RIMINI SEPARAZIONE ADDEBITO TRIBUNALE AVVOCATO MATRIMONIALISTAASEPNEWTODAY

 

La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole 2.

Il giudice pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio [c.c. 143].

 

CONVIVENTI DIRITTI, FIGLI CONVIVENTI CONVIVENTI DIRITTI, FIGLI CONVIVENTI ,

CONVIVENTI DIRITTI, FIGLI CONVIVENTI ,

AFFERMA IL TRIBUNALE

Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all’art. 151 cod. civ., essendo risultata l’intollerabilità della convivenza sia dal tenore dell’atto introduttivo, sia dall’insistere nella domanda di separazione da parte di entrambi i coniugi (….. personalmente comparso all’udienza), sia dal fallimento del tentativo di conciliazione.

La domanda di addebito avanzata dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta, essendo stato dimostrato che il …. ha intrecciato in costanza di matrimonio una relazione extraconiugale, per trasferirsi poi a vivere presso la nuova compagna. La circostanza risulta in modo inequivoco dai messaggi e dalle foto pubblicati su facebook dal marito; in particolare, le foto ritraggono il … in atteggiamenti affettuosi con la nuova compagna, vi è poi la scansione di due biglietti aerei (per agosto 2017) a nome … e … (appunto la nuova compagna); quanto ai messaggi, pubblicati a commento della scansione dei biglietti aerei, alle rimostranze della moglie che invitava il marito a mantenere i suoi figli, anziché spendere soldi per le vacanze con l’amante, l’uomo rispondeva, in sostanza ammettendo gli addebiti, “fino ha oggi vi ho campato tutti”.

Quanto alle statuizioni accessorie relative alla prole, tenuto conto della richiesta della stessa ricorrente e considerato che non sono emerse circostanze contrarie né pregiudizievoli all’interesse del minore, va disposto l’affidamento condiviso di … ad entrambi i genitori.

Il minore rimarrà collocato prevalentemente presso la madre, con la quale ha sempre convissuto con conseguente assegnazione alla medesima della casa coniugale.

La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell’art. 337 ter, 3 comma, c.c.

Passando alla regolamentazione delle modalità attraverso le quali dovranno avvenire gli incontri fra padre e figlio, il padre potrà vedere il figlio liberamente previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del bambino. Non v’è ragione per prevedere che gli incontri avvengano esclusivamente presso la casa familiare, essendo rimaste prive del benché minimo riscontro le circostanze pregiudizievoli per il minore, genericamente paventate dalla madre.

annibale

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. F. Miconi – Presidente

dott. E. Dai Checchi – Giudice Relatore

dott. G. Bertozzi Bonetti – Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.

Con l’intervento del Pubblico Ministero

OGGETTO: separazione personale giudiziale dei coniugi

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

(art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ.)

XXXX ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con pronuncia di addebito a carico di YYY premettendo che il giorno ……….le parti avevano contratto matrimonio concordatario; che i coniugi hanno condotto una vita matrimoniale serena, allietata dalla nascita di quattro figli, ………, ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti, …….., maggiorenne, ma non ancora economicamente indipendente, e ….., ancora minore; che, tuttavia, il marito aveva improvvisamente, quanto inaspettatamente, posto fine alla vita matrimoniale, per trasferirsi a vivere presso la nuova compagna, con la quale aveva intrecciato una relazione extraconiugale.

Ciò premesso, la ricorrente ha, altresì, domandato disporsi l’affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione prevalente presso di sé; l’assegnazione della casa coniugale concessa in locazione dall’Acer; regolamentare la frequentazione fra padre e figlio solo presso la casa familiare, per evitare i contatti con la nuova compagna, donna, a suo dire, poco raccomandabile; porsi a carico del padre l’obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli ancora non autosufficienti,……; un assegno perequativo maritale in proprio favore.

……………restava contumace, presentandosi personalmente all’udienza presidenziale, senza l’assistenza del difensore.

