MALASANITA’ RESPONSABILITA’ PRONTO SOCCORSO MALASANITA’ RESPONSABILITA’ PRONTO SOCCORSO

 MOLTO SPESSO NON SI RICEVE NEL PRONTO SOCCORSO LE ADEGUATE CURE MALASANITA’ RESPONSABILITA’ PRONTO SOCCORSO

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 FOTO BOLOGNA 22
Con riferimento all’accertamento del rapporto di causalità, va, poi, osservato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicchè esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (cfr. Sez. U, n.30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222138).

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‘ stato affermato che deve considerarsi utopistico un modello di indagine causale, fondato solo su strumenti di tipo deterministico e nomologico-deduttivo, affidato esclusivamente alla forza esplicativa di leggi universali. Ciò in quanto, nell’ambito dei ragionamenti esplicativi, si formulano giudizi sulla base di generalizzazioni causali, congiunte con l’analisi di contingenze fattuali. In tale prospettiva, si è chiarito che il coefficiente probabilistico della generalizzazione scientifica non è solitamente molto importante; e che è invece importante che la generalizzazione esprima effettivamente una dimostrata, certa relazione causale tra una categoria di condizioni ed una categoria di eventi Nella verifica dell’imputazione causale dell’evento, cioè, occorre dare corso ad un giudizio predittivo, sia pure riferito al passato: il giudice si interroga su ciò che sarebbe accaduto se l’agente avesse posto in essere la condotta che gli veniva richiesta. Con particolare riferimento alla casualità omissiva – che pure viene in rilievo nel caso di specie – si osserva poi che la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il carattere condizionalistico della causalità omissiva, indicando il seguente itinerario probatorio: il giudizio di certezza del ruolo salvifico della condotta omessa presenta i connotati del paradigma indiziario e si fonda anche sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico, da effettuarsi ex post sulla base di tutte le emergenze disponibili, e culmina nel giudizio di elevata “probabilità logica” (Sez. U, n. 30328 del 10.7.2002, cit.).

Si è precisato, inoltre, che le incertezze alimentate dalle generalizzazioni probabilistiche possono essere in qualche caso superate nel crogiuolo del giudizio focalizzato sulle particolarità del caso concreto quando l’apprezzamento conclusivo può essere espresso in termini di elevata probabilità logica (Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, dep. 13/12/2010, Cozzini, Rv. 248943).

Ai fini dell’imputazione causale dell’evento, pertanto, il giudice di merito deve sviluppare un ragionamento esplicativo che si confronti adeguatamente con le particolarità della fattispecie concreta, chiarendo che cosa sarebbe accaduto se fosse stato posto in essere il comportamento richiesto all’imputato dall’ordinamento (cfr. Sez. U, n. 38343 del 24.04.2014, dep. 18.09.2014, Rv. 261103).

Nel reato colposo omissivo improprio, quindi, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di elevata probabilità logica, che, a sua volta, deve essere fondato, oltre che su un ragionamento deduttivo basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo circa il ruolo salvifico della condotta omessa, elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e focalizzato sulle particolarità del caso concreto (Sez. 4, n. 49707 del 04/11/2014, Rv. 263284; Sez. 4, n. 26491 del 11/05/2016, Rv. 267734).

2.3. Nella specie, la Corte territoriale, ha osservato che l’erronea classificazione delle condizioni del paziente in codice verde era frutto della condotta omissiva – imperita e negligente – tenuta dall’infermiera R., che trascurava del tutto di apprezzare le condizioni del paziente, sia all’arrivo in pronto soccorso sia successivamente nella doverosa rivalutazione che si imponeva, in ragione della sintomatologia lamentata rapportata all’età.

Nel ritenere comprovato il nesso causale, poi, non ha dato valore esclusivo al dato statistico, che esprimeva percentuali di sopravvivenza del paziente in caso di tempestivo intervento rilevanti e sicuramente non trascurabili, ma ha valorizzato anche tutte le peculiarità del caso concreto; in particolare ha rilevato che: il paziente si trovava già in pronto soccorso e, quindi, l’intervento specialistico cardiologico era garantito con assoluta tempestività; l’ospedale era attrezzato con metodiche di emodinamica all’avanguardia, sicchè sarebbero state immediatamente eseguibili le indagini invasive, quali la coronarografia, e non invasive, quali l’ecocardiografia, nonchè l’intervento di angioplastica; l’esame della documentazione medica e delle risultanze delle consulenze in atti dava prova che l’intervento cardiologico praticato al paziente, una volta conclamata l’urgenza, era stato rapidissimo e corretto.

