Successioni e legati – AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA VICENZA TREVISO
Divisioni Testamenti Successioni ereditarie a Bologna
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Avvocato Sergio Armaroli esperto in diritto delle successioni e ereditario
L’eredità o successione resta una delle tematiche piu’ controverse e difficili da affrontare, per le tensioni che spesso nascono nel dividere un patrimonio
Successioni e legati – AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA VICENZA TREVISO
Successioni e legati – AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA VICENZA TREVISO
Successioni e legati – AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA VICENZA TREVISO
Successioni legittime, testamentarie e necessarie- Impugnazione di testamenti
- Accettazione di eredità
- Divisione ereditaria
- Accettazione con beneficio d’inventario
- Successioni di beni mobili
- Comunione ereditaria
Avvocato Sergio Armaroli esperto in diritto delle successioni e ereditario
Successioni e legati – AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA VICENZA TREVISO
Quale il fondamento logico- giuridico delle successioni?
Alla base della disciplina delle successioni vi è la tutela dell’ordine pubblico. La necessità è quella di evitare che i rapporti giuridici si estinguano con la morte del de cuius. Diversamente opinando si creerebbero disordini poiché i beni diventerebbero res nullius e estinguendosi il possesso chiunque potrebbe pretendere di impadronirsene.
Quanti tipi di successioni esistono?
Esistono due tipi di successioni: quella legittima avente fonte legale che interviene in assenza del testamento. L’altra ha fonte testamentaria quando il de cuius ha dettato in proprio le regole successorie. Non costituisce, infatti, terzo genere la successione dei legittimari. Essa, infatti, rientra nell’ambito della successione legittima poiché la necessità di istituire i legittimari come eredi trova fonte nella legge. Se i legittimari sono pretermessi l’offerta non è automatica essendo necessario il previo esercizio della riduzione.
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Quali sono le fasi della successione?
La prima fase della successione riguarda l’apertura. Essa è il fenomeno prima fattuale e poi giuridico. Il momento in cui deve considerarsi aperta la successione coincide con la morte del de cuius; il luogo di apertura è quello dell’ultimo domicilio del defunto. Vi è poi la vocazione che è la chiamata dell’erede all’eredità ovvero la sua designazione. Può avere come fonte o il testamento o la legge. Ancora vi è la delazione che indica la concreta offerta del patrimonio ereditario al soggetto indicato come erede. L’offerta indica la possibilità da quel preciso momento di accettare l’eredità. È diritto al diritto di accettare la massa. Fino a quel momento l’erede può anche esercitare i poteri conservativi. Normalmente la vocazione e la delazione coincidono. Ci sono, però, dei casi in cui un soggetto riceve la qualifica di erede, ma non può esercitare alcun diritto. Si tratta, ad esempio, dell’istituzione come erede di un nascituro. In tale caso la vocazione è presente, ma non scatta la delazione. Ancora può trattarsi dell’istituzione dell’erede sottoposta a condizione sospensiva. In questo caso la vocazione è attuale, ma la delazione futura e incerta.
Le cause ereditarie tra fratelli sono tra le più frequenti. Possono riguardare diverse questioni, tra cui:
La validità del testamento: se il defunto ha lasciato un testamento, i fratelli possono impugnarlo se ritengono che non sia valido. Le motivazioni più comuni sono la mancanza di capacità del testatore, l’errore, il dolo o la violenza.
La lesione della quota di legittima: i fratelli, come tutti gli altri legittimari, hanno diritto ad una quota minima dell’eredità, anche se il defunto ha disposto diversamente nel testamento. Se la quota di legittima è lesa, i fratelli possono impugnare il testamento.
La divisione dell’eredità: in assenza di testamento, l’eredità si divide tra gli eredi legittimi, tra cui i fratelli. Se i fratelli non riescono a raggiungere un accordo sulla divisione dell’eredità, possono rivolgersi al tribunale.
L’articolo 646 del codice civile italiano disciplina la retroattività della condizione. La condizione è un evento futuro ed incerto che deve verificarsi perché un diritto o un obbligo divenga efficace. Se la condizione si verifica, si dice che si è avverata, e il diritto o l’obbligo diviene efficace retroattivamente dal momento in cui la condizione è stata posta.
