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E’ evidente che non tutti i casi  di malasanità sono risarcibili.
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GIURISPRUDENZ ARESPONSABILITA’ MEDICA

E’ vero infatti che il DANNO NON PATRIMONIALE /(BIOLOGICO) va liquidato in modo unitario e senza procedere a duplicazioni risarcitorie, ma occorre che, nella conclusiva valutazione unitaria, siano comprese tutte le componenti che determinano la consistenza del danno: quindi non solo le lesioni e le sofferenze fisiche (danno biologico), ma anche la sofferenza morale, il dolore psichico, l’eventuale pregiudizio alla vita di relazione, le menomazioni al pieno godimento dei rapporti affettivi e familiari, e così via), evitando solo che sia attribuito più volte il risarcimento in relazione al medesimo atteggiarsi del danno, sulla base di distinzioni puramente nominali fra l’uno e l’altro.

Se la tabella a cui il giudice ha fatto riferimento per la liquidazione dei danni biologici tiene conto anche delle ulteriori componenti del danno non patrimoniale sopra indicate così come avviene per attuali tabelle approvate dal Tribunale di Milano (cfr.

Cass. civ. Sez. 3, 6 marzo 2014 n. 5243) – la somma conseguentemente attribuita può ritenersi onnicomprensiva del danno biologico e delle sofferenze morali, senza ulteriori aggiunte: ferma restando la necessità di procedere all’ulteriore adeguamento, in relazione agli opportuni criteri di personalizzazione, eventualmente richiesti dal caso concreto.

Qualora per contro la liquidazione del giudice di merito faccia riferimento a principi o a valori tabellari diversi, elaborati con esclusivo riferimento al danno biologico e tali da non comprendere le altre componenti del danno non patrimoniale, è incongrua la motivazione che liquidi il danno alla salute con l’impiego di tabelle diverse da quelle di Milano, senza renderne nota la provenienza e senza tenere conto di tutte le componenti che concorrono a configurare il danno non patrimoniale in tutti i suoi aspetti rilevanti e meritevoli di compensazione risarcitoria, fra cui in particolare i danni consistenti nelle sofferenze morali (Cass. Civ. n. 5243/2014, cit.).

Nel caso in esame la sentenza di primo grado aveva liquidato separatamente il danno biologico e il danno morale. Sicchè il diniego della somma attribuita a questo secondo titolo ad opera della Corte di appello comporta l’omessa liquidazione di una parte del danno non patrimoniale risarcibile. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata anche per questo capo ed il giudice di rinvio dovrà procedere ad una liquidazione unitaria, che però tenga conto non solo del c.d. danno biologico, ma anche del danno c.d. morale.

Cassazione Civile – Sez. III; Sent. n. 7193 del 10.04.2015

omissis

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 2004 B.D. ha convenuto davanti al Tribunale di Torino – Sez. dist. di Susa – P. V. e A. e la s.p.a. Fondiaria SAI, rispettivamente proprietario, conducente e assicuratrice dell’automobile Ford Sierra sulla quale era trasportato, allorchè il 4 settembre 1999 è stato coinvolto in un grave sinistro stradale lungo l’autostrada X. .

Ha chiesto la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 409.071,64, in aggiunta alla somma di Euro 100.000,00, già corrisposta dalla Fondiaria.

I convenuti hanno resistito, contestando la quantificazione dei danni.

Esperita l’istruttoria anche tramite CTU, con sentenza n. 129/2008 il Tribunale ha condannato i convenuti a pagare Euro 117.716,18, oltre rivalutazione e interessi.

Proposto appello dai convenuti, a cui hanno resistito gli appellati, con sentenza 3 dicembre – 18 febbraio 2011 n. 253 la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, ha disposto che gli appellanti null’altro devono pagare, in aggiunta alla somma di Euro 157.000,00, già corrisposta al B. ed ha interamente compensato le spese dei due gradi di giudizio.

Il B. propone tre motivi di ricorso per cassazione, a cui resiste la Fondiaria con controricorso.

Gli altri intimati non hanno depositato difese.

Motivi della decisione

1.- Deve essere preliminarmente rilevato che non è stato depositato dal ricorrente l’avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta del ricorso a Bo.Fr., il quale non ha depositato difese.

Le parti non hanno formulato alcuna istanza di integrazione del contraddittorio ed il Collegio non ritiene necessario procedervi di ufficio, considerato che il Bo. – quale conducente dell’autocarro coinvolto nella collisione – non è litisconsorte necessario rispetto alle domande risarcitorie proposte dal danneggiato.

2.- Il primo motivo denuncia violazione di varie disposizioni di legge in tema di prova e di illecito civile, ed “omessa nonchè contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia”, con riferimento al capo della sentenza impugnata che ha negato al ricorrente il risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in Euro 80.000,00, per avere egli perso l’opportunità, a causa dell’incidente, di essere assunto per quattro anni alle dipendenze della s.r.l. Italcoge, dalla quale avrebbe percepito un compenso di Euro 20.000,00 all’anno.

Deduce il ricorrente che erroneamente la domanda è stata ritenuta inammissibile perchè tardivamente proposta, poichè nelle conclusioni di cui all’atto di citazione in primo grado egli ha chiesto il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dal sinistro e tale richiesta da ritenersi comprensiva anche del danno patrimoniale da lucro cessante. Richiama altresì la memoria 24 giugno 2005, depositata ai sensi dell’art. 184 c.p.c., con cui ha prodotto la lettera dell’Italcoge che gli comunicava l’intenzione di assumerlo quale operatore elettrico a tempo indeterminato a decorrere dal 20 settembre 1999, e ha dedotto i capitoli di prova testimoniale sul punto. Rileva che, con memoria di replica, la controparte ha proposto opposizione all’ammissione delle prove, così dimostrando di essere stata messa in condizione di svolgere le proprie difese.