Il paziente avrebbe potuto essere salvato con elevata probabilità prossima alla certezza solo nel tempo in cui egli si trovò presso il pronto soccorso ortopedico, allorché la ipovolemia era compensata e lo shock emorragico era contenuto. In quel frangente si verificarono tuttavia disguidi, disorganizzazione ed equivoci non imputabili all’unico sanitario presente nel pronto soccorso ortopedico, tra l’altro impegnato nella cura di un grave caso di emorragia che aveva colpito un paziente operato in quel giorno
Si rammenta in proposito che sarebbe stato necessario eseguire ecografia addominale non praticabile nel pronto soccorso per l’assenza della relativa apparecchiatura, che si sarebbe dovuto reperire ed infondere sangue, che si sarebbe dovuta allestire la sala operatoria e si sarebbero dovuti pure reperire in orario notturno i chirurghi per l’esecuzione dell’intervento di splenectomia. La pronunzia analizza in dettaglio i tempi per le diverse operazioni e perviene alla conclusione che pur a seguito di visita tempestiva l’evento letale con elevata probabilità non si sarebbe potuto evitare. Ciò perché non si disponeva della strumentazione diagnostica, perché occorreva reperire il sangue del gruppo zero ed occorreva altresì porre gli adempimenti preparatori all’atto chirurgico. In conclusione, all’esito della prova controfattuale è assai dubbio che una condotta terapeutica appropriata avrebbe salvato la vita del paziente.
L’argomentazione viene completata considerando che il drammatico evento è stato frutto di una serie di concause. L’errore dei volontari dell’ambulanza che trasportarono il paziente al pronto soccorso ortopedico e non a quello generale, la negata percezione di dolori addominali da parte del ferito, l’assenza di un apparecchio per l’ecografia, l’irrazionale separazione dei diversi pronto soccorso, la mancanza di linee guida uffici efficienti per il trasferimento del paziente, la mancata valutazione da parte dell’infermiera della reale situazione del paziente.
Di qui la pronunzia assolutoria perché il fatto non sussiste alla stregua dell’assenza di prova in ordine all’indicato nesso causale.
Pure tale apprezzamento non può che essere confermato. Questa Corte, anche a sezioni unite (S.U. Franzese, 2002; S U. Espenhanh, 2014) ha chiarito che anche nell’ambito della causalità omissiva vale la regola di giudizio della ragionevole, umana certezza; e che tuttavia tale apprezzamento va compiuto tenendo conto da un lato delle informazioni di carattere generalizzante afferenti al coefficiente probabilistico che assiste il carattere salvifico delle misure doverose appropriate, e dall’altro delle contingenze del caso concreto. Nella fattispecie in esame tale apprezzamento è stato correttamente compiuto. Non solo si è mostrato che le probabilità di successo della terapia appropriata sono correlate alla tempestività dell’intervento terapeutico; ma si è correttamente aggiunto che nel caso in esame l’ora notturna e le conclamate deficienze organizzative della struttura sanitaria rendevano sostanzialmente impossibile un intervento tempestivo. L’argomentazione non è astratta ma scende correttamente a puntualmente analizzare le scansioni temporali. Dunque, l’apprezzamento è immune da vizi logici o giuridici.
Rispetto a tali concludenti valutazioni appare priva di rilievo l’invocata riapertura dell’istruttoria per l’acquisizione di documenti di cui non si spiega neppure la teorica rilevanza. È dunque da ritenersi che la complessiva argomentazione espressa dalla pronunzia d’appello rechi un implicito quanto evidente giudizio d’irrilevanza delle prove richieste.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato
slide3Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza 10 novembre 2014, n. 46336
AINFOMMMMMMotivi della decisione
La giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261103; Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222138 Espenhanh, 2014) ha ripetutamente chiarito che anche nell’ambito della causalità omissiva vale la regola di giudizio della ragionevole, umana certezza; e che tale apprezzamento va compiuto tenendo conto: da un lato, delle informazioni di carattere generalizzante afferenti al coefficiente probabilistico, che assiste il carattere salvifico delle misure doverose appropriate; e, dall’altro, delle contingenze del caso concreto; e, dunque, adegua al caso concreto le informazioni statistiche generalizzanti. Ed ha aggiunto altresì che la regola di giudizio, compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio” – propria del processo penale – impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità che, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, siano remote, nel senso che l’effettiva realizzazione di dette eventualità, nella fattispecie concreta, risulti priva del benchè minimo riscontro nelle emergenze processuali. Occorre in questa sede ribadire che la valutazione controfattuale, demandata al giudice di merito, deve avvenire rispetto al “singolo comportamento storico”, alla “singola situazione storica” e alla “singola conseguenza storica” (Sez. 4, n. 30469 del 13/06/2014, Jann, Rv. 262239). 7 I termini di fatto ai quali deve riferirsi il giudice penale, nel verificare la sussistenza di elementi indicativi della riferibilità causale dell’evento alla condotta attiva od omissiva posta in essere dall’agente, sono necessariamente quelli riportati nel capo di imputazione: è il capo di imputazione, infatti, che delinea e delimita la specifica sequenza fenomenologica, nell’ambito della quale si assume che la condotta attesa abbia determinato la verificazione dell’evento dannoso, come realizzatosi. In tema di responsabilità medica, ai fini dell’accertamento del nesso di causalità è necessario individuare tutti gli elementi concernenti la causa dell’evento, in quanto solo la conoscenza, sotto ogni profilo fattuale e scientifico, del momento iniziale e della successiva evoluzione della patologia consente l’analisi della condotta omissiva colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale e verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta, l’evento lesivo sarebbe stato evitato al di là di ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, n. 43459 del 04/10/2012, Albiero, Rv. 255008).
Nei reati omissivi impropri, la valutazione concernente la riferibilità causale dell’evento lesivo alla condotta omissiva che si attendeva dal soggetto agente, deve avvenire rispetto alla sequenza fenomenologica descritta nel capo d’imputazione, di talchè, nelle ipotesi di omicidio o lesioni colpose in campo medico, il ragionamento controfattuale deve essere svolto dal giudice di merito in riferimento alla specifica attività (diagnostica, terapeutica, di vigilanza e salvaguardia dei parametri vitali del paziente o altro) che era specificamente richiesta al sanitario e che si assume idonea, se realizzata, a scongiurare l’evento lesivo, come in concreto verificatosi, con alto grado di credibilità razionale (Sez. 4, n. 30469 del 2014 cit.). Nella fattispecie in esame tale apprezzamento non è stato correttamente compiuto. La Corte avrebbe dovuto farsi carico di considerare tutte le particolarità del caso concreto, indubbiamente complesso, in quanto nella consulenza tecnica del pubblico ministero, le cui risultanze sono state recepite e condivise dai giudici di merito, erano ipotizzate plurime dinamiche consequenziali: la mancanza di un reparto specialistico di cardiochirurgia presso l’ospedale (OMISSIS); la possibilità di allertare un centro specializzato a seguito del rilievo dell’emopericardio (versamento di sangue nel pericardio) dovuto alla ferita; la disponibilità di un’ambulanza e il tempo del tragitto (calcolato dal consulente in un’ora e mezza); la possibilità di organizzare ad horas un’equipe operatoria per intervenire in tempi brevi; le probabilità non elevate di riuscita dell’eventuale intervento. Sotto tale ultimo profilo non possono che essere richiamate le considerazioni medico-legali riportate a pag. 22 dell’elaborato – allegato ai fini dell’autosufficienza del ricorso – del consulente del pubblico ministero prof. A.G.: “(…) Allora ben si comprendono le problematiche connesse ad un intervento corretto e tempestivo, finalizzato a scongiurare l’evento letale; pertanto le probabilità di successo del suddetto intervento devono essere considerate piuttosto scarse con probabilità di sopravvivenza non elevate. Pertanto sotto il profilo squisitamente medico legale appare poco 8 sostenuta la dimostrazione di una connessione causale, sia anche sotto il profilo del concorso delle cause, tra il suddetto errore medico e la morte del soggetto (…)”.
