cropped-AVVOCATO-BOLOGNA-ESPERTO

PERUGIA 1 RISARCIMENTO TRIB PERUGIA 2 FIGLI MOGLIE INCIDENTE MORTALE : VELOCITA’ ECCESSIVA ART 2054 C

RISARCIMENTO 3 AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA

CHIAMA UN AVVOCATO MOLTO ESPERTO CHE OTTIENE IL GIUSTO DANNO PER TE 

CHIAMA UN AVVOCATO MOLTO ESPERTO CHE OTTIENE IL GIUSTO DANNO PER TE 

CHIAMA UN AVVOCATO MOLTO ESPERTO CHE OTTIENE IL GIUSTO DANNO PER TE 

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PERUGIA 1 RISARCIMENTO TRIB PERUGIA 2 FIGLI MOGLIE INCIDENTE MORTALE

PERUGIA 1 RISARCIMENTO TRIB PERUGIA 2 FIGLI MOGLIE INCIDENTE MORTALE

Se dunque la convenuta poteva avvistare agevolmente l’auto antagonista che stava per immettersi sulla strada dalla stessa percorsa, perdono di rilevanza le altre questioni, su cui le parti dibattono e legate alla “natura” della strada da cui proveniva il S., volte a considerare la manovra di quest’ultimo imprevedibile. Imprevedibilità che non può essere sostenuta in considerazione del fatto che la convenuta aveva ampia possibilità di apprezzare la manovra che il S. stava ponendo in essere, proprio perché vedeva l’autovettura dallo stesso condotta. Peraltro, dal verbale di ispezione del veicolo coinvolto emerge come nell’auto del S. fosse inserita la prima marcia, circostanza che induce a ritenere che questi si sia immesso sulla strada partendo da fermo e ad escludere una manovra imprevedibile e repentina, residuando quali addebiti alla sua condotta la mancata concessione della precedenza e la violazione delle norme sopra indicate.

L’eccezione sub c) è ugualmente infondata.

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato C.I., S.F. e S.A. evocavano in giudizio V.A. Spa e F.M.R. chiedendo che il Tribunale adito condannasse i convenuti, in solido tra loro, a risarcire loro i danni, patrimoniali e non, patiti in conseguenza del sinistro mortale occorso al loro congiunto S.F..

A fondamento della loro domanda esponevano:

– che gli odierni attori sono rispettivamente moglie, figlio e fratello e quindi eredi ed aventi diritto del de cuius S.F., il quale decedeva in data 28 maggio 2013 a seguito di un sinistro stradale;

– che nello specifico S.F., alla guida del proprio veicolo Fiat Panda tg. (…), provenendo da un accesso laterale sito in Loc. C., nell’immettersi sulla strada Regionale n. 3 F. km 183,850, entrava in collisione con il veicolo Renault Twingo tg. (…)di proprietà e condotta da F.M.R.;

– che nel luogo teatro del sinistro intervenivano la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e il personale del 118;

– che in conseguenza del sinistro S.F. moriva;

– che il sinistro era ascrivibile a responsabilità della convenuta atteso che la velocità tenuta dalla vettura dalla stessa condotta era pari a 70 km/h mentre, nel tratto di strada interessato, il limite di velocità imposto era di 50 km/h. Alla luce di ciò, ove la F. avesse proceduto alla velocità richiesta e indicata dalla segnaletica stradale il sinistro non si sarebbe verificato in quanto la vettura si sarebbe arrestata prima di venire a collisione con il veicolo del S.;

– che era evidente la responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro, alla quale veniva contestata la violazione dell’art. 141 commi 2 e 11 C.d.s.;

1.2. M.R.F. rimaneva contumace.

1.3. Costituitasi in giudizio, V.A. Spa chiedeva il rigetto della domanda attorea eccependo:

– che il sinistro si era verificato pe responsabilità esclusiva del S.;

– che, infatti, S.F. proveniva da un fondo agricolo privato per il quale non era previsto alcun accesso sulla strada Flaminia. Infatti, lungo tale strada non era presente alcuna segnaletica volta a preavvisare immissioni laterali, tanto che il S. veniva sanzionato per la violazione di cui all’art. 145 commi 6 e 10 C.d.s.;

MOTIVAZIONE

Quelle sub a) e b) per l’omogeneità del tema possono essere affrontate unitariamente.

