SEPARAZIONE CONIUGI BOLOGNA, NUOVA RELAZIONE DELLA MOGLIE CONSEGUENZA DELLA CRISI DI COPPIA
SEPARAZIONE CONIUGI BOLOGNA
Al contrario la relazione della moglie appare ” relativamente giustificata “, alla luce di quella più duratura, ostinata e risalente del marito, essendo iniziata quando ormai si era deteriorato il rapporto coniugale ( al riguardo, giurisprudenza consolidata di questa Corte: tra le altre, Cass. N. 27730/2013). Del resto non era stata neppure allegata dal marito la circostanza di una situazione di crisi tra i coniugi anteriore alla sua relazione, che – secondo la pronuncia impugnata – provocò una c isi tra i coniugi di cui la successiva relazione della moglie appunto costitutiva una diretta conseguenza.
Suprema Corte di Cassazione SEPARAZIONE CONIUGI BOLOGNA
sezione VI
ordinanza 13 ottobre 2014, n. 21596
Il Tribunale di Trieste, con sentenza in data 6/8/2010, dichiarava la separazione giudiziale tra) B.A. e C.C., con addebito al marito. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza in data 4/8/2011, confermava la sentenza di primo grado. Ricorre per cassazione il marito. Resiste con controricorso la moglie. Il ricorrente deposita memoria difensiva, che nulla in sostanza aggiunge alle argomentazioni del ricorso. Appare infondata l’eccezione di inammissibilità del gravame per nullità della procura speciale. Questa è inserita in calce al ricorso con l’indicazione specifica della sentenza impugnata ( data di deposito, pubblicazione, numero d’ordine e data di notifica ); non rilevado tal senso che non vi sia indicazione dell’organo giudiziario che ha emesso la sentenza, pacificamente risultante dal ricorso. Quanto ai motivi del ricorso, no si ravvisano violazioni di legge. Il giudice a quo valuta le argomentazioni del primo giudice e risponde adeguatamente alle censure formulate in atto di appello; dopo aver riportato vari passi della sentenza impugnata , sostiene che non vi sono ragioni per dubitare dell’attendibilità dei testi che si sono riferiti alla relazione extramatrimoniale del marito, iniziata nel 2003, poi cessata e ripresa in prossimità della separazione. Al contrario la relazione della moglie appare ” relativamente giustificata “, alla luce di quella più duratura, ostinata e risalente del marito, essendo iniziata quando ormai si era deteriorato il rapporto coniugale ( al riguardo, giurisprudenza consolidata di questa Corte: tra le altre, Cass. N. 27730/2013). Del resto non era stata neppure allegata dal marito la circostanza di una situazione di crisi tra i coniugi anteriore alla sua relazione, che – secondo la pronuncia impugnata – provocò una c isi tra i coniugi di cui la successiva relazione della moglie appunto costitutiva una diretta conseguenza. Va pertanto rigettato il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in €. 4.000,00 per compensi, €. 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell’art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
BASTA L’ADULERIO A GIUSTIFICARE ADDEBITO ?
In tema di separazione giudiziale dei coniugi, si presume che l’inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravità, determini l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sé, l’addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l’adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale.
Tribunale Monza, 07/01/2019, n.6
Separazione coniugale e violazione del dovere di fedeltà
In tema di addebito della separazione coniugale per violazione del dovere di fedeltà, le dichiarazioni rese dai figli spontaneamente o in sede di deposizione testimoniale da cui emerge da un lato, l’instaurazione di una relazione extraconiugale ad opera di uno dei genitori e, dall’altro, che i contrasti e le discussioni pesanti tra gli stessi avevano avuto avvio solo successivamente alla scoperta, da parte dell’altro coniuge, di detta relazione – escludendo, dunque, la preesistenza al tradimento di una crisi coniugale -, costituiscono prova efficace ed esauriente della violazione del dovere suddetto.
Corte appello Cagliari sez. I, 16/10/2018, n.869
COSA VUOL DIRE CRISI FAMIGLIARE?
In tema di separazione giudiziale dei coniugi si presume che l’inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravità, determini l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sé, l’addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l’adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale.
Ciò sta a significare che, a fronte della prova dell’adulterio, il richiedente l’addebito abbia assolto all’onere della prova su di lui gravante solo dando prova della condotta dell’altro coniuge, non essendo egli onerato anche della dimostrazione dell’efficienza causale dal medesimo svolta; spetta, di conseguenza, all’altro coniuge di provare, per evitare l’addebito, il fatto estintivo e cioè che l’adulterio sopravvenne in un contesto familiare già disgregato.
Tribunale Modena sez. II, 13/07/2017, n.1248
BASTANO I MESSAGGI?
In tema di separazione giudiziale dei coniugi, la prova dell’adulterio (nella specie, del marito) ben può fondarsi su messaggi (Sms) estratti dal telefono cellulare dell’uomo, di cui la moglie è entrata in possesso, essendo recessivo, rispetto al diritto di difesa in giudizio, quello alla inviolabilità della corrispondenza.
Tribunale Roma, 17/05/2017
COME PROVARE ADULTERIO?
In tema di separazione giudiziale dei coniugi, ai fini dell’addebito della stessa al coniuge infedele, nonostante la violazione dell’obbligo di fedeltà costituisca senza alcun dubbio una violazione particolarmente grave, che determina l’intollerabilità della convivenza e rappresenta una circostanza idonea e sufficiente a determinare la pronuncia di addebito a carico del coniuge responsabile, si ritiene necessaria la sussistenza del nesso di causalità fra l’infedeltà e la crisi del rapporto di coppia.
Infatti, non giustifica l’addebito della separazione l’accertamento della preesistenza di una crisi coniugale già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Ciò posto, nel caso di specie, il Tribunale ha pronunciato l’addebito nei confronti del marito in quanto era emerso in giudizio che, prima della scoperta del tradimento da parte di costui, il rapporto di coniugio non fosse già definitivamente compromesso e che la moglie credesse ancora di poter salvare l’unione.
Tribunale Milano sez. IX, 19/06/2017, n.6831
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