PESCARA, TERAMO CHIETI VITTIME DELLA STRADA RISARCIMENTO DANNI AVVOCATO BOLOGNA

 

INCIDENTE MORTALE RISARCIMENTO AI PARENTI FIRENZE, AREZZO, GROSSETO, LIVORNO, LUCCA, PISA, PISTOIA, PRATO, SIENA.

INCIDENTE MORTALE RISARCIMENTO AI PARENTI FIRENZE, AREZZO, GROSSETO, LIVORNO, LUCCA, PISA, PISTOIA, PRATO, SIENA.

 

AS10 

 

INCIDENTE MORTALE, INCIDENTE GRAVE LESIONE, INCIDENTE GRAVI FERITI BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA RIMINI 

Massimali

L’intervento del Fondo per i casi indicati di seguito, è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro (dall’11 giugno 2012 € 5.000.000,00 per danni a persona per sinistro, € 1.000.000,00 per danni a cose per sinistro; precedentemente, a far data dall’11 dicembre 2009, € 2.500.000,00 per danni a persona per sinistro ed € 500.000,00 per danni a cose per sinistro) cfr. art. 128 del D.lgs. n. 209/2005

Tipologie di sinistri

  • Ipotesi A – veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona)
  • Ipotesi B – veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest’ultimi, di Euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente) Ipotesi C – veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa.
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VITTIME STRADA PIRATI STRADA FONDO VITTIME DELLA STRADA AVVOCATO PER RISARCIMENTO VICENZA-TREVISO BOLOGNA –RAVENNA RIMINI
  • In Sebbene il Fondo di garanzia per le vittime della strada sopporti il peso finale dei risarcimenti pagati agli aventi diritto, salvo casi eccezionali esso non assume alcuna obbligazione diretta nei confronti di questi ultimi. L’impresa designata e’ il vero soggetto passivo del rapporto sostanziale con il danneggiato. Per effetto dell’atto di designazione e del verificarsi del sinistro, essa acquista la qualita’ di soggetto passivo sia dell’azione risarcitoria, sia dell’azione esecutiva (Sez. 3, Sentenza n. 16798 del 20/06/2008, Rv. 603834).

L’impresa designata non e’ quindi un rappresentante del Fondo, ne’ quando risarcisce la vittima adempie una obbligazione altrui: essa paga in nome proprio il debito proprio, sebbene tale pagamento avvenga nell’interesse del Fondo, il quale pertanto e’ tenuto a rifonderne l’importo all’impresa designata (articolo 286, comma 2, COD. ASS.).

L’impresa designata e’, in definitiva, un mandatario ex lege senza rappresentanza, ex articolo 1705 c.c., e l’obbligo di rimborso a carico del Fondo non e’ che una applicazione particolare del generale principio di cui agli articoli 1719 e 1720 c.c..

1.3. Pertanto l’affermazione secondo cui l’impresa designata starebbe in giudizio “non in nome proprio”, deve ritenersi tamquam non esset: il potere di agire “in nome” altrui consiste infatti nella possibilita’ di compiere atti giuridici con effetti diretti nella sfera giuridica del rappresentato, il che non avviene mai con riferimento all’attivita’ dell’impresa designata: questa e’ infatti obbligata in proprio (e non in nome altrui) nei confronti della vittima; e’ la sola legittimata passiva rispetto all’azione del danneggiato (articolo 287, comma 3, cod. ass.); infine la sentenza eventualmente ottenuta dalla vittima nei confronti dell’impresa designata non potrebbe mai essere messa in esecuzione nei confronti del Fondo. Tutto cio’ palesa che l’impresa designata agisce si’ “per conto”, ma non “in nome” del Fondo: ne e’ una mandataria, non un rappresentante.

INCIDENTE MORTALE RISARCIMENTO AI PARENTI FIRENZE, AREZZO, GROSSETO, LIVORNO, LUCCA, PISA, PISTOIA, PRATO, SIENA.

INCIDENTE MORTALE RISARCIMENTO AI PARENTI FIRENZE, AREZZO, GROSSETO, LIVORNO, LUCCA, PISA, PISTOIA, PRATO, SIENA.

 

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 13 gennaio 2015, n. 274

 

AS11

 

PESCARA, TERAMO CHIETI VITTIME DELA STRADA RISARCIMENTO DANNI AVVOCATO BOLOGNA

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti pro tempore Dott. (OMISSIS) e Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

INAIL (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 595/2010 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 13/01/2011 R.G.N. 671/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/2014 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI MAURIZIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso p.q.r..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

  • Nel 2007 la sig.a (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Trieste l’INAIL e la (OMISSIS) s.p.a. (d’ora innanzi, per brevita’, “la (OMISSIS)”), nella sua qualita’ di impresa designata per conto del Fondo di garanzie vittime della strada, ex Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 19, esponendo che:

– il (OMISSIS) era stata investita da un autoveicolo mentre attraversava la strada su un passaggio zebrato;

– il conducente del veicolo investitore non pote’ essere identificato, perche’ si allontano’ dopo il fatto.

