Come provare la responsabilità di terzi in caso di incidente mortale?
La prova della responsabilità del sinistro non è questione di poco conto in quanto va ad incidere sul diritto al risarcimento. Il nesso causale, infatti, è uno degli elementi costitutivi di cui all’art. 2043 c.c. insieme al danno, all’ingiustizia dello stesso, al fatto e al dolo e alla colpa. Per ottenere il risarcimento, dunque, è necessario dimostrare a causa di quale comportamento non conforme alle norme in tema di circolazione stradale si è verificato il sinistro. La disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 2697 c.c. che pone a carico dell’attore, ovvero di colui che presenta la domanda al giudice, la necessità di dedurre e dimostrare in giudizio i fatti costitutivi della pretesa tra cui proprio la colpa del danneggiante. Il convenuto è gravato dall’onere di provare i fatti impeditivi o estintivi quali, ad esempio, la non imputabilità.
Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 29/04/2015, n. 8620 (rv. 635401)
CIRCOLAZIONE STRADALE – Responsabilità civile da incidenti stradali – In genere – Circolazione di veicoli senza guida di rotaie – Responsabilità civile – Assicurazione obbligatoria – Ambito di applicabilità – Operatività della r.c.a. – Sosta di veicolo – Inclusione – Condizioni – Fattispecie – ASSICURAZIONE – Assicurazione della responsabilità civile – Oggetto del contratto (rischio assicurato) – In genere
Il concetto di circolazione stradale di cui all’art. 2054 cod. civ. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che per l’operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l’uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo. (Nella specie le S.U., hanno ricondotto all’art. 2054 cod. civ., e alla disciplina della R.C.A. il sinistro mortale determinato dall’imperita manovra da parte del conducente di un mezzo in sosta, munito di un braccio meccanico di sollevamento, per effetto della quale un cassone metallico, in fase di caricamento, era scivolato travolgendo la vittima). (Rigetta, App. Napoli, 03/03/2009)
Attraverso quali strumenti in caso di incidente stradale è possibile dimostrare la colpa del danneggiante?
In ipotesi di incidente stradale è sempre raccomandabile richiedere l’intervento di Carabinieri e Polizia per svolgere gli eventuali accertamenti. Spesso, il più delle volte tale circostanza non risulta neanche sufficiente essendo necessario, in ogni caso, nominare un consulente durante lo svolgimento del processo cui affidare la corretta ricostruzione della dinamica dello stesso. Le Forze dell’Ordine, giunte sul posto, procederanno ad effettuare gli opportuni rilievi in modo tale da redigere verbale di cui si servirà anche il giudice nel processo che potrà anche chiamare gli operatori di polizia a riferire circa le concrete e reali circostanze.
Oltre ai rilievi effettuati dalle Forze dell’Ordine vi sono altri strumenti utilizzabili al fine di un’esatta ricostruzione delle responsabilità in relazione all’incidente stradale?
Sì, per accertare correttamente la divisione delle responsabilità in caso di incidente stradale vi sono, analogamente al computo del risarcimento del danno non patrimoniale, dei barème, delle tabelle che si possono utilizzare. Si tratta di schemi preimpostati e che tengono conto delle diverse ipotesi che si possono verificare attribuendo la colpa all’uno piuttosto che all’altro conducente. Sono modelli utilizzabili una volta che si è ricostruito esattamente il sinistro anche attraverso la compilazione esatta e verosimile del modulo di contestazione amichevole.
Ci sono norme specifiche che riguardano lo scontro tra veicoli?
Sì, il codice civile all’art. 2054 prende specificamente in considerazione tale ipotesi. Attribuisce al conducente l’obbligo di risarcimento del danno in assenza della prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. In caso di scontro e in assenza della prova contraria la norma pone una presunzione di pari responsabilità. La disposizione, inoltre, ricostruisce come solidale la responsabilità di conducente, proprietario, usufruttuario e acquirente con riservato dominio, responsabili anche per danni derivanti da vizi di costruzione o da cattiva manutenzione del veicolo.
Quali sono i presupposti applicativi dell’art. 2054 c.c.?
I presupposti di cui all’art. 2054 c.c. sono:
- derivazione del danno da veicolo
- condotta correlata alla circolazione
- circolazione su strada pubblica o privata ad uso pubblico ovvero per area paragonabile a quella stradale
La norma crea un regime di responsabilità semplificato soprattutto a livello probatorio in quanto pone due presunzioni relative di colpa dove deve essere dimostrata solo la mancanza della stessa.
Quali sono le presunzioni di colpa disciplinate dall’art. 2054 c.c.?
