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il medico che ha svolto una prestazione sanitaria in regime di convenzione e che – per la medesima prestazione – a mezzo di plurime minacce, costringa la parte offesa alla dazione di un corrispettivo indebito, abusa dalla propria qualità e pone in essere una condotta concussiva.

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1#l’affermazione per cui la costrizione o induzione che caratterizzano il reato di concussione, non si identificano nella superiorità o nell’influenza che il pubblico ufficiale può vantare rispetto al privato che, per il solo fatto di venire a contatto con chi esercita poteri che possono avere una concreta incidenza sulla sua sfera giuridica, versa in una situazione di soggezione psicologica, in quanto tale soggezione è irrilevante ai fini del reato di concussione.

2#Per integrare detto reato occorrono una costrizione o induzione qualificate, ossia prodotte dal pubblico ufficiale con l‘abuso della sua qualità o dei poteri, così che la successiva promessa o dazione indebita è conseguenza della condizione di “metus” in cui la vittima viene a versare, per effetto di tale costrizione o induzione

 

 

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Costante – nella giurisprudenza di legittimità – è l’affermazione per cui la costrizione o induzione che caratterizzano il reato di concussione, non si identificano nella superiorità o nell’influenza che il pubblico ufficiale può vantare rispetto al privato che, per il solo fatto di venire a contatto con chi esercita poteri che possono avere una concreta incidenza sulla sua sfera giuridica, versa in una situazione di soggezione psicologica, in quanto tale soggezione è irrilevante ai fini del reato di concussione. Per integrare detto reato occorrono una costrizione o induzione qualificate, ossia prodotte dal pubblico ufficiale con l’abuso della sua qualità o dei poteri, così che la successiva promessa o dazione indebita è conseguenza della condizione di “metus” in cui la vittima viene a versare, per effetto di tale costrizione o induzione. In sintesi può dirsi che il delitto si sviluppa secondo la seguente successione di azioni causalmente concatenate: abuso della qualità o dei poteri, costrizione o induzione, promessa o dazione (Sez. 6, Sentenza n. 2265 del 13/01/2000 Rv. 215640).

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CONSULENZE LEGALI, PARERI LEGALI

Sulla base di tale principio, questa Corte ha avuto modo di specificare che, se non è contestabile che il “metus publicae potestatis” possa ricorrere nella maggior parte dei casi, tale timore non è da ritenersi quale elemento costitutivo del reato, poichè solo la generica sottoposizione psicologica del soggetto passivo, ma non l’effetto che da essa si produce, rappresenta parte integrante del delitto in questione (Sez. 3, Sentenza n. 1846 del 31/08/1993 Rv. 195987).

Nel caso di specie, la qualità di medico di struttura sanitaria convenzionata appare sufficiente a

determinare la posizione di pubblico ufficiale e la sussistenza di generica sottoposizione psicologica del paziente che accede alla struttura medesima per ottenere prestazione sanitaria.
In questo contesto, la mera richiesta di danaro – in difetto di costrizione avrebbe costituito, ove rifiutata, il reato di istigazione alla corruzione (Sez. 6, Sentenza n. 52 del 08/11/2002 Rv. 222971).

AFOTOGRAFICANel caso di specie – tuttavia – vi è stata una attività ulteriore, caratterizzata dalla presenza di minacce di vario tipo finalizzate a costringere le parti offese a dare indebitamente un compenso per l’attività da cui derivava la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Risulta allora evidente l’errore in cui è incorsa la Corte territoriale nel riqualificare il fatto rispetto all’originaria contestazione di concussione, posto che irrilevante appare nel caso di specie il fatto che – per ottenere la promessa o la dazione – l’imputato abbia – anche in un momento successivo – utilizzato minacce esulanti dalla competenza funzionale svolta in qualità di pubblico ufficiale, certo rimanendo il collegamento tra l’attività svolta in regime di convenzione e richiesta indebita. Il fatto che richieste e minacce siano giunte successivamente alla prestazione medesima non spezza infatti tale collegamento funzionale rimanendo comunque l’attività convenzionata il titolo per cui è stato richiesto il danaro di cui all’imputazione.

