COME OTTENERE IL RISARCIMENTO PER LE VITTIME DI MALASANITA’

 
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COME OTTENERE IL RISARCIMENTO PER LE VITTIME DI MALASANITA LUGO SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ? RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO – VERCELLI SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO – ALESSANDRIA SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO – CUNEO SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO – FAENZA SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO -1)Come opera lo studio dell’avvocato Sergio Armaroli di Bologna:
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Un primo colloquio con il cliente che ci espone il suo caso fornendo la prima documentazione da esaminare.

 
2)Cosa deve fare i cliente in quel colloquio?
 
Fornire tutti i dati e particolari del fato per il quale imputa la responsabilità al medico o alla equipe medica o alla struttura sanitaria
 
3)Cosa mi verrà detto come cliente?
 
Se puo ‘ valere la pena seguire il caso
 
Verrà  fissata una visita medica presso uno dei medici legali fiduciari dello studio, per un più approfondito esame della documentazione e per l’accertamento della colpa del sanitario, con riferimento ai parametri scientifici dell’arte medica.

 
A questo punto, valutate le possibilità di riuscita, considerati i vantaggi economici che si intendono conseguire ed i rischi ed i costi dell’azione da esperire, viene conferito l’incarico all’avvocato.

 RAMI MEDICI NEI QUALI E’ FREQUENTE L’ERRORE MEDICO 
· Aderenze post-operatorie.
· Clips mal posizionate.
· Emboli, tromboembolie per mancata terapia anticoagulante.
· Errata esecuzione di interventi chirurgici.
· Errato approccio terapeutico alla patologia con esecuzioni di interventi non necessari alla risoluzione del problema.
· Garze e ferri chirurgici dimenticati in corpo dopo gli interventi.
· Infezioni post-operatorie.
· Lesioni di nervi, vasi, organi adiacenti, durante interventi chirurgici.
· Mancata diagnosi di patologie.
· Mancata informazione o mancata acquisizione del consenso informato.
· Mancata risoluzione del problema per il quale è stato programmato l’intervento.
· Rottura di denti o protesi durante l’intubazione.
· Scarsa assistenza nel post-operatorio.
· Suture (abnormi, tolte troppo precocemente).

ravenna_lugo-faenza-come-ottenere-il-risarcimento-per-le-vittime-di-malasanitaChirurgia estetica

· Aumento labbra: Eccesso di volume, errore di proiezione, asimmetria.
· Blefaroplastica: asimmetria, correzione eccessiva o insufficiente o cicatrici troppo evidenti.
· Lifting: cicatrici grossolane, eccessiva o insufficiente tensione cutanea e presenza di asimmetrie.
· Liposcultura: avvallamenti, asimmetrie, caduta di tessuti (per l’eccessivo svuotamento) e buchi.
· Rinoplastica: piccolo avvallamento, irregolarità nella superficie o piccola asimmetria.
· Risultato difforme da quello prospettato.
· Trapianto capelli: attaccatura innaturale, trapianto cd. “a ciuffi di bambola”, con reimpianto dei capelli a ciuffetti anziché singolarmente.

Ginecologia e ostetricia

· Danni alla madre durante il parto.
· Diagnosi errate per malattie ginecologiche.
· Distocia della spalla.
· Errate terapie per la cura della infertilità.
· Erronea diagnosi prenatale.
· Fratture della clavicola.
· Ipossia del bambino al momento del parto.
· Lesioni del plesso brachiale.
· Mancata effettuazione di manovre rianimatorie sul bambino.
· Mancata diagnosi di malformazioni fetali durante l’esecuzione di ecografie in epoca prenatale in tempo utile per effettuare l’interruzione di gravidanza.
· Mancata diagnosi di tumori dell’apparato genitale femminile.
· Omessa Diagnosi di malformazione del feto, con conseguente nascita indesiderata.
· Perdita del feto per amniocentesi o villocentesi.
· Prescrizione di terapie senza adeguati controlli.
· Ritardo nell’esecuzione di parto cesareo.
· Ritardo nell’espletamento del parto con morte del neonato.
· Uso di ventosa e di forcipe e relative lesioni.
Oculistica

· Infezioni durante l’esecuzione di interventi.
· Errata esecuzione di interventi di cataratta e di correzione laser della miopia.
· Errata esecuzione di iniezioni intravitreali.
· Omessa prescrizione di controlli in fase post-operatoria.
 
 
LUGO SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO –
 
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CUNEO SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO –
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VICENZA SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCiMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO –
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BOLOGNA SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO –
 
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responsabilità medica civile
responsabilità medica contrattuale
responsabilità medica risarcimento danni
responsabilità medica citazione
responsabilità medica penale
responsabilità medica nesso di causalità
responsabilità medica prescrizione
responsabilità medica contrattuale o extracontrattuale
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SEI VITTIMA DI MALASANITA’ O LO E’ UN TUO PARENTE ?o lo è stata una persona a te cara, di un caso di malasanità.
Se vuoi ottenre un giusto risarcimento TU  devi sapere quali siano i 3 passi fondamentali da seguire.
1)Primo: rivolgersi ad un avvocato specializzato in responsabilità medica.
Tante agenzie vogliono trattare casi di malasanità ma poi per andare in giudizio devono rivolgersi per forza ad un avvocato
2)Secondo: un avvocato specializzato in malasanità opera una rigorosa disamina del caso, ricevendo in studio direttamente con il medico specialista nella materia d’interesse del cliente, a seconda che si tratti dell’ambito della ginecologiaostetricia, ortopedia, neurochirurgia, oncologia, cardiologia,oculistica  ecc.
3)Terzo: se vuoi giusti risultati  la professionalità è d’obbligo come d’obbligo è sottoporre preventivamente il caso a medici esperti che valutino la situazione e questo atteggiamento nei confronti di una materia così delicata fa si che si abbiano maggiori successi nell’ottenimento del risarcimento e si eviti, allo stesso tempo, che vengano intentate azioni prive di fondamento o comunque di risibile apprezzamento economico.
La responsabilità medica e il danno da malasanità sono cose serie e vanno valutate con approfondimento ed attenzione
COME OTTENERE IL RISARCIMENTO PER LE VITTIME DI MALASANITALUGO SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO – VERCELLI SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO – ALESSANDRIA SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO – CUNEO SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO – FAENZA SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO -ASTI SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO –
 
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ASTI SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO –
 
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LUGO SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARICMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO –
 
VICENZA SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCiMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO –
 
BOLOGNA SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO –
 
responsabilità medica civile
responsabilità medica contrattuale
responsabilità medica risarcimento danni
responsabilità medica citazione
responsabilità medica penale
responsabilità medica nesso di causalità
responsabilità medica prescrizione
responsabilità medica contrattuale o extracontrattuale
 
La prima cosa da sapere è che per richiedere un risarcimento per danni da errore medico ci sono 10 anni di prescrizione dall’ultimo certificato. La seconda è che in caso di riconoscimento della responsabilità da parte dell’operatore sanitario si ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute conseguenti al danno. 

CHIAMA L’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI AVRAI IL TUO RISARCIMENTO!!! ASTI SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO – VERCELLI SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO – ALESSANDRIA SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO – CUNEO SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO – ASTI SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO – NOVARA SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO – TREVISO SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARICMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO – VICENZA SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCiMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO – BOLOGNA SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO – SEI VITTIMA DI MALASANITA’ O LO E’ UN TUO PARENTE ?o lo è stata una persona a te cara, di un caso di malasanità. Se vuoi ottenre un giusto risarcimento TU devi sapere quali siano i 3 passi fondamentali da seguire. 1)Primo: rivolgersi ad un avvocato esperto in responsabilità medica. Tante agenzie vogliono trattare casi di malasanità ma poi per andare in giudizio devono rivolgersi per forza ad un avvocato 2)Secondo: un avvocato esperto in malasanità opera una rigorosa disamina del caso, ricevendo in studio direttamente con il medico specialista nella materia d’interesse del cliente, a seconda che si tratti dell’ambito della ginecologiaostetricia, ortopedia, neurochirurgia, oncologia, cardiologia,oculistica ecc. 3)Terzo: se vuoi giusti risultati la professionalità è d’obbligo come d’obbligo è sottoporre preventivamente il caso a medici esperti che valutino la situazione e questo atteggiamento nei confronti di una materia così delicata fa si che si abbiano maggiori successi nell’ottenimento del risarcimento e si eviti, allo stesso tempo, che vengano intentate azioni prive di fondamento o comunque di risibile apprezzamento economico. La responsabilità medica e il danno da malasanità sono cose serie e vanno valutate con approfondimento ed attenzione ASTI SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO – VERCELLI SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO – ALESSANDRIA SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO –

 
COME OTTENERE IL RISARCIMENTO PER LE VITTIME DI MALASANITALUGO SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO – VERCELLI SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO – ALESSANDRIA SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO – CUNEO SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO – FAENZA SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO –
  • Il quesito risulta formulato con sufficiente chiarezza, in relazione alle questioni che la Corte di cassazione ritiene meritevoli di esame e che nella specie attengono alla sussistenza o meno di congrua e logica motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze di causa. Esso prospetta la mancanza di specifica motivazione circa l’irrilevanza delle manifestazioni di negligenza indiscutibilmente accertate a carico del medico, per avere egli omesso di compiere, in occasione della prima visita, gli accertamenti che avrebbero potuto consentire la verifica dello stato del paziente, e per non avere trattenuto lo I. in Ospedale sotto osservazione nelle ore immediatamente successive al primo malore.
  • Le censure, inoltre, sono tutte incentrate sull’inadeguatezza, insufficienza ed illogicità della motivazione in relazione agli accertamenti ed alle risultanze probatorie acquisite al giudizio, e sono quindi ammissibili ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo applicabile alla fattispecie).
  • 7.- Nel merito il motivo è fondato nei termini che seguono. La sentenza impugnata è pervenuta al giudizio di assoluzione dei convenuti disattendendo i principi più volte enunciati da questa Corte in tema di responsabilità contrattuale medicosanitaria, in base ai quali il nesso causale fra il comportamento del medico e l’evento dannoso va ritenuto esistente in ogni caso in cui il medico sia incorso nell’inadempimento degli obblighi a suo carico ed il danno verificatosi costituisca conseguenza probabile, pur se non certa, di quegli inadempimenti.
 
