Se sono erede conviene un accordo?

  1. Si le cause ereditarie sono spesso molto lunghe

  2. Si le cause ereditari sono spesso molto costose

  3. si l’eredita’ va goduta non sperperata in cause

  4. Si occorre trovare un accordo

  5. Bologna melano, Vicenza Treviso , Ravenna Forli Cesena le norme sono le stesse, , un accordo spesso è possibile

  6. Lasciami provare trovero’ un accordo

  7. Hai mai pensato che un accordo è meglio di una causa?

 

Allora chiama l’avvocato esperto accordi in questioni ereditarie e divisioni ereditarie.

Da anni studio e tratto la materia delle successioni e risolve  pratiche di divisione ereditaria a Bologna, Ravena Forli Cesena Vicenza Padova,  si deve trovare un accordo,

 

AVVOCATO ESPERTO DIVORZI SEPARAZIONI EREDITA' PROCESSI BOLOGNA

AVVOCATO ESPERTO DIVORZI SEPARAZIONI EREDITA’ PROCESSI BOLOGNA

Mi capita spesso di ricevere eredi che stanno litigando da anni per  una divisione ereditaria, che non trovano l’accordo anzi diremmo meglio che non vogliono trovarlo anche s espesso la giusta soluzione è sotto i loro occhi.

 

L’avvocato Sergio Armaroli esperto successioni si occupa di diritto delle successioni BOLOGNA,VICENZA MELANO ,TREVISO , PADOVA, FORLI RAVENNA CESENA e in tutto il territorio Italiano e di tutte le pratiche (amministrative, notarili, legali) finalizzate alle divisioni ereditarie e successorie (incluse quelle di maggiore complessità e anche con risvolti di natura internazionalistica).

Apertura della successione e chiamata all’eredità

La fase relativa all’apertura della successione rappresenta il momento più importante, in  cui  è indispensabile essere assistiti  da un  avvocato.

 

Lo studio L’avvocato Sergio Armaroli esperto successioni esplica la propria attività mediante consulenza ed assistenza per la gestione  della fase di passaggio generazionale successiva all’apertura della successione, testamentaria, o legittima,  con valutazione inerente eventuale lesione di  legittima, operazioni  di  accordo  di  divisione ereditaria al  fine di  risparmiare tempo, ,

 

Al momento della pubblicazione di un testamento si apre la fase della successione ereditaria ed è necessario procedere all’assegnazione dei beni o alla divisione ereditaria.

Le successioni sono questioni complesse e necessitano di un avvocato esperto ciò, soprattutto nei casi in cui non vi è un accordo tra gli eredi in ordine ai diritti spettanti o alle modalità di divisione del patrimonio ereditario.

 

 

LA COMUNIONE EREDITARIA SI INTERROMPE CON LA DIVISIONE EREDITARIA

 

Nella comunione ereditaria, se uno degli eredi intende vendere la sua quota ereditaria o parte di essa, deve prima darne notizia agli altri coeredi, i quali avranno diritto di prelazione sulla quota, ovvero avranno diritto ad essere preferiti nella vendita rispetto ad altri, a parità di condizioni.

La comunione ereditaria termina quando si verifica la divisione ereditaria. Ai sensi dell’art.713 c.c., i coeredi possono sempre domandare la divisione, per ottenere la proprietà esclusiva su parte dei beni che erano in comunione ereditaria, per un valore corrispondente alla propria quota.

La divisione ereditaria deve avere ad oggetto tutte le situazioni giuridiche che compongono la comunione ereditaria, nel senso che con la divisione si scioglie la comunione relativamente a tutti i beni ereditari e nei confronti di tutti i coeredi.

Il principio dell’universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile, potendosi anche procedere ad una divisione solo parziale se un accordo in tal senso intervenga tra le parti ovvero quando costituisca oggetto di una domanda giudiziale senza che alcuna delle altre parti ne estenda la portata, chiedendo di trasformare in porzioni concrete le quote dei singoli comproprietari, con divisione dell’intero asse.