Ne consegue che il medico che ha svolto una prestazione sanitaria in regime di convenzione e che – per la medesima prestazione – a mezzo di plurime minacce, costringa la parte offesa alla dazione di un corrispettivo indebito, abusa dalla propria qualità e pone in essere una condotta concussiva.

In tale situazione, rientra nei poteri di cognizione officiosa della Corte di cassazione la corretta qualificazione giuridica del fatto anche nel caso di ricorso proposto dal solo imputato; infatti, deve escludersi alcuna violazione del contraddittorio non potendo ritenersi tale riqualificazione conseguenza di pregiudizio del diritto di difesa, specificamente svolto nel primo e nel secondo grado di giudizio del presente procedimento (Sez. 2, Sentenza n. 3211 del 20/12/2013 Rv. 258538). Come già affermato da questa Corte, una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 521 c.p.p., comma 1 (la quale sia anche in linea con i principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con la nota sentenza Drassich dell’11 dicembre 2007), implica soltanto l’esigenza che la diversa qualificazione giuridica del fatto non avvenga “a sorpresa” e con pregiudizio, quindi, del diritto di difesa dell’imputato, deve ritenersi che tale condizione venga soddisfatta qualora, per un verso, egli abbia avuto, nel corso del giudizio di merito, la possibilità di interloquire sul contenuto dell’imputazione, anche attraverso l’eventuale impugnazione della sentenza di primo grado e, per altro verso, la diversa qualificazione, ferma restando

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco Fiandanese – Presidente –
Dott. Antonio Prestipino – Consigliere –
Dott. Luciano Imperiali – Consigliere –
Dott. Vincenzo Tutinelli – rel. Consigliere –
Dott. Sandra Recchione – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
T.G.;
avverso la sentenza n. 3714/2010 Corte d’Appello di L’Aquila, del 09/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 11/12/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Vincenzo Tutinelli; Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni Di Leo che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata.
Udito inoltre l’Avv. Sisto Francesco Paolo che conclude per l’annullamento del ricorso.

Svolgimento del processo

  1. Con sentenza 9 gennaio-4 aprile 2013, la Corte d’appello dell’Aquila, in parziale riforma della sentenza 7 luglio 2009 del tribunale di Pescara, ha riqualificato i fatti contestati ai capi A) e D) dell’imputazione, originariamente qualificati alla stregua di concussione, ai sensi dell’art. 629 c.p. condannando il ricorrente per i titoli così riqualificati alla pena ritenuta di giustizia, confermando nel resto la sentenza di condanna di primo grado.

La contestazione riguardava richieste di somme di danaro, accompagnate dall’uso strumentale del metus derivante dalla posizione di supremazia, fatte da un medico all’esito dell’effettuazione di intervento chirurgico eseguito in regime di convenzione con la Regione e quindi senza oneri per l’assistito.

