SEPARATI BOLOGNA URGENTISSIMO VISITA FIGLI DIRITTO URGENTE

SEPARAZIONE URGENTISSIMA E I FIGLI?

DI COLPO I GENITORI LITIGANO PER I FIGLI

ESISTE LA BIGENITORIALITA’ CIOE’ ENTRAMBI DEVONO SEGUIRE ACCUDIRE I FIGLI

La controricorrente resiste deducendo la peculiare natura della sanzione prevista dall’art. 614-bis c.p.c., contraddistinta, anche, da una connotazione di tipo pedagogico consistente nel rendere i genitori consapevoli della gravità delle condotte ostruzionistiche assunte per indurli ad un corretto adempimento delle disposizioni relative ai reciproci rapporti personali ed alle modalità di affidamento e frequentazione dei figli. 

 

 

La questione che viene all’esame di questa Corte di legittimità è quella di stabilire se il diritto-dovere di visita del figlio minore proprio del genitore non collocatario, ferma l’infungibilità della condotta, sia suscettibile di coercibilità in via indiretta per le modalità di cui all’art. 614-bis c.p.c. La risposta è negativa nè potrebbe essere altrimenti per ragioni d’indole sistematica che leggono nel diritto di famiglia un diritto speciale le cui relazioni ispirate all’attuazione dell’interesse preminente del minore rinvengono in esso fondamento e, se del caso, limite. 

 

 

Per il diritto generale delle obbligazioni, la mancata spontanea esecuzione della prestazione da parte del debitore fa sì che resti insoddisfatto l’interesse del creditore, evidenza rispetto alla quale l’ordinamento giuridico appresta rimedio. L’obbligo che non è stato spontaneamente adempiuto può così essere eseguito con la forza e la coercibilità diviene qualificazione giuridica propria dell’obbligazione al cui inadempimento consegue la predisposizione da parte dell’ordinamento di strumenti idonei a garantirne l’esecuzione senza la cooperazione del debitore e contro la volontà di questi.

 

 

All’interno della famiglia nei rapporti tra genitori e figli, alla responsabilità dei primi ex art. 316 c.c. si accompagna l’esercizio di comune accordo nell’attuazione del diritto dei figli minorenni di essere mantenuti, educati, istruiti ed assistiti moralmente nel rispetto delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni, per contenuti che, richiamando quelli di un munus pubblico, sono espressivi della realizzazione degli interessi dei minori stessi. Nella descritta strumentalità di posizioni, si declina il “diritto-dovere” di visita del genitore presso il quale il figlio minore non sia stato collocato che, come denuncia la stessa adottata dizione, è esercitabile dal genitore titolare che voglia o debba svolgere il proprio ruolo concorrendo con l’altro ai compiti di assistenza, cura ed educazione della prole.

 

L’indicata posizione nel suoi plurimi contenuti: a) in quanto diritto, e quindi nella sua declinazione attiva, è tutelabile rispetto alle violazioni ed inadempienze dell’altro genitore, su cui incombe il corrispondente obbligo di astenersi con le proprie condotte dal rendere più difficoltoso o dall’impedire l’esercizio dell’altrui diritto nei termini di cui all’art. 709-ter c.p.c. ed è, d’altra parte, abdicabile dal titolare; b) in quanto dovere, e quindi nella sua declinazione passiva, resta invece fondata sulla autonoma e spontanea osservanza dell’interessato e, pur nell’assolta sua finalità di favorire la crescita equilibrata del figlio integrativa dell’indicato munus, non è esercitabile in via coattiva dall’altro genitore, in proprio o quale rappresentante legale del minore. 6. Si inserisce in detto contesto il diritto dei figli alla bigenitorialità cui si correla in via strumentale l’esercizio in comune della responsabilità genitoriale che è destinato a garantire ai minori una crescita ed una educazione serene ed adeguate e, attraverso l’affido condiviso, a mantenere rapporti equilibrati e significativi con entrambi i genitori (art. 337-ter c.c.).