Lo stesso consulente, in sede di deposizione testimoniale all’udienza dibattimentale del 21/01/2016, esprimeva ulteriori perplessità sulla percentuale di riuscita dell’eventuale intervento: “(…) mi rimane solo un dubbio che lo devo esplicitare, cioè a dire cosa sarebbe successo a quel cuore, se l’intervento chirurgico fatto quando si sarebbe dovuto fare una volta aperto, si fosse tolta quella situazione di tamponamento cardiaco, e quindi quello non lo posso dire, non sono in condizioni di dirlo, diciamo quest’aria di dubbio che secondo me abbatte diciamo la percentuale di riuscita di salvezza del soggetto a seguito dell’intervento. Questa è una cosa che lo voglio dire, poi oltre questo non sono più in condizione di dire, perchè poi diventa tutta un’opinione personale che lo non voglio assolutamente esplicitare (…)” (pag. 17 del verbale stenotipico allegato al ricorso). D’altra parte, la Corte territoriale, nel compiere il necessario giudizio controfattuale, avrebbe dovuto indicare le ragioni tecnico-scientifiche, per le quali aveva ritenuto di elevare la percentuale di riuscita dell’intervento indicata dal consulente. L’apparato argomentativo della sentenza impugnata non supera lo scrutinio demandato a questa Corte laddove fa proprie le conclusioni del consulente del pubblico ministero, previa una disamina soltanto sommaria dei rilievi formulati dal consulente tecnico della difesa, in punto di incidenza causale della ritenuta condotta omissiva rispetto all’evento morte, senza congruamente indicare le ragioni per le quali detti rilievi sono stati disattesi. Al riguardo, i giudici di appello non hanno fatto buon governo della giurisprudenza costante di questa Corte, secondo la quale il giudice – in virtù del principio del libero convincimento e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove – ha indubbiamente la possibilità di scegliere fra varie tesi, prospettate da differenti periti, di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purchè dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti (Sez. 3, n. 13997 del 25/10/2017, dep. 2018, P., Rv. 273159; Sez. 4, n. 8527 del 13/02/2015, Sartori, Rv. 263435)
1. Riformando la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Livorno, la Corte d’appello di Firenze ha assolto gli imputati in epigrafe dal reato di omicidio colposo: il P. perché il fatto non costituisce reato e il C. perché il fatto non sussiste.
Il P. quale medico di turno del pronto soccorso ortopedico dell’ospedale di (…) ed il C. quale medico di turno del pronto soccorso generale del medesimo nosocomio, sono stati accusati di aver colposamente cagionato la morte del paziente B.F.
, trasportato presso la struttura sanitaria a seguito di incidente stradale occorsogli alla guida della propria motocicletta, avendo tardivamente diagnosticato una imponente frattura alla milza così inibendo le tempestive, necessarie e risolutive attività terapeutiche.
In particolare al P. è stato contestato, a seguito di episodio di vomito del paziente accompagnato da dolori addominali, di essersi limitato a richiedere una valutazione chirurgica per il subito trauma addominale e di aver inviato il paziente al pronto soccorso generale invece che al reparto di chirurgia; e di aver inoltre omesso di segnalare l’urgenza del caso. Al C. è stato addebitato di aver tardivamente visitato il paziente, solo a seguito di pressioni dei familiari e di un ispettore di polizia.
2. Ricorre per cassazione la parte civile deducendo diverse questioni.
2.1
Con il primo motivo si lamenta che la Corte d’appello ha completamente omesso di prendere in considerazione la richiesta di rinnovazione parziale dell’istruttoria dibattimentale per acquisire sentenza del Tribunale di Livorno relativa ad una coimputata, nonché delle dichiarazioni rese da alcuni testi in quel processo, al fine di chiarire la controversa esecuzione di radiografia della pelvi, dell’anca e del bacino.
Al riguardo vi è totale mancanza di motivazione.
2.2 Con il secondo motivo si censura la pronunzia di merito per ciò che attiene alla ritenuta assenza di colpa del dottor P. . Si considera che l’anamnesi circostanziale e la ricognizione critica del quadro lesivo imponevano di orientarsi verso l’ipotesi di una possibile lesione interna. L’avvio al pronto soccorso generale, dunque, fu tardivo e comunque non appropriato, imponendosi l’invio diretto al reparto di chirurgia. Pure tardivo e non appropriato fu il contatto con il pronto soccorso generale.
2.3 Il terzo motivo concerne l’imputato C. . Si è trascurato che la condizione del paziente avrebbe richiesto la immediata infusione di liquidi ancor prima di qualsiasi diagnosi. La ricostruzione dei tempi per l’esecuzione di intervento chirurgico è inoltre priva di ancoraggio alla situazione concreta.
La valutazione del giudice di merito ripercorre il soggettivo ed opinabile punto di vista del perito senza considerare in modo appropriato la possibilità di accelerare l’esecuzione dell’atto chirurgico anche a seguito di una tempestiva diagnosi.
3. Il ricorso è infondato.
La sentenza d’appello espone che il P. visitò il paziente, constatò e fronteggiò una frattura alla scapola. Nel prosieguo, a seguito di un conato di vomito ed avendo il paziente riferito (dopo insistenti domande del terapeuta), anche un dolore addominale, il sanitario sospettò un trauma interno; e decise di avviare il giovane al pronto soccorso generale, stilando apposito referto, dopo aver vanamente cercato un contatto telefonico, richiedendo una valutazione chirurgica in “riferito trauma addominale”. A tale scopo chiamava un’ambulanza, attesa la distanza esistente tra i due pronto soccorso. L’autolettiga non era tuttavia disponibile ed il B. venne infine trasferito in barella.
Il paziente fu ricevuto nel pronto soccorso generale dal dottor C. , unico sanitario presente. Costui non ricevendo segnalazioni di criticità in atto, proseguiva nelle visite ordinarie. Lo stesso paziente veniva contrassegnato dall’infermiera addetta al triage con codice verde cioè non urgente, nonostante avesse perso feci e manifestasse segni di sofferenza nonché difficoltà respiratorie, come riferito dal padre che lo assisteva. Il C. visitò il paziente solo dopo un’ora quando questi versava già in una condizione disperata, tanto che dopo cinque minuti sopraggiunse shock emorragico cui seguì esito letale nonostante le manovre rianimatorie.
L’indagine autoptica rivelò che la morte era stata determinata da shock emorragico seguito a lesione della milza. Tale patologia avrebbe potuto essere fronteggiata solo con terapie di contenimento della perdita ematica seguite da intervento chirurgico di splenectomia. Purtroppo, invece, il paziente fu sottoposto a visita medica solo un’ora dopo l’arrivo nel pronto soccorso generale quando le sue condizioni erano ormai irreversibilmente segnate.
La pronunzia dà conto che in appello è stata eseguita indagine peritale e che sul caso si sono espressi diversi esperti di parte. Le relative valutazioni vengono analiticamente esposte e la motivazione culmina nella ponderazione delle posizioni dei due ricorrenti.
Si considera che la patologia alla milza avrebbe potuto essere diagnosticata tempestivamente attraverso l’esame ecografico. La condotta terapeutica del P. viene ritenuta immune da censure. Egli curò correttamente il paziente in ordine alle lesioni di sua competenza, non disponeva di elementi per propendere verso una decisa diagnosi di emorragia addominale; ed avviò tempestivamente il paziente al pronto soccorso generale, secondo i protocolli interni dell’ospedale. Il paziente avrebbe potuto essere salvato con elevata probabilità prossima alla certezza solo nel tempo in cui egli si trovò presso il pronto soccorso ortopedico, allorché la ipovolemia era compensata e lo shock emorragico era contenuto. In quel frangente si verificarono tuttavia disguidi, disorganizzazione ed equivoci non imputabili all’unico sanitario presente nel pronto soccorso ortopedico, tra l’altro impegnato nella cura di un grave caso di emorragia che aveva colpito un paziente operato in quel giorno. Il sospetto di trauma ad organi interni sopravvenne solo al termine del trattamento ortopedico ed in quel momento il ricorrente ritenne opportuno avviare il giovane al pronto soccorso generale per un approfondimento di chirurgico per sospetto trauma addominale. L’invio all’altro pronto soccorso in autoambulanza, stante la distanza dei siti rispettò il protocollo interno della direzione sanitaria e non implica una scelta censurabile. Il ritardo nel trasferimento fu determinato non già dalla decisione del medico ma dalla indisponibilità in quel momento di una autolettiga. Attesa l’assenza di colpa è stata adottata pronunzia assolutoria perché il fatto non costituisce reato.
