SEPARAZIONE BOLOGNA MANTENIMENTO FIGLI MINORI

SEPARAZION E CONIUGI INFELICI BOLOGNA

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SEPARAZIONE BOLOGNA MANTENIMENTO FIGLI MINORI

COME CALCOLARE IL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI? COM SI CALCOLA CON QUALI ELEMENTI ?SEPARAZIONE BOLOGNA MANTENIMENTO FIGLI MINORI AffiDAti SuBiTo ChiAma 0516447838 come si calcola come bisogna comportarsi nella separazione chiama subito 051 6447838

DA COSA DIPENDE? DA COSA VIENE DETERMINATO?

n tema di affidamento dei figli minori, la regola generale attualmente in vigore, da disattendere nei casi in cui vi sia l’evidente inidoneità ed inadeguatezza di uno dei genitori, è quella dell’affidamento condiviso, applicabile sia nell’ambito dei giudizi di separazione e di divorzio, sia nei procedimenti relativi l’ affidamento di figli nati da coppie non coniugate.

L’obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicché nell’ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l’obbligo dell’altro per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori. L’obbligo di mantenere il figlio, posto a carico del genitore dall’art. 147 c.c. non cessa con la maggiore età, ma si protrae fino a che il figlio medesimo sia in grado di provvedere alle proprie esigenze, oppure versi in colpa per non essersi messo in condizione o per essersi rifiutato di procurarsi un proprio reddito mediante l’esercizio di un’attività lavorativa. Pertanto, al fine di sottrarsi all’obbligo di mantenimento, il genitore non può limitarsi ad invocare la maggiore età del figlio, ma deve provare che quest’ultimo è in grado di mantenersi o, in caso contrario, che è responsabile della detta situazione. Per contro, nel caso di divorzio dei genitori, per il figlio convivente e mantenuto da uno di essi, è lo stesso che voglia ottenere il contributo dell’altro genitore a dover provare il persistente bisogno di mantenimento del figlio. L’obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui; pertanto l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo.

Il figlio maggiorenne che agisce per il riconoscimento del diritto al mantenimento nei confronti di uno dei genitori deve allegare il fatto costitutivo della propria mancanza di indipendenza economica trattandosi di una condizione legittimamente l’azione promossa.

 

 

Secondo le regole degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa, “ipso facto”, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso.

genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio –

 

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 che non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimo ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta -, il raggiungimento dell’indipendenza economica da parte del figlio non è dimostrato né dal mero conseguimento di un titolo di studio universitario né dalla mera celebrazione di un matrimonio cui non consegua la costituzione di una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente (nella specie, essendo anche il coniuge non autosufficiente).

Il provvedimento del Tribunale per i minorenni di sospensione dalla potestà non esonera i genitori adottivi dagli oneri economici, derivanti dall’obbligo di mantenimento del minore su di esso gravante, cui sono tenuti in forza del combinato disposto dell’art. 147 c.c. e dell’art. 48 della legge 4 maggio 1983, n. 184 a prescindere dall’esercizio della potestà, tant’è che tale obbligo permane, a talune condizioni, anche in caso di raggiungimento della maggiore età del figlio. Ne consegue che in caso di allontanamento del minore adottato dal nucleo familiare e di suo collocamento in una casa famiglia, le spese di ricovero rimangono a carico dei genitori adottivi, nei cui confronti il Comune, che le abbia anticipate, può rivalersi, salvo che essi alleghino e dimostrino lo stato d’indigenza.

In tema di obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio — che non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimo, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua (discutibile) scelta — , il giudice di merito non può prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (ancorché desunto, come nel caso, dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà e dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell’accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli, ovvero non sia stato in grado di raggiungere l’autosufficienza economica per propria colpa. (Nel caso di specie, il giudice di merito aveva stabilito che l’obbligo del padre di mantenimento della figlia, di ventiquattro anni e mezzo, frequentante la facoltà di biologia e con circa la metà degli esami sostenuti, sarebbe cessato «con il compimento da parte di questa del ventiseiesimo anno di età»).AAEE5

Il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato espletato attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, atteso che non può avere rilievo il successivo abbandono dell’attività lavorativa da parte del figlio, trattandosi di una scelta che, se determina l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non può far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti erano già venuti meno, ferma restando invece l’obbligazione alimentare, fondata su presupposti affatto diversi e azionabile direttamente dal figlio e non già dal genitore convivente.

