SEPARAZIONE BOLOGNA RISOLVI TROVA SOLUZIONE COSA FARE

Con la separazione consensuale è l’istituto giuridico che consente ai coniugi,  di sospendere gli effetti civili del matrimonio in attesa del divorzio.
Con la separazione cessano i doveri di coabitazione e di fedeltà.

Molti meno conflitti rispetto alla giudiziale che comunque lo studio avvocato divorzista Bologna Sergio Armaroli affronta senza problemi.

La separazione consensuale si fonda sull’accordo dei coniugi su alcuni elementi fondamentali della divisione; essi sono, tra gli altri, l’assegnazione della casa coniugale, la quantificazione dell’assegno di mantenimento del coniuge (ove previsto) e dell’assegno di mantenimento dei figli, l’affidamento della prole, la spartizione dei beni comuni tra i coniugi.

 

quando il consenso è a titolo originario e quindi le parti presentano insieme il ricorso di separazione, ovvero essere successivo, allorché la separazione era nata come giudiziale (proposta quindi da una sola parte) ed è stata convertita solo successivamente in consensuale. 

Il miglior avvocato matrimonialista o divorzista – anche l’avvocato divorzista famoso – deve essere dotato di sensibilità e capacità empatiche. 

 

Le questioni che impegnano il cliente, infatti, lo coinvolgono emotivamente e talvolta gli impediscono di operare scelte razionali e convenienti: è compito dell’avvocato aiutare i clienti a pensare con il distacco necessario per trovare soluzioni rapide e soddisfacenti.

La separazione è consensuale quando i coniugi concordano sulla decisione di separarsi e sono d’accordo su ogni questione: aspetti patrimoniali, eventuale mantenimento di uno dei coniugi, affidamento dei figli, diritto di visita, mantenimento dei figli e assegnazione della casa coniugale.

 

corte di Cassazione|Sezione 6 1|Civile|Ordinanza|13 maggio 2021| n. 12802

Separazione giudiziale dei coniugi – Determinazione dell’assegno di mantenimento – Addebito della separazione – Difetto di specificità dei motivi di censura – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:


ORDINANZA

sul ricorso 31926-2019 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI VIOLI;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 640/2019 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 29/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 640/2019, depositata in data 29/07/2019, ha confermato la decisione del Tribunale, che aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi (OMISSIS) ed (OMISSIS), i quali avevano contratto matrimonio nel 1991, dalla cui unione erano nati due figli, respingendo le domande reciproche di addebito e la domanda della (OMISSIS) di fissazione di un assegno di mantenimento a proprio favore, ponendo a carico del marito soltanto un assegno mensile di Euro 300,00, a titolo di contributo al mantenimento di ciascuno dei due figli, conviventi con la madre.

In particolare, i giudici d’appello hanno respinto l’appello incidentale dello (OMISSIS) in ordine al mancato addebito della separazione alla (OMISSIS) (rilevando che vi era stata una precedente separazione, dal 2000, omologata nel 2006, cui era seguita una riconciliazione tra gli stessi coniugi, tra il 2007 ed il 2008, “piu’ esteriore…che sostanziale”) ed affermato, in punto di rigetto della domanda della (OMISSIS), di fissazione di un assegno di mantenimento a carico del marito, che, pur non svolgendo la moglie attivita’ lavorativa (mentre il marito svolgeva stabile lavoro presso (OMISSIS) spa) e non risultando, malgrado il possesso del titolo di avvocato, utilmente collocata nel mondo del lavoro, per eta’ e mancanza di pregresse esperienze, la stessa disponeva di “adeguati redditi propri, essendo proprietaria (anche pro-quota) di alcuni immobili, suscettibili di utilizzazione economica o di vendita ai fini di reinvestimento, ed era documentato “un ISEE 2013 di Euro 14.605,80”

Avverso la suddetta pronuncia, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, notificato il 28/10/2019, affidato a due motivi, nei confronti di (OMISSIS) (che resiste con controricorso). La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

  1. La ricorrente lamenta, con il primo ed il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 156 c.c., in punto di riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore, rilevando che le proprieta’ immobiliari della stessa sarebbero improduttive di reddito, stante la necessita’ di importanti lavori di ristrutturazione, e che la medesima e’ disoccupata, oltre che affetta da patologia agli occhi, con evidente disparita’ reddituale rispetto al coniuge, dirigente e proprietario di immobili, per il quale era stato valorizzato soltanto un CUD risalente all’anno 2009, dal quale emergeva comunque un reddito di Euro 29.000,00, oltre quello prodotto dai fitti commerciali degli immobili di proprieta’.
  2. Le censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono inammissibili.