Tale apprezzamento appare immune da censure. Il comportamento del sanitario non rivela apprezzabili elementi di colpa. Egli era addetto all’emergenza ortopedica e dette immediatamente luogo agli interventi occorrenti. La possibilità di una patologia in organi interni si rivelò solo in prosieguo e solo dopo molte insistenze del terapeuta. Questi, peraltro, non disponeva di un ecografo che gli consentisse una preliminare valutazione del paziente. Tale mancanza costituisce evenienza che, come del resto ritenuto dal giudice di merito, mostra una drammatica, radicale carenza organizzativa cui va ascritto un ruolo davvero significativo nella successione degli accadimenti che condussero alla morte del paziente. Dunque, la richiesta di valutazione da parte dell’urgenza generalista appare corretta. Pure corretto il tentativo di instaurare contatto telefonico col medico di turno nell’altro pronto soccorso. I ritardi nel trasferimento non gli sono certo imputabili, ma costituiscono conferma delle sorprendenti carenze organizzative cui si è già fatto cenno. Dunque, la sentenza assolutoria non è censurabile.
4. Diversa la posizione del C. . Egli era l’unico sanitario presente nel pronto soccorso ed era impegnato nella visita di un paziente con urgenza media. Tuttavia l’infermiera del triage lo avvisò dell’arrivo di un ferito da incidente stradale per il quale vi era espressa richiesta medica scritta di approfondimento per sospetto trauma addominale. Il C. telefonò al collega P. ma ciò avvenne più per protestare sulla pretesa irregolarità formale del trasferimento al pronto soccorso generale invece che al reparto di chirurgia e non già per approfondire la criticità del caso trasmessogli.
In tale situazione il terapeuta avrebbe dovuto personalmente valutare la gravità del paziente a seguito della segnalazione che, se fondata, rappresentava un rischio della massima urgenza. Verosimilmente una immediata visita avrebbe messo in moto un immediato meccanismo di verifica strumentale volto all’accertamento del trauma addominale, considerata la importante sintomatologia manifestata dal B. . Tutto ciò non fu fatto; e ciò implica comportamento negligente idoneo ad integrare l’elemento soggettivo della colpa.
Difetta tuttavia la prova della connessione causale fra tale condotta omissiva e l’evento di danno, che deve essere dimostrata con apprezzamento dotato elevata probabilità logica. Tale valutazione non è stata correttamente espressa dal primo giudice. Le documentate e condivise valutazioni del perito sulla tempistica della diagnosi, della trasfusione e dell’intervento chirurgico rispetto alla rapidità di evoluzione della patologia rendono del tutto incerta la riconducibilità causale della morte del giovane paziente alla ritardata visite. L’insuccesso di eventuali terapie risulta ancor più accreditato in considerazione della cattiva organizzazione del nosocomio. Si rammenta in proposito che sarebbe stato necessario eseguire ecografia addominale non praticabile nel pronto soccorso per l’assenza della relativa apparecchiatura, che si sarebbe dovuto reperire ed infondere sangue, che si sarebbe dovuta allestire la sala operatoria e si sarebbero dovuti pure reperire in orario notturno i chirurghi per l’esecuzione dell’intervento di splenectomia. La pronunzia analizza in dettaglio i tempi per le diverse operazioni e perviene alla conclusione che pur a seguito di visita tempestiva l’evento letale con elevata probabilità non si sarebbe potuto evitare. Ciò perché non si disponeva della strumentazione diagnostica, perché occorreva reperire il sangue del gruppo zero ed occorreva altresì porre gli adempimenti preparatori all’atto chirurgico. In conclusione, all’esito della prova controfattuale è assai dubbio che una condotta terapeutica appropriata avrebbe salvato la vita del paziente.
L’argomentazione viene completata considerando che il drammatico evento è stato frutto di una serie di concause. L’errore dei volontari dell’ambulanza che trasportarono il paziente al pronto soccorso ortopedico e non a quello generale, la negata percezione di dolori addominali da parte del ferito, l’assenza di un apparecchio per l’ecografia, l’irrazionale separazione dei diversi pronto soccorso, la mancanza di linee guida uffici efficienti per il trasferimento del paziente, la mancata valutazione da parte dell’infermiera della reale situazione del paziente. Di qui la pronunzia assolutoria perché il fatto non sussiste alla stregua dell’assenza di prova in ordine all’indicato nesso causale.
Pure tale apprezzamento non può che essere confermato. Questa Corte, anche a sezioni unite (S.U. Franzese, 2002; S U. Espenhanh, 2014) ha chiarito che anche nell’ambito della causalità omissiva vale la regola di giudizio della ragionevole, umana certezza; e che tuttavia tale apprezzamento va compiuto tenendo conto da un lato delle informazioni di carattere generalizzante afferenti al coefficiente probabilistico che assiste il carattere salvifico delle misure doverose appropriate, e dall’altro delle contingenze del caso concreto. Nella fattispecie in esame tale apprezzamento è stato correttamente compiuto. Non solo si è mostrato che le probabilità di successo della terapia appropriata sono correlate alla tempestività dell’intervento terapeutico; ma si è correttamente aggiunto che nel caso in esame l’ora notturna e le conclamate deficienze organizzative della struttura sanitaria rendevano sostanzialmente impossibile un intervento tempestivo. L’argomentazione non è astratta ma scende correttamente a puntualmente analizzare le scansioni temporali. Dunque, l’apprezzamento è immune da vizi logici o giuridici.
Rispetto a tali concludenti valutazioni appare priva di rilievo l’invocata riapertura dell’istruttoria per l’acquisizione di documenti di cui non si spiega neppure la teorica rilevanza. È dunque da ritenersi che la complessiva argomentazione espressa dalla pronunzia d’appello rechi un implicito quanto evidente giudizio d’irrilevanza delle prove richieste.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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MALASANITA’ RESPONSABILITA’ PRONTO 
In tema di risarcimento del danno per decesso da responsabilità sanitaria
La Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 luglio 2014, n. 15909.
 In tema di risarcimento del danno per decesso da responsabilità sanitaria, i genitori di un minore deceduto in conseguenza di un fatto illecito sono potenzialmente titolari di un diritto al risarcimento del danno derivante dalla lesione di un’aspettativa alla produzione di un reddito futuro.
  1. La sentenza impugnata, infatti, con una motivazione bene argomentata e, in un certo senso, anticipatrice di quelli che sarebbero stati i successivi sviluppi della giurisprudenza di questa Corte, ha affermato che non è escluso che si debba risarcire un danno ulteriore rispetto a quello morale e a quello biologico, ma ha chiarito che ciò implica la determinazione di un danno che superi la normale sofferenza derivante da un evento come quello di cui si discute nell’odierno giudizio. Ha osservato la Corte d’appello che non è sufficiente “l’affermazione che il decesso di un congiunto abbia determinato uno sconvolgimento nella vita familiare, che costituisce normale conseguenza dolorosa e concreta di simile evento luttuoso”; è invece necessario “che dall’evento sia sorto un pregiudizio diverso e per c.d. maggiore rispetto alla normalità e soprattutto che dello stesso non ci si limiti a darne generica qualificazione, ma se indichi la natura e se ne dia la prova”; prova che, nella specie, non era stata data.
 
