Sono validi i patti successori?
Il problema parte dalla lettura dell’art. 458 c.c. che commina la nullità per ogni convenzione con cui si dispone della propria successione o si dispone/ rinuncia a diritti su una successione non ancora aperta.
I patti istitutivi sono accordi tra soggetti per disporre di una successione con natura mortis causa (a causa di morte), quindi, potrebbero scontrarsi con il divieto di cui all’art. 458 c.c.
Quanti tipi di patti successori esistono?
Esistono tre tipi di patti successori:
- istitutivi
- dispositivi
- rinunciativi
Cosa sono i patti istitutivi?
Con i patti istitutivi si dispone della successione. Essi hanno una struttura particolare in quanto il loro oggetto non è un bene attuale, ma un’aspettativa. In tal senso di parla di “diritto al diritto” con riferimento al momento della morte. Solo allora, infatti, il bene maturerà nel patrimonio del soggetto. Due sono i momenti di cui bisogna tener conto ovvero il diritto all’acquisto dell’eredità e quello ai beni che formano l’eredità che si consolida con la morte. È proprio il peculiare meccanismo che rende dubbia la loro validità in quanto contrastano con i principi fondamentali in materia di successione ovvero la tipicità delle cause di delazione, la revocabilità del testamento e la libertà testamentaria.
Cosa sono i patti rinunciativi e dispositivi?
Con tali patti il soggetto rinuncia o dispone di diritti che possono conseguire a una successione futura. Non si dispone della propria successione quindi non sono classificabili come atti mortis causa. In entrambi i casi l’oggetto è futuro in quanto si trasferisce o si rinuncia a beni che esplicheranno le loro potenzialità solo successivamente. Il fondamento logico- giuridico è la tutela dell’ordine pubblico e del buon costume impedendo ai giovani di distruggere un’eredità non ancora aperta.
I patti successori obbligatori sono validi?
Con questi patti ci si obbliga a una nuova manifestazione di volontà non avendo efficacia traslativa immediata. In particolare, nei patti istitutivi a fare testamento a favore di qualcuno, in quelli istitutivi/rinunciativi a disporre di un’eredità altrui. Due sono le fasi che caratterizzano entrambe le forme:
1- la stipulazione del patto obbligatorio
2- l’atto esecutivo
Come si distinguono dagli altri atti mortis causa?
I patti successori obbligatori potrebbero confondersi con il testamento, con la vendita di eredità o con una rinuncia all’eredità. Per verificare la reale natura il riferimento è alla volontà del soggetto che pone in essere l’atto.
Se l’atto è posto in essere in esecuzione del patto allora è sicuramente invalido, in caso contrario ovvero se stipulato con la consapevolezza dell’invalidità dell’atto quindi espressione della libera autodeterminazione del soggetto è valido.
Hai dubbi sull’argomento?
Se hai dubbi o richieste su questo o altri argomenti in materia di diritto, puoi contattare l’avvocato Sergio Armaroli visitando il suo sito https://www.studiolegale-bologna.it/
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