SEPARAZIONE CONIUGI BOLOGNA,LA PROBLEMATICA ASSEGNO DI MANTENIMENTO GIURISPRUDENZA CASSAZIONE
La legge italiana stabilisce che in caso di separazione dei coniugi spetta un assegno di mantenimento al coniuge economicamente più debole purché:
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la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente;
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il coniuge richiedente non sia titolare di redditi propri che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello di cui ha goduto in costanza di matrimonio;
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vi sia disparità economica tra i due coniugi, cioè il coniuge richiedente abbia un reddito inferiore a quello del coniuge obbligato.
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Per quanto riguarda i servizi nel dettaglio, lo studio è in grado di offrire assistenza per:
cause civili e controversie famigliari;
cause della Sacra Rota;
tutela del patrimonio di famiglia e successioni;
tutela minorile;
adozioni, anche internazionali;
cause di separazione e divorzio;
annullamento di matrimonio;
deposito e registrazione atti, deposito istanze;
difesa in corte di Cassazione;
contenziosi per soci di cooperative.
La normativa
Codice civile
Articolo 151 (Separazione giudiziale)
La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Articolo 143 (Diritti e doveri reciproci dei coniugi)
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Articolo 146 (Allontanamento dalla residenza familiare)
Il diritto all’assistenza morale e materiale previsto dall’art. 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi.
La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.
Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l’adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 143, terzo comma, e 147.TENORE DI VITA E SEPARAZIONE
L’art. 156 cod. civ. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitatile la separazione il diritto di ottenere dall’altro un assegno di mantenimento, tutte le volte in cui egli non sia in grado di mantenere, durante la separazione, con le proprie potenzialità economi che, il tenore di vita che aveva in costanza di convivenza matrimoniale, sempre che questo corrispondesse alle potenzialità economiche complessive dei coniugi e vi sia fra loro una differente redditualità che giustifichi l’assegno con funzione riequilibratrice.
Pertanto il giudice, al fine di stabilire se l’assegno sia dovuto, deve prioritariamente valutare il suddetto tenore di vita, e quindi stabilire se il coniugo richiedente sia in grado di mantenerlo in regime di separazione con i mezzi propri, essendo la mancanza di tali mezzi condizione necessaria per avere diritto all’assegno (Cass. 4 aprile 1998, n. 3490; 14 agosto 1997, n. 7630; 27 giugno 1997, n. 5762; 27 febbraio 1995, n. 2223).
Il tenore di vita matrimoniale deve, poi, essere accertato in via presuntiva, sulla base dei redditi complessivamente goduti dai coniugi durante la convivenza matrimoniale, con particolare riferimento al momento della sua cessazione, tenendosi conto non solo dei redditi di lavoro di ciascun coniuge, ma anche dei redditi di ogni altro tipo, nonché delle utilità derivanti dai beni immobili di loro proprietà, ancorché improduttivi di reddito.
Se compro una casa prima del matrimonio, questa resta mia anche se scelgo la comunione dei beni?
ASSOLUTAMENTE SI l’acquisto compiuto prima del matrimonio non fa parte della comunione e resta bene personale del coniuge.
Quali sono le differenze tra comunione dei beni e separazione dei beni?
La differenza essenziale sta nel fatto che nella comunione gli acquisti compiuti insieme o separatamente dai coniugi durante il matrimonio ricadono comunque in comunione, mentre se si opta per la separazione dei beni ciascun coniuge conserverà la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
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L’abbandono del tetto coniugale: una “separazione di fatto” –
Un caso di separazione non legale e di fatto è quello del coniuge che si reca a vivere stabilmente in altra dimora, in presenza o meno di un partnerdiverso.
Il reato non sussiste se il coniuge si allontana con preavviso all’altro della propria intenzione di separarsi non necessariamente motivata (anche se non ancora formalizzata da un’istanza al giudice), oppure in presenza di giusta causa.
Il diritto di famiglia si occupa dei rapporti giuridici esistenti tra i membri della famiglia, ossia nell’ambito delle relazioni coniugali, della convivenza, della filiazione, dell’adozione, della parentela e dell’affinità.
