RECESSO CONTRATTO LEASING E’ POSSIBILE !!!

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Per effetto della clausola dell’art. 3, 2° comma del contratto 12/7/2002, che vide la partecipazione di tutti tre i soggetti (acquirente/concedente, venditore ed utilizzatore) sembra legittimo l’esercizio dell’azione da parte dello A.B.

Si deve, allora, ritenere che la domanda proposta dall’appellante fin dal giudizio di primo grado presupponga, un coinvolgimento della XXX, non potendo essere indifferente la sua posizione rispetto alla domanda di risoluzione del contratto di vendita attesi i riflessi sul pagamento del canone di locazione finanziaria e, quindi, la stessa sembra rivestire la qualità di litisconsorte necessario in quanto parte del contratto che si intende travolgere.

In siffatti casi, allora, occorre provvedere secondo quanto dispone l’art. 354 c.p.c. (vedi Cass. civ. sez. lav. 6 settembre 2007 n. 18709 e n. 18710 e Cass. civ. sez. lav. 29 novembre 1993 n. 11798), per il quale il giudice di appello deve rimettere la causa alò primo giudice quando riconosca che nel relativo giudizio doveva essere integrato il contraddittorio, così riferendosi all’ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., in cui la violazione del precetto darebbe luogo ad una sentenza inutiliter data per oggettiva inidoneità a produrre i propri effetti, destinati a coinvolgere tutti i soggetti di una determinata situazione sostanziale, necessariamente plurilaterale.

Si deve, pertanto, dichiarare la nullità, per l’avvenuta violazione dell’art. 102 c.p.c., della sentenza di I grado qui impugnata e rimettere la causa al primo giudice davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente decisione.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Firenze, sezione II, composta dai magistrati:

dott. Alessandro Turco Presidente

dott. Emanuele Riviello Consigliere rel.

dott. Maria Giuseppa D’Amico Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 604/2007 del ruolo generale A degli affari civili e vertente tra:

A.B. appellante

CONTRO

C.C.C. appellata

E

D.D.D. appellata

All’udienza collegiale del 10/1/2013 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:

per la parte appellante: dichiarare risolto per fatto e colpa delle convenute appellate il contratto di vendita avente ad oggetto l’imbarcazione YYY, con la conseguente condanna delle stesse alla restituzione del prezzo corrisposto di € 245.508,00, nonché i danni e spese per € 173.412,00, o per la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi.

Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

In via istruttoria per l’ammissione della prova per testi e della consulenza tecnica richieste in primo grado.

Per la parte appellata C.C.C.: 1) Rigettare l’appello proposto da A.B. e, per l’effetto, confermare in toto la sentenza di primo grado oggetto dell’appello avversario.

2) Emettere ogni ulteriore statuizione, declaratoria e provvidenza del caso.

3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Per la parte appellata D.D.D.: 1) Rigettare l’appello proposto da A.B. e, per l’effetto, confermare in toto la sentenza di primo grado oggetto dell’appello avversario.

2) Emettere ogni ulteriore statuizione, declaratoria e provvidenza del caso.

3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato A.B. convenne in giudizio C.C.C., D.D.D. e RI., per la dichiarazione di risoluzione per inadempimento del contratto di acquisto dell’imbarcazione YYY nel luglio 2002 tra la C.C.C. e la società di Leasing XXX; per la dichiarazione di responsabilità del preteso inadempimento, o comunque dei danni da questo derivanti, anche dell’D.D.D. e della RI.; per la condanna in solido delle convenute al pagamento di € 245.508,00 pari al prezzo di acquisto dell’imbarcazione, nonché la pagamento dei danni e spese per € 173.412,00 o per la diversa somma accertata o ritenuta dal Giudice di giustizia.

Si costituirono in giudizio la C.C.C. e la D.D.D., eccependo la prima in via preliminare la carenza di legittimazione attiva dell’attore, nonché contestando tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto e la seconda dichiarandosi estranea alla vicenda di cui è causa e chiedendo, pertanto, il rigetto delle domande svolte dall’attore nei propri confronti.

Rimase contumace la RI., nei cui confronti, tuttavia, l’attore in corso di giudizio rinunciò alla domanda.

Con sentenza n. 115 del 26 maggio 2006, il Tribunale di Livorno- Sezione distaccata di Cecina, respinse la domanda dello A.B. per difetto di legittimazione attiva, compensando tra le parti le spese di causa.

Con atto di citazione notificato il 14/3/2007 A.B. ha convenuto davanti alla Corte di Appello di Firenze C.C.C. e la D.D.D., proponendo appello avverso la predetta sentenza esponendo che essa è ingiusta per i seguenti motivi:

1) contraddittorietà della motivazione per avere in astratto riconosciuto la legittimazione dell’utilizzatore, per poi escluderla nel caso concreto in forza di una clausola che non costituì oggetto di trattativa e che non fu specificamente approvata e che confligge con altra clausola della conferma d’ordine, che invece riconosce la legittimazione anche all’utilizzatore;

2) eventuale nullità della clausola limitativa del contratto di leasing ai sensi dell’art. 1519 octies c.c.;

3) vendita per nuova di una nave modificata nella carena e con vizi occulti non rilevabili immediatamente;

4) vendita di un bene privo di qualità promesse ed inidoneo all’uso.

Radicatosi il contraddittorio, la C.C.C. ha contestato le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma ribadendo la carenza di legittimazione dell’appellante, l’inapplicabilità dell’art. 1519 octies c.c. e la decadenza dal far valere i vizi per mancata denuncia nel termine di due mesi, la mancanza di prova dell’acquisto della barca e l’inesistenza dei vizi, peraltro mai riconosciuti.