AVVOCATO PER SEPARAZIONI BOLOGNA

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L’obbligo dei genitori di mantenere la prole sussiste per il solo fatto di averla generata e prescinde da ogni situazione del giudice al riguardo. Pertanto, qualora il genitore affidatario del figlio minore consenta che il medesimo vada a vivere con l’altro genitore, è tenuto a concorrere al suo mantenimento anche prima ed indipendentemente da un provvedimento di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio, potendo agire l’altro genitore, in caso d’inosservanza dell’obbligo, per l’attribuzione di un assegno a partire dalla data della domanda, e per il rimborso di quanto dovuto dall’onerato per il periodo precedente, tenendo al riguardo presente che a differenza del primo provvedimento, che mirando a tutelare il minore può essere adottato anche d’ufficio dal giudice, il secondo attiene alla definizione dei rapporti fra debitori solidali, e presuppone, perciò, la formulazione di una specifica richiesta da parte dell’avente diritto.

L’obbligo imposto dall’art. 147 c.c. ad entrambi i coniugi di mantenere, istruire ed educare la prole si riverbera nei rapporti esterni, con la conseguenza che, in ipotesi di obbligazioni derivanti dal soddisfacimento di esigenze primarie della famiglia, quali in particolare la cura della salute (nella specie: prestazioni sanitarie erogate da una struttura sanitaria al figlio minorenne) deve riconoscersi il potere dell’uno e dell’altro coniuge di fronte ai terzi, in virtù di una mandato tacito, di compiere gli atti occorrenti e di assumere le correlative obbligazioni con effetti vincolanti per entrambi, in deroga al principio secondo cui soltanto il coniuge che ha personalmente stipulato l’obbligazione risponde del debito contratto.

Anche in caso di separazione personale tra coniugi, l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro, secondo le regole di cui all’art. 148 c.c., al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento, da parte di questi, della maggiore età, ma persiste finché il figlio stesso non abbia raggiunto l’indipendenza economica (o sia stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica), ovvero finché non sia provato che, posto nelle concrete condizioni per poter addivenire alla autosufficienza economica, egli non ne abbia, poi, tratto profitto per sua colpa. Non può ritenersi, peraltro, idonea ad esonerare il genitore non convivente dall’obbligo di mantenimento la profferta di una qualsiasi occasione di lavoro eventualmente rifiutata dal figlio, dovendo essa risultare, per converso, del tutto idonea rispetto alle concrete e ragionevoli aspettative del giovane, sì da far ritenere il suo eventuale rifiuto privo di qualsivoglia, accettabile giustificazione (principio affermato dalla S.C. in relazione al rifiuto — ritenuto, nella specie, legittimo, contrariamente a quanto stabilito dal giudice di merito — opposto dal figlio ventenne di genitori separati ad un’offerta d’ingaggio per un anno, e per la somma di ottocentomila lire mensili più vitto ed alloggio, ricevuto da una società di pallacanestro. La corte di legittimità, nel cassare la sentenza, ha, ancora, osservato che, in essa, mancava ogni valutazione tanto in ordine alla precarietà dell’offerta quanto alla ragionevolezza delle aspirazioni del giovane, che vi aveva rinunciato per non sacrificare l’anno scolastico — V liceo scientifico — da lui frequentato).

Il genitore, il quale contesti la sussistenza del proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni che non svolgano attività lavorativa retribuita, è tenuto a fornire la prova che ciò dipenda da una condotta colpevole del figlio che persista in un atteggiamento di inerzia nella ricerca di un lavoro compatibile con le sue attitudini, rifiuti le occasioni che gli vengano offerte o abbandoni senza valide giustificazioni il posto di lavoro da esso occupato (nella specie è stato ritenuto giustificato l’abbandono volontario del lavoro nell’azienda paterna da parte del figlio, cui veniva corrisposta una retribuzione effettiva inferiore alla retribuzione sindacale indicata sulla busta paga).

L’obbligo di mantenere il figlio, posto a carico del genitore dall’art. 147 c.c. non cessa con la maggiore età, ma si protrae fino a che il figlio medesimo sia in grado di provvedere alle proprie esigenze, oppure versi in colpa per non essersi messo in condizione o per essersi rifiutato di procurarsi un proprio reddito mediante l’esercizio di un’attività lavorativa. Pertanto, al fine di sottrarsi all’obbligo di mantenimento, il genitore non può limitarsi ad invocare la maggiore età del figlio, ma deve provare che quest’ultimo è in grado di mantenersi o, in caso contrario, che è responsabile della detta situazione. Per contro, nel caso di divorzio dei genitori, per il figlio convivente e mantenuto da uno di essi, è lo stesso che voglia ottenere il contributo dell’altro genitore a dover provare il persistente bisogno di mantenimento del figlio.