– separazione consensuale e giudiziale;
– accordi di separazione mediante negoziazione assistita (separazione veloce);
– divorzio, cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio;
– accordi di divorzio mediante negoziazione assistita (divorzio breve);
– modifica delle condizioni di separazione e di divorzio;
La nostra attività si estende poi alla consulenza e assistenza in materia di filiazione (disconoscimento della paternità, riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio, etc.) e in materia successoria: impugnazioni di testamento, lesioni di legittima, etc., contrasti tra coeredi, e via dicendo.
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UNA MANO PER RISOLVERE
LE CONTROVERSIE LEGALI
NEI SETTORI
DIRITTO DI FAMIGLIA
RICONOSCIMENTO DI STATUS
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ABUSI FAMILIARI INTERDIZIONI E INABILITAZIONI
DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE
di tutti gli aspetti legali e processuali della crisi personale dei coniugi di tutte le problematiche patrimoniali della coppia dell’eventuale affidamento dei figli minori (affidamento condiviso o esclusivo, assegno di mantenimento dei figli, la legittimazione dei figli naturali, l’adozione).
Diritto familiare e patrimoniale
Nello specifico l’avvocato matrimonialista di Bari può offrire consulenze sulla tutela della casa coniugale, dei patrimoni immobiliari e delle proprietà societarie e aziendali, dei beni appartenenti alla famiglia d’origine, delle giacenze e degli investimenti immobiliari in Italia e all’estero, sia nella normale fase coniugale (convenzioni matrimoniali, regime patrimoniale della separazione dei beni, fondi patrimoniali) sia anche nella successiva ed eventuale fase di separazione o di divorzio.
SEPARAZIONE E ASSEGNO MANTENIMENTO
Per quanto in questa sede maggiormente rileva, l’obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, con l’espressione “redditi adeguati” la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi (Cass., 24 aprile 2007, n. 9915); tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell’addebito della separazione, richiede un’ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L’esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonchè di particolari circostanze (cfr. art. 156 c.c. , comma 2), quali, ad esempio, la durata della convivenza.
La Corte di appello si è conformata a tale orientamento, in quanto, dopo aver dato atto, in merito al tenore di vita, che l’appellante aveva ammesso, al fine di dimostrare l’inutilità delle richieste istruttore della moglie, di aver consentito alla stessa “un tenore di vita assolutamente al di fuori di ogni norma”, definendo poi il proprio patrimonio “ultracapiente”, è pervenuta alla conclusione che la Ba. non potesse con i propri mezzi conseguire il tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale, escludendo, poi, che tale aspirazione comportasse la realizzazione di una scopo eccessivamente consumistico o comunque destinato alla capitalizzazione o al risparmio.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, deve constatarsi che non risulta violato il dettato normativo di riferimento nell’interpretazione costantemente resane da questa Corte, dovendosi precisare che, una volta verificata la corretta applicazione di tali principi, la determinazione in concreto dell’assegno di mantenimento costituisce una questione riservata al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della motivazione, per la quale, per altro, valgano le richiamate limitazioni derivanti dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5.
Tanto premesso, non può omettersi di evidenziare che, in relazione alla censura in esame, lo stesso ricorrente non ha in alcun modo dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.c. , comma 1, n. 3, la violazione o la falsa applicazione della suddetta norma, avendo al contrario prospettato, in termini non dissimili da quelli già indicati nel corso del giudizio di merito, la eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 156 c.c. Tale disposizione, consentendo al coniuge beneficiario dell’assegno di percepire somme superiori a qualsiasi lavoratore, così eccedendo la possibilità di godere di un’esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost. ), si porrebbe in maniera irrazionale in contrasto con il principio solidaristico sancito dalla Carta costituzionale, privilegiando uno status sociale e così consentendo al coniuge beneficiario di sottrarsi, per altro percependo, senza espletare alcuna attività, somme eccedenti la possibilità di mantenere un’esistenza libera e dignitosa, al dovere di contribuire al progresso sociale per il tramite della propria attività lavorativa. Inoltre, ponendosi gli obblighi sanciti da detta norma solo a carico del coniuge onerato, risulterebbe violato il principio di uguaglianza.