Come visto la strada Flaminia interessata dal sinistro si presenta come rettilinea e senza avvallamenti. Le condizioni ambientali e climatiche al momento del sinistro non creavano ostacolo alcuno. Unica nota che i verbalizzanti hanno evidenziato è la presenza di vegetazione spontanea alta 1 metro sul lato destro della carreggiata percorsa dalla convenuta, che andava scemando in prossimità del punto ove è avvenuto l’impatto. Tale stato dei luoghi – anche considerando le dimensioni in altezza delle autovetture – non costituiva ostacolo all’avvistamento da parte della convenuta dell’auto condotta dal S.. Tale giudizio è stato espresso anche dal CTU a pag. 9 del proprio elaborato, dove si legge che “in ragione dell’ampia visuale libera presente in loco, data dal tratto rettilineo della sezione stradale interessata, pur considerata la presenza di folta erba sul margine della carreggiata (vedi rilievi Autorità), i conducenti potevano avvistarsi reciprocamente (…)”.

Se dunque la convenuta poteva avvistare agevolmente l’auto antagonista che stava per immettersi sulla strada dalla stessa percorsa, perdono di rilevanza le altre questioni, su cui le parti dibattono e legate alla “natura” della strada da cui proveniva il S., volte a considerare la manovra di quest’ultimo imprevedibile. Imprevedibilità che non può essere sostenuta in considerazione del fatto che la convenuta aveva ampia possibilità di apprezzare la manovra che il S. stava ponendo in essere, proprio perché vedeva l’autovettura dallo stesso condotta. Peraltro, dal verbale di ispezione del veicolo coinvolto emerge come nell’auto del S. fosse inserita la prima marcia, circostanza che induce a ritenere che questi si sia immesso sulla strada partendo da fermo e ad escludere una manovra imprevedibile e repentina, residuando quali addebiti alla sua condotta la mancata concessione della precedenza e la violazione delle norme sopra indicate.

L’eccezione sub c) è ugualmente infondata.

Il Tribunale ritiene sicuramente esaustiva, coerente e priva di vizi logici la consulenza formatasi nel presente giudizio nel contraddittorio delle parti.

Quanto all’asserita “assorbenza” della violazione commessa dal S. rispetto all’infrazione della convenuta il Tribunale non condivide l’opinione espressa dall’Assicurazione, fondata anche su una lettura ugualmente non condivisibile della giurisprudenza citata. Sul punto è sufficiente riportare l’insegnamento della Corte di Cassazione (sent. 484 del 2003) secondo cui “in virtù del principio di regolarità causale, tutti gli antecedenti in mancanza dei quali un determinato evento dannoso non si sarebbe verificato debbono ritenersi causa del medesimo, salvo che non si accerti, ai sensi dell’art. 41, secondo comma, cod. pen., applicabile anche nel giudizio civile, che lacausa prossima sia stata da sola idonea a produrla; accertato il concorso delle cause nella produzione dell’evento, la graduazione delle responsabilità ai fini del risarcimento dei danni deve essere effettuata avendo esclusivamente riguardo al loro grado di incidenza eziologia ed alla gravità della colpa di ciascuno dei concorrenti”. Nel caso di specie è indubbio che nessuna della due condotte ha escluso l’altra nel dinamismo causale che ha condotto al sinistro, discostandosi entrambe in maniera significativa dalla condotta che doveva essere tenuta.

Non può poi essere accolto l’assunto per cui in ipotesi di mancata concessione del diritto di precedenza la condotta del mezzo antagonista che non rispetta il limite di velocità concorre nella causazione del sinistro solamente quando tale limite è violato in maniera “abnorme”; anche una violazione del limite di velocità non “abnorme” può porsi in concreto come concausa del sinistro, se osservando tale condotta il sinistro si sarebbe evitato. La giurisprudenza di legittimità ha preso in considerazione proprio l’ipotesi contraria a quella sostenuta dalla società convenuta affermando in termini logico-giuridici sicuramente condivisibili che (ord. 15504 del 2013) “in tema di responsabilità civile derivante da scontro di veicoli ex art. 2054, secondocomma, cod. civ., in caso di concorso tra condotte, di cui l’una integri la violazione dell’obbligo di precedenza e l’altra la violazione dell’obbligo di limitare la velocità, la seconda di tali condotte non è idonea, di norma, ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento di guida del conducente sfavorito e l’incidente. Nondimeno, allorché risulti che l’altro conducente teneva una velocità doppia di quella ammessa in un centro abitato, ponendosi – oltretutto nella stessa area di incrocio – in illecito sorpasso di alcune vetture che marciavano regolarmente incolonnate, procedendo completamente contromano per ultimare tale manovra, così da non poter essere avvistato dall’automobilista impegnato nell’attraversamento dell’incrocio in prossimità dello “stop”, siffatto contegno può essere valutato come causa esclusiva del sinistro, con conseguente superamento della presunzione di concorrente responsabilità sancita dalla predetta disposizione del codice civile”.