1.1.- Il motivo è fondato.

La domanda di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, proposta dal danneggiato nei confronti del soggetto responsabile, comprende necessariamente tutte le voci che compongono il danno ed in particolare il lucro cessante, pur se non contiene alcuna precisazione in tal senso, in quanto la domanda stessa, per la sua onnicomprensività, esprime la volontà di riferirsi ad ogni possibile voce di danno (Cass. civ. Sez. 3, 26 febbraio 2003 n. 2869, con riferimento all’omessa, specifica menzione del danno biologico;

Idem, 22 giugno 2006 n. 14456 e 13 ottobre 2009 n. 21680).

La giurisprudenza in contrario citata dalla resistente non è in termini, poichè si riferisce ai casi, diversi da quello di specie, in cui la domanda di cui all’atto di citazione non sia onnicomprensiva, ma indichi specifiche e determinate voci di danno, alle quali sia estranea quella successivamente azionata.

La motivazione con cui la domanda è stata anche respinta nel merito, perchè non sufficientemente provata dalla lettera di intenti della Italcoge, non essendo stato stipulato alcun contratto, è a dir poco insufficiente, tenuto anche conto della perdita delle chance lavorative che l’infortunato, appena diciottenne, avrebbe potuto avere, pur a prescindere dalla certezza che il rapporto di lavoro con la Italcoge sarebbe stato effettivamente concluso e si sarebbe protratto per l’intera durata quadriennale prospettata.

La questione deve essere riesaminata, con più attenta e completa indagine e motivazione.

2.- Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 1226, 2056, 2059 e 2697 c.c., ed omessa motivazione in ordine alla liquidazione del danno biologico, nel capo in cui la Corte di appello ha ritenuto che il giudice di primo grado non abbia fatto riferimento alle tabelle adottate per la liquidazione ed abbia erroneamente concesso la rivalutazione della somma liquidata, pur avendo adottato un valore del punto di invalidità (Euro 2.900,00) vicino al massimo del valore del punto (Euro 3.103) alla data della sentenza (2008) e superiore al massimo di quello in vigore alla data del sinistro.

2.1.- Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile, in quanto mette in discussione un criterio di valutazione del dal danno non patrimoniale che è essenzialmente equitativo e non suscettibile di revisione in sede di legittimità, ove risulti adeguatamente motivato. Le tabelle di liquidazione dei danni costituiscono per l’appunto un parametro di valutazione a cui commisurare il giudizio equitativo, sì da renderlo il meno possibile arbitrario e irragionevole; non costituiscono, invece, criteri di calcolo di rigore matematico inderogabile. La sentenza impugnata ha adeguatamente motivato il suo giudizio di inadeguatezza della somma che era stata attribuita in primo grado senza alcun riferimento ai criteri di valutazione in vigore alla data del sinistro ed in misura invece adeguata ai valori tabellari approvati alla data della liquidazione, deducendone che non si potesse procedere ad ulteriore rivalutazione della somma stessa.

Correttamente ha anche deciso che la somma liquidata dovesse essere devalutata fino alla data del versamento dell’acconto di Euro 100.000,00 – versamento avvenuto il 2 settembre 2002 – prima che da essa venisse detratto l’acconto medesimo.

3.- Il terzo motivo denuncia ancora violazione delle norme sopra citate e contraddittoria od omessa motivazione, nel capo in cui ha negato al ricorrente il diritto al risarcimento dei danni morali, liquidato in suo favore dal Tribunale in Euro 43.500,00, in aggiunta al risarcimento del danno biologico, con la motivazione che il Be. non avrebbe provato per quali ragioni nel caso di specie la dedotta sofferenza emotiva causata dalle lesioni non fosse compresa nel danno biologico e non costituisse duplicazione risarcitoria, ove liquidata in una somma aggiuntiva.

3.1.- Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata ha correttamente richiamato i principi in materia, desumendoli da quanto enunciato da Cass. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972, ma non ne ha fatto corretta applicazione al caso in esame.

E’ vero infatti che il danno non patrimoniale va liquidato in modo unitario e senza procedere a duplicazioni risarcitorie, ma occorre che, nella conclusiva valutazione unitaria, siano comprese tutte le componenti che determinano la consistenza del danno: quindi non solo le lesioni e le sofferenze fisiche (danno biologico), ma anche la sofferenza morale, il dolore psichico, l’eventuale pregiudizio alla vita di relazione, le menomazioni al pieno godimento dei rapporti affettivi e familiari, e così via), evitando solo che sia attribuito più volte il risarcimento in relazione al medesimo atteggiarsi del danno, sulla base di distinzioni puramente nominali fra l’uno e l’altro.

Se la tabella a cui il giudice ha fatto riferimento per la liquidazione dei danni biologici tiene conto anche delle ulteriori componenti del danno non patrimoniale sopra indicate così come avviene per attuali tabelle approvate dal Tribunale di Milano (cfr.

Cass. civ. Sez. 3, 6 marzo 2014 n. 5243) – la somma conseguentemente attribuita può ritenersi onnicomprensiva del danno biologico e delle sofferenze morali, senza ulteriori aggiunte: ferma restando la necessità di procedere all’ulteriore adeguamento, in relazione agli opportuni criteri di personalizzazione, eventualmente richiesti dal caso concreto.

Qualora per contro la liquidazione del giudice di merito faccia riferimento a principi o a valori tabellari diversi, elaborati con esclusivo riferimento al danno biologico e tali da non comprendere le altre componenti del danno non patrimoniale, è incongrua la motivazione che liquidi il danno alla salute con l’impiego di tabelle diverse da quelle di Milano, senza renderne nota la provenienza e senza tenere conto di tutte le componenti che concorrono a configurare il danno non patrimoniale in tutti i suoi aspetti rilevanti e meritevoli di compensazione risarcitoria, fra cui in particolare i danni consistenti nelle sofferenze morali (Cass. Civ. n. 5243/2014, cit.).