 
 
  1. È singolare osservare come questa motivazione, benché precedente, si ponga in linea non solo con la nota sentenza delle Sezioni Unite 11 novembre 2008, n. 26972, ma anche con i successivi e più recenti sviluppi della giurisprudenza di questa Corte sull’argomento (v. le sentenze 20 novembre 2012, n. 20292, 22 agosto 2013, n. 19402, e 23 gennaio 2014, n. 1361). Nelle pronunce in ultimo richiamate – alle quali la sentenza odierna intende dare continuità – si è ribadito che il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, che può causare, nella vittima e nei suoi familiari, un danno medicalmente accertato, un dolore (interiore e un’alterazione della vita quotidiana, sicché il giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni, ma anche “vuoti” risarcitori e, in particolare, per il danno da lesione del rapporto parentale, deve accertare, con onere della prova a carico dei familiari della persona deceduta, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei superstiti uno sconvolgimento delle normali abitudini tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse.
 
 
 
  1. La sentenza impugnata ha fatto buon governo di questi principi, precisando, come si è detto, che era mancata la prova di simile sconvolgimento della vita familiare. Ed anche il ricorso, in definitiva, pone critiche che, su questo punto, non superano la soglia di una generica contestazione.
  2. MALASANITA’ RESPONSABILITA’ PRONTO SOCCORSO
Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 11 luglio 2014, n. 15909
Svolgimento del processo
  1. S.I. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Treviso, l’Azienda USL n. X del Veneto per sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla morte del proprio figlio M.M. , di poco meno di tre anni di età, conseguente a colpa del personale sanitario dell’ospedale di (omissis).
Osservò che in data (omissis) ella aveva ricoverato il bambino presso il pronto soccorso del predetto ospedale, in quanto presentava febbre alta, difficoltà respiratorie e voce rauca. Dal pronto soccorso il piccolo era stato trasferito nel reparto pediatria, nel quale era di turno la Dott.ssa P.C. , con diagnosi di sospetta epiglottide; nonostante la somministrazione di terapia per aerosol con adrenalina e ossigenoterapia, le condizioni del bambino erano peggiorate, al punto che, verso le ore 22 di quello stesso giorno, egli aveva perso i sensi ed era andato in arresto cardiocircolatorio. Erano stati solo a questo punto chiamati l’anestesista e l’otorino; ma nonostante l’anestesista avesse compiuto la manovra di intubazione tracheale con conseguente ventilazione meccanica, ciò non aveva evitato l’ischemia cerebrale conseguente alla prolungata carenza di ossigeno. Il bambino, trasferito presso il reparto di pediatria dell’Università di (…) in stato di coma, era poi morto cinque giorni dopo, in data (omissis).
La USL si costituì, chiedendo di poter chiamare in causa la società assicuratrice RAS e la Dott.ssa P. , per essere garantita in caso di soccombenza. La RAS si costituì, facendo presente che il contratto di assicurazione vedeva coinvolte anche la s.p.a. Fondiaria e la s.p.a. Assitalia, mentre la Dott.ssa P. , oltre ad eccepire l’inammissibilità della domanda, eccepì anche il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. in ordine alla domanda di manleva avanzata nei suoi confronti dalla USL.
Si costituirono, quindi, anche le società Fondiaria e Assitalia, mentre intervennero in giudizio M.G. e M.V.F. – rispettivamente padre e sorella del piccolo – i quali estesero la domanda risarcitoria anche nei confronti della Dott.ssa P. .
Nel corso del giudizio, le compagnie di assicurazione versarono ai familiari danneggiati la somma complessiva di L. 450 milioni, ritenendola satisfattiva.
Il Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. in ordine alla domanda di manleva della USL nei confronti della Dott.ssa P. ; accertò la responsabilità di quest’ultima nella determinazione dell’evento letale e condannò, quindi, la USL al risarcimento dei danni nella misura di Euro 87.000 per ciascuno dei genitori e di Euro 13.000 in favore della sorella; e, dando atto che era stata già versata la somma di Euro 103.291,38 in favore di ciascuno dei genitori e di Euro 25.822 in favore della sorella, dichiarò che tali importi erano totalmente satisfattivi.
  1. La sentenza è stata appellata in via principale dai familiari della vittima e in via incidentale dalla USL n. X e dalla Dott.ssa P. .
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 2 agosto 2007, in parziale riforma di quella di primo grado, ha accolto, per quanto di ragione, l’appello principale e l’appello incidentale della Dott.ssa P. , così decidendo: ha dichiarato inammissibile l’intervento di M.G. e M.V.F. nei confronti della Dott.ssa P. ;
ha condannato la USL all’ulteriore risarcimento, in favore della sola S.I. , nella misura di Euro 24.545,02, con rivalutazione e interessi;
– ha condannato le società di assicurazione, ciascuna nella propria percentuale, a tenere indenne la USL di quanto eventualmente a suo carico;
– ha regolato le spese di entrambi i gradi di giudizio.
2.1. La Corte territoriale, per quanto ancora di interesse in questa sede, ha innanzitutto respinto gli appelli incidentali della USL e della Dott.ssa P. in punto di sussistenza della responsabilità e, ricostruendo tutti i passaggi della dolorosa vicenda, ha evidenziato le negligenze della dottoressa, dalle quali erano derivate tutte le ulteriori tragiche conseguenze. In tal modo è stato ribadito il giudizio del Tribunale in ordine alla responsabilità del sanitario convenuto e, di conseguenza, della USL di appartenenza.
2.2. Quanto all’appello principale dei familiari, la Corte veneziana ha respinto la domanda volta al riconoscimento dell’esistenza di un danno da lucro cessante. La giovanissima età del bambino, l’assenza di una qualsiasi possibilità di conoscere le sue inclinazioni lavorative ed il suo carattere rendeva – secondo la Corte – impossibile affermare, anche in via presuntiva, che egli, una volta cresciuto, avrebbe contribuito alla vita familiare, sicché non risultava possibile determinare l’effettiva sussistenza di un pregiudizio di carattere patrimoniale.
Doveva, viceversa, essere riconosciuto, in favore del piccolo e perciò degli,eredi, il danno morale conseguente alla sofferenza patita dal bambino nelle ultime ore della sua vita cosciente. La Corte ha rilevato, su questo punto, che, pur essendo esatto che egli non poteva avere più accusato dolore e sofferenza una volta caduto in coma, il piccolo era rimasto cosciente per almeno due ore nelle quali, anche non potendo comprendere l’approssimarsi della sua fine, certamente aveva patito “una sorta di annegamento durato di fatto non già qualche minuto ma una vera e propria eternità”. Per questo titolo, quindi, andava riconosciuta la somma complessiva di Euro 9.000, da ripartire in parti uguali tra i due genitori e la sorella.
In ordine al c.d. danno esistenziale, la Corte territoriale, dopo aver ricordato gli sviluppi della giurisprudenza sull’argomento, ha evidenziato che esso può essere risarcito anche in aggiunta al danno biologico ed al danno morale; ma ha chiarito che ciò può avvenire solo in presenza di un “pregiudizio diverso e per così dire maggiore rispetto alla normalità”, precisando che tale danno deve essere, comunque, provato dal danneggiato, in quanto danno-conseguenza. E poiché tale prova, nella specie, non era stata data, la sentenza ha respinto l’ulteriore richiesta risarcitoria proposta a tale titolo.
Quanto al danno morale, la Corte veneziana ha riconosciuto la congruità della somma di Euro 87.000 liquidata in favore di M.G. e di Euro 13.000 in favore della sorella M.V. , siccome tali cifre corrispondevano quasi al limite massimo consigliato dalle “note tabelle del Triveneto”.
In relazione alla madre, però, la Corte ha ritenuto di dover innalzare l’entità del risarcimento; assumendo in Euro 100.000 per ciascun genitore il limite massimo tabellare, la Corte ha posto in evidenza la particolare tragicità del calvario del figlio per come era stato vissuto dalla madre. L’intensità del dolore, la sofferenza, la disperazione della madre dovevano essere valutate con maggiore ampiezza, riconoscendo in favore della stessa la più elevata somma di Euro 130.000, assolutamente equa benché superiore ai limiti massimi tabellari.
  1. Contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia propongono ricorso S.I. , M.G. e M.V.F. , con unico atto affidato a cinque motivi.
Resistono, con un unico controricorso, la s.p.a. Allianz, già RAS, e la s.p.a. Assicurazioni generali.
Con separato controricorso resiste anche la Azienda USL n. X della Regione Veneto.
I ricorrenti S.I. , M.G. e M.V.F. , nonché la s.p.a. Allianz e la s.p.a. Assicurazioni generali hanno presentato memorie.