Infine, anche l’eccezione sub d) non è fondata, atteso che le evidenze portate all’attenzione del Tribunale non depongono – neanche in termini presuntivi – per l’accertamento del fatto che il S. non avesse allacciate le cinture di sicurezza. Peraltro, dall’esame necrospopico è emerso che il S. è deceduto per insufficienza cardio – respiratoria secondaria a trauma cervicale, quest’ultimo evento non collegabile necessariamente all’assenza di cinture di sicurezza.

3.4.2. Infine, la società convenuta si lamenta dell’accertamento della velocità del mezzo effettuato dal CTU sulla base di tecnica e valutazioni non condivisibili. Il Tribunale ritiene adeguato l’accertamento compiuto dal consulente, che ha preso posizione sulle osservazioni avanzate dai tecnici di parte. Peraltro, tale accertamento non è di molto distante da quello compiuto da altro esperto in ambito penale, che (come si legge dalla richiesta di archiviazione del PM) ha misurato la velocità dell’auto condotta dalla F. in 65Km/h. Inoltre, anche laddove (per pura ipotesi) si volesse accedere alla tesi di parte convenuta del difetto di prova dell’eccesso di velocità (in realtà come visto provata alla luce di due consulenze “terze” – quella dell’odierno CTU e quella del consulente del PM), tale incertezza (in difetto di prova contraria non data) non gioverebbe a parte convenuta, perché non sarebbe comunque superato il principio della presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 c.c.

  1. In punto di quantificazione del danno, con riferimento a quello non patrimoniale da perdita del congiunto – da ritenersi sussistente in ragione dello stretto rapporto parentale esistente tra gli attori e la vittima del sinistro, dal quale è lecito presumere la rilevante sofferenza dagli stessi patita per effetto dell’improvvisa scomparsa del congiunto – il Tribunale ritiene opportuno fare riferimento alle tabelle di Roma in quanto maggiormente idonea a soddisfare i criteri per la liquidazione di tale pregiudizio indicati dalle più recenti pronunce di legittimità (Cass. sent. n. 26.300 del 2021 e n. 10579 del 2021).

Tribunale Perugia, Sez. II, Sent., 10/03/2022, n. 355

IntestazioneSvolgimento del processo – Motivi della decisioneP.Q.M.Conclusione

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di PERUGIA

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 836 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell’anno 2015 e promossa

da

C.I., S.F. e S.A., rappresentati e difesi dall’Avv. Stefano Sborzacchi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Gualdo Tadino, via Flaminia km 189;

attori

contro

V.A. Spa, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Corrado Zaganelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via Bontempi n.1;

convenuta

e contro

F.M.R.

convenuta contumace

OGGETTO: MORTE

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

  1. Con atto di citazione ritualmente notificato C.I., S.F. e S.A. evocavano in giudizio V.A. Spa e F.M.R. chiedendo che il Tribunale adito condannasse i convenuti, in solido tra loro, a risarcire loro i danni, patrimoniali e non, patiti in conseguenza del sinistro mortale occorso al loro congiunto S.F..

A fondamento della loro domanda esponevano:

– che gli odierni attori sono rispettivamente moglie, figlio e fratello e quindi eredi ed aventi diritto del de cuius S.F., il quale decedeva in data 28 maggio 2013 a seguito di un sinistro stradale;

– che nello specifico S.F., alla guida del proprio veicolo Fiat Panda tg. (…), provenendo da un accesso laterale sito in Loc. C., nell’immettersi sulla strada Regionale n. 3 F. km 183,850, entrava in collisione con il veicolo Renault Twingo tg. (…)di proprietà e condotta da F.M.R.;

– che nel luogo teatro del sinistro intervenivano la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e il personale del 118;

– che in conseguenza del sinistro S.F. moriva;