Nel caso in esame la sentenza di primo grado aveva liquidato separatamente il danno biologico e il danno morale. Sicchè il diniego della somma attribuita a questo secondo titolo ad opera della Corte di appello comporta l’omessa liquidazione di una parte del danno non patrimoniale risarcibile. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata anche per questo capo ed il giudice di rinvio dovrà procedere ad una liquidazione unitaria, che però tenga conto non solo del c.d. danno biologico, ma anche del danno c.d. morale.

4.- In accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata è cassata nei corrispondenti capi, con rinvio della causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, perchè decida la controversia uniformandosi ai principi sopra enunciati.

5.- La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso e rigetta il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2015.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2015

 

DANNO NON PATRIMONIALE /(BIOLOGICO)

DANNO NON PATRIMONIALE /(BIOLOGICO)

 

 

  1. È pertanto tenuto a mantenere un comportamento leale, osservando obblighi di informazione e di avviso nonché di salvaguardia dell’utilità altrui – nei limiti dell’apprezzabile sacrificio -, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi (cfr., con riferimento a differenti fattispecie, , 20/2/2006, n. 3651; Cass., 27/10/2006, n. 23273; Cass., 15/2/2007, n. 3462; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 30/10/2007, n. 22860; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056; Cass., 27/4/2011, n. 9404, e, da ultimo, Cass., 27/8/2014, n. 18304).

 

  1. In tema di danno alla persona conseguente a responsabilità medica, si è per altro verso nella giurisprudenza di legittimità precisato che l’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, in relazione al quale sia manifesti la possibilità di effettuare solo un intervento c.d. palliativo, determinando un ritardo della relativa esecuzione cagiona al paziente un danno già in ragione della circostanza che nelle more egli non ha potuto fruirne, dovendo conseguentemente sopportare tutte le conseguenze di quel processo morboso, e in particolare il dolore (in ordine al quale cfr. , 13/4/2007, n. 8826), che la tempestiva esecuzione dell’intervento palliativo avrebbe potuto alleviargli, sia pure senza la risoluzione del processo morboso (cfr. Cass., 18/9/2008, n. 23846, e, conformemente, Cass., 23/5/2014, n. 11522).

 

  1. Danno risarcibile alla persona in conseguenza dell’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale è stato da questa Corte ravvisato anche in conseguenza della mera perdita per il paziente della chance di vivere per un (anche breve) periodo di tempo in più rispetto a quello poi effettivamente vissuto, ovvero anche solo della chance di conservare, durante quel decorso, una “migliore qualità della vita” (v. , 18/9/2008, n. 23846, e, conformemente, Cass., 8/7/2009, n. 16014, Cass., 27/3/2014, n. 7195).

 

  1. Si è al riguardo precisato che in tale ipotesi il danno per il paziente consegue pure alla mera perdita della possibilità di scegliere, alla stregua delle conoscenze mediche del tempo,”cosa fare” per fruire della salute residua fino all’esito infausto, anche rinunziando all’intervento o alle cure per limitarsi a consapevolmente esplicare le proprie attitudini psico-fisiche in vista del e fino all’exitus (cfr. , 18/9/2008, n. 23846).

 

  1. Orbene i suindicati principi sono stati dalla corte di merito in parte disattesi nell’impugnata sentenza.
  2. È rimasto nella specie accertato che “il Dott. C. ebbe in cura la signora D. per un periodo di cinque mesi, dal settembre ’92 al febbraio ’93, durante il quale la paziente presentò episodi di perdite ematiche dai genitali, e che il medico … effettuò controlli clinici per cinque volte (si tratta… delle visite del 29 settembre 1992, in cui venne controllata la spirale, dell’ottobre del 1992, in cui la spirale venne rimossa, del dicembre 1992, in cui venne eseguita un’ecografia, del gennaio 1993, in cui vennero prescritti antibiotici e utero tonici, e del febbraio 1993, in cui venne eseguita un’ecografia). Il 23 febbraio del 1993 la donna si ricoverò quindi all’Istituto Materno Infantile per tre giorni, ove le fu diagnosticato il carcinoma, mediante biopsia del canale cervicale, ciò da cui può desumersi, con certezza, che il carcinoma era già presente all’atto delle visite del Dott. C. ”.
  3. Orbene, dopo avere correttamente affermato che il comportamento nel caso dal medico mantenuto non è stato improntato alla dovuta diligenza, essendosi “con certezza” accertato che “il carcinoma era già presente all’atto delle visite del Dott. C. ” e che l’”approccio diagnostico” del medesimo fu “insufficiente” [atteso che quantomeno “in occasione del terzo controllo (dicembre ’92) o del quarto (gennaio 1993)” il “quadro patologico della D. andava approfondito… mediante l’effettuazione di esami diagnostici quali il pap test, la colposcopia e la biopsia della cervice uterina”], la corte di merito è invero pervenuta ad escludere la responsabilità del medesimo argomentando dal rilievo che “i consulenti hanno confermato che secondo l’id quod plerumque accidit, poco o nulla sarebbe cambiato circa il decorso clinico, con specifico riferimento alla forma tumorale, particolarmente maligna e aggressiva”, traendone la conferma dell’”insussistenza del nesso causale tra l’aggravamento della malattia e il comportamento omissivo del sanitario”.