Motivi della decisione
Occorre preliminarmente ricordare che i ricorrenti, in memoria, hanno sollevato una serie di eccezioni sulla regolarità delle procure e dei poteri di rappresentanza delle due società di assicurazione.
A fronte di tali eccezioni, il difensore delle controricorrenti in questa sede ha depositato documentazione dalla quale risulta che le eccezioni stesse sono prive di fondamento. Dalla documentazione, infatti, risulta che la s.p.a. Allianz è successore della s.p.a. RAS che era parte del giudizio di appello; e che la s.p.a. Assicurazioni generali è conferitaria del ramo di responsabilità dell’INA Assitalia, che pure era parte nel giudizio di appello. Così come risulta che gli avv. m. e F. sono stati nominati procuratori speciali, per atto notarile, da parte degli amministratori delegati della s.p.a. Assicurazioni generali, con facoltà di nomina e revoca di difensori nei giudizi; e che il Dott. C.A. è dotato di procura della Allianz s.p.a. che gli consente di nominare difensori in relazione alla Gestione sinistri, davanti a tutte le Autorità giudiziarie.
Ne consegue l’infondatezza di tutte le eccezioni preliminari attinenti alla regolarità della presenza in giudizio delle due società di assicurazione controricorrenti.
Si può quindi procedere all’esame del ricorso.
  1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione degli artt. 230-bis, 1223, 1226, 2056, 2727 e 2729 cod. civ., oltre a motivazione contraddittoria su un punto decisivo della controversia.
Rilevano i ricorrenti che la sentenza sarebbe errata nella parte in cui non ha riconosciuto il loro diritto a percepire un risarcimento del danno patrimoniale in relazione alla futura contribuzione del piccolo M. alla gestione della vita familiare. Dichiarano, in proposito, di avere allegato già nei gradi di merito la documentazione atta a dimostrare che la madre era nullatenente e che il padre gestiva un’attività di ristorazione per la quale era del tutto ragionevole prevedere, anche sulla base della prova presuntiva, che il figlio, una volta divenuto maggiorenne, avrebbe dato la sua collaborazione. Sicché era certa la diminuzione patrimoniale e la necessità di un congruo risarcimento.
1.1. Il motivo non è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni affermato che i genitori di un minore che sia morto in conseguenza di un fatto illecito sono potenzialmente titolari di un diritto al risarcimento del danno che deriva dalla lesione di un’aspettativa alla produzione di un reddito futuro; ciò in quanto può ritenersi, ragionando in astratto, che il minore, una volta divenuto maggiorenne, avrebbe in qualche misura contribuito ai redditi della famiglia.
Trattandosi, però, di un diritto non automatico, si è detto che i genitori, per dare prova della frustrazione di quell’aspettativa, hanno l’onere di allegare e dimostrare che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia. A tal fine la previsione va operata sulla base di criteri ragionevolmente probabilistici, non già in via astrattamente ipotetica, ma alla luce delle circostanze del caso concreto, conferendo rilievo alla condizione economica dei genitori sopravvissuti, alla età loro e del defunto, alla prevedibile entità del reddito di costui, dovendosi escludere che sia sufficiente la sola circostanza che il figlio deceduto avrebbe goduto di un reddito proprio (sentenze 3 maggio 2004, n. 8333, 28 agosto 2007, n. 18177, 27 aprile 2010, n. 10074, 11 maggio 2012, n. 7272); la relativa prova può essere data anche tramite presunzioni (sentenza 14 febbraio 2007, n. 3260).
Nel caso specifico la Corte d’appello, con una valutazione di merito correttamente argomentata e priva di vizi logici, ha ritenuto che, in considerazione della giovanissima età della vittima (tre anni), non fosse possibile compiere alcuna valutazione presuntiva che non corresse il rischio di essere arbitraria. Ha motivato tale decisione, ricordando che non era possibile prevedere né quali sarebbero state le inclinazioni del figlio, né la sua disponibilità ad aiutare i genitori, né, tantomeno, quale sarebbe stata la situazione di questi ultimi una volta che il figlio fosse divenuto adulto. Si tratta – come facilmente si coglie – di una valutazione squisitamente di merito sulla quale questa Corte non ha motivo di intervenire, trattandosi, appunto, di decisione argomentata correttamente.
È vero che i genitori hanno sempre dichiarato di svolgere un’attività di ristorazione (pizzeria), sostenendo che ciò poteva da solo essere sufficiente a dimostrare che il piccolo, una volta divenuto adulto, avrebbe aiutato tale attività, collaborando al menage domestico. Ma ciò non può essere sufficiente, perché la valutazione prognostica che si chiede al giudice rischierebbe davvero di diventare, in una simile ipotesi, piuttosto una profezia che non una ragionevole previsione; né si può dire che il figlio di un ristoratore sarà, per ciò stesso, ristoratore anch’egli.
  1. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), n. 4) e n. 5), cod. proc. civ., violazione degli artt. 1223, 2056 e 2059 cod. civ., oltre a motivazione contraddittoria su più punti i decisivi e motivazione assente.
Osservano i ricorrenti che la sentenza conterrebbe due errori in ordine all’entità del risarcimento del danno relativo alla sofferenza patita dalla piccola vittima nei giorni precedenti la morte. La censura si appunta da un lato sull’omesso riconoscimento di un qualsiasi risarcimento per il periodo in cui il bambino è stato in coma, negando quindi la conseguente sofferenza; e, per il periodo antecedente il coma, il ricorso censura l’esiguità del risarcimento di Euro 9.000, stabilita senza alcuna adeguata motivazione e senza tenere conto dell’esigenza di un giusto riconoscimento anche sulla base delle tabelle prescelte, tanto più importante in quanto relativa ad una fine terribile (morte per soffocamento).
2.1. Il motivo non è fondato.
La censura, come si è visto, si articola in due diversi profili: da un lato concerne l’omessa liquidazione di una qualsiasi somma per il periodo nel quale il bambino fu in coma; dall’altro, contesta l’esiguità della somma liquidata dalla Corte d’appello per il periodo che precedette il coma.
Quanto al primo profilo, la sentenza non merita alcuna censura, avendo deciso la questione in armonia alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il c.d. danno catastrofale, che è diverso dal danno tanatologico, può essere risarcito a condizione che la vittima, compatibilmente con la situazione del momento, abbia avuto la lucida consapevolezza della fine (v. sentenze 24 marzo 2011, n. 6754, e 21 marzo 2013, n. 7126). Tale consapevolezza – che non è affatto esclusa per la tenera età della vittima, come la stessa Corte d’appello ha riconosciuto, riformando in parte la sentenza di primo grado – è comunque da escludere a partire dal momento in cui la vittima è entrata in coma, perché il sicuro stato di incoscienza esclude l’esistenza di una sofferenza giuridicamente rilevante, sicché correttamente la Corte veneziana ha escluso ogni risarcimento in relazione a quella fase.
Più delicata è, all’evidenza, l’altra questione, relativa alla concreta determinazione del quantum in relazione al periodo precedente il coma. La Corte di merito, riformando sul punto la sentenza del Tribunale, ha riconosciuto a questo titolo la somma di Euro 9.000; la difesa dei ricorrenti ha particolarmente insistito sull’esiguità di tale somma alla luce della terribile sofferenza patita dal piccolo, così come è stata descritta dalla Corte d’appello, ed ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite 11 novembre 2008, n. 26973, nella quale una liquidazione di danno disposta ad analogo titolo è stata ritenuta “palesemente inadeguata”.
Rileva questa Corte, però, che la sentenza impugnata resiste alle censure che le vengono mosse. Ed invero, è evidente che una valutazione di questo genere – che riguarda la liquidazione di un danno morale – è per sua stessa natura rimessa alla prudente valutazione del giudice di merito; ciò non significa che questi diventi padrone assoluto ed arbitrario di simile decisione, ma soltanto che la Corte di legittimità è ammessa a sindacarla in caso di evidente inadeguatezza. Ora, il confronto con la fattispecie di cui alla citata sentenza delle Sezioni Unite non è calzante; in f quella occasione, infatti, fu ritenuta incongrua una liquidazione di Euro 5.000 per la morte di un ragazzo di diciassette anni che era rimasto per circa undici ore in attesa consapevole della fine, tanto lucido da rispondere addirittura alle domande. Diverso è il caso in esame, in cui un bambino di quasi tre anni rimase per circa due ore in progressiva carenza di aria.