L’articolo 646 prevede che l’avveramento della condizione ha effetto retroattivo. Ciò significa che il diritto o l’obbligo diviene efficace come se la condizione si fosse sempre avverata. Tuttavia, vi è un’eccezione a questa regola nel caso di condizione risolutiva. Una condizione risolutiva è una condizione che, se si verifica, estingue un diritto o un obbligo che è già stato creato. Nel caso di condizione risolutiva, l’avveramento della condizione non ha effetto retroattivo. Il diritto o l’obbligo rimane efficace fino a quando la condizione non si verifica, e poi si estingue.
L’articolo 646 prevede inoltre che un erede o un legatario che acquista un bene soggetto a condizione risolutiva non è tenuto a restituire i frutti del bene alla persona che ha posto la condizione. I frutti sono i benefici che si derivano dalla proprietà di un bene, come il canone di locazione o gli interessi. L’erede o il legatario è tenuto a restituire solo i frutti che ha ricevuto dopo che la condizione si è verificata.
Esempio
Tizio lascia per testamento un legato a favore di Caio di un terreno che è attualmente locato a Sempronia. Il legato è soggetto a condizione risolutiva che il contratto di locazione sia risolto. Se Sempronia continua ad occupare il terreno dopo che la condizione si è verificata, non è tenuta a restituire il canone di locazione che ha ricevuto a Caio.
LEGATO TESTAMENTARIO
In relazione al legato testamentario, l’articolo 646 ha le seguenti implicazioni:
L’adempimento della condizione sospensiva ha effetto retroattivo. Ciò significa che il legato diviene efficace dal momento in cui la condizione è stata posta, anche se il legatario non è ancora nato o è già morto.
L’adempimento della condizione risolutiva non ha effetto retroattivo. Ciò significa che il legato rimane efficace fino a quando la condizione non si verifica, e poi si estingue.
L’erede o il legatario che acquista un bene soggetto a condizione risolutiva non è tenuto a restituire i frutti del bene alla persona che ha posto la condizione.
Alcune delle controversie ereditarie tra fratelli più comuni sono:
Un fratello sostiene che il testamento è invalido perché il testatore era incapiente al momento di redigerlo.
Un fratello sostiene che la quota di legittima è stata lesa perché il testatore ha lasciato tutto l’eredità a un altro fratello.
Due fratelli non riescono a raggiungere un accordo sulla divisione dell’eredità e si rivolgono al tribunale.
Le cause ereditarie tra fratelli possono essere lunghe e costose. È quindi importante rivolgersi ad un avvocato specializzato in diritto di successione per avere la migliore tutela dei propri diritti.
Ecco alcuni suggerimenti per evitare cause ereditarie tra fratelli:
Se il defunto ha lasciato un testamento, è importante che sia redatto da un notaio e che sia chiaro e comprensibile.
Se il defunto non ha lasciato un testamento, è importante che gli eredi si mettano d’accordo sulla divisione dell’eredità.
Se gli eredi non riescono a raggiungere un accordo, è importante rivolgersi ad un mediatore o ad un avvocato per cercare di risolvere la controversia in via amichevole.
Il diritto delle Successioni è regolato da una serie di norme complesse che rendono la materia particolarmente affascinante. Il compito del legale è quello di aiutare il cliente a districarsi sia in funzione preventiva, qualora si voglia redigere un testamento, sia in qualità di chiamato all’eredità o di erede pretermesso. Va detto che, in tale secondo caso, nel nostro Ordinamento è stato reso obbligatorio l’avvio del procedimento di mediazione attraverso il quale, in una buona percentuale di casi, si raggiunge un accordo che evita di dover intraprendere una o più azioni giudiziali.
Le soluzioni alle cause ereditarie possono essere diverse, a seconda della specifica controversia. In generale, le soluzioni possibili sono le seguenti:
Accordo tra le parti: la soluzione migliore è sempre un accordo tra le parti, che consente di evitare la lunga e costosa procedura giudiziaria. In caso di accordo, le parti possono stipulare una convenzione di mediazione o una transazione.
Procedura giudiziaria: se non è possibile raggiungere un accordo tra le parti, la controversia può essere risolta in sede giudiziaria. La procedura giudiziaria può essere lunga e costosa, ed è quindi importante farsi assistere da un avvocato specializzato in diritto di successione.
Le soluzioni possibili alle cause ereditarie più comuni sono:
Impugnazione del testamento: se l’impugnazione del testamento è fondata, il testamento viene dichiarato invalido e l’eredità si divide secondo le regole della successione legittima.