Chiese pertanto la condanna della societa’ convenuta al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’investimento.

Preciso’ che l’Inail venne convenuto affinche’ le statuizioni del Tribunale fossero anche ad esso opponibili.

L’Inail si costitui’, aderendo alla domanda attorea e formulando domanda di surrogazione ex articolo 1916 c.c. nei confronti della (OMISSIS).

La (OMISSIS) s.p.a. si costitui’ eccependo la prescrizione del diritto vantato dall’attrice; l’insussistenza della propria obbligazione e comunque l’esageratezza delle pretese attoree sul piano del quantum.

  • Con sentenza 2.7.2010 il Tribunale di Trieste rigetto’ la domanda.
  • La sentenza venne impugnata in via principale da (OMISSIS), ed in via incidentale dall’Inail.

La Corte d’appello di Trieste, con sentenza 13.1.2011 n. 595, rigetto’ gli appelli.

Il giudice d’appello ritenne non esservi prova che la vittima venne a trovarsi, al momento del sinistro, nella impossibilita’ oggettiva di identificare il veicolo investitore. Cio’ sul presupposto che il conducente del veicolo investitore si fermo’, si accerto’ delle condizioni dell’investita, venne da questa rassicurato, e solo allora si allontano’.

  • La sentenza d’appello viene ora impugnata per cassazione dalla sig.ra (OMISSIS), sulla base di due motivi. Ha resistito la (OMISSIS) s.p.a. con controricorso. L’Inail non si e’ difeso in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

 

1.1. La societa’ controricorrente ha dichiarato nell’epigrafe del controricorso ed a pag. 3, penultimo capoverso, del medesimo, di avere conferito la procura al difensore e di essersi difesa nella presente sede e nei gradi di merito “non in proprio”, ma “in qualita’ d’impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada”.

In considerazione del ruolo di nomofilachia attribuito dall’articolo 65 ord. giud. a questa Corte, e per evitare dubbi di qualsiasi sorta anche eventualmente in sede esecutiva, che potrebbero essere indotti dalle suddette espressioni adottate dalla (OMISSIS) s.p.a., sara’ dunque bene ricordare alcuni concetti fondamentali in tema di assicurazione della r.c.a..

1.2. L’impresa designata di cui alla Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 19 (oggi abrogato e trasfuso nell’articolo 286 COD. ASS.) non e’ un rappresentante del Fondo di garanzia (che del resto non ha personalita’ giuridica), ne’ dell’ente che lo gestisce ( (OMISSIS) s.p.a.).

Sebbene il Fondo di garanzia per le vittime della strada sopporti il peso finale dei risarcimenti pagati agli aventi diritto, salvo casi eccezionali esso non assume alcuna obbligazione diretta nei confronti di questi ultimi. L’impresa designata e’ il vero soggetto passivo del rapporto sostanziale con il danneggiato. Per effetto dell’atto di designazione e del verificarsi del sinistro, essa acquista la qualita’ di soggetto passivo sia dell’azione risarcitoria, sia dell’azione esecutiva (Sez. 3, Sentenza n. 16798 del 20/06/2008, Rv. 603834).

L’impresa designata non e’ quindi un rappresentante del Fondo, ne’ quando risarcisce la vittima adempie una obbligazione altrui: essa paga in nome proprio il debito proprio, sebbene tale pagamento avvenga nell’interesse del Fondo, il quale pertanto e’ tenuto a rifonderne l’importo all’impresa designata (articolo 286, comma 2, COD. ASS.).

L’impresa designata e’, in definitiva, un mandatario ex lege senza rappresentanza, ex articolo 1705 c.c., e l’obbligo di rimborso a carico del Fondo non e’ che una applicazione particolare del generale principio di cui agli articoli 1719 e 1720 c.c..

1.3. Pertanto l’affermazione secondo cui l’impresa designata starebbe in giudizio “non in nome proprio”, deve ritenersi tamquam non esset: il potere di agire “in nome” altrui consiste infatti nella possibilita’ di compiere atti giuridici con effetti diretti nella sfera giuridica del rappresentato, il che non avviene mai con riferimento all’attivita’ dell’impresa designata: questa e’ infatti obbligata in proprio (e non in nome altrui) nei confronti della vittima; e’ la sola legittimata passiva rispetto all’azione del danneggiato (articolo 287, comma 3, cod. ass.); infine la sentenza eventualmente ottenuta dalla vittima nei confronti dell’impresa designata non potrebbe mai essere messa in esecuzione nei confronti del Fondo. Tutto cio’ palesa che l’impresa designata agisce si’ “per conto”, ma non “in nome” del Fondo: ne e’ una mandataria, non un rappresentante.

La conclusione di quanto esposto e’ che nel presente giudizio, e nell’eventuale fase esecutiva, la societa’ (OMISSIS) e’ e restera’ legittimata sempre “in proprio”. Del resto, a volere ragionare diversamente, l’atto difensivo depositato dall’impresa designata e dichiaratamente compiuto “non in nome proprio” dovrebbe dichiararsi inammissibile per difetto di legittimazione, posto che la suddetta impresa non ha e non puo’ dimostrare di avere alcuna legittimazione ad agire “in nome altrui”.

