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TUO FRATELLO VUOLE TROPPO DELL’EREDITA’?

TUO FRATELLO HA AVUTO OSLDI DAI GENITORI E NON LI RICONOSCE?

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COME CONTRASTAR ELE PRETESE DEL FRATELLO O DEI FRATELLI?

COME OTTENERE LA TUA GIUSTA QUOTA

COSA DEVI FARE PER FAR VALERE I TUOI DIRITTI 

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QUOTE SPETTANTI AI FRATELLI IN ASSENZA DI ALTRI PARENTI LEGITTIMI

I TUOI FRATELLI NON TI DANNO LA TUA QUOTA? TI DANNO MENO DI QUELLO CHE TI SPETTA?

 

ALCUNI DICONO CHE AVERE UN’EREDITA’ E NON GODERNE E’ COME NON AVERLA PER ME E’ MOLTO PEGGIO CHE NON AVERLA 

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Nell’ipotesi in cui non vi siano figli, genitori, né ascendenti, subentrano al defunto in parti uguali i fratelli e le sorelle; ereditano la metà della quota conseguita dai “germani” i fratelli/le sorelle “unilaterali”. Premesso che i “germani” sono fratelli/sorelle che hanno in comune gli stessi genitori, mentre gli “unilaterali” hanno in comune un solo genitore (“consanguinei” se hanno in comune il padre, “uterini” se hanno in comune la madre), il Codice Civile privilegia in questo modo i primi sulla base di quello che viene ritenuto per i “germani” un più accentuato vincolo di parentela con il defunto. In caso di concorso con il coniuge superstite cui spettano i 2/3, ai fratelli/sorelle spetterà il restante 1/3.

Risolvere la successione tra fratelli con l’aiuto di un avvocato esperto

Le vie legali per risolvere l’eredità tra fratelli: un avvocato esperto può aiutarti”

 

La successione tra fratelli può spesso essere complessa e portare a conflitti familiari. In un momento così delicato, è fondamentale avere l’aiuto di un avvocato esperto che possa risolvere le questioni legali in modo efficace e senza intoppi. Un avvocato ESPERTO E PREPARATO in successioni può fornire assistenza e consulenza complete per garantire che i diritti di tutti i fratelli vengano rispettati e che la transizione avvenga in modo equo e giusto. Con la loro conoscenza delle leggi e delle norme in materia di successione, questi professionisti possono aiutare a risolvere questioni come la divisione del patrimonio, la gestione di attività commerciali ereditate e la distribuzione di beni immobili. Grazie alla loro esperienza e competenza, questi avvocati possono svolgere un ruolo critico nel facilitare una successione tra fratelli senza litigi e in modo professionale. Quindi, se stai affrontando una situazione del genere, non esitare a cercare il supporto di un avvocato specializzato nella successione tra fratelli per risolvere tutte le tue esigenze legali in modo efficace.

La successione tra fratelli può spesso essere complessa e portare a conflitti familiari. In un momento così delicato, è fondamentale avere l’aiuto di un avvocato esperto che possa risolvere le questioni legali in modo efficace e senza intoppi. Un avvocato specializzato in successioni può fornire assistenza e consulenza complete per garantire che i diritti di tutti i fratelli vengano rispettati e che la transizione avvenga in modo equo e giusto. Con la loro conoscenza delle leggi e delle norme in materia di successione, questi professionisti possono aiutare a risolvere questioni come la divisione del patrimonio, la gestione di attività commerciali ereditate e la distribuzione di beni immobili. Grazie alla loro esperienza e competenza, questi avvocati possono svolgere un ruolo critico nel facilitare una successione tra fratelli senza litigi e in modo professionale. Quindi, se stai affrontando una situazione del genere, non esitare a cercare il supporto di un avvocato specializzato nella successione tra fratelli per risolvere tutte le tue esigenze legali in modo efficace.

Risolvere la successione tra fratelli con l’aiuto di un avvocato esperto La successione tra fratelli può spesso diventare un terreno fertile per dispute e tensioni familiari. Quando si tratta di dividere gli averi familiari e prendere decisioni importanti, può essere difficile raggiungere un accordo amichevole. Ecco perché è essenziale consultare un avvocato esperto in successioni. Un avvocato specializzato in successioni può fornire l’assistenza legale necessaria per risolvere le questioni delicate che possono sorgere durante il processo di divisione degli averi. La loro esperienza nel campo delle successioni può aiutare a evitare conflitti, garantendo che vengano rispettati i desideri del defunto e tratte tutte le parti in modo equo. L’assistenza di un avvocato può essere particolarmente utile nel caso in cui vi siano complicazioni legali, come proprietà condivise o dispute sulla validità del testamento. Un avvocato esperto può guidare i fratelli attraverso le procedure complesse e trovare soluzioni che soddisfino le necessità di tutti. Con l’aiuto di un avvocato esperto in successioni, i fratelli possono evitare litigi familiari dolorosi e risolvere in modo pacifico la successione degli averi.