 

Suprema Corte di Cassazione

Sezione III Civile

Sentenza 28 aprile – 20 agosto 2015, n. 16993

(Presidente Vivaldi – Relatore Scarano)

Svolgimento del processo

Con sentenza dell’11/10/2010 la Corte d’Appello di Palermo ha respinto il gravame interposto dai sigg. La.Ci.Ag. , A. e G. – quali eredi della congiunta sig. D.A. , deceduta in corso di giudizio – in relazione alla pronunzia Trib. Palermo 6/9/2003, di parziale accoglimento della domanda da quest’ultima proposta nei confronti del sig. C.G. , anch’egli deceduto in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni sofferti in conseguenza di tardiva diagnosi, nella sua qualità di ginecologo, di carcinoma all’utero.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. La.Ci.Ag. , A. e G. , nella qualità, propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso i sigg. C.G. e C. , quali eredi dei sigg. C.G. ed M.E. , quest’ultima essendo deceduta in corso di giudizio.

L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.

 

Motivi della decisione

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 40, 41 c.p., in relazione all’art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.; nonché “omessa ed insufficiente motivazione” su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, 1 co. n. 5, c.p.c.

Con il 2 motivo denunziano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1681, 2054 c.c. nonché “omessa applicazione” degli artt. 2055, 1292, 1294 c.c., in relazione all’art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.

Con il 3 motivo denunziano “omessa, insufficiente e contraddittoria” motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, 1 co. n. 5, c.p.c.

Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente ed immotivatamente escluso la sussistenza “del nesso causale tra il ritardo diagnostico della malattia e la morte della signora D.”, facendo proprie le conclusioni della CTU disposta in sede di gravame, senza motivare sulla preferenza a questa accordata rispetto alla CTU effettuata in 1 grado.

Lamentano che, ritenuto in colpa il ginecologo, la corte di merito ha quindi contraddittoriamente negato “il nesso causale tra la condotta omissiva del sanitario” e la “sussistenza di tutti i pregiudizi sofferti dalla paziente e della loro diretta derivazione dalla condotta colpevole” del medesimo.

Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che “le valutazioni tecniche rese dai consulenti nominati in secondo grado… sono inidonee ad escludere che la tardività della diagnosi abbia inciso sulla possibilità della paziente di godere di una maggiore durata di sopravvivenza”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti p.q.r. nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha avuto più volte modo di porre in rilievo, in accordo con quanto osservato anche in dottrina, il debitore è di regola tenuto ad una normale perizia, commisurata alla natura dell’attività esercitata (secondo una misura obiettiva che prescinde dalle concrete capacità del soggetto, sicché deve escludersi che ove privo delle necessarie cognizioni tecniche il debitore rimanga esentato dall’adempiere l’obbligazione con la perizia adeguata alla natura dell’attività esercitata); mentre una diversa misura di perizia è dovuta in relazione alla qualifica professionale del debitore, in relazione ai diversi gradi di specializzazione propri dello specifico settore di attività (cfr., con riferimento al professionista, ed in particolare allo specialista, Cass., 20/10/2014, n. 22222).

Atteso che la diligenza deve valutarsi avuto riguardo alla natura dell’attività esercitata (art. 1176, 2 co., c.c.), al professionista (e a fortiori allo specialista) è richiesta una diligenza particolarmente qualificata dalla perizia e dall’impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attività da espletare (cfr. Cass., 31/5/2006, n. 12995) e allo standard professionale della sua categoria, l’impegno dal medesimo dovuto, se si profila superiore a quello del comune debitore, va considerato viceversa corrispondente alla diligenza normale in relazione alla specifica attività professionale o lavorativa esercitata, giacché il medesimo deve impiegare la perizia ed i mezzi tecnici adeguati allo standard professionale o lavorativo della sua categoria, tale standard valendo a determinare, in conformità alla regola generale, il contenuto della perizia dovuta e la corrispondente misura dello sforzo diligente adeguato per conseguirlo, nonché del relativo grado di responsabilità (cfr. Cass., 20/10/2014, n. 22222; Cass., 9/10/2012, n. 17143).

Nell’adempimento delle obbligazioni (e dei comuni rapporti della vita di relazione) il soggetto deve osservare altresì gli obblighi di buona fede oggettiva o correttezza, quale generale principio di solidarietà sociale la cui violazione comporta l’insorgenza di responsabilità (anche extracontrattuale).

È pertanto tenuto a mantenere un comportamento leale, osservando obblighi di informazione e di avviso nonché di salvaguardia dell’utilità altrui – nei limiti dell’apprezzabile sacrificio -, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi (cfr., con riferimento a differenti fattispecie, Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 27/10/2006, n. 23273; Cass., 15/2/2007, n. 3462; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 30/10/2007, n. 22860; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056; Cass., 27/4/2011, n. 9404, e, da ultimo, Cass., 27/8/2014, n. 18304).

In tema di danno alla persona conseguente a responsabilità medica, si è per altro verso nella giurisprudenza di legittimità precisato che l’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, in relazione al quale sia manifesti la possibilità di effettuare solo un intervento c.d. palliativo, determinando un ritardo della relativa esecuzione cagiona al paziente un danno già in ragione della circostanza che nelle more egli non ha potuto fruirne, dovendo conseguentemente sopportare tutte le conseguenze di quel processo morboso, e in particolare il dolore (in ordine al quale cfr. Cass., 13/4/2007, n. 8826), che la tempestiva esecuzione dell’intervento palliativo avrebbe potuto alleviargli, sia pure senza la risoluzione del processo morboso (cfr. Cass., 18/9/2008, n. 23846, e, conformemente, Cass., 23/5/2014, n. 11522).

Danno risarcibile alla persona in conseguenza dell’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale è stato da questa Corte ravvisato anche in conseguenza della mera perdita per il paziente della chance di vivere per un (anche breve) periodo di tempo in più rispetto a quello poi effettivamente vissuto, ovvero anche solo della chance di conservare, durante quel decorso, una “migliore qualità della vita” (v. Cass., 18/9/2008, n. 23846, e, conformemente, Cass., 8/7/2009, n. 16014, Cass., 27/3/2014, n. 7195).