  • Il primo motivo di ricorso.

2.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Si assume violato la Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 19. Espone, al riguardo, che la Corte d’appello ha rigettato la domanda attorea, sul presupposto in iure che il conducente del veicolo investitore non si fosse dato alla fuga dopo il sinistro, ma si fosse fermato a sincerarsi delle condizioni della vittima (e solo dopo, rassicurato da quest’ultima, si sia allontanato). Secondo la Corte d’appello, pertanto, nel caso di sinistri causati da veicoli non potuti identificare la responsabilita’ dell’impresa designata e’ impegnata soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga: interpretazione non consentita dalla citata Legge, articolo 19.

2.2. Va preliminarmente rigettata l’eccezione con la quale la (OMISSIS) ha invocato l’inammissibilita’ del ricorso, sul presupposto che la ricorrente non avrebbe censurato le molteplici rationes decidendi poste dalla Corte d’appello a fondamento della propria decisione.

L’eccezione e’ infondata.

Si ha pluralita’ di rationes decidendi quando il giudice giustifica la propria decisione con plurime affermazioni in diritto; ovvero con l’accertamento di plurimi fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa attorea.

Nel caso di specie, la ratio decidendi adottata dalla Corte d’appello e’ stata una soltanto: la mancanza di prova che l’impossibilita’ di identificare l’investitore fu incolpevole.

Le ragioni con le quali la sentenza impugnata sorregge tale decisione (inattendibilita’ del testimone, non decisivita’ della documentazione medica, possibilita’ per la vittima di mandare a memoria la targa del veicolo investitore) non sono rationes decidendi, ma argomenti con i quali viene spiegata l’unica e sola ragione della decisione.

2.3. Nel merito il motivo e’ fondato.

La Corte d’appello ha correttamente affermato che la vittima d’un sinistro stradale causato da veicolo non identificato ha l’onere di provare l’incolpevole impossibilita’ di identificare il responsabile.

Quando, pero’, e’ passata a stabilire se tale prova fosse stata fornita, ha risposto negativamente, sul presupposto che “manca(va) la fuga del veicolo” (cosi’ la sentenza d’appello, pag. 6, ultimo capoverso), ovvero che “ai fini del presente giudizio (…) occorre dimostrare una fuga idonea a lasciare il veicolo sconosciuto” (ibidem, pag. 13, primo capoverso).

Questa affermazione e’ erronea in iure, per due ragioni.

2.4. La prima ragione e’ che la fuga del responsabile non e’ elemento costitutivo della fattispecie astratta prevista dalla Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 19, comma 1, lettera (a).

Tale norma accorda alla vittima d’un sinistro stradale il risarcimento del danno, ponendo a carico dell’impresa designata, quando il sinistro sia stato causato da un veicolo “non identificato”. Presupposti per l’applicazione di questa previsione sono due:

(a) che il veicolo responsabile del sinistro non sia stato individuato, e di conseguenza non sia stato possibile risalire alle generalita’ del proprietario;

(b) che cio’ sia accaduto senza colpa della vittima (Sez. 3, Sentenza n. 24449 del 18/11/2005, Rv. 587944).

La norma pertanto va letta come se dicesse risarcibili da parte dell’impresa designata i sinistri causati da veicoli non identificati, ne’ identificabili con l’uso dell’ordinaria diligenza.

2.5. La natura diligente o meno di qualsiasi condotta giuridicamente rilevante va compiuta alla stregua dei precetti dettati dell’articolo 1176 c.c.. Tale norma stabilisce che e’ negligente colui il quale tiene una condotta difforme da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto il bonus paterfamilias, ovvero la persona di normale avvedutezza e media istruzione e sensibilita’.

Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, pertanto, la responsabilita’ dell’impresa designata sorge allorche’ possa affermarsi che la vittima abbia tenuto una condotta negligente ai sensi dell’articolo 1176 c.c., cioe’ difforme da quella esigibile da qualunque altra persona normale nelle medesime circostanze.

Il relativo giudizio non va compiuto a priori, stabilendo quali siano le condotte dell’automobilista responsabile che giustificano la mancata identificazione, ma a posteriori, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

Affermare, pertanto, che l’applicabilita’ della Legge n. 990 del 1969, articolo 19 dipende dalla dimostrazione d’una fuga del responsabile costituisce falsa applicazione della norma, la quale non pone alcun limite in tal senso. La responsabilita’ dell’impresa designata potrebbe in teoria essere affermata anche in assenza d’una fuga immediata del responsabile (ad es., nel caso in cui questi fornisca alla vittima dati falsi; cfr. Sez. 3, Sentenza n. 15367 del 13/07/2011, Rv. 618653); cosi’ come, all’opposto, potrebbe essere negata anche in presenza d’una fuga immediata (ad es., nel caso in cui il responsabile, datosi immediatamente alla fuga, venga successivamente intercettato e fermato dalle forze dell’ordine, e di tale circostanza la vittima venga portata a conoscenza prima dell’inizio del giudizio risarcitorio). Quel che rileva dunque ai fini del sorgere dell’obbligazione a carico dell’impresa designata non e’ accertare se vi sia stata una fuga del responsabile, ma se il veicolo per qualsiasi ragione non sia stato identificato, e se vi sia stata una condotta diligente della vittima.