La successione dei fratelli può essere un processo complicato e delicato. Spesso, le dinamiche familiari possono rendere difficile la divisione di eredità e beni tra fratelli, portando a tensioni e conflitti. Per risolvere queste questioni in modo equo e pacifico, può essere di grande aiuto affidarsi a un avvocato esperto in successioni ereditarie. Un avvocato specializzato in successione dei fratelli può fornire consulenza legale professionale, aiutando a negoziare accordi che soddisfino le esigenze di tutti i membri della famiglia. Con la loro conoscenza approfondita delle leggi sulla successione, gli avvocati esperti possono fornire consulenza personalizzata, tenendo conto delle esigenze individuali e delle dinamiche familiari uniche. Che si tratti di stabilire una divisione equa dei beni ereditati o di risolvere questioni di diritto successorio, un avvocato specializzato può essere un prezioso alleato nella risoluzione delle questioni di successione dei fratelli. Non lasciate che le tensioni familiari ostacolino il processo di divisione ereditaria. Rivolgetevi a un avvocato esperto per ottenere la consulenza e l’assistenza necessarie.

Quando si tratta di successione tra fratelli, le questioni possono diventare complesse e emotive. È qui che l’esperienza di un avvocato specializzato può fare la differenza. Risolvere la successione tra fratelli richiede una combinazione di competenze legali e capacità di mediazione per evitare conflitti e garantire una divisione equa dell’eredità. Un avvocato esperto può offrire una consulenza preziosa, guidando le parti coinvolte attraverso il processo di successione e aiutandole a prendere decisioni informate. Sanno come negoziare accordi soddisfacenti per entrambe le parti e possono offrire soluzioni creative per risolvere i conflitti. Con la loro conoscenza delle leggi di successione e della pratica legale, un avvocato specializzato può rendere il processo transitorio e meno litigioso, consentendo ai fratelli di concentrarsi sulle questioni familiari più importanti. Se hai bisogno di assistenza nella successione tra fratelli, affidarti a un avvocato esperto può farti risparmiare tempo, stress e possibili litigi.

 

Risolvere la successione dei fratelli con l’aiuto di un avvocato esperto

 

 Quando si tratta di risolvere la successione di un fratello, ci possono essere molte sfide complesse da affrontare. Ma con l’aiuto di un avvocato esperto, è possibile navigare questo processo con successo e giungere a un accordo equo per tutte le parti coinvolte. Un avvocato specializzato in successioni può offrire una guida preziosa nel determinare come suddividere gli averi del defunto tra i fratelli. Con una vasta conoscenza delle leggi sulla successione e un’esperienza significativa nel trattare con situazioni familiari delicate, un avvocato può aiutare a fugare dubbi e risolvere conflitti potenziali. Questa risoluzione può essere particolarmente importante quando sono in gioco beni di valore o quando ci sono differenze significative tra i desideri dei fratelli. L’avvocato può lavorare per garantire che tutti i fratelli ricevano la loro giusta quota e siano soddisfatti dell’esito. Quindi, se sei coinvolto in una successione tra fratelli, prendi in considerazione di consultare un avvocato esperto. Questa decisione può fare la differenza nel raggiungere una risoluzione equa e per evitare conflitti futuri.

 

Stabilire la successione tra fratelli con l’aiuto di un avvocato esperto Quando si tratta di risolvere le questioni di successione tra fratelli, può emergere una serie di sfide emotive e legali. È qui che entra in gioco un avvocato esperto, pronto a guidare e rappresentare le parti coinvolte per raggiungere una soluzione equa e soddisfacente. L’importanza di un avvocato esperto in questi casi non può essere sottovalutata. La loro conoscenza approfondita della legge sulla successione, combinata alla loro esperienza nella gestione di questioni familiari complesse, può offrire una guida preziosa nel navigare attraverso i complessi affari legali e finanziari legati alla successione tra fratelli. Con l’aiuto di un avvocato qualificato, possono essere evitati conflitti e dispute che potrebbero altrimenti minare il rapporto tra fratelli. Questo permette di risolvere i contrasti in modo pacifico e rispettoso, proteggendo l’interesse e i diritti di ogni individuo coinvolto. Quindi, se ti trovi coinvolto in una situazione di successione tra fratelli, non esitare a cercare l’aiuto di un avvocato esperto. Il loro supporto professionale può fare la differenza nel raggiungimento di una soluzione giusta per te e la tua famiglia.

 

Risolvere la successione tra fratelli con l’aiuto di un avvocato esperto La successione tra fratelli può spesso diventare un terreno fertile per dispute e tensioni familiari.

 

Quando si tratta di dividere gli averi familiari e prendere decisioni importanti, può essere difficile raggiungere un accordo amichevole. Ecco perché è essenziale consultare un avvocato esperto in successioni. Un avvocato specializzato in successioni può fornire l’assistenza legale necessaria per risolvere le questioni delicate che possono sorgere durante il processo di divisione degli averi. La loro esperienza nel campo delle successioni può aiutare a evitare conflitti, garantendo che vengano rispettati i desideri del defunto e tratte tutte le parti in modo equo. L’assistenza di un avvocato può essere particolarmente utile nel caso in cui vi siano complicazioni legali, come proprietà condivise o dispute sulla validità del testamento. Un avvocato esperto può guidare i fratelli attraverso le procedure complesse e trovare soluzioni che soddisfino le necessità di tutti. Con l’aiuto di un avvocato esperto in successioni, i fratelli possono evitare litigi familiari dolorosi e risolvere in modo pacifico la successione degli averi.

