LEGGE SUL DIVORZIO - AVVOCATO DIVORZISTA BOLOGNA- RISOLVI ADESSO DIVORZIO

LEGGE SUL DIVORZIO – AVVOCATO DIVORZISTA BOLOGNA LEGGE SUL DIVORZIO – AVVOCATO DIVORZISTA BOLOGNA- RISOLVI ADESSO DIVORZIO 

LEGGE SUL DIVORZIO - AVVOCATO DIVORZISTA BOLOGNA- RISOLVI ADESSO DIVORZIO

LEGGE SUL DIVORZIO – AVVOCATO DIVORZISTA BOLOGNA- RISOLVI ADESSO DIVORZIO

La nuova legge sul divorzio ha modificato alquanto i tempi e le aspettative sul divorzio, adesso divorziar eè molto piu’ semplice sebbene resti sempre l’obbligo di separarsi prima del divorzio, obbligo ch in molti stati non esiste più, come in Romania .

IN UCRAINA INVECE ESISTE SIA LA SEPARAZIONE E SIA IL DIVORZIO 

 

La legge sul divorzio

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LEGGE SUL DIVORZIO – AVVOCATO DIVORZISTA BOLOGNA- RISOLVI ADESSO DIVORZIO

 

Legge 1 dicembre 1970, n. 898 LEGGE SUL DIVORZIO – AVVOCATO DIVORZISTA BOLOGNA- RISOLVI ADESSO DIVORZIO

“Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”

Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1970, n. 306.

Articolo 1.

  1. Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l’esistenza di una delle cause previste dall’art. 3.

Articolo 2.

  1. Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l’esistenza di una delle cause previste dall’art. 3, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio.

Articolo 3.

  1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:

1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l’altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:

  1. a) all’ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
  2. b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all’art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
  3. c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;
  4. d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all’art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell’art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.

Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;

2) nei casi in cui:

  1. a) l’altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l’inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
  2. b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
  3. b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile. L’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta.(1)

  1. c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
  2. d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
  3. e) l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio;
  4. f) il matrimonio non è stato consumato;
  5. g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164.

Art. 4.

La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, (1) del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.

  1. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.
  2. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all’ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l’annotazione in calce all’atto.
  3. Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli di entrambi i coniugi.(2)
  4. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.
  5. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.
  6. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l’assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All’udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.
  7.  Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, dà, anche d’ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L’ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l’articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.(3)
  8. Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a metà.
  9. Con l’ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
  10. All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l’articolo 184 del medesimo codice.
  11. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell’assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all’articolo 10.
  12. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l’obbligo della somministrazione dell’assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.
  13. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.
  14. L’appello è deciso in camera di consiglio.
  15. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l’esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all’interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8.

Articolo 5.

  1. Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all’art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all’ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.
  2. La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
  3. Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.
  4. La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti.
  5. La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può ai sensi dell’art. 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.
  6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
  7. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell’assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.
  8. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.
  9. I coniugi devono presentare all’udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.
  10. L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.
  11. Il coniuge, al quale non spetti l’assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell’ente mutualistico da cui sia assistito l’altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.

Articolo 6.

  1. L’obbligo, ai sensi degli articoli 315-bis e 316-bis del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.(1)
  2. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile.(2)

[3. In particolare il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.] (3)

[4. Il genitore cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del tribunale, ha l’esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal tribunale. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al tribunale quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.] (3)

[5. Qualora il genitore affidatario non si attenga alle condizioni dettate, il tribunale valuterà detto comportamento al fine del cambio di affidamento.] (3)

  1. L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell’assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’art. 1599 del codice civile.
  2. Il Tribunale dà inoltre disposizioni circa l’amministrazione dei beni dei figli e, nell’ipotesi in cui l’esercizio della responsabilità genitoriale sia affidato ad entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi al godimento dell’usufrutto legale.(1)

[8. In caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, il tribunale procede all’affidamento familiare di cui all’art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184.] (3)

[9. Nell’emanare i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli e al contributo per il loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell’accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l’assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d’ufficio dal giudice, ivi compresa, qualora sia strettamente necessario anche in considerazione della loro età, l’audizione dei figli minori.] (3)

[10. All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito, e, nel caso previsto dal comma 8, anche d’ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.] (3)

[11. Nel fissare la misura dell’assegno di mantenimento relativo ai figli il tribunale determina anche un criterio di adeguamento automatico dello stesso, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.] (3)

[12. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.] (3)

(1) Comma così modificato dall’art. 98, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Articolo 7.

  1. Il secondo comma dell’art. 252 del codice civile è così modificato:

«I figli adulterini possono essere riconosciuti anche dal genitore che, al tempo del concepimento, era unito in matrimonio, qualora il matrimonio sia sciolto per effetto della morte dell’altro coniuge ovvero per pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso».

Articolo 8.

  1. Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre all’obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.
  2. La sentenza costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 del codice civile.
  3. Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell’assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l’invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.
  4. Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi degli articoli 5 e 6.
  5. Qualora il credito del coniuge obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all’assegnazione e alla ripartizione delle somme fra il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell’assegno, il creditore procedente e i creditori intervenuti nell’esecuzione, provvede il giudice dell’esecuzione.
  6. Lo Stato e gli altri enti indicati nell’art. 1 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonché gli altri enti datori di lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno e l’invito a pagare direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione periodica, non possono versare a quest’ultimo oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori.
  7. Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare l’assegno. Le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno di cui al precedente comma sono soggette a sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della metà per il soddisfacimento dell’assegno periodico di cui agli articoli 5 e 6.

Articolo 9.

  1. Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.
  2. In caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.
  3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell’assegno di cui all’art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.
  4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilità.
  5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilità o di parte di essa deve essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque l’applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci.

Articolo 9-bis.

  1. A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell’art. 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell’obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell’eredità tenendo conto dell’importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell’eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L’assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall’art. 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.
  2. Su accordo delle parti la corresponsione dell’assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all’assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l’assegno può essere nuovamente attribuito.

Articolo 10.

  1. La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l’ha emessa, all’ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
  2. Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciati nei casi rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell’annotazione della sentenza.

Articolo 11. (1)

…omissis…

(1) Articolo soppresso dalla Legge 6 marzo 1987, n. 74.

Articolo 12.(1)

  1. Le disposizioni del codice civile in tema di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

(1) Articolo così modificato dall’ art. 98, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Articolo 12-bis.

  1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza.
  2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

Articolo 12-ter.