  1. Afferma la corte territoriale di condividere la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, di ritenere indebite le richieste di denaro accompagnate da vari tipi di minacce e fatte in relazione ad alcuni interventi il cui costo era coperto dal servizio sanitario nazionale; di ritenere tuttavia che i fatti dovessero essere inquadrati nella diversa fattispecie di estorsione in quanto avanzate dopo le prestazioni che l’imputato ha seguito nella qualità di pubblico ufficiale (in quanto medico preposto al pubblico servizio sanitario) ed essendo le minacce completamente sganciate dalle esecuzioni suddette prestazioni; che tale riqualificazione non potrebbe essere considerata alla stregua di violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza in quanto si tratta in questo caso di questioni di diritto la cui trattazione avrebbe potuto proseguire in sede di legittimità con piena garanzia del diritto al contraddittorio, non essendovi stata modificazione dei fatti materiali per come descritte nel capo d’imputazione.
  2. Ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del proprio difensore lamentando:
    1. Violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1C) e violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. in particolare, il ricorrente segnala che la riqualificazione è stata fatta proprio all’esito di uno specifico motivo di impugnazione in cui la stessa difesa richiedeva tale riqualificazione e sostanzialmente riproponendo le stesse argomentazioni dedotte dalla difesa. Segnala tuttavia come – proprio in relazione alla riferita riqualificazione – la corte abbia affrontato profili di fatto diversi da quelli prospettati in sede di imputazione e segnatamente: quanto alla condotta, si sarebbe passati da un abuso di potere ad una violenza minaccia, ontologicamente costituente condotta diversa; quanto alla conseguenza della condotta tipica, si sarebbe passati da un dare o promettere rispetto a una condotta che prevedeva un fare o promettere; quanto all’oggetto della condotta, si sarebbe passati da denaro o altra utilità ad un ingiusto profitto con altrui danno; per quanto attiene l’elemento psicologico del reato, si sarebbe passati da un dolo generico al dolo specifico. Lamenta comunque una lesione del proprio diritto al contraddittorio richiamandosi sul punto alla sentenza Drassich della Corte Europea dei Diritti dell’uomo.
    2. Violazione di legge con riferimento all’art. 629 c.p. e agli artt. 192, 533 e 530 c.p.p. nonchè omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico richiesto per la fattispecie di estorsione. Sul punto la difesa, dopo una critica alla tesi per cui la sussistenza di impugnazione legittimerebbe la riqualificazione si incentra sul concetto di male ingiusto nonostante la legittimità della manifestata volontà dell’imputato di interrompere le prestazioni terapeutiche a favore delle parti offese o dei prossimi congiunti (posto che le cure per legge gratuite erano già state – erogate) e la inidoneità delle minacce di ripercussioni fisiche prospettate, sul punto dovendosi ritenere decisivo che l’imputato informava la propria clientela della gratuità dell’intervento ma non delle prestazioni professionali ad esso legate quali le visite specialistiche da lui svolte. Afferma la difesa che in questo modo cade il requisito dell’ingiustizia del fine e dal mezzo: del fine perchè ci si riferisce al complesso della prestazione; del mezzo perchè la prospettazione del non procedere a prestazione professionale privatistiche in assenza di pagamento di corrispettivo è pienamente lecita. Con riferimento invece alle due unità delle minacce, di non curare più il figlio di una delle parti offese con potenziale perdita della vista di questa e di intervenire sul pediatra che aveva in cura il figlio dell’altra parte offesa o di picchiare la stessa parte offesa, ne

afferma la inidoneità posto che risulta indubitabile che il trascurare una patologia possa portare a conseguenze anche gravi e perchè l’espressione “se vengo sotto casa tua ti rompo il culo”, pronunciata da un medico che a tal fine avrebbe poi incaricato un legale di riscuotere la somma non appare realistica. Afferma infine la difesa che manca alcuna motivazione sull’elemento psicologico del delitto configurato.

  1. Violazione di legge in relazione alla valutazione del compendio probatorio con conseguente omessa valutazione delle risultanze dibattimentali. Afferma in sostanza la difesa che, all’esito dell’assoluzione dell’imputato per tutti gli altri capi aventi ad oggetto fattispecie simili, le dichiarazioni delle persone offese non apparivano rivestire una sufficiente verosimiglianza anche in relazione al fatto che più volte era risultato che il medico avvertisse i pazienti del fatto che la prestazione gratuita era soltanto l’operazione e non le prestazioni specialistiche antecedenti successive.

Motivazione

  1. Deve rilevarsi che l’affermazione di responsabilità in ordine al delitto de quo si fonda sulla base di una qualificazione giuridica errata da parte della Corte di Appello.
  2. Nella valutazione del merito, infatti, il Tribunale di Pescara – in primo grado – aveva operato una distinzione corretta: da una parte, i pazienti ( A. e C. – parti offese dei capi a e d dell’imputazione) che avevano ricevuto dall’imputato solo ed esclusivamente prestazioni connesse agli interventi in regime di convenzione e che non avevano effettuato visite successive e che di conseguenza nulla dovevano per l’attività prestata. Dall’altra i pazienti che avevano effettuato anche visite successive e a cui di conseguenza le somme erano state richieste per titoli diversi.