La successione dei fratelli può essere un processo complicato e delicato. Spesso, le dinamiche familiari possono rendere difficile la divisione di eredità e beni tra fratelli, portando a tensioni e conflitti. Per risolvere queste questioni in modo equo e pacifico, può essere di grande aiuto affidarsi a un avvocato esperto in successioni ereditarie. Un avvocato specializzato in successione dei fratelli può fornire consulenza legale professionale, aiutando a negoziare accordi che soddisfino le esigenze di tutti i membri della famiglia. Con la loro conoscenza approfondita delle leggi sulla successione, gli avvocati esperti possono fornire consulenza personalizzata, tenendo conto delle esigenze individuali e delle dinamiche familiari uniche. Che si tratti di stabilire una divisione equa dei beni ereditati o di risolvere questioni di diritto successorio, un avvocato specializzato può essere un prezioso alleato nella risoluzione delle questioni di successione dei fratelli. Non lasciate che le tensioni familiari ostacolino il processo di divisione ereditaria. Rivolgetevi all’avvocato esperto SERGIO ARMAROLI per ottenere la consulenza e l’assistenza necessarie.

 

 

 

 

 

ATTENZIONE I FRATELLI E SORELLE NON SONO EREDI NECESSARI

Eredi legittimi all’apertura della successione

Quote spettanti agli eredi legittimi

Solo il coniuge (senza figli, ascendenti e collaterali)

1/1 al coniuge

Coniuge e un figlio

½ al coniuge e ½ al figlio

Coniuge e due o più figli

1/3 al coniuge e 2/3 ai figli da dividersi in parti uguali

Coniuge ed ascendenti o fratelli e sorelle (senza figli)

2/3 al coniuge e 1/3 ad ascendenti o fratelli e sorelle, salvo il diritto degli ascendenti a ¼ dell’eredità

Solo un figlio (senza coniuge)

1/1 al figlio

Due o più figli (senza coniuge)

l’intero da dividersi in parti uguali

Solo ascendenti

½ agli ascendenti in linea paterna,

½ agli ascendenti in linea materna

Solo fratelli e sorelle

l’eredità si divide in parti uguali;

i fratelli e le sorelle unilaterali (padre o madre diversi) conseguono però la metà della quota dei germani (stessi genitori)

Solo fratelli/sorelle e genitori

½ ai genitori o a quello dei due che sopravvive

½ ai fratelli/sorelle

Altri parenti prossimi senza figli, genitori, fratelli/sorelle e loro discendenti, ascendenti

senza distinzione di linea, sempre per il principio del parente più vicino che prevale su quello remoto l’eredità si divide in parti uguali tra i successibili di pari grado, compresi senza distinzioni di linea anche i collaterali (quindi zii e/o cugini ad esempio).

Coniuge separato

ha diritto alla stessa quota del coniuge superstite, purché non gli sia stata addebitata la separazione.

Eredi legittimari

Quote di riserva o legittime

Porzione disponibile

solo il coniuge

½ del patrimonio

½ del patrimonio

coniuge e un figlio

1/3 al figlio e 1/3 al coniuge

1/3 del patrimonio

coniuge e più figli

¼ al coniuge e ½ ai figli da dividersi in parti uguali

¼ del patrimonio

solo un figlio senza coniuge

½ del patrimonio

½ del patrimonio

due o più figli senza coniuge

2/3 da dividersi in parti uguali

1/3 del patrimonio

ascendenti senza coniuge

1/3 da dividersi in parti uguali

2/3 del patrimonio

ascendenti con coniuge

½ al coniuge e ¼ agli ascendenti da dividersi in parti uguali

¼ del patrimonio

       

In tema di accertamento della qualità di erede legittimo, la pronuncia — n. 532 del 2000 della Corte costituzionale — di non fondatezza della questione, già sollevata nel medesimo processo, di illegittimità costituzionale dell’art. 565 c.c. preclude che la stessa questione possa essere ancora riproposta, nè sussiste la possibilità di estendere, in via di interpretazione e con il richiamo agli artt. 3 e 30 Cost., la categoria degli eredi legittimi oltre le persone verso cui produce effetti l’accertamento della filiazione naturale in base all’art. 258 c.c., sino a ricomprendervi, oltre i genitori naturali, anche tutti i parenti naturali. (Nella fattispecie, la S.C. — in conformità alla sentenza del giudice d’appello — ha affermato il principio dell’inesistenza, nel nostro ordinamento, di un’organica normativa imperniata su un unitario status filiationis riferibile a tutte le persone che, ex art. 74 c.c., discendano dallo stesso stipite, così negando l’invocata qualità ad una parente collaterale di quinto grado, tale affermatasi ex art. 572 c.c. ai fini successori ed in mancanza di altri eredi legittimi).