2.6. La seconda ragione per la quale l’affermazione della Corte d’appello e’ erronea in iure e’ che essa non e’ coerente con una interpretazione del quadro normativo conforme all’ordinamento comunitario.

L’intervento d’un organismo che indennizzi le vittime dei c.d. “pirati della strada”, presente nel nostro ordinamento sin dal 1969, e’ stata in seguito imposta al legislatore nazionale dall’articolo 1, comma 4, della Direttiva CE del Consiglio 30.12.1983, n. 84/5, c.d. “Seconda Direttiva r.c.a.” (oggi abrogato e trasfuso ad litteram nell’articolo 10, comma 1, della Direttiva 2009/103/CE, del 16.9.2009).

Il 6 Considerando della direttiva 84/5 spiega che scopo della previsione e’ quello di “garantire la vittima”.

Il principio secondo cui tutta la disciplina dell’assicurazione della r.c.a. e’ preordinata al conseguimento di apprestare la maggior tutela possibile alle vittime della strada costituisce oggi ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte, della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Che la tutela della vittima sia stata la finalita’ principale della Legge 24 dicembre 1969, n. 990 e’ stato affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui il sistema normativo stabilito con la Legge n. 990 del 1969, “ponendo in massimo rilievo la tutela del terzo danneggiato per eventi causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, persegue il raggiungimento delle maggiori garanzie patrimoniali in suo favore. A tale scopo (il legislatore) ha istituito l’assicurazione obbligatoria in materia, ponendo cosi’ la norma di ordine pubblico che ogni veicolo o natante deve essere assicurato; e cio’ in vista della realizzazione, nel settore, delle esigenze di solidarieta’ sociale cui l’articolo 2 Cost. ha conferito rilevanza costituzionale” (Corte cost., 29-03-1983, n. 77).

Questo principio e’ stato recepito dal diritto comunitario: esso e’ chiaramente affermato dal 2 , 12 e 14 Considerando della Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16.9.2009 (la quale, peraltro, non ha fatto che recepire le norme previgenti nell’ordinamento comunitario sin dal 1972); ed e’ stato piu’ volte ribadito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (ex permultis, Corte giustizia CE 28-03-1996, Bernaldez, in causa C-129/94, in motivazione; Corte Giustizia CE, sez. 1, 30 giugno 2005, Candolin, in causa C-537/03; Corte giustizia CE, sez. 3, 9 giugno 2011, Lavrador, in causa C-409/09, e Corte giustizia CE, sez. 2, 17 marzo 2011, Carvalho Ferreira Santos, in causa C-484/09).

Da questo principio di rilievo comunitario e costituzionale discendono ovviamente molte conseguenze nell’ordinamento interno, sostanziale e processuale: prima fra tutte l’obbligo per l’interprete, in caso di dubbio, di interpretare le norme di legge che disciplinano l’assicurazione r.c.a. in modo coerente con esso (principio vulneratus ante omnia reficiendus, sul quale si veda, da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 19963 del 30/08/2013, Rv. 627862).

2.7. Anche, pertanto, ad ammettere che la Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 19 fosse norma ambigua, la Corte d’appello aveva per cio’ solo l’obbligo di interpretarla in modo coerente col diritto comunitario e con il principio di tutela della vittima da esso sotteso. Avrebbe, per cio’, dovuto escludere che l’intervento dell’impresa designata esigesse necessariamente la presenza d’una fuga del responsabile, perche’ questa interpretazione avrebbe limitato fortemente il campo applicativo della norma, in contrasto con i principi di cui si e’ appena detto.

2.8. La sentenza, pertanto, va cassata in ossequio al seguente principio di diritto:

Nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato l’obbligo risarcitorio sorge non soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga nell’immediatezza del fatto, ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive, da valutare caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima.

  • Il secondo motivo di ricorso.

3.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.

Espone, al riguardo, che la Corte d’appello ha escluso l’indennizzabilita’ del danno da parte dell’impresa designata sul presupposto che la mancata identificazione del responsabile fu dovuta a negligenza della stessa vittima. Per pervenire a tale conclusione, tuttavia, la Corte d’appello avrebbe da un lato omesso di considerare la obiettive condizioni psicofisiche di turbamento in cui si trovava la vittima; dall’altro ha escluso l’attendibilita’ dell’unico testimone con motivazioni non logiche.

