Art. 1158 Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari
La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.
Art. 1159 Usucapione decennale
Colui che acquista in buona fede da chi non e proprietario un immobile, in forza di un Titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto (2643 e seguenti), ne compie l’usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.
La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile.
Art. 1159-bis Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale
La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni.
Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario, in forza di un Titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie l’usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione.
La legge speciale stabilisce la procedura, le modalità e le agevolazioni per la regolarizzazione del Titolo di proprietà.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale.
Art. 1160 Usucapione delle universalità di mobili
L’usucapione di un’universalità di mobili (816) o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtù del possesso continuato per venti anni.
Nel caso di acquisto in buona fede (1147) da chi non e proprietario, in forza di Titolo idoneo, l’usucapione si compie con il decorso di dieci anni.
Art. 1161 Usucapione dei beni mobili
In mancanza di Titolo idoneo (922), la proprietà dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede.
Se il possessore è di mala fede, l’usucapione si compie con il decorso di venti anni.
Art. 1162 Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri
Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri (815, 2683; Cod. Nav. 146 e seguenti, 753 e seguenti), in forza di un Titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà (1321) e che sia stato debitamente trascritto, ne compie in suo favore l’usucapione col decorso di tre anni dalla data della trascrizione.
Se non concorrono le condizioni previste dal comma precedente, l’usucapione si compie col decorso di dieci anni.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento (981, 1021).
Art. 1163 Vizi del possesso
Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l’usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità e cessata.
Art. 1164 Interversione del possesso
Chi ha il possesso corrispondente all’esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il Titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l’usucapione decorre dalla data in cui il Titolo del possesso è stato mutato.
Art. 1165 Applicazione di norme sulla prescrizione
Le disposizioni generali sulla prescrizione (2934 e seguenti), quelle relative alle cause di sospensione e d’interruzione (2941 e seguenti) e al computo dei termini (2962 e seguenti) si osservano, in quanto applicabili, rispetto all’usucapione.
Art. 1166 Inefficacia delle cause di impedimento e di sospensione rispetto al terzo possessore
Nell’usucapione ventennale non hanno luogo, riguardo al terzo possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile, ne l’impedimento derivante da condizione o da termine (2935), ne le cause di sospensione indicate dall’art. 2942.
L’impedimento derivante da condizione o da termine e le cause di sospensione menzionate nel detto articolo non sono nemmeno opponibili al terzo possessore nella prescrizione per non uso dei diritti reali sui beni da lui posseduti (954, 970, 1014).
Art. 1167 Interruzione dell’usucapione per perdita di possesso
L’usucapione è interrotta (2945) quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno.
L’interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l’azione (2953) diretta a ricuperare il possesso e questo è stato ricuperato.
Capo III: Delle azioni a difesa del possesso
Art. 1168 Azione di reintegrazione
Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l’anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l’autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.
L’azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa (1140), tranne il caso che l’abbia per ragioni di servizio o di ospitalità.
Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.
La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione (Cod. Proc. Civ. 703 e seguenti).
Art. 1169 Reintegrazione contro l’acquirente consapevole dello spoglio
La reintegrazione si può domandare anche contro chi è nel possesso in virtù di un acquisto a Titolo particolare (1321), fatto con la conoscenza dell’avvenuto spoglio.
Art. 1170 Azione di manutenzione
Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un’universalità di mobili (816) può, entro l’anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo (Cod. Proc. Civ. 703 e seguenti).
L’azione e data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l’azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata.
Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.
Sentenza – Sezioni Unite in materia di usucapione e successioni Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite Sentenza del 5 marzo 2014 n. 5087
FATTO1. Con atto di citazione del 19 Iuglio 1997, B.F., premesso di essere unico erede dello zio B.F. senior, fu M., deceduto it (OMISSIS), nel cui asse ereditario era compresa un’azienda farmaceutica in (OMISSIS), da lui gestita in via provvisoria in forza di autorizzazione prefettizia 25 novembre 1951, espose che la sorella Br.EI., conseguita la laurea in farmacia, aveva cominciato a collaborare nella medesima farmacia, fino a quando ne aveva rivendicato la propriety esclusiva in virtu della donazione per atto pubblico novembre 1957 dal loro padre Br.Ar., fratello del defunto F., estromettendolo dalla gestione. Egli cite in giudizio davanti al tribunale di Torre Annunziata gli eredi della sorella El., P.G. e A. e chiese che fosse dichiarata Ia nullita della donazione e fosse accertata la sua qualita di unico titolare della farmacia, con condanna dei convenuti al pagamento di quanto riscosso nell’esercizio dell’azienda, oltre al risarcimento del danni.
