PISTOIA PEDONE UCCISO E RISARCITO APPELLO FIRENZE

incidente-grave-danno

TRIBUNALE PISTOIA RIGETTAVA DOMANDA RISARICMENTO ACCOLTA DALLA CORTE APPELLO FIRENZE

 

AVVOCATO SERGIO ARMAROLI CHIAMA SUBITO 051 6447838

O SCRIVIMI RACCONTANDO IL TUO CASO avvsergioarmaroli@gmail.com

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INCIDENTI GRAVI E MORTALI

IL FATTO

Il Giudice di primo grado rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta da R.U., marito, e L. e A.U., figli, contro B. S.p.A., F.Z., M.A. S.p.A., danni conseguenti alla morte di V.V., investita dal trattore stradale e semirimorchio di proprietà della B., guidato dallo Z. e assicurato con la Milano, mentre il 1 febbraio 2008 attraversava a piedi la via 4 novembre a Quarrata. Premesso l’indirizzo consolidato della Cassazione in materia di investimento di pedone, riteneva che l’attraversamento posto in essere dalla vittima, con le modalità risultanti dalle deposizioni testimoniali e dallo stato dei luoghi, era connotato da così elevato grado di imprudenza da rendere il successivo investimento non prevedibile né evitabile. Motivava in particolare come segue: “il resoconto lineare e preciso fornito dalla P. consente di ritenere provato: che la V. abbia iniziato l’attraversamento quando il semaforo era ancora rosso per la trattrice; che l’ha eseguito transitando davanti alla motrice; che l’investimento sia avvenuto in un arco temporale pressoché istantaneo essendo stata la vittima attinta quando aveva superato la metà del fronte della motrice, al primo scatto del mezzo, si dà per dell’equilibrio e ricadere in avanti.”. Motivata in particolare la impossibilità di ravvisare in capo all’autista, il quale aveva dichiarato di avere visto la V. ferma sulla destra della strada, quella responsabilità individuata dalla Corte di Cassazione con riferimento alla “ragionevole prevedibilità del contegno anomalo”: deponevano in senso contrario l’avanzata età della vittima, che avrebbe dovuto più verosimilmente portarla ad adottare un contegno massimamente prudenziale, e l’assenza di circostanze di tempo e di luogo tali da rendere ipotizzabile l’attraversamento. Così concludeva: “non avendo avuto quindi il conducente la benché minima percezione dell’inizio dell’ attraversamento da parte della V., allo stesso non può essere ascritta la violazione del citato Art. 191, secondo comma CdS.”. Rilevava inoltre che in ragione delle caratteristiche del trattore stradale ed in particolare della posizione assai elevata della cabina di guida rispetto al piano stradale risultava preclusa al relativo conducente la visione di quanto ricompreso nella cosiddetta zona d’ombra, come emergente dalla relazione di consulenza tecnica disposta dalla procura della Repubblica.

Proponevano appello i familiari della vittima, ritenendo che il giudice di primo grado avesse erroneamente interpretato le risultanze istruttorie:

1-il giudice aveva respinto la domanda nonostante avesse riconosciuto che il pedone aveva cominciato l’attraversamento quando il camion era fermo al semaforo rosso. Poiché era anche risultato che l’investimento era avvenuto quando la V. si trovava a 35 cm di distanza dalla striscia di mezzeria e quindi ad attraversamento della carreggiata impegnata dal trattore, quasi ultimato, si doveva concludere che la manovra di attraversamento era in essere da diversi secondi ed iniziata quando l’impianto semaforico proiettava per il conducente luce rossa.

INCIDENTE MORTALE ,FERITI AUTOSTRADA AVVOCATO DANNI

INCIDENTE MORTALE ,FERITI AUTOSTRADA AVVOCATO DANNI

 

INTERPRETAZIONE CORTE FIRENZE  CHE RIFORMA E CONDANNA

 

 

Il pedone pertanto godeva del diritto di precedenza. Inoltre, a tenore di giurisprudenza costante, la prova che il pedone avesse attraversato improvvisamente la strada o comunque la violazione dell’articolo 190 del codice della strada era ritenuto elemento insufficiente ad esonerare il conducente della responsabilità di cui all’articolo 2054 c.c., dovendo questi dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e d’essersi trovato nell’effettiva impossibilità di evitare l’incidente.