– che il sinistro era ascrivibile a responsabilità della convenuta atteso che la velocità tenuta dalla vettura dalla stessa condotta era pari a 70 km/h mentre, nel tratto di strada interessato, il limite di velocità imposto era di 50 km/h. Alla luce di ciò, ove la F. avesse proceduto alla velocità richiesta e indicata dalla segnaletica stradale il sinistro non si sarebbe verificato in quanto la vettura si sarebbe arrestata prima di venire a collisione con il veicolo del S.;

– che era evidente la responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro, alla quale veniva contestata la violazione dell’art. 141 commi 2 e 11 C.d.s.;

1.2. M.R.F. rimaneva contumace.

1.3. Costituitasi in giudizio, V.A. Spa chiedeva il rigetto della domanda attorea eccependo:

– che il sinistro si era verificato pe responsabilità esclusiva del S.;

– che, infatti, S.F. proveniva da un fondo agricolo privato per il quale non era previsto alcun accesso sulla strada Flaminia. Infatti, lungo tale strada non era presente alcuna segnaletica volta a preavvisare immissioni laterali, tanto che il S. veniva sanzionato per la violazione di cui all’art. 145 commi 6 e 10 C.d.s.;

– come la F. procedeva a velocità regolare e moderata, trovandosi davanti a sé il veicolo del S.;

– che il PM chiedeva l’archiviazione del processo a carico della F. in ragione dell’assenza di qualsiasi elemento di responsabilità dell’odierna convenuta;

– come fossero sproporzionate e incongrue le somme richieste a titolo di danno patrimoniale per la riparazione dell’auto e le spese funerarie e quelle a titolo di danno morale subito dalla moglie, dal figlio e dal fratello.

1.4. La causa era istruita mediante consulenza tecnica d’ufficio.

In data 10.11.2021 il presente fascicolo era assegnato all’odierno giudicante.

Le parti precisavano le conclusioni all’udienza del 16.12.2021. Tutte le parti costituite depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica ex art. 190 c.p.c..

  1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di M.R.F., in quanto non risulta ancora esservi provveduto, pur in presenza di regolare notifica dell’atto introduttivo del giudizio.
  2. La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.

3.1 All’esito dell’istruttoria è possibile ricostruire il sinistro nei seguenti termini: in data 28.5.2013 alle ore 12.40 circa il veicolo Fiat Panda tg. (…)condotto da S.F., provenendo da un fondo agricolo, si immetteva sulla S.R. 3 Flaminia all’altezza del km 183,850. Nel compiere tale manovra entrava in collisione con il veicolo Renault Twingo tg. (…), di proprietà e condotto da F.M.R.. L’impatto interessava il lato sinistro dell’auto dal S. (all’altezza del posto del conducente) e la parte anteriore del veicolo guidato dalla F..

Come accertato dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro, il S. proveniva da luogo non soggetto a pubblico passaggio (cfr: altresì infrazione ipotizzata dal Comando di Polizia Municipale nel rapporto di incidente stradale).

3.2. Nel compiere la manovra di immissione sulla strada Flaminia lo stesso violava l’art. 145 c. VI del CdS, secondo cui “negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l’obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada”, nonché le (connesse) norme del CdS di cui agli artt. 145 c. VII, 154 c. I lett. a) e 140 c. I. Nel caso di specie è evidente come il S. non abbia concesso la precedenza al veicolo antagonista.

3.2.1 Anche la condotta di guida della F. non è esente da censura. Come emerso all’esito di CTU disposta dal Tribunale, il veicolo Renault Twingo percorreva la strada Flaminia alla velocità di 70km/h, laddove il limite di velocità era fissato in 50km/h. A causa di tale elevata velocità la convenuta non riusciva ad evitare l’impatto con l’auto antagonista, nonostante la brusca frenata effettuata pochi istanti prima dell’urto, comprovata dagli inequivoci segni lasciati sull’asfalto.