. L’applicazione del principio appena enunciato alla fattispecie di causa dimostra la correttezza giuridica della soluzione impressa alla vertenza dal giudice di merit°. Ne ha consistenza la censure che sarebbe stato eluso it passaggio costituito della necessity dell’interversione di un possesso originariamente comune. La giurisprudenza di questa corte, infatti, esclude la necessity derrinterversione del titolo, ex art. 1164 c.c., net caso di compossesso, essendo in tat caso sufficiente che la parte abbia posseduto per II tempo necessario a usucapire, animo domini, in modo esclusivo e incompatibile con la possibility di fatto di un godimento comune (Cass. 28 settembre 1973 n. 2430 e succ. conf.; da ultimo 25 marzo 2009 n. 7221). Nella fattispecie in esame a certo, perche fa parte delle premesse in fatto dell’azione intrapresa da B.F., che questi fu estromesso della farmacia dal 12 novembre 1957, vale a dire della donazione del padre Ar. a favore della figlia EL, la quale prosegui net possesso solitario e indisturbato della farmacia per pia di venti anni, termine massimo stabilito della legge per Ilusucapione anche net caso di universality di beni mobil’ (art. 1160 c.c.).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 19 Iuglio 1997, B.F., premesso di essere unico erede dello zio B.F. senior, fu M., deceduto it (OMISSIS), nel cui asse ereditario era compresa un’azienda farmaceutica in (OMISSIS), da lui gestita in via provvisoria in forza di autorizzazione prefettizia 25 novembre 1951, espose che la sorella Br.EI., conseguita la laurea in farmacia, aveva cominciato a collaborare nella medesima farmacia, fino a quando ne aveva rivendicato la propriety esclusiva in virtu della donazione per atto pubblico novembre 1957 dal loro padre Br.Ar., fratello del defunto F., estromettendolo dalla gestione. Egli cite in giudizio davanti al tribunale di Torre Annunziata gli eredi della sorella El., P.G. e A. e chiese che fosse dichiarata Ia nullita della donazione e fosse accertata la sua qualita di unico titolare della farmacia, con condanna dei convenuti al pagamento di quanto riscosso nell’esercizio dell’azienda, oltre al risarcimento del danni.
I convenuti, costituitisi, eccepirono che dopo la morte dell’originario tltolare, B.M., la farmacia, che sotto it profilo amministrativo era intestata a Fr. senior, era stata gestita dai fratelli vita natural durante, come previsto dalla legislazione del tempo; alla morte di Fr. senior, dopo breve intervallo per Pautorizzazione provvisoria a favore del suo erede F. iunior, Ar., sebbene non farmacista, avrebbe ricevuto (autorizzazione prefettizia a continuare vita natural durante la farmacia a norma dell’art. 368 del t.u. leggi sanitarie R.D. n, 1265 del 1934, e it 12 novembre 1957 aveva donato l’azienda alla figlia El., laureata in farmacia a differenza del fratello, come era consentito dal R.D. n.
1265 del 1934, art. 369, comma 1. El., ottenuto riconoscimento del trapasso della titolarita dal medico provinciale, aveva esercitato l’impresa per oltre trent’anni comportandosi quale unica proprietaria, e net 1988 aveva ceduto l’esercizio alla figlia, dottoressa P.A..
I convenuti eccepirono quindi l’usucapione dell’azienda farmaceutica.
2. Con sentenza 30 novembre 2001,11Tribunale dichiare la nullita della donazione 12 novembre 1957 limitatamente alla quota del 50% spettante al fratello e coerede del donante, Br.Fr. senior; e l’usucapione ventennale della stessa quota da parte di Br.E1.. In motivazione tribunale precise che, in base alla disciplina anteriore alla L.