2 –alla condotta imprudente ed imprevedibile del pedone, doveva corrispondere un comportamento oculato prudente e diligente del conducente. Egli doveva vigilare al fine di avvistare il pedone per porre in essere gli accorgimenti necessari onde prevenire il rischio dell’investimento.

CALCOLO-DANNO-BIOLOGICO-

MALASANITA’

 

  • Infatti la giurisprudenza costantemente richiede per la interruzione del nesso eziologico, la inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento. Sul punto da ultimo v. Cass. civ. 19/06/2015, n. 12721: “In tema di investimento di pedone, il comportamento di quest’ultimo è suscettibile di assumere una efficienza causale esclusiva dell’evento dannoso ove, per la sua repentinità, metta il conducente del veicolo investitore nella oggettiva impossibilità di evitare l’incidente.”.
  • Né il fatto di avere attraversato (come nel caso concreto) aldifuori delle strisce pedonali esclude di per sè la responsabilità del guidatore: Cass. civ. Sez. III, 18/11/2014, n. 24472: “In tema di investimento pedonale, la mera violazione, da parte del pedone, dell’obbligo di concedere la precedenza ai veicoli in transito quando attraversi la strada al di fuori dei passaggi pedonali, non basta di per sé ad escludere in toto la colpa del conducente.”

La Corte di Appello di Firenze ha già avuto modo di affermare che” In caso di investimento di un pedone da parte di un automobilista opera la presunzione di colpa di cui all’art. 2054, comma 1, c.c., di talché spetta all’automobilista fornire la prova liberatoria che l’improvvisa e imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l’evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un’idonea manovra di emergenza.”: App. Firenze, 12/02/2013.

 

IL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

 

In accoglimento dell’appello proposto da U.R.U.L. e U.A. avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 984/2013, che integralmente riforma,

condanna in solido tra di loro B. Spa F.Z. e U.A. spa spa al pagamento in favore di U.R., U.A. e U.L. della somma di Euro 163.990,00 per ciascuno, somma incrementata degli interessi legali sulla somma previamente devalutata alla data del sinistro e successivamente incrementata di interessi sulla somma annualmente rivalutata secondo l’indice FOI dell’Istat, sino alla pubblicazione della sentenza


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Sezione Seconda Civile

La Corte di Appello di Firenze, Sezione II Civile, composta dai magistrati:

– dr. Alessandro Turco – Presidente

-dr. Maria Giuseppa D’Amico – Consigliere

– dr. Isabella Mariani – Consigliere rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta a ruolo in data 22.11.2013

AVENTE AD OGGETTO: Morte

Promossa da

R.U., L.U. E A.U. elettivamente domiciliati VIA GALVANI 15 51100 PISTOIA presso lo studio dell’avv. PINI CLAUDIO che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avv. SABBADINI SODI CESARE ((…)) LUNGARNO AMERIGO VESPUCCI 8 50123 FIRENZE; BRESCIA VALERIA ((…)) VIA GALVANI 15 51100 PISTOIA; come da mandato a margine dell’ atto di citazione in appello.

APPELLANTE

Contro

  1. SPA, Z.F. – elettivamente domiciliati in PIAZZA GENERALE R. SACCONI, 21 52011 BIBBIENA presso lo studio dell’avv. TAFI VLADIMIRO che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avv. TAFI FRANCESCO ((…)) PIAZZA GENERALE R. SACCONI, 21 52011 BIBBIENA; MARCHISELLO DI BLASI ANTONIO ((…)) VIA AGNOLO POLIZIANO 5 50129 FIRENZE; come da mandato in calce all’atto di appello

APPELLATO

U.A. S.p.A., già denominata F.S. Spa, quale società incorporante di U.A. Spa, Compagnia di A.M. Spa, P.F. Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Bechi

APPELLATA

La causa è stata tenuta in decisione all’udienza del L’8 LUGLIO 2015

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 984/2013, il Tribunale di Pistoia decideva nel procedimento instaurato da R., L. e A.U. contro B. S.p.A. e F.Z., F.S. S.p.A. e M.A. S.p.A., respingendo la domanda attore a e condannando le parti attrici al pagamento delle spese di causa.

