Spettano il danno non patrimoniale se la vittima dell’incidente decede dopo poco tempo?

Il lasso di tempo intercorrente tra la lesione e il decesso è rilevante sotto il profilo del danno terminale. Si tratta di voce di danno rientrante nell’ambito del danno non patrimoniale che va a ristorare il pregiudizio alla salute a fronte di una lesione letale. Proprio l’oggetto del risarcimento richiede il trascorrere di un apprezzabile lasso temporale tra la lesione e il decesso, in assenza del quale la domanda di risarcimento non può che essere respinta.

Oltre all’apprezzabile lasso temporale tra lesione e decesso è necessario anche uno stato di coscienza?

La coscienza è necessaria per far sorgere il danno catastrofico che ha ad oggetto la sofferenza psichica dovuta alla consapevolezza di dover morire, di trovarsi di fronte all’ineluttabile, di intraprendere una strada senza ritorno. In tale caso né la dottrina né la giurisprudenza ritengono necessario il dato cronologico, nessuna importanza assume il trascorrere del tempo essendo sufficiente la percezione chiara e lucida della fine.

Se a seguito di incidente stradale la vittima a seguito della lesione non cade in uno stato di incoscienza e decede dopo molto tempo quale danno matura?

Nell’eventualità prospettata ossia se la vittima di sinistro stradale resta ferita, ma conserva coscienza e decede solo un apprezzabile lasso temporale può essere ristorata sia nella forma del danno terminale che catastrofale. È bene, però, precisare, sin da subito, che si tratta di mere voci descrittive della medesima tipologia di danno che è quella non patrimoniale. La Suprema Corte, al fine di evitare indebite duplicazioni risarcitorie, ha specificato come il danno non patrimoniale è unico sebbene ricomprende diverse categorie descrittive.

Se matura il danno terminale perché la vittima dell’incidente stradale è deceduta dopo molto tempo dall’impatto esso è suscettibile di successione ovvero gli eredi possono essere ristorati?

Sì, se matura il danno non patrimoniale nella forma di quello terminale è idoneo alla successione. Gli eredi, pertanto, avranno diritto non solo ad ottenere il ristoro dei danni iure proprio, cioè quelli che gli spettano in quanto vittime primarie dell’illecito, come ad esempio, il danno da lesione del rapporto parentale, ma anche quello terminale maturato nella sfera del defunto e suscettibile di essere ereditato. Presupposto fondamentale e imprescindibile l’esistenza del dato cronologico ossia il trascorrere di un lasso di tempo idoneo a fare maturare il pregiudizio alla salute.

Se la vittima del sinistro stradale matura il danno catastrofale perché a seguito dell’incidente resta cosciente e avverte l’imminenza della morte, gli eredi possono richiederlo iure hereditatis?

Sì, anche il danno catastrofale può essere trasferito mortis causa. La sofferenza psichica conseguente alla consapevolezza della morte, la sensazione di finitezza, il sentirsi morire è pregiudizio che se presente nella sfera della vittima può essere ereditato dagli aventi causa. Sia il danno terminale che quello catastrofale, infatti, rientrano nell’ambito di quello non patrimoniale, dunque, con possibilità di successione per gli eredi.

Gli eredi possono richiedere anche il risarcimento iure hereditatis del danno da morte?

No, gli eredi non possono chiedere il ristoro iure hereditatis del danno tanatologico ossia da morte in quanto esso non è ammesso nel nostro ordinamento. La giurisprudenza più avveduta e la dottrina più moderna hanno, infatti, constatato come in questo caso si darebbe cittadinanza a un diritto adespota ossia senza titolare il quanto la sua nascita coincide con la perdita della vita ossia con la scomparsa giuridica del beneficiario. Inoltre, ci sarebbe un contrasto con i principi fondamentali in tema di responsabilità civile che va a risarcire il danno- conseguenza ossia gli effetti nefasti, negativi dell’illecito e non il fatto in quanto tale. Nell’ipotesi del danno tanatologico essi sono difficilmente individuabili proprio in quanto è venuto meno il titolare. La responsabilità aquiliana, in tal modo, assumerebbe caratteri sanzionatori più che risarcitori stante l’impossibilità di individuare un concreto pregiudizio da riparare.

