[catposts name=”chiama un avvocato che risolve”]rilevata l’iscrizione del contribuente all’AIRE, a far data dal 28/2/1997: notifica errata cartella
che l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale è infondata alla luce del costante orientamento dbt questa Corte espresso (a partire da Cass. S.U. n. 4640/1989) secondo cui l’art. 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art.331 c.p.c.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l’accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l’avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale;
che, quanto al primo profilo di doglianza, erra la ricorrente Equitalia Nord s.p.a. quando sostiene la irretroattività delle decisioni di incostituzionalità relative a discipline processuali;
che, infatti, « nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono sub judice, il rapporto processuale non può considerarsi esaurito; sicché nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell’atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata tenendo conto della sua modificazione conseguita alla pronuncia di incostituzionalità, indipendentemente dal tempo in cui l’atto è stato compiuto >> (Cass. 3642/2007; n. 8548/2003; n. 17184/2003; n. 113/2004);
che, nella specie, è indubbia l’efficacia retroattiva della sentenza n. 366/2007 rispetto alla notifica anteriormente effettuata della cartella esattoriale presupposta, la cui invalidità è stata fatta valere tempestivamente con l’impugnazione della iscrizione di ipoteca, primo atto idoneo a porre i contribuente in grado di esercitare il diritto di difesa del contribuente;
che del tutto correttamente la CTR ha ritenuto la invalidità della notifica della cartella di pagamento a cittadino italiano avente all’estero una residenza conoscibile dall’amministrazione finanziaria, in base all’iscrizione all’AIRE, per effetto della declaratoria di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 58, commi 1 e 2, secondo periodo, 60, comma 1 lettere c), e) ed f) del DPR 600 del 1973, 26, ultimo comma, DPR n. 602 del 1973, nella parte in cui prevede la non applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 142 c.p.c.;
che, quanto al secondo profilo di doglianza, è appena il caso di osservare come l’accertata nullità della notifica delle cartelle esattoriali ha dato ingresso alle contestazioni inerenti sia i profili processuali (tenuto conto che il F. assumeva di non avere avuto conoscenza neppure degli avvisi di accertamento e di liquidazione delle imposta), sia i profili di merito delle pretese impositive, consentendo al contribuente il pieno recupero del momento di garanzia;
che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza delle ricorrenti e sono liquidate in dispositivo;
che il giudice di secondo grado, rilevata l’iscrizione del contribuente all’AIRE, a far data dal 28/2/1997, nonché la residenza in Lugano Paradiso, Via G. 2, Svizzera, concludeva per la irritualità della notifica sia della cartella di pagamento n. 06811998400013100300000, eseguita il 5/1/1998, dal messo comunale, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., con affissione nell’albo pretorio del Comune di Segrate, risultando il destinatario dell’atto trasferito in Svizzera, circostanza nota al notificante, e trovando applicazione la sentenza della Corte Costituzionale n. 366/2007, in tema di notifiche ai contribuenti residenti all’estero, sia della cartella di pagamento 0682006029146838500100, eseguita il 13/2/2007, presso Banca Mediolanum s.p.a. Back Office, Palazzo Pitagora Basilio (MI), luogo privo di riferimento attuale (ufficio, lavoro, residenza) con la persona del destinatario, essendo viceversa possibile effettuare la predetta notifica all’estero, nella residenza del F., risultante appunto dai Registri dell’AIRE;
CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 10528 del 28 aprile 2017
RILEVATO
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 25/1/2012 che ha respinto l’appello e confermato la decisione di primo grado con cui era stato disposto l’annullamento dell’ iscrizione di ipoteca e delle tre cartelle di pagamento presupposte (per quella di minimo valore la relativa pretesa veniva abbandonata) in quanto non ritualmente notificate a G. F.;
che il giudice di secondo grado, rilevata l’iscrizione del contribuente all’AIRE, a far data dal 28/2/1997, nonché la residenza in Lugano Paradiso, Via G. 2, Svizzera, concludeva per la irritualità della notifica sia della cartella di pagamento n. 06811998400013100300000, eseguita il 5/1/1998, dal messo comunale, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., con affissione nell’albo pretorio del Comune di Segrate, risultando il destinatario dell’atto trasferito in Svizzera, circostanza nota al notificante, e trovando applicazione la sentenza della Corte Costituzionale n. 366/2007, in tema di notifiche ai contribuenti residenti all’estero, sia della cartella di pagamento 0682006029146838500100, eseguita il 13/2/2007, presso Banca Mediolanum s.p.a. Back Office, Palazzo Pitagora Basilio (MI), luogo privo di riferimento attuale (ufficio, lavoro, residenza) con la persona del destinatario, essendo viceversa possibile effettuare la predetta notifica all’estero, nella residenza del F., risultante appunto dai Registri dell’AIRE;
che resistono con controricorso il contribuente, il quale deposita memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., ed Equitalia Nord s.p.a., incorporante Equitalia Esatri s.p.a., la quale propone ricorso incidentale tardivo.