Lesione della quota di legittima: se la lesione della quota di legittima è fondata, il testamento viene modificato in modo da garantire ai legittimari la quota minima a loro spettante.
Divisione dell’eredità: se gli eredi non riescono a raggiungere un accordo sulla divisione dell’eredità, il tribunale procede alla divisione dell’eredità secondo le regole stabilite dalla legge.
Revoca delle donazioni: se la revoca delle donazioni è fondata, le donazioni fatte dal defunto in vita vengono revocate.
In caso di cause ereditarie, è importante rivolgersi ad un avvocato specializzato in diritto di successione per avere la migliore tutela dei propri diritti.
Le cause ereditarie sono controversie che scaturiscono dalla morte di una persona. Possono riguardare la validità del testamento, la divisione dell’eredità o altri diritti successori.
Le cause ereditarie più comuni sono:
L’impugnazione del testamento: può essere fatta da chiunque abbia interesse a contestare la validità del testamento. Le motivazioni più comuni sono la mancanza di capacità del testatore, l’errore, il dolo o la violenza.
Impugnazione del testamento
La lesione della quota di legittima: i legittimari, ovvero i parenti più stretti del defunto, hanno diritto ad una quota minima dell’eredità, anche se il defunto ha disposto diversamente nel testamento. Se la quota di legittima è lesa, i legittimari possono impugnare il testamento.
Lesione della quota di legittima
La divisione dell’eredità: in assenza di testamento, l’eredità si divide tra gli eredi legittimi secondo le regole stabilite dalla legge. Se gli eredi non riescono a raggiungere un accordo sulla divisione dell’eredità, possono rivolgersi al tribunale.
Divisione dell’eredità
La revocazione delle donazioni: le donazioni fatte dal defunto in vita possono essere revocate se il defunto era incapiente, in malafede o se le donazioni sono state fatte per frodare i creditori.
Revoca delle donazioni
Le cause ereditarie possono essere lunghe e costose. È quindi importante rivolgersi ad un avvocato specializzato in diritto di successione p er avere la migliore tutela dei propri diritti.
Gli eredi legittimi sono coloro che, in assenza di testamento, succedono al defunto, in una quota variabile a seconda di chi e quanti sono i parenti più prossimi: il coniuge, i figli e i parenti fino al sesto grado.
In particolare, gli eredi legittimi sono:
Il coniuge: il coniuge superstite, in assenza di figli, ha diritto alla metà dell’eredità. Se concorre con uno o più figli, ha diritto a un quarto dell’eredità.
I figli: i figli, naturali o adottivi, legittimi o non, hanno diritto a una quota di eredità pari a quella del coniuge.
Gli ascendenti: i genitori, i nonni, i bisnonni, ecc., hanno diritto a una quota di eredità pari a un terzo dell’eredità, se concorrono con il coniuge superstite.
I collaterali: i fratelli e le sorelle, nonché gli altri parenti fino al sesto grado, hanno diritto a una quota di eredità pari a un quarto dell’eredità, se concorrono con il coniuge superstite.
In mancanza di eredi legittimi, l’eredità si devolve allo Stato.
I legittimari sono coloro che hanno diritto a una quota minima dell’eredità, anche se il defunto ha disposto diversamente nel testamento. I legittimari sono il coniuge, i figli e i genitori.
La quota di legittima è calcolata in base al grado di parentela tra il defunto e il legittimario. Il coniuge ha diritto a una quota di legittima pari a un quarto dell’eredità, i figli hanno diritto a una quota di legittima pari a metà dell’eredità e i genitori hanno diritto a una quota di legittima pari a un terzo dell’eredità.
Se la quota di legittima è lesa, i legittimari possono impugnare il testamento.
Ad esempio, se il defunto ha lasciato tutto l’eredità a un figlio, gli altri figli, in quanto legittimari, possono impugnare il testamento e ottenere una quota di eredità pari a metà dell’eredità.
Gli eredi testamentari sono coloro che, in presenza di testamento, succedono al defunto secondo le disposizioni del testamento stesso.
Il testamento è un atto unilaterale con il quale una persona, detta testatore, dispone dei propri beni per il tempo in cui non sarà più in vita.
