Avvocato Sergio Armaroli esperto in diritto immobiliare a Bologna

PROBLEMATICHE ECOBONUS BONUS 110 NELLE COSTRUZIONI E BONUS FACCIATE PROBLEMATICHE CON IMPRESE DI COSTRUZIONE

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L’ECOBOUS SUPERBONUS 110 HA DATO MA SOPRATTUTTO DARA’ GRANDI PROBLEMATICHE TRA COMMITTENTI  EIMPRESE DI COSTRUZIONE

I PREZZI DEI MATERIALI ALLE STELLE SPESSO PORTANO IMPRESE A RIVEDERE I PREZZI,

I COMMITTENTI HANNO CONTRATTI MA L’AUMENTO DEI PREZZI DEL MATERIALE PUO’ PORTARE A UN AUMENTO DEL CONTRATTO DI IMPRESA

Il committente può apportare variazioni al progetto(1), purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. L’appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell’opera era stato determinato globalmente [1659].

La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell’opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l’esecuzione dell’opera medesima.

 

 

 

Dispositivo dell’art. 1659 Codice Civile

(1)L’appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell’opera se il committente non le ha autorizzate.

L’autorizzazione si deve provare per iscritto.

Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l’appaltatore, se il prezzo dell’intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione(2).

Massime relative all’art. 1659 Codice Civile

Cass. civ. n. 32989/2019

In tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell’opera muta a seconda che queste ultime siano dovute all’iniziativa dell’appaltatore o a quella del committente poiché, nel primo caso, l’art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l’autorizzazione risulti da atto scritto “ad substantiam”, mentre, nel secondo, l’art. 1661 c.c. consente, secondo i principi generali, all’appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente. (Nella specie, sul presupposto che la disciplina contrattuale ricalcava quella del codice civile agli artt. 1659 e 1661 c.c., la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia nella corte d’appello che si era limitata a prendere atto della mancanza di autorizzazione scritta, mentre avrebbe dovuto verificare se le variazioni fossero state o meno autorizzate dalla committente e assumere al riguardo le prove ritualmente dedotte dall’appellante). (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO MILANO, 29/04/2015).

 

 

Qualora per effetto di circostanze imprevedibili(1) si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo(2). La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo [1647](3).

Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti(4), che rendono notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.

 

Cass. civ. n. 1164/2017

In tema di appalto di opere pubbliche, il diritto dell’appaltatore alla revisione dei prezzi – secondo la disciplina vigente anteriormente all’entrata in vigore del d.l. n. 333 del 1992, conv., con modif., dalla l. n. 359 del 1992, che ha soppresso tale facoltà, sostituita, poi, dal diverso sistema di adeguamento previsto dalla legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109 del 1994 – sussiste solo quando derivi da apposita clausola stipulata, in deroga alla regolamentazione legale, anteriormente all’entrata in vigore della l. n. 37 del 1973 (che ha vietato ogni genere di accordo incidente su questo aspetto del rapporto), ovvero quando l’amministrazione abbia già esercitato il potere discrezionale a lei spettante adottando un provvedimento attributivo, o ancora abbia tenuto un comportamento tale da integrare un implicito riconoscimento del diritto alla revisione, così che la controversia riguardi soltanto il “quantum” della stessa, sempre che, in tale ultima ipotesi, si tratti di riconoscimento riferibile all’intera opera, giacché il riconoscimento parziale – limitato, cioè, a particolari lavori o categorie di lavori (con esplicita o implicita esclusione di altri) – circoscrive la sussistenza del diritto alle sole pretese ad esso riconducibili.

Cass. civ. n. 23071/2016

In materia di appalto di opere pubbliche, il diritto dell’appaltatore alla revisione dei prezzi, sia con riguardo al “quantum” della revisione, sia con riguardo alla responsabilità dell’amministrazione per interessi ed eventuale maggior danno sulla somma dovuta, sorge soltanto dal momento del riconoscimento della revisione medesima da parte dell’Amministrazione, per il tramite dell’organo dell’ente pubblico abilitato a manifestare la volontà, con la conseguenza che tale riconoscimento non può mai considerarsi pacifico tra le parti, e perciò non abbisognevole di prova, anche in mancanza di contestazione, atteso che non possono considerarsi pacifici tra le parti i fatti per i quali la legge richieda un atto scritto “ad substantiam” o “ad probationem”.

(

 

 

Cass. civ. n. 15029/2016

Il divieto della “revisione dei prezzi” e l’obbligatorietà del “prezzo chiuso”, da considerarsi principi regolatori degli appalti pubblici, sono ispirati a parametri di contemperamento tra diritti dell’appaltatore ed esigenze del committente affatto diversi rispetto a quelli della revisione prezzi, atteso che mentre quest’ultimo istituto tende a mantenere fermo l’originario rapporto sinallagmatico tra prestazione dell’appaltatore e controprestazione dell’Amministrazione, adeguando il corrispettivo alle variazioni dei prezzi di mercato, ove questi superino la soglia della normale alea contrattuale, i primi, invece, mirano ad assicurare alla P.A. beni e prestazioni alle migliori condizioni, nonchè a soddisfare l’esigenza della certezza dell’impegno finanziario e di risanamento della finanza pubblica, e ciò mediante un’alea convenzionale forfetizzata per entrambi i contraenti attraverso un sistema di automatico computo degli aumenti sganciato da un preciso collegamento con l’inflazione reale

 

Cass. civ. n. 17782/2015

In tema di appalto di opere pubbliche, l’equo compenso dovuto all’appaltatore, ai sensi dell’art. 1664, comma 2, c.c., per i maggiori oneri derivanti da difficoltà di esecuzione conseguenti a cause geologiche (cd. sorpresa geologica), rappresenta una forma indennitaria di integrazione del corrispettivo e, pertanto, costituisce un debito di valuta anche se liquidato, secondo equità, prendendo a base i maggiori esborsi dell’appaltatore e adeguandoli agli indici della sopravvenuta svalutazione monetaria. Peraltro, in assenza di un’espressa statuizione al riguardo, l’adeguamento al parametro inflattivo non può ritenersi comprensivo degli interessi, che sono quindi dovuti, con decorrenza dalla intimazione di pagamento ovvero dalla proposizione della domanda da parte dell’appaltatore e non già dalla formulazione di un’eventuale riserva, non implicando quest’ultima la costituzione in mora della stazione appaltante.

 

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