruamente dimostrata dalla parte interessata con idonea documentazione fiscale, non certo con prove testi formulate in termini generici o con l’indebita supplenza del consulente medico legale.

L’importo complessivo di Euro 90.908,56 va devalutato alla data del primo intervento chirurgico del 20.9.2005 (Euro 76.975,92) e maggiorato di rivalutazione ed interessi compensativi sulla somma via via rivalutata (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712) sino alla data del pagamento in acconto di Euro 35.000,00 del 17.6.2011 (Euro 97.092,31), e, sull’importo residuo (97.092,31 – 35.000,00 = Euro 62.092,31), sino alla data odierna.

Dalla pubblicazione della sentenza decorrono gli interessi legali sino all’effettivo soddisfo ex art. 1282 c.c.

Il convenuto dovrà poi essere tenuto indenne dalle statuizioni condannatorie della presente sentenza in forza della garanzia assicurativa prestata dalla terza chiamata (…) Spa, in ossequio alle condizioni generali e particolari della polizza relativa alla responsabilità professionale qui fatta valere (franchigia fissa pari ad Euro 2.600,00 e con uno scoperto a carico dell’assicurato del 10% del danno, con un minimo di Euro 5.000,00).

Quanto alla domanda riconvenzionale di parte convenuta, essa non può trovare accoglimento.

In primo luogo, si rileva che l’odierna attrice si è limitata a negare di essere l’autrice dei post pubblicati sul forum “alfemminile” in contestazione (doc. 4 fasc. convenuto), ma tale eccezione è sconfessata sia da gravi e univoci elementi indiziari circa la provenienza degli scritti pubblicati sul social network (il nickname chiaramente evocativo del nome dell’attrice; gli espliciti e inequivocabili riferimenti al periodo ed alla natura degli interventi di chirurgia estetica e, soprattutto, alle conseguenze dannose lamentate dalla paziente), sia dalla stessa documentazione proveniente dal precedente legale dell’attrice, l’avv. Me. e, segnatamente, dalla missiva del 2.3.2009 in cui, nella prospettiva della transazione della lite, questi comunicava l’intervenuta eliminazione degli articoli in questione (nessun altro significato può attribuirsi alla dichiarazione “Le confermo che gli interventi sono stati eliminati”, cfr. doc. 5 fasc. convenuto)

Ciò posto, giova rammentare che in tema di diffamazione attraverso Internet, e nello specifico attraverso l’utilizzo di social media, la divulgazione di notizie o commenti lesivi dell’onore e della reputazione di terzi possono considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca e di critica se ricorrono le condizioni della verità dei fatti esposti, dell’interesse pubblico alla conoscenza del fatto e della correttezza formale dell’esposizione.

Nel caso di specie, il convenuto si è però limitato a lamentare genericamente il carattere diffamatorio dei messaggi che sarebbero stati pubblicati dal febbraio 2008 al marzo 2009, senza tuttavia individuarli analiticamente, né precisare con esattezza le specifiche espressioni ritenute offensive, denigratorie o eccedenti il limite della continenza e della correttezza formale dell’esposizione.

Peraltro, detti messaggi, nel loro complesso considerati, ben possano ritenersi scriminati per il legittimo esercizio del diritto di critica, ricorrendo, alla luce di quanto accertato nel presente giudizio, tanto la condizione della sostanziale verità dei fatti esposti quanto quella dell’interesse, nel contesto della comunità virtuale in cui tali commenti sono divulgati, alla conoscenza degli stessi.

Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente e sono liquidate come da dispositivo, a norma del D.M. n. 55 del 2014.

Le spese di consulenza tecnica di parte esposte (in misura a dire il vero esorbitante) dall’attrice non possono tuttavia essere riconosciute, in quanto sono prodotti in atti meri preavvisi di fattura non quietanzati e nessun altro documento comprovante gli esborsi eventuali sostenuti per l’assistenza tecnica nel presente giudizio e nel procedimento di istruzione preventiva acquisito agli atti.

P.Q.M.

il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Valerio Cambi, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:

– accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e per l’effetto condanna (…) al pagamento in favore della sig.ra (…) dell’importo di Euro 62.092,31 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali secondo i criteri e le decorrenze indicate in motivazione;

– condanna (…) alla rifusione in favore di (…) delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 513,88 per esborsi ed in Euro 13.430,00 per compenso professionale, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;

– pone definitivamente a carico di (…) le spese di ATP e CTU liquidate con separati decreti, condannandolo alla rifusione di quanto anticipato dall’attrice;

– condanna (…) Spa a tenere indenne il convenuto di quanto dovrà versare all’attrice in forza della presente sentenza, nei termini ed alle condizioni contrattuali di cui alla polizza n. 106131596 (doc. 6 fascicolo convenuto).

Così deciso in Treviso l’8 novembre 2017.

Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2017.

TREVISO DANNO DA MASTOPLASTICA ADDITTIVA RESPONSABILITA’ MEDICO

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