3.3. Entrambe le condotte illecite sopra descritte si pongono in rapporto causale con il sinistro occorso. Dagli atti di causa emerge evidente (la circostanza è peraltro confermata dal CTU) che le condizioni della strada e quelle ambientali erano tali da consentire ad entrambi i conducenti una reciproca, agevole individuazione dei rispettivi veicoli in avvicinamento. È allora evidente come le violazioni delle suddette norme di comportamento di guida si pongano – in termini equivalenti dal punto di vista dell’incidenza causale – come le cause del sinistro, che dunque va ascritto alla responsabilità di entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti nella misura del 50% (essendo ugualmente paritetico il grado della colpa, discostandosi entrambe le condotte in maniera significativa dalla condotta che doveva essere tenuta). Ove, infatti, il S. avesse concesso la precedenza al veicolo antagonista, l’impatto non si sarebbe verificato; ove la F. avesse condotto il proprio mezzo ad una velocità aderente ai limiti, “percependo l’immissione del veicolo Fiat Panda del deceduto e ponendo in atto una azione di rallentamento e frenata da pari intensità ed efficacia, come quella rilevata, avrebbe potuto arrestare il veicolo entro uno spazio di 27 m. circa e pertanto non si sarebbe verificata la collisione” (cfr: CTU p. 10).

3.4. Sul punto – al fine di escludere e/o contenere la responsabilità della convenuta – la compagnia di assicurazioni ha posto in evidenza:

  1. a) come provenendo il S. da luogo non soggetto a pubblico passaggio, dunque da area non qualificabile quale accesso, esclusiva o prevalente sarebbe la sua responsabilità, in ragione dell’assenza di segnali che potessero preannunciare la manovra di immissione del S., manovra che anche per tale ragione non poteva essere preveduta dalla F.;
  2. b) la presenza di vegetazione sui lati della strada che impediva la visuale alla convenuta;
  3. c) il decreto di archiviazione in sede penale adottato dal GIP di Perugia nei confronti della convenuta e fondato su altro accertamento peritale che escludeva la responsabilità della convenuta medesima per la condotta di guida imprevedibile del S., sicché anche laddove la stessa avesse marciato ad una velocità di 50Km/h il contatto sarebbe comunque avvenuto in quanto l’autovettura Fiat Panda al momento dell’urto aveva occupato l’intera corsia di destra;
  4. d) la circostanza che il S. non indossasse cinture di sicurezza, evincibile dalla tipologia di lesioni subite al cranio.

3.4.1. Tali eccezioni non sono fondate.

Quelle sub a) e b) per l’omogeneità del tema possono essere affrontate unitariamente.

Come visto la strada Flaminia interessata dal sinistro si presenta come rettilinea e senza avvallamenti. Le condizioni ambientali e climatiche al momento del sinistro non creavano ostacolo alcuno. Unica nota che i verbalizzanti hanno evidenziato è la presenza di vegetazione spontanea alta 1 metro sul lato destro della carreggiata percorsa dalla convenuta, che andava scemando in prossimità del punto ove è avvenuto l’impatto. Tale stato dei luoghi – anche considerando le dimensioni in altezza delle autovetture – non costituiva ostacolo all’avvistamento da parte della convenuta dell’auto condotta dal S.. Tale giudizio è stato espresso anche dal CTU a pag. 9 del proprio elaborato, dove si legge che “in ragione dell’ampia visuale libera presente in loco, data dal tratto rettilineo della sezione stradale interessata, pur considerata la presenza di folta erba sul margine della carreggiata (vedi rilievi Autorità), i conducenti potevano avvistarsi reciprocamente (…)”.

Se dunque la convenuta poteva avvistare agevolmente l’auto antagonista che stava per immettersi sulla strada dalla stessa percorsa, perdono di rilevanza le altre questioni, su cui le parti dibattono e legate alla “natura” della strada da cui proveniva il S., volte a considerare la manovra di quest’ultimo imprevedibile. Imprevedibilità che non può essere sostenuta in considerazione del fatto che la convenuta aveva ampia possibilità di apprezzare la manovra che il S. stava ponendo in essere, proprio perché vedeva l’autovettura dallo stesso condotta. Peraltro, dal verbale di ispezione del veicolo coinvolto emerge come nell’auto del S. fosse inserita la prima marcia, circostanza che induce a ritenere che questi si sia immesso sulla strada partendo da fermo e ad escludere una manovra imprevedibile e repentina, residuando quali addebiti alla sua condotta la mancata concessione della precedenza e la violazione delle norme sopra indicate.

L’eccezione sub c) è ugualmente infondata.

Il Tribunale ritiene sicuramente esaustiva, coerente e priva di vizi logici la consulenza formatasi nel presente giudizio nel contraddittorio delle parti.