  1. In caso di genitori rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la pensione di reversibilità spettante ad essi per la morte di un figlio deceduto per fatti di servizio è attribuita automaticamente dall’ente erogante in parti eguali a ciascun genitore.
  2. Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione si consolida automaticamente in favore dell’altro.
  3. Analogamente si provvede, in presenza della predetta sentenza, per la pensione di reversibilità spettante al genitore del dante causa secondo le disposizioni di cui agli articoli 83 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Articolo 12-quater.

  1. Per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla presente legge è competente anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio.

Articolo 12-quinquies.

  1. Allo straniero, coniuge di cittadina italiana, la legge nazionale del quale non disciplina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

Articolo. 12-sexies.

[1. Al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall’art. 570 del codice penale.] (1)

(1) Articolo abrogato dall’ art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21. A norma di quanto disposto dall’ art. 8, comma 1, D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni del presente articolo, ovunque presenti, si intendono riferiti all’art. 570-bis del codice penale.

 

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154

Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. (14G00001)

(GU n. 5 del 8-1-2014)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, in particolare l’articolo 2 che delega il Governo ad adottare uno o piu’ decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 2013;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri per l’integrazione, dell’interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunita’, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Titolo I 

Modifiche al codice civile in materia di filiazione

Art. 1

Modifiche all’articolo 87 del codice civile

  1. All’articolo 87 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) nella rubrica le parole: “e affiliazione” sono soppresse;
  3. b) al primo comma, numero 1) le parole: “, legittimi o naturali” sono soppresse;
  4. c) il secondo comma e’ abrogato;
  5. d) il terzo comma e’ abrogato;
  6. e) al quarto comma le parole: “o di filiazione naturale” sono soppresse.

Art. 2

Modifiche all’articolo 128 del codice civile

  1. All’articolo 128 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: “Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli.”;
  3. b) nel quarto comma le parole: “bigamia o” sono soppresse;
  4. c) il quinto comma e’ sostituito dal seguente: “Nell’ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l’articolo 251.”.

Art. 3

Modifiche all’articolo 147 del codice civile

  1. L’articolo 147 del codice civile e’ sostituito dal seguente:”Art. 147.Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacita’, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis.”.

Art. 4

Modifiche all’articolo 148 del codice civile

  1. L’articolo 148 del codice civile e’ sostituito dal seguente:”Art. 148.I coniugi devono adempiere l’obbligo di cui all’articolo 147, secondo quanto previsto dall’articolo 316-bis”.

Art. 5

Modifiche all’articolo 155 del codice civile

  1. L’articolo 155 del codice civile e’ sostituito dal seguente:”Art. 155.In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.”.

Art. 6

Modifiche all’articolo 165 del codice civile

  1. All’articolo 165 del codice civile la parola: “potesta'” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 7

Modifiche alle rubriche del libro primo del codice civile

  1. La rubrica del titolo VII, del libro primo del codice civile e’ sostituita dalla seguente: “Dello stato di figlio”.
  2. La rubrica del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile e’ sostituita dalla seguente: “Della presunzione di paternita'”.
  3. Le parole: “Sezione I. “Dello stato di figlio legittimo”” sono soppresse.
  4. La Sezione II del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile e’ sostituita dalla seguente: “Capo II. “Delle prove della filiazione””.
  5. La Sezione III del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile e’ sostituita dalla seguente: “Capo III. “Dell’azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio””.
  6. Le parole: “Capo II. “Della filiazione naturale e della legittimazione”” sono soppresse.
  7. Le parole: “Sezione I. “Della filiazione naturale”” sono soppresse.
  8. La rubrica del paragrafo 1 della Sezione I del capo II del libro primo del codice civile e’ sostituita dalla seguente: “Capo IV. “Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio””.
  9. La rubrica del paragrafo 2 della sezione I del capo II del libro primo del codice civile e’ sostituita dalla seguente: “Capo V. “Della dichiarazione giudiziale della paternita’ e della maternita'””.
  10. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile e’ sostituita dalla seguente: “Della responsabilita’ genitoriale e dei diritti e doveri del figlio”.11. Dopo il titolo IX del libro primo del codice civile e’ inserito il seguente: “Capo I. “Dei diritti e doveri del figlio”.
  11. Dopo l’articolo 337 del codice civile e’ inserito il seguente:
    ” Capo II. “Esercizio della responsabilita’ genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita’ del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio”.

Art. 8

Modifica all’articolo 231 del codice civile

  1. L’articolo 231 del codice civile e’ sostituito dal seguente:”Art. 231.Paternita’ del maritoIl marito e’ padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio.”.

Art. 9

Modifiche all’articolo 232 del codice civile

  1. All’articolo 232 del codice civile il primo comma e’ sostituito dal seguente: “Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.”.

Art. 10

Modifiche all’articolo 234 del codice civile

  1. All’articolo 234 del codice civile il terzo comma e’ sostituito dal seguente: “In ogni caso il figlio puo’ provare di essere stato concepito durante il matrimonio.”.

Art. 11

Modifiche all’articolo 236 del codice civile

  1. All’articolo 236 del codice civile le parole: “legittima” e la parola: “legittimo” sono soppresse.

Art. 12

Modifiche all’articolo 237 del codice civile

  1. All’articolo 237 del codice civile il secondo comma e’ sostituito dal seguente.

“In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualita’ al mantenimento, all’educazione e al collocamento di essa.

che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali.

che sia stata riconosciuta in detta qualita’ dalla famiglia.”.

Art. 13

Modifiche all’articolo 238 del codice civile

  1. All’articolo 238 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: “Irreclamabilita’ di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall’atto di nascita”;
  3. b) al primo comma le parole: “233, 234, 235 e 239” sono sostituite dalle seguenti: “234, 239, 240 e 244”;
  4. c) il secondo comma e’ abrogato.

Art. 14

Modifiche all’articolo 239 del codice civile

  1. L’articolo 239 del codice civile e’ sostituito dal seguente:”Art. 239.Reclamo dello stato di figlioQualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, il figlio puo’ reclamare uno stato diverso.

L’azione di reclamo dello stato di figlio puo’ essere esercitata anche da chi e’ nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione.

L’azione puo’ inoltre essere esercitata per reclamare uno stato di figlio conforme alla presunzione di paternita’ da chi e’ stato riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto in conformita’ di altra presunzione di paternita’.

L’azione puo’, altresi’, essere esercitata per reclamare un diverso stato di figlio quando il precedente e’ stato comunque rimosso.”.

Art. 15

Modifiche all’articolo 240 del codice civile

  1. L’articolo 240 del codice civile e’ sostituito dal seguente:”Art. 240.Contestazione dello stato di figlioLo stato di figlio puo’ essere contestato nei casi di cui al primo e secondo comma dell’articolo 239.”.

