RECESSO LEASING IMMOBILIARE :
AVVOCATO IMPRESA, AVVOCATO A BOLOGNA
Dall’agosto 2004 in avanti l’utilizzatrice New Co. si è resa inadempiente al pagamento dei canoni mensili e, con lettera 16
dicembre 2004, la Finanziaria Nettuno ha comunicato la sua volontà di recedere dal contratto.

DIRITTO IMMOBILIARE
Con la domanda giudiziale l’attrice ha chiesto, oltre alla pronuncia di risoluzione ed alla restituzione dell’immobile, il
pagamento della complessiva somma di Euro 1.188.838,77, comprensiva dei canoni scaduti e non corrisposti, nonché – a titolo
di risarcimento dei danni, come quantificati nella clausola penale di cui all’art. 19 del contratto di leasing – dei canoni a scadere
fino al termine del contratto e della somma convenuta per l’esercizio del diritto di riscatto, oltre interessi e rivalutazione
monetaria ed oltre al risarcimento del danno ulteriore.

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DIRITTO IMMOBILIARE
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 19 novembre 2013 – 17 gennaio 2014, n. 888
Presidente Russo – Relatore Lanzillo
Svolgimento del processo
La s.p.a. Finanziaria Nettuno ha convenuto davanti al Tribunale di Trento la s.r.l. New Co., chiedendo la risoluzione del
contratto di leasing immobiliare stipulato il 31 gennaio 2002, avente ad oggetto il finanziamento dell’acquisto di uno stabile in
Padova.
L’importo complessivo dell’operazione, pari ad Euro 1.440.018,38, sarebbe stato restituito dall’utilizzatrice New Co. alla società
finanziaria tramite il versamento di un acconto di Euro 103.291,38 + IVA alla data della sottoscrizione del contratto; di n. 119
rate mensili di Euro 11.233,00 ciascuna + IVA, e del prezzo di riscatto, all’esercizio dell’opzione di acquisto alla scadenza del
rapporto.

CONTRATTO APPALTO