  • In particolare, chi agisca in risarcimento dei danni è tenuto a dimostrare: a) l’esistenza del contratto (o del contatto sociale) che ha dato origine al rapporto di spedalità e di cura; b) l’insorgenza o l’aggravamento della patologia a seguito dell’intervento del sanitario; c) l’inadempimento di quest’ultimo ad obblighi di comportamento o agli elementari principi di diligenza, prudenza e perizia propri della disciplina, che siano astrattamente idonei a provocare il danno lamentato.
 
  • Grava invece su chi sia convenuto quale responsabile dimostrare o che non vi è stato alcun inadempimento, oppure che esso, pur esistendo, non è stato eziologicamente rilevante (Cass. civ. S.U. 11 gennaio 2008 n. 577).
 
  • Nell’imputazione per omissione colposa, il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto (Cass. n. 20328 del 2006; Cass. n. 21894 del 2004; Cass. n. 6516 del 2004; Cass. 22/10/2003, n. 15789). Ove sia ravvisabile una tale condotta, il rischio dell’incertezza circa l’effettiva derivazione del danno da quel comportamento grava a carico dell’inadempiente; non a carico del danneggiato. Nella specie la sentenza impugnata, dopo avere premesso che “…la diagnosi…… formulata dal medico di guardia in occasione del primo ricovero in ospedale del paziente, era compatibile con la sintomatologia accusata da quest’ultimo (dolore toracico) nonchè con il tracciato di ECG, che non mostrava segni elettrografici riferibili ad infarto del miocardio acuto”, ha soggiunto – sempre attenendosi agli accertamenti peritali – che “La gestione del paziente al momento del primo ricovero presso l’Ospedale di Noto la notte dell’8 giugno 1992 non poneva problemi tecnici di particolare difficoltà, ma problemi di diagnosi differenziale delicati e complessi, atteso che lo I. riferiva di essere cardiopatico, sicchè il medico di guardia avrebbe dovuto richiedere un dosaggio degli enzimi cardiaci che, in caso di infarti molto piccoli (che sfuggono all’esame ecografico) possono risultare positivi e quindi avrebbe dovuto dimettere il paziente dopo avere acquisito il risultato degli esami”.
 
  • Così accertata l’omissione da parte del medico degli accertamenti diagnostici suggeriti dalla comune esperienza per approfondire l’esame della concreta patologia da cui sia affetto il paziente cardiopatico, la Corte soggiunge che “…la condotta del sanitario non appare censurabile sotto il profilo della negligenza e dell’imperizia nè può avere avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del probabile evento morte, causato verosimilmente da aritmia cardiaca che è imprevedibile e spesso non preceduta da sintomi, con la conseguenza che lo I. non avrebbe potuto avere buone possibilità di sopravvivenza qualora fosse stato ricoverato nell’astanteria dell’ospedale, atteso che allo stato attuale delle conoscenze scientifiche non esistono indicatori di rischio certi che possano far prevenire siffatta morte…”. Tale motivazione è in parte contraddittoria, in parte apodittica e inidonea a giustificare la decisione. E’ contraddittoria nella parte in cui dal premesso accertamento di una negligente omissione delle indagini diagnostiche alle quali ordinariamente si ricorre a fronte del sospetto di cardiopatie e di “delicati e complessi problemi di diagnosi differenziale”, deduce un giudizio di incensurabilità della condotta del sanitario, non assistito da alcuna ulteriore considerazione.
 
  • E’ apodittica nella parte in cui afferma la non incidenza eziologica della negligenza-imperizia di cui sopra sull’evento morte e dichiara che lo I. non avrebbe avuto possibilità di sopravvivenza neppure se fosse stato trattenuto presso l’ospedale: deduzione non assistita da alcuna attendibile dimostrazione e che è da ritenere arbitraria, soprattutto ove si consideri che meramente presuntivo e probabilistico è anche il precedente giudizio della Corte di appello secondo cui la morte sarebbe stata provocata da aritmia cardiaca anzichè da infarto del miocardio: circostanza su cui si sono manifestate nel corso del giudizio notevoli disparità di opinioni fra i consulenti tecnici.
 