In tema di divisione giudiziale, una volta passata in giudicato la sentenza con la quale è stato disposto lo scioglimento della comunione e sono stati determinati i lotti, questi entrano da quel momento a far parte del patrimonio di ciascuno degli ex comunisti seppure, nel caso ne sia disposto il sorteggio, l’individuazione in concreto di costoro abbia luogo successivamente in concomitanza con tale adempimento di carattere puramente formale, sicché qualsiasi evento si verifichi nel frattempo a vantaggio o in danno dei beni costituenti ciascun singolo lotto, produce il relativo effetto nei confronti dell’ex comunista cui lo stesso verrà assegnato in sede di sorteggio, senza che tali accadimenti possano più influire sulla determinazione della composizione dei lotti e dar luogo ad ulteriori aggiustamenti o conguagli.

 

 

In materia di comunione ereditaria, è consentito ai comproprietari, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, di pattuire lo scioglimento nei confronti di uno solo dei coeredi, ferma restando la situazione di comproprietà tra gli altri eredi del medesimo dante causa: tale contratto, con cui i coeredi perseguono uno scopo comune, senza prestazioni corrispettive, non determinando direttamente lo scioglimento della comunione, non configura una vera e propria divisione, per la cui validità soltanto è necessaria la sottoscrizione di tutti i coeredi, ma un contratto plurilaterale, immediatamente vincolante ed efficace fra gli originari contraenti e destinato ad acquistare efficacia nei confronti degli assenti in virtù della loro successiva adesione, sempre possibile, salva diversa pattuizione, sino a quando non intervenga un contrario comune accordo o un provvedimento di divisione giudiziale.

 

 

Nel giudizio di divisione di una comunione ereditaria, ove una quota abbia costituito oggetto di cessione, la qualità di litisconsorte necessario spetta ai cessionari della quota e non agli eredi cedenti.

In tema di divisione immobiliare, il condividente di un immobile che durante il periodo di comunione abbia goduto del bene in via esclusiva senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri i frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione “pro quota” del bene comune e dei relativi profitti, con riferimento ai prezzi di mercato correnti dal tempo della stima per la divisione a quello della pronuncia.

 

 

Nel giudizio di divisione avente ad oggetto beni immobili soggetti al regime tavolare di pubblicità, incorre in violazione dell’art. 112 c.p.c. il giudice che – in presenza di un’espressa richiesta delle parti – ometta di provvedere alla divisione sulla base di tipi di frazionamento intavolabili, perché in tal modo viene lasciata la redazione di
quei documenti, necessari all’intavolazione dei diritti nascenti dalla sentenza, ad una successiva fase stragiudiziale che potrebbe richiedere un accordo tra le parti.

In tema di divisione ereditaria, rientra nei poteri del giudice di merito, ed è perciò incensurabile in cassazione, accertare se, nell’ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l’assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo il conguaglio in favore degli altri.

 

 

la comunione ereditaria ha ad oggetto non soltanto la comproprietà o contitolarità di diritti ma il complesso dei rapporti attivi e passivi che formavano il patrimonio del de cuius al momento della morte, lo scioglimento dello stato di indivisione si verifica soltanto quando i condividenti abbiano proceduto con le operazioni previste dagli artt. 713 e ss. c.c. ad eliminare la maggior parte delle relative componenti; d’altra parte, lo scioglimento della comunione ereditaria non è incompatibile con il perdurare di uno stato di comunione ordinaria rispetto a singoli beni già compresi nell’asse ereditario in divisione, sicché l’attribuzione congiunta di beni ereditari non dà luogo al cosiddetto stralcio di quota o a una divisione parziale.

 

La cessione a terzi estranei di diritti su singoli beni immobili ereditari non comporta lo scioglimento — neppure parziale – della comunione, in quanto i diritti continuano a fare parte della stessa comunione, restando l’acquisto del terzo subordinato all’avveramento della condizione che essi siano in sede di divisione assegnati all’erede che li abbia ceduti. Ne consegue che, se un coerede può alienare a terzi in tutto o in parte la propria quota, tanto produce effetti reali se e in quanto l’acquirente venga immesso nella comunione ereditaria, mentre in caso diverso la vendita avrà soltanto effetti obbligatori, salvo che la vendita non abbia avuto a presupposto un atto di scioglimento della comunione ereditaria, anche implicito, in ordine a tali beni.

 

 

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