 

 

Nella segnata finalità, in sede di separazione le parti – o in caso di mancato accordo il giudice – dopo aver determinato il genitore con il quale i minori continueranno a convivere, stabiliscono anche i tempi e le modalità di presenza dei figli presso il genitore non collocatario. Al diritto del genitore non convivente di continuare a mantenere rapporti significativi con i figli minori corrisponde, in via speculare, il diritto dei figli di continuare a mantenere rapporti significativi con il primo che viene chiamato a garantire, in solidarietà con il genitore collocatario, l’assolvimento degli obblighi verso i primi. Secondo un consolidato indirizzo questa Corte di legittimità si esprime nel senso che nell’interesse superiore del minore vada assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio che sia idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione del secondo (ex multis: Cass. 23/09/2015 n. 18817; Cass. 22/05/2014 n. 11412; Cass. 9764/2019).

 

 

La lettura riservata dalla giurisprudenza di legittimità al superiore interesse del minore, inteso come diritto ad una crescita sana ed equilibrata, si è spinta sino a ritenere giustificata l’adozione, in un contesto di affidamento, di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, nell’apprezzato loro carattere recessivo rispetto all’interesse preminente del minore stesso (Cass. 24/05/2018 n. 12954; Cass. 04/11/2013 n. 24683). L’orientamento è confortato nelle sue affermazioni di principio dalla giurisprudenza di fonte convenzionale là dove la Corte Edu, chiamata a pronunciare sul rispetto della vita familiare di cui all’art. 8 della CEDU, pur riconoscendo all’autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento, evidenzia la necessità di un più rigoroso controllo sulle “restrizioni supplementari”, per tali intendendo quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare. Le “restrizioni supplementari” comportano, invero, il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età e uno dei genitori o entrambi, pregiudicando il preminente interesse del minore (Corte EDU, 09/02/2017, Solarino c. Italia). 7. In siffatto prisma di relazioni, là dove la posizione del genitore non collocatario venga in rilievo in quanto portatrice del “diritto” di visita del figlio minore, essa riceve tutela dal sistema rispetto alle condotte pregiudizievoli poste in atto dall’altro genitore che, di ostacolo all’esercizio dell’altrui diritto ed integrative di inadempimenti gravi, divengono ragione di risarcimenti e sanzioni secondo il sistema modulare e flessibile voluto dal legislatore all’art. 709-ter c.p.c. Nel caso in cui, invece, della descritta posizione, nella duplicità della sua declinazione, venga in considerazione il “dovere” di frequentazione e visita del figlio minore non deve sfuggire all’interprete che esso, per siffatta sua accezione, è espressione della capacità di autodeterminazione del soggetto e deve, come tale, essere rimesso, nel suo esercizio, alla libera e consapevole scelta di colui che ne sia onerato, per una discrezionalità che, pur non assoluta e rivolta alla tutela dell’interesse indicato dalla legge, entro siffatto limite deve trovare ragione e termine ultimo di esercizio. Ogni diversa lettura del dovere di visita che volesse affermarne la natura di vero e proprio obbligo, coercibile ad iniziativa dell’altro genitore o dello stesso figlio minore, urterebbe con la qualificazione adottata e con la stessa finalità di quel dovere, strumento di realizzazione dell’interesse superiore del minore, inteso come crescita ispirata a canoni di equilibrio ed adeguatezza. 8. L’esclusione, sin qui motivata, della coercibilità, a favore del figlio, del diritto di visita e del corrispettivo dovere del genitore non affidatario o non collocatario di garantire una sua frequentazione regolare, dovere che costituisce una delle esplicazioni dei doveri genitoriali menzionati dall’art. 147 c.c., comporta la impossibilità di applicare l’art. 614-bis c.p.c., inteso quale fonte di un provvedimento di coercizione indiretta, assimilabile alle astreintes, nei confronti del genitore che rifiuta di frequentare il proprio figlio, anche se per un periodo temporaneo e a causa di uno stato di ansia derivante dalla difficile relazione genitoriale. Il provvedimento di cui all’art. 614-bis c.p.c. presuppone l’inosservanza di un provvedimento di condanna, ma il diritto (e il dovere) di visita costituisce una esplicazione della relazione fra il genitore e il figlio che può trovare regolamentazione nei suoi tempi e modi, ma che non può mai costituire l’oggetto di una condanna ad un facere sia pure infungibile. A questa constatazione deve aggiungersi, con un rilievo altrettanto significativo, che l’emanazione di un provvedimento ex art. 614-bis c.p.c. si pone in evidente contrasto con l’interesse del minore il quale viene a subire in tal modo una monetizzazione preventiva e una conseguente grave banalizzazione di un dovere essenziale del genitore nei suoi confronti, come quello