Questa Corte (Cass. 9915/2007) ha gia’ precisato che “in tema di separazione tra coniugi, al fine della quantificazione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruita’ dell’assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualita’ e la quantita’ delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilita’ patrimoniali dell’onerato”, cosicche’ “il giudice non puo’ limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilita’ di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso), dovendo, in caso di specifica contestazione della parte, effettuare i dovuti approfondimenti – anche, se del caso, attraverso indagini di polizia tributaria – rivolti ad un pieno accertamento delle risorse economiche dell’onerato (incluse le disponibilita’ monetarie e gli investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili), avuto riguardo a tutte le potenzialita’ derivanti dalla titolarita’ del patrimonio in termini di redditivita’, di capacita’ di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro; e, nell’esaminare la posizione del beneficiario, deve prescindere dal considerare come posta attiva, significativa di una capacita’ reddituale, l’entrata derivante dalla percezione dell’assegno di separazione”, accertamenti questi che “si rendono altresi’ necessari in ordine alla determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio minore, atteso che anch’esso deve essere quantificato, tra l’altro, considerando le sue esigenze in rapporto al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le risorse ed i redditi di costoro”.

Sempre questa Corte (Cass. 17199/2013) ha chiarito che “l’articolo 156 c.c., comma 2, stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell’assegno non solo valutando i redditi dell’obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, ne’ determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti” (Cass. 605/2017).

In sostanza, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicche’ i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’articolo 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli “necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilita’ con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedelta’, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarieta’ post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio” (Cass. 12196/2017).

Ora, nella specie, risulta essere stato comunque effettuato un accertamento sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, sulla capacita’ della moglie di disporre di redditi propri e sui redditi dei due coniugi.

Inoltre, con la proposizione del ricorso per cassazione, nel quale, peraltro, vengono confusi i presupposti dell’assegno di mantenimento nel giudizio di separazione personale tra coniugi rispetto a quelli propri dell’assegno divorzile, la ricorrente non puo’ rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in se’ coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove e’ sottratto al sindacato di legittimita’, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non e’ conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilita’ e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011; Cass. 9097/2017; Cass. 29404/2017).

  1. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimita’, liquidate, per ciascuna delle controricorrenti, in complessivi Euro 2.500,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonche’ al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Dispone che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, articolo 52, siano omessi le generalita’ e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provv

 

Corte di Cassazione|Sezione 6 1|Civile|Ordinanza|31 dicembre 2020| n. 30014

Separazione giudiziale dei coniugi – Assegnazione di casa coniugale e assegno di mantenimento – Parametrazione dell’assegno di mantenimento – Assenza di lavoro della moglie per scelta comune dei coniugi – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:


ORDINANZA

sul ricorso 2965-2019 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 758/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 06/11 /2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. I, 1L1R,/ TRICOMI.

RITENUTO

che:

(OMISSIS) propone ricorso con quattro mezzi avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza in epigrafe indicata, che aveva confermato la decisione di primo grado in controversia concernente la separazione giudiziale dei coniugi; per quanto interessa il presente giudizio era stata confermata l’assegnazione della casa familiare in Matera a (OMISSIS) ed alla figlia convivente, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ed era stato previsto a favore della moglie un assegno di mantenimento di Euro 300,00= mensili, oltre adeguamento ISTAT.

(OMISSIS) ha replicato con controricorso.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex articolo 380 bis c.p.c.

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; il ricorrente, avendo riguardo alla statuizione di assegnazione alla moglie separata ed alla figlia (OMISSIS), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, della casa sita in (OMISSIS), come abitazione familiare, si duole che sia stato omesso l’esame della circostanza – ritenuta decisiva – riguardante il luogo dove si era svolta la vita di relazione della figlia (OMISSIS), segnatamente individuato in (OMISSIS), dove la ragazza aveva vissuto unitamente alla famiglia e frequentato la scuola tra il 2006 ed il 2013, mentre era rientrata a (OMISSIS) solo a seguito dell’iscrizione alla scuola superiore, dopo l’avvio del giudizio di separazione.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’articolo 155 quater c.c., lamentando l’avvenuta assegnazione al coniuge della casa in (OMISSIS) che non aveva la qualita’ di abitazione familiare, assegnazione in contrasto con l’interesse della figlia, poiche’ la separazione di fatto era avvenuta il 3/10/2009 e il ricorso per separazione era stato depositato il 9/10/2009, quando l’abitazione familiare era a (OMISSIS).

1.3. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili perche’ mirano ad ottenere un riesame del merito in termini conformi a quanto auspicato dal ricorrente.