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TRATTATIVE TRANSAZIONI

Ai sensi dell’art. 295 c.p.c., è legittimo il provvedimento di sospensione necessaria del giudizio promosso dall’attore per l’accertamento della qualità di unico erede legittimo del de cuius; avendo il giudice di merito ritenuto pregiudiziale la decisione della causa instaurata dal convenuto per il riconoscimento dello status di figlio naturale dell’erede premorto del de cuius è difatti legittima l’interpretazione dell’art. 565 c.c. al riguardo formulata dal giudice di merito che, nel determinare la portata precettiva della norma, abbia ritenuto i parenti naturali equiparati a quelli legittimi. (Nella specie, con il ricorso per cassazione era stata censurata tale interpretazione perché, tra l’altro, in contrasto con la pronuncia della Corte costituzionale n. 532/000, secondo cui dall’art. 30 Cost. non discende in maniera necessitata la parificazione ai parenti legittimi di quelli naturali; la S.C., nel formulare il principio surrichiamato, ha statuito che con la decisione di cui sopra la Corte costituzionale, nel respingere l’eccezione d’incostituzionalità dell’art. 565 c.c., aveva ritenuto legittima la prospettata interpretazione della norma, secondo cui nella previsione dei parenti dovrebbero ritenersi esclusi quelli naturali, ma non aveva in alcun modo valutato l’alternativa interpretazione della stessa norma fondata sull’irrequivoco disposto dell’art. 74 c.c.- in base al quale sono parenti coloro che discendono dallo stesso stipite — non limitato dal dettato dell’art. 258 c.c., che mira ad escludere non il rapporto parentale con la famiglia del genitore ma solo che gli effetti del riconoscimento si estendano da un genitore a un altro, mentre le singole disposizioni, secondo cui i figli naturali sono equiparati a quelli legittimi, appaiono la conferma del suddetto principio, che è del resto rispondente a quelli costituzionali di uguaglianza e di difesa della filiazione naturale).

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DIRITTO SUCCESSORIO

Successione testamentaria
La successione è testamentaria quando un soggetto dispone dei suoi beni per il tempo successivo alla propria morte mediante la redazione di un testamento, con cui determina i soggetti beneficiari e le rispettive quote. Il testamento può essere olografo o pubblico.

Successione legittima
E’ la Successione definita per Legge, quando un soggetto morendo senza aver predisposto un testamento (o avendo predisposto un testamento solo per parte dei beni), Il suo patrimonio viene ripartito secondo la Legge, in base a quote determinate dal Codice Civile attribuite secondo il grado di parentela

 

Quali documenti dovrai fornire?

  • Certificato di morte o estratto per riassunto degli atti di morte (in caso di successione testamentaria)

  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ove vengono indicati gli eredi e il grado di parentela

  • Codice Fiscale e carta di identità del defunto e degli eredi, e del dichiarante

  • Copia conforme della pubblicazione del testamento (in caso di Successione testamentaria)

  • Lettere di consistenza bancaria o postale (contenenti conti correnti e titoli o azioni)

  • Documentazione riguardanti altri beni mobili quali ad esempio partecipazioni societarie, polizze assicurative o buoni postali.

Servizi

  • Consulenza per Successione legittima o testamentaria

  • Consulenza legale per redazione di testamento

  • Consulenza per deposito fiduciario di Testamento olografo

  • Redazione Dichiarazione di Successione

  • Consulenza per accettazione di eredità, semplice o con beneficio di inventario, e rinuncia di eredità

  • Consulenza per redazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

  • Calcolo imposte per Dichiarazione di Successione

  • Ricognizione del patrimonio ereditario

  • Aggiornamento urbanistica e catastale per immobili che ricadono nel patrimonio ereditario

  • Volture catastali

  • Riunioni di usufrutto

  • Redazione pareri in ambito successorio

  • Adempimenti per successioni tardive

  • Monitoraggio di tutti gli adempimenti successori

  • Relazioni ventennali immobiliari del patrimonio ereditario

 

 

 

Nel caso in cui il patrimonio sia composto da immobili, si può procedere con la voltura degli immobili nelle corrette proporzioni. Per ricevere ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento con gli esperti non esitate a contattarci telefonicamente: AVVOCATO SUCCESSIONI BOLOGNA SERGIO ARMAROLI

 

DIVIISONE TRA FRATELLI

Viene rimarcato dalla Cassazione che nella divisione ereditaria, così come nella divisione delle cose in comunione, non è richiesta un’assoluta omogeneità delle porzioni, ben potendosi che nell’ambito di ciascuna categoria di beni da dividere (mobili, immobili, crediti) essi siano assegnati per l’intero ad una quota ed altri, per intero, ad altra quota, fatti salvi i necessari conguagli. Il diritto potestativo dei condividenti all’assegnazione dei beni in natura (se possibile) non corrisponde infatti ad un frazionamento in quote delle singole entità appartenenti a ciascuna categoria, ma alla proporzionale divisione di ciò che è ricompreso nelle categorie stesse.

Azione di divisione ereditaria e azione di riduzione: differenze

L’azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro autonome e diverse, perché la prima presuppone la qualità di erede e l’esistenza di una comunione ereditaria che si vuole sciogliere, mentre la seconda implica la qualità di legittimario leso nella quota di riserva ed è diretta alla reintegra in essa, indipendentemente dalla divisione; ne consegue che la domanda di divisione e collazione non può ritenersi implicitamente inclusa in quella di riduzione, sicché una volta proposta la domanda di riduzione, quella di divisione e collazione, avanzate nel corso del giudizio di primo grado con le memorie ex art. 183 c.p.c., sono da ritenersi nuove e, come tali, inammissibili ove la controparte abbia sul punto rifiutato il contraddittorio.