CONSIDERATO
che con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce, sensi dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, omessa pronuncia del Giudice di appello sulla eccezione di difetto di legittimazione processuale vertendo la controversia su un vizio di notifica afferente le cartelle di pagamento, con conseguente legittimazione passiva del concessionario del servizio di riscossione;
che con il secondo motivo deduce, sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 10, D.Lgs. n. 546 del 1992, giacché il Giudice i di appello non ha considerato che quando oggetto della controversia è l’impugnazione di atti viziati da errori direttamente imputabili al concessionario del servizio di riscossione, va chiamato in causa esclusivamente quest’ultimo, cui è direttamente ascrivibile la patologia dell’atto, non essendo configurabile un litisconsorzio necessario con l’ente impositore;
che i suesposti motivi si incentrano sulla mancata “estromissione dal giudizio” (in relazione alla cartella di pagamento n. 0682006029146838500100 notificata il 13/2/2007, presso Banca Mediolanum s.p.a. Back Office, Palazzo Pitagora Basilio (MI), seppure ammissibili, in quanto la predetta formula decisoria corrisponde ad una statuizione di rigetto della domanda del contribuente – nella specie proposta anche nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – per difetto di una condizione dell’azione, non sono fondati e vanno disattesi;
che, per quanto concerne il primo profilo di doglianza, non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, ciò che non si è verificato nel caso in esame sol perché manca in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto della eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate;
che, infatti, l’impugnazione del contribuente verteva anche sulla regolarità della notifica dell’atto di liquidazione dell’imposta di registro di cui alla cartella di pagamento n. 0682006029146838500100, pur essendosi poi l’attenzione dei giudici di merito concentrata sulla illegittimità della iscrizione dell’ ipoteca derivata dalla dedotta invalidità della notifica della prodromica cartella esattoriale;
che, per quanto concerne il secondo profilo di doglianza, va ricordato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui « In tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione per motivi che attengono alla mancata notifica degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l’omessa notifica dell’atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo ed essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore >> (Cass. n. 1532/2012);
che, in tema di disciplina della riscossione delle imposte mediante iscrizione nei ruoli, è stato anche precisato che « nell’ipotesi di giudizio relativo a vizi dell’atto afferenti il procedimento di notifica della cartella, non sussiste litisconsorzio necessario tra l’Amministrazione Finanziaria ed il Concessionario alla riscossione, né dal lato passivo, spettando la relativa legittimazione all’ente titolare del credito tributario con onere del concessionario, ove destinatario dell’impugnazione, di chiamare in giudizio il primo se non voglia rispondere delle conseguenze della lite, né da quello attivo, dovendosi, peraltro, riconoscere ad entrambi il diritto all’impugnazione nei diversi gradi del processo tributario » (Cass. n. 9762/2014);
che Equitalia Nord s.p.a. con il ricorso incidentale deduce, sensi dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 60, comma 1, lettera e), D.P.R. n. 600 del 1973, 21, D.Lgs. n. 546 del 1992, 142 c.p.c., giacché il Giudice di appello non ha considerato, quanto alla notifica della cartella di pagamento n. 06811998400013100300000 (e dell’avviso di accertamento) eseguita ai sensi dell’art. 60, comma 1, lettera e), D.P.R. n. 600 del 1973, mediante deposito nella Casa Comunale, l’inapplicabilità della sentenza della Corte Costituzionale n. 366/2007, essendo la decadenza del contribuente maturata, ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992, anteriormente alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, trattandosi quindi di fattispecie rientrante tra le “situazioni giuridiche esaurite e pertanto non più suscettibili di essere poste in discussione”;
che deduce, altresì, sensi dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 e n. 4, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 19, D.Lgs. n. 546 del 1992, per omessa pronuncia del Giudice di appello sulla censura, oggetto del gravame proposto in via incidentale avverso la sentenza di primo grado, in punto di declaratoria di annullamento delle cartelle di pagamento, e non soltanto della notificazione delle stesse, restando legittima l’iscrizione a ruolo, questione neppure implicitamente decisa dal giudicante;
che l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale è infondata alla luce del costante orientamento dbt questa Corte espresso (a partire da Cass. S.U. n. 4640/1989) secondo cui l’art. 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art.331 c.p.c.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l’accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l’avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale;
che, quanto al primo profilo di doglianza, erra la ricorrente Equitalia Nord s.p.a. quando sostiene la irretroattività delle decisioni di incostituzionalità relative a discipline processuali;
che, infatti, « nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono sub judice, il rapporto processuale non può considerarsi esaurito; sicché nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell’atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata tenendo conto della sua modificazione conseguita alla pronuncia di incostituzionalità, indipendentemente dal tempo in cui l’atto è stato compiuto >> (Cass. 3642/2007; n. 8548/2003; n. 17184/2003; n. 113/2004);
che, nella specie, è indubbia l’efficacia retroattiva della sentenza n. 366/2007 rispetto alla notifica anteriormente effettuata della cartella esattoriale presupposta, la cui invalidità è stata fatta valere tempestivamente con l’impugnazione della iscrizione di ipoteca, primo atto idoneo a porre i contribuente in grado di esercitare il diritto di difesa del contribuente;
che del tutto correttamente la CTR ha ritenuto la invalidità della notifica della cartella di pagamento a cittadino italiano avente all’estero una residenza conoscibile dall’amministrazione finanziaria, in base all’iscrizione all’AIRE, per effetto della declaratoria di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 58, commi 1 e 2, secondo periodo, 60, comma 1 lettere c), e) ed f) del DPR 600 del 1973, 26, ultimo comma, DPR n. 602 del 1973, nella parte in cui prevede la non applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 142 c.p.c.;
che, quanto al secondo profilo di doglianza, è appena il caso di osservare come l’accertata nullità della notifica delle cartelle esattoriali ha dato ingresso alle contestazioni inerenti sia i profili processuali (tenuto conto che il F. assumeva di non avere avuto conoscenza neppure degli avvisi di accertamento e di liquidazione delle imposta), sia i profili di merito delle pretese impositive, consentendo al contribuente il pieno recupero del momento di garanzia;
che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza delle ricorrenti e sono liquidate in dispositivo;
che non si applica l’art. 13, comma 1-quater. D.P.R. n. 115 del 2002, essendo soccombente una amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale, e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in C 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.
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