2 aprile 1968, n. 475, la titolarita del servizio pubblico, inerente at rapporto con la pubblica amministrazione, poteva essere disgiunta dalla propriety dei beni dell’azienda farmaceutica, che poteva essere trasferita indipendentemente dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia;
sicche nel 1957 Br.Ar., comproprietario dei beni della farmacia per successione dal padre M., ben poteva trasferire alla figlia El, la quota del 50% dei beni aziendali, nonostante l’avvenuto rilascio di autorizzazione a favore dell’altro figlio F. con decreto 25 novembre 1951.
La sentenza 6 stata confermata dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza 7 settembre 2007.
3. Contro questa sentenza B.E., succeduto in torso di causa all’attore, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Resistono con controricorso P.G. e A.. A seguito del decesso di P.G., P.A. si e costituita con nuovo difensore anche quale erede del fratello G..
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
La seconda sezione della corte, con ordinanza 16 maggio 2013, ha rimesso gli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione, per la particolare rilevanza della questione, sulla quale non vi sono precedenti in termini, della possibility di usucapire l’azienda. II ricorso 6 stato quindi rimesso a queste sezioni unite perche ustione di massima di particolare importanza.
DIRITTO MOTIVI DELLA DECISIONE
4. II ricorso e portato allesame delle sezioni unite della corte essendo stata ravvisata nell’usucapibilita dell’azienda una questione di massima di particolare importanza. Nella fattispecie di causa, peraltro, tale questione e connessa con l’altra, derivante dalla speciale natura dell’azienda di cui si controverte, che una farmacia, come tale sottoposta a regime di auorizzazione amministrativa: questione che forma l’oggetto del primo motivo di ricorso.
5. Con ii primo motivo, infatti, it ricorrente censura per violazione della L. 22 maggio 1913, n. 468, art. 25, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 368 e 369, e art. 769 c.c. e ss., l’affermazione del giudice di merito, che la titolarita della farmacia non comportasse necessariamente la propriety del complesso dei ben] costituenti l’azienda, potendo it diritto dominicale su tali beni essere trasferito indipendentemente dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia. Premesso che nella fattispecie si trattava di farmacia legittima a norma della L. 22 maggio 1913, n. 468, art. 25, – vale a dire, autorizzata secondo le norme anteriori alla L. 22 dicembre 1888, n. 5849, e per Ia quale it R.D.
27 luglio 1934, n. 1265, art.368, riconosceva at titolare il diritto di continuare, vita durante, l’esercizio della farmacia – si deduce che a B.F. iunior era stata riconosciuta l’autorizzazione alla gestione provvisoria della farmacia, e it padre Br.Ar. non aveva alcun titolo per donare i beni della farmacia, posto che la qualita di coerede dei beni materiali concernenti (‘universality di ben] mobil] aggregata per l’esercizio della farmacla none titolo per la disponibilita dell’azienda farmaceutica, che suppone it provvedimento della pubblica amministrazione insuscettibile di trasferimento. Si pone it quesito se la donazione 12 novembre 1957 di Br.Ar. ally figlia El. della quota di comproprieta dei bent costituenti I’azienda farmaceutica comprendesse anche 11 trasferimento del titolo legittimante l’esercizio dell’attivita farmaceutica.
6. Al quesito deve darsi risposta negative. In Linea di principio, infatti, occorre distinguere l’autorizzazione all’esercizio della farmacia, che e’ atto pubblico, non trasferibile a norma dell’art.
112 t.u. sanitario, e poi della L. n. 475 del 1968, art. 12, dall’azienda farmaceutica che e’ it complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa farmaceutica. E’ bensi vero che la legislazione dello Stato united°, dopo aver affermato che l’esercizio della farmacia 6 sottoposto ad autorizzazione prefettizia e non e’ cedibile, ha mostrato, nel corso di un complesso svolgimento, Ia volonta di pervenire at risultato di rendere l’esercizio autorizzato della farmacia giuridicamente indissociabile della titolarita dell’azienda farmaceutica. Significativi, a questo riguardo, sono, nel tempo, la previsione del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, art. 110, t.u. leggi sanitarie, per la quale l’autorizzazione all’esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione, importa nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dai suoi eredi gli erred’, le provviste e le dotazioni attinenti all’esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali &mess’, nonche di corrispondere alto stesso titolare o ai suoi eredi un’indennita di avviamento;e ancor plu quella dell’art.12 della pia recente L.2 aprile 1968, n.475, per cut tl trasferimento della titolarita delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, none ritenuto valid° se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l’azienda commerciale che vie connessa, pena la decadenza.
