PROCEDIMENTO DISCIPLINARE MEDICI ,RADIAZIONE , ART 609 CP, CASSAZIONE
L’errore commesso dalla commissione disciplinare nel riportare la misura della
pena inflitta in via definitiva al ricorrente, come ritenuto dalla decisione
impugnata, è risultato in concreto irrilevante, essendo stata la radiazione
inflitta in considerazione della gravità del reato in sè considerato.
Il fatto che il ricorrente non fosse recidivo specifico ugualmente è stato ritenuto
irrilevante in quanto, come risulta dalla decisione impugnata, la radiazione non
è stata disposta ai sensi del D.P.R. n. 221 del 1950, art. 42, cioè in relazione a
condanna penale, ma ai sensi dell’art. 41, e cioè per avere il medico, con la
sua condotta, compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della
classe sanitaria.
Cassazione civile sentenza n. 8340/14
Omissis
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
—- propone ricorso per cassazione contro l’Ordine dei Medici-Chirughi e degli
Odontoiatri di Roma, che resiste con controricorso, avverso la decisione della
Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni sanitarie n. 56/2012,
notificata il 7.1.2013, che ha respinto il ricorso avverso la sanzione disciplinare
della radiazione adottata dalla Commissione Medica dell’OMCeO del 20.5.2011.
Il provvedimento impugnato, premesso che in data 16.6.2010 —— aveva
segnalato che il — era stato condannato in Tribunale, Corte di appello ed in
Cassazione, con ulteriore rinvio in Corte di appello per difetto di motivazione
sull’entità della pena e successiva conferma della pena inflitta per i reati di cui
all’art. 609 cpv c.p., n. 1, art. 609 ter c.p., n. 2, art. 609 septies c.p., comma
4, n. 3, art. 61 c.p., n. 9; che era stato promosso procedimento disciplinare;
che vi erano precedenti pressocché specifici; che l’incolpato aveva dedotto che
la condanna definitiva era di anni 2 di cui da espiare anni 1 mesi 11 e giorni 27
di reclusione; che la commissione aveva ritenuto di irrogare la sanzione della
radiazione; ciò premesso rigettava il ricorso sul presupposto della regolarità
dell’accertamento e della congruità della motivazione. Si denunziano: 1)
violazione dei principi e delle regola in tema di motivazione e segnatamente del
D.P.R. n. 221 del 1950, art. 41 con riferimento alla sostanziale applicazione
dell’art. 42 con la immotivata applicazione della radiazione solo per la
intervenuta condanna per violenza sessuale senza valutare le circostanze
dedotte dal ricorrente.
Si fa, poi, riferimento alla circostanza, non valutata, della riduzione di pena ed
all’erroneo richiamo ad altro episodio. Osserva questa Corte Suprema:
E’ stato pacificamente accertato e non è contestato che il ricorrente è stato
condannato in via definitiva per abusi sessuali commessi nei locali del pronto
soccorso ed in qualità di medico di guardia approfittando dello stato
confusionale e di torpore della paziente, cui aveva iniettato farmaci.
Con l’unico motivo il ricorrente, dopo essersi dilungato sulla ammissibilità del
ricorso, deduce, in primo luogo, che la decisione impugnata non avrebbe
tenuto conto del fatto che in sede di appello, nel giudizio penale, vi era stata
una sostanziosa riduzione di pena, in quanto era stata ritenuta sussistente
l’attenuante di cui all’art. 609 c.p., u.c., ed erano state concesse le attenuanti
generiche.
Erroneamente, poi, nella decisione impugnata si è fatto riferimento ad una
recidiva, quando il giudice penale aveva escluso la continuazione tra i due
episodi in relazione ai quali il ricorrente era stato sottoposto (anche) a
procedimento disciplinare.
Il ricorso è infondato.
L’errore commesso dalla commissione disciplinare nel riportare la misura della
pena inflitta in via definitiva al ricorrente, come ritenuto dalla decisione
impugnata, è risultato in concreto irrilevante, essendo stata la radiazione
inflitta in considerazione della gravità del reato in sè considerato.
Il fatto che il ricorrente non fosse recidivo specifico ugualmente è stato ritenuto
irrilevante in quanto, come risulta dalla decisione impugnata, la radiazione non
è stata disposta ai sensi del D.P.R. n. 221 del 1950, art. 42, cioè in relazione a
condanna penale, ma ai sensi dell’art. 41, e cioè per avere il medico, con la
sua condotta, compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della
classe sanitaria.
In ogni caso le censure sono generiche e non autosufficienti.
Si denunziano non meglio precisate violazioni di legge e vizi motivazionali nel
mero rinvio alle risultanze del processo penale, deducendo che la sentenza di
secondo grado non si limitava ad una riforma in punto di trattamento
sanzionatorio bensì stravolgeva in punto di fatto e di diritto quella di primo
grado e, pur ammettendo l’efficacia del giudicato, si sostiene che il giudice
disciplinare non ha tenuto conto degli elementi indicati dal —-, disattendendo
le risultanze del processo penale in ordine alla ritenuta affinità tra i due episodi
mentre in sede penale si era esclusa la continuazione ritenendo non sufficiente
che a carico dell’imputato si sia proceduto in tempi diversi per più reati della
stessa indole in mancanza dell’unicità del disegno criminoso.
Tali deduzioni sono, tuttavia, inidonee a ribaltare la decisione impugnata che
ha valorizzato non già l’entità della pena inflitta ma l’accertata responsabilità
dei fatti contestati.
Il provvedimento impugnato ha anche evidenziato, richiamando la
giurisprudenza costituzionale in materia di illegittimità degli automatismi in
campo disciplinare, che non era stata applicata la radiazione automatica di cui
al D.P.R. n. 221 del 1950, art. 42, bensì quella prevista dall’art. 41, a seguito
di apposito procedimento disciplinare e che il ricorrente era già stato
condannato per analoghi fatti, in conseguenza dei quali era stato anche
sanzionato in sede disciplinare, per cui era congrua la misura della radiazione.
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro
5200, di cui 5000 per compensi, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2014
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