3.2. Il motivo e’ fondato.

La Corte d’appello ha ritenuto che la mancata identificazione del responsabile sia dipesa dalla negligenza della vittima. Per pervenire a questa conclusione, ha articolato il seguente ragionamento: (a) l’unico testimone escusso, pur attendibile quando riferisce del sinistro, e’ inattendibile quando riferisce della breve sosta dell’automobilista e dello stato confusionale della vittima, perche’ a questa legato da “solidarieta’”;

(b) anche se il responsabile sosto’ per pochi secondi sul luogo del sinistro, cio’ non avrebbe impedito alla vittima di memorizzare la targa od annotarla su un telefono (sic);

(c) fu la vittima, riferendo all’automobilista di star bene, a causare l’allontanamento del responsabile; la vittima avrebbe invece dovuto, alle domande dell’automobilista su come si sentisse, “fornire una risposta dubitativa o nessuna risposta”;

(d) non vi era la prova che al momento del fatto la vittima fosse in stato confusionale.

La motivazione appena riassunta e’ infirmata da sei vizi logici.

3.2.1. Il primo vizio logico della sentenza e’ la contraddittorieta’ nella valutazione della deposizione dell’unico testimone escusso, sig. (OMISSIS).

Secondo la Corte d’appello la deposizione da questi resa sarebbe “logicamente coerente e plausibile” nella parte in cui afferma che si verifico’ un sinistro (pag. 11); e tuttavia soggiunge che lo stesso testimone sarebbe “scarsamente attendibile” perche’ amico della vittima e avrebbe reso una deposizione “falsata da spirito di solidarieta’”.

Ora, non vi e’ dubbio che il giudice di merito possa ritenere un testimone totalmente attendibile, totalmente inattendibile, ovvero attendibile per alcune dichiarazioni, ed inattendibile per altre.

Quel che non puo’, invece, affermare e’ che un testimone abbia “scarsa credibilita’ soggettiva”, per poi ritenere “logicamente coerente e intrinsecamente plausibile” la sua deposizione. Infatti, ove il giudice di merito intenda scindere i contenuti della deposizione, credendo ad alcune parti di essa e non ad altre, ha il dovere di indicare le ragioni per le quali sia pervenuto a tale valutazione. Indicazione, nella specie, del tutto insufficiente.

3.2.2. Il secondo vizio di motivazione e’ la illogicita’ con le quali la Corte d’appello ha ritenuto inattendibile il testimone. Queste motivazioni sono tre:

(a) la vittima riferi’ il nome del testimone solo dopo 15 giorni dal sinistro (pag. 11);

(b) il testimone e’ un amico della vittima (ibidem);

(c) il testimone sarebbe “solidale” con la vittima (pag. 14).

A coronamento di queste tre affermazioni la Corte ha poi soggiunto che la deposizione andava comunque valutata con “attento scrupolo”.

Ciascuna di queste affermazioni e’ carente sul piano della coerenza logica.

La circostanza che la vittima abbia indicato agli organi di polizia il nome del testimone due settimane dopo il sinistro e’ irrilevante, perche’ non vi e’ al riguardo alcun onere a pena di decadenza.

La circostanza che il testimone fosse amico della vittima e’ anch’essa di per se’ irrilevante, in mancanza di elementi obiettivi di riscontro che svelassero la falsita’ della deposizione.

La circostanza che il testimone fosse “solidale” con la vittima, per come esposta in motivazione, costituisce una mera illazione, non potendosi sapere da quale atto, fatto o indizio la Corte d’appello l’abbia tratta.

E’ ben vero che l’inattendibilita’ d’un testimone puo’ essere desunta anche da indizi, ma questi devono avere comunque i caratteri dei cui all’articolo 2729 c.c. (gravita’, precisione, concordanza): mentre nel caso di specie il ritardo nell’indicazione alla polizia delle generalita’ del testimone e il rapporto di conoscenza tra questi e la parte sono elementi indiziari privi dei requisiti di gravita’ e precisione.

Un discorso a parte merita l’affermazione della Corte secondo cui la deposizione del testimone andrebbe valutata con “attento scrupolo”.

Non e’ chiaro se la Corte abbia usato questa espressione come clausola di stile, ovvero per sostenere che nelle cause promosse contro l’impresa designata ai sensi della Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 19 la valutazione delle prove debba avvenire con diverso e maggior rigore che nei casi ordinari.

Nel primo caso, la motivazione ovviamente sarebbe insufficiente a

sorreggere un giudizio di inattendibilita’: infatti qualsiasi deposizione testimoniale, qualsiasi prova critica o storica, ed anzi qualsiasi atto del processo va valutato dal giudicante con “attento scrupolo”. Sarebbe assurdo ritenere che, al di fuori delle cause che coinvolgano l’impresa designata, il giudicante potesse esaminare i testimoni con disattenta superficialita’. Nel secondo caso, la motivazione sarebbe gravemente illogica, oltre che sovvertitrice di alcune fondamentali regole processuali. La posizione della vittima di sinistri causati da un veicolo non identificato, infatti, e’ parificata dall’ordinamento a quella della vittima di qualsiasi altro sinistro causato da veicoli identificati: e cio’ sia sul piano sostanziale, sia sul piano processuale.