Premesso che, come già rilevato, la separazione personale dei coniugi, a differenza dello scioglimento del matrimonio o della cessazione dei suoi effetti civili non elide, anzi presuppone, la permanenza del vincolo coniugale, deve ribadirsi che il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l’assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce una dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la situazione, in ipotesi anche temporanea, di separazione.
ì Altrettanto non può affermarsi in merito alla solidarietà post-coniugale alla base dell’assegno di divorzio: al riguardo, è sufficiente richiamare la recente sentenza di questa Corte n. 11504 del 10 maggio 2017, le argomentazioni che la sorreggono (e, in particolare, il n. 2.2., lettera A, pag. 8) ed i principi di diritto con essa enunciatPassando all’esame della questione inerente all’assegno di mantenimento previsto dall’art. 156 c.c. , che violerebbe i parametri costituzionali indicati nel ricorso, in quanto includerebbe fra le conseguenze patrimoniali del vincolo matrimoniale – come sopra evidenziato, persistenti nel regime di separazione personale – delle contribuzioni a carico dell’onerato del tutto avulse dall’attività svolta dall’altro coniuge, deve in primo luogo rilevarsi che la norma, nell’interpretazione costantemente resane da questa Corte, non è intesa a promuovere, come sembra sostenersi nel ricorso, una colpevole inerzia del beneficiario, in quanto si ritiene che, in relazione all’assegno di mantenimento in esame, debba tenersi dell’attitudine del coniuge al lavoro, la quale viene in rilievo ove venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’ attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (Cass., 13 febbraio 2013, n. 3502; Cass., 25 agosto 2006, n. 18547; Cass., 2 luglio 2004, n. 12121).
4.5. Deve poi rilevarsi come l’attribuzione di un assegno di mantenimento al coniuge che non abbia adeguati redditi propri trova la sua fonte nel rilevante ruolo che l’art. 29 Cost. attribuisce alla famiglia nell’ambito dell’ordinamento. Assume particolare rilevanza il principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., 4 maggio 1966, n. 46, proprio con riferimento all’obbligo di consentire al coniuge separato di mantenere lo stesso tenore di vita precedentemente goduto, sia pure con la necessità di considerare i mezzi di cui autonomamente disponga; id., 16 dicembre 1968, n. 126; id., 20 marzo 1969, n. 45; id., 27 novembre 1969, n. 147; id., 24 giugno 1970, n. 133, in cui si afferma, in tema di rapporti patrimoniali, che l’uguaglianza dei coniugi garantisce l’unità familiare, mentre “è la disuguaglianza a metterla in pericolo”; id., 14 giugno 1974, n. 187; id., 18 dicembre 1979, n. 153; id., 4 aprile 1990, n. 215; id., 6 giugno 2006, N. 254; id., 23 marzo 2010, n. 138).
In considerazione di quanto evidenziato, l’eccezione di illegittimità costituzionale in esame, sotto tutti i profili dedotti, appare manifestamente infondata, in quanto la determinazione dell’assegno di mantenimento sulla base del tenore di vita dei coniugi, tenuto conto delle altre circostanze e dei redditi dell’obbligato, costituisce l’espressione di quei valori costituzionali sopra richiamati che, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, si trovano in rapporto di integrazione reciproca con gli altri principi e diritti fondamentali affermati dalla Costituzione (Corte cost., 7 ottobre 2014, n, 242; id., 9 maggio 2013, n. 85). Vale bene richiamare, in proposito, l’affermazione del Giudice delle leggi secondo cui “tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro. La censura è infondata, sotto tutti i profili dedotti Deve in primo luogo rilevarsi che la deduzione inerente all’omesso esame della questione inerente al decremento dei redditi dell’onerato non trova riscontro nella motivazione della decisione impugnata.
