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  1. Corte- “nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l’omessa denuncia dell’accaduto all’autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell’art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada;

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AVVOCATO SERGIO ARMAROLI

PER GRAVI INCIDENTI MORTALI O CON GRAVI FERITI 335 8174816

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nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato l’obbligo risarcitorio sorge non soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga nell’immediatezza del fatto, ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive, da valutare caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima.

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Col primo motivo, il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all’art. 19 legge 990/1969, I comma lettera a, … all’art. 2054 c.c., agli artt. 113 e 116 c.p.c”.

Assume l’E. che l’art. 19, comma 1, lett. a) della 1., n. 990/1969 non impone al danneggiato dalla circolazione di un veicolo rimasto sconosciuto alcun onere di presentare querela o denuncia contro ignoti né di attendere l’esito negativo delle indagini prima di agire nei confronti dell’impresa designata, ma solo di dare la prova, ex art. 2697 c.c., del fatto generatore del danno e della imputabilità di esso alla condotta colposa o dolosa del veicolo investitore.

Col secondo motivo (che deduce “omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze processuali”), il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia correttamente valutato le risultanze processuali dalle quali emergeva -per un verso- che due testimoni avevano riferito sulle modalità del sinistro e sul fatto che il veicolo investitore si era allontanato subito dopo l’incidente e -per altro verso- che il referto del Pronto Soccorso era stato consegnato ai Carabinieri per il successivo inoltro all’autorità giudiziaria (fatto comprovato, fino a querela di falso, dal verbale del Pronto Soccorso che ne dava atto).

 

. E’ noto che -secondo l’orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte- “nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l’omessa denuncia dell’accaduto all’autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell’art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada; allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz’altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell’effettivo avveramento del sinistro” (Cass. n. 20066/2013; cfr. anche Cass. n. 18532/2007 e Cass. n. 23434/2014).

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Corte di Cassazione Sezione 3 Civile – Sentenza del 3 settembre 2007, n. 18532

Circolazione stradale – Sinistro stradale – Danno prodotto da veicolo non identificato – Risarcimento a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada – Sussistenza – Omessa denuncia o querela contro ignoti – Irrilevanza.
 
L’omessa denuncia all’autorità non è sufficiente a escludere che il danno sia stato prodotto da veicolo non identificato, così come l’intervenuta denuncia o querela contro ignoti non basta in sé a dimostrare che tanto sia senz’altro accaduto. Entrambe le circostanze vanno, invece, verificate caso per caso tenendo conto delle peculiarità della fattispecie concreta. Né alla denuncia né alla sua omissione, è possibile assegnare efficacia probatoria automatica. La possibilità di beneficiare del Fondo di garanzia previsto dall’ articolo 19 comma 1, lettera a), della legge 990/1969 deve essere, dunque, dimostrata con gli ordinari mezzi probatori. 

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile – Sentenza del 18 novembre 2005, n. 24449

Assicurazione – Veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) – Risarcimento del danno – Fondo di garanzia per le vittime della strada – In genere – Sinistro causato da veicolo o natante non identificato – Onere probatorio del danneggiato – Contenuto ed estensione – Fattispecie.
 
In caso di azione diretta proposta, ai sensi dell’art. 19 legge n. 990 del 1969 nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato ma per il quale vi è obbligo di assicurazione, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere «tracce ambientali» o di «dichiarazioni orali», non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto. (Nell’affermare il suindicato principio la S.C. ha cassato la sentenza dei giudici di merito di rigetto della domanda di risarcimento proposta da persona che, mentre era intenta a scendere dal marciapiedi, era stata investita da autovettura procedente in retromarcia, e, caduta per terra in conseguenza dell’urto, non era riuscita – stante anche l’ora notturna – ad annotarne il numero di targa, né aveva successivamente sporto per tale fatto querela contro ignoti. Nel porre in rilievo che la norma citata prevede, alla lett. a), una situazione di mero fatto implicante l’esistenza del sinistro come fatto storico, e nel sottolineare le circostanze che avevano nel caso concreto impedito al danneggiato di identificare il veicolo, la S.C. ha osservato come, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell’incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione “eccessivo” rispetto alle sue “risorse”, che finisca con il trasformarlo “in un investigatore privato o necessariamente in un querelante”).

 Alla luce di tale orientamento, cui deve darsi continuità, non risultano corrette le affermazioni del giudice di appello laddove ha considerato la presentazione della querela come “adempimento indispensabile” ed ha escluso che, in difetto di querela, l’attore avesse fornito la prova che il veicolo investitore era rimasto sconosciuto, prescindendo del tutto dalle contenuto delle acquisite dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro e sul repentino allontanamento del veicolo investitore.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

<…>

ha pronunciato la seguente:

sentenza

Svolgimento del processo

U.E. convenne in giudizio la Generali Assicurazioni s.p.a. -quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della Strada- per ottenere il risarcimento dei danni da lui subiti a causa di un incidente stradale provocato da una vettura rimasta non identificata.

Il Giudice di Pace di Ottaviano respinse la domanda.