7. E` del part noto, tuttavia, che nel perseguire questobiettivo tl legislatore ha tenuto canto delle posizioni di diritto anteriormente consolidatesi, e trasmesse dagli originari proprietari, e che questo si 6 dimostrato un ostacolo al raggiungimento di una perfetta coincidenza soggettiva del regime amministrativo con quello commerciale e civilistico della farmacia. Sin dall’inizio, infatti, at regime ordinario delle farmacie 6 stata introdotta una deroga per le farmacie “legittime”, tali essendo considerate, nella loro sede alla data della pubbticazione della L.
22 meg& 1913, n. 468, le farmacie autorizzate secondo le norme anterior] alla L. 22 dicembre 1888, n. 5849 (L. n.468 del 1913, art. 25, cit.): ai titolari delle quali fu riconosciuto, per se e per i loro eredi e aventi causa, Lt diritto all’esercizio delle farmacie rispettive (L. n.468 del 1913, art. 30, cit.; poi R.D. n. 1265 del 1934, art.368, T.U. leggi sanitarie). In tal modo, ferma restando la necessity dell’autorizzazione prefettizia della farmacia, e della presenza di un farmacista iscritto all’albo nella farmacia autorizzata, poteva verificarsi ii caso – ed quanto 6 avvenuto nella fattispecie oggi all’esame della corte – che proprietari in comunione della farmacia fossero, quali eredi mortis causa del precedente titolare di una farmacia “legittima”, piu soggetti, sebbene l’autorizzazione prefettizia fosse rilasciata – e potesse esserlo – soltanto in capo ad uno di essi. Di qui la possibility che la medesima azienda farmaceutica fosse oggetto di legittime pretese anche da parte di soggetti diversi dal titolare autorizzato. Tale dissociazione 6 dunque fisiologica nel caso di vicende successorie analoghe a quella oggetto della presente controversia. Del resto, anche la L.2 aprile 1968, n.475, (posteriore alla successione in morte di Br.F. senior) prevede che, nel caso di morte del titolare, gli eredi possano entro un anno effettuare ii trapasso della titolarita della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell’albo professionale, che abbia conseguito la titolarita a che sia risultato idoneo in un precedente concorso: “durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l’esercizio in via provvisoria sotto la responsabilita di un direttore” (art. 12, u.c., legge cit.).
8. Nella fattispecie di causa, essendo deceduto uno dei due fratelli che avevano la gestione della farmacia legittima, non per questo l’altro era state espropriato della sua quota paritaria sull’azienda farmaceutica. Trovava dunque applicazione la regola dettata dall’art.
369, t.u. san., per cui le farmacie legittime potevano essere trasferite (pro quota) dal loro (con)titolare, per una volta tanto, per atto tra vivi o per successione, a condizione che it trapasso della farmacia fosse fatto a favore di farmacista iscritto nell’albo professionale. E come it defunto aveva trasmesso ereditariamente la sua quota all’originario attore di questa controversia (peraltro non farmacista, e come tale autorizzato alla gestione della farmacia solo in via provvisoria, “fino at completamento degli studi farmaceutici”, second() la previsione dell’art, 369, penultimo comma t.u. san.), cosi il fratello era legittimato a donare l’azienda farmaceutica, nei limiti della sua quota (per Ia quota eccedente, tuttavia, l’atto di disposizione, second° i principi general’, non 6 nullo, bensi soltanto inefficace), alla figlia farmacista iscritta all’albo, com’e state correttamente ritenuto della carte territoriale nell’impugnata sentenza, conseguentemente immune dal vizio di legittimita denunciato.
