QUOTA EREDITA’ FRATELLI Eredità con beneficio di inventario

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Cos’è l’eredità con beneficio di inventario?

L’eredità con beneficio di inventario è una forma di accettazione attraverso cui si separano le attività della massa dalle passività di modo tale che l’erede non risponde dei debiti di cui è gravato il de cuius. Si tratta, dunque, si un’ipotesi in cui l’erede non subentra nell’intero universo giuridico del defunto, ma esclusivamente della parte attiva dello stesso.

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Quale il procedimento da seguire per accettare l’eredità con beneficio di inventario?

La norma di riferimento è l’art. 584 c.c. L’accettazione col beneficio d’inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e viene inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale. Successivamente, precisamente entro un mese dall’inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione. Precedentemente alla dichiarazione o dopo la stessa deve essere redatto l’inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Se l’inventario redatto in epoca anteriore alla dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto. In caso contrario, se l’inventario è fatto dopo la dichiarazione, l’ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l’annotazione della data in cui esso è stato compiuto.

Il chiamato all’eredità entro quanto tempo deve redigere l’inventario?

 L’art. 485 c.c. dispone espressamente che il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha iniziato ma, per qualsiasi ragione, non ha potuto completarlo, può anche ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi e comprovati motivi, non deve eccedere i tre mesi.  Se i termini suddetti trascorrono senza la redazione dell’inventario, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice. Se, invece, l’inventario è stato compiuto, ma il chiamato che non ha ancora fatto la dichiarazione a norma dell’art. 484 ha un termine ulteriore di quaranta giorni oltre quello del compimento dell’inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza alcuna decisione è considerato ugualmente erede puro e semplice.

Cosa accade se il chiamato all’eredità non è in possesso dei beni?

L’art. 487 c.c. in base a tale evenienza specifica che Il chiamato all’eredità che non è nel possesso di beni ereditari, può comunque fare la dichiarazione di accettare col beneficio d’inventario. C’è, però, un termine specifico che è quello della prescrizione del diritto il diritto di accettare. In assenza della dichiarazione il chiamato che non è nel possesso dei beni ereditari deve compiere l’inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, in assenza si proroga concessa dall’autorità giudiziaria come disposto dall’art. 485. In caso contrario egli è considerato erede puro e semplice. Se, invece, redige l’inventario senza la dichiarazione d’accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell’inventario. Se tale procedura non è rispettata il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità’.

Può l’autorità giudiziaria fissare un termine per l’accettazione con beneficio di inventario? In caso affermativo cosa accade?

Certo, l’autorità giudiziaria può assegnare un termine al chiamato che non è nel possesso dei beni. In tal caso egli, entro detto termine, deve compiere anche l’inventario. Se fa la dichiarazione e non l’inventario viene considerato erede puro e semplice. È possibile anche una dilazione del termine su accordo con l’autorità giudiziaria.

Cosa accade nel caso di incapacità del chiamato all’eredità?

Tutti i soggetti con diminuita capacità giuridica e/o di agire ossia i minori, gli interdetti e gli inabilitati non s’intendono decaduti dal beneficio d’inventario se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d‘interdizione o d’inabilitazione se entro tale termine non si siano conformati alle prescrizioni di legge.

Quali sono gli effetti dell’accettazione con beneficio di inventario?

Come già detto in precedenza l’’effetto principale del beneficio d’inventario è quello di tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede.

Ne consegue che:

1) l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti 2

) l’erede non deve pagare i debiti ereditari e ilegati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;

3) i creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede.

L’erede è responsabile per l’amministrazione dell’eredità?

No, egli non risponde dell’amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave.

È necessaria una garanzia per i beni compresi nell’inventario?

Solo se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono per il valore dei beni mobili compresi nell’inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.

In quali ipotesi l’erede decade dal beneficio di inventario?

Egli decade se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari o stipula transazioni relativamente a questi beni senza l’autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile. Solo per i beni mobili non c’è bisogno dell’autorizzazione se sono trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d’inventario. L’erede, inoltre, decade se ha omesso in mala fede di denunziare nell’inventario beni appartenenti all’eredità o, al contrario, ha denunziato in mala fede, nell’inventario stesso, passività, in realtà, non esistenti.

L’erede ha l’obbligo di rendimento del conto?

Sì, l’erede deve rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari che possono fare assegnare un termine all’erede. egli, però, non può essere costretto al pagamento con i propri beni in assenza di messa in mora.

Quando può l’erede rilasciare i beni ai creditori e ai legatari?

