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SANZIONI CONSOB CONSULENTI PROMOTORI FINANZIARI CHI DECIDE SULL’OPPOSIZIONE

SANZIONI CONSOB CONSULENTI PROMOTORI FINANZIARI CHI DECIDE SULL’OPPOSIZIONE
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I giudizi di opposizione avverso l’irrogazione delle sanzioni ai promotori finanziari continuano
  • AVVOCATO CONSULENTI FINANZIARI

    AVVOCATO CONSULENTI FINANZIARI

  • – Con riferimento al testo originario del predetto art. 33, d.lgs. 80/98, questa Corte, con orientamento ormai consolidato (Cass., sez. un., 11 luglio 2001, n. 9383; 11 febbraio 2003, n. 1992), ha statuito che la competenza giurisdizionale a conoscere delle opposizioni avverso le sanzioni inflitte dalla CONSOB ai promotori finanziari, anche se di tipo interdittivo, spetta all’Autorità giudiziaria ordinaria, ponendo in evidenza:
  1. a) che il terzo comma dell’art. 196, d.lgs. 58/98, richiamando, con specifico riferimento “alle sanzioni applicabili ai promotori finanziari” le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, eccezion fatta per l’art. 16, individua per la tutela giurisdizionale avverso l’irrogazione di tali sanzioni il procedimento disciplinato dagli artt. 22 e 23 di detta legge, il quale è riservato alla giurisdizione del giudice ordinario;
    b) che il citato art. 196, d.lgs. 58/98 riveste carattere di specialità rispetto alla disposizione contenuta nell’art. 33, d.lgs. 80/98, che delinea, in via generale, i rapporti tra la giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo e deve quindi escludersi che sia stato (parzialmente) abrogato dall’entrata in vigore della norma più recente;
    c) che principi non diversi valgono per le sanzioni di carattere interdittivo, come quella irrogata al ricorrente, posto che anche tali sanzioni, non diversamente da quelle pecuniarie, debbono essere applicate sulla “base della gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva” (e quindi sulla base di criteri che non possono ritenersi espressione di discrezionalità amministrativa) e che l’ambito di applicazione della legge 689/81 (che già originariamente non era rigorosamente limitato alle sole sanzioni pecuniarie, essendo espressamente prevista l’opposizione avverso le ordinanze che dispongono la sola confisca: art. 22) è stato successivamente esteso alle sanzioni non pecuniarie (art. 210, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; art. 22 bis, l. 689/81, introdotto dall’art. 98, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507).
  • 3.2.1 – Le novità contenute nel nuovo testo del citato art. 33, d.lgs. 80/98 non giustificano l’abbandono di tale orientamento, trattandosi di modifiche introdotte ai fine di eliminare il dubbio che l’intero settore delle attività relative al mercato mobiliare fosse stato ricompreso nella nozione di servizio pubblico e come tale devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo. E deve, quindi, ritenersi che neppure l’entrata in vigore della legge 205/00 (il cui art. 7 ha sostituito il testo originario dell’art. 33, d.lgs. 80/98) abbia inciso sull’applicazione dell’art. 196, d.lgs. 58/98.
  • I giudizi di opposizione avverso l’irrogazione delle sanzioni ai promotori finanziari continuano, pertanto, ad essere devoluti alla cognizione del giudice ordinario.
  • consob sanzioni
  • sanzioni consob SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE 
  • SEZIONI UNITE CIVILE
  • Sentenza 22 luglio 2004, n. 13703 
  • Svolgimento del processo
  • 1 – Con ricorso depositato il 16 febbraio 2001 presso il Tribunale di Palermo, il signor Ettore S. proponeva opposizione avverso la delibera n. 1002695 del 10 gennaio 2001, con la quale la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – CONSOB, ritenendolo responsabile della violazione di norme relative alla disciplina dell’attività dei promotori finanziari (e, in particolare di quelle che riservano l’esercizio professionale dei servizi di investimento alle imprese di investimento e alle banche: art. 2, primo comma,d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, successivamente art. 18, primo comma, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) gli aveva irrogato la sanzione della sospensione dall’albo per la durata di mesi quattro.
  • La CONSOB eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, assumendo che la materia era deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  • 1.1 – L’eccezione era ritenuta fondata dal giudice adito, sul rilievo che, alla stregua del nuovo testo dell’art. 33, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, così come riformulato dall’art. 7, legge 21 luglio 2000, n.205, nella specie applicabile, il giudizio sulle opposizioni alle sanzioni inflitte dalla CONSOB ai promotori finanziari è da ritenersi riservato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  • 1.2 – Lo S. chiede la cassazione di detta sentenza e che riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario;
  • La CONSOB resiste.
  • Motivi della decisione-