  • Risulta dal ricorso che tutte le relazioni peritali sono state concordi nel rilevare la negligenza del dott. D. nell’avere dimesso il paziente senza previo dosaggio degli enzimi cardiaci; che il CTU nominato in appello, dott. G., ha altresì rilevato che “…il comportamento del dott. D. è stato imprudente e superficiale; dopo la risoluzione della patologia dolorosa che aveva spinto il sig. ludica a recarsi in piena notte al P.S., il paziente doveva in tutti i casi rimanere in osservazione per la sintomatologia presentata in urgenza, il paziente poteva essere dimesso solo contro il parere dei sanitari, avvertendo i parenti di possibili rischi per la vita che poi si sono concretizzati…” (Ricorso, pag. 39 ss.).
  • Tale opinione manifesta la convinzione che il successivo malore che ha condotto alla morte abbia costituito conseguenza e sviluppo del primo; contrasta con le diverse conclusioni raggiunte dall’altro CTU nominato in appello, prof. S., ed è invece conforme al parere espresso dal CTU nominato in primo grado.
  • La motivazione della Corte di appello non ha dato alcun conto delle ragioni per cui ha ritenuto di dover seguire l’uno dei pareri (fra l’altro minoritario) anzichè l’altro; nè ha sufficientemente motivato il suo convincimento circa l’insussistenza del nesso causale fra il comportamento del dott. D. e la morte dello I., nonostante i predetti inadempimenti: dopo avere premesso – sempre sulla base dei difformi accertamenti peritali in appello – che la fibrillazione ventricolare che ha causato la morte potrebbe essere derivata sia da cardiopatia ischemica, patologia da cui era affetto il paziente; sia da aritmie aventi diversa origine, in relazione alle quali le misure di prevenzione omesse dal medico sarebbero state irrilevanti (pag. 20 ss. della sentenza impugnata), non ha compiuto alcun accertamento circa il grado di probabilità che la morte sia ricollegabile alla cardiopatia; nè ha accertato se l’evento letale avrebbe potuto essere evitato, a fronte di maggior precauzione nel prestare le cure necessarie in occasione del primo ricovero e, soprattutto, trattenendo il paziente in osservazione, a seguito del primo malore, sì da poter tempestivamente intervenire in occasione del secondo episodio.
  • La Corte di appello non si è uniformata ai principi più volte affermati da questa Corte per cui, una volta accertati gli inadempimenti del medico ed accertato che l’evento verificatosi rientra fra i probabili effetti di quegli inadempimenti, il nesso causale fra la condotta omissiva e l’evento dannoso deve ritenersi esistente in tutti i casi in cui possa affermarsi, in base alle circostanze del caso concreto, che la condotta alternativa corretta avrebbe impedito il verificarsi dell’evento sulla base di un ragionevole criterio probabilistico (Cass. civ. S.U. 11 gennaio 2008 n. 576; Cass. civ. S.U. 11 gennaio 2008 n. 581 e n. 582 ed altre); il suddetto “standard” di “certezza probabilistica deve applicarsi anche quando vi sia un problema di scelta di una delle ipotesi, tra loro incompatibili o contraddittorie, sul fatto, con la conseguenza di dover porre a base della decisione civile la soluzione derivante dal criterio di probabilità prevalente, sulla base degli elementi di prova complessivamente disponibili (Cass. civ. Sez. 3, 5 maggio 2009 n. 10285).
  • Si ricorda ancora che l’onere della prova che l’opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno, grava sul danneggiato.
  • Ma ha per oggetto la ragionevole probabilità, non la certezza, della sussistenza del collegamento causale (Cass. civ. Sez. 3, 11 maggio 2009 n. 10743); che “probabilità ragionevole” non significa necessariamente probabilità di accadimento superiori al 50% dei casi, ma probabilità da individuarsi sulla base di un’analisi logico- deduttiva del singolo caso (Cass. civ. 11 maggio 2009 n. 10741): il che, in astratto e a priori, verrebbe fatto per l’appunto di ritenere, nel caso di un paziente cardiopatico ricoverato al Pronto soccorso per dolori retrosternali, che deceda per fibrillazione ventricolare poche ore dopo essere stato dimesso con diagnosi tranquillizzante, senza essere stato sottoposto a tutti gli accertamenti diagnostici d’uso.
  • 8.- La sentenza impugnata non è quindi assistita da adeguata motivazione e deve essere per questa parte annullata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, affinchè riesamini la controversia e la decida uniformandosi ai principi sopra enunciati e con completa e coerente motivazione.
  • 7.- La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
  • SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
  • SEZIONE III CIVILE
  • Sentenza 13 aprile 2015, n. 7354
  • REPUBBLICA ITALIANA
  • IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
  • LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
  • SEZIONE TERZA CIVILE
  • Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
  • Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente –
  • Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
  • Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
  • Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
  • Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
  • ha pronunciato la seguente:
  • sentenza
  • sul ricorso 11689-2008 proposto da:
  • G.G., I.G., I.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato CARMINE PUNZI, rappresentati e difesi dall’avvocato FIACCAVENTO MARIO giusta procura a margine del ricorso;
  • – ricorrenti –
  • contro
  • ZURICH INSURANCE COMPANY S.A. (già ZURIGO SPA), in persona del legale rappresentante pro tempore, considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato TRIGILIO GIANCARLO giusta procura in calce al controricorso;
  • AZD SANITARIA LOCALE ASL/(OMISSIS) SIRACUSA, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 87, presso lo studio dell’avvocato IELO ANTONIO, rappresentata e difesa dall’avvocato FERDINANDO MAURELLI giusta procura a margine del controricorso;
  • D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE FILIBERTO 257, presso lo studio dell’avvocato TURCO MARIA LAURA, rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALINO RACIOPPO giusta procura a margine del controricorso;
  • GENERALI ASSIC SPA, in persona dei legali rappresentanti Avv. T.G. e Dott. S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ETTORE ROLLI 24, presso lo studio dell’avvocato ARTURO SFORZA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE SPAGNOLO giusta procura a margine del controricorso;
  • – controricorrenti –
  • e contro
  • UNIPOL SPA, LIGURIA ASSIC SPA, RAS SPA, DANUBIO SPA, CATTOLICA ASSIC SCARL;
  • – intimati –
  • avverso la sentenza n. 928/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 25/09/2007 R.G.N. 928/1999;
  • udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2015 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
  • udito l’Avvocato MARIO FIACCAVENTO;
  • udito l’Avvocato GABRIELE SPAGNOLO per delega;
  • udito l’Avvocato GIANCARLO TRIGILIO;
  • udito l’Avvocato PASQUALINO RACIOPPO;
  • udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario che ha concluso per l’accoglimento del 3 motivo del ricorso.
  • Svolgimento del processo
  • Con atto di citazione notificato il 7 settembre 1992 G. G., in proprio e quale esercente la potestà parentale sui figli minori, I.G. e S., ha convenuto davanti al Tribunale di Siracusa la USL n. (OMISSIS) di Noto e il dott. D. C., chiedendone la condanna in via solidale al risarcimento dei danni per la morte del marito, I.G., deceduto nella notte dell'(OMISSIS) per collasso cardiocircolatorio, poche ore dopo che il dott. D. medico di guardia al Pronto soccorso dell’Ospedale di Noto – lo aveva visitato a seguito di un malore e dimesso con diagnosi tranquillizzante.
  • I convenuti hanno resistito alla domanda.
  • La USL ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa la s.p.a. RAS e le società coassicuratrici indicate in polizza (Unipol, Assicurazioni Generali, Assitalia, SAI, Reale Mutua Assicurazioni, Danubio, Liguria, Soc. Cattolica di assicurazioni).
  • Il dott. D. ha chiamato a sua volta in garanzia la s.p.a.
  • Zurigo Assicurazioni.
  • Si sono costituite, resistendo alle domande, le s.p.a. Zurigo, RAS, Unipol, Generali, Danubio e Liguria e la coop. a r.l. Cattolica.
  • Nel corso del giudizio è stata disposta ed esperita CTU e, sopraggiunta l’estinzione della USL n. (OMISSIS), con ordinanza resa all’udienza del 24 gennaio 1996 il giudice ha disposto la chiamata in causa della AUSL n. (OMISSIS) di Siracusa, ad essa subentrata.
  • Questa si è costituita, resistendo anch’essa alle domande attrici.
  • Con sentenza n. 359/1998 il Tribunale ha condannato il dott. D. e la AUSL n. (OMISSIS), in via fra loro solidale, a pagare agli attori in risarcimento dei danni la somma complessiva di L. 772.000.000, oltre interessi legali, e ha condannato le compagnie assicuratrici a rivalere i rispettivi assicurati.
  • Il Tribunale si è attenuto alle conclusioni del CTU nominato in primo grado, il quale ha attribuito la causa della morte ad arresto circolatorio da fibrillazione ventricolare, presumibilmente provocata da infarto acuto del miocardio, pur non potendosi escludere altre cause. Ha ritenuto imprudente il comportamento del medico, per non avere disposto il ricovero del paziente in osservazione, dopo la prima visita, ritenendo che l’adozione di tempestivi provvedimenti terapeutici al primo insorgere del malessere avrebbero potuto evitare il decesso.
  • Con atto notificato il 27 ottobre 1999 il dott. D. ha proposto appello, a cui hanno resistito gli appellati, ad eccezione della Ausl n. (OMISSIS), rimasta contumace.
  • La s.p.a. Zurigo Assicurazioni ha proposto appello incidentale adesivo all’appello principale G.G. e gli altri eredi I. hanno anch’essi proposto appello incidentale, di cui è stata disposta la notifica alla Ausl, contumace, ed hanno successivamente rinunciato all’impugnazione.
  • La Ausl si è costituita, proponendo appello incidentale, con atto 30 marzo 2001, successivo all’udienza di precisazione delle conclusioni, ma anteriore all’udienza collegiale, ed ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sul rilievo che non essa, ma la Regione Sicilia, è subentrata nei debiti della USL di Noto, tramite l’apposita gestione liquidatoria.
  • Nel corso del giudizio si sono costituiti in proprio I. G. e S., divenuti maggiorenni.
  • Tutti i danneggiati hanno eccepito l’inammissibilità dell’appello incidentale della Ausl, perchè tardivo, ed il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
  • Con ordinanza collegiale 5 ottobre 2001 la Corte di appello di Catania ha rimesso la causa in istruttoria per dare corso ad una nuova CTU, affidata a due periti, per la valutazione del comportamento del medico e per l’accertamento delle cause della morte. Alla relazione di CTU hanno fatto seguito supplementi di perizia.
  • Con sentenza 23 febbraio – 25 settembre 2007 n. 928, notificata il 20 febbraio 2008, la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Ausl.
  • Ha respinto tutte le domande proposte dagli eredi I. contro la ASL e contro il medico, nonchè le domande di rivalsa proposte da questi ultimi nei confronti delle compagnie assicuratrici, ritenendo che le relazioni peritali depositate in appello portino ad escludere il nesso causale fra il comportamento del dott. D. e la morte del paziente.
  • G.G., I.G. e S. propongono tre motivi di ricorso per cassazione.
  • Resistono con separati controricorsi il dott. D., la AUSL n. (OMISSIS) di Siracusa, le Assicurazioni Generali e la Zurigo Assicurazioni.
  • Hanno depositato memoria i G., la Ausl, la Zurich e il dott. D.
  • All’udienza di discussione del 20 maggio 2014, con ordinanza depositata il 16 luglio 2014 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per mancanza di prova dell’avvenuta notifica dell’avviso di udienza al difensore della s.p.a. Generali Assicurazioni. Fissata nuova udienza di discussione, la Zurich ha depositato una seconda memoria.
  • Motivi della decisione
  • 1.- Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inesistenza della notificazione del ricorso al dott. D., sollevata da quest’ultimo per il fatto che l’atto non gli è stato notificato presso gli avv.ti Fausto D’Agata e Pasqualino Racioppo, dai quali era rappresentato e difeso nel giudizio di appello, bensì presso l’avv. Giuseppe Nastasi, con studio in Catania, via Papale n. 56, indicato nella procura alle liti quale mero domiciliatario per il medesimo giudizio.
