SEPARAZIONE CONIUGI BOLOGNA, E IL PATRIMONIO? SPESSO SON DOLORI !! SEPARAZIONE CONIUGI BOLOGNA CON INGENTE PATRIMONIO
egge n. 74 del 1987 operano con riferimento a tutti gli atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge. Tale agevolazione si estende ad ogni tipo di “tassazione”, indipendentemente dalla natura di imposta o di tassa in senso proprio del tributo concretamente in discussione.
Cass. civ., Sez. I, 10/07/2018, n. 18138
Sulla efficienza di un patto parasociale che trova la sua causa giustificativa nell’ambito degli accordi di divisione del complessivo compendio di una comunione sciolta per separazione personale tra coniugi non hanno influenza, di per sé, le vicende che concernono il successivo svolgimento dell’impresa sociale a cui è relativo, quale, nella specie concreta, l’aumento di capitale verificatosi.
Una volta intervenuta la separazione personale dei coniugi, ciascuno di essi può domandare la divisione del patrimonio comune, da effettuarsi secondo i criteri stabiliti dagli articolo 192 e 194 c.c.; ne consegue che, quello dei coniugi che sia rimasto nel possesso esclusivo di beni fruttiferi già appartenuti alla comunione legale, deve intendersi tenuto al pagamento pro quota verso l’altro coniuge del corrispettivo di tale godimento, secondo le regole generali.
Cass. civ., Sez. III, 14/05/2003, n. 7372 (rv. 563007)
Una volta intervenuta la separazione personale dei coniugi in regime patrimoniale di comunione dei beni, va escluso che continui a sussistere, a vantaggio dei terzi, una generale presunzione di comunione relativa ai beni che sono nella disponibilità esclusiva di uno di essi che non sia in grado di dimostrare con atto di data certa la proprietà individuale. Occorre infatti distinguere la presunzione di comproprietà posta dall’art. 195 c.c. che riflette i rapporti tra i coniugi, dalla presunzione posta dall’art. 197 c.c., che riguarda l’interesse dei terzi a non vedersi pregiudicata la possibilità di avvalersi degli effetti della presunzione medesima dall’avvenuto scioglimento della comunione rimesso alla esclusiva volontà dei coniugi ed attuato con il prelevamento effettuato da ciascuno di essi. Invero tra i coniugi il prelevamento dei beni effettuato da uno di essi sancisce il superamento della presunzione di comunione solo se avvenuto in accordo con l’altro, mentre nei riguardi dei terzi la presunzione di comproprietà dei beni non può continuare ad essere riferita a tutti i beni nell’esclusiva disponibilità del coniuge separato che li possiede, per il solo fatto che questi non sia in grado di dimostrarne la proprietà esclusiva con atto di data certa. Pertanto, il terzo che voglia avvalersi della presunzione di proprietà comune dei beni mobili non registrati, prelevati da uno dei coniugi a seguito di separazione personale e divisione del patrimonio, per potersi avvalere della presunzione stabilita dall’art. 197 c.c. deve dimostrare che il bene in contestazione sia stato acquistato in un momento anteriore allo scioglimento della comunione stessa.
Tribunale Monza, Sez. IV, 07/07/2009, n. 2074
In tema di comunione legale tra i coniugi, i rimborsi e le restituzioni delle somme spettanti in dipendenza dell’amministrazione dei beni comuni, nei limiti delle somme prelevate da ciascuno dei coniugi dal patrimonio comune per fini diversi dall’adempimento delle obbligazioni cui sono destinati per legge i beni in regime di comunione legale, si effettuano solo al momento della divisione dei beni comuni che, in caso di separazione dei coniugi, coincide con il passaggio in giudicato della relativa pronuncia.
Tribunale Novara, 03/10/2006, n. 824
Il diritto del coniuge divorziato ad una parte dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge, prevista dall’art. 12 bis della legge n. 898/1970, costituisce uno degli effetti patrimoniali del divorzio e richiede, quali presupposti per il suo riconoscimento, che il richiedente non sia passato a nuove nozze e che gli sia riconosciuto un assegno divorziale, anche in assenza di una condanna giudiziale sul punto, Alla base di tale disposizione normativa, con cui si provvede alla ripartizione di un’entità economica maturata nel corso del rapporto di lavoro e del matrimonio grazie anche al contributo dell’altro coniuge, si rinvengono sia profili assistenzialistici, evidenziati dal fatto che la disposizione stessa presuppone la spettanza dell’assegno divorziale, sia, soprattutto, criteri di carattere compensativo, rapportati al contributo personale ed economico dato dall’ex coniuge alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quelle comune. Tale contributo, inoltre, deve essere valutato con riferimento all’intera durata del matrimonio, in quanto esso non cessa col venir meno della convivenza e con l’instaurarsi dello stato di separazione, di fatto o legale che sia, posto che la cessazione della convivenza non comporta automaticamente il totale venir meno della comunione materiale e spirituale di vita fra i coniugi (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. Civ., sez. I, n. 4867/2006).