alla sua frequentazione. Si tratta di un aspetto essenziale in cui si esprime la relazione genitoriale che fa capo a un diritto-dovere di rilevanza costituzionale e che trova la sua fonte primaria nell’art. 30 Cost.. 8.2. Nè può ritenersi che un provvedimento come quello per cui si controverte sia legittimato, a mente dell’art. 709-ter c.p.c., comma 2, dal potere del giudice, in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore, ovvero ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, di modificare i provvedimenti in vigore e, anche congiuntamente, di: a) ammonire il genitore inadempiente; b) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore o c) nei confronti dell’altro genitore; d) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 Euro a un massimo di 5.000 Euro a favore della Cassa delle ammende. La norma ha infatti il diverso significato di prevedere delle ipotesi di risarcimento a fronte di un danno già integrato dalla condotta di uno dei genitori, e di questa la sanzionabilità diretta, e non una coercizione preventiva e indiretta di un dovere nel caso della sua inosservanza futura. Inoltre la norma inquadra chiaramente i poteri del giudice nel contesto di una rivalutazione delle condizioni di affidamento. Pertanto deve ritenersi che i poteri di intervento del giudice, previsti dall’art. 709-ter cit., siano circoscritti al presente e quanto alle conseguenze future di un possibile successivo protrarsi del comportamento sanzionato si limitino al potere di ammonimento. 8.3. Ciò non esclude ovviamente che, qualora il comportamento sanzionato permanga, possano non solo essere modificati i provvedimenti in vigore in tema di affidamento ma anche essere emessi provvedimenti de potestate sino alla decadenza stessa dalla responsabilità genitoriale. La non coercibilità del diritto di visita non vale, infatti, ad escludere che al mancato suo esercizio non conseguano effetti. All’inerzia del genitore non collocatario può derivare l’eccezionale applicazione dell’affidamento esclusivo in capo all’altro genitore (art. 316 c.c., comma 1), la decadenza della responsabilità genitoriale e l’adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità per condotta pregiudizievole ai figli (artt. 330 e 333 c.c.), la responsabilità penale per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) quando le condotte contestate, con il tradursi in una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali, pongano seriamente in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità del minore (Cass. pen. sez. 6, 24/10/2013 n. 51488, Rv. 257392 – 01). 9. Rimarca, in via speculare, il carattere non obbligato ed incoercibile del dovere di frequentazione del genitore, il diritto del figlio minore di frequentare il genitore quale esito di una sua scelta, libera ed autodeterminata, per caratteri tanto più obiettivamente inverabili quanto più vicina sia la maggiore età e che, in quanto tali, possono spingersi fino al rifiuto stesso (Cass. 13/08/2019 n. 21341 non massimata, p. 8). Vero è infatti che la giurisprudenza convenzionale si è trovata ad affermare il carattere non assoluto dell’obbligo delle autorità nazionali di adottare misure idonee a riavvicinare il genitore ed il figlio non conviventi, nella valorizzazione della comprensione e collaborazione di tutte le persone coinvolte, in una materia il cui delicato rilievo chiama innanzitutto le autorità nazionali ad un’opera di “grande prudenza” (Reigado Ramos c. Portogallo, n. 73229/01, p. 53, 22 novembre 2005). L’impegno delle autorità nazionali a facilitare tale collaborazione non è destinato a tradursi nell’obbligo di ricorrere alla coercizione che, in materia, non può che essere limitato, nella ribadita necessità della valutazione dei diritti e delle libertà delle persone coinvolte per un apprezzamento dell’interesse superiore del minore e dei diritti al medesimo conferiti dall’art. 8 della Convenzione (Voleshf c. Repubblica ceca, n. 63267/00, p. 118, 29 giugno 2004), nel rispetto di un margine di ragionevolezza che deve comunque guidare ogni intervento volto ad agevolare l’esercizio del diritto di visita (Nuutinen c. Finlandia, n. 32842/96, p. 128, Cedu 2000, VIII). 10. In siffatta definita cornice, in cui convergono autoresponsabilità, autonomia e consapevole libertà di scelta, il dovere di visita del figlio minore ove rimasto inosservato da parte del genitore non è quindi suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all’art. 614-bis c.p.c. 11. Può pertanto affermarsi nella fattispecie in esame il seguente principio di diritto: “Il diritto-dovere di visita del figlio minore che spetta al genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all’art. 614-bis c.p.c. trattandosi di una potere-funzione che, non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra, ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c., una “grave inadempienza”, è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, all’interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata”.