Il Tribunale di Nola ha rigettato l’appello sul rilievo che l’appellante non aveva fornito la prova che il veicolo fosse rimasto sconosciuto, in difetto di denuncia del fatto ai competenti organi di polizia; inoltre, in accoglimento dell’appello incidentale della compagnia assicuratrice, ha condannato l’E. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Ricorre per cassazione l’E. affidandosi a due motivi illustrati da memoria; resiste l’intimata a mezzo di controricorso.

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Motivi della decisione

  1. I1 Tribunale ha affermato che, “pur avendo l’attore … assolto all’onere sul medesimo gravante di provare
    malasanita'

    malasanita’

    che il sinistro si è verificato per la condotta colposa o dolosa del conducente dell’altro veicolo, non ha, tuttavia, fornito la prova che quest’ultimo sia rimasto sconosciuto”; ha precisato, al riguardo, che, per ritenere fornita tale prova. è “necessario e sufficiente che il danneggiato abbia denunziato il fatto agli organi a ciò preposti e che, dopo la denuncia dell’incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute da queste o disposte dall’autorità giudiziaria, per l’identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo”; ciò premesso, ha rilevato che era incontestato che il danneggiato non aveva provveduto a sporgere querela e, per altro verso, che non erano emerse eventuali patologie, riconducibili al sinistro, che gli avessero impedito “di assolvere a tale minimo onere di diligenza”.

Quanto alle spese di lite, ha rilevato che il primo giudice non aveva motivato in ordine ai “giusti motivi” di compensazione e che doveva applicarsi il criterio della soccombenza.

  1. Col primo motivo, il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all’art. 19 legge 990/1969, I comma lettera a, … all’art. 2054 c.c., agli artt. 113 e 116 c.p.c”.

Assume l’E. che l’art. 19, comma 1, lett. a) della 1., n. 990/1969 non impone al danneggiato dalla circolazione di un veicolo rimasto sconosciuto alcun onere di presentare querela o denuncia contro ignoti né di attendere l’esito negativo delle indagini prima di agire nei confronti dell’impresa designata, ma solo di dare la prova, ex art. 2697 c.c., del fatto generatore del danno e della imputabilità di esso alla condotta colposa o dolosa del veicolo investitore.

Col secondo motivo (che deduce “omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze processuali”), il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia correttamente valutato le risultanze processuali dalle quali emergeva -per un verso- che due testimoni avevano riferito sulle modalità del sinistro e sul fatto che il veicolo investitore si era allontanato subito dopo l’incidente e -per altro verso- che il referto del Pronto Soccorso era stato consegnato ai Carabinieri per il successivo inoltro all’autorità giudiziaria (fatto comprovato, fino a querela di falso, dal verbale del Pronto Soccorso che ne dava atto).

  1. I motivi -che possono essere esaminati congiuntamente per l’evidente connessione- sono fondati nella parte in cui censurano l’automatismo con cui il Tribunale ha finito per far conseguire all’omessa presentazione della querela il mancato assolvimento dell’onere probatorio circa l’imputabilità del sinistro ad un veicolo rimasto sconosciuto.

3.1. E’ noto che -secondo l’orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte- “nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l’omessa denuncia dell’accaduto all’autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell’art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada; allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz’altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell’effettivo avveramento del sinistro” (Cass. n. 20066/2013; cfr. anche Cass. n. 18532/2007 e Cass. n. 23434/2014).

3.2. Alla luce di tale orientamento, cui deve darsi continuità, non risultano corrette le affermazioni del giudice di appello laddove ha considerato la presentazione della querela come “adempimento indispensabile” ed ha escluso che, in difetto di querela, l’attore avesse fornito la prova che il veicolo investitore era rimasto sconosciuto, prescindendo del tutto dalle contenuto delle acquisite dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro e sul repentino allontanamento del veicolo investitore.

Ribadito, infatti, che “la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio” (Cass. n. 9939/2012), deve sottolinearsi che l’accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l’oggetto dell’indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà -ovviamente- tener conto delle modalità con cui, fin dall’inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda.

Ciò premesso, deve rilevarsi che la sentenza non ha dato alcun conto delle dichiarazioni rese dai testi SSS e TTT, che -alla luce dei sopra richiamati principi di diritto- non avrebbero potuto essere escluse a priori dagli elementi utilizzabili dal giudice di merito per pervenire ad una motivata conclusione circa la veridicità dell’assunto attoreo: a fronte dell’omesso esame di circostanze astrattamente idonee ad assumere una valenza decisoria, deve dunque ritenersi fondata anche la censura relativa al vizio motivazionale.

Giova peraltro chiarire -riportando le stesse espressioni usate da Cass. n. 20066/2013- che “non si intende con questo vincolare in alcun modo il giudice del merito a deposizioni testimoniali che ritenga inattendibili, né precludergli di attribuire determinante rilievo anche all’omessa denuncia ed a quanto dichiarato dalla vittima subito dopo i fatti … ma non è consentito fondare sostanzialmente la decisione sulla valenza astratta della omessa denuncia o querela”, omettendo di dar conto (anche al solo fine di escluderne l’attendibilità) di dichiarazioni testimoniali astrattamente idonee a orientare verso una decisione di segno opposto.

  1. La sentenza va dunque cassata, con rinvio al Tribunale di Nota, che rivaluterà il merito nel rispetto dei sopra richiamati principi di diritto e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altro giudice del Tribunale di Nola.

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