 

Al minore verrà poi assegnata la collocazione prevalente presso un genitore, garantendo all’altro delle modalità minime che consentano di trascorrere del tempo con il figlio.

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Osserva il ricorrente che l’ammontare del contributo mensile per il mantenimento dei figli di cui risulta ora onerato è stato raddoppiato dalla Corte territoriale, rispetto a quanto deciso in primo grado, proprio sulla base della prova documentale consistente nella relazione investigativa, che non avrebbe potuto essere utilizzata perchè acquisita in violazione delle norme procedurali di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, e art. 356 c.p.c.. Afferma l’impugnante, inoltre, che l’odierna controricorrente non ha chiarito in alcun modo cosa le abbia impedito di produrre una simile relazione in precedenza, nel corso del primo o secondo grado del giudizio. Il ruolo di “coadiuvante” svolti da ricorrente nella impresa di famiglia, richiamato dalla Corte d’Appello sulla base della relazione investigativa acquisita, peraltro, era già stato esaminato nel primo grado del giudizio, nel corso del quale erano state anche disposte ed espletate le indagini di polizia tributaria sui redditi, sul patrimonio e sul tenore di vita delle parti. Dalla stessa relazione la Corte territoriale ha desunto che il reddito del C. non si limita alla percezione di una modesta pensione, risultando proprietario di unità immobiliari. La Corte di merito afferma pure, sempre sul fondamento della relazione investigativa, che l’odierno ricorrente “ha a disposizione un’auto BMW”, sintomo rivelatore di una non indifferente capacità patrimoniale. Il motivo di ricorso si appalesa infondato, in considerazione delle esigenze e finalità pubblicistiche di tutela degli interessi morali e materiali della prole, che sono sottratte all’iniziativa e alla disponibilità delle parti, ed in virtù delle quali è fatto sempre salvo il potere del giudice di adottare d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, ivi compresi quelli di attribuzione e determinazione del quantum del contributo di mantenimento da porre a carico del genitore non affidatario (cfr. Cass. sez. 1^, sent. 13.01.2004, n. 270; Cass. sez. 1^, sent. 22.06.1999, n. 6312). E’ orientamento consolidato e condivisibile di questa Corte di legittimità, e si intende pertanto assicurarvi continuità, quello secondo cui “la L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 9”, così “come l’art. 155 c.c., comma 7, in materia di separazione, disponendo che i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli e al contributo per il loro mantenimento possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l’assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d’ufficio dal giudicè, opera una deroga alle regole generali sull’onere della prova, attribuendo al giudice poteri istruttori di ufficio per finalità di natura pubblicistica”, con la conseguenza che le domande delle parti non possono essere respinte in relazione al profilo della mancata dimostrazione degli assunti sui quali si fondano e che i provvedimenti da emettere, da parte del giudice, devono essere ancorati ad una “adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli esperibile anche di ufficio”: Cass. sez. 1^, sent. 12.12.2005, n. 27391.ACHI5scritta

 

SEPARAZIONE BOLOGNA MANTENIMENTO FIGLI MINORI AffiDAti SuBiTo ChiAma 0516447838 come si calcola come bisogna comportarsi nella separazione chiama subito 051 6447838 civile, sez. I, 24/08/2018, (ud. 30/05/2018, dep.24/08/2018), n. 21178

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TRIBUNALE BOLOGNA AFFIDO FIGLI SEPARAZIONE IMOLA BAZZANO SAN PIETRO IN CASALE MALALBERGO

FATTI DI CAUSA

 

 