Art. 16

Modifiche all’articolo 241 del codice civile

  1. All’articolo 241 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: “Prova in giudizio”;
  3. b) il primo comma e’ sostituito dal seguente: “Quando mancano l’atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione puo’ darsi in giudizio con ogni mezzo.”;c) il secondo comma e’ abrogato.

Art. 17

Articolo 243-bis del codice civile

  1. Dopo l’articolo 243 del codice civile e’ inserito il seguente:”Art. 243-bis.Disconoscimento di paternita’L’azione di disconoscimento di paternita’ del figlio nato nel matrimonio puo’ essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.

Chi esercita l’azione e’ ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternita’.”.

Art. 18

Modifiche all’articolo 244 del codice civile

  1. L’articolo 244 del codice civile e’ sostituito dal seguente:”Art. 244.Termini dell’azione di disconoscimentoL’azione di disconoscimento della paternita’ da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui e’ venuta a conoscenza dell’impotenza di generare del marito al tempo del concepimento.

Il marito puo’ disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui e’ nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l’adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.

Se il marito non si trovava nel luogo in cui e’ nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.

Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l’azione non puo’ essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita.

L’azione di disconoscimento della paternita’ puo’ essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore eta’. L’azione e’ imprescrittibile riguardo al figlio.

L’azione puo’ essere altresi’ promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell’altro genitore, quando si tratti di figlio di eta’ inferiore.”.

Art. 19

Modifiche agli articoli 245 e 246 del codice civile

  1. L’articolo 245 del codice civile e’ sostituito dal seguente:”Art. 245.Sospensione del termineSe la parte interessata a promuovere l’azione di disconoscimento di paternita’ si trova in stato di interdizione per infermita’ di mente ovvero versa in condizioni di abituale grave infermita’ di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell’articolo 244 e’ sospesa nei suoi confronti, sino a che duri lo stato di interdizione o durino le condizioni di abituale grave infermita’ di mente.Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermita’ di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l’azione puo’ essere altresi’ promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell’altro genitore. Per gli altri legittimati l’azione puo’ essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.”.
  2. L’articolo 246 del codice civile e’ sostituito dal seguente:”Art. 246.Trasmissibilita’ dell’azioneSe il presunto padre o la madre titolari dell’azione di disconoscimento di paternita’ sono morti senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine previsto dall’articolo 244, sono ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o gli ascendenti;
    il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore eta’ da parte di ciascuno dei discendenti.

Se il figlio titolare dell’azione di disconoscimento di paternita’ e’ morto senza averla promossa sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore eta’ da parte di ciascuno dei discendenti.

Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e l’articolo 245.”.

Art. 20

Modifiche all’articolo 248 del codice civile

  1. All’articolo 248 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: “Legittimazione all’azione di contestazione dello stato di figlio.
    Imprescrittibilita’.”;
  3. b) il primo comma e’ sostituito dal seguente: “L’azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall’atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.”;
  4. c) dopo il quarto comma e’ aggiunto il seguente: “Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245.”.

Art. 21

Modifiche all’articolo 249 del codice civile

  1. L’articolo 249 del codice civile e’ sostituito dal seguente:”Art. 249.Legittimazione all’azione di reclamo dello stato di figlio.

Imprescrittibilita’

L’azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.

L’azione e’ imprescrittibile.

Quando l’azione e’ proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’articolo 247.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245.”.

Art. 22

Modifiche all’articolo 251 del codice civile

  1. Al secondo comma dell’articolo 251 del codice civile le parole: “tribunale per i minorenni” sono sostituite dalle seguenti: “giudice”.

Art. 23

Modifiche all’articolo 252 del codice civile

  1. All’articolo 252 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: “Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore.”;
  3. b) al primo comma la parola: “naturale” e’ sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”;
  4. c) al secondo comma la parola: “naturale” e’ sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”; le parole: “e dei figli legittimi” sono sostituite dalle seguenti: “convivente e degli altri figli”; le parole: “genitore naturale” sono sostituite dalla seguente: “genitore”; l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente:
    “In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi.”;

d) al terzo comma le parole: “legittima” e la parola: “naturale” sono soppresse;

  • e) al quarto comma la parola: “naturale” e’ soppressa;
  • f) dopo il quarto comma e’ inserito il seguente: “In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione e’ rimessa al giudice tenendo conto dell’interesse dei minori. Prima dell’adozione del provvedimento, il giudice dispone l’ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capaci di discernimento.”.

 

Art. 24

Modifiche all’articolo 253 del codice civile

  1. All’articolo 253 del codice civile le parole: “legittimo o legittimato” sono soppresse.

Art. 25

Modifiche all’articolo 254 del codice civile

  1. All’articolo 254 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al primo comma la parola: “naturale” e’ sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”;
  3. b) il secondo comma e’ abrogato.

Art. 26

Modifiche all’articolo 255 del codice civile

  1. All’articolo 255 del codice civile le parole: “legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti” sono soppresse.

Art. 27

Modifiche all’articolo 262 del codice civile

  1. All’articolo 262 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) nella rubrica dopo la parola: “figlio” sono aggiunte le seguenti: “nato fuori del matrimonio”;
  3. b) la parola: “naturale”, ovunque presente, e’ soppressa;
  4. c) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: “Se la filiazione nei confronti del padre e’ stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio puo’ assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.”;
  5. d) dopo il secondo comma e’ aggiunto il seguente: “Se la filiazione nei confronti del genitore e’ stata accertata o riconosciuta successivamente all’attribuzione del cognome da parte dell’ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio puo’ mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identita’ personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.”;
  6. e) al terzo comma le parole: “l’assunzione del cognome del padre” sono sostituite dalle seguenti: “l’assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento”.

Art. 28

Modifiche all’articolo 263 del codice civile

  1. L’articolo 263 del codice civile e’ sostituito dal seguente:”Art. 263.Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita’Il riconoscimento puo’ essere impugnato per difetto di veridicita’ dall’autore del riconoscimento, da colui che e’ stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.

L’azione e’ imprescrittibile riguardo al figlio.

L’azione di impugnazione da parte dell’autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Se l’autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento e’ ammessa a provare di aver ignorato l’impotenza del presunto padre. L’azione non puo’ essere comunque proposta oltre cinque anni dall’annotazione del riconoscimento.

L’azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Si applica l’articolo 245.”.

Art. 29

Modifiche all’articolo 264 del codice civile

  1. L’articolo 264 del codice civile e’ sostituito dal seguente:”Art. 264.Impugnazione da parte del figlio minoreL’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita’ puo’ essere altresi’ promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell’altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di eta’ inferiore.”.