Si è al riguardo precisato che in tale ipotesi il danno per il paziente consegue pure alla mera perdita della possibilità di scegliere, alla stregua delle conoscenze mediche del tempo,”cosa fare” per fruire della salute residua fino all’esito infausto, anche rinunziando all’intervento o alle cure per limitarsi a consapevolmente esplicare le proprie attitudini psico-fisiche in vista del e fino all’exitus (cfr. Cass., 18/9/2008, n. 23846).

Orbene i suindicati principi sono stati dalla corte di merito in parte disattesi nell’impugnata sentenza.

È rimasto nella specie accertato che “il Dott. C. ebbe in cura la signora D. per un periodo di cinque mesi, dal settembre ’92 al febbraio ’93, durante il quale la paziente presentò episodi di perdite ematiche dai genitali, e che il medico … effettuò controlli clinici per cinque volte (si tratta… delle visite del 29 settembre 1992, in cui venne controllata la spirale, dell’ottobre del 1992, in cui la spirale venne rimossa, del dicembre 1992, in cui venne eseguita un’ecografia, del gennaio 1993, in cui vennero prescritti antibiotici e utero tonici, e del febbraio 1993, in cui venne eseguita un’ecografia). Il 23 febbraio del 1993 la donna si ricoverò quindi all’Istituto Materno Infantile per tre giorni, ove le fu diagnosticato il carcinoma, mediante biopsia del canale cervicale, ciò da cui può desumersi, con certezza, che il carcinoma era già presente all’atto delle visite del Dott. C. ”.

Orbene, dopo avere correttamente affermato che il comportamento nel caso dal medico mantenuto non è stato improntato alla dovuta diligenza, essendosi “con certezza” accertato che “il carcinoma era già presente all’atto delle visite del Dott. C. ” e che l’”approccio diagnostico” del medesimo fu “insufficiente” [atteso che quantomeno “in occasione del terzo controllo (dicembre ’92) o del quarto (gennaio 1993)” il “quadro patologico della D. andava approfondito… mediante l’effettuazione di esami diagnostici quali il pap test, la colposcopia e la biopsia della cervice uterina”], la corte di merito è invero pervenuta ad escludere la responsabilità del medesimo argomentando dal rilievo che “i consulenti hanno confermato che secondo l’id quod plerumque accidit, poco o nulla sarebbe cambiato circa il decorso clinico, con specifico riferimento alla forma tumorale, particolarmente maligna e aggressiva”, traendone la conferma dell’”insussistenza del nesso causale tra l’aggravamento della malattia e il comportamento omissivo del sanitario”.

La corte di merito ha altresì escluso il risarcimento del c.d. danno da perdita di chance sofferto dalla D.A. , “per il troncante rilievo che il controverso orientamento giurisprudenziale che ne ammette la configurabilità in materia di responsabilità medica, ritiene comunque che il danno da perdita di chance sia un’autonoma voce di danno emergente, con la conseguenza che la relativa domanda è diversa rispetto a quella avente ad oggetto il mancato raggiungimento del risultato sperato”.

Ha del pari negato il ristoro del danno “consistente nella sofferenza patita dalla D. prima di morire durante l’agonia (danno c.d. tanatologico)”, in quanto “difetta, come già ampiamente detto, il nesso di causalità”.

Orbene, le suindicate ragioni e conclusioni si appalesano apodittiche ed erronee.

Vale al riguardo osservare che, quand’anche “la durata del ritardo diagnostico” sia da considerarsi non già di quattro mesi, come ritenuto dal giudice di prime cure, bensì quella “ridotta… a circa due mesi”, da essa ravvisata sussistere, la corte di merito non ha spiegato come mai alla mancata tempestiva individuazione da parte del C. della reale natura della malattia, che aveva invero già colpito la D. al momento della prima visita, quale forma tumorale “particolarmente maligna e aggressiva” non abbia assegnato alcuna rilevanza causale in relazione alla sopraggiunta morte, e pertanto anche sotto il segnalato profilo della possibilità di effettuazione di un intervento quantomeno di tipo palliativo, nonché quello della suindicata perdita di una doppia chance.

Il rilievo secondo cui il morbo ha nel caso avuto “una progressione che avvenne con modalità particolarmente rapida ed inconsuetamente tumultuosa”, per cui “poco o nulla sarebbe comunque cambiato circa il decorso clinico”, e la conclusione di “insussistenza del nesso causale tra l’aggravamento della malattia e il comportamento omissivo del sanitario” sono stati dal giudice del gravame invero, rispettivamente, formulato e trattalo senza invero considerare che anche in presenza di una situazione deponente per un prossimo ed ineluttabile exitus l’intervento medico può – come detto – essere comunque volto a consentire al paziente di poter eventualmente fruire di un intervento anche solo meramente palliativo idoneo, se non a risolvere il processo morboso o ad evitarne l’aggravamento, quantomeno ad alleviarne le sofferenze (cfr. Cass., 18/9/2008, n. 23846, e, conformemente, Cass., 23/5/2014, n. 11522).

A tale stregua, l’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale assume allora rilievo causale non solo in relazione alla chance di vivere per un (anche breve) periodo di tempo in più rispetto a quello poi effettivamente vissuto ma anche per la perdita da parte del paziente della chance di conservare, durante quel decorso, una “migliore qualità della vita” (cfr. Cass., 18/9/2008, n. 23846, e, conformemente, Cass., 8/7/2009, n. 16014, Cass., 27/3/2014, n. 7195), intesa – come detto – quale possibilità di programmare (anche all’esito di una eventuale scelta di rinunzia all’intervento o alle cure: cfr. Cass., 16/10/2007, n. 21748) il proprio essere persona, e, quindi, in senso lato l’esplicazione delle proprie attitudini psico-fisiche in vista e fino a quell’esito (cfr.Cass., 18/9/2008, n. 23846).