Pronunciati i provvedimenti provvisori ed urgenti, il Presidente ha nominato il giudice istruttore e rimesso le parti innanzi allo stesso per l’ulteriore corso del giudizio.ALIBBRI1

Nel corso del giudizio, trattata la causa innanzi al giudice istruttore, concessi, quindi, i termini previsti dall’art. 183, 6 comma, c.p.c., senza che venissero formulate istanze istruttorie, la causa è stata trattenuta in decisione e rimessa al Collegio sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe richiamate, previa assegnazione alle medesime dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz’altro pronunziata.

Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all’art. 151 cod. civ., essendo risultata l’intollerabilità della convivenza sia dal tenore dell’atto introduttivo, sia dall’insistere nella domanda di separazione da parte di entrambi i coniugi (….. personalmente comparso all’udienza), sia dal fallimento del tentativo di conciliazione.

La domanda di addebito avanzata dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta, essendo stato dimostrato che il …. ha intrecciato in costanza di matrimonio una relazione extraconiugale, per trasferirsi poi a vivere presso la nuova compagna. La circostanza risulta in modo inequivoco dai messaggi e dalle foto pubblicati su facebook dal marito; in particolare, le foto ritraggono il … in atteggiamenti affettuosi con la nuova compagna, vi è poi la scansione di due biglietti aerei (per agosto 2017) a nome … e … (appunto la nuova compagna); quanto ai messaggi, pubblicati a commento della scansione dei biglietti aerei, alle rimostranze della moglie che invitava il marito a mantenere i suoi figli, anziché spendere soldi per le vacanze con l’amante, l’uomo rispondeva, in sostanza ammettendo gli addebiti, “fino ha oggi vi ho campato tutti”.

Quanto alle statuizioni accessorie relative alla prole, tenuto conto della richiesta della stessa ricorrente e considerato che non sono emerse circostanze contrarie né pregiudizievoli all’interesse del minore, va disposto l’affidamento condiviso di … ad entrambi i genitori.

Il minore rimarrà collocato prevalentemente presso la madre, con la quale ha sempre convissuto con conseguente assegnazione alla medesima della casa coniugale.

La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell’art. 337 ter, 3 comma, c.c.

Passando alla regolamentazione delle modalità attraverso le quali dovranno avvenire gli incontri fra padre e figlio, il padre potrà vedere il figlio liberamente previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del bambino. Non v’è ragione per prevedere che gli incontri avvengano esclusivamente presso la casa familiare, essendo rimaste prive del benché minimo riscontro le circostanze pregiudizievoli per il minore, genericamente paventate dalla madre.

Quanto poi alle statuizioni economiche concernenti il contributo al mantenimento dei figli, si deve preliminarmente procedere all’esame della diversa situazione economica e reddituale delle parti, così come richiede l’art. 337 ter, 4 comma c.c. nello stabilire che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito.

A riguardo è opportuno premettere (anche con riferimento a quanto si argomenterà in ordine al mantenimento del coniuge più debole) che la documentazione versata in atti è idonea e sufficiente a consentire al Collegio una attendibile ricostruzione della complessiva situazione patrimoniale delle parti, non essendo al contrario necessaria, ai fini della determinazione delle provvidenze economiche in sede di separazione (ovvero di divorzio) una ricostruzione analitica dal punto di vista contabile e finanziario.

Ciò premesso, mentre la ……è disoccupata, essendosi sempre dedicata alla cura della famiglia, il marito risultava occupato presso una fonderia nel riminese, che gli corrispondeva circa 1.200,00 Euro mensili per un tempo parziale, ciò fino a quando, a luglio 2018, il rapporto di lavoro cessava, privando la ricorrente dell’unica fonte di sostentamento che gli derivava dal versamento diretto dell’assegno di mantenimento dei figli da parte del datore di lavoro del marito, come disposto in fase presidenziale. A quel punto, il …, a dire della moglie, si trasferiva in …… con la nuova compagna.