Il Giudice di primo grado rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta da R.U., marito, e L. e A.U., figli, contro B. S.p.A., F.Z., M.A. S.p.A., danni conseguenti alla morte di V.V., investita dal trattore stradale e semirimorchio di proprietà della B., guidato dallo Z. e assicurato con la Milano, mentre il 1 febbraio 2008 attraversava a piedi la via 4 novembre a Quarrata. Premesso l’indirizzo consolidato della Cassazione in materia di investimento di pedone, riteneva che l’attraversamento posto in essere dalla vittima, con le modalità risultanti dalle deposizioni testimoniali e dallo stato dei luoghi, era connotato da così elevato grado di imprudenza da rendere il successivo investimento non prevedibile né evitabile. Motivava in particolare come segue: “il resoconto lineare e preciso fornito dalla P. consente di ritenere provato: che la V. abbia iniziato l’attraversamento quando il semaforo era ancora rosso per la trattrice; che l’ha eseguito transitando davanti alla motrice; che l’investimento sia avvenuto in un arco temporale pressoché istantaneo essendo stata la vittima attinta quando aveva superato la metà del fronte della motrice, al primo scatto del mezzo, si dà per dell’equilibrio e ricadere in avanti.”. Motivata in particolare la impossibilità di ravvisare in capo all’autista, il quale aveva dichiarato di avere visto la V. ferma sulla destra della strada, quella responsabilità individuata dalla Corte di Cassazione con riferimento alla “ragionevole prevedibilità del contegno anomalo”: deponevano in senso contrario l’avanzata età della vittima, che avrebbe dovuto più verosimilmente portarla ad adottare un contegno massimamente prudenziale, e l’assenza di circostanze di tempo e di luogo tali da rendere ipotizzabile l’attraversamento. Così concludeva: “non avendo avuto quindi il conducente la benché minima percezione dell’inizio dell’ attraversamento da parte della V., allo stesso non può essere ascritta la violazione del citato Art. 191, secondo comma CdS.”. Rilevava inoltre che in ragione delle caratteristiche del trattore stradale ed in particolare della posizione assai elevata della cabina di guida rispetto al piano stradale risultava preclusa al relativo conducente la visione di quanto ricompreso nella cosiddetta zona d’ombra, come emergente dalla relazione di consulenza tecnica disposta dalla procura della Repubblica.

Proponevano appello i familiari della vittima, ritenendo che il giudice di primo grado avesse erroneamente interpretato le risultanze istruttorie:

1-il giudice aveva respinto la domanda nonostante avesse riconosciuto che il pedone aveva cominciato l’attraversamento quando il camion era fermo al semaforo rosso. Poiché era anche risultato che l’investimento era avvenuto quando la V. si trovava a 35 cm di distanza dalla striscia di mezzeria e quindi ad attraversamento della carreggiata impegnata dal trattore, quasi ultimato, si doveva concludere che la manovra di attraversamento era in essere da diversi secondi ed iniziata quando l’impianto semaforico proiettava per il conducente luce rossa. Il pedone pertanto godeva del diritto di precedenza. Inoltre, a tenore di giurisprudenza costante, la prova che il pedone avesse attraversato improvvisamente la strada o comunque la violazione dell’articolo 190 del codice della strada era ritenuto elemento insufficiente ad esonerare il conducente della responsabilità di cui all’articolo 2054 c.c., dovendo questi dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e d’essersi trovato nell’effettiva impossibilità di evitare l’incidente.

2 -alla condotta imprudente ed imprevedibile del pedone, doveva corrispondere un comportamento oculato prudente e diligente del conducente. Egli doveva vigilare al fine di avvistare il pedone per porre in essere gli accorgimenti necessari onde prevenire il rischio dell’investimento.

3 -applicando i due principi sopra riferiti alla fattispecie, la responsabilità del conducente del trattore doveva considerarsi esclusiva o quantomeno prevalente.