Tanto si’ desume dal gia’ ricordato 6 Considerando della Seconda Direttiva (Direttiva 84/5, come s’e’ detto oggi trasfusa nella Direttiva 2009/103), cosi’ come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea. La Corte di Lussemburgo, infatti, chiamata ad interpretare l’articolo 1, alinea 4, della suddetta Direttiva, disciplinate la posizione della vittima di sinistri causati da veicoli sconosciuti, ha affermato che “l’intenzione del legislatore comunitario era di conferire alle vittime di danni causati da autoveicoli non identificati (…) una tutela equivalente e avente la stessa efficacia di quella di cui beneficiano le vittime di danni causati da autoveicoli identificati e assicurati” (cosi’ Corte giustizia CE, sez. 5, 4 dicembre 2003, in causa C-63/01, Evans, p. 27 dei “Motivi della decisione”).

Sicche’, al cospetto d’una disciplina sovranazionale che intende garantire la parita’ di trattamento tra la vittima d’un sinistro causato da veicolo identificato, e quella d’un sinistro causato da veicolo non identificato, non e’ consentito al giudicante valutare le prove raccolte nel processo promosso dalla prima con minor rigore, rispetto a quanto faccia nel processo promosso dalla seconda.

3.2.3. Il terzo vizio logico della motivazione e’, ancora, la contraddittorieta’ e la illogicita’, nella parte in cui ha da un lato ammesso che il veicolo investitore si fermo’ “per lo spazio pur breve di pochi secondi” (pag. 12, primo capoverso), e dall’altro ha soggiunto che in quel breve lasso tempo la vittima avrebbe potuto “memorizzare la targa od annotarla sul cellulare”. Tale motivazione e’ illogica, perche’ contrasta con elementari nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza: quella secondo cui non e’ agevole mandare a memoria in pochi secondo una sequenza alfanumerica di sette cifre; quella secondo cui non tutti e non necessariamente possono avere un telefono con se’. Ma e’ anche contraddittoria, perche’ se davvero il veicolo sosto’ per “pochi secondi” nemmeno le semplici operazioni che la Corte d’appello pretende dalla vittima sarebbero state possibili.

3.2.4. Il quarto vizio della motivazione e’, ancora, l’illogicita’.

La Corte d’appello, per sostenere che la sig.a (OMISSIS) tenne una condotta negligente, ha articolato tra gli altri il seguente sillogismo:

(a) il conducente del veicolo si fermo’ dopo l’urto, e chiese alla donna investita come stesse;

(b) se la vittima avesse voluto avere piu’ agio per raccogliere la targa del veicolo, alla domanda “come sta?” avrebbe dovuto rispondere “male”; oppure avrebbe dovuto non rispondere; oppure ancora avrebbe dovuto tergiversare (cosi’, nella sostanza, la sentenza: pag. 12).

Questa motivazione e’ illogica perche’ travisa l’articolo 1176 c.c., e travisa l’articolo 1176 c.c. perche’ e’ illogica.

E’, infatti, obbligo giuridico del conducente che investa una persona arrestarsi e prestarle soccorso (sanzionato anche penalmente); per contro non e’ onere della persona investita escogitare artifizi per indurre l’investitore a fermarsi. La buona fede si’ presume, e la vittima d’un sinistro stradale non puo’ dunque dirsi negligente solo per non avere previsto che l’investitore si sarebbe potuto allontanare.

3.2.5. Il quinto vizio logico della motivazione e’ consistito nella valutazione parziale degli indizi.

La Corte d’appello ha escluso che al momento del sinistro la vittima fosse stata colta da un turbamento psichico tale da impedirle di rilevare la targa del veicolo investitore. In questo modo, pero’, la Corte di merito non ha considerato che non solo un trauma psichico, ma anche la semplice ambascia, o lo spavento, o l’irresolutezza provocata da un evento imprevisto possono avere inibito alla persona investita la prontezza di spirito di identificare l’investitore.

L’impossibilita’ incolpevole di identificazione infatti, per quanto detto, non consiste solo nell’incoscienza o nell’incapacita’ di intendere e di volere, ma puo’ consistere anche soltanto in una difficolta’ soggettiva legata al temperamento od al carattere. Sicche’ sarebbe stato onere del giudice di merito spiegare perche’ un investimento da parte di un autoveicolo, nella specie, avrebbe dovuto lasciare imperturbabile la vittima.

3.2.6. Il sesto vizio della motivazione e’ il piu’ grave: la violazione del canone logico della negazione.

Come noto, dati due enunciati “A” e “B”, essi si dicono legati dal rapporto di negazione logica se “A” e’ falso quando “B” sia vero, e viceversa.

La Corte d’appello, per rigettare la domanda attorea, ha cosi’ ragionato:

(a) dopo l’investimento la vittima dichiaro’ di star bene;

(b) se stava bene, poteva identificare la targa del veicolo investitore;

(c) ergo, il non averlo fatto e’ condotta negligente che esclude il diritto al risarcimento.

