Il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia ritenuto giustificato l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale senza preavviso esclusivamente per la scoperta di un interesse del marito alla ricerca di compagnie femminili sul Web:

Il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia ritenuto giustificato l’allontanamento della moglie dalla casa coniugale senza preavviso esclusivamente per la scoperta di un interesse del marito alla ricerca di compagnie femminili sul Web:

            SEPARAZIONE BOLOGNA CONIUGE CORNA TRADIMENTO SITI INCONTRI

Il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia ritenuto giustificato l’allontanamento della moglie dalla casa coniugale senza preavviso esclusivamente per la scoperta di un interesse del marito alla ricerca di compagnie femminili sul Web: sostiene che tale circostanza non era sufficiente a provare che l’allontanamento fosse dipeso esclusivamente da ciò, in assenza di pregresse tensioni tra i coniugi

Il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia ritenuto giustificato l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale senza preavviso esclusivamente per la scoperta di un interesse del marito alla ricerca di compagnie femminili sul Web:

Il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia ritenuto giustificato l’allontanamento della moglie dalla casa coniugale senza preavviso esclusivamente per la scoperta di un interesse del marito alla ricerca di compagnie femminili sul Web:

Cassazione Civile

sez. I

Ordinanza 16/04/2018, n. 9384

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9980/2015 proposto da:

B.P., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Sgarbi Anna Maria, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco Dell’Anno n. 10, presso lo studio dell’avvocato Bellardini Emanuela, rappresentata e difesa dall’avvocato Vicini Roberta, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2402/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 26/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/03/2018 del Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

RILEVATO

che:

B.P. ricorre con quattro motivi per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bologna, in epigrafe indicata, che aveva confermato la prima decisione in controversia concernente la separazione giudiziale da M.F.: in primo grado, respinta la domanda di addebito a carico della moglie, il marito era stato onerato di un contributo al di lei mantenimento di Euro 600,00 mensili.

M.F., provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, replica con controricorso.

Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

che:

1.1. Primo motivo – Violazione e falsa applicazione dell’art. 151 c.c., comma 2 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

A parere del ricorrente la Corte di appello ha errato nell’escludere la pronuncia di addebito della separazione a carico della moglie per violazione dei doveri di assistenza materiale e di collaborazione dell’interesse della famiglia, sulla ritenuta “assenza di allegazione e prova di un accordo tra essi in ordine alla gestione del menage familiare da parte della sola moglie”, in quanto – a suo dire – il dovere di accudimento non presuppone un accordo, ma consegue agli obblighi nascenti dal matrimonio.

1.2. Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi in rito, espressa dalla Corte di appello circa la mancanza di specificità del motivo di appello redatto in violazione dell’art. 342 c.p.c., rispetto alla statuizione di primo grado.

2.1. Secondo motivo – Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) individuato negli esiti delle investigazioni private dalle quali sarebbe emerso che la moglie aveva preso in affitto altri appartamenti, all’insaputa del marito, ove si sarebbe recata quotidianamente.

2.2. Terzo motivo – Violazione e falsa applicazione dell’art. 151 c.c. e art. 143 c.c., comma 2 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); erronea valutazione dell’obbligo di coabitazione.

Il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia ritenuto giustificato l’allontanamento della moglie dalla casa coniugale senza preavviso esclusivamente per la scoperta di un interesse del marito alla ricerca di compagnie femminili sul Web: sostiene che tale circostanza non era sufficiente a provare che l’allontanamento fosse dipeso esclusivamente da ciò, in assenza di pregresse tensioni tra i coniugi.

2.3. Sul piano logico/giuridico l’esame del terzo motivo deve precedere quello del secondo.

2.4. Il terzo motivo è inammissibile perchè la Corte di appello ha escluso la violazione dell’obbligo di coabitazione ravvisando una violazione degli obblighi di fedeltà ex art. 143 c.c., da parte del marito, intento alla ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet, ritenendo ciò “circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione” (fol. 6 della sent.): su tale statuizione, non oggetto di impugnazione in quanto il ricorrente si è limitato a minimizzare la sua condotta, si è formato un giudicato interno incompatibile con la pronuncia di addebito per abbandono del tetto coniugale perchè questo è stato ritenuto giustificato, dalla Corte territoriale, proprio dalla violazione degli obblighi di fedeltà.

