Proprieta’ – Limitazioni legali della proprieta’ – Rapporti di vicinato – Distanze legali (nozione) – Azione giudiziaria per il rispetto delle – Poteri del giudice – Risarcimento del danno – In genere liquidazione del danno in caso di demolizione dell’opera – Riferimento al pregiudizio transitorio e non al diminuito valore di mercato – Necessità – Fondamento. Proprietà – Limitazioni legali della proprietà – Rapporti di vicinato – Aperture (finestre) – Veduta – Servitù di veduta – In genere – Muro divisorio – Idoneità all’esercizio di una servitù di veduta – Esclusione – Fondamento. Proprietà – Limitazioni legali della proprietà – Rapporti di vicinato – Distanze legali – Nelle costruzioni – In genere – Volume tecnico – Nozione – Piano urbanistico del comprensorio della vallagarina – Silos – Configurabilità come volumi tecnici – Esclusione.

Avvocato Bologna civilista per ogni vicenda condominiale che possa aver causato dissidi e liti coi tuoi vicini, condomini o confinanti; ad esempio rumori esagerati e molesti in giorni o ore inopportune, infiltrazioni ed allagamenti da soffitti e pareti che deturpano le tua proprietà,

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Proprieta' avvocato Bologna esperto Limitazioni legali della proprieta' - Rapporti di vicinato - Distanze legali

Proprieta’ avvocato Bologna esperto Limitazioni legali della proprieta’ – Rapporti di vicinato – Distanze legali

Oppure un uso improprio degli spazi comuni per parcheggi di veicoli o spazzatura, piante invadenti su spazi privati, animali domestici che minacciano o disturbano la tua serenità

In tema di distanze legali tra fabbricati, integra la nozione di “volume tecnico”, non computabile nella volumetria della costruzione, solo l’opera edilizia priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere impianti serventi – quali quelli connessi alla condotta idrica, termica o all’ascensore – di una costruzione principale per esigenze tecnico funzionali dell’abitazione e che non possono essere ubicati nella stessa. Pertanto, nella nozione di “volumi tecnici” di cui all’art. 10, comma 10, del piano urbanistico del comprensorio della Vallagarina, che stabilisce le distanze dai confini e dalle costruzioni limitatamente ai fabbricati, con riferimento a strutture destinate a funzioni complementari e integrative di tipo tecnico, non rientrano i silos, che costituiscono autonome costruzioni tecnologicamente predisposte alla conservazione e allo stoccaggio di prodotti alimentari o minerali.

Proprieta’ – Limitazioni legali della proprieta’ – Rapporti di vicinato – Immissioni – Azione contro le immissioni illecite – Poteri del giudice – In genere accertamento – Fatti sopravvenuti nelle more del giudizio – Adozione di accorgimenti tecnici – Cessazione parziale dell’attività – Obbligo del giudice di tenerne conto – Conseguenze.

In tema di azione diretta alla cessazione delle immissioni, i fatti sopravvenuti nel corso del processo, incidendo sul livello di tollerabilità delle stesse e quindi su una condizione dell’azione, devono essere presi in considerazione dal giudice al momento della decisione e, qualora la consulenza tecnica di ufficio espletata non ne abbia tenuto conto, il giudice, a fronte di specifiche e circostanziate critiche mosse alla stessa, deve disporre una nuova consulenza, anche al fine di valutare l’idoneità dell’adozione di misure meno afflittive di quelle interdittive già disposte. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d’appello che, pur avendo disposto un supplemento di consulenza tecnica d’ufficio, aveva omesso di prendere in considerazione la cessazione di una parte delle attività produttive generatrici di immissioni rumorose, anche alla luce dei lavori eseguiti per la loro eliminazione o riduzione).

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Il muro divisorio non può dar luogo all’esercizio di una servitù di veduta, sia perché ha solo la funzione di demarcazione del confine e tutela del fondo, sia perché, anche quando consente di “inspicere” e “prospicere” sul fondo altrui, è inidoneo ad assoggettare un fondo all’altro, a causa della reciproca possibilità di affaccio da entrambi i fondi confinanti.