9. I rilievi che precedono confermano Ia conclusione, alla quale queste sezioni unite erano gia pervenute nell’unico precedente che risulti, che l’assoggettamento delle farmacie a regime pubblicistico, con riguardo sia alla preventive autorizzazione sia at successivo controllo da parte dell’amministrazione sulla relative attivita, nonche l’inderogabile principio della coincidenza della quality di titolare con quella di gestdre della farmacia (L. 2 aprile 1968, n. 475, e D.P.R. 21 agosto 1971, n.1275), non escludono la configurabilita di posizioni di diritto soggettivo di persone diverse dal titolare gestore, ne it potere giurisdizionale del giudice ordinario di disporre it sequestro, giudiziario o conservativo, di una farmacia (essi comportano soltanto che it concreto esercizio di tale potere non pue interferire su quella discipline e su quel principio, con la conseguenza, in particolare, che la custodia dell’azienda deve essere affidata alio stesso destinatario della misura cautelare, ovvero, se affidata a un estraneo, deve tradursi in una mere sorveglianza che non privi ii titolare della farmacia delresercizio dell’impresa e della disponibilita dei beni e dei mezzi a c16 occorrenti: Cass. Sez. un.
17 gennaio 1986 n.
274).
10. It motivo deve pertanto essere respinto in applicazione del principio di diritto per t1 quale, in terra di farmacie legittime, a norma della L.22 maggio 1913, n. 468, art. 25, e R.D. 27 luglio 1934, n.1265, art. 368, rassoggettamento delle farmacie a regime pubblicistico, con riguardo sia alla preventive autorizzazione sia al successivo controllo da parte delramministrazione sulfa relative attivita, nonche rinderogabile principio della coincidenza della qualita di titolare con quella di gestore della farmacia, non escludono la configurabilita di posizioni di diritto soggettivo di persone diverse dal titolare – gestore, e, in particolare, non comportano la nullity degli acquisti derivativi mortis cause o inter vivos che abbiano tt lord fondamento nella previsione del R.D. n.1265 del 1934, art.369, citato.
11. Con ii secondo motivo si denuncia un vizio di motivazione per avere la corte d’appello omesso ogni riferimento alresito della consulenza tecnica d’ufficio da essa disposta per accertare gli utili conseguiti dall’azienda farmaceutica nel periodo in contestazione, nonche gli importi dovuti airesponente.
12. Xl motivo 6 inammissibile, vertendo su questione di determinazione del quantum della domanda attrice, non esaminata dal giudice di merit° perche assorbita dal rigetto della domanda medesima in punto di an debeatur.
13. Con il terzo motive si censure per violazione di norme di diritto (art. 2555 e ss., e art.1158 c.c. e ss.; L. n. 468 del 1913, art.25, e R.D. n.1265 del 1934, artt.368 e 369) raffermazione dell’intervenuta usucapione delt’azienda farmaceutica in favore del convenuti. Si nega che razienda possa essere considerate alla stregua di un’universalita di beni, non essendo riconducibile in tale nozione la complessa variety di rapporti giuridici inerenti at sue esercizio. Si sostiene inoltre che manca la prove dell’interversione del possesso da parte di Br.EI., che aveva esercitato it possesso dell’azienda farmaceutica in quanta di direttore responsabile, in regime di society di fatto con B. F.. Si pone ii quesito se i beni costituenti razienda farmaceutica fossero usucapibili ex art.1160 c.c., e se in virtu del possesso da parte del ricorrente dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia a questi spettino le quote di utili connessi all’attivita farmaceutica.
14. La possibility di acquistare razienda per usucapione e questione strettamente connessa a quella, pier generale, della nature dell’azienda, oggetto in dottrina di un dibattito molto risalente net tempo e mai sopito. II codice civile del 1942 ha introdotto nell’ordinamento una discipline dell’azienda, della quale ha data per la prima volta anche una definizione, con rintento di disciplinare alcuni – almeno – del problem’ dibattuti in relazione alla sua nature giuridica. E’ noto che la scelta cosi operate non ha avuto reffetto di porre termine at dibattito; e tuttavia, anche per la soluzione del problema oggi sottoposto alresame delle Sezioni unite della corte, dal testo del codice l’interprete deve muovere, e, per cominciare, proprio da quella definizione.