le questioni oggetto del presente giudizio attengono alla quantificazione dell’importo dell’assegno paterno, dovuto a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, nonchè alla mancata audizione di un figlio di età minore, ma ormai prossimo a divenire maggiorenne. Il Tribunale di Ivrea, con sentenza del 15.2.2012, ha pronunciato la separazione dei coniugi, originariamente richiesta dalla moglie, rigettando la domanda di addebito introdotta dal marito. Ha affidato alla madre entrambi i figli minori, due maschi nati rispettivamente il 31.12.2000 e l’1.5.1999, – quest’ultimo oramai divenuto maggiorenne, pertanto – prevedendo che gli incontri con il padre si svolgessero secondo modalità protette e fissando un assegno, quale contributo del padre per il mantenimento dei figli, pari a complessivi Euro 350,00 mensili. Proponeva appello il marito e, per quanto ancora di interesse, insisteva per la dichiarazione di addebito della separazione alla moglie, contestando pure l’affidamento dei figli alla sola madre. Nel corso del giudizio di secondo grado veniva prevista, e poi incrementata, la facoltà di libera frequentazione dei figli con il padre. La Corte territoriale non ammetteva le prove testimoniali articolate dalle parti, e stimava inopportuno procedere all’ascolto dei minori, ritenendo che gli stessi fossero oggetto di pressioni da parte di entrambi i genitori, come riferito dagli specialisti che li seguivano. Con ordinanza del 14.11.2014, la Corte di merito disponeva l’affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori e, preso atto che il figlio maggiore intendeva frequentare la scuola presso il Comune di residenza del padre, ne disponeva il collocamento prevalente presso di lui. La Corte d’Appello poi, definendo il grado di giudizio, confermava l’affidamento condiviso dei figli ai genitori. Disponeva il ricollocamento del figlio maggiore presso la madre. Fissava in Euro 350,00 il contributo mensile paterno per il mantenimento di ciascun figlio ritenendo, tra l’altro, potersi riconoscere valore indiziario ad una relazione investigativa prodotta dalla difesa della moglie, che stimava potesse concorrere a far ritenere che il reddito a disposizione del marito fosse maggiore del dichiarato, consistente in una pensione pari ad Euro 960,00 mensili circa. Avverso la decisione della Corte d’Appello di Torino ha proposto ricorso il marito, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso la moglie. · Diritto RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. – Con il primo motivo di ricorso l’impugnante, dichiarando di proporre la propria censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 345 e 356 c.p.c., in conseguenza dell’acquisizione, nel corso del secondo grado del giudizio, di una relazione investigativa tardivamente prodotta dalla controparte, cui la Corte territoriale ha attribuito valore indiziario ai fini della stima dei redditi del deducente e della conseguente quantificazione dell’assegno di cui è stato onerato per il mantenimento dei figli. 1.2. – Mediante il secondo motivo di impugnazione il ricorrente, proponendo la propria censura ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., contesta il “difetto di motivazione” cui è conseguita la “nullità del procedimento di secondo grado per mancata audizi3ne del minore”, ai sensi dell’art. 337 octies c.c.. 2.1. – Con il primo motivo di ricorso, l’impugnante censura la Corte di merito per aver acquisito e ritenuto utilizzabile per la decisione, nell’ambito della quale ha attribuito alla stessa un significativo rilievo indiziario, una relazione investigativa privata circa la sua partecipazione ai redditi di una impresa di famiglia, prodotta soltanto in sede di precisazione delle conclusioni nel grado di appello, non “vallata da esame testimoniale del redattore e nell’assenza del necessario contraddittorio. Osserva il ricorrente che l’ammontare del contributo mensile per il mantenimento dei figli di cui risulta ora onerato è stato raddoppiato dalla Corte territoriale, rispetto a quanto deciso in primo grado, proprio sulla base della prova documentale consistente nella relazione investigativa, che non avrebbe potuto essere utilizzata perchè acquisita in violazione delle norme procedurali di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, e art. 356 c.p.c.. Afferma l’impugnante, inoltre, che l’odierna controricorrente non ha chiarito in alcun modo cosa le abbia impedito di produrre una simile relazione in precedenza, nel corso del primo o secondo grado del giudizio. Il ruolo di “coadiuvante” svolti da ricorrente nella impresa di famiglia, richiamato dalla Corte d’Appello sulla base della relazione investigativa acquisita, peraltro, era già stato esaminato nel primo grado del giudizio, nel corso del quale erano state anche disposte ed espletate le indagini di polizia tributaria sui redditi, sul patrimonio e sul tenore di vita delle parti. Dalla stessa relazione la Corte territoriale ha desunto che il reddito del C. non si limita alla percezione di una modesta pensione, risultando proprietario di unità immobiliari. La Corte di merito afferma pure, sempre sul fondamento della relazione investigativa, che l’odierno ricorrente “ha a disposizione un’auto BMW”, sintomo rivelatore di una non indifferente capacità patrimoniale. Il motivo di ricorso si appalesa infondato, in considerazione delle esigenze e finalità pubblicistiche di tutela degli interessi morali e materiali della prole, che sono sottratte all’iniziativa e alla disponibilità delle parti, ed in virtù delle quali è fatto sempre salvo il potere del giudice di adottare d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, ivi