  • 1.1.- L’eccezione è manifestamente infondata.
  • A norma dell’art. 330 c.p.c., comma 1, la notificazione dell’impugnazione può essere effettuata sia presso il procuratore costituito, sia nella residenza dichiarata, sia nel domicilio eletto dalla parte per il giudizio.
  • In ogni caso, anche ammesso che la notifica fosse irregolare, il ricorso sarebbe ammissibile poichè il destinatario della notificazione ha ritualmente presentato le sue difese, rispondendo con controricorso all’avversaria impugnazione, così dimostrando che l’atto ha raggiunto lo scopo a cui era diretto (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. 3, 29 maggio 2013 n. 13451, con riferimento ad un caso in cui la notificazione era effettivamente irregolare, perchè effettuata presso il domicilio eletto dall’intimato per il giudizio di primo grado, anzichè presso il domiciliatario nominato per il giudizio di appello).
  • 2.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 2908 cod. civ. e artt. 325, 327, 334, 331 e 332 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 102 ss. e 343 cod. proc. civ., omessa pronuncia e motivazione insufficiente e contraddittoria, nel capo in cui la sentenza impugnata ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale tardivo proposto dalla ASL n. (OMISSIS) di Siracusa. Assumono che l’impugnazione – essendosi limitata a prestare adesione al ricorso principale – non è stata motivata da quest’ultimo, bensì da altre ragioni, immediatamente desumibili dalla sentenza impugnata; che pertanto essa avrebbe dovuto essere proposta nei termini stabiliti per l’appello principale.
  • Soggiungono che l’obbligazione della ASL è autonoma e indipendente rispetto a quella del medico, trattandosi di responsabilità solidale, e che pertanto la mancata impugnazione dell’uno dei due creditori non può essere sopperita dall’impugnazione tempestiva dell’altro, non essendovi litisconsorzio necessario fra i due: che quindi la sentenza è passata in giudicato nei confronti dell’appellante incidentale tardiva.
  • Rilevano infine che il dott. D. e la Ausl sono bensì chiamati a rispondere entrambi a titolo contrattuale, ma che la loro responsabilità si fonda su diverse ragioni giuridiche, cioè sugli obblighi di comportamento derivanti da “contatto sociale”, quanto al medico; sul contratto di spedalità stipulato con il paziente, quanto alla AUSL. Donde ulteriore ragione di autonomia fra le rispettive posizioni.
  • 3.- Il motivo è privo di fondamento sotto ogni profilo.
  • 3.1.- Va premesso che nella specie la AUSL, rimasta contumace nel giudizio di appello, si è tardivamente costituita, proponendo appello incidentale, dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni ed in sede di rimessione della causa al Collegio; sicchè l’appello sarebbe in linea di principio inammissibile ai sensi dell’art. 293 cod. civ., norma applicabile anche in appello (Cass. civ. 7 febbraio 2001 n. 1720).
  • La preclusione di cui sopra tuttavia non opera quando – dopo l’assegnazione a sentenza – il Collegio rimetta la causa in istruttoria (Cass. civ. Sez. 3, 27 luglio 2002 n. 11136; Idem, 11 dicembre 2012 n. 22618), com’ è avvenuto nel caso in esame, a seguito dell’ammissione di nuova CTU. 3.2.- Il ricorso incidentale è poi ammissibile, anche se tardivo e meramente adesivo all’appello principale. I ricorrenti richiamano il principio giurisprudenziale per cui l’appellato che, costituendosi, chieda l’accoglimento del gravame per le medesime ragioni fatte valere dell’appellante, formula una impugnazione distinta ed autonoma, per soggetti e per titolo, rispetto a quella proposta in via principale, mostrando che il suo interesse a proporla sorge non dall’impugnazione principale, ma dalla stessa sentenza impugnata; che quindi l’atto di appello avrebbe dovuto essere notificato nel termine stabilito per le impugnazioni principali, restando inapplicabile l’art. 334 cod. proc. civ. (Cass. civ. S.U. 9 agosto 1996 n. 7339, a cui hanno fatto seguito Cass. civ. 25 gennaio 2008 n. 1610; Cass. civ. 7 settembre 2009 n. 19286, ed altre).
  • Tale orientamento – pur se sporadicamente confermato anche di recente (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 21 gennaio 2014 n. 1120) – è stato disatteso dalla più recente giurisprudenza di questa Corte a Sezioni unite, la quale ha disposto che l’impugnazione incidentale tardiva è da ritenere sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, qualora l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale l’impugnante incidentale aveva originariamente prestato acquiescenza;
  • che essa è conseguentemente ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva a quella presentata da quest’ultimo, pur se sia fondata sugli stessi motivi e pur se si tratti di cause scindibili, ogniqualvolta si possa affermare che l’interesse ad impugnare è sorto dall’impugnazione principale, nel senso che tale impugnazione, se accolta, comporterebbe una sostanziale modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale (Cass. civ. Sez. U. 27 novembre 2007 n. 24627; Cass. civ. S.U. 4 agosto 2010 n. 18049; Cass. civ. Sez. 3, 30 aprile 2009 n. 10125; Cass. civ. Sez. Lav. 29 marzo 2012 n. 5086).
  • Dalla casistica giurisprudenziale si desume che la suddetta, rilevante modifica dell’assetto di interessi derivante dalla sentenza ed inizialmente accettato è stata ravvisata nei casi in cui l’impugnante incidentale tardivo sia un coobbligato solidale dell’impugnante principale ed intenda usufruire degli effetti che deriverebbero anche in suo favore dall’eventuale riforma della sentenza impugnata (Cass. S.U. n. 24627/2007, cit.).
  • L’impugnazione incidentale adesiva e tardiva è stata invece ritenuta inammissibile perchè priva di reale utilità per la parte, in un caso in cui il gravame principale era stato proposto dalla compagnia assicuratrice di altro coobbligato, al fine di escludere l’operatività della garanzia prestata in favore di quest’ultimo, mentre l’impugnazione incidentale era diretta contro il capo contenente la condanna dei condebitori solidali (Cass. civ. S.U. 7 agosto 2013 n. 18752). Ne consegue che il principio oggi ritenuto applicabile dalle Sezioni Unite, e che questa Corte condivide, è nel senso che l’impugnazione incidentale tardiva è da ritenere ammissibile, pur se meramente adesiva all’impugnazione principale, qualora rivesta concretamente utilità per l’impugnante, riguardando un capo della sentenza la cui riforma verrebbe a coinvolgere anche la posizione di quest’ultimo, come deve dirsi del caso in esame.
  • 3.3.- Va poi condivisa la decisione della Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto che nella specie l’appello tardivo sarebbe comunque ammissibile, trattandosi di cause inscindibili, in virtù del rapporto di dipendenza fra il comportamento del medico e la responsabilità della ASL, essendo stati entrambi i soggetti convenuti nel medesimo processo.
  • Vero è che il medico e la Usi di Noto rispondono sulla base di titoli diversi: l’uno in forza del contatto sociale e l’altra in virtù del rapporto di spedalità (cfr. diffusamente, Cass. civ. Sez. 3, 13 aprile 2007 n. 8826; Idem, 14 giugno 2007 n. 13953 ed altre).
  • Ma il criterio decisivo non. attiene tanto a questo aspetto, quanto alla coincidenza degli accertamenti in fatto sottostanti alle rispettive responsabilità, per il fatto che la ASL è qui chiamata a rispondere non per fatto proprio, bensì solo per le inadempienze del medico di cui si è avvalsa. Non si tratta, cioè, di una mera obbligazione solidale orizzontale (o semplice), ma di un obbligazione in cui la solidarietà ha struttura verticale; nel senso che uno dei convenuti in giudizio è chiamato a rispondere del comportamento altrui, e che il fatto determinante la responsabilità dell’uno è quello posto in essere dal comportamento dall’altro.
  • In questi casi viene a crearsi fra i condebitori solidali convenuti nello stesso processo un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra le rispettive posizioni, tale da determinare l’inscindibilità della causa ed un caso di litisconsorzio necessario processuale (Cass. civ. Sez. 3, 18 gennaio 2012 n. 676 e 8 febbraio 2012 n. 1771).
  • 4.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 331, 334, 325 e 327 cod. proc. civ., motivazione insufficiente e contraddittoria, nel capo in cui la Corte di appello li ha ritenuti non legittimati ad eccepire l’inammissibilità dell’appello incidentale proposto dalla s.p.a. Zurigo, assicuratrice del dott. D.
  • 4.1.- Il motivo non è fondato.
  • Va condivisa la motivazione della sentenza impugnata per cui la compagnia di assicurazioni è stata chiamata in giudizio dal dott. D., con essa assicurato, tramite azione di garanzia cd. impropria, che concerne esclusivamente i rapporti fra l’assicurato e l’assicuratore, cioè rapporti nei quali il danneggiato non ha titolo per interferire.
  • I ricorrenti assumono che il titolo deriva loro dal fatto che la sentenza di primo grado aveva condannato anche la Zurigo a rifondere ad essi attori le spese processuali, in solido con i convenuti. Ma ciò configura in loro favore un interesse di mero fatto, per avere il giudice di primo grado erroneamente omesso di tenere distinto il rapporto di garanzia intercorrente esclusivamente fra il dott. D. ed il suo assicuratore – dal rapporto azionato dagli attori nei confronti del medico.
  • Solo il medico poteva essere direttamente condannato al risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese in favore dei danneggiati: fermo restando il suo diritto di rivalersi nei confronti dell’assicuratore.
  • 5.- Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 1176, 1218, 1223, 2236 e 2697 cod. civ., in relazione agli artt. 41 e 42 cod. pen., nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria ed omissione di pronuncia, nel capo in cui la Corte di appello ha escluso ogni responsabilità a carico del dott. D.
  • Premettono che il loro congiunto è stato una prima volta ricoverato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Noto alle ore 3,30 della notte dell’8 giugno 1992, poichè accusava forti dolori al petto, ed ha reso nota in quella sede la sua qualità di cardiopatico, in quanto aveva sofferto nel 1981 di insufficienza coronarica acuta; che il dott. D., medico di guardia, dopo qualche controllo ed un elettrocardiogramma – esame spesso insufficiente a rivelare alcunchè – lo ha dimesso con diagnosi di “algia retrosternale in cardiopatico: aerogastrica con aerofagite”, quasi che avesse avuto un mero mal di stomaco, mentre è prassi comune trattenere in osservazione per un certo tempo il paziente che denunci di essere cardiopatico, ed assoggettarlo ad esame del sangue per accertare il dosaggio degli enzimi cardiaci, prima di dimetterlo con diagnosi tranquillizzante;
  • che lo I., a distanza di un’ora, si è nuovamente sentito male ed è stato riaccompagnato al Pronto Soccorso, ove gli è stata diagnosticata insufficienza cardiorespiratoria acuta e shock cardiogeno. Dimesso su richiesta dei familiari e trasportato a casa, è deceduto poco tempo dopo, con diagnosi di “cardiosclerosi, infarto del miocardio, collasso cardiocircolatorio”.
  • Rilevano che la Corte di appello ha ritenuto errata la predetta diagnosi ed ha escluso la responsabilità del medico, ritenendo maggiormente attendibile il parere dei CTU nominati in appello, secondo i quali la morte è stata provocata da “fibrillazione ventricolare con l’aspetto ecografico di torsione di punta”: evento che può essere provocato da molteplici cause anche non derivanti da cardiopatie. La Corte – sempre sulla base degli accertamenti peritali – ha dato atto del fatto che il dott. D. ha tenuto un comportamento negligente in occasione del primo ricovero, ma ha ritenuto impossibile accertare in concreto da quale causa sia derivata la morte, non essendo stata effettuata autopsia, ed ha ritenuto più probabile che la fibrillazione sia stata provocata da aritmia, anzichè da “crisi ischemica acuta del miocardio”, avendo il paziente assunto per molti anni medicinali che possono provocare aritmia.
  • Ne ha dedotto l’irrilevanza delle inadempienze del dott. D., considerato che l’aritmia cardiaca è evento imprevedibile, spesso non preceduto da sintomi, sicchè lo I. non avrebbe avuto buone possibilità di sopravvivenza neppure se fosse stato ricoverato in osservazione dopo il primo malore.