15. L’art.2555 c.c., definisce razienda come ii complesso dei bent organizzato per (‘esercizio dell’impresa. If coordinamento di questa definizione, dettata nel Libra quinto del codice civile, con la classificazione dei beni, contenuta negli artt.
810 – 817 c.c., 6 tradizionalmente ritenuto un banco di prove di qualsiasi concezione dell’azienda. Si osserva infatti che la ctassificazione del beni giuridici, nel codice civile, non consentirebbe di qualificare razienda – intesa come bene unitario, a composizione variabile nel tempo e qualitativamente mista – come bene mobile, o immobile o anche – se non con qualche importante adattamento u come universality di beni nella definizione dell’art. 816 c.c., (tesi, questa, prevalente invece nella giurisprudenza di legittimita, ma ail punto si dovra tornare), che suppone non solo la nature mobiliare di tutti i beni ma altresi la loro appartenenza alrunico proprietario.
Queste considerazioni, peraltro, potrebbero indurre anche soltanto alla conclusione che l’art. 2555 c.c., – quantunque avulso della discipline generale dei bent del Libro terzo del codice – costituisce la fonte prima della qualificazione dell’azienda come bene oggetto di diritti, in quanta universality di beni (in conformity della generica dizione detlart.670 c.p.c.), o che, almeno, proprio questa fosse la volutes legis.
It riconoscimento che l’azienda, come oggetto di diritti, costituisce un bene giuridico non sarebbe sufficiente – si 6 anche osservato – per considerarla una cosa, che sole nue essere oggetto di possesso (e quindi di usucapione) nella definizione dell’art.
1140 c.c.;
sicche la considerazione delle cose che cornpongono Irazienda, con la riconduzione – eventualmente analogica – di questa a un’universitas rerum sarebbe un passaggio indispensabile per l’ammissione del suo possesso. Che al dibattito sul punto possa assegnarsi un ruolo decisivo nella decisione circa l’ammissibilita del possesso dell’azienda non pare tuttavia sostenibile al collegio, oltre che per le ragioni di seguito illustrate a proposito della disciplina generale dell’azienda, gia solo per it rillevo, che si legge anche nelle trattazioni tradizionall della materia, che la stessa nozione di cosa non 6 naturalistica, ma economico-sociale, sicche non sarebbe illogico trattare come cosa tutti quei possibili oggetti di rapporti giuridici die non hanno natura corporea. Ora, se non pith escludersi la configurabilita di un bene costituito da una cosa immateriale, come nei casi comunemente citati di propriety intellettuale, non sembra che vi sarebbero insormontabili ostacoli di diritto positivo al riconoscimento di una “cosa” (Irazienda) costituita da un “complesso organizzato di beni”, conformemente all’indicazione dell’art. 2555 c.c.. II fatto che (‘art. 1140 c.c., restringa it possesso (e quindi l’usucapione) alla “cosa” non implica necessariamente neppure l’esclusione categorica della cosa immateriale, quale sarebbe, secondo un’opinione dottrinate, iI “complesso organizzato di beni”, distinto dagli stessi beni singolarmente considerati, e inteso come “organizzazione”, e precisamente come frutto di attivita dell’uorno. Del resto, la complessa storia della concezione del possesso, dalle font romanistiche agli ordinamenti moderni, e del suo oggetto o, piu precisamente, del modo di intendere la “cosa” che ne nue costituire oggetto non sembra autorizzare affermazionl dogmatiche troppo categoriche, fermo restando che II ritorno ad una dilatazione della nozione della cosa che puo essere oggetto di possesso, sino ad includervi i diritti o i rapporti giuridici, sarebbe sicuramente incompatibile con la formula del codice civile. Che ii “complesso dei beni organizzati” debba essere inteso come un’universalita di beni, o come cosa immateriale o altrimenti non sembra dunque un punto decisivo per affermare o negare la sua quanta di cosa, suscettibile di possesso.