L’erroneità dell’assunto e della conclusione trattane dalla corte di merito si è quindi riverberata nel mancato riconoscimento di un ristoro dei danni subiti dalla D., e fatti valere iure hereditatis dagli odierni ricorrenti, avuto in particolare riguardo alla suindicata perdita di chance di sopravvivenza ovvero anche solo della possibilità di meglio prepararsi alla proprio fine vivendo consapevolmente, pur in tale contingenza, il proprio essere persona.

Né può al riguardo sottacersi come tale erroneità trovi ulteriore sintomatica conferma nel riferimento operato dalla corte di merito al diverso concetto di “danno da perdita di chance” quale “autonoma voce di danno emergente” (rectius, lucro cessante: v., da ultimo, Cass., 12/6/2015, n. 12221), e pertanto di aspetto del danno patrimoniale, laddove questa Corte ha già avuto modo di precisare che “il concetto di patrimonialità va correlato al bene in relazione al quale la chance si assume perduta e, quindi, in riferimento al danno alla persona ad una chance di conservazione dell’integrità psico-fisica o di una migliore integrità psico-fisica o delle condizioni e della durata dell’esistenza in vita” (così Cass., 18/9/2008, n. 23846).

Per altro verso, la suindicata erroneità si è ripercossa nella negazione del ristoro del c.d. danno tanatologico “consistente nella sofferenza patita dalla D. prima di morire durante l’agonia”.

Danno da questa Corte, anche a Sezioni Unite, indicato in termini di danno morale terminale o da lucida agonia o catastrofale o catastrofico (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26772; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26773), quale danno dalla vittima subito per la sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l’ineluttabile approssimarsi della propria fine, per la cui configurabilità assume rilievo il criterio dell’intensità della sofferenza provata (v. Cass., 8/4/2010, n. 8360; Cass., 23/2/2005, n. 3766; Cass., 1/12/2003, n. 18305; Cass., 19/10/2007, n. 21976; Cass., 24/5/2001, n. 7075; Cass., 6/10/1994, n. 8177; Cass., 14/6/1965, n. 1203. In tema di c.d. danno catastrofico v. già Cass., 2/4/2001, n. 4783), a prescindere dall’apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima richiesto per la liquidazione del danno biologico terminale (in ordine al quale v. Cass., 28/8/2007, n. 18163; Cass., 16/5/2003, n. 7632; Cass., 1/2/2003, n. 18305; Cass., 16/6/2003, in 9620; Cass., 14/3/2003, n. 3728; Cass., 2/4/2001, n. 4783; Cass., 10/2/1999, n. 1131; Cass., 29/9/1995, n. 10271).

Dell’impugnata sentenza – assorbiti ogni altro e diverso profilo e il 4 motivo – s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, la quale in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

 

La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione.

 

 

Danno da morte per omessa diagnosi

           

 

La omessa o ritardata diagnosi

.

“Sussiste la responsabilità professionale del medico curante che per non aver disposto il ricovero ospedaliere al paziente colpito da un infarto miocardio acuto, complicato da scompenso cardiaco, laddove il medico curante, nonostante sia stato contattato ripetutamente, non abbia ritenuto necessario predisporre il ricovero. L’accertamento peritale dal quale si evinca che un tempestivo ricovero ospedaliero con conseguente inquadramento diagnostico ed un altrettanto tempestivo trattamento terapeutico, pur non garantendo la sopravvivenza del paziente, certamente avrebbe ridotto il tasso di mortalità induce a ritenere che il paziente, se tempestivamente ricoverato e sottoposto a trattamenti idonei, avrebbe avuto una possibilità di sopravvivenza attestata intorno al 50%-70%. Alla luce di siffatte considerazioni deve concludersi per la sussistenza del nesso causale tra la condotta del medico, della quale deve ritenersi accertata la natura colposa, e la morte del paziente. Ne consegue il diritto degli eredi al risarcimento del danno non patrimoniale rappresentato dalla sofferenza soggettiva conseguente alla perdita del rapporto parentale. Detto danno deve certamente ritenersi sussistente in capo ai figli del deceduto in quanto facenti parte del nucleo familiare che naturalmente si forma

per articolare un giudizio sulla colpa ispirato al canone del rimprovero personale si dovrà porre speciale attenzione alle peculiarità del caso concreto; ci si dovrà dedicare a considerare i tratti della specifica vicenda, in linea con le istanze che si sono espresse nella recente giurisprudenza di legittimità. Allora, non si potrà mancare di valutare la complessità, l’oscurità del quadro patologico, la difficoltà di cogliere e legare le informazioni cliniche, il grado di atipicità o novità della situazione data. Neppure si potrà trascurare la situazione nella quale il terapeuta si trovi ad operare: l’urgenza e l’assenza di presidi adeguati rendono difficile anche ciò che astrattamente non è fuori dagli standard. E quanto più la vicenda risulti problematica, oscura, equivoca o segnata dall’impellenza, tanto maggiore dovrà essere la propensione a considerare lieve l’addebito nei confronti del terapeuta che, pur uniformandosi ad una accreditata direttiva, non sia stato in grado di produrre un trattamento adeguato e determini la negativa evoluzione della patologia (Cass. pen., 29.01.2013, n. 16237).