3 a-Da una parte non era vero che la V. avesse tenuto una condotta estremamente pericolosa: essa aveva iniziato l’attraversamento in strada con assenza di segnaletica orizzontale, con semaforo rosso per il conducente. Fra l’altro era stata avvistata da conducente, nè costituiva elemento a suo carico l’andatura lenta e claudicante: anzi l’articolo 191, 3 comma C.d. S. Impone al conducente di fermarsi all’attraversamento di persona invalida o con ridotte capacità motorie.

3 b- Dall’altra non era condivisibile la tesi del giudice di primo grado, relativo al fatto che il conducente non avrebbe avuto né poteva avere la percezione della figura della V.. Essa si basava sulla perizia svolta dal perito della procura. Tuttavia il CTU non aveva affatto escluso che l’autista potesse percepire visibilmente la presenza del pedone, ma aveva solo affermato in via teorica che egli poteva oggettivamente non avere visto: ciò non costituiva elemento sufficiente per ritenere raggiunta nella specie la prova liberatoria richiesta dall’art. 2054, primo comma c.c. In ogni caso sul punto la perizia era inattendibile, non avendo acquisito una serie di dati oggettivi, quale la distanza del pedone dalla trattrice, l’altezza del conducente del veicolo e l’altezza del pedone. In primo luogo Z. aveva riferito di avere visto la V. sulla destra della strada; anche in condizione di non visibilità egli avrebbe dovuto quindi prima di ripartire accertarsi che davanti a lui non vi fossero pedoni. Non era pertanto solo assente la prova che il conducente avesse prestato dovuta attenzione, ma anzi, vi era la prova della sua scarsa attenzione: i testi avevano infatti riferito che la V. aveva urlato e sollevato il braccio, quando il mezzo era ripartito. Tale circostanza non doveva provare che il conducente poteva arrestare il mezzo dopo avere visto il bastone, ma che il conducente era disattento, come dimostrava il fatto che dopo l’investimento il mezzo aveva proseguito la corsa per circa 10 m.

4 -impugnava il capo della sentenza relativa alla regolamentazione delle spese di lite, quantomeno da compensarsi.

Si costituivano B. S.p.A. e F.Z.. Esponevano che a loro parere erano assenti profili di responsabilità e colpa a carico di F.Z.: egli attesi i modi e i tempi dell’attraversamento, non era stato in grado di percepirne l’inizio e decorso, né poteva prevedere la condotta del pedone, posto fermo al di fuori della carreggiata lungo il marciapiede sul lato destro. L’argomento relativo all’assenza di strisce pedonali era solo impressivo, essendovi un semaforo a breve distanza che regolava anche l’attraversamento pedonale. Quanto al danno, il solo ipotizzabile era il danno da perdita parentale. Esisteva copertura assicurativa da parte di M.A..

Si costituiva U.S.A. S.p.A. già denominata F.S. spa (incorporante M.A. spa) la quale esponeva:

1 -Le risultanze istruttorie evidenziavano che l’investimento si era verificato per fatto e colpa esclusivi della vittima dell’incidente, e che nessun addebito poteva essere mosso all’autista, che nulla avrebbe potuto fare per evitare di investire il pedone che aveva cominciato l’attraversamento davanti al ridosso della cabina di guida proprio nell’istante in cui il semaforo diventava verde. Assumeva valenza fondamentale la circostanza che la signora era passata a ridosso della cabina di guida della motrice sbucando da dietro il camion: camminava cioè lungo la fiancata destra della motrice, nella stessa direzione di questo, dopodiché per attraversare aveva svoltato a sinistra mantenendosi rasente al veicolo. Il fatto escludeva che il conducente del mezzo pesante potesse prevedere la sua intenzione. Fondamentale sul punto era la deposizione della teste M.. Priva di fondamento era anche la censura relativa alla condanna al pagamento delle spese legali.

La Corte di Appello ammetteva lo svolgimento di CTU cinematica che veniva effettivamente depositata in data 12 febbraio 2015.