2.5. All’inammissibilità del terzo motivo consegue l’assorbimento del secondo motivo che, oltre ad essere carente sul piano dell’autosufficienza in ordine al momento in cui tali circostanze dedotte, peraltro, in modo generico – siano state introdotte nel giudizio, risulta privo di decisività, sia per il contenuto intrinseco che attiene al libero esercizio del diritto di circolazione della moglie -, sia perché – come già chiarito – l’abbandono della casa coniugale è stato considerato, con statuizione non impugnata, come conseguenza della violazione dell’obbligo di fedeltà da parte del marito.

3.1. Quarto motivo – Violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Il ricorrente si duole che la Corte di appello nel determinare l’assegno di mantenimento per la moglie nella somma di Euro 600,00, oltre ISTAT, non abbia tenuto conto della breve durata del matrimonio (nemmeno un anno, così in ricorso, fol. 11); si duole altresì che sia stata considerato solo l’ammontare della pensione dallo stesso percepita di Euro 3.000,00 e non anche la circostanza ammessa dalla stessa moglie di svolgere lavori in nero, la proprietà da parte di questa di automobili di grossa cilindrata, nonchè la nuda proprietà di quote di immobili, oltre che l’intera proprietà dell’immobile ed altre potenzialità economiche a lei favorevoli, che il ricorrente illustra senza precisare se e quando siano state sottoposte al giudice del merito, così violando l’onere di autosufficienza.

Il motivo è inammissibile anche in quanto non coglie la ratio decidendi fondata, quanto al profilo della durata del matrimonio, sulla inconferenza di tale criterio – in quanto proprio dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio – rispetto al riconoscimento del diritto all’assegno ex art. 156 c.c.; quanto al profilo delle possidenze immobiliari della moglie, sulla mancanza di specificità del motivo di appello in violazione dell’art. 342 c.p.c., tenuto conto dello stato di disoccupazione della stessa. La doglianza è inoltre volta ad ottenere una inammissibile rivalutazione del merito.

4.1. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

B.P., in ragione della soccombenza, è tenuto alla refusione delle spese del ricorso.

Posto che il difensore della controricorrente ha allegato che l’assistita è stata provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, va statuito ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 133, l’obbligo del soccombente di versare all’Amministrazione Finanziaria dello Stato le spese sostenute dalla parte vittoriosa nel giudizio di legittimità.

Non compete a questa Corte adottare alcun provvedimento di liquidazione, alla stregua della corretta lettura degli artt. 82 e 83 del citato D.P.R., data dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 22616/2004 – 16986/2006 – 13760/2007 – 11028/2009 – 23007/2010 – Sez. U. n. 22792/2012), tal liquidazione spettando al giudice del merito che ha emesso la pronuncia passata in giudicato per effetto della presente sentenza.

Si dà atto, – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna il ricorrente a corrispondere le spese del giudizio di legittimità all’Amministrazione Finanziaria dello Stato;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2018

OCCORRE PROVARE  INFEDELTA’

Avuto specifico riguardo alla violazione del dovere di fedeltà questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile (Cass. 14 ottobre 2010 n. 21245). Da queste premesse deriva che sulla parte, la quale richieda l’addebito della separazione all’altro coniuge, grava l’onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, e sia l’efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. 27 giugno 2006 n. 14840; 11 giugno 2005 n. 12383); ma che, laddove la ragione dell’addebito sia costituita dall’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicchè, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l’onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall’altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata. E tuttavia, questa Corte ha anche precisato che la regola appena ricordata viene meno quando si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale e che, in tal caso, trovano peraltro applicazione le comuni regole in tema di onere della prova dettate dall’art. 2967 c.c., per cui chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (nella specie, dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza) deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità (o la posteriorità come nel caso in esame) della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà.

Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 30-01-2020) 05-08-2020, n. 16691 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente – Dott. PARISE Clotilde – Consigliere – Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere – Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere – Dott. SOLAINI Luca – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 18076/2015 proposto da: P.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Di Loreto, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata; – ricorrente – contro B.I., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maurizio Della Costanza e Claudia Cardenà e con lo stesso elettivamente domiciliati in Roma, via degli Scipioni, n. 268/A, presso l’Avv. Gianluca Caporossi, giusta procura in calce al controricorso; – controricorrente – avverso la sentenza n. 600/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata in data 12/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2020 dal consigliere Lunella Caradonna. Svolgimento del processo 1. Con ricorso ritualmente notificato P.A. conveniva in giudizio B.I. chiedendo che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al B.; la corresponsione di un assegno di mantenimento di Euro 700,00, oltre la somma di Euro 250.000,00 o, quantomeno, della metà dei risparmi accantonati dai coniugi in corso di rapporto e il riconoscimento di una quota di proprietà parti alla metà dell’immobile destinato ad abitazione coniugale. 2. Il Tribunale di Pesaro, con sentenza n. 876 dell’8 – 11 luglio 2014, pronunciava la separazione personale tra i coniugi e respingeva ogni ulteriore domanda formulata dalle parti, compensando integralmente le spese di lite. 3. Il Tribunale respingeva la domanda di addebito della separazione perchè la ricorrente non aveva dato la prova dell’esistenza di plurime e pubbliche relazioni extraconiugali, nè della loro efficienza eziologica rispetto alla fine dell’unione coniugale; riteneva inammissibile la domanda di divisione dei beni accantonati durante il matrimonio e quella di risarcimento del danno endofamiliare e, rimanendo indimostrata la percezione di ulteriori redditi da parte di entrambi i coniugi derivanti da attività lavorative “in nero” e non avendo la P. dimostrato il tenore di vita fruito durante il matrimonio, non essendovi agli atti le dichiarazione dei redditi dei coniugi relative a quel periodo, nè altri elementi certi di valutazione, nulla disponeva a titolo di assegno di mantenimento in favore della P., titolare di redditi di Euro 24.751,00, 17.507,00 e 13.434,00 per gli anni 2011, 2010 e 2009 e di un patrimonio di Euro 212.492,00. 4. Con ricorso depositato in data 5 novembre 2014, P.A. ha proposto appello deducendo l’oggettiva mancata valutazione delle prove in ordine alla relazione extraconiugale intrattenuta da B.I., al suo comportamento di totale disinteresse e disaffezione nei confronti della ricorrente e l’errata applicazione dei principi giurisprudenziali che giustificavano la pronuncia di separazione con addebito; l’errata e/o omessa valutazione delle prove circa la disparità della situazione patrimoniale dei coniugi e la contraddittorietà della motivazione con travisamento delle risultanze istruttorie contenute nella CTU, oltre che il mancato espletamento di indagini di Polizia tributaria sull’attività in nero svolta dal B.. 3. B.I. si costituiva in giudizio deducendo l’inammissibilità dell’impugnazione principale e dei documenti “nuovi” e con appello incidentale censurava la sentenza nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese. 4. La Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 600/15 del 12 maggio 2015, rigettava l’appello principale e quello incidentale, confermando la sentenza di primo grado e compensava le spese di lite. 5. P.A. ricorre in cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona con sei motivi. 6. B.I. resiste con controricorso. 7. B.I. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo P.A. deduce l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in riferimento all’art. 116 c.p.c., per omessa valutazione delle prove oggettive e dirette a conferma della credibilità delle testimonianze indirette. In particolare, la ricorrente censura l’omessa valutazione da parte della Corte delle testimonianze rese da Po.Vi. e P.G., che costituivano prova diretta dei tradimenti del marito, nonchè della testimonianza di P.G. per quanto riguarda le gravi violazioni dei doveri coniugali attribuiti al B.. 2. Con il secondo motivo P.A. deduce la violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, con riferimento agli artt. 2697 e 143 c.c., in relazione all’applicazione di principi in materia di onere probatorio relativamente a valutazioni dei doveri coniugali difficilmente percepibili ab esterno. 2.1 Il primo e il secondo motivo, che in quanto connessi vanno trattati unitariamente, sono inammissibili. Ed invero l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., S. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415). Inoltre, con il ricorso per cassazione – anche se proposto con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la parte non può, invero, rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass., 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass., 4 agosto 2017, n. 19547; Cass., 2 agosto 2016, n. 16056). A fortiori è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando il ricorrente, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., 4 aprile 2017, n. 8758). Così, nel caso in esame, la ricorrente censurando l’omesso esame di risultanze istruttorie e specificamente delle deposizioni testimoniali, mette in atto un sostanziale tentativo di sovvertire la ricostruzione del fatto e la valutazione operata dal giudice di merito, certamente inammissibile in sede di legittimità. 3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, con riferimento agli artt. 2697, 143 e 151 c.c., in relazione ai principi in materia di onere probatorio relativamente al nesso eziologico tra violazione del dovere di fedeltà, intollerabilità della persecuzione della convivenza ed addebito della separazione. Ad avviso della ricorrente fornita la prova dell’infedeltà, spettava al coniuge cui era stata attribuita l’infedeltà dimostrare che la crisi matrimoniale fosse già in atto. Il motivo, anche se assorbito dalla statuizione di inammissibilità dei primi due motivi di ricorso, va ugualmente esaminato, poichè censura la prova del collegamento eziologico della violazione del dovere di fedeltà con l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. E’ opportuno premettere il fondamento della separazione personale dei coniugi è costituito dall’intollerabilità della prosecuzione della convivenza (art. 151 c.c., comma 1). L’art. 151 c.c., stabilisce che il giudice, pronunciando sulla separazione, dichiara, ove ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri del matrimonio. Avuto specifico riguardo alla violazione del dovere di fedeltà questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile (Cass. 14 ottobre 2010 n. 21245). Da queste premesse deriva che sulla parte, la quale richieda l’addebito della separazione all’altro coniuge, grava l’onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, e sia l’efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. 27 giugno 2006 n. 14840; 11 giugno 2005 n. 12383); ma che, laddove la ragione dell’addebito sia costituita dall’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicchè, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l’onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall’altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata. E tuttavia, questa Corte ha anche precisato che la regola appena ricordata viene meno quando si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale e che, in tal caso, trovano peraltro applicazione le comuni regole in tema di onere della prova dettate dall’art. 2967 c.c., per cui chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (nella specie, dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza) deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità (o la posteriorità come nel caso in esame) della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà. Anche di recente, la Corte ha affermato che “Grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà” (Cass., 19 febbraio 2018, n. 3923). Nella fattispecie in esame, invece, la Corte territoriale ha rilevato che la mancanza di precisi riferimenti temporali non consentiva di ritenere provata l’esistenza del nesso casuale tra le condotte ascritte al B. e l’intollerabilità della convivenza e che, piuttosto, secondo la prospettazione della stessa P. tali relazioni sembravano collocarsi in epoca nella quale la figlia della coppia, B.C., nata nel (OMISSIS), era adolescente, onde appariva arduo predicare l’esistenza di un collegamento eziologico di tale relazione con la crisi del rapporto matrimoniale evidenziata pienamente con la richiesta della separazione avanzata con ricorso depositato in data 8 maggio 2009. Detta discrasia temporale costituisce un fatto, emerso dagli atti del processo, idoneo ad escludere il nesso di causalità tra la violazione accertata e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. L’affermazione sull’onere della prova della ricorrente si pone, quindi, in contrasto, con la più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà (Cass. 19 febbraio 2018, n. 3923). Nella specie, la Corte ha accertato che – per la mancanza di indicazioni temporali certe, e comunque per la risalenza di tali relazioni extraconiugali, secondo la prospettazione della stessa ricorrente – la prova del nesso causale, anche a voler ritenere provate le suddette relazioni, sarebbe mancata. E sul punto il motivo si traduce nel tentativo di dare una diversa lettura dei fatti, mediante riproduzione delle deposizioni testimoniali, inammissibile in questa sede. Per i principi sopra richiamati la prova del nesso di causalità doveva essere data dalla P., che aveva chiesto l’addebito della separazione, la quale, dopo le asserite violazioni del dovere di fedeltà da parte del marito, aveva continuato la convivenza con il marito per più di quindici anni e fino alla data di deposito del ricorso per separazione avvenuta, come già detto, nel 2009. Con riferimento al comportamento di totale disinteresse e disaffezione tenuto dal B. nei confronti della P. la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione in materia di dichiarazioni de relato. In particolare, la Corte di appello di Ancona ha affermato che avuto riguardo alle allegazioni di parte appellante