L’erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione, ha facoltà di rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari. Diverse sono le formalità che l’erede deve rispettare. In primis le forme indicate dall’articolo 498, dare avviso ai creditori e ai legatari di cui conosce il domicilio o la residenza; deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni, annotarla in margine alla trascrizione prescritta dall’art. 484, 2° comma c.c. Successivamente deve trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili. Da questo momento ovvero dalla trascrizione la dichiarazione di rilascio, gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall’erede non hanno più effetto per i creditori e i legatari. L’erede, successivamente, è obbligato a consegnare i beni al curatore nominato nelle forme di legge. Egli è liberato da ogni responsabilità per le sorti dei beni ereditari solo quando è eseguita la consegna.

Quando è nominato il curatore?

L’art. 508 c.c.  fissa la nomina del curatore una volta trascritta la dichiarazione di rilascio. Competente è il tribunale del luogo dell’aperta successione, su istanza dell’erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d’ufficio. Il curatore deve provvedere alla liquidazione secondo le disposizioni del codice civile. Il decreto di nomina del curatore è anche iscritto, ai fini pubblicitari, nel registro delle successioni. Le ulteriori attività che devono essere espletate, pagate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione, sono di competenza dell’erede. E’ fatta salva l’azione dei creditori e legatari, che non si sono presentati, nei limiti della somma residua.

Cosa accade se l’erede decade dal beneficio di inventario dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di credito?

Il tribunale del luogo in cui si è proceduto all’apertura della successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l’erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, ha facoltà di nominare un curatore con l’incarico di provvedere alla liquidazione dell’eredità. Successivamente, dopo la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio non può più essere fatta valere. Il decreto di nomina del curatore deve essere iscritto nel registro delle successioni e annotato a margine della trascrizione della dichiarazione di accettazione nonchè negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni mobili. L’erede perde l’amministrazione dei beni ed è obbligato alla consegna al curatore. Gli atti di disposizione che l’erede compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza effetto per creditori e per legatari.

L’accettazione con beneficio di inventario fatta soltanto da uno dei chiamati ha effetto anche per tutti gli altri?

Sì, l’accettazione con beneficio d’inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l’inventario è redatto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione. Tutte le spese dell’apposizione dei sigilli, dell’inventario e di ogni altro atto dipendente dall’accettazione con beneficio d’inventario sono a carico dell’eredità stessa.

Come avviene la liquidazione in caso di accettazione di eredità con beneficio di inventario?

La liquidazione può avvenire una volta scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito. L’erede, in tal modo, provvede, con l’assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie con tutte le autorizzazioni necessarie. Se l’alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio essi non si estinguono mentre le ipoteche non possono essere cancellate fino a quando l’acquirente non deposita il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provvede puntualmente al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dalla legge. L’erede, inoltre, forma, sempre con l’assistenza del notaio, lo stato di graduazione collocando i creditori secondo i rispettivi diritti di prelazione. Questi creditori sono preferiti ai legatari. Tra i creditori che non hanno diritto alla prelazione l’attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti. Se, per soddisfare i creditori, è necessario comprendere nella liquidazione anche l’oggetto di un legato di specie (di cosa determinata) sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie è preferito agli altri legatari. Questo è l’ordine in cui devono essere soddisfatti i creditori stabilito dal legislatore con apposite e specifiche disposizioni legislative.

Ci sono altri modi che il chiamato all’eredità può utilizzare per separare i propri beni da quelli del defunto?

Sì è possibile la separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede espressamente prevista dal legislatore e disciplinata dagli artt. 512 e ss c.c. essa assicura il soddisfacimento con i beni del defunto dei creditori e dei legatari che l’hanno esercitata a preferenza dei creditori dell’erede quando il valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti. Escluso questo caso i creditori e i legatari non separatisti concorrono con coloro che hanno esercitato la separazione. La parte di patrimonio non separata si aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare la quota spettante a ciascun concorrente considerata come attribuita integralmente ai creditori e legatari non separatisti. Hanno diritto alla separazione anche i creditori o i legatari che hanno ulteriori garanzie sui beni del defunto. In ogni caso, anche in presenza della separazione, i creditori e i legatari possono soddisfarsi anche sui beni propri dell’erede. restano, in ogni caso, salve le singole cause di prelazione. Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro tre mesi dall’apertura della successione. Se riguarda beni mobili si esercita attraverso apposita richiesta giurisdizionale con ricorso al tribunale ove si è aperta la successione che ordina l’inventario e fornisce ordini per la conservazione dei beni. Se nel procedimento di separazione sono coinvolti beni immobili e capaci di ipoteca c’è bisogno di iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno di essi. La procedura è quella prescritta dalla legge in relazione alle ipoteche con indicazione specifica del nome del defunto e dell’erede. Non è necessaria l’esibizione di alcun titolo.

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Originally posted 2021-12-20 10:42:48.

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