Dunque la Corte d’appello mostra di ritenere sussistente un vincolo di negazione logica tra il benessere della vittima e la negligenza: se stava bene poteva identificare; se stava male no.

Cosi’ argomentando, la sentenza impugnata ha stabilito un nesso di esclusione necessaria tra due concetti che tra loro non si escludevano affatto.

Infatti, poiche’ e’ la stessa corte ad ammettere che la vittima ha comunque documentato l’esistenza di lesioni personali, non poteva escludersi che i disturbi per la vittima fossero insorti, come non di rado accade, a distanza di qualche ora o qualche giorno dall’investimento.

In questo caso, ovviamente, nessuna responsabilita’ potrebbe addebitarsi a chi lasci andar via l’automobilista investitore, ritenendo senza colpa di star bene, perche’ i sintomi del trauma non si sono ancora manifestati.

Ne consegue che, a fronte d’una documentata lesione della salute, l’alternativa logica sarebbe dovuta essere:

– o la vittima al momento del fatto riteneva in buona fede di star bene; ed in questo caso, poiche’ le lesioni sono indubitabilmente emerse, la scelta della sig.a (OMISSIS) di consentire all’automobilista di allontanarsi non poteva ritenersi negligente;

– ovvero la vittima al momento del fatto stava effettivamente male; ed in questo caso il malessere doveva ritenersi una causa sufficiente ad escludere una sua negligenza per la mancata tempestiva identificazione del veicolo investitore.

3.3. La sentenza deve dunque essere cassata anche sotto questo profilo, con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, la quale nel riesaminare il caso sanera’ le mende motivazionali della sentenza impugnata, e quindi:

(a) ove ritenga di non dare credito all’unico testimone escusso, spieghera’ da quali circostanze abbia tratto tale convinzione, precisando per quali ragioni debbano ritenersi gravi, precise e concordanti;

(b) indichera’ da quali fonti di prova abbia tratto la convinzione che il responsabile sosto’ un tempo sufficiente per consentire alla vittima di memorizzare la targa del veicolo, e per quali ragioni le condizioni soggettive della vittima non le impedivano questa prontezza di spirito;

(c) evitera’ di ritenere in colpa la persona investita da un autoveicolo per il solo fatto di non aver adottato artifizi (ad es., rispondere “sto male” quando cio’ non sia vero) per trattenere sul luogo del fatto l’investitore, quando non aveva ragione per temere che si allontanasse;

(d) valutera’ se, alla luce della documentazione sanitaria, al momento del fatto la vittima possa avere ritenuto in buona fede di non avere bisogno di aiuto, per essere i sintomi manifestatisi in modo grave solo successivamente.

  • Le spese.

Le spese del giudizio di legittimita’ saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 3.

 

P.Q.M.

La Corte di cassazione:

– accoglie il ricorso, cassa e rinvia la causa alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione;

– rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

 

 

Legge n. 990 del 1969, articolo 19, comma 1, lettera a), non impone al danneggiato dalla circolazione di un veicolo rimasto sconosciuto alcun onere di presentare querela o denuncia contro ignoti ne’ di attendere l’esito negativo delle indagini prima di agire nei confronti dell’impresa designata, ma solo di dare la prova, ex articolo 2697 c.c., del fatto generatore del danno e della imputabilita’ di esso alla condotta colposa o dolosa del veicolo investitore.

 

FONDOSuprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 17 febbraio 2016, n. 3019

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23821/2012 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona della sua Procuratrice Speciale, Societa’ (OMISSIS) S.c.p.A., a mezzo dei suoi legali rappresentanti, Dott. (OMISSIS) e Dott. (OMISSIS), quali procuratori speciali di (OMISSIS) S.C.p.A., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2984/2011 del TRIBUNALE di NOLA, R.G.N. 10378/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2015 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo di ricorso assorbito il 2.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) convenne in giudizio la (OMISSIS) s.p.a. – quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della Strada – per ottenere il risarcimento dei danni da lui subiti a causa di un incidente stradale provocato da una vettura rimasta non identificata.

Il Giudice di Pace di Ottaviano respinse la domanda.

Il Tribunale di Nola ha rigettato l’appello sul rilievo che l’appellante non aveva fornito la prova che il veicolo fosse rimasto sconosciuto, in difetto di denuncia del fatto ai competenti organi di polizia; inoltre, in accoglimento dell’appello incidentale della compagnia assicuratrice, ha condannato l’ (OMISSIS) al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Ricorre per cassazione l’ (OMISSIS) affidandosi a due motivi illustrati da memoria; resiste l’intimata a mezzo di controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

  • Il Tribunale ha affermato che, “pur avendo l’attore … assolto all’onere sul medesimo gravante di provare che il sinistro si e’ verificato per la condotta colposa o dolosa del conducente dell’altro veicolo, non ha, tuttavia, fornito la prova che quest’ultimo sia rimasto sconosciuto”; ha precisato, al riguardo, che, per ritenere fornita tale prova, e’ “necessario e sufficiente che il danneggiato abbia denunziato il fatto agli organi a cio’ preposti e che, dopo la denuncia dell’incidente alle competenti autorita’ di polizia, le indagini compiute da queste o disposte dall’autorita’ giudiziaria, per l’identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo”; cio’ premesso, ha rilevato che era incontestato che il danneggiato non aveva provveduto a sporgere querela e, per altro verso, che non erano emerse eventuali patologie, riconducibili al sinistro, che gli avessero impedito “di assolvere a tale minimo onere di diligenza”.