16. E’ piu consistente it rilievo che, nella definizione dell’art.
2555 c.c., I’elemento unificatore della plurality dei beni – indicato nell’organizzazione per l’esercizio dell’impresa – e ancorato a un’attivita (l’organizzazione), a sua volta necessariamente qualificata in senso finalistico (l’impresa);
(‘attivita, come tale, 6 certamente un’espressione del soggetto, che trascende la categoria dei beni giuridici e non pu6 essere oggetto di possesso. E’ necessario allora, per chi debba misurarsi con la disciplina vigente dell’azienda, riconoscere che (‘art.
2555 c.c., esprime una valutazione dell’azienda che, senza cancellare it suo collegamento genetico (organizzativo) e finalistico con (‘attivita d’impresa, ne sancisce una considerazione oggettivata (di “cosa”, oltre che di strumento di attivita), costituente la premessa alla possibility che essa diventi oggetto di negozi giuridici e di diritti. Sono ben noti del resto, anche alla casistica, i problemi posti da tutte quelle fattispecie nelle quail vi 6 dissociazione, almeno provvisoria, tra propriety dell’azienda ed esercizio dell’impresa, come avviene tipicamente nella successione mortis causa a favore di soggetti non imprenditori, e anche nell’affitto o nell’usufrutto di azienda, senza che per questa sofa ragione l’azienda stessa si disintegri, o anche soltanto perda la sua identity per diventare un’azienda diversa. In questi cast l’azienda e nella disponibilita del proprietarlo come res, senza che da parte sua vi sia esercizio di attivita d’impresa, 17. Ci6 che sembra decisivo, per it tema in discussione, 6 dunque proprio l’oggettivita dell’azienda, considerata unitariamente quale oggetto di punto sul quale occorre riconoscere che II dibattito 6 sempre stato particolarmente vivace, e tale rimasto anche dopo l’entrata in vigore del codice civile del 1942. Negli artt.
2555 – 2562 c.c., infatti, sono disciptinate in modo – solo parzialmente, del resto – unitario alcune fattispecie che non esauriscono la fenomenologia dell’azienda, lasciando aperta la discussione su tutte le fattispecie non regolate. Per queste, la considerazione unitaria dell’azienda sembra riproporre it tema della sussunzione del bene azienda in una delle categorie del Libro terzo del codice civile, che renderebbe per ci6 stesso applicabile tutta la relativa disciplina civilistica, e che solleciti quindi una precisa opzione nell’annoso dibattito.
A questa riguardo si a gia accennato at fatto che nella giurisprudenza della carte e ricorrente l’affermazione che l’azienda a equiparabile a un’universitas rerum regolata dallrart. 816 c.c., (si vedano, tra le molte, Cass. 13 luglio 1973 n. 2031, 7 ottobre 1975 n. 3178, 22 marzo 1980 n. 1939, 15 gennaio 2003 n. 502). Questi precedenti, peraltro, se depongono univocamente per un’impostazione unitaria dell’azienda nella giurisprudenza della corte, riguardano tutti fattispecie di acquisto a titolo derivativo (quando non questioni di natura esclusivamente tributaria), per le quail esiste gia una disciplina di diritto positivo, sicche la qualificazione giuridica dell’azienda ha il valore di spiegazione teorica ma non di vera e propria ratio deciderteli, come avverrebbe invece se da questa definizione si volesse dedurre la diretta applicability dell’art.1160 c.c., all’usucapione dell’azienda 18. Ircollegio e dell’avviso che un’opzione di tipo teorico su questo problema non sia indispensabile per la soluzione del problema della configurabilite del possesso e dell’usucapione dell’azienda, potendo a questo riguardo pervenirsi a una soluzione, coerente con l’ordinamento, che prescinda dall’arternativa tra le due contrapposte teorie. Si ritiene pienamente valida, a questo proposito, l’indicazione – offerta da un esponente motto autorevole della stessa teoria atomistica – che it riconoscimento legislativo dell’unita economica dell’azienda importa implicito accoglimento di tutte le soluzioni unitarie, che non siano escluse da disciplina espressa contraria; e che, in questa prospettiva, norme (2558, 2559, 2560,2112), dettate per gli acquisti derivativi, diventano applicabili per analogia agli acquisti a titolo originario, qual 6 appunto l’usucapione.