Corte di Cassazione, sez. IV, penale, sentenza 11 marzo 2013, n. 11493

Medici – Responsabilità professionale – Colpa – Linee guida – Novum normativo ex legge 189/2012 – Rilevanza – Limiti. (Cp, articolo 43; legge 8 novembre 2012 n. 189)

In tema di responsabilità professionale del medico, il novum normativo introdotto con l’articolo 3 della legge 8 novembre 2012 n. 189, secondo cui «l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non rispon- de penalmente per colpa lieve», non può essere invocato allor- quando i profili di colpa contestati riguardano la prudenza e la negligenza, giacché le linee guida contengono solo regole di perizia e non afferiscono ai profili di imprudenza e di negligenza. In ogni caso, comunque, quando si discuta della perizia del medico, affinché le linee guida possano avere rilievo nell’accerta- mento della responsabilità, occorre si tratti di linee guida che indichino standards diagnostico-terapeutici conformi alle regole dettate dalla migliore scienza medica a garanzia della salute del paziente e che non risultino, invece, ispirate a esclusive logiche di economicità della gestione, sotto il profilo del contenimento delle spese, in contrasto con le esigenze di cura del paziente. Infatti, solo nel caso di linee guida conformi alle regole della migliore scienza medica è possibile utilizzarle come parametro per l’accertamento dei profili di colpa ravvisabili nella condotta del medico e attraverso le indicazioni dalle stesse fornite è possibile per il giudicante – anche, se necessario, attraverso l’ausilio di consulenze rivolte a verificare eventuali particolarità specifiche del caso concreto, che avrebbero potuto imporre o consigliare un percorso diagnostico-terapeutico alternativo – indi- viduare o escludere eventuali condotte censurabili secondo il parametro di riferimento indicato dall’articolo 3 della legge 189/2012.

Corte di Cassazione, sez. IV, penale, sentenza 9 apri- le 2013, n. 16237

Professionisti – Medici e chirurghi – Articolo 3 della legge 8 novembre 2012, n. 189 – Depenalizzazione par- ziale degli articoli 589 e 590 del Cp – Condizioni.

In tema di responsabilità medica, l’articolo 3 della legge 8 novembre 2012, n. 189 esclude la rilevanza della colpa lieve a quelle condotte che abbiano osservato linee guida o pratiche terapeutiche mediche virtuose, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica. (Nella specie, la Sc ha osservato che la norma ha dato luogo a una “abolitio criminis” parziale degli articoli 589 e 590 del codice penale, avendo ristretto l’area del penalmente rilevante individuata da questi ultimi e avendo ritaglia- to implicitamente due sottofattispecie, una che conserva natura penale e l’altra divenuta penalmente irrilevante).

  • Ced, Cassazione, 2013

CASI

 

MALASANITA’ RISARCIMENTO MAMBINO MORTO IN OSPEDALE

aaaaCass. pen., Sez. IV, Sentenza, 11/11/2020, n. 35424 (rv. 280076-01)

Parti: Pg C/ di Mario Marco

AZIONE PENALE – Querela – Termine – Lesioni personali colpose – Colpa medica – Decorrenza del termine per proporre querela – Individuazione

Il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa sia venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l’hanno curata. (Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 15/10/2019)

Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 21/02/2019, n. 23252 (rv. 276365-01)

Parti: Leuzzi Raffaelangelo

REATO – Elemento soggettivo – Colpa – In genere – Colpa medica – Errore diagnostico – Nozione – Fattispecie

In tema di colpa professionale medica, l’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi. (Fattispecie di ritardo diagnostico di un carcinoma mammario, nella quale l’imputato, specialista oncologo e direttore di un centro di prevenzione oncologica, sei mesi dopo aver sottoposto la paziente ad un esame ecografico che aveva evidenziato multiple e millimetriche formazioni cistiche, senza focalità sospette in senso eteroformativo, si era rifiutato di sottoporre nuovamente a visita e a mammografia la donna che gli aveva rappresentato il persistere di sintomatologia dolorosa). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 11/10/2017)

    1. SANITA’ E SANITARI
    2. Responsabilità professionale
    1. REATO IN GENERE

Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 21/02/2019, n. 23252 (rv. 276365-01)

 

… Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 21/02/2019, n. 23252 (rv. 276365-01) Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 21/02/2019, n. 23252 (rv. 276365-01) REATO IN GENERE SANITA’ E SANITARI › Responsabilità professionale Parti: Leuzzi Raffaelangelo REATO – Elemento soggettivo – Colpa – In genere – Colpa medica – Errore diagnostico – Nozione – Fattispecie … In tema di colpa professionale medica, l’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi. …

Sentenza di riferimento: Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21/02/2019) 28/05/2019, n. 23252

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Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 18/12/2014, n. 21243 (rv. 263492)

 

… Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 18/12/2014, n. 21243 (rv. 263492) Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 18/12/2014, n. 21243 (rv. 263492) REATO IN GENERE SANITA’ E SANITARI › Responsabilità professionale Parti: Pulcini REATO – Elemento soggettivo – Colpa – In genere – Colpa medica – Errore diagnostico – Nozione … In tema di colpa professionale medica, l’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi. …

Sentenza di riferimento: Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18/12/2014) 21/05/2015, n. 21243

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Cass. pen., Sez. IV, 28/10/2008, n. 46412 (rv. 242250)… Cass. pen., Sez. IV, 28/10/2008, n. 46412 (rv. 242250) Cass. pen., Sez. IV, 28/10/2008, n. 46412 (rv. 242250) SANITA’ E SANITARI › Responsabilità professionale Parti: C.P. REATO – ELEMENTO SOGGETTIVO – COLPA – IN GENERE – Colpa medica – Errore diagnostico – Nozione. … In tema di colpa professionale medica, l’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi. …