compresi quelli di attribuzione e determinazione del quantum del contributo di mantenimento da porre a carico del genitore non affidatario (cfr. Cass. sez. 1^, sent. 13.01.2004, n. 270; Cass. sez. 1^, sent. 22.06.1999, n. 6312). E’ orientamento consolidato e condivisibile di questa Corte di legittimità, e si intende pertanto assicurarvi continuità, quello secondo cui “la L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 9”, così “come l’art. 155 c.c., comma 7, in materia di separazione, disponendo che i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli e al contributo per il loro mantenimento possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l’assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d’ufficio dal giudicè, opera una deroga alle regole generali sull’onere della prova, attribuendo al giudice poteri istruttori di ufficio per finalità di natura pubblicistica”, con la conseguenza che le domande delle parti non possono essere respinte in relazione al profilo della mancata dimostrazione degli assunti sui quali si fondano e che i provvedimenti da emettere, da parte del giudice, devono essere ancorati ad una “adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli esperibile anche di ufficio”: Cass. sez. 1^, sent. 12.12.2005, n. 27391. La Suprema Corte, del resto, ha avuto pure modo di chiarire che “la L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 9 – il quale stabilisce che, in caso di contestazioni, il tribunale dispone indagini sui redditi e patrimoni delle parti, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria – ed il successivo art. 6, comma 9 – il quale dispone che i provvedimenti in materia di contributo per il mantenimento dei figli minori debbono essere emessi dopo l’assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d’ufficio dal giudice – introducendo il potere di disporre indagini ed assumere mezzi di prova” (anche) “d’ufficio, hanno operato una chiara deroga alle regole generali sull’onere della prova, la quale importa che le istanze delle parti relative al riconoscimento ed alla determinazione dell’assegno divorzile o del contributo di mantenimento non possono essere respinte sotto il profilo della mancata dimostrazione, da parte dell’istante, degli assunti sui quali le richieste sono basate” (Cass. sez. 1^, sent. 03.07.1996, n. 6087), tutte quelle volte che il giudice sia comunque in condizione di desumere aliunde l’attendibilità del dato (anche se) prospettato dalla parte. Il motivo di ricorso risulta, pertanto, inammissibile. 2.2. – Il ricorrente contesta con il secondo motivo di ricorso, invocando la violazione dell’art. 337 octies c.c., che la Corte d’Appello non ha provveduto a disporre l’audizione dei minori, nel riformare nuovamente la disciplina dell’affido e la collocazione dei figli, nel senso di fissare il collocamento anche del primogenito presso la madre, nonostante questi avesse mostrato di voler vivere con il padre. Innanzitutto occorre evidenziare il difetto di rigore in cui incorre la parte nella redazione del motivo, mediante il quale contesta vizi eterogenei (nullità della sentenza, vizio di motivazione, configurando, invero, anche una pretesa violazione di legge). In ogni caso, la motivazione circa la mancata audizione dell’allora minore viene fornita dalla Corte territoriale. Scrive infatti quest’ultima che, “con provvedimento in data 11.7.2014”, era stato “rilevato l’evidente disagio e condizionamento in cui si trovavano i minori”, e ciò induceva a ritenere “inopportuno procedere all’audizione dei medesimi…” (sent. C. d’A., p. 5). Non solo:, proprio in riferimento al figlio Federico, ora maggiorenne, in relazione al quale la critica del ricorrente più specificamente si concentra, la Corte di merito ha rilevato come “il riscontro nell’aggiornamento richiesto al Servizio di Psicologia imponga di ripristinare la collocazione di Federico presso la madre… la decisione si fonda sull’evidente condizionamento dei minori che non può, evidentemente, trovare rimedio nell’audizione dei medesimi bensì soltanto nella valutazione tecnica da parte di professionista che interpreti, autenticamente, adesioni e rifiuti” (sent. C. d’A., p. 7 s.). Del resto la Suprema Corte ha già avuto occasione di precisare che, proprio in tema di separazione personale tra coniugi, l’audizione del minore… – direttamente da parte del giudice ovvero, su mandato di questi, mediante gli uffici di un consulente o del personale dei servizi sociali – costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore(Cass. sez. I, sent. n. 19327 del 29/09/2015) Nel caso di specie il minore è stato sentito dagli specialisti del Servizio di psicologia che lo seguivano e ne hanno riferito all’Autorità giudiziaria, e la Corte territoriale ha chiaramente esplicitato le ragioni per le quali appariva inopportuna l’audizione diretta da parte del giudice. Ai chiari argomenti proposti dalla Corte territoriale, il ricorrente non propone una critica specifica, ed in relazione a questo profilo il motivo di ricorso, per il resto infondato, deve essere dichiarato inammissibile. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come quantificate in dispositivo. · PQM P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso proposto da C.S., che condanna al pagamento delle spese di lite in favore di D.E.M.A., e le liquida in complessivi Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Dispone, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi. Così deciso in Roma, il 30 maggio 2018. Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2018ATS1

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