La Corte distrettuale non ha affatto omesso di esaminare il fatto storico predetto, anche se e’ pervenuta ad una conclusione opposta a quella propugnata dal ricorrente, in quanto ha accertato, sulla scorta di quanto emerso nel corso del giudizio, che il nucleo familiare si spostava frequentemente sul territorio nazionale per scelta collegata alle occasioni lavorative del padre, ma poi faceva ritorno, quando possibile, a (OMISSIS), per dimorare presso l’originaria abitazione dove era stato costituito il nucleo familiare e dove, significativamente, era stata lasciata la residenza anagrafica di tutti i componenti della famiglia sino alla separazione, e con motivazione logica e congruente ha accertato che ricorrevano i presupposti per l’assegnazione della casa familiare in (OMISSIS).

Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, non costituiscono “fatti”, il cui omesso esame possa configurare il vizio suddetto, gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato – come nel presente caso sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014).

2.1. Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto – ritenuto decisivo per il giudizio relativo alla domanda di assegno di mantenimento -, consistente nella circostanza che la moglie volontariamente si era sottratta al lavoro, pur avendo seguito il marito in una citta’ ricca di opportunita’ lavorative.

2.2. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’articolo 156 c.c., comma 2, per omessa valutazione dell’attitudine al lavoro della controricorrente e della sua potenziale capacita’ di guadagno.

2.3. I motivi, che possono trattarsi congiuntamente, sono inammissibili.

2.4. La Corte di appello, confermando sul punto la statuizione di primo grado in merito alla previsione dell’assegno di mantenimento per la moglie, ha rimarcato che questa aveva una limitatissima capacita’ lavorativa “per avere sempre svolto, per scelta condivisa dall’altro coniuge, il ruolo di casalinga, ed avere in tal modo contribuito al mantenimento della famiglia, accettando di seguire il marito nei suoi frequenti spostamenti professionali”, ed ha sottolineato che l’assegno era stato parametrato alle esigenze minime della moglie, considerato che la stessa era priva di reddito.

Ne discende che il terzo motivo e’ inammissibile in quanto, sollecitando impropriamente il riesame del merito, non si confronta con la statuizione impugnata, ove e’ stato accertato che (OMISSIS) non aveva svolto attivita’ lavorativa durante il matrimonio per comune scelta dei coniugi, intesa a favorire la cura della famiglia, a fronte di frequenti spostamenti sul territorio nazionale dovuti all’attivita’ lavorativa del marito, e non indica alcun fatto storico di cui sia stato omesso l’esame.

Anche il quarto motivo e’ inammissibile perche’ non coglie la ratio decidendi: la Corte territoriale, infatti, ritenuta indiscussa la mancanza di una fonte di reddito per la moglie, ha confermato la determinazione dell’assegno di mantenimento in misura minima, osservando che la potenziale idoneita’ di (OMISSIS) a produrre reddito era limitatissima in ragione dei pregressi accordi e delle vicende familiari connotate da molteplici trasferimenti; la censura non si sofferma affatto su quanto accertato, limitandosi a proporre una personale ed opposta ricostruzione delle vicende familiari.

  1. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 2.300,00=, =, oltre Euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

– Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Corte di Cassazione|Sezione TRI|Civile|Sentenza|12 novembre 2019| n. 29178

Irpef – Separazione giudiziale tra coniugi – Assegno una tantum – Onere deducibile ex art. 10, co. 1, lett. c), Dpr 917/1986

AVVOCATO-bologna-ESPERTO

AVVOCATO-bologna-ESPERTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23955/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente-

contro

(OMISSIS), rappresentato e difeso, come da procura speciale in atti, dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS) in (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 77/34/11, depositata il 18 luglio 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 settembre 2019 dal Consigliere Dott. MICHELE CATALDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito l’Avv. dello Stato (OMISSIS) per la ricorrente;

FATTI DI CAUSA

  1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 77/34/11, depositata il 18 luglio 2011, che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso di (OMISSIS) contro l’avviso con il quale l’Ufficio aveva accertato, ai fini Irpef, per l’anno d’imposta 2001, il maggior reddito imponibile derivante dal recupero a tassazione dell’onere relativo al versamento, una tantum, effettuato dal contribuente alla moglie, di Euro 67.000,00, in ottemperanza ad atto di transazione stipulato tra le parti nel corso della loro causa di separazione giudiziale tra coniugi.

L’Agenzia, infatti, assumeva l’indeducibilita’, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ex articolo 10, comma 1, lettera c), del predetto componente positivo dal reddito imponibile del contribuente erogante, per difetto del carattere della periodicita’ dell’attribuzione patrimoniale, oltre che per la mancata previsione del relativo titolo in un provvedimento dell’autorita’ giudiziaria.