Quanto all’asserita “assorbenza” della violazione commessa dal S. rispetto all’infrazione della convenuta il Tribunale non condivide l’opinione espressa dall’Assicurazione, fondata anche su una lettura ugualmente non condivisibile della giurisprudenza citata. Sul punto è sufficiente riportare l’insegnamento della Corte di Cassazione (sent. 484 del 2003) secondo cui “in virtù del principio di regolarità causale, tutti gli antecedenti in mancanza dei quali un determinato evento dannoso non si sarebbe verificato debbono ritenersi causa del medesimo, salvo che non si accerti, ai sensi dell’art. 41, secondo comma, cod. pen., applicabile anche nel giudizio civile, che lacausa prossima sia stata da sola idonea a produrla; accertato il concorso delle cause nella produzione dell’evento, la graduazione delle responsabilità ai fini del risarcimento dei danni deve essere effettuata avendo esclusivamente riguardo al loro grado di incidenza eziologia ed alla gravità della colpa di ciascuno dei concorrenti”. Nel caso di specie è indubbio che nessuna della due condotte ha escluso l’altra nel dinamismo causale che ha condotto al sinistro, discostandosi entrambe in maniera significativa dalla condotta che doveva essere tenuta.

Non può poi essere accolto l’assunto per cui in ipotesi di mancata concessione del diritto di precedenza la condotta del mezzo antagonista che non rispetta il limite di velocità concorre nella causazione del sinistro solamente quando tale limite è violato in maniera “abnorme”; anche una violazione del limite di velocità non “abnorme” può porsi in concreto come concausa del sinistro, se osservando tale condotta il sinistro si sarebbe evitato. La giurisprudenza di legittimità ha preso in considerazione proprio l’ipotesi contraria a quella sostenuta dalla società convenuta affermando in termini logico-giuridici sicuramente condivisibili che (ord. 15504 del 2013) “in tema di responsabilità civile derivante da scontro di veicoli ex art. 2054, secondocomma, cod. civ., in caso di concorso tra condotte, di cui l’una integri la violazione dell’obbligo di precedenza e l’altra la violazione dell’obbligo di limitare la velocità, la seconda di tali condotte non è idonea, di norma, ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento di guida del conducente sfavorito e l’incidente. Nondimeno, allorché risulti che l’altro conducente teneva una velocità doppia di quella ammessa in un centro abitato, ponendosi – oltretutto nella stessa area di incrocio – in illecito sorpasso di alcune vetture che marciavano regolarmente incolonnate, procedendo completamente contromano per ultimare tale manovra, così da non poter essere avvistato dall’automobilista impegnato nell’attraversamento dell’incrocio in prossimità dello “stop”, siffatto contegno può essere valutato come causa esclusiva del sinistro, con conseguente superamento della presunzione di concorrente responsabilità sancita dalla predetta disposizione del codice civile”.

Infine, anche l’eccezione sub d) non è fondata, atteso che le evidenze portate all’attenzione del Tribunale non depongono – neanche in termini presuntivi – per l’accertamento del fatto che il S. non avesse allacciate le cinture di sicurezza. Peraltro, dall’esame necrospopico è emerso che il S. è deceduto per insufficienza cardio – respiratoria secondaria a trauma cervicale, quest’ultimo evento non collegabile necessariamente all’assenza di cinture di sicurezza.

3.4.2. Infine, la società convenuta si lamenta dell’accertamento della velocità del mezzo effettuato dal CTU sulla base di tecnica e valutazioni non condivisibili. Il Tribunale ritiene adeguato l’accertamento compiuto dal consulente, che ha preso posizione sulle osservazioni avanzate dai tecnici di parte. Peraltro, tale accertamento non è di molto distante da quello compiuto da altro esperto in ambito penale, che (come si legge dalla richiesta di archiviazione del PM) ha misurato la velocità dell’auto condotta dalla F. in 65Km/h. Inoltre, anche laddove (per pura ipotesi) si volesse accedere alla tesi di parte convenuta del difetto di prova dell’eccesso di velocità (in realtà come visto provata alla luce di due consulenze “terze” – quella dell’odierno CTU e quella del consulente del PM), tale incertezza (in difetto di prova contraria non data) non gioverebbe a parte convenuta, perché non sarebbe comunque superato il principio della presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 c.c.