Art. 30

Modifiche agli articoli 267 e 269 del codice civile

  1. All’articolo 267 del codice civile dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

“Nel caso indicato dal primo comma dell’articolo 263, se l’autore del riconoscimento e’ morto senza aver promosso l’azione, ma prima che sia decorso il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo, sono ammessi ad esercitarla in sua vece i discendenti o gli ascendenti, entro un anno decorrente dalla morte dell’autore del riconoscimento o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore eta’ da parte di ciascuno dei discendenti.

Se il figlio riconosciuto e’ morto senza aver promosso l’azione di cui all’articolo 263, sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio riconosciuto o dal raggiungimento della maggiore eta’ da parte di ciascuno dei discendenti.

La morte dell’autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto non impedisce l’esercizio dell’azione da parte di coloro che ne hanno interesse, nel termine di cui al quarto comma dell’articolo 263.

Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e l’articolo 245.”.

  1. All’articolo 269 del codice civile la parola: “naturale”, ovunque presente, e’ soppressa.

Art. 31

Modifiche all’articolo 270 del codice civile

  1. All’articolo 270 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al primo comma la parola: “naturale” e’ soppressa;
  3. b) al secondo comma le parole: “legittimi, legittimati o naturali riconosciuti” sono soppresse;
  4. c) dopo il terzo comma e’ inserito il seguente: “Si applica l’articolo 245.”.

Art. 32

Modifiche all’articolo 273 del codice civile

  1. All’articolo 273 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al primo comma la parola: “naturale” e’ soppressa; la parola:
    “potesta'” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;
  3. b) al secondo comma la parola: “sedici” e’ sostituita dalla seguente: “quattordici”.

Art. 33

Modifiche all’articolo 276 del codice civile

  1. All’articolo 276 del codice civile la parola: “naturale” e’ soppressa.

Art. 34

Modifiche all’articolo 277 del codice civile

  1. All’articolo 277 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al primo comma, la parola: “naturale” e’ soppressa;
  3. b) al secondo comma, dopo le parole: “che stima utili per” sono inserite le seguenti: “l’affidamento,”.

Art. 35

Modifiche all’articolo 278 del codice civile

  1. L’articolo 278 del codice civile e’ sostituito dal seguente:”Art. 278.Autorizzazione all’azioneNei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita’ in linea retta, l’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita’ o la maternita’ non puo’ essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 251.”.

Art. 36

Modifiche all’articolo 279 del codice civile

  1. All’articolo 279 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al primo comma la parola: “naturale”, ovunque presente, e’ sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”; dopo le parole: “per ottenere gli alimenti” sono inserite le seguenti: ” a condizione che il diritto al mantenimento di cui all’articolo 315-bis, sia venuto meno.”;
  3. b) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: “L’azione e’ ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell’articolo 251.”;
  4. c) al terzo comma la parola: “potesta'” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 37

Modifiche agli articoli 293 e 297 del codice civile

  1. All’articolo 293 del codice civile, nella rubrica e nel primo comma, le parole: “nati fuori del matrimonio” sono soppresse.
  2. Al secondo comma dell’articolo 297 del codice civile, la parola: “potesta'” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 38

Modifiche all’articolo 299 del codice civile

  1. All’articolo 299 del codice civile, il secondo comma e’ sostituito dal seguente: “Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all’adozione si applica il primo comma.”.

Art. 39

Modifiche all’articolo 316 del codice civile

  1. L’articolo 316 del codice civile e’ sostituito dal seguente:”Art. 316.Responsabilita’ genitorialeEntrambi i genitori hanno la responsabilita’ genitoriale che e’ esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacita’, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori puo’ ricorrere senza formalita’ al giudice indicando i provvedimenti che ritiene piu’ idonei.

Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene piu’ utili nell’interesse del figlio e dell’unita’ familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il piu’ idoneo a curare l’interesse del figlio.

Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilita’ genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, e’ fatto dai genitori, l’esercizio della responsabilita’ genitoriale spetta ad entrambi.

Il genitore che non esercita la responsabilita’ genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio.”.

Art. 40

Articolo 316-bis del codice civile

  1. Dopo l’articolo 316 del codice civile e’ inserito il seguente:”Art. 316-bis.Concorso nel mantenimentoI genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacita’ di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimita’, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinche’ possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, puo’ ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole.

Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

L’opposizione e’ regolata dalle norme relative all’opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.”.

Art. 41

Modifiche all’articolo 317 del codice civile

  1. All’articolo 317 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al primo comma la parola: “potesta'” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;
  3. b) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: “La responsabilita’ genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita’ del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, e’ regolato dal capo II del presente titolo.”.

Art. 42

Modifiche all’articolo 317-bis del codice civile

  1. L’articolo 317-bis del codice civile e’ sostituito dal seguente:”Art. 317-bis.Rapporti con gli ascendentiGli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

L’ascendente al quale e’ impedito l’esercizio di tale diritto puo’ ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinche’ siano adottati i provvedimenti piu’ idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma.”.

Art. 43

Modifiche all’articolo 318 del codice civile

  1. All’articolo 318 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) dopo le parole: “Il figlio” sono inserite le seguenti: “, sino alla maggiore eta’ o all’emancipazione,”;
  3. b) la parola: “potesta'” e’ sostituita dalle seguenti:
    “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 44

Modifiche all’articolo 320 del codice civile

  1. All’articolo 320 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) la parola: “potesta'” ovunque presente e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;
  3. b) al primo comma dopo le parole: “i figli nati e nascituri” inserire le seguenti: “, fino alla maggiore eta’ o all’emancipazione,”.

Art. 45

Modifiche all’articolo 321 del codice civile

  1. All’articolo 321 del codice civile la parola: “potesta'” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 46

Modifiche all’articolo 322 del codice civile

  1. All’articolo 322 del codice civile la parola: “potesta'” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 47

Modifiche all’articolo 323 del codice civile

  1. All’articolo 323 del codice civile la parola: “potesta'”, ovunque presente, e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 48

Modifiche all’articolo 324 del codice civile

  1. All’articolo 324 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) la parola: “potesta'”, ovunque presente, e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;
  3. b) al primo comma, dopo le parole: “dei beni del figlio”, sono inserite le seguenti: “, fino alla maggiore eta’ o all’emancipazione”.

Art. 49

Modifiche all’articolo 327 del codice civile

  1. All’articolo 327 del codice civile la parola: “potesta'” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 50

Modifiche all’articolo 330 del codice civile

  1. All’articolo 330 del codice civile, nella rubrica e nel testo, la parola: “potesta'” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 51

Modifiche all’articolo 332 del codice civile

  1. All’articolo 332 del codice civile, nella rubrica e nel testo, la parola: “potesta'” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 52

Modifiche all’articolo 336 del codice civile

  1. All’articolo 336 del codice civile il secondo comma e’ sostituito dal seguente: “Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero;
    dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento.
    Nei casi in cui il provvedimento e’ richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.”.