  1. Il contribuente si e’ costituito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

  1. Con il primo motivo, l’Ufficio ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione circa il fatto controverso e decisivo, individuato nell’affermata sussistenza di un giudicato interno relativo alla qualificazione dell’assegno in questione come assistenziale ed alimentare, che non sarebbe stata contestata dall’Agenzia nel giudizio di merito.
  2. Con il secondo motivo, l’Ufficio ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione sia dell’articolo2909 c.c., per avere il giudice a quo erroneamente affermato la sussistenza di un giudicato interno relativo alla qualificazione dell’assegno in questione come assistenziale ed alimentare, che non sarebbe stata contestata dall’Agenzia nel giudizio di merito; sia del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 10, comma 1, lettera c), per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’assegno in questione, non erogato periodicamente, ma pagato una tantum, fosse comunque deducibile ai sensi di tale disposizione, la quale prevede che: ” 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: (…) c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria;”.
  3. I due motivi, per la loro parziale coincidenza di contenuti, e comunque per la loro stretta connessione, vanno trattati congiuntamente e, essendo fondati, vanno accolti.

3.1. Deve infatti escludersi che la qualificazione dell’assegno in questione “come assegno “assistenziale” o “alimentare” deducibile ex articolo 10 ridetto” non sia stata contestata dall’Agenzia e sia quindi “divenuta definitiva”, cosi’ come invece affermato nella motivazione della sentenza impugnata (alla pag. 4), come unico motivo di rigetto dell’appello erariale.

Infatti, la contestazione sul punto dell’Ufficio, nei giudizi di merito, emerge dalla stessa sentenza impugnata (pag. 2, par. 2, primo e secondo capoverso), oltre che dalle relative porzioni delle controdeduzioni dell’Agenzia di fronte alla CTP e dell’appello erariale, trascritte dalla ricorrente nell’atto introduttivo di questo giudizio, senza contestazioni della controparte circa la corrispondenza delle citazioni al contenuto delle difese dalle quali sono tratte.

3.2. Deve poi darsi atto che e’ pacifico, per averlo piu’ volte affermato espressamente il contribuente nel controricorso (ad. es. a pag. 4 dell’atto) che l’assegno de quo e’ stato corrisposto una tantum, “a titolo di liquidazione e capitalizzazione dell’assegno di mantenimento” dal medesimo controricorrente alla moglie, a seguito di un accordo raggiunto tra i coniugi nell’ambito della causa di separazione giudiziale.

Tanto premesso, questa Corte ha gia’ chiarito che in tema di oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, articolo 10, comma 1, lettera g), (al pari del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 10, comma 1, lettera c)) limita la deducibilita’, ai fini dell’applicazione dell’IRPEF, solo all’assegno periodico – e non anche a quello corrisposto in unica soluzione – al coniuge, in conseguenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risulta da provvedimento dell’autorita’ giudiziaria. Tale differente trattamento – come affermato dalla Corte costituzionale nella ordinanza n. 383 del 2001 – e’ riconducibile alla discrezionalita’ legislativa la quale, riguardando due forme di adempimento tra loro diverse, una soggetta alle variazioni temporali e alla successione delle leggi, l’altra capace di definire ogni rapporto senza ulteriori vincoli per il debitore, non risulta ne’ irragionevole, ne’ in contrasto con il principio di capacita’ contributiva (Cass., 22/11/2002, n. 16462. Nello stesso senso Cass., 06/11/2006, n. 23659; Corte Cost., 29/3/2007,n. 113). Ed e’ stato, successivamente, ulteriormente precisato che, in tema d’IRPEF ed ILOR, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, articolo 10, (oggi confluito nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 10) non consente la deducibilita’ dal reddito dell’assegno corrisposto in un’unica soluzione, ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 8, all’ex coniuge, come affermato dalla Corte Cost. nelle ordinanze n. 383 del 2001 e n. 113 del 2007, non solo perche’ si tratta di norma agevolativa, non suscettibile di estensione, ma anche perche’ l’assegno periodico e l’attribuzione “una tantum” (pure se rateizzata) costituiscono forme di adempimento dell’obbligo a carico del divorziato differenti per natura giuridica, struttura e finalita’ (Cass., 30/05/2016, n. 11183. Cfr. altresi’, riguardo all’ontologica diversita’ funzionale dell’assegno divorzile corrisposto in unica soluzione, ai fini della del riconoscimento della pensione di reversibilita’ in favore del coniuge nei cui confronti e’ stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, Cass., S.U., 24/09/2018, n. 22434).

3.3. La decisione impugnata va quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, si puo’ provvedere anche nel merito, rigettando il ricorso introduttivo del contribuente.

  1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente;

condanna il controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

 

 

 

 

 

 

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