La Corte di appello, infatti, dopo aver riportato (pag. 25) il motivo di gravame secondo cui il mutamento in peius della condizione reddituale e patrimoniale dell’appellante, dovuto alla crisi economica mondiale, avrebbe imposto una riduzione del contributo, anche al fine di evitare che egli fosse costretto a dismettere parte del suo patrimonio, ha calcolato in 53 milioni di Euro il reddito medio annuo del B., sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni dal 2006 al 2010, ed ha quindi espresso un giudizio di inattendibilità in merito tanto all’ultimo reddito dichiarato, nell’anno 2012, di Euro 4.515.298,00, quanto in ordine alla dedotta riduzione del valore del gruppo Fininvest.
La violazione della norma sopra indicata – per non aver la sentenza impugnata tenuto conto del decremento – può ritenersi esclusa sulla base del rilievo di inattendibilità testè indicato, essendo evidente che il giudizio di inattendibilità in merito alla deduzione esimeva la valutazione delle giuridiche conseguenze della circostanza; mette conto di precisare, per altro, che non è sufficiente il verificarsi di una variazione delle condizioni patrimoniali dei coniugi (sia in corso di causa – Cass., 22 ottobre 2002, n. 14886; Cass., 22 aprile 1999, n. 4011 – sia nei giudizi di revisione dell’assegno), essendo necessario procedere al rigoroso accertamento dell’incidenza della nuova situazione patrimoniale sul diritto al contributo o sulla sua entità (Cass., 20 giugno 2014, n. 14143; Cass., 15 settembre 2008, n. 236943; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 2 maggio 2007, n. 10133; Cass., 28 agosto 1999, n. 9056; Cass., 28 settembre 1998, n. 8654). Sotto tale profilo, come sopra evidenziato, la Corte territoriale ha posto in evidenza il rilevante divario fra le condizioni patrimoniali e reddituali degli ex coniugi, ponendo in risalto, infine, l’ammissione dello stesso B. di essere “ultracapiente”.
, non è necessaria una individuazione precisa degli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituali dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione attendibile.
In proposito la Corte ha in più occasioni affermato che, benchè la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita e anche il diretto godimento di beni, il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del “quantum” dell’assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974).
L’infedeltà- così come il diniego di assistenza, o il venir meno della coabitazione-
L’infedeltà- così come il diniego di assistenza, o il venir meno della coabitazione- viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi (art. 143, secondo comma, cod. civ.): così da infirmare, alla radice, l’affectio familiae in guisa tale da giustificare, secondo una relazione ordinaria causale, la separazione. È quindi la premessa, secondo l’id quod plerunque accidit, dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi (art. 151, primo comma, cod. civ.).
Non per questo, tuttavia tale regolarità causale assurge a presunzione assoluta.
L’evento dissolutivo può rivelarsi già “prima facie“- e cioè, sulla base della stessa prospettazione della parte- non riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla condotta antidoverosa di un coniuge: come ad esempio, nell’ipotesi di un isolato e remoto episodio d’infedeltà (ma anche di mancata assistenza, o allontanamento dalla casa coniugale), da ritenere presuntivamente superato, nel prosieguo, da un periodo di convivenza.
Va da sé, infatti, che occorre l’elemento della prossimità (“post hoc, ergo propter hoc“): la presunzione opera quando la richiesta di separazione personale segua, senza cesura temporale, all’accertata violazione del dovere coniugale.
Diversamente, nel caso- infrequente, ma non eccezionale- di accettazione reciproca di un allentamento degli obblighi previsti dalla norma (come nel regime- secondo la definizione invalsa nell’uso- dei “separati in casa“), si prospetta un fatto secondario, accidentale e atipico, che contrasta l’applicabilità della regola generale di causalità: onde, il relativo onere probatorioincumbit ei qui dicit.
Spetterà quindi all’autore della violazione dell’obbligo la prova della mancanza del nesso eziologico tra infedeltà e crisi coniugale: sotto il profilo che il suo comportamento si sia inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse. In una parola, in una crisi del rapporto matrimoniale già in atto (Cass., sez. I, 14 febbraio 2012, n. 2059).