  • I ricorrenti obiettano in primo luogo che i due CTU nominati in appello non hanno assunto conclusioni concordi fra di loro, quanto alla causa della morte, tanto che – interpellati dal giudice per chiarimenti dopo il deposito della relazione comune – hanno presentato due distinte relazioni, una sola delle quali ha ritenuto più probabile che il decesso sia ascrivibile a “morte cardiaca improvvisa aritmica”, anzichè a crisi ischemica acuta del miocardio, come ritenuto dal CTU di primo grado.
  • Fanno rilevare che la Corte di merito non ha indicato le ragioni per cui ha ritenuto preferibile un’opinione all’altra e che tutti i CTU, di primo e di secondo grado, di ufficio e di parte, hanno dichiarato che il dott. D. ha tenuto un comportamento imprudente in occasione del primo ricovero, in quanto avrebbe dovuto trattenere il paziente in osservazione e sottoporlo ad analisi del sangue; che in tema di responsabilità civile il nesso di causalità va individuato non sulla base della certezza che l’evento sia frutto del comportamento imprudente o inadempiente, ma in tutti i casi in cui sussista un elevato grado di probabilità che una tale connessione sussista, restando a carico del danneggiante l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è imputabile ad una causa diversa.
  • Richiamano i principi di legge in tema di responsabilità professionale, per cui rileva anche la colpa lieve, qualora la prestazione non richieda la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, e rilevano che tale è il caso di specie, poichè tutti i consulenti hanno dichiarato che gli interventi di cura adeguati alla situazione in cui si trovava lo I. all’atto del primo ricovero rientrano nell’ordinaria competenza di un cardiologo.
  • Insistono pertanto sull’insufficienza ed illogicità della motivazione che ha escluso la responsabilità del dott. D.
  • 6.- Debbono essere preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità del motivo, sollevate dall’assicuratrice Zurich con la memoria da ultimo depositata, per avere i ricorrenti formulato un solo quesito in relazione a diverse censure, e per avere riproposto in questa sede questioni attinenti a valutazioni di merito ed all’accertamento dei fatti.
  • 6.1.- Le eccezioni non sono fondate.
  • Il quesito risulta formulato con sufficiente chiarezza, in relazione alle questioni che la Corte di cassazione ritiene meritevoli di esame e che nella specie attengono alla sussistenza o meno di congrua e logica motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze di causa. Esso prospetta la mancanza di specifica motivazione circa l’irrilevanza delle manifestazioni di negligenza indiscutibilmente accertate a carico del medico, per avere egli omesso di compiere, in occasione della prima visita, gli accertamenti che avrebbero potuto consentire la verifica dello stato del paziente, e per non avere trattenuto lo I. in Ospedale sotto osservazione nelle ore immediatamente successive al primo malore.
  • Le censure, inoltre, sono tutte incentrate sull’inadeguatezza, insufficienza ed illogicità della motivazione in relazione agli accertamenti ed alle risultanze probatorie acquisite al giudizio, e sono quindi ammissibili ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo applicabile alla fattispecie).
  • 7.- Nel merito il motivo è fondato nei termini che seguono. La sentenza impugnata è pervenuta al giudizio di assoluzione dei convenuti disattendendo i principi più volte enunciati da questa Corte in tema di responsabilità contrattuale medicosanitaria, in base ai quali il nesso causale fra il comportamento del medico e l’evento dannoso va ritenuto esistente in ogni caso in cui il medico sia incorso nell’inadempimento degli obblighi a suo carico ed il danno verificatosi costituisca conseguenza probabile, pur se non certa, di quegli inadempimenti.
  • In particolare, chi agisca in risarcimento dei danni è tenuto a dimostrare: a) l’esistenza del contratto (o del contatto sociale) che ha dato origine al rapporto di spedalità e di cura; b) l’insorgenza o l’aggravamento della patologia a seguito dell’intervento del sanitario; c) l’inadempimento di quest’ultimo ad obblighi di comportamento o agli elementari principi di diligenza, prudenza e perizia propri della disciplina, che siano astrattamente idonei a provocare il danno lamentato.
  • Grava invece su chi sia convenuto quale responsabile dimostrare o che non vi è stato alcun inadempimento, oppure che esso, pur esistendo, non è stato eziologicamente rilevante (Cass. civ. S.U. 11 gennaio 2008 n. 577).
  • Nell’imputazione per omissione colposa, il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto (Cass. n. 20328 del 2006; Cass. n. 21894 del 2004; Cass. n. 6516 del 2004; Cass. 22/10/2003, n. 15789). Ove sia ravvisabile una tale condotta, il rischio dell’incertezza circa l’effettiva derivazione del danno da quel comportamento grava a carico dell’inadempiente; non a carico del danneggiato. Nella specie la sentenza impugnata, dopo avere premesso che “…la diagnosi…… formulata dal medico di guardia in occasione del primo ricovero in ospedale del paziente, era compatibile con la sintomatologia accusata da quest’ultimo (dolore toracico) nonchè con il tracciato di ECG, che non mostrava segni elettrografici riferibili ad infarto del miocardio acuto”, ha soggiunto – sempre attenendosi agli accertamenti peritali – che “La gestione del paziente al momento del primo ricovero presso l’Ospedale di Noto la notte dell’8 giugno 1992 non poneva problemi tecnici di particolare difficoltà, ma problemi di diagnosi differenziale delicati e complessi, atteso che lo I. riferiva di essere cardiopatico, sicchè il medico di guardia avrebbe dovuto richiedere un dosaggio degli enzimi cardiaci che, in caso di infarti molto piccoli (che sfuggono all’esame ecografico) possono risultare positivi e quindi avrebbe dovuto dimettere il paziente dopo avere acquisito il risultato degli esami”.
  • Così accertata l’omissione da parte del medico degli accertamenti diagnostici suggeriti dalla comune esperienza per approfondire l’esame della concreta patologia da cui sia affetto il paziente cardiopatico, la Corte soggiunge che “…la condotta del sanitario non appare censurabile sotto il profilo della negligenza e dell’imperizia nè può avere avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del probabile evento morte, causato verosimilmente da aritmia cardiaca che è imprevedibile e spesso non preceduta da sintomi, con la conseguenza che lo I. non avrebbe potuto avere buone possibilità di sopravvivenza qualora fosse stato ricoverato nell’astanteria dell’ospedale, atteso che allo stato attuale delle conoscenze scientifiche non esistono indicatori di rischio certi che possano far prevenire siffatta morte…”. Tale motivazione è in parte contraddittoria, in parte apodittica e inidonea a giustificare la decisione. E’ contraddittoria nella parte in cui dal premesso accertamento di una negligente omissione delle indagini diagnostiche alle quali ordinariamente si ricorre a fronte del sospetto di cardiopatie e di “delicati e complessi problemi di diagnosi differenziale”, deduce un giudizio di incensurabilità della condotta del sanitario, non assistito da alcuna ulteriore considerazione.
  • E’ apodittica nella parte in cui afferma la non incidenza eziologica della negligenza-imperizia di cui sopra sull’evento morte e dichiara che lo I. non avrebbe avuto possibilità di sopravvivenza neppure se fosse stato trattenuto presso l’ospedale: deduzione non assistita da alcuna attendibile dimostrazione e che è da ritenere arbitraria, soprattutto ove si consideri che meramente presuntivo e probabilistico è anche il precedente giudizio della Corte di appello secondo cui la morte sarebbe stata provocata da aritmia cardiaca anzichè da infarto del miocardio: circostanza su cui si sono manifestate nel corso del giudizio notevoli disparità di opinioni fra i consulenti tecnici.
  • Risulta dal ricorso che tutte le relazioni peritali sono state concordi nel rilevare la negligenza del dott. D. nell’avere dimesso il paziente senza previo dosaggio degli enzimi cardiaci; che il CTU nominato in appello, dott. G., ha altresì rilevato che “…il comportamento del dott. D. è stato imprudente e superficiale; dopo la risoluzione della patologia dolorosa che aveva spinto il sig. ludica a recarsi in piena notte al P.S., il paziente doveva in tutti i casi rimanere in osservazione per la sintomatologia presentata in urgenza, il paziente poteva essere dimesso solo contro il parere dei sanitari, avvertendo i parenti di possibili rischi per la vita che poi si sono concretizzati…” (Ricorso, pag. 39 ss.).
  • Tale opinione manifesta la convinzione che il successivo malore che ha condotto alla morte abbia costituito conseguenza e sviluppo del primo; contrasta con le diverse conclusioni raggiunte dall’altro CTU nominato in appello, prof. S., ed è invece conforme al parere espresso dal CTU nominato in primo grado.
  • La motivazione della Corte di appello non ha dato alcun conto delle ragioni per cui ha ritenuto di dover seguire l’uno dei pareri (fra l’altro minoritario) anzichè l’altro; nè ha sufficientemente motivato il suo convincimento circa l’insussistenza del nesso causale fra il comportamento del dott. D. e la morte dello I., nonostante i predetti inadempimenti: dopo avere premesso – sempre sulla base dei difformi accertamenti peritali in appello – che la fibrillazione ventricolare che ha causato la morte potrebbe essere derivata sia da cardiopatia ischemica, patologia da cui era affetto il paziente; sia da aritmie aventi diversa origine, in relazione alle quali le misure di prevenzione omesse dal medico sarebbero state irrilevanti (pag. 20 ss. della sentenza impugnata), non ha compiuto alcun accertamento circa il grado di probabilità che la morte sia ricollegabile alla cardiopatia; nè ha accertato se l’evento letale avrebbe potuto essere evitato, a fronte di maggior precauzione nel prestare le cure necessarie in occasione del primo ricovero e, soprattutto, trattenendo il paziente in osservazione, a seguito del primo malore, sì da poter tempestivamente intervenire in occasione del secondo episodio.
  • La Corte di appello non si è uniformata ai principi più volte affermati da questa Corte per cui, una volta accertati gli inadempimenti del medico ed accertato che l’evento verificatosi rientra fra i probabili effetti di quegli inadempimenti, il nesso causale fra la condotta omissiva e l’evento dannoso deve ritenersi esistente in tutti i casi in cui possa affermarsi, in base alle circostanze del caso concreto, che la condotta alternativa corretta avrebbe impedito il verificarsi dell’evento sulla base di un ragionevole criterio probabilistico (Cass. civ. S.U. 11 gennaio 2008 n. 576; Cass. civ. S.U. 11 gennaio 2008 n. 581 e n. 582 ed altre); il suddetto “standard” di “certezza probabilistica deve applicarsi anche quando vi sia un problema di scelta di una delle ipotesi, tra loro incompatibili o contraddittorie, sul fatto, con la conseguenza di dover porre a base della decisione civile la soluzione derivante dal criterio di probabilità prevalente, sulla base degli elementi di prova complessivamente disponibili (Cass. civ. Sez. 3, 5 maggio 2009 n. 10285).
  • Si ricorda ancora che l’onere della prova che l’opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno, grava sul danneggiato.
  • Ma ha per oggetto la ragionevole probabilità, non la certezza, della sussistenza del collegamento causale (Cass. civ. Sez. 3, 11 maggio 2009 n. 10743); che “probabilità ragionevole” non significa necessariamente probabilità di accadimento superiori al 50% dei casi, ma probabilità da individuarsi sulla base di un’analisi logico- deduttiva del singolo caso (Cass. civ. 11 maggio 2009 n. 10741): il che, in astratto e a priori, verrebbe fatto per l’appunto di ritenere, nel caso di un paziente cardiopatico ricoverato al Pronto soccorso per dolori retrosternali, che deceda per fibrillazione ventricolare poche ore dopo essere stato dimesso con diagnosi tranquillizzante, senza essere stato sottoposto a tutti gli accertamenti diagnostici d’uso.
  • 8.- La sentenza impugnata non è quindi assistita da adeguata motivazione e deve essere per questa parte annullata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, affinchè riesamini la controversia e la decida uniformandosi ai principi sopra enunciati e con completa e coerente motivazione.
  • 7.- La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
  • P.Q.M.
 