Cassazione civile sez. II, 04/09/2020, n.18468

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Da ciò consegue che, ad avviso della Corte di Cassazione, qualora ad esempio vi siano più immobili da dividere, il giudice del merito accerterà se il diritto del condividente sarà meglio tutelato e soddisfatto con il frazionamento delle unità immobiliari o con l’assegnazione degli interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio.

Viene altresì ribadito come il criterio tecnico per la determinazione del valore venale delle varie quote e dei singoli beni costituenti l’oggetto della divisione, avuto riguardo a natura, ubicazione, consistenza, valori di mercato ed utilizzabilità, rimane appannaggio dell’esclusivo potere valutativo del giudice di merito, che nella quasi totalità dei casi si esplica con l’ausilio di apposita consulenza tecnica d’ufficio.

 

 

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Sentenza 25 marzo – 7 settembre 2009, n. 19283

(Presidente Elefante – Relatore D’Ascola)

Svolgimento del processo

  1. I. in G., rappresentata dal procuratore speciale G. G., nel 1993 evocava in giudizio, avanti il tribunale di Milano, il pittore E. B., J. B. e M. L. R., chiedendo la restituzione delle opere pittoriche, a firma di E. B., denominate “Paesaggio” (1938), “Valtellina” (1938), “Lago Maggiore a Calde” (1947), “Gigina” (1954), nonché della ceramica denominata “Au coeur dela tulipe” (1955). Assumeva di esserne proprietaria quale erede testamentaria dello zio B. T., vedovo di L. R., zia del pittore.

Nel corso del giudizio di primo grado, il pittore consegnava spontaneamente le opere ancora in suo possesso “Paesaggio” e “Valtellina”, e veniva dichiarata nei suoi confronti la cessazione della materia del contendere. La domanda veniva respinta dal tribunale il 28 febbraio 2000 e la sentenza veniva confermata dalla corte d’appello di Milano il 21 febbraio 2003. Nelle more decedevano M. L. R., madre degli altri due convenuti, nonché lo stesso E. B., chiamato ex lege a succederle. Il ricorso per cassazione veniva notificato dalla I. G. a J. B. il 2 aprile 2004 e, in seguito a rinnovazione disposta da questa Corte con ordinanza del 18 giugno 2008, agli eredi del pittore B., che restavano intimati. Alle due censure proposte dalla ricorrente, J. B. resisteva con controricorso e ricorso incidentale relativo alla compensazione delle spese di lite.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la I. lamenta violazione dell’art. 812 c.c. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte ambrosiana abbia escluso che il testamento T. costituisca valido titolo di acquisto dei quadri. La corte è pervenuta a tale affermazione, sebbene il testamento destini alla I. l’abitazione del de cuius “con i mobili in esso contenuti”, assumendo che le opere B. sarebbero “arredi”, come tali non compresi tra i “mobili” oggetto del lascito. Per sostenere questa interpretazione, la Corte trae spunto da due elementi: a) il fatto che dai mobili sia stata esclusa, in quanto destinata ad altro nipote, la libreria del corridoio; B) l’esistenza di una lettera del pittore, datata omissis, nella quale questi faceva riferimento ai quadri regalati dalla mamma alla zia L., che la propria sorella J. stava “ritirando a nome della mamma”.

Fondatamente il ricorso censura questo punto della sentenza; il concetto di beni mobili portato dall’art. 812 c.c. è infatti onnicomprensivo, includendo in sé, con carattere residuale, tutti i beni che non siano qualificabili come immobili ai sensi del primo e secondo comma dello stesso articolo. Pertanto l’espressione “mobili”, riferita ai beni che corredano un’abitazione, non autorizza di per sé ad escludere parte di essi, qualunque ne sia il valore, essendo comprensiva, anche nel lessico comune, di quadri, oggetti e arredi in genere. La diversa ipotesi affacciata dalla Corte territoriale è quindi smentita sia dal testo normativo, sia dal senso proprio delle parole usate. Incoerente e fallace è l’argomento desunto dal fatto che dai mobili destinati alla erede sia stata esclusa una libreria: ciò non può significare che i beni lasciati alla I. fossero costituiti solo da mobilia e che nella mobilia non siano compresi i quadri. I quadri, invece, costituiscono parte sostanziale dei mobili di una casa, che sono composti da elementi funzionali ed elementi decorativi, la cui integrazione costituisce l’insieme che correda un’abitazione. Né conferisce pregio all’interpretazione del testamento, accolta dalla sentenza impugnata, il riferimento a una lettera proveniente da persona diversa dal testatore e scritta dopo la morte del de cuius e prima della pubblicazione del testamento (avvenuta, stando alla sentenza, il omissis). L’argomento, attaccato nel secondo motivo di ricorso, a proposito della appartenenza dei beni al T., è stato illogicamente riferito dai giudici d’appello alla insolita nozione di mobilia da essi adottata. Esso è infatti inidoneo a chiarire la volontà del testatore tramite incerti riferimenti contenuti da altro soggetto, per giunta ignaro del testamento, alla condotta (il ritiro dei quadri) adottata dai congiunti dopo la morte del de cuius.