La vittima di incidente stradale che decede dopo un considerevole lasso di tempo ha diritto a vedersi ristorata la perdita della chance di sopravvivenza?

Se la vittima del sinistro stradale decede dopo un apprezzabile lasso temporale oggetto del ristoro non può che essere la lesione alla salute cagionata dall’incidente mortale, quindi, la voce di danno terminale. La tesi della risarcibilità della lesione della chance di sopravvivenza è stata utilizzata da un’impostazione rimasta isolata per ammettere il risarcimento del danno da morte. Tale impostazione ricostruisce il bene- vita quale chance, quindi, già presente nella sfera giuridica soggettiva della vittima del sinistro. In tale ottica il fatto illecito andrebbe ad incidere su un bene già presente nel patrimonio del danneggiato e la lesione comporterebbe la perdita dell’aspettativa di vita. Specularmente un altro orientamento nel 2014 ha ammesso la risarcibilità del danno tanatologico senza bisogno di ricorrere all’escamotage della chance, ma con deroghe al sistema generale di responsabilità. Il ragionamento seguito si basa sull’importanza del bene vita, valore supremo dell’ordinamento, la cui lesione, pertanto, va a configurare un danno – evento, se mortale, trasmissibile anche iure hereditatis.

Chi risarcisce i parenti della vittima di sinistro stradale mortale?

La compagnia assicurativa si occupa del risarcimento non solo dei danni patiti dalla vittima del sinistro stradale, ma anche di quelli sofferti dai congiunti più stretti in ipotesi di decesso.

Conclusioni.

La tematica del risarcimento del danno derivante da incidente stradale mortale è estremamente dibattuta e controversa involgendo gli aspetti fondamentali dell’intero sistema di responsabilità civile partendo dall’intima essenza della stessa. In particolare, sotto la lente di ingrandimento cade proprio il danno da morte nelle sue tre e divere sfumatura ossia terminale, catastrofale e tanatologico. Se per quest’ultimo ormai da anni è costante l’orientamento che ne nega la possibilità di ristoro in quanto considerato non ammissibile nel nostro ordinamento, per gli altri due, quello terminale e catastrofale discussi sono i presupposti. Il danno terminale non può prescindere dal decorso del tempo tra la lesione e il decesso. Oggetto di ristoro, infatti, è proprio la sofferenza patita per la lesione  alla salute che, successivamente, ha cagionato la morte della vittima. Per aver dirittoal danno danno, quindi, è necessario che il beneficiario del risarcimento avverta chiaramente tale dolore e, a tal fine, è richiesto un congruo periodo di tempo. Ancora il danno catastrofale quale sofferenza psichica dovuta alla sensazione della fine con necessità di coscienza e lucidità di percezione. Questo lo stato dell’arte in attesa di una rivisitazione giurisprudenziale degli orientamenti esposti, soprattutto in relazione al danno tanatologico, tenuto conto dei recenti revirement della Terza Sezione Civile.

 
… In caso di incidente stradale con conseguenze fatali, il pregiudizio della perdita della vita in capo alla vittima non è risarcibile per equivalente. Se tuttavia la vittima rimane in vita per un apprezzabile lasso di tempo dopo l’evento dannoso, quantificato in almeno 24 ore, si riconosce al danneggiato il danno biologico terminale, al quale può aggiungersi il danno morale terminale se si dimostra la lucidità nella consapevolezza della morte imminente. 
 