Art. 53

Articolo 336-bis del codice civile

  1. Dopo l’articolo 336 del codice civile e’ inserito il seguente:”Art. 336-bis.Ascolto del minoreIl minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento e’ ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto e’ in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato.

L’ascolto e’ condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se gia’ nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento.

Prima di procedere all’ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto.
Dell’adempimento e’ redatto processo verbale nel quale e’ descritto il contegno del minore, ovvero e’ effettuata registrazione audio video.”.

Art. 54

Modifiche all’articolo 337 del codice civile

  1. All’articolo 337 del codice civile la parola: “potesta'” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 55

Introduzione degli articoli da 337-bis a 337-octies del codice civile

  1. Dopo l’articolo 337 del codice civile sono inseriti i seguenti:”Art. 337-bis.Ambito di applicazioneIn caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita’ del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo.Art. 337-ter.

    Provvedimenti riguardo ai figli

    Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalita’ indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all’articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilita’ che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalita’ della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresi’ la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilita’ di affidare il minore ad uno dei genitori, l’affidamento familiare. All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d’ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento e’ trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.

La responsabilita’ genitoriale e’ esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacita’, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione e’ rimessa al giudice.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice puo’ stabilire che i genitori esercitino la responsabilita’ genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valutera’ detto comportamento anche al fine della modifica delle modalita’ di affidamento.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalita’, da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio.

2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.

3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.

4) le risorse economiche di entrambi i genitori.

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L’assegno e’ automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

Art. 337-quater.

Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso

Il giudice puo’ disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.

Ciascuno dei genitori puo’, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice puo’ considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilita’ genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e puo’ ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Art. 337-quinquies.

Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli

I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilita’ genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalita’ del contributo.

Art. 337-sexies.

Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza

Il godimento della casa familiare e’ attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprieta’. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.

In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori e’ obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficolta’ di reperire il soggetto.

Art. 337-septies.

Disposizioni in favore dei figli maggiorenni

Il giudice, valutate le circostanze, puo’ disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, e’ versato direttamente all’avente diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Art. 337-octies.

Poteri del giudice e ascolto del minore

Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 337-ter, il giudice puo’ assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all’ascolto se in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo.

Qualora ne ravvisi l’opportunita’, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, puo’ rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.”.

Art. 56

Modifiche all’articolo 343 del codice civile

  1. Al primo comma dell’articolo 343 del codice civile le parole: “potesta’ dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 57

Modifiche all’articolo 348 del codice civile

  1. All’articolo 348 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al primo comma le parole: “potesta’ dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;
  3. b) il terzo comma e’ sostituito dal seguente: “Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l’ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento.”.

Art. 58

Modifiche all’articolo 350 del codice civile

  1. All’articolo 350 del codice civile le parole: “potesta’ dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 59

Modifiche all’articolo 356 del codice civile

  1. Al primo comma dell’articolo 356 del codice civile le parole: “potesta’ dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 60

Modifiche all’articolo 371 del codice civile

  1. All’articolo 371, primo comma, del codice civile, il numero 1)
    e’ sostituito dal seguente:

“1) sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli studi o all’esercizio di un’arte, mestiere o professione, disposto l’ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento e richiesto, quando opportuno, l’avviso dei parenti prossimi;”.

Art. 61

Modifiche all’articolo 401 del codice civile

  1. All’articolo 401 del codice civile le parole: “figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trovi” sono sostituite dalle seguenti “figli di genitori che si trovino”; la parola: “allevamento” e’ sostituita dalla seguente: “mantenimento”.

Art. 62

Modifiche all’articolo 402 del codice civile

  1. All’articolo 402 del codice civile le parole: “potesta’ dei genitori”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 63

Modifiche all’articolo 417 del codice civile

  1. Al secondo comma dell’articolo 417 del codice civile le parole: “potesta’ dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.Art. 64Modifiche all’articolo 433 del codice civile
  2. All’articolo 433 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. a) il numero 2) e’ sostituito dal seguente: “2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;”;
  4. b) il numero 3) e’ sostituito dal seguente: “3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;”.

Art. 65

Modifiche all’articolo 436 del codice civile

  1. All’articolo 436 del codice civile le parole: “legittimi o naturali” sono soppresse.

Art. 66

Modifiche all’articolo 448-bis del codice civile

  1. All’articolo 448-bis del codice civile, nella rubrica e nel testo, la parola: “potesta'” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 67

Modifiche all’articolo 467 del codice civile

  1. All’articolo 467 del codice civile le parole: “legittimi o naturali” sono soppresse.

Art. 68

Modifiche all’articolo 468 del codice civile

  1. All’articolo 468 del codice civile le parole: “legittimi, legittimati e adottivi” sono sostituite dalle seguenti: “anche adottivi”; le parole: “nonche’ dei discendenti dei figli naturali del defunto,” sono soppresse.

Art. 69

Modifiche all’articolo 480 del codice civile

  1. Al secondo comma dell’articolo 480 del codice civile dopo le parole: “la condizione.” e’ aggiunto il seguente periodo: “In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa.”.

Art. 70

Modifiche all’articolo 536 del codice civile

  1. All’articolo 536 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al primo comma le parole: “i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi” sono sostituite dalle seguenti: “i figli, gli ascendenti”;
  3. b) al secondo comma le parole: “legittimi” e “i legittimati e” sono soppresse;
  4. c) al terzo comma le parole: “legittimi o naturali” ovunque presenti sono soppresse.

Art. 71

Modifiche all’articolo 537 del codice civile

  1. All’articolo 537 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) nella rubrica le parole: “legittimi e naturali” sono soppresse;
  3. b) al primo comma le parole: “legittimo o naturale,” sono soppresse;
  4. c) al secondo comma le parole: ” , legittimi e naturali” sono soppresse;
  5. d) il terzo comma e’ abrogato.

Art. 72

Modifiche all’articolo 538 del codice civile

  1. All’articolo 538 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) nella rubrica la parola: “legittimi” e’ soppressa;
  3. b) al primo comma le parole: “legittimi ne’ naturali” e la parola: “legittimi” sono soppresse.

Art. 73

Modifiche all’articolo 542 del codice civile

  1. All’articolo 542 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al primo comma le parole: “legittimo o naturale,” sono soppresse;
  3. b) al secondo comma le parole: “, legittimi o naturali” ovunque presenti sono soppresse;
  4. c) il terzo comma e’ abrogato.