Questa Corte ha da tempo chiarito (Cass. 5383/2006; Cass. 10719/2013; Cass. 27235/2020) che, quando, nelle more del giudizio di legittimità avente ad oggetto l’affidamento di figlio minore ad uno degli ex coniugi a seguito di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sopravvenga la maggiore età del figlio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente all’impugnazione. Non emerge tuttavia una complessiva cessazione dell’intera materia del contendere, in conseguenza del sopravvenuto raggiungimento della maggiore età dei due figli della coppia, come invece ritenuto in memoria del ricorrente, essendo state sollevate con il ricorso anche questioni correlate a vizi processuali della decisione impugnata o conseguenti alla pronuncia sul contributo al mantenimento dei figli, comunque, allo stato, non ancora autosufficienti economicamente e collocati presso la madre, o inerenti alla pronuncia sulle spese del grado di appello. Invero, va ribadito il seguente principio di diritto: “l’obbligo dei genitori di mantenere i figli non cessa automaticamente quando gli stessi raggiungono la maggiore età, ma può perdurare, secondo le circostanze da valutarsi caso per caso, sulla base di opportuna istruttoria, sino a quando essi non abbiano raggiunto una condizione di indipendenza economica, ed il coniuge è legittimato ad ottenere iure proprio dall’altro coniuge, separato o divorziato, un contributo al mantenimento del figlio maggiorenne con esso convivente, fino a che non sia in grado di procurarsi autonomi ed adeguati mezzi di sostentamento, fatto da provarsi dal soggetto obbligato, che deduca e domandi la cessazione del diritto del figlio alla prestazione di mantenimento” (in termini, Cass.5271/1982; Cass. 475/1990; Cass. 12212/1990; Cass. 4188/2006; Cass. 25300/2013).

 

SEPARATI BOLOGNA URGENTISSIMO VISITA FIGLI DIRITTO URGENTE

SEPARAZIONE URGNTISSIMA E I FIGLI?

DI COLPO I GENITORI LITIGANO PER I FIGLI

ESISTE LA BIGENITORIALITA’ CIOE’ ENTRAMBI DEVONO SEGUIRE ACCUDIRE I FIGLI

La Suprema Corte, rimeditando il proprio precedente orientamento, anche alla luce delle modificazioni normative introdotte in materia di filiazione dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219 e dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, riconosce nuovamente in questa ordinanza (2), la proponibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il decreto con cui, in sede di reclamo, la corte d’appello abbia confermato modificato o revocato, provvedimenti de potestate adottati dal tribunale per i minorenni ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., osservando che “tali provvedimenti hanno carattere decisorio e definitivo, in quanto incidenti su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, nonchè revocabili o modificabili solo in presenza di fatti nuovi, e pertanto idonei ad acquistare efficacia di giudicato rebus sic stantibus (cfr. Cass., Sez. Un., 13/12/2018, n. 32359; Cass., Sez. I, 25/07/2018, n. 19780; 21/11/2016, n. 13633). 