Quanto alle spese di lite, ha rilevato che il primo giudice non aveva motivato in ordine ai “giusti motivi” di compensazione e che doveva applicarsi il criterio della soccombenza.

  • Col primo motivo, il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento alla Legge n. 990 del 1969, articolo 19, comma 1, lettera a, … all’articolo 2054 c.c., agli articoli 113 e 116 c.p.c.”.

Assume l’ (OMISSIS) che della Legge n. 990 del 1969, articolo 19, comma 1, lettera a), non impone al danneggiato dalla circolazione di un veicolo rimasto sconosciuto alcun onere di presentare querela o denuncia contro ignoti ne’ di attendere l’esito negativo delle indagini prima di agire nei confronti dell’impresa designata, ma solo di dare la prova, ex articolo 2697 c.c., del fatto generatore del danno e della imputabilita’ di esso alla condotta colposa o dolosa del veicolo investitore.

Col secondo motivo (che deduce “omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze processuali”), il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia correttamente valutato le risultanze processuali dalle quali emergeva – per un verso – che due testimoni avevano riferito sulle modalita’ del sinistro e sul fatto che il veicolo investitore si era allontanato subito dopo l’incidente e – per altro verso – che il referto del Pronto Soccorso era stato consegnato ai Carabinieri per il successivo inoltro all’autorita’ giudiziaria (fatto comprovato, fino a querela di falso, dal verbale del Pronto Soccorso che ne dava atto).

  • I motivi – che possono essere esaminati congiuntamente per l’evidente connessione – sono fondati nella parte in cui censurano l’automatismo con cui il Tribunale ha finito per far conseguire all’omessa presentazione della querela il mancato assolvimento dell’onere probatorio circa l’imputabilita’ del sinistro ad un veicolo rimasto sconosciuto.

3.1. E’ noto che – secondo l’orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte – “nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l’omessa denuncia dell’accaduto all’autorita’ di polizia od inquirente non e’ sufficiente, in se’, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi della Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 19, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada; allo stesso modo la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in se’ stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz’altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al piu’, costituire meri indizi dell’effettivo avveramento del sinistro” (Cass. n. 20066/2013; cfr. anche Cass. n. 18532/2007 e Cass. n. 23434/2014).

3.2. Alla luce di tale orientamento, cui deve darsi continuita’, non risultano corrette le affermazioni del giudice di appello laddove ha considerato la presentazione della querela come “adempimento indispensabile” ed ha escluso che, in difetto di querela, l’attore avesse fornito la prova che il veicolo investitore era rimasto sconosciuto, prescindendo del tutto dalle contenuto delle acquisite dichiarazioni testimoniali sulle modalita’ del sinistro e sul repentino allontanamento del veicolo investitore.

Ribadito, infatti, che “la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non e’ che un mero indizio” (Cass. n. 9939/2012), deve sottolinearsi che l’accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo e’ dunque l’oggetto dell’indagine demandata al giudice di merito, il quale potra’ – ovviamente – tener conto delle modalita’ con cui, fin dall’inizio, il sinistro e’ stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma cio’ dovra’ fare nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilita’ di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda.

Cio’ premesso, deve rilevarsi che la sentenza non ha dato alcun conto delle dichiarazioni rese dai testi (OMISSIS) e (OMISSIS), che – alla luce dei sopra richiamati principi di diritto – non avrebbero potuto essere escluse a priori dagli elementi utilizzabili dal giudice di merito per pervenire ad una motivata conclusione circa la veridicita’ dell’assunto attoreo: a fronte dell’omesso esame di circostanze astrattamente idonee ad assumere una valenza decisoria, deve dunque ritenersi fondata anche la censura relativa al vizio motivazionale.

Giova peraltro chiarire – riportando le stesse espressioni usate da Cass. n. 20066/2013 – che “non si intende con questo vincolare in alcun modo il giudice del merito a deposizioni testimoniali che ritenga inattendibili, ne’ precludergli di attribuire determinante rilievo anche all’omessa denuncia ed a quanto dichiarato dalla vittima subito dopo i fatti … ma non e’ consentito fondare sostanzialmente la decisione sulla valenza astratta della omessa denuncia o querela”, omettendo di dar conto (anche al solo fine di escluderne l’attendibilita’) di dichiarazioni testimoniali astrattamente idonee a orientare verso una decisione di segno opposto.

  • La sentenza va dunque cassata, con rinvio al Tribunale di Nola, che rivalutera’ il merito nel rispetto dei sopra richiamati principi di diritto e regolera’ anche le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altro giudice del Tribunale di Nola.

 

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