Il testatore può disporre liberamente dei propri beni, ma deve rispettare i diritti dei legittimari. I legittimari sono i parenti più stretti del defunto, che hanno diritto a una quota minima dell’eredità, anche se il testatore ha disposto diversamente nel testamento.
I legittimari sono:
Il coniuge;
I figli;
I genitori.
Se il testatore non ha figli, la quota di legittima è riservata ai genitori. Se il testatore non ha né figli né genitori, la quota di legittima è riservata al coniuge.
Se il testatore non rispetta i diritti dei legittimari, i legittimari possono impugnare il testamento e ottenere la quota di legittima a loro spettante.
Ad esempio, se il testatore ha lasciato tutto il suo patrimonio a un amico, i figli, in quanto legittimari, possono impugnare il testamento e ottenere la metà del patrimonio.
In assenza di legittimari, i beni del defunto sono devoluti agli eredi legittimi, secondo le regole della successione legittima.
Gli eredi testamentari possono essere:
Persone fisiche;
Enti giuridici, come le associazioni, le fondazioni o le società.
Gli eredi testamentari possono essere chiamati a succedere al defunto in modo universale, ovvero ereditando l’intero patrimonio del defunto, oppure in modo particolare, ovvero ereditando solo una parte del patrimonio del defunto.
Se gli eredi testamentari sono chiamati a succedere in modo universale, essi diventano proprietari di tutti i beni del defunto, con tutti i relativi diritti e obblighi.
Se gli eredi testamentari sono chiamati a succedere in modo particolare, essi diventano proprietari solo di una parte del patrimonio del defunto, in base alle disposizioni del testamento.
In caso di conflitto tra eredi testamentari, la controversia può essere risolta in sede giudiziaria.
Sì, l’avvocato può risolvere la divisione ereditaria. In particolare, l’avvocato può:
Assistere gli eredi nella redazione di un accordo di divisione ereditaria. L’accordo di divisione ereditaria è un contratto tra gli eredi con il quale essi si accordano sulla divisione dell’eredità. L’accordo di divisione ereditaria deve essere redatto per iscritto e deve essere firmato da tutti gli eredi.
Rappresentare gli eredi in sede giudiziaria. Se gli eredi non riescono a raggiungere un accordo sulla divisione dell’eredità, possono rivolgersi al tribunale. In questo caso, l’avvocato rappresenta gli eredi in giudizio e li assiste nel processo di divisione ereditaria.
L’avvocato può aiutare gli eredi a risolvere la divisione ereditaria in modo rapido, efficiente e conforme alla legge.
Ecco alcuni dei vantaggi dell’assistenza di un avvocato nella divisione ereditaria:
L’avvocato può garantire che la divisione dell’eredità sia conforme alla legge.
L’avvocato può aiutare gli eredi a trovare una soluzione che soddisfi le esigenze di tutti.
L’avvocato può ridurre lo stress e i costi associati alla divisione ereditaria.
Se si è coinvolti in una divisione ereditaria, è importante rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto di successione.
La collazione ereditaria è un istituto giuridico che ha lo scopo di reintegrare l’asse ereditario a favore dei coeredi legittimi.
In pratica, la collazione consiste nell’obbligo di conferire alla massa ereditaria tutti i beni ricevuti in donazione dal defunto durante la sua vita.
La collazione è dovuta da:
I figli, i loro discendenti e il coniuge del defunto.
La collazione non è dovuta da:
I legittimari pretermessi.
I donatari che hanno rinunciato all’eredità.
I donatari che sono stati dispensati dalla collazione.
La collazione riguarda solo le donazioni fatte dal defunto a titolo gratuito.
La collazione si effettua in base al valore dei beni ricevuti in donazione, al momento della donazione.
Se il valore dei beni ricevuti in donazione è superiore alla quota di eredità spettante al coerede, il coerede è tenuto a restituire la differenza.
Se il valore dei beni ricevuti in donazione è inferiore alla quota di eredità spettante al coerede, il coerede non è tenuto a restituire nulla.
La collazione può essere richiesta da qualsiasi coerede.
La collazione può essere effettuata:
D’accordo tra i coeredi.
Davanti al tribunale.
In caso di accordo tra i coeredi, la collazione si effettua secondo le modalità concordate dai coeredi.
In caso di collazione giudiziale, il tribunale decide come procedere alla collazione.
