Spettano il danno non patrimoniale se la vittima dell’incidente decede dopo poco tempo?
Il lasso di tempo intercorrente tra la lesione e il decesso è rilevante sotto il profilo del danno terminale. Si tratta di voce di danno rientrante nell’ambito del danno non patrimoniale che va a ristorare il pregiudizio alla salute a fronte di una lesione letale. Proprio l’oggetto del risarcimento richiede il trascorrere di un apprezzabile lasso temporale tra la lesione e il decesso, in assenza del quale la domanda di risarcimento non può che essere respinta.
Oltre all’apprezzabile lasso temporale tra lesione e decesso è necessario anche uno stato di coscienza?
La coscienza è necessaria per far sorgere il danno catastrofico che ha ad oggetto la sofferenza psichica dovuta alla consapevolezza di dover morire, di trovarsi di fronte all’ineluttabile, di intraprendere una strada senza ritorno. In tale caso né la dottrina né la giurisprudenza ritengono necessario il dato cronologico, nessuna importanza assume il trascorrere del tempo essendo sufficiente la percezione chiara e lucida della fine.
Se a seguito di incidente stradale la vittima a seguito della lesione non cade in uno stato di incoscienza e decede dopo molto tempo quale danno matura?
Nell’eventualità prospettata ossia se la vittima di sinistro stradale resta ferita, ma conserva coscienza e decede solo un apprezzabile lasso temporale può essere ristorata sia nella forma del danno terminale che catastrofale. È bene, però, precisare, sin da subito, che si tratta di mere voci descrittive della medesima tipologia di danno che è quella non patrimoniale. La Suprema Corte, al fine di evitare indebite duplicazioni risarcitorie, ha specificato come il danno non patrimoniale è unico sebbene ricomprende diverse categorie descrittive.
Se matura il danno terminale perché la vittima dell’incidente stradale è deceduta dopo molto tempo dall’impatto esso è suscettibile di successione ovvero gli eredi possono essere ristorati?
Sì, se matura il danno non patrimoniale nella forma di quello terminale è idoneo alla successione. Gli eredi, pertanto, avranno diritto non solo ad ottenere il ristoro dei danni iure proprio, cioè quelli che gli spettano in quanto vittime primarie dell’illecito, come ad esempio, il danno da lesione del rapporto parentale, ma anche quello terminale maturato nella sfera del defunto e suscettibile di essere ereditato. Presupposto fondamentale e imprescindibile l’esistenza del dato cronologico ossia il trascorrere di un lasso di tempo idoneo a fare maturare il pregiudizio alla salute.
Se la vittima del sinistro stradale matura il danno catastrofale perché a seguito dell’incidente resta cosciente e avverte l’imminenza della morte, gli eredi possono richiederlo iure hereditatis?
Sì, anche il danno catastrofale può essere trasferito mortis causa. La sofferenza psichica conseguente alla consapevolezza della morte, la sensazione di finitezza, il sentirsi morire è pregiudizio che se presente nella sfera della vittima può essere ereditato dagli aventi causa. Sia il danno terminale che quello catastrofale, infatti, rientrano nell’ambito di quello non patrimoniale, dunque, con possibilità di successione per gli eredi.
Gli eredi possono richiedere anche il risarcimento iure hereditatis del danno da morte?
No, gli eredi non possono chiedere il ristoro iure hereditatis del danno tanatologico ossia da morte in quanto esso non è ammesso nel nostro ordinamento. La giurisprudenza più avveduta e la dottrina più moderna hanno, infatti, constatato come in questo caso si darebbe cittadinanza a un diritto adespota ossia senza titolare il quanto la sua nascita coincide con la perdita della vita ossia con la scomparsa giuridica del beneficiario. Inoltre, ci sarebbe un contrasto con i principi fondamentali in tema di responsabilità civile che va a risarcire il danno- conseguenza ossia gli effetti nefasti, negativi dell’illecito e non il fatto in quanto tale. Nell’ipotesi del danno tanatologico essi sono difficilmente individuabili proprio in quanto è venuto meno il titolare. La responsabilità aquiliana, in tal modo, assumerebbe caratteri sanzionatori più che risarcitori stante l’impossibilità di individuare un concreto pregiudizio da riparare.
La vittima di incidente stradale che decede dopo un considerevole lasso di tempo ha diritto a vedersi ristorata la perdita della chance di sopravvivenza?
Se la vittima del sinistro stradale decede dopo un apprezzabile lasso temporale oggetto del ristoro non può che essere la lesione alla salute cagionata dall’incidente mortale, quindi, la voce di danno terminale. La tesi della risarcibilità della lesione della chance di sopravvivenza è stata utilizzata da un’impostazione rimasta isolata per ammettere il risarcimento del danno da morte. Tale impostazione ricostruisce il bene- vita quale chance, quindi, già presente nella sfera giuridica soggettiva della vittima del sinistro. In tale ottica il fatto illecito andrebbe ad incidere su un bene già presente nel patrimonio del danneggiato e la lesione comporterebbe la perdita dell’aspettativa di vita. Specularmente un altro orientamento nel 2014 ha ammesso la risarcibilità del danno tanatologico senza bisogno di ricorrere all’escamotage della chance, ma con deroghe al sistema generale di responsabilità. Il ragionamento seguito si basa sull’importanza del bene vita, valore supremo dell’ordinamento, la cui lesione, pertanto, va a configurare un danno – evento, se mortale, trasmissibile anche iure hereditatis.
Chi risarcisce i parenti della vittima di sinistro stradale mortale?
La compagnia assicurativa si occupa del risarcimento non solo dei danni patiti dalla vittima del sinistro stradale, ma anche di quelli sofferti dai congiunti più stretti in ipotesi di decesso.
Conclusioni.
La tematica del risarcimento del danno derivante da incidente stradale mortale è estremamente dibattuta e controversa involgendo gli aspetti fondamentali dell’intero sistema di responsabilità civile partendo dall’intima essenza della stessa. In particolare, sotto la lente di ingrandimento cade proprio il danno da morte nelle sue tre e divere sfumatura ossia terminale, catastrofale e tanatologico. Se per quest’ultimo ormai da anni è costante l’orientamento che ne nega la possibilità di ristoro in quanto considerato non ammissibile nel nostro ordinamento, per gli altri due, quello terminale e catastrofale discussi sono i presupposti. Il danno terminale non può prescindere dal decorso del tempo tra la lesione e il decesso. Oggetto di ristoro, infatti, è proprio la sofferenza patita per la lesione alla salute che, successivamente, ha cagionato la morte della vittima. Per aver dirittoal danno danno, quindi, è necessario che il beneficiario del risarcimento avverta chiaramente tale dolore e, a tal fine, è richiesto un congruo periodo di tempo. Ancora il danno catastrofale quale sofferenza psichica dovuta alla sensazione della fine con necessità di coscienza e lucidità di percezione. Questo lo stato dell’arte in attesa di una rivisitazione giurisprudenziale degli orientamenti esposti, soprattutto in relazione al danno tanatologico, tenuto conto dei recenti revirement della Terza Sezione Civile.
-
- DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE
- Danno non patrimoniale
- DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE
- Risarcimento in forma specifica
-
- STRANIERI
- DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE
- Congiunto (morte o lesione del)
-
- DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE
- Danno non patrimoniale
-
- DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE
- Danno non patrimoniale