Tale riparto dell’onere probatorio oltre a palesarsi rispettoso del canone legale (art. 2697 cod. civ.) è altresì aderente al principio empirico della vicinanza della prova; laddove, riversare la dimostrazione della rilevanza causale in ordine all’intollerabilità della prosecuzione della convivenza su chi abbia subito l’altrui infedeltà si risolverebbe nella probatio diabolica che in realtà il matrimonio era sempre stato felice fino alla vigilia dell’adulterio (o dell’omissione di assistenza, o dell’interruzione della coabitazione.Tanto premesso, la S.C. precisa che, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l’art. 143 c.c. pone a carico dei medesimi coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, cosicché, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass. 28 settembre 2001, n. 12130; Cass. 18 settembre 2003, n. 13747);
– Inoltre, l’abbandono della casa familiare non concreta la violazione di un obbligo matrimoniale quante volte sia stato causato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando risulti intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto, così da non spiegare rilievo causale ai fini della crisi matrimoniale.
Con il secondo mezzo si deduce l’omesso esame, evidentemente ai sensi dell’art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, del peggioramento delle condizioni economiche e reddituali del ricorrente; sotto il medesimo profilo si denuncia la violazione dell’art. 156 c.c. , comma 2, , richiamandosi l’orientamento secondo cui nel corso del giudizio di separazione rilevano le evoluzioni della situazione reddituale dei coniugi, onde adeguare la pronuncia, eventualmente stabilendo una misura dell’assegno diversa per determinati periodi, ai presupposti inerenti alla determinazione della misura dell’assegno.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI – 1 CIVILE
Sentenza 17 dicembre 2013 – 3 aprile 2014, n. 7886 (Presidente Macioce – Relatore Bisogni)
Osserva
1. Il Tribunale di Pesaro con sentenza n. 641 del 28 dicembre 2010 – successiva a quella non definitiva del 14 ottobre 2008, dichiarativa della separazione dei coniugi G. e F. – ha respinto le reciproche domande di addebito e posto a carico del G. un assegno mensile di 800 euro, compensando per metà le spese processuali e ponendo la quota residua a carico di G.G. 2. Ha proposto appello il G. affermando che il Tribunale aveva fornito una carente e contraddittoria motivazione, oltre che una errata valutazione delle prove raccolte, sui punti decisivi: a) della responsabilità della F. nella crisi coniugale, determinata dal suo disinteresse per il marito, dal suo continuo allontanamento dalla residenza familiare e dalla sua relazione extra-coniugale, b) della carenza dei presupposti per l’imposizione dell’assegno di mantenimento a carico del G. 3. La Corte di appello di Ancona ha respinto l’impugnazione. 4. Propone ricorso per cassazione G.G. affidandosi a quattro motivi di impugnazione. 5. Con il primo motivo di ricorso il Gai deduce vizi della motivazione consistiti nella superficiale o omessa valutazione del materiale probatorio da cui emergerebbe inequivocamente: a) il disinteresse della F. per il marito manifestatosi pienamente dal momento in cui le sue condizioni di salute si aggravarono, b) l’atteggiamento irridente per le sue difficoltà nell’intrattenere rapporti sessuali, c) l’inizio di una relazione con un altro uomo. 6. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta di non aver potuto rispondere al capitolo 11 dell’interrogatorio formale avente per oggetto la relazione extra-coniugale della F. 7. Con il terzo motivo il ricorrente contesta la ritenuta sussistenza delle condizioni per l’imposizione di un assegno di mantenimento e rileva che più di un terzo della sua pensione è destinata a spese mediche e di assistenza privata, che la F. ha rinunciato a lavorare e non ha mai dimostrato di aver ricercato un lavoro, che la stessa non solo non deve fare fronte a canoni di locazione, in quanto convive con la sorella benestante, ma anzi percepisce un canone di locazione relativo alla villa di cui è comproprietaria ed è in possesso di titoli mobiliari. 8. Con il quarto motivo il ricorrente contesta la decisione di primo grado relativa alle spese processuali in quanto non ha tenuto conto della reciproca soccombenza. 9. Si difende con controricorso D.F.