  • La Corte di cassazione accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri motivi.
 
  • Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
  • Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2015.
  • Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2015
Questa Certe ha invero a più riprese ribadito:
 
 
 
  1. a) che in caso di lesione dell’integrità fisica con esito letale, un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, trasmissibile agli eredi, è configurabile solo se la morte sia intervenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo, sì da potersi concretamente configurare un’effettiva compromissione dell’integrità psicofisica del soggetto leso, non già quando la morte sia sopraggiunta immediatamente o comunque a breve distanza dall’evento, giacchè essa non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma lesione di un bene giuridico diverso, e cioè del bene della vita (confr. Cass. civ. 17 gennaio 2008, n. 870; Cass. civ. 28 agosto 2007, n. 18163; Corte cost. n. 372 del 1994);
 
 
 
  1. b) che parimenti il danno cosiddetto catastrofale – e cioè la sofferenza patita dalla vittima durante l’agonia – è risarcibile e può essere fatto valere iure hereditatis unicamente allorchè essa sia stata in condizione di percepire il proprio stato, abbia cioè avuto l’angosciosa consapevolezza della fine imminente, mentre va esclusa quando all’evento lesivo sia conseguito immediatamente il coma e il danneggiato non sia rimasto lucido nella fase che precede il decesso (confr. Cass. civ. 28 novembre 2008, n. 28423; Cass. civ. 24 marzo 2011, n. 6754);
 
 
 
  1. c) che non è risarcibile il danno tanatologico, da perdita del diritto alla vita, fatto valere iure successionis dagli eredi del de cuius, per l’impossibilità tecnica di configurare l’acquisizione di un diritto risarcitorio derivante dalla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del titolare, e da questo fruibile solo in natura: e invero, posto che finchè il soggetto è in vita, non vi è lesione del suo diritto alla vita, mentre, sopravvenuto il decesso, il morto, in quanto privo di capacità giuridica, non è in condizione di acquistare alcun diritto, il risarcimento finirebbe per assumere, in casi siffatti, un’anomala funzione punitiva, particolarmente percepibile laddove il risarcimento dovesse essere erogato a eredi diversi dai congiunti o, in mancanza di successibili, addirittura allo Stato (confr. Cass. civ. 24 marzo 2011, n. 6754; Cass. civ. 16 maggio 2003, n. 7632);
 
 
 
A ben vedere, a monte di tali opzioni ermeneutiche, e soprattutto dell’ultima, vi è l’elementare considerazione che, in caso di morte di un congiunto, la stessa nozione di risarcimento per equivalente – e cioè di un intervento a carico del danneggiante che serva a rimettere il patrimonio del soggetto leso nella situazione in cui si sarebbe trovato se non fosse intervenuto l’atto illecito – ha senso solo con riferimento alle conseguenze di carattere patrimoniale del fatto pregiudizievole, predominante essendo invece la funzione consolatoria dell’erogazione pecuniaria (non a caso tradizionalmente definita denaro del pianto), inattuabile, per forza di cose, nei confronti del defunto (confr. Cass. civ. 6754/2011 e 7632/2003 cit.).
 