Art. 74

Modifiche all’articolo 544 del codice civile

  1. All’articolo 544 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) nella rubrica la parola: “legittimi” e’ soppressa;
  3. b) al primo comma le parole: “ne’ figli legittimi ne’ figli naturali” sono sostituite dalla seguente: “figli”; la parola: “legittimi” e’ soppressa.

Art. 75

Modifiche all’articolo 565 del codice civile

  1. All’articolo 565 del codice civile le parole: “legittimi e naturali” e la parola: “legittimi” sono soppresse.

Art. 76

Modifiche all’articolo 566 del codice civile

  1. L’articolo 566 del codice civile e’ sostituito dal seguente:”Art. 566.Successione dei figliAl padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.”.

Art. 77

Modifiche all’articolo 567 del codice civile

  1. All’articolo 567 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente “Successione dei figli adottivi”;
  3. b) il primo comma e’ sostituito dal seguente: “Ai figli sono equiparati gli adottivi”.

Art. 78

Modifiche all’articolo 573 del codice civile

  1. All’articolo 573 del codice civile, nella rubrica e nel primo comma, la parola: “naturali” e’ sostituita dalle seguenti: “nati fuori del matrimonio”.

Art. 79

Modifiche all’articolo 580 del codice civile

  1. All’articolo 580 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) nella rubrica la parola: “naturali” e’ sostituita dalla seguente: “nati fuori del matrimonio”;
  3. b) la parola: “naturali”, ovunque presente, e’ sostituita dalle seguenti: “nati fuori del matrimonio”.

Art. 80

Modifiche all’articolo 581 del codice civile

  1. All’articolo 581 del codice civile le parole: “legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali” sono soppresse.

Art. 81

Modifiche all’articolo 582 del codice civile

  1. All’articolo 582 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) nella rubrica la parola: “legittimi” e’ soppressa;
  3. b) al primo comma la parola: “legittimi” e’ soppressa.

Art. 82

Modifiche all’articolo 583 del codice civile

  1. All’articolo 583 del codice civile le parole: “legittimi o naturali” sono soppresse.

Art. 83

Modifiche all’articolo 594 del codice civile

  1. All’articolo 594 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) nella rubrica la parola: “naturali” e’ sostituita dalle seguenti: “nati fuori del matrimonio”;
  3. b) la parola: “naturali” e’ sostituita dalle seguenti: “nati fuori del matrimonio”.

Art. 84

Modifiche all’articolo 643 del codice civile

  1. All’articolo 643 del codice civile il secondo comma e’ sostituito dal seguente: “Se e’ chiamato un concepito, l’amministrazione spetta al padre e alla madre.”.

Art. 85

Modifiche all’articolo 687 del codice civile

  1. All’articolo 687 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al primo comma la parola: “legittimo” e’ soppressa; le parole: “o legittimato o” sono sostituite dalla seguente: “anche” e la parola: “naturale” e’ sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”;
  3. b) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: “La revocazione ha luogo anche se il figlio e’ stato concepito al tempo del testamento.”.

Art. 86

Modifiche all’articolo 715 del codice civile

  1. Al primo comma dell’articolo 715 del codice civile le parole:
    “sulla legittimita’ o sulla filiazione naturale” sono sostituite dalle seguenti: “sulla filiazione”.

Art. 87

Modifiche all’articolo 737 del codice civile

  1. All’articolo 737 del codice civile le parole: “legittimi e naturali” ovunque presenti sono soppresse.

Art. 88

Modifiche all’articolo 803 del codice civile

  1. L’articolo 803 del codice civile e’ sostituito dal seguente.”Art. 803.Revocazione per sopravvenienza di figliLe donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente del donante.
    Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio.

La revocazione puo’ essere domandata anche se il figlio del donante era gia’ concepito al tempo della donazione.”.

Art. 89

Modifiche all’articolo 804 del codice civile

  1. All’articolo 804 del codice civile dopo le parole: “ultimo figlio” sono aggiunte le seguenti “nato nel matrimonio”; la parola: “legittimo” e’ soppressa; la parola: “naturale” e’ sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”.

Art. 90

Modifiche all’articolo 1023 del codice civile

  1. All’articolo 1023 del codice civile, il secondo periodo del primo comma e’ sostituito dal seguente: “Si comprendono inoltre i figli adottivi e i figli riconosciuti, anche se l’adozione o il riconoscimento sono seguiti dopo che il diritto era gia’ sorto.”.

Art. 91

Modifiche all’articolo 1916 del codice civile

  1. All’articolo 1916 del codice civile, secondo comma, le parole: “dagli affiliati,” sono soppresse.

Art. 92

Modifiche all’articolo 2941 del codice civile

  1. Al numero 2) dell’articolo 2941 del codice civile la parola: “potesta'” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Titolo II 

Modifiche ai codici penale, di procedura penale e di procedura civile in materia di filiazione 

Art. 93

Modifiche al codice penale in materia di filiazione

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 19, primo comma, numero 6), le parole: “potesta’ dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;
  3. b) all’articolo 32, secondo comma, le parole: “potesta’ dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;
  4. c) all’articolo 34, nella rubrica e nel testo dell’articolo, le parole: “potesta’ dei genitori” e la parola: “potesta'”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;
  5. d) all’articolo 98, secondo comma, le parole: “potesta’ dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;
  6. e) all’articolo 111, secondo comma, la parola: “potesta'” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;
  7. f) all’articolo 112, terzo comma, la parola: “potesta'” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;
  8. g) all’articolo 146, secondo comma, la parola: “potesta'” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;
  9. h) all’articolo 147, terzo comma, la parola: “potesta'” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;
  10. i) all’articolo 540, primo comma, la parola: “illegittima” e’ sostituita dalle seguenti: “fuori del matrimonio” e la parola: “legittima” e’ sostituita dalle seguenti: “nel matrimonio”; nel secondo comma, la parola: “illegittima” e’ sostituita dalle seguenti: “fuori del matrimonio”;
  11. l) all’articolo 564, quarto comma, le parole: “potesta’ dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;
  12. m) nella rubrica dell’articolo 568 le parole: “fanciullo legittimo o naturale riconosciuto” sono sostituite dalla seguente: “figlio”; al primo comma le parole: “legittimo o naturale riconosciuto” sono sostituite dalle seguenti “nato nel matrimonio o riconosciuto”;
  13. n) all’articolo 569, le parole: “potesta’ dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;
  14. o) all’articolo 570, primo comma, le parole: “potesta’ dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;
  15. p) all’articolo 573, primo comma, le parole: “potesta’ dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;
  16. q) all’articolo 574, primo comma, le parole: “potesta’ dei genitori”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;
  17. r) all’articolo 574-bis, le parole: “potesta’ dei genitori” e le parole: “potesta’ genitoriale”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;
  18. s) all’articolo 583-bis, quarto comma, numero 1), le parole: “potesta’ del genitore” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;
  19. t) all’articolo 600-septies.2, primo comma, numero 1), le parole: “potesta’ genitoriale” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;
  20. u) all’articolo 609-nonies, primo comma, numero 1), le parole: “potesta’ del genitore” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 94

Modifiche al codice di procedura penale in materia di filiazione

  1. All’articolo 288 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel comma 1, le parole: “potesta’ dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 95

Modifiche al codice di procedura civile in materia di filiazione

  1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 706 il quarto comma e’ sostituito dal seguente: “Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli di entrambi i coniugi.”;
  3. b) all’articolo 709-ter, primo comma, la parola: “potesta'” e’ sostituita dalla seguente: “responsabilita'”.