Cass. civ., 23/10/1967, n. 2615
È possibile l’espropriazione forzata dell’intera quota, spettante ad un compartecipe, dei beni compresi in una comunione, di qualunque tipo essa sia. Iniziata l’espropriazione della quota, il giudice dell’esecuzione può disporre la separazione, se questa è possibile, della quota in natura spettante al debitore esecutato; o, se la separazione non è possibile, ordinare che si proceda alla divisione, oppure disporre la vendita della quota indivisa. In tutte le dette ipotesi, il pignoramento della quota consegue i suoi effetti, col risultato di concentrarsi sui singoli beni corrispondenti alla quota ed assegnati al condividendo esecutato. Non è, invece, ammissibile l’espropriazione forzata della quota di un singolo bene immobile indiviso, quando la massa in comune comprenda più beni della stessa specie, perchè, potendo, in sede di divisione, venire assegnata al debitore una parte di un altro bene facente parte della massa, il pignoramento potrebbe non conseguire i suoi effetti, per inesistenza nel patrimonio del debitore, dell’oggetto dell’esecuzione.
Cass. Civ., sez. V, 3 febbraio 2016, n. 2111 |
In tema di benefici fiscali, l’agevolazione di cui all’ art. 19 della l. n. 74 del 1987, nel testo conseguente alla declaratoria di incostituzionalità ( Corte cost., sentenza n. 154 del 1999), spetta per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi in esito alla separazione personale o allo scioglimento del matrimonio, atteso il carattere di “negoziazione globale” attribuito alla liquidazione del rapporto coniugale per il tramite di contratti tipici in funzione di definizione non contenziosa, i quali, nell’ambito della nuova cornice normativa (da ultimo culminata nella disciplina di cui agli artt. 6 e 12 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. nella l. n. 162 del 2014), rinvengono il loro fondamento nella centralità del consenso dei coniugi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la spettanza del beneficio rispetto al trasferimento, concordato tra i coniugi, di una porzione di immobile, che, in costanza di matrimonio, era stato dai medesimi acquistato “pro quota” in regime di separazione dei beni)cui agli artt. 702-bis e segg. c.p.c. |
Cass. Civ., sez. V, 22 maggio 2002, n. 7493 |
Le agevolazioni di cui all’ art. 19 della legge n. 74 del 1987 operano con riferimento a tutti gli atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge. Tale agevolazione si estende ad ogni tipo di “tassazione”, indipendentemente dalla natura di imposta o di tassa in senso proprio del tributo concretamente in discussione. |
Cass. Civ., sez. I, 15 maggio 1997, n. 4306 |
Sono pienamente valide le clausole dell’accordo di separazione che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi al fine di assicurarne il mantenimento. Il suddetto accordo di separazione, in quanto inserito nel verbale d’udienza (redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato), assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell’ art. 2699 cod. civ., e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo l’omologazione che lo rende efficace, titolo per la trascrizione a norma dell’ art. 2657 cod. civ., senza che la validità di trasferimenti siffatti sia esclusa dal fatto che i relativi beni ricadono nella comunione legale tra coniugi. |
Cass. Civ., sez. I, 15 maggio 1997, n. 4306 |
La clausola, con la quale i coniugi, nel verbale di separazione consensuale, riconoscano la proprietà esclusiva di singoli beni mobili ed immobili in favore della moglie e del marito, ancorché non costituisca una dichiarazione di scienza, bensì un negozio attributivo, ad integrazione del regolamento stabilito per la separazione personale, soddisfa, per i beni immobili, l’esigenza della forma scritta non essendo necessario l’atto notarile, perché non si tratta di liberalità, ne’ di convenzione matrimoniale “ex” art. 162 cod. civ. |
Cass. Civ., sez. I, 27 ottobre 1922, n. 3299 |
E valida la pattuizione, facente parte dell’accordo di separazione consensuale, secondo cui l’obbligazione di mantenimento debba essere adempiuto dal marito, anziche a mezzo di una prestazione periodica, con l’attribuzione definitiva alla moglie della proprieta di beni mobili od immobili, o di capitali in denaro. Tale attribuzione pertanto e, a sua volta, valida, ed estingue totalmente e definitivamente la predetta obbligazione, senza che in contrario rilevino il carattere non permanente dello stato di separazione e la possibilita che successivamente sorga, a carico del marito, l’Obbligo degli alimenti. |
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