Viene così meno la prima ratio decidendi della sentenza, che, per espressa affermazione della stessa, sarebbe stata “sufficiente a dirimere la controversia”.

La seconda parte della sentenza accoglie la tesi di parte resistente circa l’avvenuta restituzione dei quadri ai R.-B. a causa dell’assenza di un fondato titolo di acquisto della I.. A tal fine i giudici d’appello valorizzano una deposizione testimoniale circa un colloquio avvenuto tra la resistente e la I., nel corso del quale la B., assistendo allo sgombero dell’appartamento dopo la morte del T., avrebbe osservato che quei quadri erano stati dati dal fratello alla zia L. e che non avevano valore economico ma solo affettivo, ottenendo la risposta del figlio dell’attrice, che avrebbe detto “sì, puoi portarli via”, cosa eseguita il giorno dopo. Viene inoltre disattesa la tesi della richiesta in via precaria, per esigenze di catalogazione, sulla scorta del già avvenuto inserimento in catalogo omissis e del valore economico attribuito all’epoca ai quadri, valore di cui l’attrice si sarebbe resa conto dieci anni dopo, alla vigilia della instaurazione della lite.

Il secondo motivo censura questa motivazione e ripropone la tesi della restituzione in via temporanea e precaria, criticando vari punti della decisione e sollecitando nuova valutazione di essi. Giova chiarire che il disposto dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti. Conseguentemente, alla cassazione della sentenza per vizi di motivazione si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si riveli incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte. (Cass. 15805/05; 9243/07).

Inoltre qualora una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 7981/07; 22540/06).

Alla luce di quest’ultimo principio sono privi di rilevanza i profili, non emergenti dalla sentenza, sollevati ai punti 1 e 3 di pag. 16 del ricorso, in cui si rileva rispettivamente: 1) la circostanza che la richiesta di restituzione sia stata svolta dai R.-B. dopo la morte del T. e non direttamente a quest’ultimo, alla morte della moglie L. R., allorquando egli acquistò dalla sorella della defunta la quota di proprietà dell’abitazione in cui risiedeva e in cui erano presenti i quadri. 2) l’avvenuto acquisto per usucapione dei quadri ex art. 1161 c.c. in forza del possesso ultradecennale da parte del dante causa dell’attrice.

Colgono invece nel segno i rilievi relativi a due risultanze, riportate dalla sentenza (pag. 3 della motivazione, primo capoverso) e – con ineccepibile puntualità – dal ricorso (p. 13), che non sono state considerate nel ricostruire la vicenda sia ai fini di stabilire la proprietà dei beni e loro destinazione in via successoria, sia per comprendere la natura della riconsegna fattane alla convenuta B.. Si tratta: a) del passo della lettera del pittore B., datata omissis (ma come verosimilmente ricostruisce il ricorso scritta il omissis dello stesso mese) in cui si fa riferimento ai quadri come regalati alla povera L. (moglie del T.); b) della catalogazione delle opere contese, effettuata nel catalogo omissis del omissis con l’indicazione (tranne che per l’opera Gigina) pr. T., omissis (cioè proprietà T.). La Corte d’appello, che nella seconda parte della sentenza ha preso le mosse dal presupposto dell’insussistenza di un valido riscontro probatorio in ordine alla proprietà dei beni, avrebbe dovuto considerare questi due elementi, di consistentissimo peso nell’attribuzione della proprietà proprio al T. (almeno quale erede della moglie). La portata potenzialmente decisiva di queste risultanze avrebbe dovuto costituire il presupposto per la lettura e l’esame delle risultanze (testimonianza D. e lungo tempo trascorso dalla riconsegna alla richiesta I. di restituzione), ritenute dal giudice d’appello sufficienti a dare un senso alla spontanea restituzione. Quest’ultima corrispondeva infatti, alla luce delle eventuale riconoscimento della proprietà T., a un ritrasferimento di proprietà, per stabilire il quale, anche e soprattutto dopo la caduta della prima ratio decidendi, era necessario un corredo motivazionale ben più approfondito, quantomeno con riferimento al rilievo dato alla deposizione della D. e allo scarso peso attribuito, per contro, al fatto che due delle opere non fossero rientrate in possesso della R. o della figlia J., ma proprio del pittore e che questi le avesse restituite all’attrice al sorgere della lite (pag. 18 ricorso).

Tra le risultanze asseritamente malvalutate il ricorso annovera anche: 1) altri passi della lettera del pittore del omissis (pag. 8 e 11); 2) una lettera della signora C. scritta asseritamente in luogo del pittore per rispondere alle sollecitazione della I. (pag. 9); 3) la lettera di risposta (doc. 5 ricorrente) datata omissis diretta ad A. I. e alle parti degli atti indicati ai successivi punti B) e C) della pag. 15 del ricorso ; 4) la deposizione G. (pag. 18 del ricorso).

Su queste risultanze, di cui manca riscontro nella sentenza, non è possibile valutare in questa sede se vi sia stata illogica e incongrua motivazione, giacché il ricorso, quanto ad esse, è viziato sotto il profilo dell’autosufficienza,. Infatti, il ricorrente che deduce l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione di atti processuali o documentali ha l’onere di indicare – mediante l’integrale trascrizione di detti atti nel ricorso – la risultanza che egli asserisce essere decisiva e non valutata o insufficientemente considerata, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, senza indagini integrative (Cass. 11886/06; 8960/06; 7610/06).