relative a un atteggiamento asseritamente anafettivo e di titolare disinteresse del B. nei confronti della moglie, non poteva ritenersi dimostrato che lo stesso avesse costituito la causa della crisi coniugale perchè: tali condotte risultavano da affermazioni fatte a terzi dalla P.; tali condotte si erano collocate nell’ambito di litigi tra i coniugi; tali condotte erano state occasionali. Ora ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione ovvero il rigetto del motivo che concerne una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass. 10 novembre 2015, n. 22950). Ed invero, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che nell’ipotesi in cui la sentenza impugnata sia basata su plurime e distinte “rationes decidendi”, ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, sussiste l’onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso (Cass., 18 aprile 2019, n. 10815). Nel caso in esame, il motivo dedotto dalla ricorrente ha riguardato specificamente la prima ragione del decidere e non anche le altre due, così rendendo inammissibile la censura sollevata con riferimento alle “dichiarazioni de relato” avendo ad oggetto l’asserito comportamento di disaffezione e disinteresse posto in essere dal marito. 4. Con il quarto motivo P.A. deduce la violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 898 del 1970, art. 5, nonchè agli artt. 115 e 116 c.p.c., e art. 111 Cost., per apparenza, oscurità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in punto di rigetto della domanda di assegno di divorzio. Ad avviso della ricorrente la Corte di appello di Ancona era entrata in contraddizione da un lato affermando che la P. poteva continuare ad avere un tenore di vita definito “almeno tendenzialmente analogo” a quello goduto in costanza di matrimonio, e dall’altro sostenendo che la P. disponeva di redditi e patrimonio inferiori a quelli del marito grazie al quale tale tenore di vita era stato possibile. 5. Con il quinto motivo P.A. deduce l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in riferimento all’art. 116 c.p.c., per omessa valutazione dell’oggettivo peggioramento del tenore di vita della P. a seguito della separazione come inequivocabilmente confermato da tutti i testimoni, anche di controparte, esaminati nel procedimento e specificamente le testimonianze di Po.Vi., F.L., M.G.A., teste S., teste N.. 6. Con il sesto motivo P.A. deduce la violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 9, artt. 115 c.p.c., e art. 111 Cost. per omesso espletamento di indagini di polizia tributaria, nonchè illogicità, oscurità ed incomprensibilità della motivazione. In particolare la ricorrente afferma che la Corte di appello di Ancona aveva l’obbligo di disporre le indagini di polizia tributaria oppure, in alternativa, avrebbe dovuto escludere lo svolgimento dell’attività di intermediazione stessa sulla base del materiale probatorio già a sua disposizione. 6.1 Il quarto, il quinto e il sesto motivo, che vanno trattati congiuntamente perchè connessi in quanto riguardanti tutti la richiesta dell’assegno di mantenimento, sono infondati e in parte inammissibili. L’assegno di separazione presuppone, invero, la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell’adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell’assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 (Cass., 26 giugno 2019, n. 17098; Cass., S. Un., 11 luglio 2018, n. 18287). Detto ciò deve evidenziarsi che l’art. 156 c.c., comma 1, dispone che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”. L’obbligo di assistenza materiale trova attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Questa Corte, al riguardo, ha affermato che la norma con l’espressione “redditi adeguati” si riferisce al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi (Cass., 24 aprile 2007, n. 9915). E’, quindi, necessaria dapprima la verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consenta o meno di conservare un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi e, nel caso di esito negativo di detto accertamento, deve procedersi a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonchè di particolari circostanze, quali ad esempio la durata della convivenza (Cass., 16 maggio 2017, n. 12196). Inoltre, in materia di assegno di separazione, si è affermato che l’art. 156 c.c., comma 2, stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell’assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, nè determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., 12 gennaio 2017, n. 605; Cass., 11 luglio 2013, n. 17199). Tale norma risulta correttamente applicata nella decisione in esame. Ed invero, la Corte di appello di Ancona ha seguito tale orientamento, in quanto ha affermato che la complessiva situazione economica della P. era comunque tale da consentirle di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e ha, poi, osservato che neppure era emersa una disparità reddituale tale da costituire indice di una inadeguatezza rispetto ad una tale finalità dei redditi e del patrimonio della P.. Più specificamente, la Corte territoriale ha operato, anche per mezzo della disposta consulenza tecnica d’ufficio, un’attendibile ricostruzione delle rispettive situazioni patrimoniali delle parti, accertando che il tenore di vita della