Questa Corte è perfettamente consapevole del fatto che non è possibile compiere una sorta di graduazione del dolore secondo una scala misurabile con criteri oggettivi; ed inorridisce alla sola idea che un dolore così tragico quale quello della perdita di un figlio possa essere al centro di una discussione economica, poiché è evidente l’incommensurabile distanza che esiste tra la sofferenza ed il risarcimento. E tuttavia i giudici sono chiamati anche a questo difficile compito, che impone loro di assumere una decisione, liquidando una somma di denaro; e, nella specie, non si ritiene che la sentenza impugnata meriti di essere cassata sotto questo profilo.
  1. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., motivazione contraddittoria su più punti decisivi e mancata adeguata considerazione delle cause della morte e dell’entità del dolore dei superstiti.
Le doglianze prospettate sono sostanzialmente due.
Da un lato si osserva che la sentenza non avrebbe tenuto conto del fatto che la morte del bambino poteva, nel caso in esame, essere evitata, sicché la sofferenza e la rabbia dei familiari per questa fine avrebbe meritato un accresciuto risarcimento, non potendo accettarsi la motivazione della Corte d’appello secondo la quale il decesso per malasanità non comporta per questo una sofferenza maggiore. Da un altro lato, poi, si censura la liquidazione del danno morale, osservando che anche il padre avrebbe avuto diritto allo stesso (accresciuto) risarcimento riconosciuto alla madre, avendo anch’egli costantemente partecipato alla sofferenza del figlio, e lamentando il carattere “irrisorio” del danno liquidato in favore della sorella.
3.1. Il motivo non è fondato.
La prima parte della censura è evidentemente da respingere. Pur con tutta la comprensibile difficoltà di accettare che la morte di un bambino di tre anni avvenga, all’interno di una struttura ospedaliera, per evidenti e provate negligenze dei sanitari della medesima, questa Corte non può avallare la pretesa dei ricorrenti secondo cui, in sostanza, la morte per malasanità meriterebbe un risarcimento maggiore. La morte è la morte, comunque la si debba affrontare; e la morte di un figlio, per di più così piccolo, si connota per l’evidente tragicità; ma non per questo può sostenersi che vada riconosciuto eo ipso un danno maggiore.
3.2. Quanto alla seconda parte della censura, non sussiste alcun vizio di motivazione nella sentenza in esame. Essa, anzi, ha fornito un’ampia e dettagliata motivazione delle ragioni per le quali ha ritenuto di liquidare alla mamma del piccolo M. una somma più alta di quella riconosciuta dalle tabelle applicate, senza che si potesse ammettere analogo risarcimento anche per il padre; ed ha dato conto anche delle ragioni per cui ha considerato corretta la liquidazione in favore della sorella, siccome rientrante nelle medie tabellari. Ha osservato la Corte d’appello che la madre “seguì costantemente la situazione e fu presente nelle poche ore in cui il bambino andò aggravandosi respirando sempre più a fatica”, sicché “il calvario del figlio divenne, con crescente progressione, ancor più doloroso per la madre”. Non si tratta, quindi, di affermare – come qualcuno potrebbe obiettare – che la madre soffre di più del padre; ma si tratta di riconoscere che il giudice di merito, con una valutazione tipicamente di sua competenza, ha ritenuto di liquidare una somma maggiore alla sola madre, dando conto con adeguata motivazione di siffatta decisione. E tale differenziazione è stata utilizzata dalla Corte d’appello, tra l’altro, per consentire di incrementare il risarcimento oltre i limiti delle tabelle assunte a parametro.
  1. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione degli artt. 1223, 2056 e 2059 cod. civ. e degli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione, per lesione del diritto al vincolo dell’unità familiare, nonché ulteriore violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., oltre a motivazione contraddittoria su più punti decisivi della controversia.
Il ricorso – trascrivendo ampie parti del motivo di appello che aveva interessato lo stesso profilo – lamenta che l’impugnata sentenza non abbia riconosciuto alcunché a titolo di lesione del c.d. danno esistenziale. Si rammenta, al riguardo, che la lesione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale ha sicura copertura costituzionale, sicché non riconoscere un ulteriore risarcimento, in aggiunta a quello liquidato per il danno morale, rappresenterebbe una lesione di tutte le disposizioni sopra richiamate. L’allegazione dell’esistenza di tale vincolo, unito ai criteri presuntivi ed alle massime di comune esperienza, avrebbe dovuto indurre alla liquidazione anche di detta voce di danno.
4.1. Il motivo non è fondato.
4.2. La sentenza impugnata, infatti, con una motivazione bene argomentata e, in un certo senso, anticipatrice di quelli che sarebbero stati i successivi sviluppi della giurisprudenza di questa Corte, ha affermato che non è escluso che si debba risarcire un danno ulteriore rispetto a quello morale e a quello biologico, ma ha chiarito che ciò implica la determinazione di un danno che superi la normale sofferenza derivante da un evento come quello di cui si discute nell’odierno giudizio. Ha osservato la Corte d’appello che non è sufficiente “l’affermazione che il decesso di un congiunto abbia determinato uno sconvolgimento nella vita familiare, che costituisce normale conseguenza dolorosa e concreta di simile evento luttuoso”; è invece necessario “che dall’evento sia sorto un pregiudizio diverso e per c.d. maggiore rispetto alla normalità e soprattutto che dello stesso non ci si limiti a darne generica qualificazione, ma se indichi la natura e se ne dia la prova”; prova che, nella specie, non era stata data.
4.3. È singolare osservare come questa motivazione, benché precedente, si ponga in linea non solo con la nota sentenza delle Sezioni Unite 11 novembre 2008, n. 26972, ma anche con i successivi e più recenti sviluppi della giurisprudenza di questa Corte sull’argomento (v. le sentenze 20 novembre 2012, n. 20292, 22 agosto 2013, n. 19402, e 23 gennaio 2014, n. 1361). Nelle pronunce in ultimo richiamate – alle quali la sentenza odierna intende dare continuità – si è ribadito che il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, che può causare, nella vittima e nei suoi familiari, un danno medicalmente accertato, un dolore (interiore e un’alterazione della vita quotidiana, sicché il giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni, ma anche “vuoti” risarcitori e, in particolare, per il danno da lesione del rapporto parentale, deve accertare, con onere della prova a carico dei familiari della persona deceduta, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei superstiti uno sconvolgimento delle normali abitudini tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse.
La sentenza impugnata ha fatto buon governo di questi principi, precisando, come si è detto, che era mancata la prova di simile sconvolgimento della vita familiare. Ed anche il ricorso, in definitiva, pone critiche che, su questo punto, non superano la soglia di una generica contestazione.
Nessuna delle prospettate violazioni di legge, dunque, è ravvisabile nella sentenza in esame in ordine al danno da rottura delle relazioni familiari.
  1. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., insufficiente motivazione sul punto decisivo della controversia costituito dalla individuazione della tabella per la liquidazione dei danni morali.
Rilevano i ricorrenti che la liquidazione del danno morale sulla base delle tabelle in uso nel Triveneto, senza fornire alcuna motivazione circa le tabelle adottate dal Tribunale di Milano e dal Tribunale di Roma, rappresenta un vizio di motivazione, non essendo tollerabile che “la stessa morte a Milano venga pagata 200.000 Euro ed a Venezia 100.000”. Ciò avrebbe dovuto imporre alla Corte di dare conto con maggiore ampiezza delle tabelle prescelte, compiendo anche i dovuti confronti con le altre tabelle sopra indicate, alle quali viene ormai riconosciuta una valenza generale.
5.1. Il motivo non è fondato.
Si rileva, innanzitutto, che la censura è posta in termini alquanto generici – non è tollerabile, si dice, che “la stessa morte a Milano venga pagata 200.000 Euro ed a Venezia 100.000” – poiché non specifica in modo adeguato quale sia la vera differenza di valore tra le tabelle e non indica, neppure in via approssimativa, quale sarebbe stata la liquidazione congrua secondo le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano. Il che è tanto più significativo ove si pensi che la Corte d’appello ha liquidato in favore della ricorrente S.I. una somma volutamente maggiore rispetto ai massimi previsti dalle tabelle del Triveneto che i giudici veneziani hanno dichiarato di applicare.