La collazione è un istituto giuridico complesso che può avere importanti conseguenze per i coeredi.
È quindi importante rivolgersi all’ avvocato Sergio Armaroli esperto in diritto di successione per avere la migliore tutela dei propri diritti.
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La nullità del testamento può essere fatta valere?
Se il testamento contiene clausole nulle tale invalidità non può essere fatta valere da chi ha dato volontaria esecuzione a quelle disposizioni. La norma di riferimento è l’art. 590 c.c. dettato in tema di conferma e esecuzione volontaria delle disposizioni testamentarie nulle. Si tratta di meccanismo simile alla convalida in quanto prevede che La nullità della disposizione testamentaria da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione. Il testamento deve essere redatto in forma scritta ad substantiam e a pena di nullità. Proprio la possibilità di convalida, però, fa tendere la giurisprudenza alla qualificazione come inesistente del testamento orale per scongiurare qualsiasi forma di sanatoria, tanto è vero che nella dogmatica testamentaria l’atto di ultima volontà nuncupativo non è nullo ma inesistente. Ciò nonostante l’esistenza di tre diverse forme di testamento ovvero olografa, pubblica e segreta. Quando una di queste tre forme risulta viziata il legislatore adopera il principio di conservazione del testamento facendo operare il favor testamenti. Si evita, in tal modo, di dichiarare la nullità dell’atto in quanto dispone circa le ultime volontà non più ripetibili.
È possibile la conversione del testamento?
Il principio di conservazione oltre che nel senso della convalida opera anche per la conversione formale. Il testamento segreto nullo per vizio di forma può, infatti, valere come testamento olografo.
Quale il contenuto del testamento?
Il testamento deve avere carattere dispositivo. L’art. 587 c.c., infatti, si riferisce alla disposizione delle proprie sostanze. In altri termini il testamento deve contenere spostamenti di ricchezza a favore dell’erede o del legatario come si dirà più avanti. Tale carattere fa sorgere il dubbio circa la validità di una clausola di diseredazione. Questo problema non si pone quando il diseredato è un legittimario in quanto di fronte a una clausola di tal fatta ci sono tutte le condizioni per il pretermesso per impugnare la stessa attraverso un’azione di riduzione e ottenere la dichiarazione di inefficacia. La clausola, però, non è nulla, in quanto il legittimario è solo pretermesso. L’effetto indiretto è, però, allargare automaticamente le quote degli altri successori legittimi. In tal senso la clausola di diseredazione è considerata valida e compatibile con il carattere dispositivo del testamento. Ne consegue che la successione in parte è testamentaria e in parte legittima.
Cosa è un legato?
Il legato è una disposizione a titolo particolare che non attribuisce la qualità di erede, ma quella di legatario. A differenza dell’eredità non ha bisogno di accettazione in quanto l’acquisto si consolida automaticamente.
Il legato in sostituzione di legittima va accettato?
La questione è stata sottoposta all’attenzione della giurisprudenza per l’utilizzo del verbo “conseguire” da parte del legislatore all’interno dell’art. 551 c.c. L’ipotesi è quella del lascito di un legato al legittimario in sostituzione della quota di legittima che gli spetta per legge. La disposizione in commento mette il legittimario in condizione di scegliere: o rinuncia al legato e tiene la legittima oppure, se preferisce, può conseguire il legato. la scelta originaria del testatore abbandona i diritti sulla legittima. L’esegeta si è concentrato sull’utilizzo del verso “conseguire” che sembra invocare la necessità dell’accettazione. È vero che il legato normalmente non si accetta però quando si tratta di legato in sostituzione di legittima questo deve essere accettato. Tale un’impostazione pretoria rimasta recessiva aderendo le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione a un’altra e diversa impostazione. Esse hanno affermato che l’uso del verbo “conseguire” non evoca la necessità di accettare il legato in via eccezionale, ma lascia le cose così come il testatore le ha previste nella scheda testamentaria. Anche in questo caso, infatti, il legato si acquista automaticamente entra al momento dell’apertura della successione nel patrimonio del legatario che può scegliere se estromettere il bene dal suo patrimonio oppure lasciare le cose così come stanno.
A cosa serve il legato?
Il legato consente al testatore di realizzare interessi ulteriori e diversi rispetto a quelli del testamento. Il legato è previsto già in alcune figure specifiche dal legislatore. Nonostante tale tipizzazione è possibile inserire anche legati atipici. Il legislatore parla di legati tipici senza esclusione di quelli non espressamente previsti.