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… In tema di risarcimento del danno spettante alla vittima in un caso di sinistro mortale in cui la morte è seguita dopo un lungo lasso temporale, la durata della vita futura del danneggiato rappresenta un dato noto, causa decesso del danneggiato, con la conseguenza che il danno biologico “terminale” (ossia quello riconoscibile tutte le volte che la sopravvivenza sia durata per un tempo apprezzabile rispetto al momento delle lesioni) va correlato alla durata della vita effettiva residua. 
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… RISARCIMENTO DEL DANNO – Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) – Danno biologico terminale e danno morale catastrofale – Risarcibilità – Condizioni – Criteri di liquidazione – Danno biologico terminale – Riferimento alle tabelle relative all’invalidità temporanea – Danno catastrofale – Liquidazione equitativa pura – Particolare intensità del pregiudizio psichico sofferto – Considerazione – Necessità – Durata della consapevolezza della vittima – Rilevanza ai soli fini della quantificazione del danno – Sussistenza – Fattispecie … In caso di sinistro mortale dal quale sia derivato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell’evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all’invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del danno rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro che tenga conto dell’enormità della sofferenza psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità. …
 
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… In materia di risarcimento danni da sinistro stradale, in caso di lesione dell’integrità fisica con esito letale, un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, trasmissibile agli eredi, è configurabile qualora la morte sia intervenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo, così da potersi concretamente configurare una effettiva compromissione dell’integrità psicofisica del soggetto leso. …
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… Il riconoscimento del pregiudizio morale si fonda sull’accertamento di presupposti di fatto diversi rispetto a quelli che sono alla base del riconoscimento del danno biologico, con la conseguenza che, proposta impugnazione soltanto in relazione al danno biologico, essa non si estende a quello morale. … n. 20619 del 2015 pronunciandoci su un caso di risarcimento del danno relativo ad un sinistro stradale mortale. …
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… RISARCIMENTO DEL DANNO – Valutazione e liquidazione – Invalidità personale – In genere – Danni da morte – Criteri di liquidazione – Danno biologico terminale – Riferimento alle tabelle relative all’invalidità temporanea – Danno catastrofale – Liquidazione equitativa pura – Fattispecie … In caso di sinistro mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell’evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all’invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della “enormità” del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte. …
Massima | 2011
    1. DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE
    2. Danno non patrimoniale
    1. DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE
    2. Risarcimento in forma specifica
… RISARCIMENTO DEL DANNO – Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) – Lavoro – Infortunio – Morte del lavoratore – Danno biologico terminale – Configurabilità – Condizioni – Trasmissibilità agli eredi – Fattispecie … In caso di lesione dell’integrità fisica – nella specie conseguente ad un infortunio sul lavoro – che abbia portato a breve distanza di tempo ad esito letale, è configurabile un danno biologico di natura psichica subito dalla vittima che abbia percepito lucidamente l’approssimarsi della morte, reclamabile dai suoi eredi, la cui entità dipende non già dalla durata dell’intervallo tra la lesione e la morte bensì dall’intensità della sofferenza provata; …
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… Il danno per perdita della vita non rientra nella nozione di danno biologico, prevista dall’ art. 13 del D.Lgs. del 23 febbraio 2000, n. 38 , al fine dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. … In caso di infortunio “in itinere”, pertanto, seguito da morte nel breve periodo (nella specie 13 ore), non è configurabile, in capo agli eredi del defunto, il diritto al risarcimento derivante dal danno biologico che sarebbe spettato allo stesso. …
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… Parti: I.N.A.I.L. – Istituto Nazionale per L’Assicurazione Contro gli Infortuni Sul Lavoro c. P.R. La nozione di danno biologico recepita dall’ art. 13 D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 , ai fini della copertura assicurativa in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali, attiene a lesioni dell’integrità psicofisica causative di menomazioni valutabili secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 (nella specie, la suprema corte ha escluso la configurabilità come danno biologico della lesione dell’integrità fisica con esito letale, intervenuto immediatamente o a breve distanza dall’evento infortunistico). 