MALASANITA’ RESPONSABILITA’ PRONTO SOCCORSO

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Ma non è tutto. Secondo la nota sentenza 7 giugno 2011, n. 12408, di questa Corte, peraltro pronunciata in epoca successiva rispetto alla sentenza oggi in esame, il criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo già ampiamente diffuso sul territorio nazionale, garantisce quell’uniformità di trattamento che è un indubbio obiettivo di uguaglianza sostanziale alla quale si deve mirare in sede di liquidazione del danno alla persona. In quella pronuncia, peraltro, si è anche riconosciuto che l’applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell’applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito.
L’odierno ricorso, oltre a proporre sul punto una censura di vizio di motivazione, neppure prospetta che la questione circa l’applicazione delle tabelle sia stata avanzata davanti al giudice di merito e dal medesimo disattesa. Ne consegue, quindi, che la censura non può trovare spazio per la prima volta in sede di legittimità.
  1. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
In considerazione, peraltro, della tragicità dell’evento e della complessità e delicatezza delle questioni giuridiche trattate, la Corte stima equo disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti.MALASANITA’ RESPONSABILITA’ PRONTO SOCCORSO
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Tendenzialmente, si ha colpa lieve quando il medico, nell’intervenire ovvero nel rendere la propria prestazione, non si sia attenuto alle comuni regole della scienza e della pratica. QUALE NESSO CAUSALE TRA CONDOTTA E DANNO Per poter affermare la responsabilità del medico è necessario accertare che, qualora il medico avesse tenuto il comportamento alternativo corretto, il paziente non avrebbe subito pregiudizi (avrebbe cioè evitato la morte ovvero il danno alla salute). Tale accertamento, avendo ad oggetto fatti che non si sono verificati o che non possono più verificarsi, deve fondarsi non su un giudizio di certezza assoluta, ma di ragionevole probabilità. QUALI DANNI RISARCIBILI ? Sono risarcibili tanto i danni patrimoniali quanto i danni non patrimoniali, quali danno morale, biologico ed esistenziale. errore del medico di base errore diagnosi medico di base errore medico cosa fare errore medico competenza territoriale errore medico chi paga errore medico codice penale errore medico colpa errore medico causa amputazione avampiede errore medico cassazione errore medico chi citare errore medico cervello errore certificato medico telematico errore medico definizione errore medico denuncia errore medico danno morale errore medico dentista errore medico danni risarcibili errore medico diagnosi errore del medico errore dei medici errore del medico di base errore medico perdita di chance errore medico e consenso informato errore medico estetico esposto errore medico ecografia errore medico errore medico cosa fare errore medico giurisprudenza errore guardia medica errore medico intervento chirurgico errore medico imperizia errore del medico.it errore medico in inglese errore medico e consenso informato indennizzo errore medico errore medico legittimazione passiva l’errore medico libro errore medico errore medico ospedaliero errore medico prescrizione errore medico penale errore medico ppt errore medico perdita di chance errore medico parto errore professionale medico risarcimento errore medico prescrizione errore medico legittimazione passiva errore medico chi paga errore medico codice penale errore medico querela errore medico risarcimento danni errore medico risarcimento errore medico reato errore medico a chi rivolgersi risarcimento errore medico prescrizione rimborso errore medico risarcimento errore medico dentista errore medico senza danno errore medico sentenze errore medico statistiche sentenze per errore medico incidente stradale errore medico sentenze su errore medico errore certificato medico telematico errore medico competenza territoriale errore di un medico 1 rivolgersi ad un avvocato esperto in responsabilità medica. Devi sapere che anche le agenzie che si occupano di risarcimento o le associazioni a tutela degli utenti colpiti da casi di malasanità si devono rivolgere necessariamente agli avvocati per la tutela dei diritti dei loro associati. 2 un avvocato esperto in malasanità deve analizzare il caso ricevendo in studio direttamente con il medico specialista nella materia d’interesse del cliente. 

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