famiglia era stato piuttosto buono in costanza di matrimonio “anche (ma non esclusivamente) grazie alle sostanze del B., e che – sebbene il patrimonio del marito fosse superiore a quello della moglie – quest’ultima godeva comunque di un’abitazione a titolo di comodato (gratuito), nonchè di redditi, anche immobiliari, tali “da consentirle un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Di talchè la Corte è pervenuta al motivato convincimento che l’assegno di mantenimento del marito non fosse indispensabile a tal fine, con la conseguente esclusione della rilevanza dell’allegato peggioramento delle condizioni di vita dopo la separazione; fatto, quest’ultimo, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, pure considerato dal giudice di appello. Peraltro, a tale motivate conclusioni, la ricorrente oppone, oltre all’erroneo riferimento alla L. n. 898 del 1970, art. 5, (di cui sopra), anche l’oscurità e contraddittorietà della motivazione, che non risponde al modello del nuovo vizio prefigurato dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., 6 luglio 201, n. 13928), e deducendo la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. E tuttavia, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito – come sostanzialmente dedotto nella specie – ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., 17 gennaio 2019, n. 1229). Alla luce di quanto evidenziato, la Corte territoriale non ha violato il dettato normativo di riferimento nell’interpretazione, peraltro, costante, data da questa Corte, con la conseguenza che dall’esito positivo della verifica della corretta applicazione dei principi sopra esposti, la determinazione in concreto dell’assegno di mantenimento costituisce una questione riservata al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della motivazione, per la quale valgono le limitazioni derivanti dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.c., comma 1, n. 5, essendo deducibile come vizio soltanto la totale omissione dell’esame di un fatto decisivo e non più l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione (Cass., Sez. U, 7 aprile 2014, n. 8053 e n. 8054). Nè sussiste il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, poichè la Corte di appello di Ancona ha accertato che la P. poteva mantenere un tenore di vita almeno tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, fruendo di un’abitazione a titolo di comodato gratuito e non essendo, quindi, onerata delle spese necessarie per procurarsi un alloggio ed essendo titolare di redditi quantificati per gli anni 2009, 2010 e 2011 in Euro 13.343,00, Euro 17.507,00 ed Euro 24.751,00, oltre che titolare di un patrimonio immobiliare stimato dal consulente tecnico d’ufficio in Euro 212.492,89. Ed invero, come già detto, vige il principio secondo il quale il tenore di vita goduto durante il matrimonio, al quale rapportare il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del soggetto richiedente, è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi, non già quello tollerato o subito o anche concordato con l’adozione di particolari criteri di suddivisione delle spese familiari e di disposizione dei redditi personali residui (Cass., 26 novembre 1996, n. 10465; Cass., 18 agosto 1994, n. 7437). Il tenore di vita, quindi, “costituisce un parametro unitario, che va necessariamente riportato al nucleo familiare e commisurato al dato oggettivo fornito dalle sostanze e dai redditi di cui esso complessivamente dispone, a nulla rilevando – considerati gli obblighi di contribuzione e di solidarietà posti dall’art. 143 c.c. – i differenziati standard di vita dell’uno e dell’altro coniuge eventualmente conseguiti in base alle diverse disponibilità a proprio esclusiva vantaggio – per effetto di consuetudini o di imposizioni o di accordi – dei redditi residui, una volta fatto fronte alle spese comuni” (Cass., 18 agosto 1994, n. 7437). Quanto alla mancata disposizione di indagini di polizia tributaria, va osservato che, in tema di determinazione dell’assegno di mantenimento, l’esercizio del potere di disporre indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, che costituisce una deroga alle regole generali sull’onere della prova, rientra nella discrezionalità del giudice di merito (Cass., 17 maggio 2005, n. 10344). Ne discende che perfino l’eventuale omissione di motivazione sul diniego di esercizio del relativo potere, pertanto, non è censurabile in sede di legittimità, ove, sia pure per implicito, tale diniego sia logicamente correlabile ad una valutazione sulla superfluità dell’iniziativa per ritenuta sufficienza dei dati istruttori acquisiti (Cass., 18 giugno 2008, n. 16575; Cass., 17 maggio 2005, n. 10344). Nel caso concreto, per contro, il giudice d’appello ha motivato sul punto, deducendone la natura esplorativa e la sufficienza delle risultanze istruttorie in atti. 5. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come nel dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nega, somma di Euro 6.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, il 15% per rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi della D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 gennaio 2020. Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2020

Tags:

Comments are closed

CERCA NELLE PAGINE DEL SITO