 Assegnazione della casa familiare – Assenza di figli – Possibilità del giudice di attribuirla quale elemento dell’assegno di mantenimento – Esclusione (Cc, articoli 143, 155 e 156)

In assenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa familiare, sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a uno solo di essi, non autorizzandolo neppure l’art. 156 del Cc, che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell’assegno di mantenimento. In mancanza di una normativa speciale in tema di separazione, la casa familiare in comproprietà è soggetta, infatti, alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l’uso e la divisione.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 22 luglio 2007 n. 16398 – Pres. Morelli; Rel. Felicetti; Pm (conf.) Ciccolo; Ric. Bertaina; Controric. Scagnetto

– Assegnazione della casa familiare – Presupposti – Convivenza del coniuge con figlio maggiorenne – Necessità che sia la stessa casa dove viveva la famiglia quando era unita – Sussiste (Cc, articolo 155)

Al fine dell’assegnazione a uno dei coniugi separati o divorziati della casa familiare, nella quale questi abiti con un figlio maggiorenne, occorre che si tratti della stessa abitazione in cui si svolgeva la vita della famiglia allorchè essa era unita e, inoltre, che il figlio convivente versi, senza colpa, in condizione di non autosufficienza economica. In particolare, l’assegnazione della casa familiare, prevista dall’articolo 155, comma 4, del Cc, rispondendo all’esigenza di conservare l’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell’immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza del 4 luglio 2011 n. 14553 – Pres. Luccioli; Rel. Didone; Pm (diff.) Lettieri; Ric. Iannì; Int. Surace

– Assegno di mantenimento – Figlio maggiorenne convivente con il coniuge separato – Spettanza – Fino al conseguimento dello status di autosufficienza economica – Sussiste (Cc, articolo 155)

Il fondamento del diritto del coniuge separato a percepire l’assegno di cui all’articolo 155 del Cc, risiede, oltre che nell’elemento oggettivo della convivenza con il figlio maggiorenne (che lascia presumere il perdurare dell’onere del mantenimento), nel dovere di assicurare un’istruzione e una formazione professionale rapportate alle capacità della prole (oltreché alle condizioni economiche e sociali dei genitori), onde consentire alla stessa di acquisire una propria indipendenza economica. Tale dovere cessa all’atto del conseguimento, da parte del figlio, di uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, quale che sia, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato, restando attribuita al giudice di merito ogni valutazione in ordine all’eventuale esiguità del reddito percepito, al fine di escludere la cessazione dell’obbligo di mantenimento da parte del genitore non affidatario.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 21 gennaio 2011 n. 1476 – Pres. Luccioli; Rel. Mercolino; Pm (conf.) Russo

– Assegno di mantenimento – Presupposti – Accertamento del tenore di vita matrimoniale – Contenuto (Cc, articolo 156)

L’articolo 156 del Cc attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ottenere dall’altro un assegno di mantenimento, non già soltanto se egli sia assolutamente indigente, bensì tutte le volte in cui non sia in grado di mantenere, durante la separazione, con le proprie potenzialità economiche, il tenore di vita che aveva in costanza di convivenza matrimoniale, sempre che questo corrispondesse alle potenzialità economiche complessive dei coniugi e vi sia tra loro una differente redditualità che giustifichi l’assegno con funzione riequilibratrice. Pertanto, il giudice, al fine di stabilire se l’assegno sia dovuto, deve prioritariamente valutare il suddetto tenore di vita e, quindi, stabilire se il coniuge richiedente  sia in grado di mantenerlo in regime di separazione con i mezzi propri, essendo la mancanza di tali mezzi condizione necessaria per averne diritto. Il tenore di vita matrimoniale deve essere accertato, in via presuntiva, sulla base dei redditi complessivamente goduti dai coniugi durante la convivenza matrimoniale, con particolare riferimento al momento della sua cessazione, tenendosi conto non solo dei redditi di lavoro di ciascun coniuge, ma anche dei redditi di ogni altro tipo, nonché delle utilità derivanti dai beni immobili di loro proprietà, ancorchè improduttivi di reddito.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 4 febbraio 2009 n. 2707 – Pres. Luccioli; Rel. Salvago; Pm (conf.) Martone

