TESTAMENTO FALSO ART 491 CODICE PENALE AVVOCATO ESPERTO

EREDE RISOLVI ADESSO SUCCESSIONE LITE EREDITARIA BOLOGNA PADOVA RAVENNA VICENZA
SEI PREOCCUPATO DI COME STANNO0 ANDANDO LE COSE PER LA TUA EREDITA’ E HAI PAURA CHE NON TI VENGA RICNOSCIUTA LA TUA QUOTA?
BOLOGNA ,VICENZA,RAVENNA, IMOLA ,FORLI, CESENA, PADOVA, ROVIGO
EREDE RISOLVI ADESSO SUCCESSIONE LITE EREDITARIA BOLOGNA PADOVA RAVENNA VICENZA AVVOCATO SERGIO ARMAROLI 051 6447838
Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo(1), ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata(2) o al portatore(3), e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell’articolo 476 e nell’articolo 482.
Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell’articolo 489 per l’uso di atto pubblico falso.
La falsificazione materiale di un testamento olografo che istituisce l’agente quale erede universale del “de cuius” produce immediatamente l’acquisizione delle situazioni soggettive patrimoniali correlate a tale “status”, ai sensi dell’art. 588 cod. civ., conseguendone che il delitto di cui all’art. 491 cod. pen. non può concorrere, in tal caso, con quello di truffa, che si presenta strutturalmente incompatibile in quanto richiede che l’arricchimento dell’agente derivi da un atto dispositivo della vittima, al quale questa sia stata indotta da artifici o raggiri.
Cass. pen. n. 5394/1989
La nullità di un determinato negozio non incide in alcun modo sulla sua natura giuridica, che deriva dalla sua particolare struttura e dal suo contenuto; pertanto, costituisce in ogni caso testamento olografo — equiparato, quoad penam, all’atto pubblico, per il combinato disposto degli artt. 491 c.p. e 587 c.c. — qualsiasi manifestazione di volontà, estrinsecatasi nella forma di cui all’art. 602 c.c., con la quale — secondo la definizione dell’art. 587 c.c. — «taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse». (Nella specie il ricorrente pretendeva che la nullità della scheda equivalesse ad escludere la sua natura testamentaria, con la conseguenza che si verteva in falso in scrittura privata non testamentaria).

avvocato esperto successioni