Titolo III 

Modifiche alle leggi speciali in materia di filiazione LEGGE SUL DIVORZIO – AVVOCATO DIVORZISTA BOLOGNA- RISOLVI ADESSO DIVORZIO

Art. 96

Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318

  1. Al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) l’articolo 35 e’ sostituito dal seguente:

“Art. 35.

Sulla domanda di adozione e di revoca della adozione di minore di eta’ provvede il tribunale per i minorenni.”;

  1. b) dopo l’articolo 37 e’ inserito il seguente:

“Art. 37-bis.

I figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall’articolo 337-septies, secondo comma, del codice civile, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”;

  1. c) all’articolo 38, primo comma, dopo le parole: “spetta al giudice ordinario.” e’ aggiunto il seguente periodo: “Sono, altresi’, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile.”;
  2. d) dopo l’articolo 38 e’ inserito il seguente:”Art. 38-bis.Quando la salvaguardia del minore e’ assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l’uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se gia’ nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l’ascolto del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza chiedere l’autorizzazione del giudice prevista dall’articolo 336-bis, secondo comma, del codice civile.”;
  3. e) all’articolo 117 le parole: “figli naturali” sono sostituite dalle seguenti: “figli nati fuori del matrimonio”;
  4. f) all’articolo 121 la parola: “legittimo” e’ sostituita dalle seguenti: “nato nel matrimonio”;
  5. g) all’articolo 122 la parola: “naturali” ovunque presente e’ sostituita dalle seguenti: “nati fuori del matrimonio”;
  6. h) all’articolo 123 la parola: “naturali” e la parola: “adulterini” ovunque presenti sono sostituite dalle seguenti: “nati fuori del matrimonio”; al quinto comma la parola: “naturale” e’ soppressa;
  7. i) dopo l’articolo 127 e’ inserito il seguente:”Art. 127-bis.I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 dell’articolo 87 del codice civile sono applicabili all’affiliazione.”.

Art. 97

Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185

  1. All’articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, le parole: “patria potesta'” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”; le parole: “potesta’ sul figlio” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale sul figlio”.

Art. 98

Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898

  1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 4 il comma 4 e’ sostituito dal seguente: “4. Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli di entrambi i coniugi.”; nel comma 8, le parole da “qualora lo ritenga” fino a: “i figli minori” sono sostituite dalle seguenti: “disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento”;
  3. b) all’articolo 6, comma 1, le parole: “147 e 148” sono sostituite dalle seguenti: “315-bis e 316-bis “; il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile.”; i commi 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati; nel comma 7, la parola: “potesta'” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;
  4. c) all’articolo 12, la parola: “naturale” e’ sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”.

Art. 99

Modifiche alla legge 22 maggio 1978, n. 194

  1. All’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la parola: “potesta'” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”.

Art. 100

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184

  1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 1 la parola: “potesta'” e’ sostituita dalla seguente: “responsabilita'”;
  3. b) all’articolo 3 le parole: “potesta’ dei genitori” e la parola: “potesta'” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;
  4. c) all’articolo 4 la parola: “potesta'”, ovunque presente, e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;
  5. d) all’articolo 5 le parole: “potesta’ parentale” e la parola: “potesta'” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;
  6. e) all’articolo 6, comma 6, le parole: “naturali o” sono sostituite dalla seguente: “anche”;
  7. f) all’articolo 8, comma 3, dopo le parole: “dei servizi sociali locali” sono inserite le seguenti: “, anche all’esito della segnalazione di cui all’articolo 79-bis,”;
  8. g) all’articolo 9, comma 5, la parola: “potesta'” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;
  9. h) all’articolo 10, comma 3, la parola: “potesta'” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;
  10. i) all’articolo 11 la parola: “naturali” e la parola: “naturale”, ovunque presenti, sono soppresse; al terzo comma, dopo le parole:
    “per altri due mesi.” e’ aggiunto il seguente periodo: “Il genitore autorizzato al riconoscimento prima del compimento del sedicesimo anno ai sensi dell’articolo 250, quinto comma, del codice civile, puo’ chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi dopo l’autorizzazione.”;
  11. l) all’articolo 15, comma 1, la lettera c), e’ sostituita dalla seguente: “c) le prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilita’ dei genitori ovvero e’ provata l’irrecuperabilita’ delle capacita’ genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole.”;
  12. m) all’articolo 19, comma 1, le parole: “potesta’ dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;
  13. n) all’articolo 25, comma 2, le parole: “legittimi o legittimati” sono soppresse e la parola: “quattordici” e’ sostituita dalla seguente: “dodici”;
  14. o) all’articolo 27, comma 1, la parola: “legittimo” e’ sostituita dalle seguenti: “nato nel matrimonio”;
  15. p) all’articolo 28, comma 4, le parole: “potesta’ dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;
  16. q) all’articolo 32, comma 2, lettera b), la parola: “legittimo” e’ sostituita dalle seguenti: “nato nel matrimonio” e la parola:
    “naturali” e’ sostituita dalla seguente: “biologici”;
  17. r) all’articolo 36, comma 2, lettera a), la parola: “naturali” e’ sostituita dalla seguente: “biologici” e la parola: “legittimo” e’ sostituita dalle seguenti: “nato nel matrimonio”;
  18. s) all’articolo 37, comma 2, la parola: “naturali” e’ sostituita dalla seguente: “biologici”;
  19. t) all’articolo 44, comma 2, la parola: “legittimi” e’ soppressa;
  20. u) all’articolo 46, comma 2, la parola: “potesta'” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;
  21. v) all’articolo 48, comma 1, la parola: “potesta'” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;
  22. z) all’articolo 50 la parola: “potesta'” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;
  23. aa) all’articolo 52, comma 3, la parola: “potesta'” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;
  24. bb) all’articolo 71, comma 3, la parola: “potesta'” e’ sostituita dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;
  25. cc) all’articolo 73, comma 1, le parole: “legittimo per adozione” sono sostituite dalla seguente: “adottivo”;
  26. dd) all’articolo 74 la parola: “naturale” e’ sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”;
  27. ee) dopo l’articolo 79 e’ inserito il seguente:

“Art. 79-bis.