– Assegno di mantenimento – Spettanza – Inattività lavorativa del richiedente – Rilevanza – Limiti (Cc, articoli 147,155 e 156)

In tema di separazione personale dei coniugi, presupposti per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento sono la non addebitabilità della separazione e la mancanza di redditi idonei a conservare il precedente tenore di vita, sussistendo disparità economica tra le parti, mentre l’inattività lavorativa del richiedente l’assegno costituisce circostanza estintiva dell’obbligo di corresponsione a carico dell’altro coniuge, solo se conseguente al rifiuto accertato di opportunità di lavoro, non meramente ipotetiche, ma effettive e concrete.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 21 novembre 2008 n. 27775 – Pres. Morelli; Rel. Salmè; Pm (diff.) Schiavon

– Assegno per i figli maggiorenni – Cessazione – Inizio di attività lavorativa retribuita – Condizioni (Cc, articolo 155)

In regime di separazione o di divorzio fra i genitori, l’obbligo di versare il contributo di mantenimento per i figli maggiorenni al coniuge presso il quale vivono cessa solo ove il genitore obbligato provi che essi abbiano raggiunto l’indipendenza economica, percependo un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato, ovvero che essi si sottraggano volontariamente allo svolgimento di un’attività lavorativa adeguata. Una volta che sia provato l’inizio di un’attività lavorativa retribuita, costituisce valutazione di merito, incensurabile in cassazione se motivata, quella circa l’esiguità, in relazione alle circostanze del caso, del reddito realizzato al fine di escludere o diminuire l’assegno.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 27 giugno 2011 n. 14123 – Pres. Luccioli; Rel. Campanile; Pm (conf.) Zeno; Ric. Rubbiani; Controric. Volpe

– Assegno per il figlio minore – Buone risorse economiche dell’obbligato – Rilevanza (Cc, articolo 155)

Ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento a favore del figlio minore, le buone risorse economiche dell’obbligato hanno rilievo non soltanto nel rapporto proporzionale con il contributo dovuto dall’altro genitore, ma anche in funzione diretta di un più ampio soddisfacimento delle esigenze del figlio, posto che i bisogni, le abitudini, le legittime aspirazioni di questo e in genere le sue prospettive di vita, non potranno non risentire del livello economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 21 giugno 2011 n. 13630 – Pres. Luccioli; Rel. Campanile; Pm (conf.) Zeno; Ric. Palumbo; Controric. Marini

– Casa coniugale o familiare – Assegnazione solo in presenza di affidamento di figli minori o maggiorenni non autosufficienti – Sussiste (Cc, articolo 155 e 1102)

In materia di separazione o divorzio l’assegnazione della casa familiare è finalizzata esclusivamente alla tutela della prole, rispondendo all’esigenza di garantire l’interesse dei figli alla conservazione dell’ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Resta, quindi, imprescindibile il requisito dell’affidamento dei figli minori (o della convivenza con i figli maggiorenni non autosufficienti); pertanto, se è vero che la concessione del beneficio presenta indubbi riflessi economici, nondimeno l’assegnazione della casa familiare non può essere disposta al fine di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, alla cui garanzia è unicamente destinato l’assegno di mantenimento. Ne consegue che, ove manchi tale presupposto, perché i figli si sono già allontanati dal luogo in cui si svolgeva l’esistenza della famiglia, viene meno la ragione dell’applicazione dell’istituto in questione, che non può neanche trovare giustificazione nella circostanza che il coniuge già affidatario sia comproprietario dell’immobile in questione. Va fatta salva l’ipotesi di accordo, anche tacito, tra le parti in tal senso; rimanendo regolati, in caso contrario, i rapporti tra gli ex coniugi dalle norme sulla comunione e in particolare dall’articolo 1102 del Codice civile.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 17 luglio 2009 n. 16802 – Pres. Luccioli; Rel. Bernabai; Pm (conf.) Pratis

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