Successione necessaria – Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari
A tutela dell’interesse generale alla solidarietà familiare, l’ordinamento giuridico prevede, con disposizioni che hanno carattere inderogabile, che i più stretti congiunti del de cuius hanno il diritto di ottenere, anche contro la volontà del defunto e in contrasto con gli atti di disposizioni dallo stesso posti in essere, una quota di valore del patrimonio ereditario e dei beni donati in vita dal defunto stesso (c.d. diritto di legittima o di riserva). La legge configura così una “successione necessaria”, in forza della quale le disposizioni del defunto lesive della “quota di legittima”, pur non essendo invalide, sono tuttavia soggette a riduzione, sono cioè suscettibili, su domanda del legittimario leso (c.d. azione di riduzione), di essere private della loro efficacia giuridica nella misura necessaria e sufficiente a reintegrare il diritto del legittimario.
– Azione di riduzione
In tema di successione necessaria, l’individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria va effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell’apertura della successione e non di quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell’azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari.
SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – Successione necessaria – Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) – Condizioni – In genere – Successione “ab intestato” e testamentaria – Legittimario totalmente pretermesso – Domanda di simulazione preordinata all’azione di riduzione – Condizione della preventiva accettazione con beneficio d’inventario – Esclusione – Fondamento – Azione di simulazione assoluta o relativa finalizzata all’accertamento della nullità del negozio dissimulato – Preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario – Necessità – Esclusione – Fondamento
Il legittimario totalmente pretermesso che impugna per simulazione un atto compiuto dal “de cuius”, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce, sia nella successione testamentaria che in quella “ab intestato”, in qualità di terzo e non in veste di erede, acquisendo quest’ultima qualità solo in conseguenza del positivo esercizio dell’azione di riduzione, sicché, come tale, non è tenuto alla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario; né vi è tenuto quando agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in queste ipotesi, l’accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO MILANO, 07/09/2015)
Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 19/11/2019, n. 30079 (rv. 656200-01)
SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – Successione necessaria – Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) – Condizioni – In genere – Successione “ab intestato” e testamentaria – Legittimario totalmente pretermesso – Domanda di simulazione preordinata all’azione di riduzione – Condizione della preventiva accettazione con beneficio d’inventario – Esclusione – Fondamento – Azione di simulazione assoluta o relativa finalizzata all’accertamento della nullità del negozio dissimulato – Preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario – Necessità – Esclusione – Fondamento
Il legittimario totalmente pretermesso che impugna per simulazione un atto compiuto dal “de cuius”, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce, sia nella successione testamentaria che in quella “ab intestato”, in qualità di terzo e non in veste di erede, acquisendo quest’ultima qualità solo in conseguenza del positivo esercizio dell’azione di riduzione, sicché, come tale, non è tenuto alla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario; né vi è tenuto quando agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in queste ipotesi, l’accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO MILANO, 07/09/2015)
Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 31/07/2020, n. 16535 (rv. 658294-01)
CONTRATTI IN GENERE – Simulazione (nozione) – Prova – In genere – Donazioni compiute in vita dal “de cuius” – Esorbitanza rispetto alla disponibile – Azione di simulazione esperita dal legittimario leso – Riferimento alla quota di successione “ab intestato” – Valenza neutra rispetto alla qualificazione della posizione della parte attrice – Fondamento – SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – Successione necessaria – Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) – In genere – In genere
Quando la successione legittima si apre su un “relictum” insufficiente a soddisfare i diritti dei legittimari alla quota di riserva, avendo il “de cuius” fatto in vita donazioni che eccedono la disponibile, la riduzione delle donazioni pronunciata su istanza del legittimario ha funzione integrativa del contenuto economico della quota ereditaria di cui il legittimario stesso è già investito “ex lege”, determinando il concorso della successione legittima con la successione necessaria. Pertanto, la circostanza che il legittimario, nel chiedere l’accertamento della simulazione di atti compiuti dal “de cuius”, abbia fatto riferimento alla quota di successione “ab intestato” non implica che egli abbia inteso far valere i suoi diritti di erede piuttosto che quelli di legittimario, qualora dall’esame complessivo della domanda risulti che l’accertamento sia stato comunque richiesto per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO L’AQUILA, 08/01/2016)
Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 04/09/2020, n. 18468 (rv. 659168-01)
SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” –
Successione necessaria – Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) – In genere – Azione di divisione ereditaria e azione di riduzione – Diversità di presupposti e di finalità – Conseguenze – Ammissibilità della domanda di divisione e di collazione in sede di giudizio di riduzione – Accettazione del contradittorio – Necessità
L’azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro autonome e diverse, perché la prima presuppone la qualità di erede e l’esistenza di una comunione ereditaria che si vuole sciogliere, mentre la seconda implica la qualità di legittimario leso nella quota di riserva ed è diretta alla reintegra in essa, indipendentemente dalla divisione; ne consegue che la domanda di divisione e collazione non può ritenersi implicitamente inclusa in quella di riduzione, sicché una volta proposta la domanda di riduzione, quella di divisione e collazione, avanzate nel corso del giudizio di primo grado con le memorie ex art. 183 c.p.c., sono da ritenersi nuove e, come tali, inammissibili ove la controparte abbia sul punto rifiutato il contraddittorio. (Rigetta, CORTE D’APPELLO ROMA, 10/12/2014)
Tribunale Pordenone, Sentenza, 23/03/2021, n. 203
A tutela dell’interesse generale alla solidarietà familiare, l’ordinamento giuridico prevede, con disposizioni che hanno carattere inderogabile, che i più stretti congiunti del de cuius hanno il diritto di ottenere, anche contro la volontà del defunto e in contrasto con gli atti di disposizioni dallo stesso posti in essere, una quota di valore del patrimonio ereditario e dei beni donati in vita dal defunto stesso (c.d. diritto di legittima o di riserva). La legge configura così una “successione necessaria”, in forza della quale le disposizioni del defunto lesive della “quota di legittima”, pur non essendo invalide, sono tuttavia soggette a riduzione, sono cioè suscettibili, su domanda del legittimario leso (c.d. azione di riduzione), di essere private della loro efficacia giuridica nella misura necessaria e sufficiente a reintegrare il diritto del legittimario.
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 08/09/2021, n. 24182 (rv. 662162-01)
SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – Successione necessaria – Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) – Effetti – In genere – Posizione del legittimario rispetto alle scritture private sottoscritte dal “de cuius” – Revindica di beni per avvenuta usucapione in favore del “de cuius” – Scrittura privata valida per escludere il possesso “ad usucapionem” – Data – Verità – Accertamento – Disciplina applicabile – Fondamento
In relazione alle scritture private sottoscritte dal “de cuius”, il legittimario ha veste di terzo, agli effetti di cui all’art 2704 c.c., solo quando agisce per la reintegrazione della quota di riserva, sicché, se la domanda da lui proposta non è riconducibile in tale ambito, come nel caso di azione di revindica di beni per avvenuta usucapione in favore del medesimo “de cuius”, la verità della data di siffatte scritture private, rilevante ai fini della decisione (ad esempio, per escludere il possesso “ad usucapionem”), puo essere accertata, come tra le parti che hanno posto in essere dette scritture, con qualunque mezzo di prova. (Rigetta, CORTE D’APPELLO MILANO, 11/05/2015)