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Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 09/07/2009, n. 35659… Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 09/07/2009, n. 35659 Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 09/07/2009, n. 35659 PROFESSIONI INTELLETTUALI › Categorie professionali, in genere Parti: M.I. PROFESSIONISTI – Medici e chirurghi – Colpa professionale – Medico del pronto soccorso – Paziente con sintomi non risolutivi di patologia grave – Dimissione per errata diagnosi – Morte del paziente – Colpa del sanitario – Esclusione. … Va esclusa la colpa del medico del pronto soccorso che, a seguito di un errore diagnostico, dimette il paziente che necessitava di essere ricoverato e di essere sottoposto ad un urgente intervento chirurgico ed il quale, a causa di tale omissione, sia successivamente deceduto, quando la singolarità e non risolutività del sintomo riscontrato non consentiva di sospettare univocamente di una patologia che avrebbe dovuto imporre il ricovero o ulteriori accertamenti diagnostici …

Sentenza di riferimento: Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09/07/2009) 15/09/2009, n. 35659

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… In tema di lesioni colpose determinate da colpa medica, il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica … cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l’hanno curata …

Sentenza di riferimento: Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11/10/2016) 19/10/2016, n. 44335

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    1. AZIONE PENALE IN GENERE

Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 07/04/2010, n. 17592 (rv. 247096)

… Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 07/04/2010, n. 17592 (rv. 247096) Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 07/04/2010, n. 17592 (rv. 247096) AZIONE PENALE IN GENERE TERMINI PROCESSUALI PENALI QUERELA Parti: Bechaz AZIONE PENALE – Querela – Termine – Lesioni personali colpose – Colpa medica – Decorrenza del termine per proporre querela – Individuazione … Il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l’hanno curata. …

Sentenza di riferimento: Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07/04/2010) 07/05/2010, n. 17592

Cass. pen., Sez. IV, 30/01/2008, n. 13938 (rv. 239255)

 

… Cass. pen., Sez. IV, 30/01/2008, n. 13938 (rv. 239255) Cass. pen., Sez. IV, 30/01/2008, n. 13938 (rv. 239255) PRESCRIZIONE PENALE QUERELA Parti: Pubblico Ministero presso Tribunale di Roma c. R.P. AZIONE PENALE – QUERELA – TERMINE – Lesioni personali colpose – Colpa medica – Decorrenza del termine per proporre querela – Individuazione. … Il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l’hanno curata. …

Sentenza di riferimento: Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 30/01/2008) 03/04/2008, n. 13938

responsabilita medica e sanitaria responsabilita medica diagnosi errata responsabilita medica bologna responsabilita medica consenso informato responsabilita medica litisconsorzio responsabilita medica e mediazione responsabilita’ medica trasfusione incompatibile sbagliata responsabilita’ medica prescrizione responsabilita’ medica civile responsabilita medica prescrizione azione responsabilita medica e sanitaria responsabilita medica diagnosi errata responsabilita medica bologna responsabilita medica consenso informato responsabilita medica litisconsorzio responsabilita medica e mediazione responsabilita’ medica trasfusione incompatibile sbagliata diagnosi medica errata, omessa o ritardata; omissione nel dovere d’informazione al paziente – Consenso Informato; responsabilità medica del chirurgo estetico; responsabilità medica dell’odontoiatra; responsabilità medica del ginecologo; perdita del feto; responsabilità medica dell’ostetrico. 1)Come opera lo studio dell’avvocato Sergio Armaroli di Bologna: Un primo colloquio con il cliente che ci espone il suo caso fornendo la prima documentazione da esaminare. 2)Cosa deve fare i cliente in quel colloquio? Fornire tutti i dati e particolari del fato per il quale imputa la responsabilità al medico o alla equipe medica o alla struttura sanitaria 3)Cosa mi verrà detto come cliente? Se puo ‘ valere la pena seguire il caso Verrà fissata una visita medica presso uno dei medici legali fiduciari dello studio, per un più approfondito esame della documentazione e per l’accertamento della colpa del sanitario, con riferimento ai parametri scientifici dell’arte medica. A questo punto, valutate le possibilità di riuscita, considerati i vantaggi economici che si intendono conseguire ed i rischi ed i costi dell’azione da esperire, viene conferito l’incarico all’avvocato. errori medici | risarcimento danni: diritto civile penale avvocato specializzato in casi di malasanità e risarcimento danni studio legale: risarcimento danni | tentato suicidio del paziente in ospedale studio medico legale specializzato risarcimento danni errore medico studio medico legale | risarcimento danno esistenziale | lesione personale percosse risarcimento errore medico | suicidio nella struttura ospedaliera | studio medico legale avvocato malasanità | Proposta di conciliazione | malasanità mediazione – risarcimento danni errore medico avvocato specializzato in malasanità ed errore medico avvocato specializzato cassazione civile errore medico studio legale | diritto sanitario | malasanità pronto soccorso – avvocato malasanità avvocato cassazionista | diritto sanitario risarcimento danni da errata diagnosi in pronto soccorso | studio medico legale avvocato avvocato risarcimento danni permanenti da errato intervento chirurgico avvocato specializzato in colpa medica e malasanità danni da intervento chirurgico errato | danno errore medico malasanità risarcimento danno biologico da vaccinazioni avvocato esperto risarcimento errore medico avvocato diritto assicurativo | errori medici | risarcimento danni: diritto civile penale avvocato specializzato in casi di malasanità e risarcimento danni studio legale: risarcimento danni | tentato suicidio del paziente in ospedale studio medico legale specializzato risarcimento danni errore medico studio medico legale | risarcimento danno esistenziale | lesione personale percosse risarcimento errore medico | suicidio nella struttura ospedaliera | studio medico legale LUGO SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO – VERCELLI SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO – ALESSANDRIA SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO – CUNEO SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO – FAENZA SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO – NOVARA SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO – TREVISO SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARICMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO – VICENZA SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCiMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO – BOLOGNA SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO – 10.responsabilità medica civile 11.responsabilità medica contrattuale responsabilità medica risarcimento danni responsabilità medica citazione responsabilità medica penale responsabilità medica nesso di causalità medica prescrizione responsabilità responsabilità medica contrattuale o extracontrattuale I settori più esposti al rischio di malasanità s

 

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