Le parti concludevano come in atti alla udienza dell’8 luglio 2015, con concessione dei termini di cui all’Art. 190 c.p.c..

Motivi della decisione

L’appello proposto da U.R. (marito) U.L. e U.A. (figli) contro la sentenza del Tribunale di Pistoia 984-2013, che ha respinto la domanda di risarcimento danni proposta contro F.Z. (conducente), B. (proprietaria del mezzo) e M.A. spa (assicuratrice del mezzo), danni conseguenti all’incidente mortale occorso a V.V. in Quarrata il 1.2.2008, deve essere accolto.

Parte appellante appunta correttamente la critica alla decisione, sulla assenza di prove che il comportamento del pedone avesse integrato quel comportamento repentino ed imprevedibile richiesto dalla giurisprudenza per superare la presunzione di colpa di cui all’art. 2054 I comma c.c.

Infatti la giurisprudenza costantemente richiede per la interruzione del nesso eziologico, la inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento. Sul punto da ultimo v. Cass. civ. 19/06/2015, n. 12721: “In tema di investimento di pedone, il comportamento di quest’ultimo è suscettibile di assumere una efficienza causale esclusiva dell’evento dannoso ove, per la sua repentinità, metta il conducente del veicolo investitore nella oggettiva impossibilità di evitare l’incidente.”.

Né il fatto di avere attraversato (come nel caso concreto) aldifuori delle strisce pedonali esclude di per sè la responsabilità del guidatore: Cass. civ. Sez. III, 18/11/2014, n. 24472: “In tema di investimento pedonale, la mera violazione, da parte del pedone, dell’obbligo di concedere la precedenza ai veicoli in transito quando attraversi la strada al di fuori dei passaggi pedonali, non basta di per sé ad escludere in toto la colpa del conducente.”

La Corte di Appello di Firenze ha già avuto modo di affermare che” In caso di investimento di un pedone da parte di un automobilista opera la presunzione di colpa di cui all’art. 2054, comma 1, c.c., di talché spetta all’automobilista fornire la prova liberatoria che l’improvvisa e imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l’evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un’idonea manovra di emergenza.”: App. Firenze, 12/02/2013.

Tanto premesso, nel caso di specie parte appellante non ha fornito la prova positiva che il proprio assicurato abbia tenuto in occasione del sinistro una condotta di guida regolare ed ossequiosa delle regole di comune prudenza e che l’incidente, come viceversa ritenuto dal Giudice di I grado, sia da imputarsi unicamente alla condotta anomala del pedone che, presentando i caratteri dell’imprevedibilità ed inevitabilità, abbia assunto il rilievo di causa esclusiva dell’evento dannoso.

Questi i dati desumibili dal rapporto, dalle testimonianze e dalla ctu espletata in II grado.

La V. ha effettuato l’attraversamento della via IV novembre in Quarrata a distanza di 13 metri dal semaforo che regolava l’attraversamento pedonale (rapporto polizia stradale; 18 secondo la ricostruzione del consulente) mentre il semaforo era per lei verde. Infatti il trattore si trovava fermo al rosso incolonnato dietro due vetture. Esso è ripartito quando il semaforo è diventato per lui verde, mentre la V. aveva quasi attraversato tutta la carreggiata di pertinenza del trattore: infatti è stata investita dalla ruota anteriore sinistra dell’autoarticolato, in un punto posto alla distanza di cm 35 dalla striscia di mezzeria ( v. ctu ).

La situazione dei luoghi era di piena visibilità trattandosi di ora diurna.

La V., all’atto del ripresa del cammino da parte del trattorista ha gridato (teste M.) e ha alzato il braccio col bastone (teste P.). Trattavasi di signora di una certa altezza: misurava infatti m. 1,70.

Il trattorista si era accorto della signora secondo le sue stesse dichiarazioni:” ho notato una signora ferma sulla destra della strada La signora però non era certamente ferma, se poi ha iniziato e quasi portato a termine l’attraversamento, e come si desume dalla testimonianza M., che si trovava nella strada posta a perpendicolo colla strada percorsa dal veicolo: “ho visto dall’altra parte della strada una signora che ha svoltato davanti al camion che in quel momento è partito… “. Quindi il trattorista ha superato la V. che stava camminando, e che poi ha iniziato l’attraversamento svoltando davanti alla cabina.