Ritenuto che
10. Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.
11. Il primo motivo prospetta la ricostruzione della crisi coniugale secondo il punto di vista del ricorrente senza riportare oggettivamente l’esito della prove raccolte in istruttoria al fine di dimostrare in cosa sarebbe consistito il dedotto vizio motivazionale. Peraltro va anche rilevato che la Corte di appello ha compiuto una scrupolosa analisi del materiale probatorio per illustrare le ragioni che hanno giustificato la sua decisione di rigettare l’appello ritenendo non provata la violazione dei doveri coniugali lamentata dal G.
12. Il secondo motivo è palesemente infondato dato che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile il capitolo della prova per interpello vertente su fatti sfavorevoli alla posizione processuale non dell’interrogando ma della controparte.
13. Quanto al terzo motivo valgono le stesse considerazioni svolte per il primo motivo. Anche su questo punto della decisione la motivazione della Corte di appello appare congrua sia quanto all’analisi del materiale probatorio sia quanto alla illustrazione delle ragioni che hanno portato alla quantificazione dell’assegno nella misura sopra indicata con riferimento alla giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento del diritto al mantenimento e di liquidazione dell’assegno.
14. Infine il quarto motivo è anch’esso palesemente infondato perché la motivazione del giudice di primo grado è chiarissima nell’affermare che la condanna parziale alle spese emessa in primo grado si giustifica con il totale rigetto delle conclusioni dell’odierno ricorrente mentre la domanda di riconoscimento del diritto all’assegno di mantenimento proposta dalla F. è stata accolta dal Tribunale.
La Corte condivide pienamente tale relazione e pertanto ritiene che il ricorso del Gai vada respinto con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio.
Non sussistono i presupposti,ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo del contributo dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 2.200 euro di cui 200 per esborsi in favore della controricorrente. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
In una diversa fase , nella quale l’espressione convivenza more uxorio andava
gradualmente sostituendo quella di concubinato, prevaleva una sorta di “agnosticismo”
dell’ordinamento nei confronti del fenomeno, derivante dalla mancata regolamentazione
normativa di esso, e, con riferimento ai principii costituzionali, dall’art. 29 Cost., che
soltanto “riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”,
disposizione ritenuta confermativa del disinteresse dell’ordinamento verso altri tipi di
organizzazione familiare.
In una fase successiva, che si può collocare temporalmente alle soglie e successivamente
alla riforma generale del diritto di famiglia, l’espressione “famiglia di fatto” comincia ad
essere sempre più frequentemente accolta. Essa non indica soltanto il convivere come
coniugi, ma individua una vera e propria “famiglia”, portatrice di valori di stretta
solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di
educazione e istruzione della prole. In tal senso, si rinviene, seppur indirettamente, nella
stessa Carta Costituzionale, una possibile garanzia per la famiglia di fatto, quale
formazione sociale in cui si svolge la personalità dell’individuo, ai sensi dell’art. 2 Cost. La
riforma del diritto di famiglia del 1975, pur non contenendo alcun riferimento esplicito alla
famiglia di fatto, viene ad accelerare tale evoluzione di idee:
nella rinnovata normativa emerge un diverso modello familiare, aperto e comunitario, una
sicura valutazione dell’elemento affettivo, rispetto ai vincoli formali e coercitivi,
l’eliminazione di gran parte delle discriminazioni della filiazione naturale rispetto a quella
legittima. E talora si ritiene attribuita rilevanza giuridica alla famiglia di fatto, in presenza
di figli, con riferimento all’art. 317 bis c.c., ove si precisa che i genitori naturali, se
conviventi, esercitano congiuntamente la potestà.
La massima
In caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’instaurazione di una famiglia di
fatto, quale rapporto stabile e duraturo di convivenza, attuato da uno
degli ex coniugi, rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello
di vita caratterizzanti la pregressa convivenza matrimoniale e, in
relazione ad essa, il presupposto per la riconoscibilità, a carico
dell’altro coniuge, di un assegno divorzile, il diritto al quale entra così
in uno stato di quiescenza, potendosene invero riproporre l’attualità
per l’ipotesi di rottura della nuova convivenza tra i familiari di fatto.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Sentenza 11 agosto 2011, n. 17195
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato, F.F. chiedeva dichiararsi, nei confronti della moglie L.P.,
la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con esclusione dell’assegno divorzile.