  • 2 – L’esistenza della giurisdizione del giudice amministrativo è stata affermata, dal Tribunale, in base al rilievo che tra le controversie in materia di vigilanza sul mercato mobiliare, devolute dall’art. 33, d.lgs. 30 marzo 1998, n. 80 (così come riformulato dall’art. 7, legge 21 luglio 2000, n. 205) alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sono ricomprese anche quelle relative alle opposizioni avverso le sanzioni irrogate dalla CONSOB ai promotori finanziari ai sensi dell’art. 196, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 3 – Tale assunto viene contestato dal ricorrente che – denunziando vizio di motivazione, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 11, disp. prel. c.c., dell’art. 196, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 59 e dell’art. 33, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 58, così come riformulato dall’art. legge 21 luglio 2000, n. 205 – censura la sentenza impugnata per non aver riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario.
  • 3.1 – Il presente giudizio è stato instaurato il 16 febbraio 2001 e, quindi, dopo l’entrata in vigore, avvenuta il 10 agosto 2000, della citata legge 205/00: non può esservi dubbio, pertanto, che la giurisdizione, in applicazione del principio sancito dall’art. 5, c.p.c., debba essere individuata sulla base del nuovo testo dell’art. 33, d.lgs. 80/98, così come riformulato dall’art. 7, legge 205/00, a norma del quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in tema di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza … sul mercato mobiliare”.
  • 3.2 – Con riferimento al testo originario del predetto art. 33, d.lgs. 80/98, questa Corte, con orientamento ormai consolidato (Cass., sez. un., 11 luglio 2001, n. 9383; 11 febbraio 2003, n. 1992), ha statuito che la competenza giurisdizionale a conoscere delle opposizioni avverso le sanzioni inflitte dalla CONSOB ai promotori finanziari, anche se di tipo interdittivo, spetta all’Autorità giudiziaria ordinaria, ponendo in evidenza:
  1. a) che il terzo comma dell’art. 196, d.lgs. 58/98, richiamando, con specifico riferimento “alle sanzioni applicabili ai promotori finanziari” le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, eccezion fatta per l’art. 16, individua per la tutela giurisdizionale avverso l’irrogazione di tali sanzioni il procedimento disciplinato dagli artt. 22 e 23 di detta legge, il quale è riservato alla giurisdizione del giudice ordinario;
    b) che il citato art. 196, d.lgs. 58/98 riveste carattere di specialità rispetto alla disposizione contenuta nell’art. 33, d.lgs. 80/98, che delinea, in via generale, i rapporti tra la giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo e deve quindi escludersi che sia stato (parzialmente) abrogato dall’entrata in vigore della norma più recente;
    c) che principi non diversi valgono per le sanzioni di carattere interdittivo, come quella irrogata al ricorrente, posto che anche tali sanzioni, non diversamente da quelle pecuniarie, debbono essere applicate sulla “base della gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva” (e quindi sulla base di criteri che non possono ritenersi espressione di discrezionalità amministrativa) e che l’ambito di applicazione della legge 689/81 (che già originariamente non era rigorosamente limitato alle sole sanzioni pecuniarie, essendo espressamente prevista l’opposizione avverso le ordinanze che dispongono la sola confisca: art. 22) è stato successivamente esteso alle sanzioni non pecuniarie (art. 210, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; art. 22 bis, l. 689/81, introdotto dall’art. 98, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507).
  • 3.2.1 – Le novità contenute nel nuovo testo del citato art. 33, d.lgs. 80/98 non giustificano l’abbandono di tale orientamento, trattandosi di modifiche introdotte ai fine di eliminare il dubbio che l’intero settore delle attività relative al mercato mobiliare fosse stato ricompreso nella nozione di servizio pubblico e come tale devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo. E deve, quindi, ritenersi che neppure l’entrata in vigore della legge 205/00 (il cui art. 7 ha sostituito il testo originario dell’art. 33, d.lgs. 80/98) abbia inciso sull’applicazione dell’art. 196, d.lgs. 58/98.
  • CONSULENTI FINNZIARI PENALE

  • I giudizi di opposizione avverso l’irrogazione delle sanzioni ai promotori finanziari continuano, pertanto, ad essere devoluti alla cognizione del giudice ordinario.
  • 4 – Il ricorso deve essere, quindi, accolto e la sentenza cassata, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. La causa deve essere conseguentemente rinviata, per l’ulteriore corso, al Tribunale di Palermo, che provvederà anche alla liquidazione delle spese della presente fase.
  • P.Q.M.
  • La Corte di Cassazione, a sezioni unite, accoglie ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Palermo anche per le spese di questa ulteriore fase di giudizio.
  • Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 giugno 2004.
  • Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2004.
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    • TRIBUNALE DI BOLOGNA
    • TRIBUNALE DI FERRARA
    • TRIBUNALE DI FORLÌ
    • TRIBUNALE DI MODENA
    • TRIBUNALE DI PARMA
    • TRIBUNALE DI PIACENZA
    • TRIBUNALE DI RAVENNA
    • TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
    • TRIBUNALE DI RIMINI

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