EREDE RISOLVI ADESSO SUCCESSIONE LITE EREDITARIA BOLOGNA PADOVA RAVENNA VICENZA SEI PREOCCUPATO DI COME STANNO0 ANDANDO LE COSE PER LA TUA EREDITA’ E HAI PAURA CHE NON TI VENGA RICNOSCIUTA LA TUA QUOTA? BOLOGNA ,VICENZA,RAVENNA, IMOLA ,FORLI, CESENA, PADOVA,  ROVIGO EREDE RISOLVI ADESSO SUCCESSIONE LITE EREDITARIA BOLOGNA PADOVA RAVENNA VICENZA AVVOCATO SERGIO ARMAROLI 051 6447838

BENEFICIO INVENTARIO EREDITA’

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L’eredità con beneficio d’inventario è un istituto giuridico previsto dall’ordinamento italiano che consente agli eredi di accettare l’eredità senza confondere i propri beni personali con quelli ereditati. In altre parole, l’erede che accetta l’eredità con beneficio d’inventario risponde dei debiti ereditari solo entro il limite del valore dei beni ereditati, evitando di dover utilizzare il proprio patrimonio personale per soddisfare i creditori del defunto.

Ecco i passaggi fondamentali e i principali aspetti relativi all’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario:

  1. Redazione dell’inventario: Entro tre mesi dalla morte del defunto, l’erede deve chiedere la redazione di un inventario dei beni ereditati al notaio o al cancelliere del tribunale competente. Questo inventario deve essere completato entro tre mesi dalla richiesta.
  2. Accettazione dell’eredità: L’accettazione con beneficio d’inventario deve essere dichiarata davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale competente entro 40 giorni dalla redazione dell’inventario.
  3. Effetti della dichiarazione: Una volta accettata l’eredità con beneficio d’inventario, i beni ereditati rimangono separati dal patrimonio personale dell’erede. Gli eventuali debiti e obbligazioni del defunto saranno soddisfatti solo con i beni ereditati. In caso di insufficienza di questi beni per coprire tutti i debiti, i creditori non possono rivalersi sul patrimonio personale dell’erede.
  4. Gestione dell’eredità: L’erede deve amministrare i beni ereditati con diligenza, altrimenti rischia di perdere il beneficio d’inventario. L’erede deve anche presentare il rendiconto della gestione al tribunale o ai creditori.
  5. Rinuncia al beneficio d’inventario: Se l’erede desidera rinunciare al beneficio d’inventario, può farlo in qualsiasi momento, ma in tal caso risponderà dei debiti ereditari anche con il proprio patrimonio personale.

Accettare l’eredità con beneficio d’inventario è spesso consigliato quando si ha incertezza sulla consistenza dell’eredità o sulla presenza di debiti significativi del defunto, poiché offre una protezione legale contro i rischi finanziari associati all’accettazione pura e semplice dell’eredità.

 

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ART 470 CC

n tema di successioni legittime, qualora sussista una pluralità di designati a succedere in ordine successivo, si realizza una delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori, con la conseguenza che questi ultimi, in pendenza del termine di accettazione dell’eredità dei primi chiamati, sono abilitati ad effettuare una accettazione, anche tacita, dell’eredità. (Rigetta, App. Cagliari, 10/12/2007)

In caso di rinuncia all’eredità o di inutile decorso del termine all’uopo fissato, per impugnare la rinuncia e renderla inefficace i creditori debbono esperire l’azione prevista dall’art. 524 c.c., proponendo e trascrivendo la domanda anche nei confronti di chi si affermi quale avente causa degli altri chiamati all’eredità rispetto al medesimo immobile. Poiché tale azione produce in rapporto ai creditori del chiamato rinunciante i sostanziali effetti dell’azione revocatoria, al sequestro richiesto per assicurare gli effetti dell’accoglimento della domanda prevista dall’art. 524 applicabile la disciplina dettata dall’art. 2905 c.c., potendosi trascrivere il sequestro tanto nei confronti del dante causa del debitore che nei confronti di quest’ultimo al solo scopo di far accertare l’esistenza del credito vantato verso di lui; non è invece idonea al medesimo fine la semplice richiesta di sequestro conservativo dei beni oggetto della delazione ereditaria, atteso che verrebbe altrimenti elusa la disciplina degli effetti della trascrizione, la quale ha riguardo a situazioni tipiche, e considerato che detti beni non appartengono a chi è chiamato all’eredità. (Fattispecie anteriore all’entrata in vigore delle norme sul procedimento cautelare uniforme).