Costituitosi il contraddittorio, la L. dichiarava di non opporsi al divorzio, e chiedeva
assegno per sè.
Il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva, dichiarava la cessazione degli effetti
civili del matrimonio. Con sentenza definitiva del 30 settembre – 6 ottobre 2005, rigettava
la domanda di assegno della L., stante la stabile convivenza more uxorio di questa con
altro uomo.
Proponeva appello avverso tale sentenza la L., ribadendo la richiesta di assegno per sè.
Costituitosi il contraddittorio, il F. chiedeva rigettarsi l’appello.
La corte d’Appello di Roma, con sentenza 12 giugno – 20 giugno 2007, in parziale riforma
dell’impugnata sentenza, disponeva in favore della L. assegno mensile per l’importo di
Euro 250,00.
Ricorre per cassazione il F., sulla base di tre motivi.
Resiste, con controricorso, la L..
Il ricorrente ha presentato memoria per l’udienza.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5,
nonchè vizio di motivazione in ordine alla stabile convivenza della L. con altro uomo, ciò
che dovrebbe escludere la corresponsione di assegno divorzile a carico dell’ex coniuge.
Per una migliore intelligenza della problematica sollevata, va considerato che una
convivenza stabile e duratura, con o senza figli, tra un uomo e una donna, che si
comportano come se fossero marito e moglie, è stata volta a volta definita con espressioni
diverse, quali concubinato, convivenza more uxorio, famiglia di fatto, la prima connotata
negativamente, la seconda di valore neutro e la terza positivamente connotata. Si può
addirittura ipotizzare una sorta di passaggio, almeno in parte anche in successione
temporale, dall’uso di un’espressione all’altra, che si accompagna ad un corrispondente
mutamento nel costume sociale.
La prima fase è anche l’unica che trova (o, meglio, trovava) un preciso riscontro
normativo: il concubinato (una sorta di adulterio continuato) costituiva reato, nonchè
causa di separazione per colpa.
La convivenza tra uomo e donna, come se fossero coniugi, rilevava soltanto come forma di
sanzione – e condizione necessaria era ovviamente che uno dei conviventi fosse sposato –
al fine di maggior difesa della famiglia legittima. La fase del concubinato volgeva al
termine, dopo una nota sentenza della Corte Costituzionale (Corte Cost. n 167/1969) che
cancellò tale ipotesi di reato.
In una diversa fase , nella quale l’espressione convivenza more uxorio andava
gradualmente sostituendo quella di concubinato, prevaleva una sorta di “agnosticismo”
dell’ordinamento nei confronti del fenomeno, derivante dalla mancata regolamentazione
normativa di esso, e, con riferimento ai principii costituzionali, dall’art. 29 Cost., che
soltanto “riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”,
disposizione ritenuta confermativa del disinteresse dell’ordinamento verso altri tipi di
organizzazione familiare.
In una fase successiva, che si può collocare temporalmente alle soglie e successivamente
alla riforma generale del diritto di famiglia, l’espressione “famiglia di fatto” comincia ad
essere sempre più frequentemente accolta. Essa non indica soltanto il convivere come
coniugi, ma individua una vera e propria “famiglia”, portatrice di valori di stretta
solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di
educazione e istruzione della prole. In tal senso, si rinviene, seppur indirettamente, nella
stessa Carta Costituzionale, una possibile garanzia per la famiglia di fatto, quale
formazione sociale in cui si svolge la personalità dell’individuo, ai sensi dell’art. 2 Cost. La
riforma del diritto di famiglia del 1975, pur non contenendo alcun riferimento esplicito alla
famiglia di fatto, viene ad accelerare tale evoluzione di idee:
nella rinnovata normativa emerge un diverso modello familiare, aperto e comunitario, una
sicura valutazione dell’elemento affettivo, rispetto ai vincoli formali e coercitivi,
l’eliminazione di gran parte delle discriminazioni della filiazione naturale rispetto a quella
legittima. E talora si ritiene attribuita rilevanza giuridica alla famiglia di fatto, in presenza
di figli, con riferimento all’art. 317 bis c.c., ove si precisa che i genitori naturali, se
conviventi, esercitano congiuntamente la potestà.