 
Suprema Corte di Cassazione
Sezione III Civile
Sentenza 28 giugno 2011, n. 14259
 
 
Svolgimento del processo
I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.
Il (OMISSIS) Z.V., mentre alla guida della sua autovettura transitava sulla carreggiata sud dell’autostrada (OMISSIS), andò a collidere contro lo spigolo posteriore destro di un autotreno di proprietà della società Beauvier Rhon Alpes s.r.l., condotto da G.L., fermo in avaria sulla sua stessa corsia di marcia. Nell’urto la guidatrice riportò lesioni gravissime che ne determinarono rapidamente la morte.
I genitori della vittima Z.L. e F.L., la sorella Z.E. e la nonna D.L.A. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Torino il proprietario e il conducente dell’autotreno nonchè l’UCI -Ufficio Centrale Italiano – s.p.a. chiedendo di essere risarciti dei danni subiti.
Si costituì in giudizio la sola società assicuratrice che contestò l’avversa pretesa.
Con sentenza del 22 novembre 2002 il giudice adito, ritenuta la esclusiva responsabilità del G. nella causazione del sinistro, condannò i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 104.832,34 in favore di ciascuno dei genitori; di quella di Euro 32.217,40, in favore della sorella; e della somma di euro 23.079,19, in favore di D.L.A., oltre interessi legali da computasi sui predetti importi dalla data della sentenza al saldo.
Su gravame principale degli attori e incidentale di UCI la Corte d’appello di Torino, in data 22 ottobre 2008, ha condannato gli appellati in solido al pagamento delle ulteriori somme di Euro 10.406,80 e di Euro 22.756,80, in favore, rispettivamente, di Z.L. e di F.L., mentre ha rigettato l’appello incidentale. Avverso detta pronuncia propongono ricorso per cassazione Z.L., F.L. ed Z.E., formulando un unico motivo.
Resiste con controricorso UCI s.p.a. – Ufficio Centrale Italiano – che propone altresì ricorso incidentale affidato a un solo mezzo
Motivi della decisione
1 Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi proposti da Z.L., F.L. ed Z.E., nonchè da UCI s.p.a. avverso la stessa sentenza.
2 Ragioni di ordine logico impongono di partire dall’esame del ricorso incidentale.
Con esso si denunciano vizi motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine alla affermazione della esclusiva responsabilità del G. nella causazione del sinistro.
Erroneamente il giudice di merito avrebbe invero ritenuto l’incidente addebitabile al conducente dell’autotreno, sulla base delle dichiarazioni da questi rese in sede di interrogatorio, senza neppure chiarire quali fossero i fatti a sè sfavorevoli, e favorevoli alla controparte, dallo stesso ammessi.
Il decidente avrebbe in realtà fatto malgoverno del materiale probatorio acquisito, dimostrativo del fatto che la Z. viaggiava a velocità elevata e che proprio tale circostanza le aveva impedito di porre tempestivamente in essere la manovra necessaria a evitare l’impatto con l’autotreno, fermo per avaria sulla corsia di emergenza.
3 Le critiche non hanno pregio.
La Corte territoriale ha ritenuto l’incidente addebitale al G., in ragione dell’assoluta pericolosità della condotta di guida dallo stesso osservata. Secondo quanto affermato in sede di interrogatorio, infatti, il convenuto, constatata l’avaria dell’autotreno, anzichè attendere i soccorsi in un’area in cui non avrebbe creato intralcio per la circolazione, si era spostato sulla corsia di marcia e, al momento dell’impatto, neppure aveva ancora posizionato il triangolo, essendo intento a parlare a telefono. Ha anche escluso il decidente la sussistenza di elementi che potessero far ritenere la responsabilità concorrente della Z. nella causazione del sinistro, considerato che la vittima non aveva potuto spostarsi sulla corsia di sorpasso per essere questa occupata da un’altra autovettura.
4 Osserva il collegio che, contrariamente all’assunto del ricorrente, l’iter argomentativo attraverso il quale il giudice di merito ha motivato la scelta decisoria adottata è conforme ai principi giuridici che governano la materia della circolazione stradale, logicamente corretto ed esente da aporie o da contrasti disarticolanti tra emergenze fattuali e soluzione giuridica adottata.
La ricostruzione della fattispecie concreta, basata su una lettura del materiale istruttorie estremamente analitica e improntata a massime di esperienza ampiamente condivisibili, è del tutto plausibile, essendo semmai apodittica l’affermazione di una concorrente responsabilità della vittima nella causazione del sinistro.
L’assoluta congruità dell’apparato motivazionale rende insindacabile in sede di legittimità l’accolta versione delle modalità del sinistro e la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi furono coinvolti, in quanto giudizi di merito, sottratti al sindacato di guesta Corte (confr. Cass. civ. 23 febbraio 2006, n. 4009).
Il ricorso è conseguentemente respinto.
5 Passando all’esame dell’impugnazione principale, nell’unico motivo gli impugnanti lamentano violazione dell’art. 2059 cod. civ. e art. 2 Cost. ex art. 360 c.p.c., n. 3. Senza contestare che, in base alla ricostruzione delle modalità del sinistro accolta dal giudice di merito, la morte della loro congiunta fu praticamente immediata, sostengono i ricorrenti che, in base ai più recenti arresti delle sezioni unite del Supremo Consesso, il danno non patrimoniale patito dalla danneggiata sarebbe comunque ad essi dovuto, essendo ravvisabili, nella condotta del conducente dell’autotreno, gli estremi del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale. Deducono quindi che in sede di gravame proprio di tale pregiudizio, spettante alla loro dante causa e nella cui titolarità essi erano subentrati in qualità di successori, avevano chiesto l’attribuzione.
6 Anche tali critiche sono infondate.
L’affermazione del giudice di merito, secondo cui, considerata l’eziologia dell’incidente, non era stato provato il consolidarsi in capo alla Z. di un proprio danno morale, come tale trasmissibile agli eredi, di talchè nulla poteva essere riconosciuto agli attori iure hereditatis, è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla quale il collegio non intende discostarsi.
Questa Certe ha invero a più riprese ribadito:
  1. a) che in caso di lesione dell’integrità fisica con esito letale, un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, trasmissibile agli eredi, è configurabile solo se la morte sia intervenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo, sì da potersi concretamente configurare un’effettiva compromissione dell’integrità psicofisica del soggetto leso, non già quando la morte sia sopraggiunta immediatamente o comunque a breve distanza dall’evento, giacchè essa non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma lesione di un bene giuridico diverso, e cioè del bene della vita (confr. Cass. civ. 17 gennaio 2008, n. 870; Cass. civ. 28 agosto 2007, n. 18163; Corte cost. n. 372 del 1994);
  2. b) che parimenti il danno cosiddetto catastrofale – e cioè la sofferenza patita dalla vittima durante l’agonia – è risarcibile e può essere fatto valere iure hereditatis unicamente allorchè essa sia stata in condizione di percepire il proprio stato, abbia cioè avuto l’angosciosa consapevolezza della fine imminente, mentre va esclusa quando all’evento lesivo sia conseguito immediatamente il coma e il danneggiato non sia rimasto lucido nella fase che precede il decesso (confr. Cass. civ. 28 novembre 2008, n. 28423; Cass. civ. 24 marzo 2011, n. 6754);
  3. c) che non è risarcibile il danno tanatologico, da perdita del diritto alla vita, fatto valere iure successionis dagli eredi del de cuius, per l’impossibilità tecnica di configurare l’acquisizione di un diritto risarcitorio derivante dalla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del titolare, e da questo fruibile solo in natura: e invero, posto che finchè il soggetto è in vita, non vi è lesione del suo diritto alla vita, mentre, sopravvenuto il decesso, il morto, in quanto privo di capacità giuridica, non è in condizione di acquistare alcun diritto, il risarcimento finirebbe per assumere, in casi siffatti, un’anomala funzione punitiva, particolarmente percepibile laddove il risarcimento dovesse essere erogato a eredi diversi dai congiunti o, in mancanza di successibili, addirittura allo Stato (confr. Cass. civ. 24 marzo 2011, n. 6754; Cass. civ. 16 maggio 2003, n. 7632);
A ben vedere, a monte di tali opzioni ermeneutiche, e soprattutto dell’ultima, vi è l’elementare considerazione che, in caso di morte di un congiunto, la stessa nozione di risarcimento per equivalente – e cioè di un intervento a carico del danneggiante che serva a rimettere il patrimonio del soggetto leso nella situazione in cui si sarebbe trovato se non fosse intervenuto l’atto illecito – ha senso solo con riferimento alle conseguenze di carattere patrimoniale del fatto pregiudizievole, predominante essendo invece la funzione consolatoria dell’erogazione pecuniaria (non a caso tradizionalmente definita denaro del pianto), inattuabile, per forza di cose, nei confronti del defunto (confr. Cass. civ. 6754/2011 e 7632/2003 cit.).
Dirimente è in proposito la considerazione della irriducibile a somma disomogeneità tra bene inciso e mezzo attraverso il quale ne viene attuata la reintegrazione e, prima e ancor più, dell’impossibilità fisica di erogare la tutela in favore del soggetto che di quel bene era titolare.
8 In definitiva entrambi i ricorsi devono essere rigettati. L’esito complessivo del giudizio consiglia compensarne integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
  1. Nel nostro caso il Tribunale accordo’ alla vittima il danno biologico ed il pregiudizio definito “morale”, evidentemente ritenendo sussistenti i presupposti di fatto dell’uno e dell’altro.
  1. Ora, e’ certamente vero che il danno definito comunemente “morale”, quando sia causato da una lesione della salute, non e’ che una personalizzazione del risarcimento del danno biologico, necessaria per tenere conto di eventuali peculiarita’ del caso concreto.
  1. Tuttavia l’accertamento della sussistenza di circostanze peculiari che giustificano un aumento de quantum del danno biologico, rispetto alla sua misura standard (la si chiami “personalizzazione”, “danno morale”, o come si voglia) si fonda su accertamenti di fatto ben diversi da quelli sui quali si fonda la liquidazione del danno biologico, che esige la sola stima dell’invalidita’ permanente e l’accertamento di quella temporanea. Ne consegue che la (OMISSIS), non avendo mai contestato che sussistessero i presupposti di fatto per la suddetta liquidazione del danno morate, ha lasciato passare in giudicato la statuizione di esistenza di essi, ed ovviamente quella relativa al loro ammontare.
Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 14 ottobre 2015, n. 20619
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16969/2012 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio deLL’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intintati –
avverso la sentenza n. 116/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/01/2012, R.G.N. 935/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2015 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
  1. Il (OMISSIS) (OMISSIS) rimase vittima d’un sinistro stradale.
Per ottenere il risarcimento dei danni da esso derivati, nel (OMISSIS) (OMISSIS) convenne (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a. (che in seguito mutera’ ragione sociale in (OMISSIS) s.p.a.; d’ora innanzi, per brevita’, “la (OMISSIS)”) dinanzi al Tribunale di Belluno.
  1. Nel corso del giudizio la vittima mori’ per cause diverse dalle lesioni, e la causa venne coltivata dai suoi eredi.
Il Tribunale di Belluno, dopo undici anni di giudizio, con sentenza 10.1.2005 n. 1 accolse integralmente la domanda e liquido’ il danno in conformita’.
  1. La sentenza venne appellata dalla (OMISSIS).
La Corte d’appello di Venezia con sentenza 16.1.2012 n. 116 accolse il gravame della (OMISSIS), e liquido’ il danno biologico patito dalla vittima tenendo conto della durata della vita effettivamente vissuta tra le lesioni e la morte.
  1. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione dalla (OMISSIS), sulla base di otto motivi.
Nessuno degli intimati si e’ difeso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
  1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso.
1.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
Con essi la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata sia da una nullita’ processuale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4; sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5. Espone, al riguardo, che la Corte d’appello ha errato la’ dove ha liquidato il danno biologico tenendo conto della durata della vita effettivamente vissuta dalla vittima, ma non ha fatto altrettanto nel liquidare il “danno morale”.
1.2. Il motivo e’ manifestamente inammissibile.
Si rileva dalla sentenza impugnata che la (OMISSIS), neil’impugnare la decisione di primo grado, si dolse della quantificazione “del danno biologico” (cosi’ la sentenza d’appello, p. 6); e chiese una nuova liquidazione “del danno biologico da invalidita’ permanente” (ibidem, p. 9), che tenesse conto della vita effettivamente vissuta dalla vittima, e non di quella media. Dunque la questione dei criteri di liquidazione del danno c.d. “morale” non formo’ per nulla oggetto del giudizio di appello, ed e’ quindi inammissibile in questa sede.
1.3. La ricorrente sostiene che essa, impugnando la liquidazione del danno biologico da invalidita’ permanente, aveva inteso fare “evidente riferimento con l’intera liquidazione, del danno non patrimoniale da invalidita’ permanente”, e quindi anche al danno c.d. “morale”, che il Tribunale aveva liquidato in una percentuale del danno biologico.
Questa deduzione non giova all’ammissibilita’ del ricorso.
La circostanza che due danni abbiano la medesima natura (e il danno biologico e quello morale l’hanno) non comporta affatto, sul piano processuale, che chiesto o contestato il risarcimento dell’uno, cio’ valga per cio’ solo a chiedere o contestare il risarcimento dell’altro.
Quel che rileva, ai fini dell’effetto espansivo d’una eventuale impugnazione, e’ la medesimezza dei presupposti di fatto delle due liquidazioni.
Cosi’, ad esempio, anche il danno consistito nel costo di riparazione d’un immobile e quello da perdita dei relativi canoni di locazione hanno la medesima natura (scilicet, patrimoniale): ma nessuno ammetterebbe che, impugnata la liquidazione del primo, si possa rimettere in discussione anche la liquidazione del secondo.
Nel nostro caso il Tribunale accordo’ alla vittima il danno biologico ed il pregiudizio definito “morale”, evidentemente ritenendo sussistenti i presupposti di fatto dell’uno e dell’altro.
Ora, e’ certamente vero che il danno definito comunemente “morale”, quando sia causato da una lesione della salute, non e’ che una personalizzazione del risarcimento del danno biologico, necessaria per tenere conto di eventuali peculiarita’ del caso concreto.
Tuttavia l’accertamento della sussistenza di circostanze peculiari che giustificano un aumento de quantum del danno biologico, rispetto alla sua misura standard (la si chiami “personalizzazione”, “danno morale”, o come si voglia) si fonda su accertamenti di fatto ben diversi da quelli sui quali si fonda la liquidazione del danno biologico, che esige la sola stima dell’invalidita’ permanente e l’accertamento di quella temporanea. Ne consegue che la (OMISSIS), non avendo mai contestato che sussistessero i presupposti di fatto per la suddetta liquidazione del danno morate, ha lasciato passare in giudicato la statuizione di esistenza di essi, ed ovviamente quella relativa al loro ammontare.
  1. Il terzo ed i quarto motivo di ricorso.
2.1. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
Con essi la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata sia da una nullita’ processuale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4; sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5. Espone, al riguardo, che la Corte d’appello da un lato avrebbe erroneamente confermato l’attribuzione al proprio assicurato (OMISSIS) della responsabilita’ esclusiva del sinistro, sebbene mancasse una prova in tal senso; e dall’altro non aveva provveduto sul relativo motivo d’appello.
2.2. Ad onta della loro intitolazione formale, ambedue i motivi pretendono nella sostanza da questa Corte una nuova e diversa valutazione delle prove, rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
Essi sono pertanto inammissibili.
Giova ricordare alla ricorrente che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.
E’ altresi’ noto che il giudice di merito al fine di adempiere all’obbligo della motivazione non e’ tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ma e’ invece sufficiente che, dopo avere vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.
E’, infine, noto che la Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice del merito.
Da questi principi pacifici discende che non puo’ chiedersi al giudice di legittimita’ una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella adottata dal giudice di merito. Il sindacato della Corte e’ limitato a valutare se la motivazione adottata dal giudice di merito sia esistente, coerente e consequenziale: accertati tali requisiti, nulla rileva che le prove raccolte si sarebbero potute teoricamente valutare in altro modo. Nel caso di specie la Corte d’appello ha spiegato perche’ (OMISSIS) dovesse ritenersi responsabile esclusivo del sinistro, ovvero l’avere invaso l’opposta corsia di marcia (p. 8-9), ed ha indicato le fonti del proprio convincimento. Una motivazione dunque esiste e non e’ illogica; stabilire poi se sia corretta nel merito e’ questione non proponibile in questa sede.
  1. Il quinto ed il sesto motivo di ricorso.
3.1. Il quinto ed il sesto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
Con essi la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all’articolo 360 c.p.c., n. 3 (si assumono violati gli articoli); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Espone, al riguardo, che la sentenza d’appello sarebbe contraddittoria: la Corte d’appello infatti avrebbe dichiarato in motivazione di voler condannare gli appellati ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) alla rifusione delle spese, ma poi nel dispositivo ha condannato a (OMISSIS) e (OMISSIS).
3.2. Il motivo e’ manifestamente infondato.
Puo’ parlarsi di contraddizione tra motivazione e dispositivo solo quando il contrasto tra l’una e l’altra sia totalmente insanabile, e renda imperscrutabile la volizione dell’organo giudicante.
Non e’ questo il nostro caso.
(OMISSIS) e (OMISSIS) (eredi della vittima (OMISSIS)) hanno chiesto la condanna della (OMISSIS) ed hanno vinto la causa.
Nulla rileva che in appello il quantum del risarcimento sia stato ridotto.
L’esito complessivo della lite vede la (OMISSIS) debitrice e quindi soccombente.
A cio’ ha fatto chiaramente riferimento la Corte d’appello in motivazione, la’ dove ha stabilito che:
(a) la soccombenza delle spese andava valutata in base “all’esito complessivo della lite” (p. 11);
(b) il quantum delle spese andava determinato in base “all’ammontare di danno effettivamente riconosciuto”, ovvero quello liquidato in appello.
Il senso della statuizione e’ chiaro: la (OMISSIS) paga le spese perche’ perde la lite, ma le spese vanno ovviamente determinate in base al nuovo ammontare del risarcimento determinato in appello.
Dunque non v’e’ alcun contrasto tra dispositivo e motivazione, ed il riferimento agli “appellati” contenuto nel secondo rigo della pag. 11 della sentenza impugnata – alla luce del tenore complessivo della decisione – va qualificato come un irrilevante lapsus calami, agevolmente superabile in virtu’ della lettura complessiva della sentenza.
  1. Il settimo e l’ottavo motivo di ricorso.
4.1. Anche questi due ultimi motivi possono essere esaminati congiuntamente.
Con essi la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata sia da una nullita’ processuale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4; sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Espone, al riguardo, che la Corte d’appello non si sarebbe pronunciata sulla domanda di restituzione degli importi pagati dalla (OMISSIS) in esecuzione della sentenza di primo grado.
4.2. Il motivo e’ manifestamente inammissibile.
Per domandare la restituzione d’una somma e’ necessario che essa sia stata pagata.
Il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 6, nel proprio ricorso non deduce affatto ne’ quanto ha versato, ne’ quando, ne’ in quale atto di causa abbia dimostrato l’avvenuto pagamento.
Dinanzi a tale carenza assertiva non e’ dunque possibile stabilire se la Corte d’appello, omettendo di pronunciarsi formalmente sulla richiesta di restituzione, l’abbia correttamente rigettata per implicito, ovvero abbia erroneamente trascurato di provvedere su essa. Il che, ovviamente, rende il motivo inammissibile.
Va da se’ che resta il diritto alla restituzione dell’indebito potra’ essere fatto valere in altro giudizio, se non prescritto.
  1. Le spese.
Non e’ luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio degli intimati.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
visto l’articolo 380 c.p.c.:
-) rigetta il ricorso.
Aderenze post-operatorie.
· Clips mal posizionate.
· Emboli, tromboembolie per mancata terapia anticoagulante.
· Errata esecuzione di interventi chirurgici.
· Errato approccio terapeutico alla patologia con esecuzioni di interventi non necessari alla risoluzione del problema.
· Garze e ferri chirurgici dimenticati in corpo dopo gli interventi.
· Infezioni post-operatorie.
· Lesioni di nervi, vasi, organi adiacenti, durante interventi chirurgici.
· Mancata diagnosi di patologie.
· Mancata informazione o mancata acquisizione del consenso informato.
· Mancata risoluzione del problema per il quale è stato programmato l’intervento.
· Rottura di denti o protesi durante l’intubazione.
· Scarsa assistenza nel post-operatorio.
· Suture (abnormi, tolte troppo precocemente).