Poiché l’erede subentra nei rapporti attivi e passivi del de cuius con gli stessi poteri e con gli stessi limiti o vincoli di quest’ultimo, nel caso in cui nel patrimonio del de cuius vi siano beni di una eredità da questo accettata con beneficio di inventario, il regime giuridico al quale questi beni sono stati assoggettati (artt. 490 e seguenti c.c.) in seguito a questa accettazione non cessa a causa della successiva delazione neppure quando la relativa eredità sia stata accettata puramente e semplicemente.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9842 del 5 ottobre 1993)

L’eredità può essere accettata puramente e semplicemente [475, 476 c.c.] o col beneficio d’inventario [484 ss. c.c.](2).

L’accettazione col beneficio d’inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore

Qualora il genitore esercente la relativa responsabilità o il legale rappresentante del minore chiamato all’eredità faccia l’accettazione prescritta dall’art. 471 c.c., da cui deriva l’acquisto da parte del minore della qualità di erede (artt. 470 e 459 c.c.), ma non compia l’inventario – necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità – questo potrà essere redatto dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età; se anche in tale termine non si provveda, l’accettante è considerato erede puro e semplice (art. 489 c.c.).

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Una volta che si sia perfezionata, prima del raggiungimento della maggiore età, la procedura di accettazione beneficiata, con il realizzarsi degli elementi costitutivi previsti dalla legge, risulta ormai acquisita la qualità di erede, con la conseguenza che al minore, anche una volta divenuto maggiorenne, è preclusa la possibilità di una successiva rinuncia. Quando il genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore chiamato all’eredità esegue l’accettazione ex art. 471 c.c. da cui deriva l’acquisto da parte del minore della qualità di erede, ma non compia l’inventario – necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità – e questo non sia redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l’eredità resta acquisita da quest’ultimo, che però sarà considerato erede puro e semplice. Il mancato perfezionamento della procedura di accettazione beneficiata mantiene il minore nella qualità di chiamato e, una volta divenuto maggiorenne, questi potrà valutare se conservare o meno il beneficio oppure rinunciare all’eredità.

L’art. 471 c.c., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell’incapace possa accettare l’eredità in modo diverso, sicché l’eventuale accettazione tacita, fatta dal rappresentante con il compimento di uno degli atti previsti dall’art. 476 c.c., non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell’incapace. Tuttavia, se a seguito dell’inefficace accettazione dell’eredità per suo conto fatta dal legale rappresentante il soggetto già minore d’età non provvede- ai sensi dell’art. 489 c.c.- a conformarsi alle disposizioni degli artt. 484 e segg. c.c. entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età, rimane ferma con pieni effetti l’accettazione pura e semplice già avvenuta nel suo interesse ed acquistano efficacia anche tutti gli atti inerenti all’eredità accettata posti in essere dal rappresentante legale del minore.

ART 471  CC

(1)Non si possono accettare le eredità devolute ai minori(2) e agli interdetti(3), se non col beneficio d’inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374 .

(1)I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredità, se non col beneficio d’inventario, osservate le disposizioni dell’articolo 394(2).

(1)(2)L’accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche (3) o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d’inventario(4).

Il presente articolo non si applica alle società [13, 2247 c.c.].

Cass. civ. n. 14442/2019

In tema di accettazione dell’eredità, l’inefficacia giuridica della dichiarazione di accettazione beneficiata non seguita dalla tempestiva redazione dell’inventario, non esclude che, entro il termine di prescrizione e salva la scadenza del termine fissato ai sensi dell’art. 481 c.c., l’ente chiamato all’eredità possa nuovamente dichiarare la sua accettazione con beneficio d’inventario.