La prima presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c. è relativa, in quanto ammette la prova contraria, ed è posta a carico del conducente che deve dimostrare di aver posto in essere le manovre più idonee ad evitare il sinistro con applicazione anche dell’art. 1227 c.c. (concorso del fatto colposo del creditore) in caso di concorrenza del pedone o dell’altro conducente.
La presunzione del comma 2 della norma, di pari responsabilità tra i due conducenti, opera sulla base dei seguenti presupposti:
- scontro tra veicoli inteso quale collisione fisica
- impossibilità di accertare le modalità del sinistro o la responsabilità dei conducenti
- l’accertamento della responsabilità di uno dei conducenti non determina il superamento della presunzione se l’altro non fornisce la prova liberatoria dell’aver rispettato le norme sulla circolazione e di comune prudenza.
Il conducente deve tutelare anche i terzi trasportati in caso di incidente stradale?
Sì, il conducente è onerato da una posizione di controllo finalizzata a salvaguardare anche l’incolumità dei terzi trasportati. L’art. 2054 c.c. si applica, infatti, anche per i terzi a prescindere dal titolo della responsabilità. Il conducente può dirsi responsabile anche per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.
Se dal sinistro emerge anche la commissione di fatti penali come cambia l’onere probatorio?
Causalità civile e penali sono differenti. Da premettere, infatti, che in diritto civile si distingue tra causalità materiale (nesso tra la condotta del debitore/ danneggiante e l’evento lesivo necessario per la configurabilità della responsabilità) e la causalità giuridica (collega l’evento al danno e consente di individuare le conseguenze dannose). Diverse sono le impostazioni sorte circa i rapporti tra la prova in tema di causalità penale e civile. Una prima impostazione afferma la sostanziale corrispondenza tra le due forme di causalità per riportare ad unità il sistema. Secondo tale tesi anche in ambito civile si applicherebbero gli artt. 40 e 41 c.p. adottandosi la teoria dell’equivalenza delle cause (conditio sine qua non) integrata dalla sussunzione sotto le leggi scientifiche di copertura e dalla causalità adeguata. Da qui l’estensione dei principi enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella celeberrima sentenza Franzese del 2002 con abbandono totale del criterio empirico a favore di quello processualistico della causalità logica. L’orientamento più recenti diversifica tra causalità civile e penale. La prima, infatti, assume connotazioni differenti. I due settori sono distinti e separati e hanno diverse finalità. In caso di incidente mortale la responsabilità penale mira a sanzionare il colpevole, viene in rilievo la libertà personale, bene supremo tutelato dalla Carta Fondamentale. La responsabilità civile, al contrario, assume caratteri maggiormente risarcitori e ripristinatori e va a colpire la sfera patrimoniale del danneggiante per riportare nello stato antecedente al verificarsi del danno quella del danneggiato. La prova della causalità, dunque, non può che essere differente: in penale è chiesta la certezza processuale assoluta, al di là di ogni ragionevole dubbio; in civile risulta essere sufficiente quella del più probabile che non. Al centro si pone la causalità per perdita della chance con la mera probabilità del risultato favorevole laddove vi è un minus da provare, però, con inasprimento dell’onere dimostrativo.
la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’art. 2054 c.c., comma 1, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (v. Cass. 17/01/2020, n. 842, che, in applicazione di questo principio, ha ritenuto esente da censura la decisione di merito che aveva escluso ogni responsabilità del conducente del veicolo per l’investimento di una persona seduta in piena notte nel mezzo di una carreggiata su strada non illuminata; v. anche Cass. 13/11/2014, n. 24204, che ha ritenuto esente da censura la decisione con cui il giudice di merito aveva accertato che il pedone investito aveva dato inizio ad un attraversamento “azzardato” nel mentre sopraggiungeva l’autoveicolo dell’investitore, pervenendo a tale conclusione attraverso una valutazione di tutti gli elementi in suo possesso e delibando plausibilmente la convergenza tra le dichiarazioni rese nell’immediatezza da coloro che erano presenti al sinistro e i riscontri obiettivi effettuati dalla Polizia stradale giunta in loco; nello stesso senso, v. Cass. 13/03/2009, n. 6168; 27/02/1998, n. 2216);
Conclusioni.
In caso di incidente stradale mortale per ottenere il risarcimento risulta necessario dimostrare la responsabilità del danneggiante attraverso una corretta ricostruzione del sinistro. A tal fine è sempre consigliabile richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine che procederanno alla redazione di un verbale anche se, a volte, in ipotesi di sinistri particolarmente complessi per il numero dei partecipanti o per le modalità di verificazione, è indispensabile richiedere un accertamento da parte di un consulente tecnico. Di aiuto risultano essere anche i barème di responsabilità ovvero di schemi predisposti per una corretta ripartizione delle colpe e, di conseguenza, dell’onere risarcitorio.
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