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… In tema di risarcimento del danno derivante da sinistro stradale, ai fini della configurabilità, in capo alla vittima di lesioni mortali, di un danno biologico e morale trasmissibile in via ereditaria è necessario che la stessa sia rimasta in vita per un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e il momento del decesso, idoneo a consentire la configurazione di un’effettiva ripercussione delle lesioni sulla sua complessiva qualità di vita. …
Massima | 2008
    1. STRANIERI
    1. DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE
    2. Congiunto (morte o lesione del)
… In quanto si fa valere in giudizio un diritto sorto in capo ad uno straniero regolarmente soggiornante in Italia nel momento in cui era rimasto coinvolto in un sinistro stradale con esiti letali, non è necessario procedere all’accertamento della condizione di reciprocità nel caso in cui i prossimi congiunti della vittima agiscano per il risarcimento del danno biologico “iure successionis”. 
    1.  
… Il danno biologico terminale trova applicazione nei casi in cui al fatto lesivo segua, dopo apprezzabile lasso di tempo, il decesso del danneggiato. Esso va liquidato come invalidità temporanea la quale, essendo priva di capacità recuperatoria e manifestandosi con tale intensità ed entità da condurre a morte il danneggiato, non può essere tuttavia limitata alla mera applicazione dei valori tabellari dovendosi procedere a personalizzazione del risarcimento. … (Nella fattispecie il danneggiato, a seguito di un infortunio sul lavoro, risultava affetto da una malattia neurodegenerativa a decorso progressivo e con esito “inesorabilmente fatale“). …
    1.  
… Compete agli eredi anche il risarcimento del danno biologico subito dalla vittima di un sinistro per lesioni che abbiano portato in breve lasso di tempo ad un esito letale. …
    1.  
… Nel caso di sinistro stradale con esiti mortali, ai genitori e al fratello conviventi della vittima deve liquidarsi, tra gli altri, anche il danno per rottura del vincolo familiare, inteso come danno alla vita di relazione derivante dall’ingiusta menomazione dell’integrità familiare. … Tale danno di natura non patrimoniale va distinto e dalla sofferenza che naturalmente provoca la morte del congiunto, risarcibile come danno morale, e dal danno biologico derivante da comprovate menomazioni fisiche o psichiche eziologicamente connesse con il decesso del congiunto. …
Massima | 2001
    1. DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE
    2. Danno non patrimoniale
… In ipotesi di infortunio mortale sul lavoro, la domanda di risarcimento del danno biologico e morale patito dal defunto, formulata dall’erede, deve essere trattata con il rito del lavoro; …
    1.  
… In ipotesi di infortunio mortale sul lavoro, una volta accertata la violazione da parte del datore di lavoro di specifiche norme di prevenzione degli infortuni di rilevanza anche penale, ove il decesso del lavoratore sia intervenuto dopo un apprezzabile lasso di tempo, spetta all’erede, in quanto tale, il risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea patita dal defunto, nonchè il risarcimento del relativo danno morale. 
Massima | 1997
    1. DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE
    2. Danno non patrimoniale
… Qualora i congiunti di persona defunta in un sinistro stradale, in seguito all’evento mortale abbiano risentito a livello psichico di limitazioni temporanee di entità tali da esulare dalle mere sofferenze insite nella condizione di lutto e tali da non determinare l’insorgenza di vere e proprie patologie psichiche, queste limitazioni vanno valutate e considerate come danno biologico di natura psichica. …
    1.  
… Nell’ipotesi di lesioni mortali (nella specie il decesso era sopravvenuto dopo soli tre giorni dall’infortunio), non è configurabile in capo alla vittima un danno biologico risarcibile e trasmissibile agli eredi “iure successionis”, non essendo intercorso un lasso di tempo apprezzabile e, quindi, quantificabile in denaro, tra lesioni e morte. 
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… L’offesa alla vita della vittima di un sinistro mortale costituisce un pregiudizio diverso dal danno alla salute e non è risarcibile ai prossimi congiunti del de cuius, che agiscano iure proprio o hereditario, neanche quando la morte interviene dopo un apprezzabile lasso di tempo dall’illecito che l’ha causata. 
 

 

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Originally posted 2021-09-25 10:56:04.

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