Si è costituita anche la D.D.D. la quale, oltre a far proprie le stesse difese, ha eccepito la mancanza di rapporti con lo A.B., la carenza di legittimazione attiva di quest’ultimo e della sua legittimazione passiva e di essersi limitata a fornire la stampata dello scafo dell’imbarcazione.

Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza collegiale del 10/1/2013, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa nella camera di consiglio del 27/2/2013.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si deve rilevare in fatto che tra i soggetti contendenti intercorse un rapporto complesso che vide da un lato lo A.B. e la XXX (che non è parte del presente giudizio) contraenti di un contratto di locazione finanziaria (che reca la data dell’11/7/2002) finalizzato alla concessione in locazione finanziaria al primo di un’imbarcazione ivi meglio descritta e, dall’altro, la XXX, la C.C.C. e lo stesso A.B., rispettivamente nella qualità di acquirente/concedente, venditrice ed utilizzatore della stessa imbarcazione, contraenti di un contratto di compravendita cui partecipò anche l’utilizzatore stipulato il giorno successivo.

Il primo dei due contratti attribuisce allo A.B. l’esperimento di tutte le azioni nei confronti del fornitore e la proposizione di qualsiasi reclamo, riconoscendogli il potere di azione diretta in giudizio (con i relativi oneri), come da clausola n. 4 comma V; il contratto di vendita prevede che ogni azione di garanzia ed ogni altra spettante alla parte acquirente (id est: la XXX) nei confronti della C.C.C. possano essere esercitate anche dalla parte utilizzatrice in vece della parte acquirente, eccezion fatta per le azioni di annullamento e di risoluzione (art. 3,2° comma).

Insorti i contrasti tra le parti sulla idoneità dell’imbarcazione, la XXX con lettera del 20/6/2003 comunicò allo A.B. che ogni azione a sé spettante verso il fornitore potesse essere esercitata dall’utilizzatore;

Per completare il quadro si rileva che in forza dell’art. 6 comma V del contratto di locazione finanziaria non è dato allo A.B. di sospendere il pagamento dei canoni anche in caso di controversie, mancata utilizzazione o impossibilità di godimento dell’imbarcazione.

Orbene, in diritto rileva la Corte che non sembra potersi condividere l’opinione  del primo giudice in punto di carenza di legittimazione dell’utilizzatore ad agire nei confronti della C.C.C. poiché il richiamo alle azioni di annullamento e di risoluzione sembra riguardare i rapporti tra compratore e venditore per profili che attengono al loro rapporto senza che vi sia un espresso rinvio ad ipotesi di vizi o difetti della cosa fornita, in relazione ai quali residua in capo all’utilizzatore il potere di far valere le azioni di garanzia. Queste ultime sono delineate dagli artt. 1490 e ss c.c. che, tra i vari rimedi assicurati all’acquirente per il caso di vizi o difetti, contemplano anche l’azione di risoluzione  (qui intrapresa dall’appellante).

Per effetto della clausola dell’art. 3, 2° comma del contratto 12/7/2002, che vide la partecipazione di tutti tre i soggetti (acquirente/concedente, venditore ed utilizzatore) sembra legittimo l’esercizio dell’azione da parte dello A.B.

Si deve, allora, ritenere che la domanda proposta dall’appellante fin dal giudizio di primo grado presupponga, un coinvolgimento della XXX, non potendo essere indifferente la sua posizione rispetto alla domanda di risoluzione del contratto di vendita attesi i riflessi sul pagamento del canone di locazione finanziaria e, quindi, la stessa sembra rivestire la qualità di litisconsorte necessario in quanto parte del contratto che si intende travolgere.

In siffatti casi, allora, occorre provvedere secondo quanto dispone l’art. 354 c.p.c. (vedi Cass. civ. sez. lav. 6 settembre 2007 n. 18709 e n. 18710 e Cass. civ. sez. lav. 29 novembre 1993 n. 11798), per il quale il giudice di appello deve rimettere la causa alò primo giudice quando riconosca che nel relativo giudizio doveva essere integrato il contraddittorio, così riferendosi all’ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., in cui la violazione del precetto darebbe luogo ad una sentenza inutiliter data per oggettiva inidoneità a produrre i propri effetti, destinati a coinvolgere tutti i soggetti di una determinata situazione sostanziale, necessariamente plurilaterale.

Si deve, pertanto, dichiarare la nullità, per l’avvenuta violazione dell’art. 102 c.p.c., della sentenza di I grado qui impugnata e rimettere la causa al primo giudice davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente decisione.

Reputa la Corte che in questa sede nessun giudizio possa essere espresso sulla legittimazione passiva della D.D.D., poiché sul punto deve essere chiamato a decidere in prima istanza il Tribunale  onde assicurare il principio del doppio grado di giudizio.

Essendo la presente decisione idonea a definire, sia pure per ragioni di mero rito, la controversia, deve provvedersi sulla condanna alle spese e, pertanto, considerato che la rimessione al primo giudice viene rilevata ex officio dal giudice, si ritiene che le spese processuali del presente grado del giudizio debbano essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Firenze, pronunciando sull’appello proposto con ricorso depositato il 14/3/2007 da A.B. nei confronti di C.C.C. avverso la sentenza n. 115/06 del 26 maggio 2006, del Tribunale di Livorno – Sezione Distaccata di Cecina, così provvede:

1) dichiara la nullità, per l’avvenuta violazione dell’art. 102 c.p.c., della sentenza di I grado per omessa citazione in giudizio della XXX;

2) rimette la causa al Tribunale di Livorno, davanti al quale essa dovrà essere riassunta nel termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente decisione;

3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso il 27 febbraio 2013 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Emanuele Riviello.

Il Consigliere relatore ed estensore Dott. Emanuele Riviello

Il Presidente Dott. Alessandro Turco.

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