Nella specie, la Corte d’Appello accerta l’instaurazione di un rapporto stabile di convivenza
della L. con altro uomo: questi ha dato un apporto notevole al menage familiare,
mettendo a disposizione per la convivenza un’abitazione di (OMISSIS), proprietà di una
s.r.l. di cui egli detiene il 99% delle quote, la coppia ha avuto due figli, in un breve lasso di
tempo (2001 – 2003); durante la convivenza matrimoniale non erano nati figli.
Presume la Corte di merito che gli impegni connessi alla maternità ed alìaccudimento dei
bambini, ancora in tenera età, abbiano impedito “il collocamento nel mondo del lavoro
della L.”;
Ritiene peraltro che, benchè la volontarietà di alcune scelte di vita della L. (l’instaurazione
della convivenza, la nascita dei figli, etc.), non possa farsi ricadere sul coniuge, tuttavia la
sperequazione dei mezzi di questa di fronte alle disponibilità economiche del F. – che già
caratterizzavano il tenore di vita durante la convivenza matrimoniale – giustifichi la
corresponsione di un assegno divorzile a carico dell’ex coniuge. l’argomentazione del
Giudice a quo è palesemente erronea.
E’ vero che giurisprudenza consolidata di questa Corte (tra le altre, da ultimo, Cass. n
23968/2010) afferma che la mera convivenza del coniuge con altra persona non incide di
per sè direttamente sull’assegno di mantenimento. E tuttavia, ove tale convivenza assuma
i connotati di stabilità e continuità, e i conviventi elaborino un progetto ed un modello di
vita in comune (analogo a quello che; di regola caratterizza la famiglia fondata sul
matrimonio: come già si diceva, arricchimento e potenziamento reciproco della personalità
dei conviventi, e trasmissione di valori educativi ai figli (non si deve dimenticare che
obblighi e diritti dei genitori nei confronti dei figli sono assolutamente identici, ai sensi
dell’art. 30 Cost. e art. 261 c.c., in ambito matrimoniale e fuori dal matrimonio), la mera
convivenza si trasforma in una vera e propria famiglia di fatto (al riguardo, Cass., n.
4761/1993).
A quel punto il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto
durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner non può che venir meno di fronte:
all’esistenza di una famiglia, ancorchè di fatto. Si rescinde così ogni connessione con il
tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e,
con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile, fondato sulla
conservazione di esso (v. s.u. 2 punto Cass. 2003 n. 11975).
E’ evidente peraltro che non vi è nè identità, nè analogia tra il nuovo matrimonio del
coniuge divorziato, che fa automaticamente cessare il suo diritto all’assegno, e la
fattispecie in esame, che necessita di un accertamento e di una pronuncia giurisdizionale.
Come talora questa Corte ha precisato (al riguardo, tra le altre, Cass. n. 3503/1998), si
tratta, in sostanza, di quiescenza del diritto all’assegno, che potrebbe riproporsi, in caso di
rottura della convivenza tra i familiari di fatto, com’è noto effettuabile ad nutum, ed in
assenza di una normativa specifica, estranea al nostro ordinamento, che non prevede
garanzia alcuna per l’ex familiare di fatto (salvo eventuali accordi economici stipulati tra i
conviventi stessi).
Va pertanto accolto il primo motivo di ricorso, assorbente rispetto agli altri, attinenti alla
quantificazione dell’assegno e al regime delle spese processuali cassata la sentenza
impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che
esaminerà il merito della causa, attenendosi ai principii suindicati e pure si pronuncerà
sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;
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cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa
composizione, che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di
legittimità.
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Originally posted 2015-06-22 16:29:18.