Come funziona concretamente il legato?
Il legato ha, di solito, efficacia traslativa. Il legislatore attribuisce un bene o un diritto al legatario. Accanto ai legati con efficacia traslativa esistono, però, anche quelli con efficacia obbligatoria.
Cosa sono i legati con efficacia obbligatoria?
Si tratta di legati che per funzionare hanno bisogno della collaborazione di un altro soggetto. Si impone a carico di costui, detto onerato, l’obbligo di effettuare una prestazione o di tenere un certo comportamento a favore del legatario. Mentre nel legato traslativo è attribuito un bene al legatario, in quello obbligatorio c’è solo l’acquisto di un diritto di credito. Lo schema è il seguente: il de cuius impone un obbligo di esigere la prestazione. È proprio questa modalità di funzionamento del legato obbligatorio atipico che il de cuius sfrutta inserendo nel testamento interessi diversi e ulteriori rispetto a quelli propri delle disposizioni di ultima volontà. È il legato obbligatorio atipico che colora il testamento di ulteriori contenuti.
Cosa è il legato di contratto?
Si tratta di legato obbligatorio atipico. Si impone all’onerato un obbligo che è quello di stipulare il contratto con il legatario. Si approfitta del testamento per inserire un altro interesse che non ha nulla a che fare con la successione a causa di morte. Il problema si sposta sul piano della sua validità. è necessario, a tal fine, un controllo di meritevolezza degli interessi.
Quale protezione riceve l’erede in questo tipo di legato?
Si può dire che l’erede è ben protetto in quanto se non vuole sottostare all’obbligo può anche decidere di non accettare l’eredità. L’erede è posto dinanzi a una sorta di ricatto in quanto se vuole accettare l’eredità si deve tenere l’obbligo altrimenti rifiuta, il richiamo non è al principio consensualistico. Se la questione è la meritevolezza degli interessi il problema è strettamente legato alla causa. La meritevolezza degli interessi non va valutata in senso assiologico, ma economico: i pesi e i benefici che derivano dal contratto devono essere equilibrati. Il contratto deve proporre un assetto economicamente equilibrato. Il legato atipico deve eeseere meritevole di tutela ovvero il peso deve essere equilibrato rispetto al beneficio che viene attribuito. In altri termini il peso posto a carico dell’erede deve essere accettabile.
In cosa consiste il legato rinunciativo?
Con il legato rinunciativo si nomina taluno come erede o legatario e si impone di rinunciare a un determinato diritto per produrre un effetto favorevole al legatario. Ad esempio si assegna un fondo a un erede o a un legatario e si impone di rinunciare a una servitù attiva in cui il fondo servente è di proprietà del legatario. Il legato acquista il vantaggio di essere liberato dalla servitù. Non c’è bisogno di obbligare l’onerato alla rinuncia se può farla già il de cuius. Ci si interroga sulla reale utilità del legato rinunciativo.
Sono ammessi i legati con funzione sanzionatoria?
Attraverso i legati con funzione sanzionatoria si impone a carico dell’onerato un determinato obbligo con pagamento di una somma di denaro in caso di inadempimento a titolo sanzionatorio. Si prevede un obbligo e il pagamento della somma. Il problema non è l’ammissibilità della pena privata. La questione circa l’ammissibilità si pone perché tale tipologia di legato potrebbe assomigliare a un onere o modus. Essi sono molto simili tra loro perché si impone un obbligo o un onere a carico dell’erede. La differenza si rinviene nella circostanza per cui il legato obbligatorio ha effetti nei confronti di destinatari determinati; il modus, al contrario, è un peso nei confronti di beneficiari indeterminati. In caso di inadempimento del modus il legislatore prevede la risoluzione della nomina di erede se ciò è espressamente disposto nel testamento. Per il legato obbligatorio il legislatore non ha previsto alcuna sanzione perciò è sorta l’esigeza di inserimento a opera del de cuius.
Vi sono altre ipotesi nel codice civile di pene private?