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Proprietà – Limitazioni legali della proprietà – Rapporti di vicinato – Distanze legali – Nelle costruzioni – Criterio della prevenzione (costruzione sul confine o con distacco) – In genere – Costruzione di un edificio con sporgenze e rientranze rispetto al confine – Liceità – Diritti del vicino – Costruzione in aderenza – Ammissibilità – Condizioni.

In tema di distanze legali, gli artt. 873, 875, 877 cod. civ. non vietano di costruire con sporgenze e rientranze rispetto alla linea di confine, potendo, in tal caso, il proprietario del fondo finitimo costruire in aderenza alla fabbrica preesistente sia per la parte posta sul confine, sia per quella corrispondente alle rientranze, pagando in quest’ultimo caso la metà del valore del muro del vicino, che diventa comune, nonché il valore del suolo occupato per effetto dell’avanzamento della costruzione.

 

In tema di violazione delle distanze legali, ove sia disposta la demolizione dell’opera illecita, il risarcimento del danno va computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme non rispettate e non del valore di mercato dell’immobile, diminuito per effetto della detta violazione, poiché tale pregiudizio è suscettibile di eliminazione.

Affinché sussista una veduta ex art. 900 c.c., è necessario, oltre al requisito della “inspectio”, anche quello della “prospectio” sul fondo del vicino, dovendo detta apertura consentire non solo di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, garantendo una visione frontale, obliqua e laterale, sì da assoggettare il fondo alieno ad una visione mobile e globale, secondo un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, se non per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la sentenza di merito, che aveva escluso la natura di veduta relativamente ad una finestra posta a mt. 1,56 dal piano di calpestio e munita di sbarre orizzontali infisse in un muro alto mt. 1,80 e spesso cm. 30, non potendo la stessa costituire un comodo affaccio). Il richiamo alla nozione di edifici di nuova costruzione ovvero di fabbricati, in assenza di una puntuale e specifica disciplina dettata per gli edifici aventi carattere cd. accessorio, come riconosciuto da parte degli stessi ricorrenti, non consente di optare per un’interpretazione che ne limiti l’applicazione ai soli edifici aventi carattere principale, posto che anche i manufatti di piu’ contenute dimensioni, quali quelli per i quali si vorrebbe escludere la valutazione ai fini del rispetto delle distanze, appaiono evidentemente riconducibili alla nozione di costruzione di cui all’articolo 873 c.c., trattandosi di manufatti stabilmente infissi al suolo che, per solidita’, struttura e sporgenza dal terreno, possono creare quelle intercapedini dannose che la legge, stabilendo la distanza minima tra le costruzioni, intende evitare, rispondendo alla tradizionale nozione di costruzione quale recepita dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 5753/2014).

D’altronde proprio la carenza di una specifica disciplina, impone di ritenere come gia’ affermato in passato che (cfr. da ultimo Cass. n. 144/2016) la nozione di costruzione, agli effetti dell’articolo 873 c.c., e’ unica e non puo’ subire deroghe da parte delle norme secondarie, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, in quanto il rinvio ivi contenuto ai regolamenti locali e’ circoscritto alla sola facolta’ di stabilire una “distanza maggiore”.

Ne discende che, una volta ricondotti gli edifici accessori al novero delle costruzioni in senso civilistico e nell’accezione propria della disciplina in materia di distanze, le previsioni regolamentari che prevedono un distacco tra costruzioni risultano evidentemente applicabili anche a tali manufatti, e che, anche laddove lo strumento urbanistico locale avesse dettato una disciplina difforme, tale deroga dovrebbe reputarsi illegittima, non rientrando nel potere degli enti locali quello di dettare deroghe alla disciplina codicistica in materia di distanze, eccezione fatta per la previsione sopra richiamata, di porre delle distanze maggiori rispetto a quelle di legge.

Proprieta' avvocato Bologna esperto Limitazioni legali della proprieta' - Rapporti di vicinato - Distanze legali

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Originally posted 2019-01-09 17:45:10.

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