RISTRUTTURAZIONE VIZI LAVORI  CASA BOLOGNA PROGETTISTA SBAGLIA, IMPRESA SBAGLIA ECOBONUS 110

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FATTO :

Nel 2009 XXXconveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Acqui Terme il geometraXXXX, rappresentando di essere proprietario di un capannone ad uso agricolo su un terreno delimitato da un muro di contenimento, realizzato dall’impresa xxx, con progettazione e direzione dei lavori affidati, nel 2002, al geometraXXXX; di aver riscontrato, nel 2008, un cedimento del predetto muro di contenimento; di aver richiesto quindi un accertamento tecnico preventivo nei confronti dell’impresaxxxx e del geometra, all’esito del quale il CTU affermava che il manufatto realizzato era privo delle caratteristiche tecniche di cui deve essere dotato un muro di contenimento (in quanto privo di opere di drenaggio, di armature in ferro, dotato di fondazioni sottodimensionate), ed indicava come unica soluzione possibile la demolizione del muro con conseguente realizzazione ex novo di un muro dotato di differenti e idonee caratteristiche tecniche (per un costo pari a 96.786,00 €, oltre IVA e spese tecniche); di aver raggiunto un accordo transattivo con l’Impresa XXXXXX(in virtù del quale essa gli corrispondeva l’importo di 27.000 € a titolo di risarcimento del danno).

DECISIONE

  1. Deve al contrario affermarsi che, poiché nel caso di specie l’obbligazione risarcitoria del progettista comprende le stesse voci risarcitorie a carico dell’appaltatore, che sono comprese nell’accordo transattivo e coperte dalla transazione (pari ai costi sostenuti per la costruzione del muro, conforme al progetto ma inidoneo all’uso e per la sua eliminazione), il progettista si possa utilmente giovare – come richiesto fin dal primo grado – della transazione conclusa dal suo condebitore solidale onde ritenere estinta anche nei suoi confronti l’obbligazione risarcitoria. Conseguentemente, decidendo nel merito, la domanda risarcitoria del Poggio verso il progettista va rigettata, in quanto il suo credito risarcitorio si è integralmente estinto, anche nei confronti dell’Ivaldi, in virtù della transazione conclusa con la impresa Solia già prima dell’inizio del giudizio di merito, in applicazione dell’art. 1304 c.c.
  2. Ciò premesso in ordine al legame di solidarietà che lega i due professionisti, questa Corte ha recentemente puntualizzato (Cass. n. 23418 del 2016, che richiama la pronuncia a Sezioni Unite n. 30174 del 2011) che in presenza di una transazione tra il creditore ed uno dei debitori in solido, è anzitutto da accertare se la transazione abbia riguardato l’intero debito o, invece, abbia avuto ad oggetto unicamente la quota del debitore con cui essa è stata stipulata, riferendosi la previsione dell’art. 1304 c.c. alla prima fattispecie. Mentre nel primo caso – transazione per l’intero – gli altri debitori possono dichiarare di volerne profittare, come previsto dalla menzionata disposizione, con l’effetto che anche per essi opera l’estinzione del debito, nel secondo caso – transazione pro quota – si determina lo scioglimento della solidarietà passiva unicamente rispetto al debitore che vi aderisce, corrispondentemente riducendosi il debito per gli altri. La ratio di tale norma, allorchè il negozio transattivo riguardi l’intero debito, risiede nella comunanza dell’oggetto della transazione, che consente al condebitore in solido di avvalersene, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio dell’art. 1372 c.c. secondo cui il contratto produce effetto solo tra le parti. Viceversa, tale fondamento non sussiste in presenza di una transazione interna per la singola quota, la quale non può coinvolgere gli altri condebitori, che non avrebbero alcun titolo per profittarne e per vedere estendere nei loro confronti l’effetto estintivo della obbligazione: ma, in ogni caso, ne consegue la riduzione del loro debito per effetto di quanto pagato dal debitore transigente.

Originally posted 2022-07-28 18:53:39.

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