  1. In punto di quantificazione del danno, con riferimento a quello non patrimoniale da perdita del congiunto – da ritenersi sussistente in ragione dello stretto rapporto parentale esistente tra gli attori e la vittima del sinistro, dal quale è lecito presumere la rilevante sofferenza dagli stessi patita per effetto dell’improvvisa scomparsa del congiunto – il Tribunale ritiene opportuno fare riferimento alle tabelle di Roma in quanto maggiormente idonea a soddisfare i criteri per la liquidazione di tale pregiudizio indicati dalle più recenti pronunce di legittimità (Cass. sent. n. 26.300 del 2021 e n. 10579 del 2021).

4.1 Quanto all’attrice C.I. vengono in rilievo:

1) la qualità di coniuge;

2) l’età di anni 80 dell’attrice al momento del decesso del marito;

3) l’età di 82 anni del marito al momento del suo decesso;

4) la convivenza con il marito;

5) la presenza del figlio, quale altro familiare stretto da cui ricevere assistenza materiale e morale;

alla luce dei parametri della tabella il coefficiente da assegnare all’attrice è di 30; a tale coefficente va moltiplicato il valore punto di euro 9.806,70, così per un danno complessivo di euro 295.800,00, da risarcire nella misura del 50%, pari ad euro 147.900,00.

Quanto all’attore S.F. vanno considerati:

1) la qualità di figlio;

2) l’età di 51 anni al momento della morte del padre;

3) l’età di 82 anni del padre al momento della sua morte;

4) la non convivenza con il padre;

5)le circostanze che alla morte del padre l’attore ha mantenuto il rapporto con la madre ed è dotato di autonomo nucleo familiare composto dalla moglie e dal figlio;

alla luce dei parametri della tabella il coefficiente da assegnare all’attore è di 22; a tale coefficiente va moltiplicato il valore punto di euro 9.806,70, così per un danno complessivo di euro 215.747,4, da risarcire nella misura del 50%, pari ad euro 107.873,7.

Quanto all’attore A.S. vengono in rilievo:

1) la qualità di fratello della vittima;

2) l’età di 81 anni dell’attore al momento del fratello;

3) l’età di 82 anni del fratello al momento della sua morte;

4) dell’assenza di ulteriori informazioni offerte in relazione al rapporto con il fratello;

alla luce dei parametri della tabella il coefficiente da assegnare all’attore è di 9; a tale coefficiente va moltiplicato il valore punto di euro 9.806,70, così per un danno complessivo di euro 88.260,3, da risarcire nella misura del 50%, pari ad euro 44.130,13.

4.2. Quanto al danno patrimoniale a S.F. che ha sostenuto la relativa spesa, vanno risarcite le spese del funerale, documentate in euro 6.501,81. Sicché allo stesso va corrisposta la somma di euro 3.251,00, somma rivalutata ad euro 3.493,75.

Alcun pregiudizio patrimoniale può essere ristorato con riferimento al danno auto, avendo gli attori richiesto somma necessaria per la riparazione del mezzo, in difetto di prova che l’auto sia stata effettivamente riparata, non essendo sufficiente a tale fine il mero preventivo di spesa.

4.3. Alla luce delle superiori considerazioni, i convenuti vanno condannati a corrispondere a:

C.I. la somma di euro 147.900,00;

S.F. la somma di euro 111.367,5

S.A. la somma di euro 44.130,13,

per tutti oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. Non vanno riconosciuti interessi compensativi agli attori, i quali non hanno allegato né provato, così com’era loro onere, il danno e cioè che la somma rivalutata che viene liquidata è inferiore a quella di cui avrebbero disposto alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo (cfr: Cass., sent. 22347 del 2007 e ord. 18654 del 2018).

In ragione del principio di soccombenza i convenuti vanno altresì condannati a rifondere le spese di lite sostenuti dagli attori, liquidate tenendo conto – ai fini dell’individuazione dello scaglione – del credito accertato. Analogo criterio giustifica il fatto che i convenuti sopportino per intero le spese di CTU.

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 836 del 2015 sulla domanda proposta da C.I., S.F. e S.A. contro V.A. S.p.a. e F.M.R., in persona del rappresentante legale p.t. così provvede:

1) Condanna V.A. S.p.a. e M.R.F., in solido tra loro, a corrispondere a C.I. la somma di euro 147.900,00, a S.F. la somma di euro 111.367,5 a S.A. la somma di euro 44.130,13, per tutti oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.

2) condanna i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere agli attori, a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma complessiva di euro 25.000,00 per compenso professionale, euro 1.731,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.

3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti.

Conclusione

Così deciso in Perugia il 9 marzo 2022.

Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2022.

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