Sulla base di questa distinzione, i giudici di primo grado hanno escluso la rilevanza penale delle condotte diverse dai capi a) e d) e, ribadita la qualifica di pubblico ufficiale dell’imputato, ha dichiarato la penale responsabilità in ordine al delitto di concussione.

Nel procedere a una diversa qualificazione giuridica della condotta, la Corte ha affermato che le richieste di danaro sono state avanzate dopo le prestazioni convenzionate e il contenuto delle minacce (minacce all’integrità fisica e di sospensione delle cure al figlio) era sganciato dall’effettuazione della prestazione.

Tale affermazione risulta errata.
Costante – nella giurisprudenza di legittimità – è l’affermazione per cui la costrizione o induzione che caratterizzano il reato di concussione, non si identificano nella superiorità o nell’influenza che il pubblico ufficiale può vantare rispetto al privato che, per il solo fatto di venire a contatto con chi esercita poteri che possono avere una concreta incidenza sulla sua sfera giuridica, versa in una situazione di soggezione psicologica, in quanto tale soggezione è irrilevante ai fini del reato di concussione. Per integrare detto reato occorrono una costrizione o induzione qualificate, ossia prodotte dal pubblico ufficiale con l’abuso della sua qualità o dei poteri, così che la successiva promessa o dazione indebita è conseguenza della condizione di “metus” in cui la vittima viene a versare, per effetto di tale costrizione o induzione. In sintesi può dirsi che il delitto si sviluppa secondo la seguente successione di azioni causalmente concatenate: abuso della qualità o dei poteri, costrizione o induzione, promessa o dazione (Sez. 6, Sentenza n. 2265 del 13/01/2000 Rv. 215640).

Sulla base di tale principio, questa Corte ha avuto modo di specificare che, se non è contestabile che il “metus publicae potestatis” possa ricorrere nella maggior parte dei casi, tale timore non è da ritenersi quale elemento costitutivo del reato, poichè solo la generica sottoposizione psicologica del soggetto passivo, ma non l’effetto che da essa si produce, rappresenta parte integrante del delitto in questione (Sez. 3, Sentenza n. 1846 del 31/08/1993 Rv. 195987).

Nel caso di specie, la qualità di medico di struttura sanitaria convenzionata appare sufficiente a

determinare la posizione di pubblico ufficiale e la sussistenza di generica sottoposizione psicologica del paziente che accede alla struttura medesima per ottenere prestazione sanitaria.
In questo contesto, la mera richiesta di danaro – in difetto di costrizione avrebbe costituito, ove rifiutata, il reato di istigazione alla corruzione (Sez. 6, Sentenza n. 52 del 08/11/2002 Rv. 222971).

Nel caso di specie – tuttavia – vi è stata una attività ulteriore, caratterizzata dalla presenza di minacce di vario tipo finalizzate a costringere le parti offese a dare indebitamente un compenso per l’attività da cui derivava la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Risulta allora evidente l’errore in cui è incorsa la Corte territoriale nel riqualificare il fatto rispetto all’originaria contestazione di concussione, posto che irrilevante appare nel caso di specie il fatto che – per ottenere la promessa o la dazione – l’imputato abbia – anche in un momento successivo – utilizzato minacce esulanti dalla competenza funzionale svolta in qualità di pubblico ufficiale, certo rimanendo il collegamento tra l’attività svolta in regime di convenzione e richiesta indebita. Il fatto che richieste e minacce siano giunte successivamente alla prestazione medesima non spezza infatti tale collegamento funzionale rimanendo comunque l’attività convenzionata il titolo per cui è stato richiesto il danaro di cui all’imputazione.