Assolutamente sì. Esse sono previste in ambito condominiale (per il regolamento con pene a carico del condomino inadempiente), nella disciplina del diritto del lavoro (esse sono contenute all’interno dei contratti collettivi nazionali del lavoro e nelle previsioni relative alle sanzioni disciplinari). Il problema è sempre quello dell’accettazione da parte del destinatario. Nel testamento l’accettazione c’è quindi potrebbe valere il principio consensualistico. In tale evenienza, infatti, la pena privata è legittimata dall’accettazione dell’eredità.
Cosa è il trust testamentario? Rientra tra i legati?
Attraverso il trust testamentario il de cuius impartisce disposizioni segregative ovvero separa parte del patrimonio ereditario attribuendola in gestione al trustee con obbligo di amministrazione e di ritrasferimento. Il testatore perde parte del proprio patrimonio e con il testamento lo attribuisce al trustee che, successivamente, deve ritrasferirlo. Il problema attiene all’identificazione dell’erede e del legatario con particolari problemi circa l’individuazione del contenuto tipico del testamento. Varie sono le tesi che la migliore dottrina e la giurisprudenza più avveduta hanno redatto circa la tematica oggetto di trattazione. La prima tesi afferma che l’erede stesso è il trustee. Si è obiettato in senso contrario, però, che il problema riguarda l’essere proprietario che non rende il soggetto erede. se anche il trustee. In tal senso se anche l’erede fosse considerato, in adesione alla tesi in esame, proprietario dei beni, non potrebbe essere anche erede. Altra e diversa impostazione afferma che l’erede è il beneficiario del trust. Egli, però, non acquista dal de cuius, ma per atto del trustee. Il trasferimento non avviene per atto del de cuius, ma del trustee ovvero inter vivos. Per tali motivi mai può essere considerato erede. La terza teoria afferma l’esistenza del legato. il legato c’è, esiste, il legatario potrebbe essere il beneficiario, ma per esserci un legato obbligatorio c’è bisogno di un onerato che dovrebbe essere il trustee, ma è mero esecutore. L’onerato può essere solo un altro erede o un legatario. Onerati, allora, potrebbero essere tutti gli altri eredi che sopportano la sottrazione del patrimonio.
Il figlio naturale riconosciuto è erede del genitore naturale alla stessa stregua dei figli legittimi
Cass. civ. n. 15100/2005
Il figlio naturale riconosciuto è erede del genitore naturale alla stessa stregua dei figli legittimi onde il suo diritto al mantenimento da parte del genitore naturale deceduto si converte in diritto ereditario laddove nulla può essere chiesto a tale titolo agli altri eredi, gravando su di essi l’obbligo di mantenimento e/o alimentare solo a favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 580 e 594 c.c. (Affermando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la statuizione con cui la corte d’appello, in tema di dichiarazione giudiziale di paternità, aveva riformato la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva condannato gli eredi del padre naturale al pagamento di una somma mensile a titolo di mantenimento del figlio naturale).
Il conseguimento dello status di figlio naturale, con dichiarazione giudiziale di paternità ottenuta dopo la data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui alla L. 19 maggio 1975, n. 151
Cass. civ. n. 2923/1990
Il conseguimento dello status di figlio naturale, con dichiarazione giudiziale di paternità ottenuta dopo la data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui alla L. 19 maggio 1975, n. 151 ed in forza dell’operatività della disciplina stessa anche per i figli nati o concepiti anteriormente, comporta il diritto di partecipare alla successione del genitore naturale in precedenza apertasi (indipendentemente dal passaggio di sentenza in giudicato, o dalla stipulazione di transazione, prima di quella data, con riguardo all’assegno previsto dagli artt. 580 e 594 c.c.), atteso che detta dichiarazione ha effetti retroattivi, senza alcuna limitazione rispetto alle posizioni successorie (non operando le limitazioni poste dall’art. 230 della citata legge con esclusivo riferimento al diverso caso del riconoscimento del figlio naturale).
A norma dell’art. 578 c.c. qualora il figlio naturale muoia senza lasciare prole né coniuge e senza aver redatto testamento
Cass. civ. n. 8746/1997
A norma dell’art. 578 c.c. qualora il figlio naturale muoia senza lasciare prole né coniuge e senza aver redatto testamento, il genitore che ha effettuato il riconoscimento è l’unico erede, restando escluso il concorso degli altri parenti, senza che tale esclusione, siccome non determinata da un irrazionale trattamento deteriore fatto alla famiglia naturale ma dalla discrezionale scelta legislativa di accordare nell’ambito di questa un privilegio al genitore in relazione al riconoscimento del vincolo di sangue, si ponga in contrasto con i parametri offerti dagli articoli 3, 29 e 30 Cost.