Appare evidente che quindi egli non abbia seguito il percorso che ella stava facendo pur avendola avvistata, né ha sentito le urla (che pure sono state percepite dalla teste M. ) né ha visto la signora alzare il bastone ( teste P. ).

Assume parte appellante che il conducente non poteva vedere il pedone perché camminava nella zona d’ombra. La ctu svolta soprattutto sulla ricostruzione di tale particolare aspetto, tuttavia non ha consentito di acclarare che la V. non poteva essere vista perché transitava nel c.d. cono d’ombra. Il ctu ricostruisce la esistenza di due zone ( a destra e di fronte ) nelle quali il pedone non era visibile , ma ha così concluso ” non esistono elementi oggettivi che possano indicare quale fosse la traiettoria percorsa effettivamente dalla vittima . “Ancora egli afferma… “se la V. avesse sollevato le braccia ed il bastone oltre la propria testa sarebbe stata avvistata dal conducente del trattore stradale anche se presente nella zona cieca… “.

In definitiva, a fronte della percezione da parte del conducente di una persona anziana che percorreva il marciapiede al lato destro, e che poi ha attraversato quasi per intero la carreggiata con il veicolo fermo perché il semaforo proiettava verde nella di lei direzione, che ha poi urlato e sollevato il bastone, si ha la carenza di prova del fatto imprevedibile costituito dalla percorrenza per intero da parte del pedone di spazi di non avvistabilità da parte del guidatore.

È pertanto irrilevante a tale fine che la V. abbia operato in maniera non prudente attraversando tra veicoli fermi in procinto di mettersi in moto, con passo claudicante ( alla stessa certamente noto ) , perché il guidatore che subisce l’onere probatorio di cui all’art. 2054 I comma c.c. ( prova di avere fatto tutto quanto possibile per evitare il danno ) non ha fornito tale prova non ha cioè fornito la prova della non prevedibilità dell’evento ( per avere visto la signora marciante sul lato destro, non avere sentito le grida e visto il bastone alzato) e la non evitabilità ( carenza della prova che la V. avesse impegnato solo zone cieche per il guidatore).

L’appello merita quindi integrale accoglimento con conseguente condanna delle parti convenute attuali appellate in solido al risarcimento dei danni da c.d. lutto parentale ( non avendo le parti insistito su altre voci di danno ) a marito e figli della defunta, che, alla stregua della tabelle di liquidazione redatte dal Tribunale di Milano, in assenza di particolari indici di personalizzazione, in Euro 163.990,00 per ciascuno al valore attuale; somma incrementata degli interessi legali sulla somma previamente devalutata alla data del sinistro e successivamente incrementata di interessi sulla somma annualmente rivalutata secondo l’indice FOI dell’Istat, sino alla pubblicazione della sentenza.

La soccombenza delle parti convenute/appellate comporta condanna alle spese di lite dei 2 gradi di giudizio liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

In accoglimento dell’appello proposto da U.R.U.L. e U.A. avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 984/2013, che integralmente riforma,

condanna in solido tra di loro B. Spa F.Z. e U.A. spa spa al pagamento in favore di U.R., U.A. e U.L. della somma di Euro 163.990,00 per ciascuno, somma incrementata degli interessi legali sulla somma previamente devalutata alla data del sinistro e successivamente incrementata di interessi sulla somma annualmente rivalutata secondo l’indice FOI dell’Istat, sino alla pubblicazione della sentenza.

Condanna in solido tra di loro B. Spa F.Z. e U.A. spa al pagamento in favore di U.R., U.A. e U.L. delle spese di giudizio di entrambi i gradi che liquida per ciascuna parte processuale per il I grado in Euro 20.250 per onorari , e per il II grado in Euro 17.628,00 per onorari oltre rimborso forfetario IVA e CAP di legge.

Conclusione

Così deciso in Firenze, il 30 ottobre 2015.

Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2016.

 

 

Originally posted 2021-08-09 18:59:12.

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