(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 14442 del 27 maggio 2019)

Cass. civ. n. 9514/2017

L’accettazione dell’eredità ad opera di una persona giuridica (nella specie una ASL) non può che avvenire, giusta l’art. 473, comma 1, c.c., con beneficio d’inventario e, pertanto, il mancato perfezionamento del modulo legale, per omessa redazione dell’inventario nei termini e modi previsti dalla legge, comporta che l’ente chiamato non acquisti la qualità di erede.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9514 del 12 aprile 2017)

Cass. civ. n. 24813/2008

L’obbligo di accettare l’eredità con beneficio d’inventario non si estende alle fondazioni costituite per testamento con contestuale nomina dell’ente in qualità di erede universale, in quanto il patrimonio della fondazione, destinato a formarsi solo con la disposizione testamentaria, ovvero in modo inscindibile e contestuale rispetto all’istituzione dell’ente, non può confondersi con quello del “de cuius”. Trovano, invece, applicazione, come per tutti gli atti a titolo gratuito, le disposizioni lesive della legittima e l’azione di separazione prevista dall’art. 512 cod. civ a tutela dei creditori del “de cuius”.

Non è necessaria la preventiva autorizzazione governativa, prevista nel previgente art. 17 del cod. civ., abrogato dall’art. 13 della legge n. 127 del 1997, per l’accettazione dell’eredità da parte di un fondazione costituita per testamento, con nomina dell’ente in qualità di erede universale, anche se la disposizione testamentaria è anteriore all’abrogazione della norma codicistica, perchè con l’art. 1 della legge n. 192 del 2000, di modifica del citato art. 13, stata estesa la rimozione della preventiva autorizzazione anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore all’entrata in vigore della legge n. 127 del 1997, salvo il caso in cui anteriormente a tale data il rapporto non sia già definito mediante l’intervenuta autorizzazione.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 24813 del 8 ottobre 2008)

Cass. civ. n. 464/1994

Dalla lettera e dalla collocazione sistematica dell’art. 932 del codice civile del 1865, trasfuso nell’art. 473 del codice civile vigente, si evince che solo nel caso di disposizioni testamentarie a titolo universale a favore di persone giuridiche («eredità devolute ai corpi morali», art. 932 c.c. del 1865; «eredità devolute alle persone giuridiche», art. 473 c.c. vigente), e non anche nell’ipotesi di disposizioni a titolo particolare, l’accettazione doveva farsi, come deve effettuarsi, con il beneficio d’inventario.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 464 del 20 gennaio 1994)

L’eredità con beneficio d’inventario è un istituto giuridico previsto dall’ordinamento italiano che consente agli eredi di accettare l’eredità senza confondere i propri beni personali con quelli ereditati. In altre parole, l’erede che accetta l’eredità con beneficio d’inventario risponde dei debiti ereditari solo entro il limite del valore dei beni ereditati, evitando di dover utilizzare il proprio patrimonio personale per soddisfare i creditori del defunto.

Ecco i passaggi fondamentali e i principali aspetti relativi all’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario:

  1. Redazione dell’inventario: Entro tre mesi dalla morte del defunto, l’erede deve chiedere la redazione di un inventario dei beni ereditati al notaio o al cancelliere del tribunale competente. Questo inventario deve essere completato entro tre mesi dalla richiesta.
  2. Accettazione dell’eredità: L’accettazione con beneficio d’inventario deve essere dichiarata davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale competente entro 40 giorni dalla redazione dell’inventario.
  3. Effetti della dichiarazione: Una volta accettata l’eredità con beneficio d’inventario, i beni ereditati rimangono separati dal patrimonio personale dell’erede. Gli eventuali debiti e obbligazioni del defunto saranno soddisfatti solo con i beni ereditati. In caso di insufficienza di questi beni per coprire tutti i debiti, i creditori non possono rivalersi sul patrimonio personale dell’erede.
  4. Gestione dell’eredità: L’erede deve amministrare i beni ereditati con diligenza, altrimenti rischia di perdere il beneficio d’inventario. L’erede deve anche presentare il rendiconto della gestione al tribunale o ai creditori.
  5. Rinuncia al beneficio d’inventario: Se l’erede desidera rinunciare al beneficio d’inventario, può farlo in qualsiasi momento, ma in tal caso risponderà dei debiti ereditari anche con il proprio patrimonio personale.

Accettare l’eredità con beneficio d’inventario è spesso consigliato quando si ha incertezza sulla consistenza dell’eredità o sulla presenza di debiti significativi del defunto, poiché offre una protezione legale contro i rischi finanziari associati all’accettazione pura e semplice dell’eredità.

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