1. Il giudice segnala ai comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia.”.

Art. 101

Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218

  1. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) l’articolo 33 e’ sostituito dal seguente:

“Art. 33.

Filiazione

1. Lo stato di figlio e’ determinato dalla legge nazionale del figlio o, se piu’ favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori e’ cittadino, al momento della nascita.

  1. La legge individuata ai sensi del comma 1 regola i presupposti e gli effetti dell’accertamento e della contestazione dello stato di figlio; qualora la legge cosi’ individuata non permetta l’accertamento o la contestazione dello stato di figlio si applica la legge italiana.
  2. Lo stato di figlio, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non puo’ essere contestato che alla stregua di tale legge; se tale legge non consente la contestazione si applica la legge italiana.
  3. Sono di applicazione necessaria le norme del diritto italiano che sanciscono l’unicita’ dello stato di figlio.”;
  4. b) nella rubrica dell’articolo 35 la parola: “naturale” e’ soppressa; il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, o se piu’ favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene; se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana.”;
  5. c) all’articolo 36 le parole: “potesta’ dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilita’ genitoriale”;
  6. d) dopo l’articolo 36 e’ inserito il seguente:

“Art. 36-bis.

1. Nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano che:

  1. a) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilita’ genitoriale;
  2. b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio;
  3. c) attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilita’ genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio.”;
  4. e) all’articolo 38, primo comma, la parola: “legittimo” e’ soppressa.

Art. 102

Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40

  1. All’articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, la parola: “legittimi” e’ sostituita dalle seguenti: “nati nel matrimonio”.

Art. 103

Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71

  1. All’articolo 30 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: “Riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio”;
  3. b) al primo comma la parola: “naturale” e’ sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”;
  4. c) il secondo periodo del primo comma e’ sostituito dal seguente:
    “Quando ricorrono i presupposti previsti dall’articolo 262 del codice civile, il capo dell’ufficio consolare riceve altresi’ le domande relative al cognome del figlio nato fuori del matrimonio e le trasmette al giudice competente”;
  5. d) il secondo comma e’ abrogato.

Titolo IV 

Disposizioni transitorie e finali LEGGE SUL DIVORZIO – AVVOCATO DIVORZISTA BOLOGNA- RISOLVI ADESSO DIVORZIO 

Art. 104

Disposizioni transitorie

  1. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, sono legittimati a proporre azioni di petizione di eredita’, ai sensi dell’articolo 533 del codice civile, coloro che, in applicazione dell’articolo 74 dello stesso codice, come modificato dalla medesima legge, hanno titolo a chiedere il riconoscimento della qualita’ di erede.
  2. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, possono essere fatti valere i diritti successori che discendono dall’articolo 74 del codice civile, come modificato dalla medesima legge.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 si applicano anche nei confronti dei discendenti del figlio, riconosciuto o la cui paternita’ o maternita’ sia stata giudizialmente accertata, morto prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219.
  4. I diritti successori che discendono dall’articolo 74 del codice civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, sulle eredita’ aperte anteriormente al termine della sua entrata in vigore si prescrivono a far data da suddetto termine.
  5. Nei casi in cui i riconoscimenti o le dichiarazioni giudiziali di genitorialita’ intervengano dopo il termine di entrata in vigore della presente legge, i diritti successori che non sarebbero spettati a persona deceduta prima di tale termine possono essere fatti valere dai suoi discendenti in rappresentazione e dai suoi eredi. Essi si prescrivono a far data dall’annotazione del riconoscimento nell’atto di nascita o dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della paternita’ o maternita’.
  6. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nei giudizi promossi ai sensi dell’articolo 533 del codice civile, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano l’articolo 74 del codice civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, e le disposizioni del libro secondo del codice civile, come modificate dal presente decreto legislativo.
  7. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, le disposizioni del codice civile, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano alle azioni di disconoscimento di paternita’, di reclamo e di contestazione dello stato di figlio, relative ai figli nati prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.8. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, le disposizioni del codice civile relative al riconoscimento dei figli, come modificate dalla medesima legge, si applicano anche ai figli nati o concepiti anteriormente all’entrata in vigore della stessa.
  8. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, i termini per proporre l’azione di disconoscimento di paternita’, previsti dal quarto comma dell’articolo 244 del codice civile, decorrono dal giorno dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo.
  9. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nel caso di riconoscimento di figlio annotato sull’atto di nascita prima dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, i termini per proporre l’azione di impugnazione, previsti dall’articolo 263 e dai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 267 del codice civile, decorrono dal giorno dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
  10. Restano validi e non possono essere modificati gli atti dello stato civile gia’ formati secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, salve le modifiche risultanti da provvedimenti giudiziari.

Art. 105

Sostituzione termini

  1. La parola: “potesta'” riferita alla potesta’ genitoriale, le parole: “potesta’ genitoriale”, ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle seguenti:
    “responsabilita’ genitoriale”.
  2. Le parole: “figli legittimi” o le parole: “figlio legittimo”, ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti: “figli nati nel matrimonio” o dalle seguenti: “figlio nato nel matrimonio”.
  3. Le parole: “figli naturali” o le parole: “figlio naturale”, ovvero “figli adulterini” o “figlio adulterino” ove presenti, in tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti: “figli nati fuori del matrimonio” o dalle seguenti: “figlio nato fuori del matrimonio”.
  4. Le parole: “figli legittimati”, “figlio legittimato”, “legittimato”, “legittimati” ovunque presenti in tutta la legislazione vigente, sono soppresse.

Art. 106

Abrogazioni

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
  2. a) gli articoli 155-bis, 155-ter, 155-quater, 155-quinquies, 155-sexies, 233, 235, 242, 243, 261, 578 e 579 del codice civile;
  3. b) gli articoli 34, 124 e 125 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318;
  4. c) l’articolo 34 della legge 31 maggio 1995, n. 218.

Art. 107

Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le Amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 108

Entrata in vigore

  1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 28 dicembre 2013.

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri

Kyenge, Ministro per l’integrazione

Alfano, Ministro dell’interno

Cancellieri, Ministro della giustizia

Giovannini, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con delega alle pari opportunita’

Saccomanni, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri.

 

 

 

Originally posted 2022-05-10 10:53:33.

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