ravenna_lugo-faenza-come-ottenere-il-risarcimento-per-le-vittime-di-malasanitaChirurgia estetica

· Aumento labbra: Eccesso di volume, errore di proiezione, asimmetria.
· Blefaroplastica: asimmetria, correzione eccessiva o insufficiente o cicatrici troppo evidenti.
· Lifting: cicatrici grossolane, eccessiva o insufficiente tensione cutanea e presenza di asimmetrie.
· Liposcultura: avvallamenti, asimmetrie, caduta di tessuti (per l’eccessivo svuotamento) e buchi.
· Rinoplastica: piccolo avvallamento, irregolarità nella superficie o piccola asimmetria.
· Risultato difforme da quello prospettato.
· Trapianto capelli: attaccatura innaturale, trapianto cd. “a ciuffi di bambola”, con reimpianto dei capelli a ciuffetti anziché singolarmente.

Ginecologia e ostetricia

· Danni alla madre durante il parto.
· Diagnosi errate per malattie ginecologiche.
· Distocia della spalla.
· Errate terapie per la cura della infertilità.
· Erronea diagnosi prenatale.
· Fratture della clavicola.
· Ipossia del bambino al momento del parto.
· Lesioni del plesso brachiale.
· Mancata effettuazione di manovre rianimatorie sul bambino.
· Mancata diagnosi di malformazioni fetali durante l’esecuzione di ecografie in epoca prenatale in tempo utile per effettuare l’interruzione di gravidanza.
· Mancata diagnosi di tumori dell’apparato genitale femminile.
· Omessa Diagnosi di malformazione del feto, con conseguente nascita indesiderata.
· Perdita del feto per amniocentesi o villocentesi.
· Prescrizione di terapie senza adeguati controlli.
· Ritardo nell’esecuzione di parto cesareo.
· Ritardo nell’espletamento del parto con morte del neonato.
· Uso di ventosa e di forcipe e relative lesioni.
Oculistica

· Infezioni durante l’esecuzione di interventi.
· Errata esecuzione di interventi di cataratta e di correzione laser della miopia.
· Errata esecuzione di iniezioni intravitreali.
· Omessa prescrizione di controlli in fase post-operatoria.
 
 
LUGO SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO –
 
VERCELLI SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO –
ALESSANDRIA SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO –
CUNEO SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO –
FAENZA  SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARCIMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO –
 
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TREVISO SEI VITTIMA DI MALASANITA’ ?RISARCIMENTO DA DANNO MEDICO ,MEDICO CHE SBAGLIA, COLPA MEDICA, RISARCIMENTO PER ERRORE MEDICO, RISARICMENTO PER DANNO PRONTO SOCCORSO, DANNO –
 
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Originally posted 2014-12-01 18:46:23.

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