Da quanto esposto segue l’accoglimento del primo motivo di ricorso e, in parte qua, del secondo, relativo ai vizi di motivazione nei limiti qui rilevati. La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame al giudice di merito, individuato in altra Sezione della Corte d’appello di Milano, che provvederà, attendendosi al principio di diritto sopraenunciato, anche sulle spese di questo giudizio.

In relazione anche a quest’ultima statuizione, il ricorso incidentale, da riunire al principale ex art 335 cpc, resta assorbito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

 

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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI – 2 CIVILE

Ordinanza 21 settembre – 20 novembre 2017, n. 27417

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15797/2016 proposto da:

T.V., C.E., C.R., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO RECHICHI in virtù di procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA INTESA SAN PAOLO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANFRANCO IVANCICH, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 612/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Letta la memoria depositata dalla controricorrente.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A seguito della morte in data (OMISSIS) di C.A., la vedova T.V., e le figlie C.E. e R. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia, Intesa Sanpaolo S.p.A. e C.C., deducendo che al de cuius erano succedute le attrici oltre il convenuto, e che il comune dante causa era titolare di un conto corrente cointestato con la moglie acceso presso la Filiale di (OMISSIS), e di un conto deposito sul quale risultavano in giacenza vari titoli scadenti il 31 maggio 2007.

Aggiungevano che in data 29 maggio 2007 avevano comunicato alla banca il decesso del titolare del conto chiedendo quindi di poter prelevare le somme depositate e di disinvestire i titoli, avendo esigenze di liquidità e non intendendo affrontare ulteriori rischi con nuove operazioni di investimento, chiedendo in ogni caso di poter riscuotere le somme nei limiti delle quote di loro spettanza.

La banca aveva però opposto un rifiuto, consentendo un limitato prelievo al fine di fare fronte alle spese funerarie, provvedendo poi in data 31/5/2007 all’acquisto di nuovi titoli, impegnando in tal modo la somma di Euro 15.000,00.

Assumevano altresì che il coerede C.C. non aveva prestato adesione all’iniziativa delle attrici rifiutandosi di recarsi in banca per prestare il consenso al disinvestimento ed al prelievo delle giacenze.

Ciò premesso concludevano affinché la banca fosse condannata a versare alle attrici le somme appartenenti al de cuius nei limiti delle quote vantate, con la condanna di entrambi i convenuti al risarcimento del danno scaturente dal nuovo investimento eseguito contro la loro volontà nonchè dal rifiuto di restituzione delle somme dovute pro quota.

Il C. si costituiva dichiarando di non opporsi alla divisione, contestando però la fondatezza della domanda risarcitoria, mentre Intesa Sanpaolo contestava la fondatezza della domanda.

Il Tribunale di Venezia con la sentenza n. 428/2010 accertava che la comunione ereditaria ricomprendeva il 50% del saldo del conto corrente bancario cointestato al de cuius e del conto titoli acceso presso la medesima filiale di (OMISSIS), ed assegnava alle attrici, per la quota di rispettiva competenza, le somme ed i titoli, condannando la banca ed il C. al risarcimento del danno in misura pari agli interessi legali sulle quote del saldo del conto corrente e del controvalore dei titoli.

La Corte d’Appello di Venezia, a seguito di appello del C. e di appello incidentale dell’istituto di credito, con la sentenza n. 612 del 17 marzo 2016, in parziale riforma della sentenza di prime cure, rigettava la domanda delle attrici, condannando queste ultime al rimborso delle spese del doppio grado in favore della banca, compensando invece le spese tra le attrici ed il coerede.

Osservava la Corte distrettuale che a seguito della pronuncia della Suprema Corte n. 11128/1992 si era affermato il principio per il quale i crediti ereditari cadono in comunione, e non si dividono automaticamente tra i coeredi, così che gli stessi devono essere oggetto di divisione.

Tale affermazione aveva poi trovato conforto nella successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 24567/2007 che, nell’escludere l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra tutti i coeredi nell’azione per il pagamento di somme, aveva ribadito che anche i crediti del de cuius cadevano in comunione.

La sentenza gravata ha quindi ritenuto che poichè l’azione del singolo partecipante alla comunione è sempre svolta nell’esclusivo interesse della comunione, ciò esclude che il coerede possa agire per il pagamento della quota parte del credito ereditario nel proprio esclusivo interesse, come avvenuto nella fattispecie, attesa anche l’opposizione frapposta dall’altro convenuto.

Ne discendeva quindi la legittimità del rifiuto opposto dalla banca alle richieste delle appellate.

In merito alla domanda risarcitoria, riteneva che mancava la prova di una decurtazione del valore dei titoli in conseguenza dell’investimento della somma di Euro 15.000,00 in epoca successiva alla morte del de cuius, dovendosi escludere il danno anche in relazione alla mancata attribuzione delle quote di controvalore dei titoli, in quanto solo a seguito della divisione ereditaria le appellate hanno conseguito il diritto ad ottenere il pagamento dei crediti ricompresi nella comunione ereditaria in ragione delle rispettive quote di spettanza.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso T.V., C.E. e C.R. sulla base di tre motivi.