In tema di successioni, l’art. 575 c.c. che, in mancanza di figli legittimi e del coniuge del genitore, ammetteva un concorso tra i figli naturali e gli ascendenti del genitore,
Cass. civ. n. 2287/2017
In tema di successioni, l’art. 575 c.c. che, in mancanza di figli legittimi e del coniuge del genitore, ammetteva un concorso tra i figli naturali e gli ascendenti del genitore, attribuendo ai primi solo i due terzi dell’eredità paterna, non può trovare applicazione neanche per il periodo antecedente alla sua abrogazione ad opera della l. n. 151 del 1975, in quanto la norma citata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 82 del 1974 della Corte costituzionale; ne consegue che, anche in caso di apertura della successione antecedente al 1975, qualora, non vi siano circostanze preclusive all’applicazione retroattiva della declaratoria di incostituzionalità – quale, ad esempio, l’avvenuta formazione di un giudicato – i figli naturali riconosciuti o dichiarati, come nella specie, a seguito di riconoscimento giudiziale, conseguono, in mancanza di altri membri della famiglia legittima, lo stesso trattamento successorio riservato ai figli legittimi, succedendo, pertanto, in tutta l’eredità. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO NAPOLI, 12/06/2012).
Il figlio non può far valere le proprie ragioni ereditarie nei confronti dei beni della successione del padre naturale,
Cass. civ. n. 15990/2013
Il figlio non può far valere le proprie ragioni ereditarie nei confronti dei beni della successione del padre naturale, in presenza di una sentenza di accoglimento dell’azione di disconoscimento del proprio stato di figlio legittimo altrui, su questa non è ancora passata in giudicato e non è idonea, quindi, a superare la permanenza del contrasto tra “status” che, ai sensi dell’art. 253 c.c., determina l’inammissibilità di ogni pretesa fondata sulla filiazione naturale.
Cass. civ. n. 26575/2007
La sentenza di accertamento della filiazione naturale dichiara ed attribuisce uno status che conferisce al figlio naturale i diritti che competono al figlio legittimo con efficacia retroattiva, sin dal momento della nascita, con la conseguenza che dalla stessa data decorre anche l’obbligo di rimborsare pro quota l’altro genitore che abbia integralmente provveduto al mantenimento del figlio; peraltro, la condanna al rimborso di detta quota, per il periodo precedente la proposizione dell’azione, non può prescindere da un’espressa domanda della parte, attenendo tale pronunzia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali in relazione a diritti disponibili.
Le statuizioni del secondo e terzo comma dell’art. 480 cod. civ., relative alla decorrenza del termine prescrizionale in caso di istituiti sub condicione e di chiamati ulteriori, esaurendo l’ambito della vocatio
Corte cost. n. 191/1983
Le statuizioni del secondo e terzo comma dell’art. 480 cod. civ., relative alla decorrenza del termine prescrizionale in caso di istituiti sub condicione e di chiamati ulteriori, esaurendo l’ambito della vocatio (in quanto, diversamente dall’assunto del giudice a quo, sono da ritenere vocati i primi, per la logica della delazione condizionata, e i secondi, per letterale dettato della norma stessa) e non potendo perciò` ricomprendere anche soggetti non vocati, come i figli naturali che ottengano la dichiarazione giudiziale di paternità` posteriormente all’apertura della successione, non sono elevabili a tertium comparationis ai fini della valutazione della legittimità` costituzionale della diversità` di trattamento. Trova peraltro applicazione, in tema di accettazione dell’eredità` da parte di detti figli naturali, il principio generale ex art. 2935 cod. civ., della decorrenza della prescrizione dal giorno in cui il diritto può` essere fatto valere e pertanto e` possibile risolvere la controversia mediante una interpretazione logico – sistematica della normativa in questione, diversa dalla lettura offerta dal giudice a quo. (Non fondatezza della questione di legittimità` costituzionale – in riferimento all’art. 3 Cost. – dell’art. 480 cod. civ., nella parte in cui non prevede che per i figli naturali il termine di prescrizione del diritto di accettare l’eredita` decorra dal giorno della dichiarazione giudiziale di paternità` anziché` da quello dell’apertura della successione).