Ne consegue che il medico che ha svolto una prestazione sanitaria in regime di convenzione e che – per la medesima prestazione – a mezzo di plurime minacce, costringa la parte offesa alla dazione di un corrispettivo indebito, abusa dalla propria qualità e pone in essere una condotta concussiva.

In tale situazione, rientra nei poteri di cognizione officiosa della Corte di cassazione la corretta qualificazione giuridica del fatto anche nel caso di ricorso proposto dal solo imputato; infatti, deve escludersi alcuna violazione del contraddittorio non potendo ritenersi tale riqualificazione conseguenza di pregiudizio del diritto di difesa, specificamente svolto nel primo e nel secondo grado di giudizio del presente procedimento (Sez. 2, Sentenza n. 3211 del 20/12/2013 Rv. 258538). Come già affermato da questa Corte, una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 521 c.p.p., comma 1 (la quale sia anche in linea con i principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con la nota sentenza Drassich dell’11 dicembre 2007), implica soltanto l’esigenza che la diversa qualificazione giuridica del fatto non avvenga “a sorpresa” e con pregiudizio, quindi, del diritto di difesa dell’imputato, deve ritenersi che tale condizione venga soddisfatta qualora, per un verso, egli abbia avuto, nel corso del giudizio di merito, la possibilità di interloquire sul contenuto dell’imputazione, anche attraverso l’eventuale impugnazione della sentenza di primo grado e, per altro verso, la diversa qualificazione, ferma restando l’identità degli elementi fondamentali del fatto, rientri nel novero di una limitatissima gamma di previsioni alternative, per cui l’eventuale esclusione dell’una comporti inevitabilmente l’applicazione dell’altra (Cass. Sez. 5, 24.9.2012, n. 7984). Nel caso di specie, assume rilievo dirimente che il fatto sia stato qualificato come concussione dal tribunale mentre la diversa qualificazione del fatto in termini di estorsione in appello sia dipesa dall’adesione a una tesi difensiva: cosicchè il contraddittorio sulla qualificazione giuridica del fatto deve ritenersi pienamente espletato nell’assoluto rispetto della garanzia difensiva. Ne discende che il pacifico potere di riqualificazione del fatto anche in sede di giudizio di cassazione e anche nella costanza della impugnazione del solo imputato unitamente al compiuto rispetto del principio del contraddittorio circa tale qualificazione, diversamente prospettata nel giudizio del tribunale e nel giudizio della corte d’appello, legittimino il giudizio di questa corte in termini di qualificazione del fatto come di concussione anzichè di estorsione.

Le considerazioni sopra estese hanno efficacia assorbente rispetto al primo e al secondo motivo di ricorso articolati dal ricorrente.

  1. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
    Del tutto inconferenti rimangono infatti le assoluzioni in ordine alle rimanenti condotte contestate rispetto alle condotte per cui vi è stata condanna. E’ già stato evidenziato come con motivazione logica, articolata e priva di vizi, il Tribunale in primo grado avesse distinto le diverse condotte, a seconda che vi fossero state prestazioni sanitarie ulteriori (con conseguenti assoluzioni) ovvero tali prestazioni sanitarie ulteriori non vi fossero state (con conseguenti condanne).
    Da ciò si desume chiaramente l’impossibilità di trarre argomenti dalle assoluzioni per porre in dubbio le

condanne pronunciate nel medesimo procedimento.
Sussiste pertanto una motivazione logica, coerente ed esaustiva senza che sia possibile ravvisare alcuna violazione di norme processuali.

  1. Sussiste nel caso di specie l’ipotesi di cui all’art. 620, lett. l) determinandosi con la disposta riqualificazione la conferma – in punto pena – della sentenza di primo grado, nemmeno riformata in parte qua dalla sentenza di secondo grado, da ritenersi comunque congrua.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto, riqualificato ai sensi dell’art. 317 cod. pen.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2016.

 

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Originally posted 2016-05-31 16:27:14.

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