Intesa Sanpaolo S.p.a. ha resistito con controricorso.

L’intimato non ha svolto difese in questa fase.

Con il primo motivo di ricorso si denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 5 la violazione e falsa applicazione degli artt. 456, 459, 1852, 1854, 1375, 1766, 1771, 1772, 1175, 1218, 1223 e 1224, nonchè l’omessa disamina circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Si sostiene che la decisione di appello avrebbe erroneamente applicato i principi desumibili dalla interpretazione delle norme denunziate come offerta dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 24657/2007.

In tale occasione, la Corte, chiamata a risolvere il contrasto in ordine alla corretta individuazione della disciplina applicabile ai crediti ereditari, nel ribadire la diversa sorte riservata ai debiti ereditari, destinati invece a ripartirsi ex lege tra i coeredi, ha ritenuto che gli stessi cadano in comunione e che debbano quindi essere divisi alla stregua delle altre componenti attive dell’asse.

Tuttavia, difformemente da quanto opinato dalla Corte veneziana, si è anche sostenuto che ogni coerede ha il diritto di chiedere la riscossione dell’intero credito ovvero della quota di sua spettanza, e senza che ciò implichi la necessaria partecipazione al giudizio degli altri coeredi, essendosi esclusa la ricorrenza di una fattispecie di litisconsorzio necessario.

Il motivo è fondato.

La lettura delle motivazioni della sentenza della Sezioni Unite n. 24657/2007, alla quale pur dichiara di volersi conformare la sentenza impugnata, consente di avvedersi che la Corte riconosce a ciascun coerede di poter agire nei confronti del debitore del de cuius per la riscossione dell’intero credito ovvero della quota proporzionale a quella ereditaria vantata, senza la necessità del coinvolgimento degli altri coeredi, e soprattutto senza che venga in alcun modo precisato che l’iniziativa del coerede sia ammessa solo allorquando avvenga nell’interesse della comunione.

Appare evidente che nel ragionamento delle Sezioni Unite, ferma restando la necessità di ricomprendere nell’eventuale divisione dell’asse ereditario i crediti, l’avvenuta riscossione da parte di un coerede di tutto o parte del credito stesso, potrà incidere nell’ambito delle operazioni divisionali dando vita a delle pretese di rendiconto, tramite anche eventuali compensazioni tra diverse poste creditorie, ma senza che ciò precluda al singolo di poter immediatamente attivarsi per la riscossione anche solo del credito in proporzione della sua quota.

La connotazione dell’azione del singolo coerede in chiave finalistica, distinguendo quindi tra iniziativa nell’interesse della comunione ovvero nel proprio personale interesse, non trova affatto riscontro nella decisione delle Sezioni Unite, e nei fatti verrebbe a riproporre, laddove come nel caso in cui non vi sia l’adesione di un coerede alla richiesta di riscossione, una sorta di surrettizio litisconsorzio necessario, posto che tale mancata adesione imporrebbe la necessaria partecipazione al giudizio avente ad oggetto la domanda di pagamento, di tutti i coeredi, ancorché al fine di stabilire se la richiesta di pagamento sia strumentale o meno al soddisfacimento della comunione.

Deve pertanto ribadirsi, in adesione a quanto statuito dalle Sezioni Unite, che ogni coerede può agire anche per l’adempimento del credito ereditario pro quota, e senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, dovendo trovare risoluzione gli eventuali contrasti insorti tra gli stessi nell’ambito delle questioni da affrontare nell’eventuale giudizio di divisione.

Il motivo deve pertanto essere accolto con la cassazione del provvedimento gravato.

L’accoglimento del primo motivo determina poi l’assorbimento del secondo motivo, con il quale si deduce la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e degli artt. 1852, 1854, 1766, 1771, 1772, 1175, 1375, 1218, 1223 e 1224 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione al fatto che il conto era in realtà cointestato alla T., la quale quindi avrebbe potuto immediatamente ottenere la restituzione dell’intero saldo del rapporto bancario, nonchè del terzo motivo che lamenta la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e degli artt. 456, 459, 1854, 1856 e 1710, art. 1722, n. 4 e artt. 1223 e 1224, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nella parte in cui la sentenza d’appello ha escluso la responsabilità della banca per avere provveduto autonomamente a reinvestire le somme appartenenti al de cuius, sebbene fosse stata informata della morte del titolare e della contraria volontà di alcune delle coeredi e della cointestataria.

Il giudice del rinvio che si designa in altra sezione della Corte d’Appello di Venezia, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo ed assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2017

 

UDINE SOLUZIONE SUCCESSIONE E TESTAMENTI DIVISIONI TRA EREDI

RAVENNA

SOLUZIONE SUCCESSIONE E TESTAMENTI DIVISIONI TRA EREDI

CESENA 

SOLUZIONE SUCCESSIONE E TESTAMENTI DIVISIONI TRA EREDI

 

BOLOGNA

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VICENZA TIENE BASSANO DELGRAPPA  CHIAMPO ARZIGNANO

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TREVISO

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PADOVA

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Originally posted 2021-07-19 19:01:00.

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