19. II problema di causa si risolve, allora, nell’accertare se non vi siano, net codice civile, diposizioni incompatibili con l’affermazione che l’azienda 6 suscettibile di possesso, che per dio stesso sia utile all’usucapione. La risposta negative al quesito e imposta dal riconoscimento che, at contrario, un tale possesso e supposto in diverse disposizioni.
Va innanzi tutto considerate la definizione del possesso, nell’art. 1140 c.c., come potere sulla cosa, che si manifesta in unrattivita corrispondente all’esercizio della propriety o di altro diritto reale. II possesso 6 dunque configurabile sempre che, rispetto alto stesso bene, sia ipotizzabile la propriety o un altro diritto reale, al cui esercizio corrisponda l’attivita del possessore. Che l’azienda posse essere oggetto di propriety o di usufrutto 6 peraltro espressamente sancito dall’art. 2556 c.c., comma 1, e art. 2561 c.c..
E’ dunque pienamente giustificata l’affermazione che colui ii quale esercita sutl’azienda un’attivita corrispondente a quella di un proprietarlo o di un usufruttuario la possiede, e, nel concorso degli altri requisiti di legge, la usucapisce. II possesso 6 qui riferibile esclusivamente at “complesso dei beni” unitariamente considerato, e non gra ai singoli bent, che come e noto non appartengono necessariamente al titolare dell’azienda, e seguono le regole di circotazione lora proprie.
II possesso dell’azienda, inoltre, e specificamente ed espressamente considerato nell’art. 670 c.p.c., che ammette it sequestro delle aziende – o di “altre universality di bent” – quando ne sia controversa (la propriety o)iI possesso. Ora, la previsione di una controversia sulla propriety dell’azienda sia essa o no un’universalita di beni si ricollega evidentemente at dettato dell’art. 2556, comma 1; mentre l’ammissione di una controversia sul possesso dell’azienda discende dal collegamento di principio tra possesso ed esercizio di fatto di diritti reali stabilito dall’art. 1140 c.c..
II complesso di questi disposizioni non consente di dubitare che, nelrinterito del legislatore, l’azienda debba essere considerate unitariamente sia sotto it profilo della propriety (o dell’usufrutto; e con l’ovvia precisazione, anche in questo caso, che la propriety del “complesso organizzato” non 6 propriety del singoli beni), e sia sotto quello del possesso.
20. II principio di diritto applicabile nella fattispecie 6 pertanto che, al fini della disciplina del possesso e defrusucapione, l’azienda, quale complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, deve essere considerate come un bene distinto dal singoli component’, suscettibile di essere unitariamente posseduto e,-nel concorso degli altri elementi indicati della legge, usucapito.
21. L’applicazione del principio appena enunciato alla fattispecie di causa dimostra la correttezza giuridica della soluzione impressa alla vertenza dal giudice di merit°. Ne ha consistenza la censure che sarebbe stato eluso it passaggio costituito della necessity dell’interversione di un possesso originariamente comune. La giurisprudenza di questa corte, infatti, esclude la necessity derrinterversione del titolo, ex art. 1164 c.c., net caso di compossesso, essendo in tat caso sufficiente che la parte abbia posseduto per II tempo necessario a usucapire, animo domini, in modo esclusivo e incompatibile con la possibility di fatto di un godimento comune (Cass. 28 settembre 1973 n. 2430 e succ. conf.; da ultimo 25 marzo 2009 n. 7221). Nella fattispecie in esame a certo, perche fa parte delle premesse in fatto dell’azione intrapresa da B.F., che questi fu estromesso della farmacia dal 12 novembre 1957, vale a dire della donazione del padre Ar. a favore della figlia EL, la quale prosegui net possesso solitario e indisturbato della farmacia per pia di venti anni, termine massimo stabilito della legge per Ilusucapione anche net caso di universality di beni mobil’ (art. 1160 c.c.).
22. In conclusione ii ricorso e respinto. La mancanza di precedent’ suite questioni affrontate glustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La corte rigettaII ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimita.
Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, it 28 gennaio 2014.
Depoitato in Cancelleria it 5 marzo 2014
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