Orbene, tenendo conto dei dati dianzi richiamati, considerate le esigenze dei figli, rispettivamente di venti e dieci anni, il cui accudimento grava in via pressoché esclusiva sulla madre, stante la lontananza del padre, si ritiene equo porre a carico di quest’ultimo ai sensi dell’art. 337 ter c.c., l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, provvedendo a corrispondere anticipatamente a favore della madre la somma mensile di Euro 200,00 per …, e di Euro 150,00 per….., il quale, pur non avendo raggiunto l’indipendenza economica, ben potrà, tenuto conto dell’età e del fatto che non risulta impegnato negli studi, integrare il mantenimento paterno, svolgendo lavoretti anche stagionali, somme da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla corresponsione in ragione del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre a favore dei figli, come indicate dal protocollo del Tribunale di Bologna.

La domanda di condanna del marito al versamento di un assegno periodico a favore della moglie è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.

Sussistono, infatti, tutti i presupposti richiesti dall’art. 156, 1 comma, c.c. per l’attribuzione al coniuge più debole di quanto necessario al suo mantenimento.

Richiamando la disamina della situazione sia reddituale che personale sopra svolta, si rileva come emergano, da un lato, la sostanziale indigenza della …, priva di reddito e di capacità lavorativa, essendo la donna, ormai quarantasettenne, senza alcuna pregressa esperienza nel mondo del lavoro (essendosi sempre dedicata alla cura della casa e della famiglia) e costretta a farsi aiutare dal figlio più grande a pagare il canone di locazione dell’alloggio Acer in cui vive, coi figli, e, dall’altro, la piena capacità lavorativa del marito, fino a poco tempo fa, impiegato presso una fonderia (ritraendo uno stipendio che gli ha consentito di mantenere quattro figli), nella quale ha maturato un’esperienza e una professionalità, che potrà spendere per trovare un nuovo lavoro.

Sotto il profilo della determinazione dell’entità del beneficio economico, alla luce di quanto sancito dall’art. 156, 2 comma, c.c., che richiede di valutare circostanze e redditi dell’obbligato, sulla quantificazione dell’assegno incidono nel caso di specie: a) la comparazione dei redditi e dell’attuale situazione patrimoniale dei coniugi come sopra ricostruita; b) la durata dell’unione coniugale, allietata dalla nascita di quattro figli. Sulla scorta dei predetti fattori, il Collegio stima equo quantificare l’assegno di mantenimento a favore della moglie nella somma mensile di 150,00 Euro, da versarsi anticipatamente il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo. Tale assegno dovrà essere corrisposto a far data dalla presente decisione, fermi quanto al pregresso gli effetti dei provvedimenti provvisori.

S’impone, poi, la condanna del …, integralmente soccombente, alla rifusione in favore della controparte, delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa da … … nei confronti di … …, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:

  1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi … …, nata a ……………e … …, nato a …….. il………………., unitisi in matrimonio a……………….., con addebito al marito;
  2. Ordina all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di …………. di procedere all’annotazione della presente sentenza nel Registro degli atti dello Stato Civile
  3. Dispone l’affidamento condiviso di … ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, alla quale conseguentemente conferma l’assegnazione della casa ove la stessa convive col figlio minore. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell’art. 337 ter, comma terzo, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà il figlio con sé.
  4. Dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio liberamente previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del bambino
  5. Con decorrenza dalla presente decisione, fermi gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, pone a carico del padre l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli …..e …, versando alla madre la somma mensile di Euro 350,00 (200,00 per … e 150,00 per …) da versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie indicate dal protocollo del Tribunale di Bologna;
  6. Dichiara tenuto e condanna … … a corrispondere a favore di … …, a titolo di assegno di mantenimento del coniuge, la somma mensile di Euro 150,00 – in questa quantificazione a far data dalla presente pronuncia, fermi gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nel medesimo periodo per lo stesso titolo – somma da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
  7. Rigetta ogni altra domanda anche istruttoria delle parti.
  8. Dichiara tenuta e condanna … … a rifondere a favore di … …, con distrazione a favore dello Stato, le spese del presente procedimento, liquidate in complessivi 4.963,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese forfettarie, accessorî di legge e spese generali, con distrazione a favore delle Stato.

Conclusione

Così deciso in Rimini nella camera di consiglio della Sezione Unica civile il giorno 28 gennaio 2021.

Depositata in Cancelleria il 1 febbraio 2021.